CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. FIORANI FILIPPO
APPELLANTE contro
IN PERSONA DELLA DOTT.SSA Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSETTI Controparte_2 P.IVA_2 MARCELLO e dell'avv. BRENTEL CHIARA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 447 bis cpc la in persona della Controparte_1
liquidatrice giudiziale dott.ssa nominata in occasione del CP_2
sequestro ex art. 670 cpc dell'azienda della società, chiedeva che il
Tribunale di Ferrara dichiarasse la nullità del contratto del 18.1.2021 con il quale aveva concesso in affitto per 12 anni, al canone di euro 3.200,00
pagina 1 di 9 mensili, alla un ramo di azienda relativo all'attività Parte_1
di lavorazioni e commercio di rottami e sottoprodotti metallici.
Il contratto, benché qualificato come affitto di ramo di azienda, aveva in realtà ad oggetto tutta intera l'azienda, non essendo la concedente rimasta nella disponibilità di alcun bene aziendale;
nello stesso contratto si rappresentava poi la possibilità che la venisse messa in CP_1
liquidazione, il che effettivamente avveniva con decreto del 22.4.2021 del
Tribunale delle Imprese in seguito alla presentazione, da parte del socio
, di ricorso volto ad ottenere declaratoria di scioglimento Parte_2
della società ai sensi dell'art. 2485 c2 cc per impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
Il contratto oggetto di causa doveva ritenersi nullo poiché, realizzando di fatto una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, mutato da attività produttiva ad attività finanziaria, era stato concluso senza la previa necessaria delibera dei soci ai sensi dell'art. 2479
n.5) cc. Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di merito, l'atto di gestione, compiuto dall'amministratore travalicando i poteri riservati inderogabilmente all'assemblea dei soci, era intrinsecamente affetto da invalidità ed inefficacia opponibile anche ai terzi di buona fede.
Alla domanda di declaratoria di nullità, si accompagnava quella di rilascio dell'azienda.
In subordine, la domandava la risoluzione del contratto per CP_1
inadempimento agli obblighi di cui all'art. 1 d), f) e h), e all'art.
3.2.c) del negozio.
In ogni caso, la ricorrente domandava la condanna della resistente al pagamento di euro 108.518,19 a titolo di <risarcimento dei danni subiti e/o di adempimento alle obbligazioni contrattuali>>.
pagina 2 di 9 La si costituiva eccependo preliminarmente il difetto Parte_1
di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale, e deducendo, nel merito, l'infondatezza delle domande della ricorrente.
Con sentenza n. 901/23 il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione processuale e, aderendo alle prospettazioni della ricorrente, dichiarava la nullità del contratto e condannava la alla Parte_1
restituzione dell'azienda; rigettava la domanda di pagamento;
condannava la resistente a rifondere alla la metà delle spese processuali;
CP_1
poneva a carico di entrambe le spese del CTU nominato per la fonoregistrazione e trascrizione del verbale dell'udienza di discussione del
21.6.2023 fissata per la comparizione personale delle parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1
riproposta l'eccezione preliminare, ribadiva le ragioni per le quali si era opposta alla domanda di nullità, disattese dal primo giudice.
La si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, non CP_1
riproposta la domanda subordinata di risoluzione.
Con ordinanza del 17.5.2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
Intervenuta la Liquidazione Giudiziale dell'appellata, si costituiva in prosecuzione la procedura, insistendo per il rigetto dell'appello nonostante il
Curatore, il 29.4.2024, avesse esercitato il diritto di recesso dal contratto di affitto di azienda ai sensi dell'art. 184 CC.II..
Depositate dalle parti, su invito del Collegio, memorie relative al tema del permanere o meno dell'interesse, per la Liquidazione Giudiziale, alla dichiarazione di nullità del contratto, la causa veniva decisa in esito all'udienza del discussione del 6.6.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
pagina 3 di 9 2)E' infondato il primo motivo di appello con il quale la Parte_1
ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione della
[...]
liquidatrice dott.ssa alla proposizione dell'azione di nullità del CP_2
contratto e di rilascio dell'azienda.
L'appellante ritiene che, traendo il liquidatore giudiziale i suoi poteri direttamente dal decreto di nomina, nel caso di specie, avendo il Tribunale di Bologna conferito alla dott.ssa i poteri <utili per la CP_2
liquidazione della società>> valorizzando, ove possibile, la <continuità aziendale>>, il liquidatore non avrebbe potuto proporre l'azione di nullità, di senso opposto alla continuità aziendale, né compiere atti di disposizione dell'azienda, nei quali si traduceva la domanda di rilascio.
Ora, il decreto di nomina della dott.ssa non fa che richiamare il CP_2
disposto dell'art. 2489 c1 cc, il quale consente al liquidatore il compimento di ogni operazione che si giustifica con lo scopo di definire i rapporti in corso e di liquidare i risultati della cessata attività sociale.
Come ritenuto dal primo giudice, si colloca allora inequivocabilmente nell'ambito dell'attività volta alla liquidazione, la riacquisizione dei beni aziendali mediante ogni azione ritenuta allo scopo utile, fra cui va senz'altro annoverata la proposizione, come in ispecie, di una domanda volta a riottenere la disponibilità dell'azienda, concessa in affitto sulla base di un contratto ritenuto dalla liquidatrice nullo, concluso per la durata di ben 12 anni ad un prezzo che, sulla base della perizia da lei richiesta, le appariva pari a meno della metà del valore effettivo di mercato.
3)Ritiene il Collegio che non si venuto meno l'interesse della procedura alla pronuncia di nullità per effetto del sopravvenuto recesso da parte del
Curatore dal contratto di affitto.
Pronunciarsi sulla esercitabilità o meno del recesso da parte della Curatela per il fatto che, allo stesso, tempo essa sostiene, in questo giudizio, la nullità
pagina 4 di 9 del contratto di affitto, non compete a questa Corte, ma al giudice della
Liquidazione Giudiziale, al quale la questione è stata d'altronde sottoposta dalla il cui reclamo ex art. 124 CC.II. è stato respinto Parte_3
dal Tribunale di Ferrara con decreto del 6.11.2024.
Ciò posto, è di tutta evidenza l'interesse del Curatore a munirsi, attraverso il recesso, di un titolo per il rilascio dell'azienda per il caso di accoglimento dell'appello, come anche di sottrarsi all'obbligo di pagamento del giusto indennizzo dovuto per il recesso esercitato.
4)Nel merito, è fondato il secondo motivo di appello, con cui si deduce la
<inconferenza della disciplina di cui all'art. 2479 c2 n. 5 cc alla fattispecie di cui è giudizio>>, senza che occorra esaminare il terzo motivo con cui si nega che il contratto di affitto di azienda in rilievo abbia comportato sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.
Ritiene questa Corte che, al di là delle contrastanti pronunce di merito richiamate dalle parti, sono pienamente condivisibili le considerazioni di Part Par ordine generale, valevoli tanto per la quanto per la espresse nella sentenza n. 1095/16 dalla S.C. a proposito della fallibilità di una società a responsabilità limitata, socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione era stata assunta senza previa la deliberazione assembleare richiesta dall'art. 2361 c2 c.c.
La S.C., le cui argomentazioni sono state sostanzialmente poste dalla
[...]
a fondamento del motivo di gravame, ha affermato che, Parte_3
anche qualora la riserva all'assemblea dell'oggetto del contratto fosse dettata non nell'interesse dei soli soci, ma si trattasse di un interesse generale, ciò non basterebbe a dimostrare la nullità dell'atto compiuto in violazione di quella previsione, posto che la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c1 cc postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del pagina 5 di 9 contratto (eventualità evidentemente estranea all'affitto di azienda oggetto del presente giudizio).
La natura e la valenza della deliberazione assembleare rispetto all'assunzione di una obbligazione vanno piuttosto valutate in base alle norme che disciplinano il tipo di società.
Deve allor considerarsi che l'art. 2384 c.c. come l'art. 2475 bis cc attribuiscono agli amministratori un potere di rappresentanza generale, e le limitazioni ai loro poteri che risultano dallo statuto o dall'atto di nomina, come da una decisione degli organi competenti, non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
L'art. 2380-bis c.c. precisa, con disposizione senz'altro applicabile anche alla srl, che gli amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
dunque, sussiste il potere degli amministratori di attuare l'oggetto programmato sotto ogni aspetto, e anche al di fuori dell'oggetto essi sono in grado di impegnare la società. Il legislatore del 2003 ha infatti inteso modificare il regime dell'opponibilità dei limiti ai poteri dell'organo amministrativo nei confronti dei terzi in senso più restrittivo rispetto al testo previgente, uniformando, per tutti i casi, il regime nel senso della regola generale della inopponibilità, facendo salva unicamente l'ipotesi dell'intenzione del terzo di danneggiare la società.
Significativamente, l'opzione permessa dalla direttiva CE (secondo cui gli
Stati potrebbero stabilire che la società non sia obbligata quando il terzo sapeva che l'atto superava i limiti dell'oggetto o non poteva ignorarlo) non è stata operata dal legislatore della riforma, a sottolineare l'intento di maggiore certezza per i terzi. L'ambito dell'agire gestorio in funzione del raggiungimento dell'oggetto programmato, contemplato nell'atto costitutivo e presidiato da numerose regole, resta dunque di regola inopponibile ai terzi.
pagina 6 di 9 La S.C. ha affermato che, in coerenza con il favor generale della riforma, tracciato dalla legge di delega, per la tutela del mercato e la stabilità dell'agire societario, il riferimento alle limitazioni per gli atti conclusi in nome della società al di fuori dei poteri che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, deve intendersi con riferimento anche alla previa deliberazione assembleare tout court, pur quando richiesta da fonte legale, e dunque dall'art. 2361 cc (ipotesi oggetto della pronuncia), come dall'art. 2479 n.5 cc (ipotesi oggetto del presente giudizio).
L'art. 2384 come l'art. 275 bis cc vanno dunque applicati anche in ipotesi di dissociazione del potere rappresentativo dal potere di gestione.
La tutela dell'affidamento del terzo non utilizza il criterio della tutela incolpevole, ma è più radicale, in quanto superabile solo con l'eccezione di intenzionalità del danno, avendo il legislatore fatto ricorso ad una astrazione del potere di rappresentanza dal sottostante potere di gestione.
La disposizione che rimette all'assemblea la decisione su alcuni atti di amministrazione (fra cui, appunto, la modifica sostanziale dell'oggetto sociale) non implica il trasferimento dei poteri gestori in capo all'assemblea, né produce un effetto invalidante dell'atto gestorio, e la mancanza della deliberazione assembleare si riflette solo nei rapporti interni;
in altri termini, anche per le materie sottoposte alla deliberazione assembleare, il potere gestorio e rappresentativo permane in capo agli amministratori. Il sistema ordinamentale della società di capitali esclude, in via di principio, la nullità
o l'inefficacia dell'atto negoziale compiuto dagli amministratori in violazione delle disposizioni sull'autorizzazione assembleare, nelle fattispecie che la richiedano in occasione di determinati negozi: tutto ciò in coerenza con la scelta di fondo della riforma del 2003 in favore di una tutela di tipo obbligatorio, piuttosto che caducatorio.
pagina 7 di 9 La S.C. ha poi escluso che la deroga agli effetti della pubblicità legale ex art. 2913 cc, attuata a tutela dell'affidamento dei terzi dall'art. 2384 cc negli stessi termini di cui all'art. 2475 bis cc, non opererebbe per le limitazioni di natura legale in quanto conoscibili a chiunque;
questo perché ciò che chiunque conosce è l'esistenza di una norma (quella che impone la previa delibera assembleare per il compimento dell'atto dell'amministratore, quale l'art. 2361 cc o, come in ispecie, l'art. 2479 n. 5) cc. Invece, come non è oggetto di pubblicità notizia ex art. 2193 cc la deliberazione assembleare ex art. 2361 cc, così, e maggior ragione, non lo è il fatto che l'atto gestorio stia attuando di fatto una sostanziale modifica dell'oggetto sociale per effetto di una serie di circostanze che non sono oggetto di pubblicità-notizia, quali, come nel caso di specie, la complessiva consistenza dei beni aziendali raffrontata a quelli ceduti in affitto, o la prossima liquidazione della società con conseguente inconfigurabilità dell'acquisizione di nuovi beni aziendali.
Tanto meno, l'inerzia del terzo che, pur per qualche motivo avvedutosi che l'atto gestorio modifica sostanzialmente l'oggetto sociale, non si accerti dell'esistenza della relativa delibera assembleare, sarebbe sufficiente a qualificarlo come soggetto in mala fede.
Ciò che vale, in definitiva, con le parole della S.C., è che <le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori non operano nei confronti dei terzi, salva la prova che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società: onde si “esclude sia la sussistenza di un onere del terzo di accertarsi preventivamente dell'esistenza di tali limitazioni, sia la rilevanza della mera conoscenza delle stesse da parte del terzo” (cfr. Cass. 6 febbraio
1993, n. 1506, nel confronto della passata locuzione “agire intenzionalmente in danno” con la diversa disciplina cambiaria ex art. 12 L. camb.). Il terzo deve poter confidare sull'efficace spendita del nome della società da parte di chi ne abbia la rappresentanza, senza onere di accertare
pagina 8 di 9 se, nel caso contingente, esistano i presupposti procedimentali “interni” previsti dalla legge: ciò in presenza di tutte quelle attività ed operazioni gestorie che gli amministratori, sia pure a certe condizioni (come appunto la previa deliberazione assembleare), potrebbero efficacemente realizzare con terzi. Il sistema normativo esclude che sul terzo gravi l'onere di attivarsi, in quanto è proprio al regime ordinario degli effetti della pubblicità degli atti societari che la direttiva 151/68/ CEE ha inteso derogare>>.
Si osserva infine che, come sottolineato dalla anche Parte_1
nell'atto di appello senza alcun rilievo da parte appellata, mai la CP_1
ha allegato (né provato) che la affittuaria avesse concluso il contratto
[...]
oggetto di causa agendo intenzionalmente a danno della società, ed invocato dunque l'ipotesi di invalidità di cui all'art. 2575 bis c 2 cc.
5)La particolare natura della questione oggetto di causa, che ha trovato, nella più recente giurisprudenza di merito, soluzioni contrastanti, induce alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla nei confronti della Liquidazione Parte_1
Giudiziale della avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Ferrara m. 901/23, rigetta le domande proposte da parte appellata di nullità del contratto stipulato il 18.1.2021 e di conseguente rilascio dell'azienda.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 6.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. FIORANI FILIPPO
APPELLANTE contro
IN PERSONA DELLA DOTT.SSA Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSETTI Controparte_2 P.IVA_2 MARCELLO e dell'avv. BRENTEL CHIARA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 447 bis cpc la in persona della Controparte_1
liquidatrice giudiziale dott.ssa nominata in occasione del CP_2
sequestro ex art. 670 cpc dell'azienda della società, chiedeva che il
Tribunale di Ferrara dichiarasse la nullità del contratto del 18.1.2021 con il quale aveva concesso in affitto per 12 anni, al canone di euro 3.200,00
pagina 1 di 9 mensili, alla un ramo di azienda relativo all'attività Parte_1
di lavorazioni e commercio di rottami e sottoprodotti metallici.
Il contratto, benché qualificato come affitto di ramo di azienda, aveva in realtà ad oggetto tutta intera l'azienda, non essendo la concedente rimasta nella disponibilità di alcun bene aziendale;
nello stesso contratto si rappresentava poi la possibilità che la venisse messa in CP_1
liquidazione, il che effettivamente avveniva con decreto del 22.4.2021 del
Tribunale delle Imprese in seguito alla presentazione, da parte del socio
, di ricorso volto ad ottenere declaratoria di scioglimento Parte_2
della società ai sensi dell'art. 2485 c2 cc per impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
Il contratto oggetto di causa doveva ritenersi nullo poiché, realizzando di fatto una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, mutato da attività produttiva ad attività finanziaria, era stato concluso senza la previa necessaria delibera dei soci ai sensi dell'art. 2479
n.5) cc. Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di merito, l'atto di gestione, compiuto dall'amministratore travalicando i poteri riservati inderogabilmente all'assemblea dei soci, era intrinsecamente affetto da invalidità ed inefficacia opponibile anche ai terzi di buona fede.
Alla domanda di declaratoria di nullità, si accompagnava quella di rilascio dell'azienda.
In subordine, la domandava la risoluzione del contratto per CP_1
inadempimento agli obblighi di cui all'art. 1 d), f) e h), e all'art.
3.2.c) del negozio.
In ogni caso, la ricorrente domandava la condanna della resistente al pagamento di euro 108.518,19 a titolo di <risarcimento dei danni subiti e/o di adempimento alle obbligazioni contrattuali>>.
pagina 2 di 9 La si costituiva eccependo preliminarmente il difetto Parte_1
di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale, e deducendo, nel merito, l'infondatezza delle domande della ricorrente.
Con sentenza n. 901/23 il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione processuale e, aderendo alle prospettazioni della ricorrente, dichiarava la nullità del contratto e condannava la alla Parte_1
restituzione dell'azienda; rigettava la domanda di pagamento;
condannava la resistente a rifondere alla la metà delle spese processuali;
CP_1
poneva a carico di entrambe le spese del CTU nominato per la fonoregistrazione e trascrizione del verbale dell'udienza di discussione del
21.6.2023 fissata per la comparizione personale delle parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1
riproposta l'eccezione preliminare, ribadiva le ragioni per le quali si era opposta alla domanda di nullità, disattese dal primo giudice.
La si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, non CP_1
riproposta la domanda subordinata di risoluzione.
Con ordinanza del 17.5.2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
Intervenuta la Liquidazione Giudiziale dell'appellata, si costituiva in prosecuzione la procedura, insistendo per il rigetto dell'appello nonostante il
Curatore, il 29.4.2024, avesse esercitato il diritto di recesso dal contratto di affitto di azienda ai sensi dell'art. 184 CC.II..
Depositate dalle parti, su invito del Collegio, memorie relative al tema del permanere o meno dell'interesse, per la Liquidazione Giudiziale, alla dichiarazione di nullità del contratto, la causa veniva decisa in esito all'udienza del discussione del 6.6.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
pagina 3 di 9 2)E' infondato il primo motivo di appello con il quale la Parte_1
ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione della
[...]
liquidatrice dott.ssa alla proposizione dell'azione di nullità del CP_2
contratto e di rilascio dell'azienda.
L'appellante ritiene che, traendo il liquidatore giudiziale i suoi poteri direttamente dal decreto di nomina, nel caso di specie, avendo il Tribunale di Bologna conferito alla dott.ssa i poteri <utili per la CP_2
liquidazione della società>> valorizzando, ove possibile, la <continuità aziendale>>, il liquidatore non avrebbe potuto proporre l'azione di nullità, di senso opposto alla continuità aziendale, né compiere atti di disposizione dell'azienda, nei quali si traduceva la domanda di rilascio.
Ora, il decreto di nomina della dott.ssa non fa che richiamare il CP_2
disposto dell'art. 2489 c1 cc, il quale consente al liquidatore il compimento di ogni operazione che si giustifica con lo scopo di definire i rapporti in corso e di liquidare i risultati della cessata attività sociale.
Come ritenuto dal primo giudice, si colloca allora inequivocabilmente nell'ambito dell'attività volta alla liquidazione, la riacquisizione dei beni aziendali mediante ogni azione ritenuta allo scopo utile, fra cui va senz'altro annoverata la proposizione, come in ispecie, di una domanda volta a riottenere la disponibilità dell'azienda, concessa in affitto sulla base di un contratto ritenuto dalla liquidatrice nullo, concluso per la durata di ben 12 anni ad un prezzo che, sulla base della perizia da lei richiesta, le appariva pari a meno della metà del valore effettivo di mercato.
3)Ritiene il Collegio che non si venuto meno l'interesse della procedura alla pronuncia di nullità per effetto del sopravvenuto recesso da parte del
Curatore dal contratto di affitto.
Pronunciarsi sulla esercitabilità o meno del recesso da parte della Curatela per il fatto che, allo stesso, tempo essa sostiene, in questo giudizio, la nullità
pagina 4 di 9 del contratto di affitto, non compete a questa Corte, ma al giudice della
Liquidazione Giudiziale, al quale la questione è stata d'altronde sottoposta dalla il cui reclamo ex art. 124 CC.II. è stato respinto Parte_3
dal Tribunale di Ferrara con decreto del 6.11.2024.
Ciò posto, è di tutta evidenza l'interesse del Curatore a munirsi, attraverso il recesso, di un titolo per il rilascio dell'azienda per il caso di accoglimento dell'appello, come anche di sottrarsi all'obbligo di pagamento del giusto indennizzo dovuto per il recesso esercitato.
4)Nel merito, è fondato il secondo motivo di appello, con cui si deduce la
<inconferenza della disciplina di cui all'art. 2479 c2 n. 5 cc alla fattispecie di cui è giudizio>>, senza che occorra esaminare il terzo motivo con cui si nega che il contratto di affitto di azienda in rilievo abbia comportato sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.
Ritiene questa Corte che, al di là delle contrastanti pronunce di merito richiamate dalle parti, sono pienamente condivisibili le considerazioni di Part Par ordine generale, valevoli tanto per la quanto per la espresse nella sentenza n. 1095/16 dalla S.C. a proposito della fallibilità di una società a responsabilità limitata, socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione era stata assunta senza previa la deliberazione assembleare richiesta dall'art. 2361 c2 c.c.
La S.C., le cui argomentazioni sono state sostanzialmente poste dalla
[...]
a fondamento del motivo di gravame, ha affermato che, Parte_3
anche qualora la riserva all'assemblea dell'oggetto del contratto fosse dettata non nell'interesse dei soli soci, ma si trattasse di un interesse generale, ciò non basterebbe a dimostrare la nullità dell'atto compiuto in violazione di quella previsione, posto che la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c1 cc postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del pagina 5 di 9 contratto (eventualità evidentemente estranea all'affitto di azienda oggetto del presente giudizio).
La natura e la valenza della deliberazione assembleare rispetto all'assunzione di una obbligazione vanno piuttosto valutate in base alle norme che disciplinano il tipo di società.
Deve allor considerarsi che l'art. 2384 c.c. come l'art. 2475 bis cc attribuiscono agli amministratori un potere di rappresentanza generale, e le limitazioni ai loro poteri che risultano dallo statuto o dall'atto di nomina, come da una decisione degli organi competenti, non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
L'art. 2380-bis c.c. precisa, con disposizione senz'altro applicabile anche alla srl, che gli amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
dunque, sussiste il potere degli amministratori di attuare l'oggetto programmato sotto ogni aspetto, e anche al di fuori dell'oggetto essi sono in grado di impegnare la società. Il legislatore del 2003 ha infatti inteso modificare il regime dell'opponibilità dei limiti ai poteri dell'organo amministrativo nei confronti dei terzi in senso più restrittivo rispetto al testo previgente, uniformando, per tutti i casi, il regime nel senso della regola generale della inopponibilità, facendo salva unicamente l'ipotesi dell'intenzione del terzo di danneggiare la società.
Significativamente, l'opzione permessa dalla direttiva CE (secondo cui gli
Stati potrebbero stabilire che la società non sia obbligata quando il terzo sapeva che l'atto superava i limiti dell'oggetto o non poteva ignorarlo) non è stata operata dal legislatore della riforma, a sottolineare l'intento di maggiore certezza per i terzi. L'ambito dell'agire gestorio in funzione del raggiungimento dell'oggetto programmato, contemplato nell'atto costitutivo e presidiato da numerose regole, resta dunque di regola inopponibile ai terzi.
pagina 6 di 9 La S.C. ha affermato che, in coerenza con il favor generale della riforma, tracciato dalla legge di delega, per la tutela del mercato e la stabilità dell'agire societario, il riferimento alle limitazioni per gli atti conclusi in nome della società al di fuori dei poteri che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, deve intendersi con riferimento anche alla previa deliberazione assembleare tout court, pur quando richiesta da fonte legale, e dunque dall'art. 2361 cc (ipotesi oggetto della pronuncia), come dall'art. 2479 n.5 cc (ipotesi oggetto del presente giudizio).
L'art. 2384 come l'art. 275 bis cc vanno dunque applicati anche in ipotesi di dissociazione del potere rappresentativo dal potere di gestione.
La tutela dell'affidamento del terzo non utilizza il criterio della tutela incolpevole, ma è più radicale, in quanto superabile solo con l'eccezione di intenzionalità del danno, avendo il legislatore fatto ricorso ad una astrazione del potere di rappresentanza dal sottostante potere di gestione.
La disposizione che rimette all'assemblea la decisione su alcuni atti di amministrazione (fra cui, appunto, la modifica sostanziale dell'oggetto sociale) non implica il trasferimento dei poteri gestori in capo all'assemblea, né produce un effetto invalidante dell'atto gestorio, e la mancanza della deliberazione assembleare si riflette solo nei rapporti interni;
in altri termini, anche per le materie sottoposte alla deliberazione assembleare, il potere gestorio e rappresentativo permane in capo agli amministratori. Il sistema ordinamentale della società di capitali esclude, in via di principio, la nullità
o l'inefficacia dell'atto negoziale compiuto dagli amministratori in violazione delle disposizioni sull'autorizzazione assembleare, nelle fattispecie che la richiedano in occasione di determinati negozi: tutto ciò in coerenza con la scelta di fondo della riforma del 2003 in favore di una tutela di tipo obbligatorio, piuttosto che caducatorio.
pagina 7 di 9 La S.C. ha poi escluso che la deroga agli effetti della pubblicità legale ex art. 2913 cc, attuata a tutela dell'affidamento dei terzi dall'art. 2384 cc negli stessi termini di cui all'art. 2475 bis cc, non opererebbe per le limitazioni di natura legale in quanto conoscibili a chiunque;
questo perché ciò che chiunque conosce è l'esistenza di una norma (quella che impone la previa delibera assembleare per il compimento dell'atto dell'amministratore, quale l'art. 2361 cc o, come in ispecie, l'art. 2479 n. 5) cc. Invece, come non è oggetto di pubblicità notizia ex art. 2193 cc la deliberazione assembleare ex art. 2361 cc, così, e maggior ragione, non lo è il fatto che l'atto gestorio stia attuando di fatto una sostanziale modifica dell'oggetto sociale per effetto di una serie di circostanze che non sono oggetto di pubblicità-notizia, quali, come nel caso di specie, la complessiva consistenza dei beni aziendali raffrontata a quelli ceduti in affitto, o la prossima liquidazione della società con conseguente inconfigurabilità dell'acquisizione di nuovi beni aziendali.
Tanto meno, l'inerzia del terzo che, pur per qualche motivo avvedutosi che l'atto gestorio modifica sostanzialmente l'oggetto sociale, non si accerti dell'esistenza della relativa delibera assembleare, sarebbe sufficiente a qualificarlo come soggetto in mala fede.
Ciò che vale, in definitiva, con le parole della S.C., è che <le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori non operano nei confronti dei terzi, salva la prova che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società: onde si “esclude sia la sussistenza di un onere del terzo di accertarsi preventivamente dell'esistenza di tali limitazioni, sia la rilevanza della mera conoscenza delle stesse da parte del terzo” (cfr. Cass. 6 febbraio
1993, n. 1506, nel confronto della passata locuzione “agire intenzionalmente in danno” con la diversa disciplina cambiaria ex art. 12 L. camb.). Il terzo deve poter confidare sull'efficace spendita del nome della società da parte di chi ne abbia la rappresentanza, senza onere di accertare
pagina 8 di 9 se, nel caso contingente, esistano i presupposti procedimentali “interni” previsti dalla legge: ciò in presenza di tutte quelle attività ed operazioni gestorie che gli amministratori, sia pure a certe condizioni (come appunto la previa deliberazione assembleare), potrebbero efficacemente realizzare con terzi. Il sistema normativo esclude che sul terzo gravi l'onere di attivarsi, in quanto è proprio al regime ordinario degli effetti della pubblicità degli atti societari che la direttiva 151/68/ CEE ha inteso derogare>>.
Si osserva infine che, come sottolineato dalla anche Parte_1
nell'atto di appello senza alcun rilievo da parte appellata, mai la CP_1
ha allegato (né provato) che la affittuaria avesse concluso il contratto
[...]
oggetto di causa agendo intenzionalmente a danno della società, ed invocato dunque l'ipotesi di invalidità di cui all'art. 2575 bis c 2 cc.
5)La particolare natura della questione oggetto di causa, che ha trovato, nella più recente giurisprudenza di merito, soluzioni contrastanti, induce alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla nei confronti della Liquidazione Parte_1
Giudiziale della avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Ferrara m. 901/23, rigetta le domande proposte da parte appellata di nullità del contratto stipulato il 18.1.2021 e di conseguente rilascio dell'azienda.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 6.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9