Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 603/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. TAIOLA ALESSANDRO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. UGGERI FRANCESCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “La casa coniugale sita a Villanuova s/C (BS) Via Mezzane 43, di proprietà del Sig. viene assegnata Pt_1
a quest'ultimo, il quale continuerà ad abitarvi con tutte le pertinenze, nonché mobili ed accessori acquistati e ivi presenti, dandosi atto che la signora si è già trasferita nel mese di ottobre 2024 Pt_2 nell'immobile sito a Gavardo P.zza de Medici n° 493 di sua proprietà, asportando i propri beni ed effetti personali.
2) Le figlie restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e manterranno la residenza anagrafica nell'abitazione famigliare Villanuova s/C (BS) Via Mezzane 43, di proprietà del Sig. . Pt_1
3) Il collocamento delle figlie minori viene concordato in via paritaria ed alternata prevedendosi che le figlie trascorrano con ciascun genitore 2/3 giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, nonché i fine settimana in via alternata, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori ed in via prioritaria dei
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4) Durante il periodo estivo (da ricomprendersi nei mesi da giugno a settembre compresi), le figlie potranno trascorrere 15 (quindici) giorni anche non consecutivi di vacanze con ogni genitore;
le vacanze natalizie e pasquali verranno divise a metà rispettando la regola dell'alternanza per le festività.
5) In ogni caso i genitori sin d'ora si impegnano a rispettare le volontà delle figlie relativamente alle frequentazioni ed ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, intendendosi la regolamentazione sopra indicata solo indicativa e soggetta a variazioni che i genitori potranno di volta in volta concordare sempre nell'interesse prioritario delle figlie.
6) I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulle figlie minori assumendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione, all'equilibrio psico-fisico delle stesse, tenendo conto in ogni caso delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
7) Il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie rimarrà a carico esclusivo del padre, che quindi sosterrà ogni spesa compreso l'abbigliamento e tutte le spese di cui al Protocollo del Tribunale che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, il tutto in considerazione dei costi che la madre ha dovuto affrontare per il reperimento di una nuova abitazione, consona alle esigenze anche delle figlie, con accensione di un gravoso mutuo ipotecario.
8) L'assegno unico universale viene attribuito ad entrambe le parti nella misura del 50%, così come ogni altra detrazione fiscale per i figli a carico.
9) I coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e rinunziano reciprocamente a richiedere un contributo per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10) I coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio o rinnovazione da parte della competente autorità di documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
11) Spese legali compensate, con impegno del sig. di corrispondere alla sig.a un contributo di Pt_1 Pt_2 euro 500,00 per il pagamento delle proprie spese legali
Il sig. si impegna a revocare l'opposizione all'archiviazione del procedimento penale n.380/2024 Parte_1
r.g.n.r. – n.6791/24 r.g. Gip – prima della prossima udienza avanti il Gip”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/01/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLANUOVA SUL CLISI (atto n. 1 parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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