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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2256/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2256/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/01/2025 promossa da:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Salvatore Trigilia
RICORRENTE contro
, C.F. , P_ C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti pagina 1 di 3 civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
11/09/1996 nel Comune di Buscemi.
Esponeva che dall'unione con erano nati i figli il P_ Per_1
28/11/1997 e il 23/08/2000, oggi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti e che i coniugi si erano separati con sentenza n. 735/2019 del 16/04/2019.
Chiedeva disporsi solo sullo status.
All'udienza del 29/01/2025, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non compariva, né si costituiva. P_
Il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e, tenuto conto che la domanda di parte ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente una decisione sullo status, autorizzava la stessa a precisare contestualmente le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di P_
, il quale non è comparso, né si è costituito.
[...]
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva pagina 2 di 3 ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Attesa la necessaria pronuncia sullo status e la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11/09/1996 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di BUSCEMI dell'anno 1996 (Atto n. 9
Parte II, Serie A);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUSCEMI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 6.2.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2256/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/01/2025 promossa da:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Salvatore Trigilia
RICORRENTE contro
, C.F. , P_ C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti pagina 1 di 3 civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
11/09/1996 nel Comune di Buscemi.
Esponeva che dall'unione con erano nati i figli il P_ Per_1
28/11/1997 e il 23/08/2000, oggi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti e che i coniugi si erano separati con sentenza n. 735/2019 del 16/04/2019.
Chiedeva disporsi solo sullo status.
All'udienza del 29/01/2025, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non compariva, né si costituiva. P_
Il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e, tenuto conto che la domanda di parte ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente una decisione sullo status, autorizzava la stessa a precisare contestualmente le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di P_
, il quale non è comparso, né si è costituito.
[...]
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva pagina 2 di 3 ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Attesa la necessaria pronuncia sullo status e la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11/09/1996 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di BUSCEMI dell'anno 1996 (Atto n. 9
Parte II, Serie A);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUSCEMI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 6.2.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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