Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente rel.
dott. Paola Elefante Giudice
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 31.01.2025 da:
) assistito dall'avv. FLAVIO GAZZI Parte_1 C.F._1 per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
SENTITO il ricorrente all'udienza del 18.02.2025 unitamente all'OCC dott. Cristina Cerutti;
PRESO ATTO della memoria integrativa depositata il 26.02.2025 e la relazione integrativa depositata dall'OCC il 6.03.2025;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che:
-con ricorso depositato in data 31.01.2025, ha chiesto l'apertura nei Parte_1 suoi confronti della , ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Controparte_1
Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
-con decreto in data 7.02.2025 il Giudice Designato evidenziava profili di criticità riscontrati nel ricorso e nella relazione dell'OCC disponendo la comparizione delle parti per l'udienza del
18.02.2025 a seguito della quale il ricorrente depositava memoria integrativa e l'OCC presentava una relazione aggiornata;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano a euro 94.567,02 Parte_1 di cui euro 89.966,25 di in via privilegiata ed euro 4.600,77 di Controparte_2
1
tali debiti (risultanti dalla consultazione risalente a giugno 2024) si riferiscono a debiti non onorati derivanti dalla attività lavorativa autonoma svolta sino al 2012; a rettifica di quanto certificato nella originaria relazione, l'OCC ha dato atto nella integrazione che nell'ultimo quinquennio il sig. per un verso ha omesso di corrispondere la tassa auto Parte_1
(unica imposta a suo carico non trattenuta alla fonte) e per altro verso ha effettuato versamenti in contanti a favore di IF (per 10.000 euro nel febbraio 2023) e di IS per Cosap, Tarsu e
Tassa Auto;
Rilevato che, quanto all'attivo, il sig. non risulta, allo stato, intestatario di beni Parte_1 immobili né titolare di beni mobili e beni mobili registrati;
egli risultava proprietario di una moto targata AK26341 della quale non era in possesso e per la quale durante la presente procedura è stata effettuata la dichiarazione di perdita di possesso;
il ricorrente era altresì proprietario di un camper che ha regalato alla figlia la quale lo ha a sua volta rivenduto il 23.01.2025 Per_1 realizzando la somma di euro 10.000,00; a seguito delle contestazioni mosse dal G.D. su tale operazione, il ha messo a disposizione la somma di euro 6.000,00 che è Parte_1 depositata fiduciariamente presso il gestore OCC avv. Gazzi;
inoltre, il ricorrente, a parziale modifica del ricorso, ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente, che ha quantificato in euro 480,00 (nel ricorso la misura era richiesta in euro 560,00); il è infatti lavoratore dipendente part-time con un Parte_1 reddito mensile medio di euro 800,00; conseguentemente, risulta presumibile un attivo nel triennio di euro 16.000,00 circa;
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 480,00 netti mensili (compresa 13ma e 14ma ove liquidate), mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che il debitore ricorrente percepisce una retribuzione complessiva media pari a circa euro 800,00 mentre la moglie percepisce una retribuzione complessiva media di circa euro 1.600,00 circa;
che la famiglia è composta altresì da una bambina nata il [...], mentre la figlia maggiorenne (da precedente matrimonio) Per_1 si è trasferita all'estero e pertanto non grava più sulla famiglia del ricorrente;
Rilevato infine
2 - che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
residente in [...] C.F._1
n. 16
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Cristina Cerutti con studio in Cuneo via Roma n. 55;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, nel caso in cui pervengano beni mobili registrati o immobili,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell' CP_2
e presso il P.R.A.;)
[...] visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del
3 debitore e della sua famiglia in euro 480,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo 17/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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