TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3419/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Pima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 3419/2022 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE PERI ANTONELLA e dall'Avv. CARASSALE ALICE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GALLO ENRICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE nonché nei confronti di
AVV. , QUALE Curatore Speciale del minore Controparte_2 Persona_1
CURATORE DEL MINORE
pagina 1 di 3 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto da ultimo pervenuto in data 08/11/2024).
OGGETTO: “Separazione personale giudiziale.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2022 il sig. ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale in relazione al matrimonio contratto con la sig.ra in Albania in data 14/04/2014; da tale unione è nato il figlio Controparte_1
, nato a [...], il [...]. Per_1
Attivato il contraddittorio, si è regolarmente costituita la parte resistente e sono stati adottati i provvedimenti presidenziali secondo il rito processuale vigente ratione temporis; sono state poi depositate le memorie integrative, le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita tramite acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati.
È stato nominato un Curatore Speciale al minore.
La causa è stata rimessa al Collegio all'esito della precisazione delle conclusioni e dell'assegnazione dei termini per scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Con istanza 10/03/2025 la difesa ricorrente ha chiesto la remissione della causa sul ruolo in quanto il Servizio Sociale non ha fatto pervenire la relazione di aggiornamento nel termine assegnato, né è pervenuta in atti la valutazione circa le capacità genitoriali del padre, pur in concreto svolta, ma mai pervenuta in atti.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata in [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2
ALBANIA in data 14/04/2014, non trascritto in Italia.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegante, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione pagina 2 di 3 materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
Con riferimento alle ulteriori domande formulate dalle parti, ritiene il Collegio che debba preliminarmente procedersi all'acquisizione delle relazioni di aggiornamento richieste ai Servizi
Sociali con provvedimento 20/12/2024, con termine fino al 10/02/2025, mai pervenute, neppure oltre il termine assegnato.
Ogni altra valutazione verrà compiuta all'esito di detta acquisizione.
Le spese di lite verranno regolate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata in [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio in ALBANIA in data 14/04/2014, non trascritto in Italia;
2) SPESE DI LITE al definitivo;
3) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Pima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 3419/2022 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE PERI ANTONELLA e dall'Avv. CARASSALE ALICE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GALLO ENRICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE nonché nei confronti di
AVV. , QUALE Curatore Speciale del minore Controparte_2 Persona_1
CURATORE DEL MINORE
pagina 1 di 3 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto da ultimo pervenuto in data 08/11/2024).
OGGETTO: “Separazione personale giudiziale.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2022 il sig. ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale in relazione al matrimonio contratto con la sig.ra in Albania in data 14/04/2014; da tale unione è nato il figlio Controparte_1
, nato a [...], il [...]. Per_1
Attivato il contraddittorio, si è regolarmente costituita la parte resistente e sono stati adottati i provvedimenti presidenziali secondo il rito processuale vigente ratione temporis; sono state poi depositate le memorie integrative, le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita tramite acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati.
È stato nominato un Curatore Speciale al minore.
La causa è stata rimessa al Collegio all'esito della precisazione delle conclusioni e dell'assegnazione dei termini per scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Con istanza 10/03/2025 la difesa ricorrente ha chiesto la remissione della causa sul ruolo in quanto il Servizio Sociale non ha fatto pervenire la relazione di aggiornamento nel termine assegnato, né è pervenuta in atti la valutazione circa le capacità genitoriali del padre, pur in concreto svolta, ma mai pervenuta in atti.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata in [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2
ALBANIA in data 14/04/2014, non trascritto in Italia.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegante, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione pagina 2 di 3 materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
Con riferimento alle ulteriori domande formulate dalle parti, ritiene il Collegio che debba preliminarmente procedersi all'acquisizione delle relazioni di aggiornamento richieste ai Servizi
Sociali con provvedimento 20/12/2024, con termine fino al 10/02/2025, mai pervenute, neppure oltre il termine assegnato.
Ogni altra valutazione verrà compiuta all'esito di detta acquisizione.
Le spese di lite verranno regolate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata in [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio in ALBANIA in data 14/04/2014, non trascritto in Italia;
2) SPESE DI LITE al definitivo;
3) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3