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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1221/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1221/2018 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il ministero dell'avv. Riccardo Balsamo C.F._2
OPPONENTI contro in forma abbreviata (c.f. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1
OPPOSTO
e nei confronti di p.i. – c.f. ), a mezzo della mandataria Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(c.f. – p.i. ), con il ministero dell'avv. Giuseppe Grillo, e con elezione di CP_4 P.IVA_3
domicilio presso l'avv. Bianca Rita Delia Panepinto
TERZO INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 7.9.2018, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di in forma Controparte_1
abbreviata avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2018 del presente Tribunale, emesso Controparte_2
nel procedimento monitorio n. 809/2018 R.G., con cui n.q. di debitore principale, e Parte_1
1 n.q. di coobbligato, sono stati condannati in solido al pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di € 32.253,20 oltre successivi interessi di mora calcolati sul solo capitale e CP_2 sino all'effettivo soddisfo, e oltre spese processuali liquidate in € 1.305,00 per onorari di avvocato, €
286,00 per spese vive, € 195,75 per rimborso spese generali, più i.v.a. e c.p.a. per legge, quale debito residuo derivante dal contratto di prestito personale stipulato il 17.06.2009.
Il creditore opposto in forma abbreviata non si Controparte_1 Controparte_2
è costituito, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione a mezzo del p.e.c. del 7.9.2018, al difensore presso cui aveva eletto domicilio in sede monitoria ex art. 638 c.p.c., per cui va dichiarato contumace.
Con comparsa depositata il 12.02.2019, è intervenuto ex art. 111, comma 3, c.p.c.
[...]
a mezzo della mandataria n.q. di cessionaria del credito opposto, Controparte_3 Controparte_4
in forza di contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 10.12.2018, con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 146 del 18.12.2018.
2. La presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari, rientra tra quelle per le quali
è richiesto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, co.
1-bis, d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis prima della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, vigente dal 30.06.2023, con la peculiarità che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della mediazione ai sensi del comma 4, lett. a) del citato art. 5 sorge a seguito della pronuncia del Giudice ex art. 648 c.p.c., e grava sulla parte opposta, a pena di improcedibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, come statuito dalle Sezioni Unite sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ulteriormente suffragata da argomenti di carattere testuale, logico e sistematico (cfr. SS.UU. civ. n.
19596/2020), e con l'ulteriore precisazione, resa dalla precedente pronuncia della Cass. civ., sez. III, n.
8473/2019, nell'esercizio della funzione nomofilattica codificata dall'art. 65 r.d. n. 12/1941 recante l'Ordinamento giudiziario, che ai fini del valido espletamento del procedimento di mediazione, è necessaria la comparizione personale delle parti o la loro sostituzione previa procura speciale sostanziale per la mediazione stessa, non conferibile a mezzo di scrittura privata autenticata dall'avvocato, privo del potere di autentica al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, tra cui non rientra la mediazione.
Nel caso di specie, il Giudice con l'ordinanza del 27.02.2019, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13.02.2019, ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e contestualmente ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5, co.4, lett. a), d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis prima della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, vigente dal 30.06.2023,
Tuttavia, come fondatamente eccepito dall'opponente, dal verbale di mediazione del 23.04.2019,
2 risulta che la parte opposta, su cui gravava l'onere della mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5,
d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis prima della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, vigente dal 30.06.2023 (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020), non ha nè avviato nè partecipato alla mediazione, nè personalmente nè previa sostituzione con procura speciale sostanziale (cfr. Cass. civ., sez III, n. 8473/2019), senza che rilevi sotto tale profilo l'intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. del terzo cessionario nelle more del credito opposto, in quanto in caso di trasferimento, in pendenza di giudizio, del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, sub specie di cessione negoziale del credito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, il processo prosegue tra le parti originarie ex art. 111, comma 1, c.p.c., e in quanto non risulta in atti neppure che l'opposto sia stato estromesso con il consenso di tutte le parti ex art. 111, comma 3, c.p.c. .
Pertanto, dato che la parte opposta su cui gravava l'onere della mediazione a Controparte_2
pena di improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020 cit.), non ha partecipato al procedimento di mediazione nelle forme all'uopo prescritte (cfr. Cass. civ. n. 8473/2019, cit.), va dichiarata l'improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis, e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Il contrasto giurisprudenziale risolto in corso di causa dalle SS.UU. civili n. 19596/2020 giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, e la ripartizione delle spese di c.t.u. grafologica, liquidate con separato decreto, in misura uguale tra le tre parti in causa.
P.Q.M.
dichiara la contumacia di in forma abbreviata Controparte_1 [...]
c.f. ); CP_2 P.IVA_1 dichiara l'improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 809/2018 R.G.; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ripartisce le spese di c.t.u. grafologica, liquidate con separato decreto, in misura uguale tra le tre parti in causa.
Gela, 26/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1221/2018 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il ministero dell'avv. Riccardo Balsamo C.F._2
OPPONENTI contro in forma abbreviata (c.f. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1
OPPOSTO
e nei confronti di p.i. – c.f. ), a mezzo della mandataria Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(c.f. – p.i. ), con il ministero dell'avv. Giuseppe Grillo, e con elezione di CP_4 P.IVA_3
domicilio presso l'avv. Bianca Rita Delia Panepinto
TERZO INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 7.9.2018, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di in forma Controparte_1
abbreviata avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2018 del presente Tribunale, emesso Controparte_2
nel procedimento monitorio n. 809/2018 R.G., con cui n.q. di debitore principale, e Parte_1
1 n.q. di coobbligato, sono stati condannati in solido al pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di € 32.253,20 oltre successivi interessi di mora calcolati sul solo capitale e CP_2 sino all'effettivo soddisfo, e oltre spese processuali liquidate in € 1.305,00 per onorari di avvocato, €
286,00 per spese vive, € 195,75 per rimborso spese generali, più i.v.a. e c.p.a. per legge, quale debito residuo derivante dal contratto di prestito personale stipulato il 17.06.2009.
Il creditore opposto in forma abbreviata non si Controparte_1 Controparte_2
è costituito, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione a mezzo del p.e.c. del 7.9.2018, al difensore presso cui aveva eletto domicilio in sede monitoria ex art. 638 c.p.c., per cui va dichiarato contumace.
Con comparsa depositata il 12.02.2019, è intervenuto ex art. 111, comma 3, c.p.c.
[...]
a mezzo della mandataria n.q. di cessionaria del credito opposto, Controparte_3 Controparte_4
in forza di contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 10.12.2018, con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 146 del 18.12.2018.
2. La presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari, rientra tra quelle per le quali
è richiesto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, co.
1-bis, d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis prima della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, vigente dal 30.06.2023, con la peculiarità che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della mediazione ai sensi del comma 4, lett. a) del citato art. 5 sorge a seguito della pronuncia del Giudice ex art. 648 c.p.c., e grava sulla parte opposta, a pena di improcedibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, come statuito dalle Sezioni Unite sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ulteriormente suffragata da argomenti di carattere testuale, logico e sistematico (cfr. SS.UU. civ. n.
19596/2020), e con l'ulteriore precisazione, resa dalla precedente pronuncia della Cass. civ., sez. III, n.
8473/2019, nell'esercizio della funzione nomofilattica codificata dall'art. 65 r.d. n. 12/1941 recante l'Ordinamento giudiziario, che ai fini del valido espletamento del procedimento di mediazione, è necessaria la comparizione personale delle parti o la loro sostituzione previa procura speciale sostanziale per la mediazione stessa, non conferibile a mezzo di scrittura privata autenticata dall'avvocato, privo del potere di autentica al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, tra cui non rientra la mediazione.
Nel caso di specie, il Giudice con l'ordinanza del 27.02.2019, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13.02.2019, ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e contestualmente ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5, co.4, lett. a), d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis prima della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, vigente dal 30.06.2023,
Tuttavia, come fondatamente eccepito dall'opponente, dal verbale di mediazione del 23.04.2019,
2 risulta che la parte opposta, su cui gravava l'onere della mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5,
d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis prima della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, vigente dal 30.06.2023 (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020), non ha nè avviato nè partecipato alla mediazione, nè personalmente nè previa sostituzione con procura speciale sostanziale (cfr. Cass. civ., sez III, n. 8473/2019), senza che rilevi sotto tale profilo l'intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. del terzo cessionario nelle more del credito opposto, in quanto in caso di trasferimento, in pendenza di giudizio, del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, sub specie di cessione negoziale del credito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, il processo prosegue tra le parti originarie ex art. 111, comma 1, c.p.c., e in quanto non risulta in atti neppure che l'opposto sia stato estromesso con il consenso di tutte le parti ex art. 111, comma 3, c.p.c. .
Pertanto, dato che la parte opposta su cui gravava l'onere della mediazione a Controparte_2
pena di improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020 cit.), non ha partecipato al procedimento di mediazione nelle forme all'uopo prescritte (cfr. Cass. civ. n. 8473/2019, cit.), va dichiarata l'improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis, e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Il contrasto giurisprudenziale risolto in corso di causa dalle SS.UU. civili n. 19596/2020 giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, e la ripartizione delle spese di c.t.u. grafologica, liquidate con separato decreto, in misura uguale tra le tre parti in causa.
P.Q.M.
dichiara la contumacia di in forma abbreviata Controparte_1 [...]
c.f. ); CP_2 P.IVA_1 dichiara l'improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 809/2018 R.G.; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ripartisce le spese di c.t.u. grafologica, liquidate con separato decreto, in misura uguale tra le tre parti in causa.
Gela, 26/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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