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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/09/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. STRANIERI FABIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1 di incontestata origine lavorativa con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura solo del 2% quindi non indennizzabile, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2 resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38, nella differente misura pari almeno del 10% o in quella da accertarsi con apposita consulenza.
L' si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio CP_1 precisato nella memoria difensiva, assumendo la correttezza della valutazione già operata nella misura del 2%.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** La domanda é infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti dell'aggravamento della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_3 percentuale.
Ebbene, nel caso di specie, il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata Persona_1 analisi delle condizioni di parte ricorrente ha risposto al quesito formulatogli così in parte argomentando: “Nel caso in oggetto trattasi di un uomo di anni 63 che in data 17/04/23 presentò all' istanza di riconoscimento di ipoacusia da rumore. L' riconobbe il ruolo concausale CP_1 CP_1 dell'esposizione a rumore nel determinismo dell'ipoacusia, valutando il danno biologico nella misura del 2%, punteggio concordato peraltro con il medico di patronato in occasione della visita collegiale del 07/03/24. Visti gli esami audiometrici in atti ed attentamente valutata la storia clinica nel caso in oggetto, non ho ritenuto necessario eseguire un ulteriore esame audiometrico. La prevalenza dei fattori extralavorativi nella genesi del danno attuale non consente infatti una corretta attribuzione del quantum correlato all'esposizione a rumore. In conclusione, sulla base della presunzione semplice del rischio, è possibile affermare che la perdita uditiva del periziato sia in minima parte conseguente all'esposizione professionale a rumore. Si concorda con la valutazione
del danno biologico nella misura del 2%. CP_1
Non avendo le parti inviato note e/o controdeduzioni entro il termine di giorni venti dall'invio della relazione provvisoria a mezzo pec (03/03/25), si concludono le operazioni peritali.”
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti in data 03.03.2023, nessuna di esse avanzava note critiche e/o osservazioni ed il Ctu, rendeva la sua relazione definitiva così concludendo: “Sulla base delle considerazioni esposte nel corpo della presente relazione, in risposta al quesito formulato dal Giudice si formulano le seguenti conclusioni: Il danno biologico conseguente all'esposizione a rumore di origine lavorativa è valutabile nella misura del 2% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”
La domanda non può, pertanto, esser accolta, avendo il ctu confermato che la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica era stata correttamente quantificata da nella misura del 2% CP_1
e come tale non indennizzabile. Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto, attraverso un accurato esame clinico, in quanto correttamente argomentate ed immuni da vizi logici, scientifici o metodologici.
Deve pertanto respingersi il ricorso essendo congrua la valutazione operata da dichiararsi CP_1 irripetibili le spese di lite, vista la dichiarazione reddituale ex art 152 disp. Att. Cpc in atti, ed infine si condanna l' al pagamento delle spese di ctu CP_1
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- condanna l' al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_1
Brindisi, 16/09/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio