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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6890/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA AR Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca . Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.06.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Roberta Alciati con studio in Milano, piazza Grandi 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Flavia Galli con studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Campagna (SA) il 03.01.1993 (anno 1993 atto n. 1 parte II serie A) In separazione dei beni. con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], residente a Persona_1
Milano, in via G. Rontgen 19; codice fiscale , cittadina italiana, C.F._3 maggiorenne non ancora del tutto economicamente autosufficiente;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE 1) La casa familiare sita a Milano, via G. Rontgen 19, di proprietà della sig.ra , resta Parte_1 assegnata alla stessa con quanto l'arreda, ad eccezione di alcuni mobili, come da elenco approvato dalle parti, che il sig. porterà con sé, entro e non oltre il 30.11.2025; Parte_2
2) Il sig. dovrà rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 06.07.2025, mentre Parte_2 entro il 30.06.2025 la Sig.ra provvederà a domiciliare le utenze a lei intestate presso Pt_1 un conto corrente a lei esclusivamente intestato, previa consegna da parte del marito delle ultime bollette attualmente domiciliate sul c/c Fineco cointestato tra i coniugi, mentre il Dott. trasferirà l'utenza telefonica a lui intestata presso il suo nuovo domicilio;
Parte_2
3) La figlia aureata in medicina e abilitata alla professione medica, ma Persona_2 allo stato non del tutto economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre nella casa familiare;
4) Il padre verserà direttamente alla figlia, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 300,00, somma che sarà versata tramite bonifico bancario anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
con il presumibile evolversi della situazione lavorativa, di studio e/o abitativa della figlia, anche in vista della possibilità per la figlia, ove lo voglia, di frequentare la scuola di specialità, padre e figlia si accorderanno direttamente per valutare l'aggiornamento delle condizioni qui pattuite;
le eventuali spese extra di cui la figlia dovesse necessitare verranno sostenute nella misura del 70% dal padre e del 30 % dalla madre;
5) Entro il 30.06.2025 i coniugi provvederanno a chiudere tutti i conti correnti bancari cointestati;
6) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) Il sig. riconosce a favore della sig.ra , nell'ambito della regolamentazione Parte_2 Pt_1 dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, la somma di € 10.000,00 (diecimila) da versare alla stessa con bonifico bancario in due tranche di pari importo, l'una contestualmente alla data fissata per l'udienza di separazione e l'altra alla data del deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Campagna (SA) il 03.01.1993, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Campagna al n. 1, Serie A, P II, Anno 1993. 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. LA AR Cosmai . Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA AR Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca . Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.06.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Roberta Alciati con studio in Milano, piazza Grandi 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Flavia Galli con studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Campagna (SA) il 03.01.1993 (anno 1993 atto n. 1 parte II serie A) In separazione dei beni. con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], residente a Persona_1
Milano, in via G. Rontgen 19; codice fiscale , cittadina italiana, C.F._3 maggiorenne non ancora del tutto economicamente autosufficiente;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE 1) La casa familiare sita a Milano, via G. Rontgen 19, di proprietà della sig.ra , resta Parte_1 assegnata alla stessa con quanto l'arreda, ad eccezione di alcuni mobili, come da elenco approvato dalle parti, che il sig. porterà con sé, entro e non oltre il 30.11.2025; Parte_2
2) Il sig. dovrà rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 06.07.2025, mentre Parte_2 entro il 30.06.2025 la Sig.ra provvederà a domiciliare le utenze a lei intestate presso Pt_1 un conto corrente a lei esclusivamente intestato, previa consegna da parte del marito delle ultime bollette attualmente domiciliate sul c/c Fineco cointestato tra i coniugi, mentre il Dott. trasferirà l'utenza telefonica a lui intestata presso il suo nuovo domicilio;
Parte_2
3) La figlia aureata in medicina e abilitata alla professione medica, ma Persona_2 allo stato non del tutto economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre nella casa familiare;
4) Il padre verserà direttamente alla figlia, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 300,00, somma che sarà versata tramite bonifico bancario anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
con il presumibile evolversi della situazione lavorativa, di studio e/o abitativa della figlia, anche in vista della possibilità per la figlia, ove lo voglia, di frequentare la scuola di specialità, padre e figlia si accorderanno direttamente per valutare l'aggiornamento delle condizioni qui pattuite;
le eventuali spese extra di cui la figlia dovesse necessitare verranno sostenute nella misura del 70% dal padre e del 30 % dalla madre;
5) Entro il 30.06.2025 i coniugi provvederanno a chiudere tutti i conti correnti bancari cointestati;
6) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) Il sig. riconosce a favore della sig.ra , nell'ambito della regolamentazione Parte_2 Pt_1 dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, la somma di € 10.000,00 (diecimila) da versare alla stessa con bonifico bancario in due tranche di pari importo, l'una contestualmente alla data fissata per l'udienza di separazione e l'altra alla data del deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Campagna (SA) il 03.01.1993, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Campagna al n. 1, Serie A, P II, Anno 1993. 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. LA AR Cosmai . Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG