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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/09/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 254/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 3 settembre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 13.5.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 29.8.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 18.8.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
FERRETTO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Verona, Corso Porta Nuova 60, contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. SOPPELSA CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
, sede di , sito in Via Don Minzoni 15.
[...] CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“- previa eventuale disapplicazione, per tutti i motivi in diritto sopraesposti, dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- conseguentemente condannarsi il , in persona del Controparte_1
tempore, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere n. 76/a, C.F. , CP_3 P.IVA_2 al riconoscimento, a favore della ricorrente, del suindicato beneficio mediante emissione della Carta ed accredito della somma complessiva di €. 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di compenso e spese del presente giudizio, con richiesta di distrazione delle spese di lite”. Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“-rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, dovuti i compensi derivanti dalla carta del docente per i soli anni di svolgimento di supplenza annuale (31.08).
pagina 2 di 10 -con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 09.05.2025 come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente c.d. precaria assunta dal convenuto e di svolgere attività di “supplenza finalizzata al CP_1 reclutamento a tempo indeterminato ai sensi del DM 111/2024 per l'anno scolastico 2024-
2025” presso l'I.I.S. “B. Munari” di Castelmassa;
di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo , in forza di plurimi contratti annuali nelle seguenti annualità: CP_1
- 2020/2021,
- 2021/2022,
- 2022/2023,
- 2023/2024 senza fruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007; della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1 rappresentato, che ha eccepito la non annualità della supplenza relativa all'a.s. 2023/2024, poiché il contratto a tempo determinato era stato stipulato sino al 30.06; nonché la mancata allegazione delle spese sostenute dalla ricorrente per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti, in violazione dell'art. 2697 c.c.
pagina 3 di 10 La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. la normativa di riferimento.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'istituto della Carta Docente è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che nella formulazione originaria prevedeva:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli
“in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sulla normativa è intervenuta dapprima la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n.
207), che ha modificato lo stesso art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 estendendo il bonus docente anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, fissandone l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, nonché attribuendo ad un decreto del
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4 finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto. pagina 4 di 10 Successivamente il Decreto Legge n. 45 del 07.04.2025 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per
l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025,
n. 79 al quarto periodo del suindicato comma 121 ha aggiunto:
“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del Controparte_4 merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”. Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici nei quali è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n.
32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L.
n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97
Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
pagina 5 di 10 Da ultimo, la Corte di Giustizia UE sez. X con sentenza n. 268 del 03.07.2025 pronunciata nella causa C-268/24 è recentemente intervenuta sull'esclusione del beneficio della carta elettronica per i docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata affermando che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella pagina 6 di 10 parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La Corte Costituzionale, infine, in una recente sentenza (Corte Costituzionale 121/2025) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123,
204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così come interpretato dalla Corte di Cassazione
(Cass. 29961/2023), sollevate in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo della
Costituzione, dal Tribunale di Torino precisando che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore, statale o regionale, e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano.
Sicché – anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia supra richiamata- deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare per l'a.s. 2023/2024 di contratto valido solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur CP_1 complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 pagina 7 di 10 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente iscritta alle GPS con ultimo incarico di “supplenza finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato ai sensi del DM 111/2024 per l'anno scolastico 2024-
2025” presso l'I.I.S. “B. Munari” di Castelmassa (cfr. doc. 5 all. al ricorso), va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va, dunque, accertato in questa sede il diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 di parte ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e pagina 8 di 10 2023/2024, sicchè va riconosciuto a parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione tale importo attraverso il CP_1 sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato.
Su detta somma andranno calcolati interessi legali, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 254/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
pagina 9 di 10 2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al CP_1 procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in €
1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 3 settembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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