Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al N. 9033 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Schillaci con studio in Villabate (PA), corso Vittorio Emanuele n. 537
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
Patrizia Montalbano, con studio in Palermo Via Giuseppe
Puglisi Bertolino n. 21
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'esito dell'udienza del 22.04.2025 svolta con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, esaminate le note depositate dalle parti, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 quantificate in complessivi euro
[...]
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.06.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
454/2024 RG n. 4871/2024, emesso e depositato il 15.04.2024, notificato in data 08/05/2024, con il quale gli veniva ingiunto il
l'illegittimità, eccependo la prescrizione nonché la genericità della richiesta nonché l'avvenuta cancellazione dalla e CP_1 dall'Albo. di previdenza geometri si costituiva in giudizio CP_1 contestando l'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
L'art. 9 del Regolamento dell'Ente di previdenza stabilisce che la prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'iscritto, della dichiarazione di cui al successivo art. 11.
Quest'ultimo prevede, poi, che tutti i soggetti, di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del presente Regolamento devono annualmente comunicare, con le modalità di cui al successivo comma 6, all'Ente entro il 31 Luglio, l'ammontare del reddito professionale, quale definito dall'art. 4, per l'anno di riferimento. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono nulle e/o negative.
La comunicazione annuale dell'ammontare del reddito professionale costituisce quindi l'atto con cui si porta a conoscenza dell'Ente la base imponibile, consentendo a quest'ultimo di determinare l'ammontare dei contributi e di esercitare il proprio diritto alla riscossione, cosicchè soltanto all'invio di tale comunicazione è indefettibilmente ricollegato il decorso della prescrizione, in linea con il canone generale di cui all'art. 2935 Cod.Civ. .
Un principio analogo è stato ritenuto legittimo dalla Corte di
Cassazione, in tema di contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente Parte_2 la delibera 25 novembre 1998, modificativa del Regolamento della affermando che la prescrizione dei contributi CP_1 decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale ( v. Cass. n° 29664/2008).
Nella fattispecie in esame, poichè il ricorrente ha omesso l'invio delle comunicazioni annuali, il termine di prescrizione non è mai decorso e pertanto legittimo appare l'operato dell'Ente che ha rivendicato i contributi sin dall'anno 2006.
Nella fattispecie in oggetto, l'opponente, infatti, non ha fornito, come era suo preciso onere (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 18/07/2016, n. 14662), la prova di avere inviato alla la CP_1 comunicazione ex art. 17 L.773/82 dei dati reddituali, positivi o negativi, seppure regolarmente iscritto all'Albo e quindi obbligatoriamente alla CP_1
In ogni caso ha documentato di avere Controparte_1 inviato le relative richieste, validi atti interruttivi della prescrizione.
Il merito alla precisazione del ricorrente che dall'anno 1994 non esercita più l'attività di geometra e non è più iscritto all'Albo del Collegio Geometri di Palermo, si osserva quanto segue.
Il si è iscritto all'albo dei Geometri sin dal 1982. Pt_1
L'iscrizione all'albo comporta l'automatica iscrizione alla
CP_1
I geometri iscritti all'Albo professionale dei geometri sono obbligatoriamente iscritti alla Controparte_1
Non è configurabile la figura del Geometra iscritto all'Albo e non alla relativa Cassa Previdenziale a differenza di quanto sostenuto dallo stesso ricorrente / opponente.
Il ricorrente non ha mai inviato all'Albo comunicazione di cancellazione, atto indispensabile per la cancellazione dalla
L'avere inviato alla cassa la richiesta di essere CP_1 cancellato dalla non comporta la cancellazione dall'Albo CP_1
e l'iscrizione all'albo comporta l'obbligatorietà dei pagamenti.
L'iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo della iscrizione alla cassa previdenziale categoriale e del pagamento della contribuzione minima (cfr Cassazione civile sez. lav.,
28/09/2022, n.28188).
Il ricorrente non ha dato prova di avere inviato all'Albo istanza di cancellazione e, pertanto, la sua iscrizione comporta l'obbligatorietà del pagamento dei contributi, a nulla valendo la dichiarazione autenticata dal Notaio ed agli atti.
L'opposizione deve, quindi, essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza del 22.04.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio