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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2024, n. 6406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6406 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7060/2021 avente ad oggetto: responsabilità medica promossa da:
c.f. , in proprio e quale genitore di Parte_1 C.F._1 Per_1
c.f. ; c.f. ;
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3 Per_1
c.f. c.f.
[...] C.F._4 Parte_3 C.F._5
c.f. in proprio e quale genitore di c.f. Parte_4 C.F._6 Persona_2
e di c.f. , tutti rappresentati e C.F._7 Parte_5 C.F._8 difesi dall' avv. Matteo Andriollo e dall'avv. Giulio Vinciguerra
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con gli Avv.ti Giovanna MANZOLI e Luigi BISI P.IVA_1
CONVENUTA
***
Conclusioni: per parte attrice: “ nel merito: previo ogni accertamento occorrendo, condannarsi la convenuta a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e jure hereditatis nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ed agli interessi moratori ex art. 1284, IV° c., c.c. sul rivalutato dall'evento al saldo, oltre CP_2 comunque alle competenze per l'attività stragiudiziale nonché le spese legali di cui all'ATP ex art. 696 bis c.p.c e di CTU ivi svolta e di Ctp anche stragiudiziale. Spese, ed onorari di causa rifusi, oltre c.p.a., I.V.A. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Matteo Andriollo il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso competenze. In via istruttoria (per quanto non ammesso): Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 2.“Vero che il sig.
era affetto da IRC secondaria e nefropatia da deposito mesangiale di IgA per il quale era Parte_6 sottoposto a dialisi mono settimanale ed iscritto alle liste per trapianto di rene dal 2013, come da documento che vi si rammostra (doc. B/1)” 3.“Vero che in data 30.4.2014 il sig. veniva Pt_6 ricoverato presso l'area medica del PS delle Molinette di per dolore addominale con vomito e CP_1 diarrea insorto dopo l'ultima dialisi, come da documento che vi si rammostra (doc.B/1)” 4. “Vero che nel periodo dal ricovero di cui al cap. precedente al decesso si verificarono i seguenti eventi In data 1.5.2014 venne sottoposto ad intervento chirurgico per cecostomia e appendicectomia. Subito dopo venne
pagina 1 di 18 sottoposto a TC addome e rioperato per colectomia subtotale con esterorizzazione dell'ultima ansa ileale e confezionamento fistola mucosa sul sigma esteriorizzato. Il 3.5.14 venne trasferito in anestesia e rianimazione 3 con diagnosi di shock settico in operato di colectomia totale. il 27.5.14 venne trasferito al reparto di nefrologia ove a seguito di innalzamento degli indici citolisi, con presenza di colestasi marcata, venne sottoposto a biopsia epatica trans-giugulare con riscontro istologico di danno colestatico grave con grave duttopenia di probabile origine tossica. in data 10.6.14 una nuova ileoscopia rilevò la presenza di ileite severa ed istologicamente lembi di mucosa ileale con flogosi cronica attiva con estense ulcerazioni e tratti di iperplasia di tipo rigenerativo dell'epitello. in data 28.5.14, per la comparsa di febbre, il sig. venne sottoposto a TC addome ripetuta poi il 1.7.14 che evidenziarono “ansa efferente alla Pt_6 stomia ha pareti nettamente ispessite con angolatura e collabimento con netta a discrepanza di calibro a circa 10-12 cm dalla stomia, a monte della quale le anse ileali sono distese con sporadici livelli idroaerei.
Si associa in prossimità di tale discrepanza di calibro la presenza di versamento libero di tipo reattivo”. il 2.7.14 dopo il trasferimento in rianimazione il paziente venne sottoposto ad intervento chirurgico “quadro di peritonite diffusa con massiva sindrome aderenziale. Tessuti e mesi edematosi facilmente sanguinanti. Tutto il digiuno ed ileo appare flogosato. Si resecano 15 cm di ileo demolendo l'ileostomia e ulteriori 15 cm senza raggiungere ileo sano idrope della colecisti (già nota) colecistectomia anterograda. Inizio di un sanguinamento diffuso a nappo dai mesi dell'omento e in particolare dal letto della colecisti. Non riuscendo ad ottenere una valida emostati e comparendo instabilità pressoria, si esteriorizza l'ansa terminale e si esegue packing del fegato con 10 telini e si chiude temporaneamente l'addome”. alle 8.30 del 2.7.14 il paziente venne riportato in sala operatoria per permanenza dell'emo-peritoneo. alle 16.30 dello stesso giorno venne riportato in sala operatoria per “non fonti emorragiche a carico delle anse intestinali, sanguinamento massivo di tipo arterioso non superficiale del fegato in corrispondenza di tutto il letto della colecisti su un quadro steatosico con spiccata fragilità alla manipolazione. Manovra di
Pringle punti transfissi a livello del letto con risultati vani per assoluta friabilità del parenchima epatico;
dopo packing temporaneo intraoperatorio di 30 minuti, inefficace, si decide per resezione atipica dei segmenti 6-5 e margine del 4b con tecnica digitoclassica. Durante l'esecuzione della resezione, sopraggiunge l'arresto cardio circolatorio. Si procede a rianimazione con massaggio cardiaco esterno e sottodiaframmatico senza effetto;
dopo 30 minuti di tali manovre si constata il decesso e si sutura la laparotomia” come da documento che vi si rammostra (doc.B/1)” 5. “Vero che i sanitari hanno omesso di fornire al sig. le informazioni riguardanti la diagnosi, le terapie e gli accertamenti che Parte_6 intendevano praticare” 6. “Vero che se al sig. fossero state fornite tutte le informazioni relative Per_1 alla diagnosi, terapie ed accertamenti e alle sue conseguenze si sarebbe determinato in modo diverso decidendo di rivolgersi anche ad altro medico e/o struttura” 12. “Vero che ogni giorno il figlio Per_1 chiede alla madre la ragione per cui il suo è volato in cielo” e perché non ritorni” 13. “Vero che Per_3 le domande del figlio infondono nella sig.ra inquietudine e profonda tristezza” 14. “Vero che 15 Pt_1 giorni prima dell'intervento il chirurgo della convenuta assicurò al gemello che il sig. Pt_4 Pt_6 sarebbe uscito al più presto dall'ospedale” 15. “Vero che dopo la morte il sig. si recò nuovamente Pt_4 dallo stesso chirurgo per rinfacciargli che aveva omesso di specificare che il suo gemello sarebbe uscito steso su una bara e non vivo a seguito di dimissioni” 18.“Vero che il sig. si vantava con il Pt_6 gemello della gioia di essere padre, di stringere il figlio tra le braccia, di cosa insegnava al piccolo
, di quanto cresceva e dei progressi che faceva quotidianamente” 19.“Vero che dopo la morte del Per_1 gemello è entrato in depressione, non riesce più a godere in occasione di alcuna festività e a Pt_4 dimenticare il sorriso del gemello che si porta impresso ogni giorno nella mente” 25.“Vero che il sig.
destinava ogni mese una parte dei suoi incassi lavorativi come risparmio per garantire Parte_6 un futuro al figlio” 26.“Vero che il sig. spendeva per sé circa 1/5 di quanto percepiva la Parte_6 restante parte essendo destinata alla famiglia” 27.“Vero che gli attori devono sostenere il costo per la perizia stragiudiziale pari ad €6.100,00, come da documento che vi si rammostra (doc.B/3)” 28.“Vero che gli attori devono corrispondere al dr. per la sua partecipazione come consulente nel Testimone_1 procedimento per ATP, l'importo di €6.100,00, come da documento che vi si rammostra (doc.J)” 29.“Vero che gli attori hanno sostenuto le spese funebri di cui alla fattura n.71/14 del 7.7.2014 dell'impresa funebre La Piramide due s.n.c., che vi si rammostra (doc.H)”
pagina 2 di 18 per parte convenuta: “in via preliminare - dichiarare inammissibile e/o nulla la domanda attorea per i motivi esposti, con ogni consequenziale statuizione in punto integrazione e/o specificazione della domanda risarcitoria;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori in relazione alle domande formulate iure hereditatis - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori in ordine alle pretese iure proprio a titolo contrattuale, e la conseguente inammissibilità delle stesse;
NEL
MERITO: In via preliminare: - accertare e dichiarare la prescrizione delle domande risarcitorie avversarie formulate iure proprio. In via principale - respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all per CP_1
i danni denunciati In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui venissero accolte, anche solo parzialmente, le domande formulate ex adverso nei confronti di questa , in ogni caso ridurre CP_1 l'entità risarcitoria nei limiti del giusto e del provato. Con il favore delle spese di giudizio ex D.M.
10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata gli attori hanno convenuto in giudizio la struttura convenuta chiedendo il risarcimento dei danni iure heridatatis e iure proprio, non patrimoniali e patrimoniali, conseguenti al decesso di avvenuto il 2.7.2014 a seguito di uno shock emorragico Parte_6 nel corso dell'intervento chirurgico di colecistectomia. Hanno allegato la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta in forza delle condotte colpose accertate in seno al procedimento di a.t.p.
R.G. 8144/2017 promosso da essi attori ante causam. Hanno chiesto altresì il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione subito dal de cuius per non aver egli prestato il consenso agli interventi cui venne sottoposto.
Si è costituita la convenuta in via preliminare eccependo la nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda iure hereditatis nonché in relazione alla domanda iure proprio fondata su titolo contrattuale, la prescrizione della domanda risarcitoria iure proprio. Nel merito ha contestato la sussistenza di responsabilità in capo ai propri sanitari, per aver gli stessi operato nel rispetto delle legis artis nell'ambito della grave situazione clinica in cui comunque versava . Ha argomentato come, in ogni caso, le prestazioni richieste ai sanitari Parte_6 della struttura rivestissero i caratteri della speciale difficoltà con conseguente applicabilità dell'art. 2236 c.c. Ha contestato la lesione del consenso informato allegata dagli attori. Ha contestato la sussistenza di un danno terminale risarcibile iure hereditatis e l'assenza di elementi per riconoscere il risarcimento di danni iure proprio in quanto genericamente allegati.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza 7.9.2021 è stata rigettata l'eccezione di nullità della citazione e concessi i termini della trattazione. Depositate le relative memorie, con ordinanza 27.1.2022 sono stati ammessi i mezzi di prova, poi assunti all'udienza 17.5.2022 e
29.11.2022. Con ordinanza 2.7.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per gli scritti conclusivi.
2. E' infondata l'eccezione preliminare della convenuta di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dagli attori.
Trattasi di domanda che va inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., per la quale opera il termine prescrizionale previsto all'art. 2947 c.c.. In particolare, nel caso di specie risulta applicabile il terzo comma di detta norma, atteso che le condotte colpose oggetto di causa integrano gli estremi del reato di cui all'art. 589 c.p., sicché opera la prescrizione di sei anni prevista ex art. 157 c.p. per tale reato.
Ora, il fatto lesivo, ossia il decesso di , si è verificato il 2.7.2014. Parte_6
pagina 3 di 18 , odierno attore e fratello gemello del de cuius, con lettera 19.10.2016 contenente Parte_4 richiesta di risarcimento dei danni inviata alla convenuta (il 20.10.2016: doc. B.4 attori), ha interrotto la prescrizione, poi nuovamente interrotta dallo stesso il 28.4.2017 con la notifica del Parte_4 ricorso per a.t.p. (cfr. Cass. n. 8637/2020 su inclusione anche del giudizio per a.t.p. negli atti interruttivi di cui all'art. 2943 c.c.). Prescrizione poi ripresa a decorrere dal 17.11.2018, ossia dal giorno successivo al deposito della consulenza nel predetto giudizio di È seguito poi nuovo atto CP_3 interruttivo, ossia la notifica del 25.7.2019 dell'istanza di mediazione (cfr. doc. 16 convenuta e comparsa di costituzione, p. 12). L'atto di citazione del presente giudizio è stato poi notificato il
26.3.2021.
Alcuna prescrizione si è dunque verificata con riguardo a . Parte_4
Stessa conclusione vale anche con riguardo ai restanti attori, che anch'essi hanno notificato l'istanza di mediazione il 25.7.2019, allorquando non era ancora trascorso il termine di sei anni dal 2.7.2014. E' poi seguita la notifica della citazione del presente giudizio, come detto.
Quanto all'eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva degli attori ad agire iure heriditatis per non aver provato la qualità di eredi, la stessa risulta superata dal chiarimento degli attori in memoria n. 3 e in memoria di replica secondo cui “l'unico erede è il figlio;
gli altri attori agiscono, a titolo diverso (chi come fratello, chi come genitore ect.), jure proprio”
La qualità di figlio del de cuius in capo al minore non è discussione, così come, per Persona_1 l'effetto, la sua qualità di erede.
E', invece, inammissibile perché tardivamente formulata dalla convenuta solo in memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dagli attori.
3. La domanda degli attori è fondata nei termini e limiti che seguono.
La responsabilità della struttura convenuta
Occorre dapprima chiarire, che la vicenda per cui è causa - essendosi i fatti verificati nel 2014 - va regolata secondo la normativa introdotta dal d.l. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), trattandosi di condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della l. 24/2017 (cd. legge Gelli).
La Suprema Corte ha chiarito come, sotto la vigenza del decreto Balduzzi, sia fermo il titolo contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie per danni cagionati dall'operato dei propri sanitari (Cass. n. 8940/2014; n. 27391/2014; n. 18610/2015). Responsabilità contrattuale che ha trovato poi definitiva conferma nell'art. 7 della successiva l. Pt_7
Ne consegue che, in relazione alla domanda iure hereditatis, vige il criterio di riparto dell'onere della prova regolato dal principio valevole per le fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, secondo cui è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass.
11/11/2021, n. 3587).
Quanto alla domanda iure proprio, come già anticipato, essa ha natura extracontrattuale non avendo la struttura convenuta assunto alcuna obbligazione nei confronti degli attori.
pagina 4 di 18 Ciò premesso in via generale, va rilevato che i fatti storici dedotti in citazione e l'iter chirurgico e terapeutico cui il de cuius è stato sottoposto presso la struttura convenuta fino all'intervento chirurgico del 2.7.2014 in cui si è verificato il decesso non sono oggetto di contestazione tra le parti e risultano, comunque, provati dalla documentazione versata in atti e dalla analitica ricostruzione contenuta nella
CTU svolta nel procedimento di a.t.p. e acquista agli atti di causa, che si richiama integralmente sul punto.
E' pacifico in causa che sia deceduto a seguito di uno shock emorragico avvenuto Parte_6 nel corso dell'intervento di colecistectomia del 2.7.2014. Nella stessa data il de cuius era stato sottoposto agli interventi di resezione intestinale, ulteriore packing epatico ed embolizzazione per via endovascolare. Nel corso di quest'ultimo intervento è stata eseguita la colecistectomia nel corso della quale si è verificato lo shock emorragico. In precedenza, l'1.5.2014, sempre presso la struttura convenuta, il de cuius era stato sottoposto agli interventi di ciecostomia e colectomia totale.
Ora, i consulenti hanno individuato tre profili di negligenza in capo all'operato dei sanitari della struttura convenuta che ebbero in cura il de cuius: 1) l'aver omesso di effettuare la colonscopia;
2) l'aver sottoposto il de cuius ad intervento di ciecostomia l'1.5.2014; 3) l'aver sottoposto il de cuius, il 2.7.2024, ad intervento di colecistectomia.
In particolare, scrivono i consulenti, quanto ai profili sub 1) e 2), che “l'iter diagnostico necessario nei casi di colite severa [di cui era affetto al momento dell'accesso nella struttura Parte_6 convenuta] e candidati ad intervento chirurgico sia stato deficitario soprattutto per l'omissione della colonscopia. La decisione di sottoporre il paziente ad intervento chirurgico di ciecostomia appare censurabile in quanto si tratta di un intervento chirurgico sostanzialmente inutile in casi consimili” (p. 44); “tale intervento [di ciecostomia] è da considerarsi errato anche perché non consentiva di eseguire alcuna valutazione sullo stato della parete del colon;
la riprova è che il chirurgo descrive nel verbale “cieco di aspetto non significativamente sofferente dal versante sieroso”, reperto in contrasto con quanto poi verrà descritto dall'anatomopatologo. In altre parole, l'atteggiamento più corretto, nel caso di specie, sarebbe stato quello di eseguire, prima di ogni indicazione chirurgica, una colonscopia in urgenza, di iniziare una terapia conservativa e, se del caso, sottoporre il paziente a colectomia totale in caso di evoluzione verso il megacolon tossico” (p. 45).
Trattasi di conclusione logica e coerente dei consulenti, da cui la scrivente non ha ragione di discostarsi. Gli argomenti della parte convenuta sono gli stessi già portati dai c.t.p. in sede di osservazioni nell'ambito del procedimento di a.t.p., dunque già esaminati e replicati dai consulenti in modo esaustivo.
Rispetto a dette condotte negligenti dei sanitari, tuttavia, gli stessi consulenti hanno escluso una loro rilevanza rispetto al peggioramento delle condizioni di salute del de cuius (“In conclusione, pur dovendosi ribadire l'assoluta inadeguatezza dell'iter clinico che portò alla colectomia totale, per la mancanza di un esame assolutamente essenziale (colonscopia, eseguibile alla luce delle condizioni cliniche del paziente) e per l'esecuzione di una procedura chirurgica sostanzialmente inutile (ciecostomia), è ragionevolmente probabile che l'inevitabile evoluzione del quadro clinico avrebbe comunque portato all'esecuzione di una colectomia totale in un intervallo temporale sovrapponibile a quelle del caso di specie”: cfr. p. 46 CTU).
Quanto al profilo sub 3), i consulenti hanno ritenuto che l'intervento di colecistectomia non fosse indicato nel caso di specie, in ragione delle condizioni in cui versava il . Tanto si legge a p. Pt_6
52 della consulenza: “La decisione di procedere a colecistectomia, in assenza di chiari segni di colecistite acuta, è da ritenersi gravemente imprudente. Sono ben note le cause di dilatazione della colecisti in pazienti simili sottoposti a nutrizione parenterale e prolungati ricoveri;
l'ittero non poteva certo essere messo in relazione ad un'ostruzione e non esistevano segni di colecistite. Si doveva prevedere che il fegato avesse una consistenza ridotta e che la sepsi prolungata avrebbe potuto pagina 5 di 18 determinare un'alterazione dell'emostasi. La colecistectomia (che non aveva alcuna indicazione) fu complicata da un sanguinamento irrefrenabile e non controllabile né con le procedure standard né con un approccio c.d. di “damage control”. Nel rispondere alle osservazioni delle parti i consulenti hanno ulteriormente sottolineato come l'intervento di colecistectomia non fosse indicato poiché gli elementi a disposizione dei sanitari avrebbero dovuto indurli ad escludere un danno alla colecisti che giustificasse l'intervento eseguito: “Per quanto riguarda la colecistectomia, si ribadisce che non vi era indicazione ad eseguirla: non emergevano segni di colecistite acuta, non vi era calcolosi della colecisti, la parete della colecisti era sottile e lo stesso chirurgo non descrive un quadro di colecistite acuta;
va detto che spesso la colecisti nei pazienti ricoverati in terapia intensiva è dilatata, con sludge biliare e che questo quadro di solito è reversibile. Quindi le probabilità che in un futuro prossimo il paziente avrebbe dovuto essere sottoposto a colecistectomia era nel complesso bassa e non giustificava in ogni caso la procedura chirurgica. Va poi notato che l'esito delle due biopsie epatiche effettuate durante il ricovero orientava verso un danno tossico e non di tipo colangitico, ad ulteriore testimonianza dell'assenza di una patologia infiammatoria di entità tale da giustificare una colecistectomia” (p. 75).
I consulenti hanno replicato al rilievo dei cc.tt.pp. della convenuta secondo cui il de cuius, nel corso dell'intervento di resezione chirurgica del 2.7.2024, si è trovato “di fronte alla stabilità della situazione clinica intraoperatoria” che aveva consentito di porsi il “problema dell'eventuale colecistectomia”. Intervento che risultava giustificato, in tesi dei consulenti della convenuta, poiché “Era … prevedibile che, in caso di successiva necessità di un ulteriore intervento, la colecistectomia sarebbe diventata di estrema difficoltà ed a rischio” in ragione delle aderenze flogistiche postoperatorie che si creano dopo ogni intervento (cfr. osservazioni dei ccttpp inviate ai consulenti).
Hanno ritenuto i consulenti che “proprio la stabilità emodinamica del paziente, nel contesto di un intervento chirurgico complicato, controindicava il prolungamento dello stesso con un atto terapeutico non necessario” (p. 75 ctu).
Concludono quindi i consulenti ritenendo che “La causa finale di morte è da riconoscersi in uno shock emorragico irrefrenabile causato da un intervento chirurgico (colecistectomia) che deve essere considerato, nelle condizioni cliniche in cui fu eseguito, privo di indicazione e di fatto controindicato e che innescò, con ogni probabilità, un quadro di coagulopatia non correggibile” (p. 63).
Nuovamente trattasi di conclusione logica, coerente con i dati esaminati, dalla quale non v'è dunque ragione di discostarsi.
Ciò su cui non può condividersi la consulenza è l'affermazione per cui dall'erronea esecuzione della colecistectomia non sarebbe derivato, secondo il criterio del “più probabile che non”, il decesso del
(p. 52). Conclusione cui i consulenti giungono sul rilievo delle condizioni critiche in cui Pt_6 versava il , da cui conseguirebbe che l'erronea prestazione medica avrebbe piuttosto Pt_6
“determinato una concreta riduzione delle chance di sopravvivenza del paziente, quantificabile, in modo del tutto orientativo ed empirico, nella misura del 30-35%” (p. 53).
Invero, una volta accertata la condotta colposa dei sanitari per aver imprudentemente sottoposto il all'intervento di colecistectomia nel corso del quale si è verificato lo shock emorragico che Pt_6 ha determinato il decesso, risulta provato il nesso di causa richiesto per la configurabilità della responsabilità dei sanitari, e quindi della struttura convenuta (cfr. Cass. ord. n. 25466/2024: “Spetta a chi agisce in giudizio provare che un determinato evento di danno è stato provocato dalla condotta negligente del sanitario, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del più probabile che non. Fornita questa prova, l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco pagina 6 di 18 diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi, condannando a seconda dei casi i sanitari al risarcimento del danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa o da invalidità permanente prodotta a causa della loro condotta imperita o negligente nella sua interezza”).
Infondato è il richiamo della convenuta all'art. 2236 cc, che limita alle ipotesi di dolo o colpa grave la responsabilità del prestatore d'opera nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Invero, costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello per cui l'art. 2236 c.c. non opera con riguardo alle ipotesi di imprudenza (tra le tante, Cass. n. 34516/2023), nella quale va inquadrata anche la condotta dei sanitari che hanno sottoposto Parte_6 all'intervento di colecistectomia, in particolare attuando un'operazione non indicata e imprudente rispetto al significativo rischio del verificarsi della complicanza (shock emorragico irrefrenabile) poi occorsa.
Il danno iure hereditatis degli attori
Gli attori domandano il risarcimento del danno cd. terminale, ossia il danno iure proprio della vittima per aver avuto consapevolezza della morte imminente nei casi in cui il decesso avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (cfr. Cass. n. 34987/2022: “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida").
Nelle recenti tabelle milanesi, ed. 2024, si dà atto dell'esigenza di una “definizione onnicomprensiva del danno terminale … comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”, e dunque di ogni pregiudizio non temporaneo patito nel lasso di tempo di percezione della morte, cui consegue che “la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita” (cfr. tabelle cit., p. 56,57).
Ora, tale posta di danno non è riconoscibile nel caso di specie, poiché non è emersa la prova della percezione, da parte del , della fine imminente. Pt_6
Invero, come sopra riportato, la condotta lesiva è da individuarsi nell'intervento di colecistectomia del 2.7.2014 nel corso del quale vi fu lo shock emorragico imprevisto che portò al decesso. In tale quadro è dunque evidente come alcuna consapevolezza può esserci stata in capo al dell'approssimarsi Pt_6 del fine vita, che è avvenuto senza soluzione di continuità con la condotta lesiva.
A diversa conclusione non induce l'argomento degli attori per cui il de cuius avrebbe riferito alla madre
“se non ce la farò stai attenta a mio figlio”. Invero, trattasi di affermazione che, per un verso, non risulta provata, posto che il teste ha riferito de relato actoris, dunque con dichiarazione Testimone_2 dal valore nullo (Cass. 569/2015); per altro verso, e in ogni caso, tale affermazione non risulta minimamente collocata nel tempo (neanche nell'allegazione degli attori) e lo stesso teste ha Tes_2 riferito di non ricordarsi a quale intervento facesse riferimento la dichiarazione di Parte_6
pagina 7 di 18 (cfr. verbale udienza 17.5.2022). In tale quadro difetta quindi la prova che tale consapevolezza sia sorta nel corso dell'intervento chirurgico del 2.7.2014.
Quanto alla domanda iure hereditatis relativa alla lesione del diritto all'autodeterminazione subita dal de cuius per non essere stato adeguatamente raccolto il suo consenso prima di procedere agli interventi chirurgici cui venne sottoposto nel corso del ricovero presso la struttura convenuta, occorre dapprima ricordare alcuni principi che regolano il consenso informato in materia di responsabilità medica e le conseguenze della sua violazione.
Anzitutto, “in tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso” (cfr. Cass. n. 16633/23); “in mancanza di consenso informato l'intervento del medico è (al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge o in cui ricorra uno stato di necessità) sicuramente illecito, anche quando sia interesse del paziente, l'obbligo del consenso informato costituendo legittimazione e fondamento del trattamento sanitario” (in termini,
Cass. ord. n. 27109/2021 e molte altre conformi).
La Suprema Corte ha poi chiarito quali possano essere le conseguenze di un consenso non adeguatamente raccolto, distinguendo a seconda che l'assenza di consenso si associ ad una prestazione sanitaria errata o ad una prestazione corretta, atteso che, mentre nel primo caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento sia del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sia di quello alla salute ove dimostri che, ove fosse stato adeguatamente informato, non avrebbe reso il consenso all'operazione, nel secondo caso, invece, oggetto del risarcimento potrà essere solo la lesione del diritto all'autodeterminazione (“In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente (ex art. 1218 cod. civ.) o colposa (ex art. 2043 cod. civ.) ─ della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico ─ in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria ─ in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se pagina 8 di 18 correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”: in termini, Cass. n. 16633/2023).
Grava sul danneggiato la prova del dissenso presunto, ossia che ove adeguatamente informato non avrebbe reso il consenso al trattamento, così come grava sul danneggiato l'allegazione e la prova delle conseguenze dannose derivanti dall'omessa adeguata informativa da parte del medico, posto che il danno all'autodeterminazione non è danno “in re ipsa” (“In ogni caso vale osservare che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude evidentemente che, anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Diversamente, sebbene la condotta violativa dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente
– che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto – non potendo affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno, è bene possibile che l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia esaurisca la propria funzione lesiva, inserendosi tra i fattori “concorrenti” della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute. Può e deve, invece, riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento, qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche e distinte conseguenze dannose (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019). Ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame, non potendo dare luogo la violazione del consenso infornato – come ipotizzato dal ricorrente incidentale in modo concettualmente errato – ad una mera duplicazione dello stesso valore equivalente del “danno biologico” o ad un “danno in re ipsa” (la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno- conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto), non provato, quindi, nell'”an” e nel
“quantum”, ed indipendentemente dalla applicazione del criterio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.”: in termini, Cass. ord. n. 24471/2020). pagina 9 di 18 Ora, venendo al caso di specie, i consulenti hanno accertato che “la copia della cartella clinica in atti non contiene alcun modulo di consenso informato relativamente ai due interventi chirurgici effettuati l'1.5.2014, rispettivamente di ciecostomia e colectomia totale. Sono presenti due moduli di consenso sottoscritti dal sig. e recanti la data dell'1.5.2014, che si riferiscono all'anestesia (narcosi) e Per_1 alla terapia trasfusionale” (cfr. p. 64 ctu). Precisano altresì i consulenti che, “quanto all'intervento di colectomia, corrisponde al vero l'osservazione dei consulenti tecnici di parte convenuta secondo la quale il paziente – sedato e ricoverato in terapia intensiva – si trovava in una condizione di incapacità naturale e sussisteva uno stato di necessità” (ctu, p. 76).
Con riguardo, invece, ai tre interventi chirurgici del 2.7.2014, nell'ultimo dei quali vi è stato lo shock emorragico che ha condotto al decesso del , i consulenti hanno riscontrato l'esistenza del Pt_6 modulo di consenso informato relativo al primo dei tre interventi (“modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente in data 1.7.2014 relativo all'intervento di “resezione ileo distale e riconfezione ileostomia + eventuale colecistectomia”, vale a dire per il primo dei tre interventi in questione”: cfr. ctu p. 65) e l'assenza per gli altri due, in relazione ai quali tuttavia “il paziente si trovava in condizioni di incapacità naturale e sussisteva uno stato di necessità” all'esecuzione dei due interventi, ossia quello di ulteriore packing epatico e di embolizzazione per via endovascolare (nel corso del quale è stata altresì eseguita la censurata colecistectomia che ha condotto al decesso) (cfr. ctu p. 77).
Alcun apporto aggiuntivo rispetto a tali dati può ricavarsi dalle deposizioni dei testi e Tes_3 Tes_4
rispetto ai quali è peraltro infondata l'eccezione di parte attrice di nullità delle testimonianze Tes_5 assunte per essere, in tesi, i testi incapaci ex art. 246 cpc. Invero, essi, pur possibili destinatari di un'eventuale azione di rivalsa da parte della struttura convenuta, rispetto al giudizio in oggetto sono titolari di un interesse di mero fatto, che non li legittimerebbe alla partecipazione, essendo l'esito della presente causa inidonea ad arrecargli un pregiudizio (cfr. sul punto Cass. n. 10112/2018).
Alcun apporto aggiuntivo, si accennava, poiché il teste ha reso una dichiarazione del tutto Tes_3 generica e dunque irrilevante al fine di ritenere provato il dovere informativo in ordine all'intervento di ciecostomia dell'1.5.2014 (“[vero che in occasione dell'intervento di ciecostomia dell'1.5.2014 il paziente veniva debitamente informato sul tipo di intervento proposto, sulle eventuali complicanze e sulle possibili alternative?] R: è una prassi normale e ineludibile farlo anche insieme all'anestesista limitato a riferire;
con riferimento all'intervento del 1 maggio io ricordo che il sig. ha formato Per_1 il modulo di consenso informato”). Il riferimento al modulo firmato è da intendersi agli unici risultanti dalla cartella clinica esaminata dai consulenti, ossia i consensi per la narcosi e la terapia trasfusionale (cfr. supra).
Il teste ha riferito “non ho alcun ricordo né del paziente né dell'intervento” (cfr. verbale udienza Tes_4
29.11.2022). Tanto basta a ritenere inutili le successive dichiarazioni dallo stesso rese in ordine alla
“prassi” informativa seguita dal suo team e a quella ordinariamente seguita dal dott. prima di Tes_3 sottoporre i pazienti agli interventi;
dichiarazioni irrilevanti per comprendere cosa avvenuto nel caso di
, tanto più in ragione della documentazione presente in atti da cui chiaramente si Parte_6 evince rispetto a quali atti il consenso è stato acquisito. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle dichiarazioni del teste che ha riferito, anch'egli, “non ho alcun ricordo del paziente, Tes_5 dell'episodio e dell'intervento” (cfr. verbale udienza cit.), riferendo, per il resto, le modalità di come viene “normalmente” acquisito il consenso in operazioni quale quella di ciecostomia, ma nulla di specifico con riguardo al caso di . Parte_6
A fronte di tali dati, applicati i principi di diritto sopra riportati, si giunge alle seguenti conclusioni.
L'assenza di consenso rispetto al secondo e terzo intervento del 2.7.2014 (ossia l'ulteriore packing epatico e l'embolizzazione) è da ritenersi irrilevante per essere stati gli interventi eseguiti in condizione di necessità per il paziente, come riconosciuto dai consulenti (cfr. supra). pagina 10 di 18 L'assenza di consenso informato rispetto all'intervento di ciecostomia dell'1.5.2014 non può anch'esso condurre all'accoglimento della domanda attorea poiché: 1) gli attori non hanno provato il cd. dissenso presunto, ossia che ove informato il non avrebbe reso il consenso, che, anzi, deve presumersi Pt_6 sarebbe stato ugualmente reso (cd. consenso presunto) poiché il teste ha riferito che detto Tes_5 intervento era già stato indicato precedentemente da altro sanitario che l'aveva però procrastinato e che si era reso necessario a seguito del peggioramento della situazione (“Vedo [dalla cartella clinica] che il paziente era già stato valutato precedentemente da un collega che aveva procrastinato l'intervento identificando un quadro di ileo paralitico ossia un intestino che non ha più movimento, mentre in un secondo momento dopo un'evoluzione in peggioramento del paziente immagino che abbia Tes_3 deciso di porre rimedio a queste situazione”); circostanza da cui è difficile immaginare che il paziente avrebbe dissentito all'esecuzione di un intervento che due sanitari gli avevano indicato come necessario;
2) l'intervento di ciecostomia in questione alcun danno ha apportato al posto che Pt_6 i consulenti hanno concluso ritenendo che “indipendentemente dal giudizio che è stato dato in merito
[all'inutilità della ciecostomia] … l'impatto della ciecostomia sulla storia generale del paziente è stata giudicata sostanzialmente nulla” (cfr. ctu, p. 74); 3) gli attori, in ogni caso, non hanno minimamente allegato in cosa sarebbe consistito il danno-conseguenza riportato dal per effetto della Pt_6 violazione del diritto all'autodeterminazione.
In tale quadro, in forza dei principi sopra riportati deve ritenersi che non sussista il diritto degli attori al ristoro del danno in questione, poiché non è emersa la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia della condotta lesiva (stante l'accertato consenso presunto) e del danno-conseguenza.
Il danno non patrimoniale iure proprio degli attori
Gli attori hanno domandato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col defunto
. Parte_6
Sul punto occorre ricordare il consolidato principio di diritto secondo cui “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. […] la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (in termini, Cass. ord. 5769/2024).
Nel caso di specie, ai fini della liquidazione vengono in esame le nuove Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali – come di recente sottolineato dalla Suprema
Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene pagina 11 di 18 procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n. 37009/22 , nonchè Cass. n. 10335/23).
Si procede dunque alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti (ed.
2024), nei seguenti termini:
Parte_1
Trattasi della convivente more uxorio del de cuius. Il teste ha riferito che i due erano Testimone_2 conviventi dal 2019 e fidanzati dal 2009. Alcun valore può essere attribuito alla dichiarazione del teste per cui la coppia si sarebbe a breve sposata, trattandosi di dichiarazione resa de relato actoris (cfr.
Cass. 569/2015.
Tenendo quindi presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (44 anni) e, alla stessa data, della (34 anni), della convivenza di cui si è detto, dell'esistenza di un superstite (il figlio dei Pt_1 due) e dell'intensità della relazione affettiva;
quest'ultimo requisito valutato tenendo conto delle circostanze di cui ai parametri precedenti nonché dell'importanza della relazione desunta dalla circostanza che trattavasi di giovane coppia che aveva da poco avuto un figlio, e dunque – presuntivamente – nel pieno della condivisione del nuovo ruolo genitoriale.
Ne deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 20 punti
B) età vittima secondaria: 22 punti
C) convivenza: 16 punti
D) sopravvivenza di un congiunto: 14 punti
E) intensità della relazione affettiva: 25 punti per un totale di 97 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 379.367 (€ 3.911 x 97), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 418.569,96.
(c.f. ) Persona_1 CodiceFiscale_9
Trattasi del figlio minore del de cuius, che al momento del decesso aveva appena 1 anno e 9 mesi.
Tenendo quindi presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (44 anni) e, alla stessa data, del figlio (1 anno e 9 mesi), della convivenza, dell'esistenza di un superstite (la madre) e dell'intensità della relazione affettiva;
quest'ultimo requisito valutato tenendo conto che nel caso di specie il rapporto genitore/figlio si è esplicato - presuntivamente - sì nella massima intensità affettiva, ma, purtroppo, per un ridotto lasso di tempo, ossia poco più di un anno.
Ne deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 20 punti
B) età vittima secondaria: 28 punti
C) convivenza: 16 punti
D) sopravvivenza di un congiunto: 14 punti
E) intensità della relazione affettiva: 20 punti pagina 12 di 18 per un totale di 98 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 383.278 (€
3.911 x 98), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 422.885,10
Parte_2
Trattasi della madre del de cuius, che abita a Marsala (TP). Nel corso dell'istruttoria è emerso un legame affettivo intenso col figlio (cfr. teste mi aveva detto che si sentiva Tes_2 Pt_6 puntualmente tutti i giorni sia con suo fratello che con sua mamma. Questo me lo aveva Persona_4 detto da tempo anche prima del ricovero;
io lo conosco dal 2004”). E' altresì emerso che il de cuius festeggiava le festività coi genitori e vi si recava con la famiglia una settimana a luglio (cfr. dichiarazioni teste all'udienza 17.5.2022). Tes_2
Tenendo quindi presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (44 anni) e, alla stessa data, della madre (63 anni), dell'assenza di convivenza, dell'esistenza di 3 superstiti (coniuge e altri due figli)
e dell'intensità della relazione affettiva come emersa dall'istruttoria svolta, deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 20 punti
B) età vittima secondaria: 16 punti
C) convivenza: 0 punti
D) sopravvivenza di 3 congiunti: 9 punti
E) intensità della relazione affettiva: 15 punti per un totale di 60 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 234.660 (€ 3.911 x 60), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 258.909,22.
(c.f. Persona_1 C.F._4
Trattasi del padre del de cuius, che abita a Marsala (TP). Nel corso dell'istruttoria è emerso che il de cuius festeggiava le festività coi genitori e vi si recava con la famiglia una settimana a luglio (cfr. dichiarazioni teste all'udienza 17.5.2022). Non sono stati provati elementi per qualificare Tes_2 ulteriormente la relazione padre/figlio.
Tenendo quindi presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (44 anni) e, alla stessa data, del padre (69 anni), dell'assenza di convivenza, dell'esistenza di 3 superstiti (coniuge e altri due figli) e dell'intensità della relazione affettiva naturalmente esistente tra padre e figlio, deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 20 punti
B) età vittima secondaria: 16 punti
C) convivenza: 0 punti
D) sopravvivenza di 3 congiunti: 9 punti
E) intensità della relazione affettiva: 12 punti pagina 13 di 18 per un totale di 57 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 222.927 (€
3.911 x 57), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 245.963,77.
Parte_4
Trattasi del fratello gemello del de cuius, che abita a Marsala (TP). Nel corso dell'istruttoria è emerso un legame importante col fratello (cfr. teste “ mi aveva detto che si sentiva Per_4 Tes_2 Pt_6 puntualmente tutti i giorni sia con suo fratello che con sua mamma. Questo me lo aveva Persona_4 detto da tempo anche prima del ricovero;
io lo conosco dal 2004”), col quale trascorreva le occasioni di festa e la settimana di vacanza in Sicilia.
Tenendo quindi presente l'età delle vittime primaria e secondaria alla data del decesso (44 anni), dell'assenza di convivenza, dell'esistenza di 3 superstiti (coniuge e altri due figli) e dell'intensità della relazione affettiva come emersa dall'istruttoria svolta oltre che dalla circostanza che il danneggiato era il fratello gemello dell'attore, da cui presuntivamente l'intenso legame tra essi esistente, ma ferma la distanza geografica di residenza dei due (Nichelino/Marsala) che necessariamente limitava i rapporti, deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 14 punti
B) età vittima secondaria: 14 punti
C) convivenza: 0 punti
D) sopravvivenza di 3 congiunti: 9 punti
E) intensità della relazione affettiva: 15 punti per un totale di 52 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 88.296 (€
1698 x 52), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 97.420,30.
Parte_3
Trattasi del fratello più piccolo del de cuius, che abita a Leinì (TO). Nel corso dell'istruttoria è emersa la condivisione delle feste e un legame vivo tra i due fratelli (cfr. teste “Vedevo che Tes_2 Pt_3 consultava sempre suo fratello per ogni cosa anche perché era il suo fratello Pt_6 Pt_6 maggiore”).
Tenendo quindi presente dell'età della vittima (44 anni), dell'età della vittima secondaria (alla data del decesso (37 anni), dell'assenza di convivenza, dell'esistenza di 3 superstiti (coniuge e altri due figli) e dell'intensità della relazione affettiva come emersa dall'istruttoria svolta, deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 14 punti
B) età vittima secondaria: 16 punti
C) convivenza: 0 punti
D) sopravvivenza di 3 congiunti: 9 punti
E) intensità della relazione affettiva: 10 punti pagina 14 di 18 per un totale di 49 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 83.202 (€
1698 x 49), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 91.799,91.
e Persona_2 Parte_5
Trattasi delle nipoti del de cuius, figlie del fratello Pt_4
La domanda di risarcimento del rapporto parentale da queste perso con lo zio non può trovare accoglimento, non essendo emersi idonei elementi atti a comprovare la relazione esistente tra le minori e lo zio defunto. Invero, solo il teste ha riferito in merito al rapporto zio/nipoti, ma con Tes_2 dichiarazione de relato actoris, dunque dal valore sostanzialmente nullo (cfr. Cass. 569/2015).
Né la mera circostanza della parentela può, in tal caso, indurre a ritenere provato il danno da perdita del rapporto parentale, atteso che “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli)” (Cass. 5769/2024), e non agli ulteriori parenti, per i quali il danno- conseguenza deve essere oggetto di rigorosa prova, assente nel caso di specie.
I danni patrimoniali iure proprio degli attori
La difesa attorea ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale futuro, ossia del danno derivante dalla perdita dell'apporto economico che il defunto avrebbe assicurato nel tempo al figlio minore e alla convivente in relazione all'attività lavorativa prestata e ai redditi che avrebbe Parte_1 percepito.
Trattasi di soggetti – la e il figlio – legittimati alla domanda atteso l'obbligo previsto ex lege Pt_1
(artt. 143,147 c.c.) di mantenimento o contribuzione ai bisogni della famiglia nonché in ragione della nozione di fatto di comune esperienza (art. 115.2 c.p.c.) secondo cui chi vive in una famiglia e percepisce reddito contribuisce con questo al ménage familiare.
Con riguardo alla convivente more uxorio occorre tuttavia considerare che la stessa deve Pt_1 presumersi soggetto percettore di reddito, attesa la giovane età della stessa (45 anni), la presenza di un figlio ormai ampiamente inserito nel circuito della scuola dell'obbligo (con i conseguenti minori oneri di accudimento in capo al genitore) e l'assenza di elementi - non allegati - per ritenere l'attrice priva o deficitaria in punto capacità lavorativa. In tale quadro spettava quindi certamente all'attrice dimostrare che, nonostante la percezione di redditi propri, il decesso del convivente le abbia comportato un danno per la non sufficienza delle proprie entrate in relazione al tenore di vita goduto in costanza di convivenza o in relazione ad altre esigenze proprie ovvero un danno poiché il de cuius le garantiva provvidenze aggiuntive di cui ella godeva (cfr. sul punto, Cass. n. 4205/2002; Cass. n. 11003/2003).
Nulla di tutto ciò è stato anche solo allegato dall'attrice, cui consegue il rigetto della domanda per difetto di prova del danno subito.
Discorso diverso va fatto per il figlio del de cuius, minore al momento del decesso (1 anno) e ancora oggi (12 anni), e dunque certamente non percettore di reddito.
Quanto alla quantificazione del risarcimento di tale voce di danno è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio di diritto per cui "in tema di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti in caso di morte del danneggiato, può essere adottato un metodo di calcolo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta quota sibi
(parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come pagina 15 di 18 percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni. L'accertamento dell'ammontare di detta quota sibi rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione." (in termini, Cass. 10853/2012).
Ora, nel caso di specie gli attori hanno prodotto le ultime tre dichiarazioni dei redditi del de cuius, afferenti agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 (doc. O). L'ultima di queste (D.R. 2015) non è indicativa atteso che sconta il ricovero del de cuius da maggio 2014 e il decesso avvenuto nel successivo mese di luglio. La precedente - ossia la D.R. 2014 (anno d'imposta 2013) – indica un reddito netto di € 8754 (€ 9351 reddito imponibile - € 597 imposta netta). Tale è dunque il dato da prendere a base del calcolo, essendo il reddito da ultimo percepito al momento del decesso. Non sussistono i presupposti per considerare eventuali incrementi futuri di detto reddito netto, trattandosi di circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di allegazione e prova (anche in via presuntiva) da parte degli attori, ma nulla è stato addotto sul punto (cfr. Cass. n. 6619/2018: “è altrettanto doveroso tener conto - ove la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni - dei verosimili incrementi e futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro”).
Quanto alla quota sibi, gli attori la indicano in 1/5. Nel caso di specie occorre considerare che la convivente come detto, è soggetto percettore di reddito, che la coppia ha avuto un unico Pt_1 figlio e che il reddito del de cuius non era elevato, tenuto conto delle rilevanti spese che ordinariamente necessitano per il mantenimento della prole. Elementi che consentono di ritenere che la quota di reddito che il de cuius destinava per sé (cd. quota sibi) fosse pari ad 1/3 del proprio reddito. I restanti 2/3 può ritenersi fossero destinati al figlio minore.
Una volta determinato il reddito netto e la quota sibi occorre quindi procedere a capitalizzare la quota di reddito così accertata (cfr. Cass. n. 4186/2004: “in caso di danni patrimoniali, che si proiettano nel futuro, il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c. trova necessaria applicazione, non potendosi normalmente procedere alla determinazione dei danni con assoluta precisione, per cui il giudice di merito deve necessariamente procedere alla determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilità, relativi all'ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facoltà discrezionale o ricorrendo al c.d. "criterio equitativo puro" ovvero applicando il criterio c.d. delle "tabelle di capitalizzazione".
Anche l'utilizzo del metodo della capitalizzazione, che consiste nell'attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia i cui ratei siano pari alla quota di reddito perduto, costituisce manifestazione del potere di liquidazione equitativa del giudice, con la sola particolarità che il giudice, in luogo di motivare il percorso logico con cui è giunto alla determinazione di questa somma liquidata, rinvia alla logica interna alla stessa tabella di capitalizzazione”).
Occorre poi considerare che le contribuzioni del defunto sono destinate a cessare con l'acquisto, da parte del figlio, dell'indipendenza economica, sicché il reddito netto del defunto (detratta la quota sibi) va moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno (cfr. Cass. n. 6619/2018).
Nel caso di specie, in assenza di elementi per ritenere che il de cuius e la madre del minore avessero particolari prospettive di studi per il figlio, può presumersi che il minore acquisirà Persona_1 l'indipendenza economica all'età di 25 anni, sicché sono 23 gli anni in cui quest'ultimo non potrà godere del reddito paterno (25 anni – 2 anni al momento del decesso).
Il coefficiente di capitalizzazione è determinato sulla base della tabella di attualizzazione del danno patrimoniale futuro contenuta nelle aggiornate tabelle milanesi di liquidazione del danno (ed. 2024).
pagina 16 di 18 Applicando i principi sopra si giunge quindi alla seguente quantificazione del danno patrimoniale subito dal minore : Persona_1
€ 8.754 reddito annuo netto - € 2.918 quota sibi annua = € 5.836 * 21,09 = € 123.566,31
Spetta altresì agli attori il danno connesso alle spese funerarie sostenute per la sepoltura del de cuius, in quanto voci di danno direttamente connesse con l'inadempimento imputabile alla convenuta (art. 1223 c.c.). Spesa che gli attori hanno documentato in € 3.065,52 attraverso la fattura emessa dalla snc Piramide Due;
fattura che reca indicazione che il pagamento venne eseguito da Parte_1
(doc. H), alla quale, dunque, spetta detto importo quale voce di danno patrimoniale.
Quanto alla domanda diretta al ristoro del danno patrimoniale connesso alle spese difensive per l'assistenza nella fase stragiudiziale, è consolidato il principio secondo cui dette spese hanno natura di danno emergente, sicché tale danno è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. S.U. n. 16990 del 2017; Cass. ord. 15732/2022). Nel caso di specie gli attori hanno prodotto il prospetto di parcella del difensore (doc. I), ma non hanno in alcun modo provato l'esborso effettuato (cfr. da ultimo, Cass. 26729/2024), sicché la domanda non può trovare accoglimento. Principio, questo, che vale anche laddove il danneggiato si sia fatto difendere da un avvocato dichiaratosi antistatario (Cass. 15265/2023).
Analogo discorso vale con riguardo alla spesa per il c.t.p. nella fase stragiudiziale: gli attori hanno prodotto il “preavviso di fattura” del dott. (doc. B/3) ma alcun riscontro vi è che da abbiano Tes_1 sostenuto il relativo esborso (cfr. Cass. n. 26729 cit.)
In definitiva, vanno riconosciuti agli attori le seguenti somme:
€ 418.569,96 a titolo di danno non patrimoniale + € 3.065,52 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale = € 421.635,48, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
(c.f. ): € 422.885,10 a titolo di danno non patrimoniale + Persona_1 CodiceFiscale_9
€ 123.566,31 a titolo di danno patrimoniale futuro = € 546.451,41, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
€ 258.909,22 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_2 sentenza al saldo;
(c.f. : € 245.963,77 a titolo di danno non patrimoniale, Persona_1 C.F._4 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
€ 94.420,30 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_4 sentenza al saldo;
€ 91.799,91 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso Parte_3 legale dalla sentenza al saldo;
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc.
La convenuta è soccombente e quindi va condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, sia del presente giudizio sia del giudizio di sulla cui consulenza si è basata la decisione CP_3 della causa. La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014 come modificato al d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore del decisum (€ 1.659.180), dell'incremento del 5% dei valori dello scaglione € 260.000-€ 520.000 ex art. 6 d.m. 55 cit. e dell'applicazione dell'aumento del 30% di cui all'art. 4 co. 2 d.m. 55 cit. avendo la difesa attorea assistito più soggetti con la medesima posizione processuale pagina 17 di 18 Tra gli esposti riconosciuti agli attori vanno incluse le spese per l'assistenza dei cc.tt.pp. in sede di a.t.p. per € 6100 (doc. J attori): importo da ritenersi, ex art. 92 co. 1 c.p.c., non eccessivo e confacente all'attività svolta dai consulenti di parte.
La spesa di CTU sostenuta dagli attori in sede di a.t.p. per € 8.630,03 (doc. K attori) viene definitivamente posta a carico della convenuta
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 421.635,48, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 sentenza al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a quale legale rappresentante del figlio minore Parte_1 Persona_1 (c.f. ), la somma di € 546.451,41, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza CodiceFiscale_9 al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a corrispondere a la somma di € 258.909,22, oltre interessi al tasso Parte_2 legale dalla sentenza al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a (c.f. la somma di € 245.963,77, oltre Persona_1 C.F._4 interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 94.420,30, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza Parte_4 al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 91.799,91, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_3 sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda proposta da e quali legali rappresentanti delle Parte_4 Parte_8 figlie minori Parte_5 Persona_2
CONDANNA l' a Controparte_1 rimborsare agli attori le spese del procedimento di a.t.p. R.G. 8144/2017 liquidate in € 6100 per esborsi e in € 6.394,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Matteo Andriollo, dichiaratosi antistatario;
PONE in via definitiva la spesa di CTU del proc. di a.t.p. R.G. 8144/2017 a carico della convenuta;
CONDANNA l' a Controparte_1 rimborsare agli attori le spese del presente giudizio liquidate in € 1713 per esborsi (€ 1686 c.u. + € 27 marca) e in € 48.013,75 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Matteo Andriollo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, il 16.12.2024
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7060/2021 avente ad oggetto: responsabilità medica promossa da:
c.f. , in proprio e quale genitore di Parte_1 C.F._1 Per_1
c.f. ; c.f. ;
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3 Per_1
c.f. c.f.
[...] C.F._4 Parte_3 C.F._5
c.f. in proprio e quale genitore di c.f. Parte_4 C.F._6 Persona_2
e di c.f. , tutti rappresentati e C.F._7 Parte_5 C.F._8 difesi dall' avv. Matteo Andriollo e dall'avv. Giulio Vinciguerra
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con gli Avv.ti Giovanna MANZOLI e Luigi BISI P.IVA_1
CONVENUTA
***
Conclusioni: per parte attrice: “ nel merito: previo ogni accertamento occorrendo, condannarsi la convenuta a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e jure hereditatis nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ed agli interessi moratori ex art. 1284, IV° c., c.c. sul rivalutato dall'evento al saldo, oltre CP_2 comunque alle competenze per l'attività stragiudiziale nonché le spese legali di cui all'ATP ex art. 696 bis c.p.c e di CTU ivi svolta e di Ctp anche stragiudiziale. Spese, ed onorari di causa rifusi, oltre c.p.a., I.V.A. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Matteo Andriollo il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso competenze. In via istruttoria (per quanto non ammesso): Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 2.“Vero che il sig.
era affetto da IRC secondaria e nefropatia da deposito mesangiale di IgA per il quale era Parte_6 sottoposto a dialisi mono settimanale ed iscritto alle liste per trapianto di rene dal 2013, come da documento che vi si rammostra (doc. B/1)” 3.“Vero che in data 30.4.2014 il sig. veniva Pt_6 ricoverato presso l'area medica del PS delle Molinette di per dolore addominale con vomito e CP_1 diarrea insorto dopo l'ultima dialisi, come da documento che vi si rammostra (doc.B/1)” 4. “Vero che nel periodo dal ricovero di cui al cap. precedente al decesso si verificarono i seguenti eventi In data 1.5.2014 venne sottoposto ad intervento chirurgico per cecostomia e appendicectomia. Subito dopo venne
pagina 1 di 18 sottoposto a TC addome e rioperato per colectomia subtotale con esterorizzazione dell'ultima ansa ileale e confezionamento fistola mucosa sul sigma esteriorizzato. Il 3.5.14 venne trasferito in anestesia e rianimazione 3 con diagnosi di shock settico in operato di colectomia totale. il 27.5.14 venne trasferito al reparto di nefrologia ove a seguito di innalzamento degli indici citolisi, con presenza di colestasi marcata, venne sottoposto a biopsia epatica trans-giugulare con riscontro istologico di danno colestatico grave con grave duttopenia di probabile origine tossica. in data 10.6.14 una nuova ileoscopia rilevò la presenza di ileite severa ed istologicamente lembi di mucosa ileale con flogosi cronica attiva con estense ulcerazioni e tratti di iperplasia di tipo rigenerativo dell'epitello. in data 28.5.14, per la comparsa di febbre, il sig. venne sottoposto a TC addome ripetuta poi il 1.7.14 che evidenziarono “ansa efferente alla Pt_6 stomia ha pareti nettamente ispessite con angolatura e collabimento con netta a discrepanza di calibro a circa 10-12 cm dalla stomia, a monte della quale le anse ileali sono distese con sporadici livelli idroaerei.
Si associa in prossimità di tale discrepanza di calibro la presenza di versamento libero di tipo reattivo”. il 2.7.14 dopo il trasferimento in rianimazione il paziente venne sottoposto ad intervento chirurgico “quadro di peritonite diffusa con massiva sindrome aderenziale. Tessuti e mesi edematosi facilmente sanguinanti. Tutto il digiuno ed ileo appare flogosato. Si resecano 15 cm di ileo demolendo l'ileostomia e ulteriori 15 cm senza raggiungere ileo sano idrope della colecisti (già nota) colecistectomia anterograda. Inizio di un sanguinamento diffuso a nappo dai mesi dell'omento e in particolare dal letto della colecisti. Non riuscendo ad ottenere una valida emostati e comparendo instabilità pressoria, si esteriorizza l'ansa terminale e si esegue packing del fegato con 10 telini e si chiude temporaneamente l'addome”. alle 8.30 del 2.7.14 il paziente venne riportato in sala operatoria per permanenza dell'emo-peritoneo. alle 16.30 dello stesso giorno venne riportato in sala operatoria per “non fonti emorragiche a carico delle anse intestinali, sanguinamento massivo di tipo arterioso non superficiale del fegato in corrispondenza di tutto il letto della colecisti su un quadro steatosico con spiccata fragilità alla manipolazione. Manovra di
Pringle punti transfissi a livello del letto con risultati vani per assoluta friabilità del parenchima epatico;
dopo packing temporaneo intraoperatorio di 30 minuti, inefficace, si decide per resezione atipica dei segmenti 6-5 e margine del 4b con tecnica digitoclassica. Durante l'esecuzione della resezione, sopraggiunge l'arresto cardio circolatorio. Si procede a rianimazione con massaggio cardiaco esterno e sottodiaframmatico senza effetto;
dopo 30 minuti di tali manovre si constata il decesso e si sutura la laparotomia” come da documento che vi si rammostra (doc.B/1)” 5. “Vero che i sanitari hanno omesso di fornire al sig. le informazioni riguardanti la diagnosi, le terapie e gli accertamenti che Parte_6 intendevano praticare” 6. “Vero che se al sig. fossero state fornite tutte le informazioni relative Per_1 alla diagnosi, terapie ed accertamenti e alle sue conseguenze si sarebbe determinato in modo diverso decidendo di rivolgersi anche ad altro medico e/o struttura” 12. “Vero che ogni giorno il figlio Per_1 chiede alla madre la ragione per cui il suo è volato in cielo” e perché non ritorni” 13. “Vero che Per_3 le domande del figlio infondono nella sig.ra inquietudine e profonda tristezza” 14. “Vero che 15 Pt_1 giorni prima dell'intervento il chirurgo della convenuta assicurò al gemello che il sig. Pt_4 Pt_6 sarebbe uscito al più presto dall'ospedale” 15. “Vero che dopo la morte il sig. si recò nuovamente Pt_4 dallo stesso chirurgo per rinfacciargli che aveva omesso di specificare che il suo gemello sarebbe uscito steso su una bara e non vivo a seguito di dimissioni” 18.“Vero che il sig. si vantava con il Pt_6 gemello della gioia di essere padre, di stringere il figlio tra le braccia, di cosa insegnava al piccolo
, di quanto cresceva e dei progressi che faceva quotidianamente” 19.“Vero che dopo la morte del Per_1 gemello è entrato in depressione, non riesce più a godere in occasione di alcuna festività e a Pt_4 dimenticare il sorriso del gemello che si porta impresso ogni giorno nella mente” 25.“Vero che il sig.
destinava ogni mese una parte dei suoi incassi lavorativi come risparmio per garantire Parte_6 un futuro al figlio” 26.“Vero che il sig. spendeva per sé circa 1/5 di quanto percepiva la Parte_6 restante parte essendo destinata alla famiglia” 27.“Vero che gli attori devono sostenere il costo per la perizia stragiudiziale pari ad €6.100,00, come da documento che vi si rammostra (doc.B/3)” 28.“Vero che gli attori devono corrispondere al dr. per la sua partecipazione come consulente nel Testimone_1 procedimento per ATP, l'importo di €6.100,00, come da documento che vi si rammostra (doc.J)” 29.“Vero che gli attori hanno sostenuto le spese funebri di cui alla fattura n.71/14 del 7.7.2014 dell'impresa funebre La Piramide due s.n.c., che vi si rammostra (doc.H)”
pagina 2 di 18 per parte convenuta: “in via preliminare - dichiarare inammissibile e/o nulla la domanda attorea per i motivi esposti, con ogni consequenziale statuizione in punto integrazione e/o specificazione della domanda risarcitoria;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori in relazione alle domande formulate iure hereditatis - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori in ordine alle pretese iure proprio a titolo contrattuale, e la conseguente inammissibilità delle stesse;
NEL
MERITO: In via preliminare: - accertare e dichiarare la prescrizione delle domande risarcitorie avversarie formulate iure proprio. In via principale - respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all per CP_1
i danni denunciati In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui venissero accolte, anche solo parzialmente, le domande formulate ex adverso nei confronti di questa , in ogni caso ridurre CP_1 l'entità risarcitoria nei limiti del giusto e del provato. Con il favore delle spese di giudizio ex D.M.
10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata gli attori hanno convenuto in giudizio la struttura convenuta chiedendo il risarcimento dei danni iure heridatatis e iure proprio, non patrimoniali e patrimoniali, conseguenti al decesso di avvenuto il 2.7.2014 a seguito di uno shock emorragico Parte_6 nel corso dell'intervento chirurgico di colecistectomia. Hanno allegato la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta in forza delle condotte colpose accertate in seno al procedimento di a.t.p.
R.G. 8144/2017 promosso da essi attori ante causam. Hanno chiesto altresì il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione subito dal de cuius per non aver egli prestato il consenso agli interventi cui venne sottoposto.
Si è costituita la convenuta in via preliminare eccependo la nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda iure hereditatis nonché in relazione alla domanda iure proprio fondata su titolo contrattuale, la prescrizione della domanda risarcitoria iure proprio. Nel merito ha contestato la sussistenza di responsabilità in capo ai propri sanitari, per aver gli stessi operato nel rispetto delle legis artis nell'ambito della grave situazione clinica in cui comunque versava . Ha argomentato come, in ogni caso, le prestazioni richieste ai sanitari Parte_6 della struttura rivestissero i caratteri della speciale difficoltà con conseguente applicabilità dell'art. 2236 c.c. Ha contestato la lesione del consenso informato allegata dagli attori. Ha contestato la sussistenza di un danno terminale risarcibile iure hereditatis e l'assenza di elementi per riconoscere il risarcimento di danni iure proprio in quanto genericamente allegati.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza 7.9.2021 è stata rigettata l'eccezione di nullità della citazione e concessi i termini della trattazione. Depositate le relative memorie, con ordinanza 27.1.2022 sono stati ammessi i mezzi di prova, poi assunti all'udienza 17.5.2022 e
29.11.2022. Con ordinanza 2.7.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per gli scritti conclusivi.
2. E' infondata l'eccezione preliminare della convenuta di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dagli attori.
Trattasi di domanda che va inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., per la quale opera il termine prescrizionale previsto all'art. 2947 c.c.. In particolare, nel caso di specie risulta applicabile il terzo comma di detta norma, atteso che le condotte colpose oggetto di causa integrano gli estremi del reato di cui all'art. 589 c.p., sicché opera la prescrizione di sei anni prevista ex art. 157 c.p. per tale reato.
Ora, il fatto lesivo, ossia il decesso di , si è verificato il 2.7.2014. Parte_6
pagina 3 di 18 , odierno attore e fratello gemello del de cuius, con lettera 19.10.2016 contenente Parte_4 richiesta di risarcimento dei danni inviata alla convenuta (il 20.10.2016: doc. B.4 attori), ha interrotto la prescrizione, poi nuovamente interrotta dallo stesso il 28.4.2017 con la notifica del Parte_4 ricorso per a.t.p. (cfr. Cass. n. 8637/2020 su inclusione anche del giudizio per a.t.p. negli atti interruttivi di cui all'art. 2943 c.c.). Prescrizione poi ripresa a decorrere dal 17.11.2018, ossia dal giorno successivo al deposito della consulenza nel predetto giudizio di È seguito poi nuovo atto CP_3 interruttivo, ossia la notifica del 25.7.2019 dell'istanza di mediazione (cfr. doc. 16 convenuta e comparsa di costituzione, p. 12). L'atto di citazione del presente giudizio è stato poi notificato il
26.3.2021.
Alcuna prescrizione si è dunque verificata con riguardo a . Parte_4
Stessa conclusione vale anche con riguardo ai restanti attori, che anch'essi hanno notificato l'istanza di mediazione il 25.7.2019, allorquando non era ancora trascorso il termine di sei anni dal 2.7.2014. E' poi seguita la notifica della citazione del presente giudizio, come detto.
Quanto all'eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva degli attori ad agire iure heriditatis per non aver provato la qualità di eredi, la stessa risulta superata dal chiarimento degli attori in memoria n. 3 e in memoria di replica secondo cui “l'unico erede è il figlio;
gli altri attori agiscono, a titolo diverso (chi come fratello, chi come genitore ect.), jure proprio”
La qualità di figlio del de cuius in capo al minore non è discussione, così come, per Persona_1 l'effetto, la sua qualità di erede.
E', invece, inammissibile perché tardivamente formulata dalla convenuta solo in memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dagli attori.
3. La domanda degli attori è fondata nei termini e limiti che seguono.
La responsabilità della struttura convenuta
Occorre dapprima chiarire, che la vicenda per cui è causa - essendosi i fatti verificati nel 2014 - va regolata secondo la normativa introdotta dal d.l. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), trattandosi di condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della l. 24/2017 (cd. legge Gelli).
La Suprema Corte ha chiarito come, sotto la vigenza del decreto Balduzzi, sia fermo il titolo contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie per danni cagionati dall'operato dei propri sanitari (Cass. n. 8940/2014; n. 27391/2014; n. 18610/2015). Responsabilità contrattuale che ha trovato poi definitiva conferma nell'art. 7 della successiva l. Pt_7
Ne consegue che, in relazione alla domanda iure hereditatis, vige il criterio di riparto dell'onere della prova regolato dal principio valevole per le fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, secondo cui è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass.
11/11/2021, n. 3587).
Quanto alla domanda iure proprio, come già anticipato, essa ha natura extracontrattuale non avendo la struttura convenuta assunto alcuna obbligazione nei confronti degli attori.
pagina 4 di 18 Ciò premesso in via generale, va rilevato che i fatti storici dedotti in citazione e l'iter chirurgico e terapeutico cui il de cuius è stato sottoposto presso la struttura convenuta fino all'intervento chirurgico del 2.7.2014 in cui si è verificato il decesso non sono oggetto di contestazione tra le parti e risultano, comunque, provati dalla documentazione versata in atti e dalla analitica ricostruzione contenuta nella
CTU svolta nel procedimento di a.t.p. e acquista agli atti di causa, che si richiama integralmente sul punto.
E' pacifico in causa che sia deceduto a seguito di uno shock emorragico avvenuto Parte_6 nel corso dell'intervento di colecistectomia del 2.7.2014. Nella stessa data il de cuius era stato sottoposto agli interventi di resezione intestinale, ulteriore packing epatico ed embolizzazione per via endovascolare. Nel corso di quest'ultimo intervento è stata eseguita la colecistectomia nel corso della quale si è verificato lo shock emorragico. In precedenza, l'1.5.2014, sempre presso la struttura convenuta, il de cuius era stato sottoposto agli interventi di ciecostomia e colectomia totale.
Ora, i consulenti hanno individuato tre profili di negligenza in capo all'operato dei sanitari della struttura convenuta che ebbero in cura il de cuius: 1) l'aver omesso di effettuare la colonscopia;
2) l'aver sottoposto il de cuius ad intervento di ciecostomia l'1.5.2014; 3) l'aver sottoposto il de cuius, il 2.7.2024, ad intervento di colecistectomia.
In particolare, scrivono i consulenti, quanto ai profili sub 1) e 2), che “l'iter diagnostico necessario nei casi di colite severa [di cui era affetto al momento dell'accesso nella struttura Parte_6 convenuta] e candidati ad intervento chirurgico sia stato deficitario soprattutto per l'omissione della colonscopia. La decisione di sottoporre il paziente ad intervento chirurgico di ciecostomia appare censurabile in quanto si tratta di un intervento chirurgico sostanzialmente inutile in casi consimili” (p. 44); “tale intervento [di ciecostomia] è da considerarsi errato anche perché non consentiva di eseguire alcuna valutazione sullo stato della parete del colon;
la riprova è che il chirurgo descrive nel verbale “cieco di aspetto non significativamente sofferente dal versante sieroso”, reperto in contrasto con quanto poi verrà descritto dall'anatomopatologo. In altre parole, l'atteggiamento più corretto, nel caso di specie, sarebbe stato quello di eseguire, prima di ogni indicazione chirurgica, una colonscopia in urgenza, di iniziare una terapia conservativa e, se del caso, sottoporre il paziente a colectomia totale in caso di evoluzione verso il megacolon tossico” (p. 45).
Trattasi di conclusione logica e coerente dei consulenti, da cui la scrivente non ha ragione di discostarsi. Gli argomenti della parte convenuta sono gli stessi già portati dai c.t.p. in sede di osservazioni nell'ambito del procedimento di a.t.p., dunque già esaminati e replicati dai consulenti in modo esaustivo.
Rispetto a dette condotte negligenti dei sanitari, tuttavia, gli stessi consulenti hanno escluso una loro rilevanza rispetto al peggioramento delle condizioni di salute del de cuius (“In conclusione, pur dovendosi ribadire l'assoluta inadeguatezza dell'iter clinico che portò alla colectomia totale, per la mancanza di un esame assolutamente essenziale (colonscopia, eseguibile alla luce delle condizioni cliniche del paziente) e per l'esecuzione di una procedura chirurgica sostanzialmente inutile (ciecostomia), è ragionevolmente probabile che l'inevitabile evoluzione del quadro clinico avrebbe comunque portato all'esecuzione di una colectomia totale in un intervallo temporale sovrapponibile a quelle del caso di specie”: cfr. p. 46 CTU).
Quanto al profilo sub 3), i consulenti hanno ritenuto che l'intervento di colecistectomia non fosse indicato nel caso di specie, in ragione delle condizioni in cui versava il . Tanto si legge a p. Pt_6
52 della consulenza: “La decisione di procedere a colecistectomia, in assenza di chiari segni di colecistite acuta, è da ritenersi gravemente imprudente. Sono ben note le cause di dilatazione della colecisti in pazienti simili sottoposti a nutrizione parenterale e prolungati ricoveri;
l'ittero non poteva certo essere messo in relazione ad un'ostruzione e non esistevano segni di colecistite. Si doveva prevedere che il fegato avesse una consistenza ridotta e che la sepsi prolungata avrebbe potuto pagina 5 di 18 determinare un'alterazione dell'emostasi. La colecistectomia (che non aveva alcuna indicazione) fu complicata da un sanguinamento irrefrenabile e non controllabile né con le procedure standard né con un approccio c.d. di “damage control”. Nel rispondere alle osservazioni delle parti i consulenti hanno ulteriormente sottolineato come l'intervento di colecistectomia non fosse indicato poiché gli elementi a disposizione dei sanitari avrebbero dovuto indurli ad escludere un danno alla colecisti che giustificasse l'intervento eseguito: “Per quanto riguarda la colecistectomia, si ribadisce che non vi era indicazione ad eseguirla: non emergevano segni di colecistite acuta, non vi era calcolosi della colecisti, la parete della colecisti era sottile e lo stesso chirurgo non descrive un quadro di colecistite acuta;
va detto che spesso la colecisti nei pazienti ricoverati in terapia intensiva è dilatata, con sludge biliare e che questo quadro di solito è reversibile. Quindi le probabilità che in un futuro prossimo il paziente avrebbe dovuto essere sottoposto a colecistectomia era nel complesso bassa e non giustificava in ogni caso la procedura chirurgica. Va poi notato che l'esito delle due biopsie epatiche effettuate durante il ricovero orientava verso un danno tossico e non di tipo colangitico, ad ulteriore testimonianza dell'assenza di una patologia infiammatoria di entità tale da giustificare una colecistectomia” (p. 75).
I consulenti hanno replicato al rilievo dei cc.tt.pp. della convenuta secondo cui il de cuius, nel corso dell'intervento di resezione chirurgica del 2.7.2024, si è trovato “di fronte alla stabilità della situazione clinica intraoperatoria” che aveva consentito di porsi il “problema dell'eventuale colecistectomia”. Intervento che risultava giustificato, in tesi dei consulenti della convenuta, poiché “Era … prevedibile che, in caso di successiva necessità di un ulteriore intervento, la colecistectomia sarebbe diventata di estrema difficoltà ed a rischio” in ragione delle aderenze flogistiche postoperatorie che si creano dopo ogni intervento (cfr. osservazioni dei ccttpp inviate ai consulenti).
Hanno ritenuto i consulenti che “proprio la stabilità emodinamica del paziente, nel contesto di un intervento chirurgico complicato, controindicava il prolungamento dello stesso con un atto terapeutico non necessario” (p. 75 ctu).
Concludono quindi i consulenti ritenendo che “La causa finale di morte è da riconoscersi in uno shock emorragico irrefrenabile causato da un intervento chirurgico (colecistectomia) che deve essere considerato, nelle condizioni cliniche in cui fu eseguito, privo di indicazione e di fatto controindicato e che innescò, con ogni probabilità, un quadro di coagulopatia non correggibile” (p. 63).
Nuovamente trattasi di conclusione logica, coerente con i dati esaminati, dalla quale non v'è dunque ragione di discostarsi.
Ciò su cui non può condividersi la consulenza è l'affermazione per cui dall'erronea esecuzione della colecistectomia non sarebbe derivato, secondo il criterio del “più probabile che non”, il decesso del
(p. 52). Conclusione cui i consulenti giungono sul rilievo delle condizioni critiche in cui Pt_6 versava il , da cui conseguirebbe che l'erronea prestazione medica avrebbe piuttosto Pt_6
“determinato una concreta riduzione delle chance di sopravvivenza del paziente, quantificabile, in modo del tutto orientativo ed empirico, nella misura del 30-35%” (p. 53).
Invero, una volta accertata la condotta colposa dei sanitari per aver imprudentemente sottoposto il all'intervento di colecistectomia nel corso del quale si è verificato lo shock emorragico che Pt_6 ha determinato il decesso, risulta provato il nesso di causa richiesto per la configurabilità della responsabilità dei sanitari, e quindi della struttura convenuta (cfr. Cass. ord. n. 25466/2024: “Spetta a chi agisce in giudizio provare che un determinato evento di danno è stato provocato dalla condotta negligente del sanitario, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del più probabile che non. Fornita questa prova, l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco pagina 6 di 18 diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi, condannando a seconda dei casi i sanitari al risarcimento del danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa o da invalidità permanente prodotta a causa della loro condotta imperita o negligente nella sua interezza”).
Infondato è il richiamo della convenuta all'art. 2236 cc, che limita alle ipotesi di dolo o colpa grave la responsabilità del prestatore d'opera nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Invero, costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello per cui l'art. 2236 c.c. non opera con riguardo alle ipotesi di imprudenza (tra le tante, Cass. n. 34516/2023), nella quale va inquadrata anche la condotta dei sanitari che hanno sottoposto Parte_6 all'intervento di colecistectomia, in particolare attuando un'operazione non indicata e imprudente rispetto al significativo rischio del verificarsi della complicanza (shock emorragico irrefrenabile) poi occorsa.
Il danno iure hereditatis degli attori
Gli attori domandano il risarcimento del danno cd. terminale, ossia il danno iure proprio della vittima per aver avuto consapevolezza della morte imminente nei casi in cui il decesso avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (cfr. Cass. n. 34987/2022: “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida").
Nelle recenti tabelle milanesi, ed. 2024, si dà atto dell'esigenza di una “definizione onnicomprensiva del danno terminale … comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”, e dunque di ogni pregiudizio non temporaneo patito nel lasso di tempo di percezione della morte, cui consegue che “la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita” (cfr. tabelle cit., p. 56,57).
Ora, tale posta di danno non è riconoscibile nel caso di specie, poiché non è emersa la prova della percezione, da parte del , della fine imminente. Pt_6
Invero, come sopra riportato, la condotta lesiva è da individuarsi nell'intervento di colecistectomia del 2.7.2014 nel corso del quale vi fu lo shock emorragico imprevisto che portò al decesso. In tale quadro è dunque evidente come alcuna consapevolezza può esserci stata in capo al dell'approssimarsi Pt_6 del fine vita, che è avvenuto senza soluzione di continuità con la condotta lesiva.
A diversa conclusione non induce l'argomento degli attori per cui il de cuius avrebbe riferito alla madre
“se non ce la farò stai attenta a mio figlio”. Invero, trattasi di affermazione che, per un verso, non risulta provata, posto che il teste ha riferito de relato actoris, dunque con dichiarazione Testimone_2 dal valore nullo (Cass. 569/2015); per altro verso, e in ogni caso, tale affermazione non risulta minimamente collocata nel tempo (neanche nell'allegazione degli attori) e lo stesso teste ha Tes_2 riferito di non ricordarsi a quale intervento facesse riferimento la dichiarazione di Parte_6
pagina 7 di 18 (cfr. verbale udienza 17.5.2022). In tale quadro difetta quindi la prova che tale consapevolezza sia sorta nel corso dell'intervento chirurgico del 2.7.2014.
Quanto alla domanda iure hereditatis relativa alla lesione del diritto all'autodeterminazione subita dal de cuius per non essere stato adeguatamente raccolto il suo consenso prima di procedere agli interventi chirurgici cui venne sottoposto nel corso del ricovero presso la struttura convenuta, occorre dapprima ricordare alcuni principi che regolano il consenso informato in materia di responsabilità medica e le conseguenze della sua violazione.
Anzitutto, “in tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso” (cfr. Cass. n. 16633/23); “in mancanza di consenso informato l'intervento del medico è (al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge o in cui ricorra uno stato di necessità) sicuramente illecito, anche quando sia interesse del paziente, l'obbligo del consenso informato costituendo legittimazione e fondamento del trattamento sanitario” (in termini,
Cass. ord. n. 27109/2021 e molte altre conformi).
La Suprema Corte ha poi chiarito quali possano essere le conseguenze di un consenso non adeguatamente raccolto, distinguendo a seconda che l'assenza di consenso si associ ad una prestazione sanitaria errata o ad una prestazione corretta, atteso che, mentre nel primo caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento sia del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sia di quello alla salute ove dimostri che, ove fosse stato adeguatamente informato, non avrebbe reso il consenso all'operazione, nel secondo caso, invece, oggetto del risarcimento potrà essere solo la lesione del diritto all'autodeterminazione (“In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente (ex art. 1218 cod. civ.) o colposa (ex art. 2043 cod. civ.) ─ della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico ─ in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria ─ in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se pagina 8 di 18 correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”: in termini, Cass. n. 16633/2023).
Grava sul danneggiato la prova del dissenso presunto, ossia che ove adeguatamente informato non avrebbe reso il consenso al trattamento, così come grava sul danneggiato l'allegazione e la prova delle conseguenze dannose derivanti dall'omessa adeguata informativa da parte del medico, posto che il danno all'autodeterminazione non è danno “in re ipsa” (“In ogni caso vale osservare che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude evidentemente che, anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Diversamente, sebbene la condotta violativa dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente
– che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto – non potendo affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno, è bene possibile che l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia esaurisca la propria funzione lesiva, inserendosi tra i fattori “concorrenti” della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute. Può e deve, invece, riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento, qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche e distinte conseguenze dannose (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019). Ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame, non potendo dare luogo la violazione del consenso infornato – come ipotizzato dal ricorrente incidentale in modo concettualmente errato – ad una mera duplicazione dello stesso valore equivalente del “danno biologico” o ad un “danno in re ipsa” (la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno- conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto), non provato, quindi, nell'”an” e nel
“quantum”, ed indipendentemente dalla applicazione del criterio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.”: in termini, Cass. ord. n. 24471/2020). pagina 9 di 18 Ora, venendo al caso di specie, i consulenti hanno accertato che “la copia della cartella clinica in atti non contiene alcun modulo di consenso informato relativamente ai due interventi chirurgici effettuati l'1.5.2014, rispettivamente di ciecostomia e colectomia totale. Sono presenti due moduli di consenso sottoscritti dal sig. e recanti la data dell'1.5.2014, che si riferiscono all'anestesia (narcosi) e Per_1 alla terapia trasfusionale” (cfr. p. 64 ctu). Precisano altresì i consulenti che, “quanto all'intervento di colectomia, corrisponde al vero l'osservazione dei consulenti tecnici di parte convenuta secondo la quale il paziente – sedato e ricoverato in terapia intensiva – si trovava in una condizione di incapacità naturale e sussisteva uno stato di necessità” (ctu, p. 76).
Con riguardo, invece, ai tre interventi chirurgici del 2.7.2014, nell'ultimo dei quali vi è stato lo shock emorragico che ha condotto al decesso del , i consulenti hanno riscontrato l'esistenza del Pt_6 modulo di consenso informato relativo al primo dei tre interventi (“modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente in data 1.7.2014 relativo all'intervento di “resezione ileo distale e riconfezione ileostomia + eventuale colecistectomia”, vale a dire per il primo dei tre interventi in questione”: cfr. ctu p. 65) e l'assenza per gli altri due, in relazione ai quali tuttavia “il paziente si trovava in condizioni di incapacità naturale e sussisteva uno stato di necessità” all'esecuzione dei due interventi, ossia quello di ulteriore packing epatico e di embolizzazione per via endovascolare (nel corso del quale è stata altresì eseguita la censurata colecistectomia che ha condotto al decesso) (cfr. ctu p. 77).
Alcun apporto aggiuntivo rispetto a tali dati può ricavarsi dalle deposizioni dei testi e Tes_3 Tes_4
rispetto ai quali è peraltro infondata l'eccezione di parte attrice di nullità delle testimonianze Tes_5 assunte per essere, in tesi, i testi incapaci ex art. 246 cpc. Invero, essi, pur possibili destinatari di un'eventuale azione di rivalsa da parte della struttura convenuta, rispetto al giudizio in oggetto sono titolari di un interesse di mero fatto, che non li legittimerebbe alla partecipazione, essendo l'esito della presente causa inidonea ad arrecargli un pregiudizio (cfr. sul punto Cass. n. 10112/2018).
Alcun apporto aggiuntivo, si accennava, poiché il teste ha reso una dichiarazione del tutto Tes_3 generica e dunque irrilevante al fine di ritenere provato il dovere informativo in ordine all'intervento di ciecostomia dell'1.5.2014 (“[vero che in occasione dell'intervento di ciecostomia dell'1.5.2014 il paziente veniva debitamente informato sul tipo di intervento proposto, sulle eventuali complicanze e sulle possibili alternative?] R: è una prassi normale e ineludibile farlo anche insieme all'anestesista limitato a riferire;
con riferimento all'intervento del 1 maggio io ricordo che il sig. ha formato Per_1 il modulo di consenso informato”). Il riferimento al modulo firmato è da intendersi agli unici risultanti dalla cartella clinica esaminata dai consulenti, ossia i consensi per la narcosi e la terapia trasfusionale (cfr. supra).
Il teste ha riferito “non ho alcun ricordo né del paziente né dell'intervento” (cfr. verbale udienza Tes_4
29.11.2022). Tanto basta a ritenere inutili le successive dichiarazioni dallo stesso rese in ordine alla
“prassi” informativa seguita dal suo team e a quella ordinariamente seguita dal dott. prima di Tes_3 sottoporre i pazienti agli interventi;
dichiarazioni irrilevanti per comprendere cosa avvenuto nel caso di
, tanto più in ragione della documentazione presente in atti da cui chiaramente si Parte_6 evince rispetto a quali atti il consenso è stato acquisito. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle dichiarazioni del teste che ha riferito, anch'egli, “non ho alcun ricordo del paziente, Tes_5 dell'episodio e dell'intervento” (cfr. verbale udienza cit.), riferendo, per il resto, le modalità di come viene “normalmente” acquisito il consenso in operazioni quale quella di ciecostomia, ma nulla di specifico con riguardo al caso di . Parte_6
A fronte di tali dati, applicati i principi di diritto sopra riportati, si giunge alle seguenti conclusioni.
L'assenza di consenso rispetto al secondo e terzo intervento del 2.7.2014 (ossia l'ulteriore packing epatico e l'embolizzazione) è da ritenersi irrilevante per essere stati gli interventi eseguiti in condizione di necessità per il paziente, come riconosciuto dai consulenti (cfr. supra). pagina 10 di 18 L'assenza di consenso informato rispetto all'intervento di ciecostomia dell'1.5.2014 non può anch'esso condurre all'accoglimento della domanda attorea poiché: 1) gli attori non hanno provato il cd. dissenso presunto, ossia che ove informato il non avrebbe reso il consenso, che, anzi, deve presumersi Pt_6 sarebbe stato ugualmente reso (cd. consenso presunto) poiché il teste ha riferito che detto Tes_5 intervento era già stato indicato precedentemente da altro sanitario che l'aveva però procrastinato e che si era reso necessario a seguito del peggioramento della situazione (“Vedo [dalla cartella clinica] che il paziente era già stato valutato precedentemente da un collega che aveva procrastinato l'intervento identificando un quadro di ileo paralitico ossia un intestino che non ha più movimento, mentre in un secondo momento dopo un'evoluzione in peggioramento del paziente immagino che abbia Tes_3 deciso di porre rimedio a queste situazione”); circostanza da cui è difficile immaginare che il paziente avrebbe dissentito all'esecuzione di un intervento che due sanitari gli avevano indicato come necessario;
2) l'intervento di ciecostomia in questione alcun danno ha apportato al posto che Pt_6 i consulenti hanno concluso ritenendo che “indipendentemente dal giudizio che è stato dato in merito
[all'inutilità della ciecostomia] … l'impatto della ciecostomia sulla storia generale del paziente è stata giudicata sostanzialmente nulla” (cfr. ctu, p. 74); 3) gli attori, in ogni caso, non hanno minimamente allegato in cosa sarebbe consistito il danno-conseguenza riportato dal per effetto della Pt_6 violazione del diritto all'autodeterminazione.
In tale quadro, in forza dei principi sopra riportati deve ritenersi che non sussista il diritto degli attori al ristoro del danno in questione, poiché non è emersa la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia della condotta lesiva (stante l'accertato consenso presunto) e del danno-conseguenza.
Il danno non patrimoniale iure proprio degli attori
Gli attori hanno domandato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col defunto
. Parte_6
Sul punto occorre ricordare il consolidato principio di diritto secondo cui “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. […] la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (in termini, Cass. ord. 5769/2024).
Nel caso di specie, ai fini della liquidazione vengono in esame le nuove Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali – come di recente sottolineato dalla Suprema
Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene pagina 11 di 18 procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n. 37009/22 , nonchè Cass. n. 10335/23).
Si procede dunque alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti (ed.
2024), nei seguenti termini:
Parte_1
Trattasi della convivente more uxorio del de cuius. Il teste ha riferito che i due erano Testimone_2 conviventi dal 2019 e fidanzati dal 2009. Alcun valore può essere attribuito alla dichiarazione del teste per cui la coppia si sarebbe a breve sposata, trattandosi di dichiarazione resa de relato actoris (cfr.
Cass. 569/2015.
Tenendo quindi presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (44 anni) e, alla stessa data, della (34 anni), della convivenza di cui si è detto, dell'esistenza di un superstite (il figlio dei Pt_1 due) e dell'intensità della relazione affettiva;
quest'ultimo requisito valutato tenendo conto delle circostanze di cui ai parametri precedenti nonché dell'importanza della relazione desunta dalla circostanza che trattavasi di giovane coppia che aveva da poco avuto un figlio, e dunque – presuntivamente – nel pieno della condivisione del nuovo ruolo genitoriale.
Ne deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 20 punti
B) età vittima secondaria: 22 punti
C) convivenza: 16 punti
D) sopravvivenza di un congiunto: 14 punti
E) intensità della relazione affettiva: 25 punti per un totale di 97 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 379.367 (€ 3.911 x 97), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 418.569,96.
(c.f. ) Persona_1 CodiceFiscale_9
Trattasi del figlio minore del de cuius, che al momento del decesso aveva appena 1 anno e 9 mesi.
Tenendo quindi presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (44 anni) e, alla stessa data, del figlio (1 anno e 9 mesi), della convivenza, dell'esistenza di un superstite (la madre) e dell'intensità della relazione affettiva;
quest'ultimo requisito valutato tenendo conto che nel caso di specie il rapporto genitore/figlio si è esplicato - presuntivamente - sì nella massima intensità affettiva, ma, purtroppo, per un ridotto lasso di tempo, ossia poco più di un anno.
Ne deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 20 punti
B) età vittima secondaria: 28 punti
C) convivenza: 16 punti
D) sopravvivenza di un congiunto: 14 punti
E) intensità della relazione affettiva: 20 punti pagina 12 di 18 per un totale di 98 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 383.278 (€
3.911 x 98), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 422.885,10
Parte_2
Trattasi della madre del de cuius, che abita a Marsala (TP). Nel corso dell'istruttoria è emerso un legame affettivo intenso col figlio (cfr. teste mi aveva detto che si sentiva Tes_2 Pt_6 puntualmente tutti i giorni sia con suo fratello che con sua mamma. Questo me lo aveva Persona_4 detto da tempo anche prima del ricovero;
io lo conosco dal 2004”). E' altresì emerso che il de cuius festeggiava le festività coi genitori e vi si recava con la famiglia una settimana a luglio (cfr. dichiarazioni teste all'udienza 17.5.2022). Tes_2
Tenendo quindi presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (44 anni) e, alla stessa data, della madre (63 anni), dell'assenza di convivenza, dell'esistenza di 3 superstiti (coniuge e altri due figli)
e dell'intensità della relazione affettiva come emersa dall'istruttoria svolta, deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 20 punti
B) età vittima secondaria: 16 punti
C) convivenza: 0 punti
D) sopravvivenza di 3 congiunti: 9 punti
E) intensità della relazione affettiva: 15 punti per un totale di 60 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 234.660 (€ 3.911 x 60), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 258.909,22.
(c.f. Persona_1 C.F._4
Trattasi del padre del de cuius, che abita a Marsala (TP). Nel corso dell'istruttoria è emerso che il de cuius festeggiava le festività coi genitori e vi si recava con la famiglia una settimana a luglio (cfr. dichiarazioni teste all'udienza 17.5.2022). Non sono stati provati elementi per qualificare Tes_2 ulteriormente la relazione padre/figlio.
Tenendo quindi presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (44 anni) e, alla stessa data, del padre (69 anni), dell'assenza di convivenza, dell'esistenza di 3 superstiti (coniuge e altri due figli) e dell'intensità della relazione affettiva naturalmente esistente tra padre e figlio, deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 20 punti
B) età vittima secondaria: 16 punti
C) convivenza: 0 punti
D) sopravvivenza di 3 congiunti: 9 punti
E) intensità della relazione affettiva: 12 punti pagina 13 di 18 per un totale di 57 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 222.927 (€
3.911 x 57), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 245.963,77.
Parte_4
Trattasi del fratello gemello del de cuius, che abita a Marsala (TP). Nel corso dell'istruttoria è emerso un legame importante col fratello (cfr. teste “ mi aveva detto che si sentiva Per_4 Tes_2 Pt_6 puntualmente tutti i giorni sia con suo fratello che con sua mamma. Questo me lo aveva Persona_4 detto da tempo anche prima del ricovero;
io lo conosco dal 2004”), col quale trascorreva le occasioni di festa e la settimana di vacanza in Sicilia.
Tenendo quindi presente l'età delle vittime primaria e secondaria alla data del decesso (44 anni), dell'assenza di convivenza, dell'esistenza di 3 superstiti (coniuge e altri due figli) e dell'intensità della relazione affettiva come emersa dall'istruttoria svolta oltre che dalla circostanza che il danneggiato era il fratello gemello dell'attore, da cui presuntivamente l'intenso legame tra essi esistente, ma ferma la distanza geografica di residenza dei due (Nichelino/Marsala) che necessariamente limitava i rapporti, deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 14 punti
B) età vittima secondaria: 14 punti
C) convivenza: 0 punti
D) sopravvivenza di 3 congiunti: 9 punti
E) intensità della relazione affettiva: 15 punti per un totale di 52 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 88.296 (€
1698 x 52), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 97.420,30.
Parte_3
Trattasi del fratello più piccolo del de cuius, che abita a Leinì (TO). Nel corso dell'istruttoria è emersa la condivisione delle feste e un legame vivo tra i due fratelli (cfr. teste “Vedevo che Tes_2 Pt_3 consultava sempre suo fratello per ogni cosa anche perché era il suo fratello Pt_6 Pt_6 maggiore”).
Tenendo quindi presente dell'età della vittima (44 anni), dell'età della vittima secondaria (alla data del decesso (37 anni), dell'assenza di convivenza, dell'esistenza di 3 superstiti (coniuge e altri due figli) e dell'intensità della relazione affettiva come emersa dall'istruttoria svolta, deriva la seguente liquidazione:
A) età vittima primaria: 14 punti
B) età vittima secondaria: 16 punti
C) convivenza: 0 punti
D) sopravvivenza di 3 congiunti: 9 punti
E) intensità della relazione affettiva: 10 punti pagina 14 di 18 per un totale di 49 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 83.202 (€
1698 x 49), da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito (2.7.2014) e sulla somma via via rivalutata vanno calcolati gli interessi legali: sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 91.799,91.
e Persona_2 Parte_5
Trattasi delle nipoti del de cuius, figlie del fratello Pt_4
La domanda di risarcimento del rapporto parentale da queste perso con lo zio non può trovare accoglimento, non essendo emersi idonei elementi atti a comprovare la relazione esistente tra le minori e lo zio defunto. Invero, solo il teste ha riferito in merito al rapporto zio/nipoti, ma con Tes_2 dichiarazione de relato actoris, dunque dal valore sostanzialmente nullo (cfr. Cass. 569/2015).
Né la mera circostanza della parentela può, in tal caso, indurre a ritenere provato il danno da perdita del rapporto parentale, atteso che “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli)” (Cass. 5769/2024), e non agli ulteriori parenti, per i quali il danno- conseguenza deve essere oggetto di rigorosa prova, assente nel caso di specie.
I danni patrimoniali iure proprio degli attori
La difesa attorea ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale futuro, ossia del danno derivante dalla perdita dell'apporto economico che il defunto avrebbe assicurato nel tempo al figlio minore e alla convivente in relazione all'attività lavorativa prestata e ai redditi che avrebbe Parte_1 percepito.
Trattasi di soggetti – la e il figlio – legittimati alla domanda atteso l'obbligo previsto ex lege Pt_1
(artt. 143,147 c.c.) di mantenimento o contribuzione ai bisogni della famiglia nonché in ragione della nozione di fatto di comune esperienza (art. 115.2 c.p.c.) secondo cui chi vive in una famiglia e percepisce reddito contribuisce con questo al ménage familiare.
Con riguardo alla convivente more uxorio occorre tuttavia considerare che la stessa deve Pt_1 presumersi soggetto percettore di reddito, attesa la giovane età della stessa (45 anni), la presenza di un figlio ormai ampiamente inserito nel circuito della scuola dell'obbligo (con i conseguenti minori oneri di accudimento in capo al genitore) e l'assenza di elementi - non allegati - per ritenere l'attrice priva o deficitaria in punto capacità lavorativa. In tale quadro spettava quindi certamente all'attrice dimostrare che, nonostante la percezione di redditi propri, il decesso del convivente le abbia comportato un danno per la non sufficienza delle proprie entrate in relazione al tenore di vita goduto in costanza di convivenza o in relazione ad altre esigenze proprie ovvero un danno poiché il de cuius le garantiva provvidenze aggiuntive di cui ella godeva (cfr. sul punto, Cass. n. 4205/2002; Cass. n. 11003/2003).
Nulla di tutto ciò è stato anche solo allegato dall'attrice, cui consegue il rigetto della domanda per difetto di prova del danno subito.
Discorso diverso va fatto per il figlio del de cuius, minore al momento del decesso (1 anno) e ancora oggi (12 anni), e dunque certamente non percettore di reddito.
Quanto alla quantificazione del risarcimento di tale voce di danno è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio di diritto per cui "in tema di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti in caso di morte del danneggiato, può essere adottato un metodo di calcolo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta quota sibi
(parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come pagina 15 di 18 percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni. L'accertamento dell'ammontare di detta quota sibi rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione." (in termini, Cass. 10853/2012).
Ora, nel caso di specie gli attori hanno prodotto le ultime tre dichiarazioni dei redditi del de cuius, afferenti agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 (doc. O). L'ultima di queste (D.R. 2015) non è indicativa atteso che sconta il ricovero del de cuius da maggio 2014 e il decesso avvenuto nel successivo mese di luglio. La precedente - ossia la D.R. 2014 (anno d'imposta 2013) – indica un reddito netto di € 8754 (€ 9351 reddito imponibile - € 597 imposta netta). Tale è dunque il dato da prendere a base del calcolo, essendo il reddito da ultimo percepito al momento del decesso. Non sussistono i presupposti per considerare eventuali incrementi futuri di detto reddito netto, trattandosi di circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di allegazione e prova (anche in via presuntiva) da parte degli attori, ma nulla è stato addotto sul punto (cfr. Cass. n. 6619/2018: “è altrettanto doveroso tener conto - ove la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni - dei verosimili incrementi e futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro”).
Quanto alla quota sibi, gli attori la indicano in 1/5. Nel caso di specie occorre considerare che la convivente come detto, è soggetto percettore di reddito, che la coppia ha avuto un unico Pt_1 figlio e che il reddito del de cuius non era elevato, tenuto conto delle rilevanti spese che ordinariamente necessitano per il mantenimento della prole. Elementi che consentono di ritenere che la quota di reddito che il de cuius destinava per sé (cd. quota sibi) fosse pari ad 1/3 del proprio reddito. I restanti 2/3 può ritenersi fossero destinati al figlio minore.
Una volta determinato il reddito netto e la quota sibi occorre quindi procedere a capitalizzare la quota di reddito così accertata (cfr. Cass. n. 4186/2004: “in caso di danni patrimoniali, che si proiettano nel futuro, il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c. trova necessaria applicazione, non potendosi normalmente procedere alla determinazione dei danni con assoluta precisione, per cui il giudice di merito deve necessariamente procedere alla determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilità, relativi all'ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facoltà discrezionale o ricorrendo al c.d. "criterio equitativo puro" ovvero applicando il criterio c.d. delle "tabelle di capitalizzazione".
Anche l'utilizzo del metodo della capitalizzazione, che consiste nell'attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia i cui ratei siano pari alla quota di reddito perduto, costituisce manifestazione del potere di liquidazione equitativa del giudice, con la sola particolarità che il giudice, in luogo di motivare il percorso logico con cui è giunto alla determinazione di questa somma liquidata, rinvia alla logica interna alla stessa tabella di capitalizzazione”).
Occorre poi considerare che le contribuzioni del defunto sono destinate a cessare con l'acquisto, da parte del figlio, dell'indipendenza economica, sicché il reddito netto del defunto (detratta la quota sibi) va moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno (cfr. Cass. n. 6619/2018).
Nel caso di specie, in assenza di elementi per ritenere che il de cuius e la madre del minore avessero particolari prospettive di studi per il figlio, può presumersi che il minore acquisirà Persona_1 l'indipendenza economica all'età di 25 anni, sicché sono 23 gli anni in cui quest'ultimo non potrà godere del reddito paterno (25 anni – 2 anni al momento del decesso).
Il coefficiente di capitalizzazione è determinato sulla base della tabella di attualizzazione del danno patrimoniale futuro contenuta nelle aggiornate tabelle milanesi di liquidazione del danno (ed. 2024).
pagina 16 di 18 Applicando i principi sopra si giunge quindi alla seguente quantificazione del danno patrimoniale subito dal minore : Persona_1
€ 8.754 reddito annuo netto - € 2.918 quota sibi annua = € 5.836 * 21,09 = € 123.566,31
Spetta altresì agli attori il danno connesso alle spese funerarie sostenute per la sepoltura del de cuius, in quanto voci di danno direttamente connesse con l'inadempimento imputabile alla convenuta (art. 1223 c.c.). Spesa che gli attori hanno documentato in € 3.065,52 attraverso la fattura emessa dalla snc Piramide Due;
fattura che reca indicazione che il pagamento venne eseguito da Parte_1
(doc. H), alla quale, dunque, spetta detto importo quale voce di danno patrimoniale.
Quanto alla domanda diretta al ristoro del danno patrimoniale connesso alle spese difensive per l'assistenza nella fase stragiudiziale, è consolidato il principio secondo cui dette spese hanno natura di danno emergente, sicché tale danno è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. S.U. n. 16990 del 2017; Cass. ord. 15732/2022). Nel caso di specie gli attori hanno prodotto il prospetto di parcella del difensore (doc. I), ma non hanno in alcun modo provato l'esborso effettuato (cfr. da ultimo, Cass. 26729/2024), sicché la domanda non può trovare accoglimento. Principio, questo, che vale anche laddove il danneggiato si sia fatto difendere da un avvocato dichiaratosi antistatario (Cass. 15265/2023).
Analogo discorso vale con riguardo alla spesa per il c.t.p. nella fase stragiudiziale: gli attori hanno prodotto il “preavviso di fattura” del dott. (doc. B/3) ma alcun riscontro vi è che da abbiano Tes_1 sostenuto il relativo esborso (cfr. Cass. n. 26729 cit.)
In definitiva, vanno riconosciuti agli attori le seguenti somme:
€ 418.569,96 a titolo di danno non patrimoniale + € 3.065,52 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale = € 421.635,48, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
(c.f. ): € 422.885,10 a titolo di danno non patrimoniale + Persona_1 CodiceFiscale_9
€ 123.566,31 a titolo di danno patrimoniale futuro = € 546.451,41, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
€ 258.909,22 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_2 sentenza al saldo;
(c.f. : € 245.963,77 a titolo di danno non patrimoniale, Persona_1 C.F._4 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
€ 94.420,30 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_4 sentenza al saldo;
€ 91.799,91 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso Parte_3 legale dalla sentenza al saldo;
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc.
La convenuta è soccombente e quindi va condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, sia del presente giudizio sia del giudizio di sulla cui consulenza si è basata la decisione CP_3 della causa. La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014 come modificato al d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore del decisum (€ 1.659.180), dell'incremento del 5% dei valori dello scaglione € 260.000-€ 520.000 ex art. 6 d.m. 55 cit. e dell'applicazione dell'aumento del 30% di cui all'art. 4 co. 2 d.m. 55 cit. avendo la difesa attorea assistito più soggetti con la medesima posizione processuale pagina 17 di 18 Tra gli esposti riconosciuti agli attori vanno incluse le spese per l'assistenza dei cc.tt.pp. in sede di a.t.p. per € 6100 (doc. J attori): importo da ritenersi, ex art. 92 co. 1 c.p.c., non eccessivo e confacente all'attività svolta dai consulenti di parte.
La spesa di CTU sostenuta dagli attori in sede di a.t.p. per € 8.630,03 (doc. K attori) viene definitivamente posta a carico della convenuta
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 421.635,48, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 sentenza al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a quale legale rappresentante del figlio minore Parte_1 Persona_1 (c.f. ), la somma di € 546.451,41, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza CodiceFiscale_9 al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a corrispondere a la somma di € 258.909,22, oltre interessi al tasso Parte_2 legale dalla sentenza al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a (c.f. la somma di € 245.963,77, oltre Persona_1 C.F._4 interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 94.420,30, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza Parte_4 al saldo;
CONDANNA l' a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 91.799,91, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_3 sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda proposta da e quali legali rappresentanti delle Parte_4 Parte_8 figlie minori Parte_5 Persona_2
CONDANNA l' a Controparte_1 rimborsare agli attori le spese del procedimento di a.t.p. R.G. 8144/2017 liquidate in € 6100 per esborsi e in € 6.394,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Matteo Andriollo, dichiaratosi antistatario;
PONE in via definitiva la spesa di CTU del proc. di a.t.p. R.G. 8144/2017 a carico della convenuta;
CONDANNA l' a Controparte_1 rimborsare agli attori le spese del presente giudizio liquidate in € 1713 per esborsi (€ 1686 c.u. + € 27 marca) e in € 48.013,75 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Matteo Andriollo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, il 16.12.2024
Il Giudice
Claudia Gemelli
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