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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 9 novembre 2023,
da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura ad litem rilasciata in calce al ricorso in appello dall'Avv.
Giuseppe Lombardo (pec: , Email_1
appellante
contro
, in persona del Rettore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa ex art. 43 R.d. n. 1611/33 e d.lgs. n. 300/99 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EZ (pec: vvocaturastato.it), Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona n. 255/2023 d.d. 05.06.2023 non notificata
1 In punto: sospensione dal servizio impiegato amministrativo per inottemperanza possesso c.d. certificazione verde (GREEN PASS).-
CONCLUSIONI
NZ : Parte_1
“nel merito via principale 1). in accoglimento del primo motivo di gravame, riformare la sentenza n. 255/2023 emessa in data 05 giugno 2023, non notificata, dal Tribunale di Verona, in persona del Giudice Dott. Antonio Gesumunno, nella causa iscritta al n. di ruolo generale R.G.1751/2021, nella parte in cui ha respinto le domande legittime formulate dal signor volte a far annullare/disapplicare e/o Parte_2 dichiarare nullo o illegittimo il provvedimento disciplinare di sospensione della retribuzione irrogata al sig. e a reintegrare la decurtazione della retribuzione Pt_1 maturata e relativa alle giornate lavorative espletate del 30 settembre 2021, del 01 ottobre 2021, del 04 ottobre 2021 e del 05 ottobre dall' di e per Parte_3 CP_1 effetto condannare l' al pagamento della retribuzione illegittimamente Parte_3 decurtata, nonché ad ordinare la reintegra con conseguente pagamento integrale nei confronti del lavoratore delle retribuzioni maturate dalla data della sospensione dal servizio (ovvero il 30 settembre 2021) sino a quella effettiva della reintegra avvenuta in data 14 gennaio 2022 a seguito della guarigione da Covid19; 2). in accoglimento del secondo motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui il
Tribunale non ravvisa il carattere discriminatorio della disciplina emergenziale e, dunque un ulteriore elemento di “criticità costituzionale” del provvedimento emesso nei confronti del sig. e di cui si chiedeva la nullità/annullamento. 3). in accoglimento Pt_1 del terzo motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui il
Tribunale non ravvisa alcuna controindicazione all'imposizione della vaccinazione ai lavoratori di matrice costituzionale altresì negando che il provvedimento irrogato al lavoratore sia lesivo di diritti tutelati altresì dall'Unione Europea. 4). in accoglimento del quarto e quinto motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non interpreta correttamente le sentenze costituzionali emesse nelle ore del procedimento di primo grado delle quali è stato strumentalizzato ed erroneamente decontestualizzato il contenuto a scapito del signor anche per gli elementi di Pt_1 nullità rilevati a seguito della mancata acquisizione delle prove orali debitamente richieste. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e spese generali al 15%, oltre
C.P.A. ed IVA, relativi a entrambi i gradi di giudizio”.
2 ; Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere le domande formulate in primo grado da
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Compensi Parte_1 professionali rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso (ex art. 700 e 414 c.p.c.) proposto da Parte_1
– tecnico amministrativo a tempo indeterminato dipendente
[...] dell' – con il quale domandava l'accertamento Parte_4 dell'illegittimità del provvedimento d.d. 06.10.2021 di sospensione dal servizio per violazione dell'obbligo di esibizione della certificazione verde.
Le spese di lite venivano compensate laddove “vi sono giustificati motivi di tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dell'intervento chiarificatore della
Corte Costituzionale, successivo alla proposizione del ricorso.”.
Il giudice del lavoro scaligero respingeva il ricorso così argomentando:
a) la certificazione era imposta ai dipendenti del sistema nazionale di istruzione ed universitario quale requisito obbligatorio per accedere al luogo di lavoro dall'art. 9 ter del Dl 111/2021 convertito in legge 24 settembre 2021 n. 133;
b) il comma 2 dell'articolo in questione prevedeva che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 (obbligo della certificazione verde) era considerato quale assenza ingiustificata senza corresponsione di retribuzione né altro compenso o emolumenti;
c) inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro doveva essere sospeso, con efficacia della sospensione sino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 (possesso della certificazione verde);
d) è pacifico inoltre che il ricorrente, in violazione della normativa vigente, pur non possedendo la certificazione verde, ha avuto accesso al luogo di lavoro
“timbrando” la propria presenza;
e) l' ha applicato quanto previsto dalla norma in esame e cioè decurtato Parte_3 la retribuzione per le giornate in cui il ricorrente era stato al lavoro in presenza
3 nonostante il mancato possesso della certificazione verde e, a decorrere dal quinto giorno, ha comunicato la sospensione.
f) contrariamente a quanto opinato nel ricorso non si tratta evidentemente, per espressa disposizione del legislatore, di un provvedimento disciplinare e pertanto gli unici presupposti che devono essere valutati nel sindacato nella legittimità sono quelli previsti dalla stessa norma che ha istituito tale misura;
g) non si comprende quindi il motivo per il quale la Università avrebbe dovuto mantenere la retribuzione per le giornate in cui il ricorrente è stato presente al lavoro nonostante il divieto di legge.;
h) infatti, in questo modo si ammetterebbe la possibilità di “premiare” coloro i quali hanno colpevolmente e coscientemente eluso il divieto stabilito dalla legge per chi non è in possesso della certificazione verde;
i) la parte ricorrente sostiene che il datore di lavoro avrebbe dovuto comparare in maniera ponderata interesse del datore di lavoro è quello del lavoratore;
j) l'argomentazione non è convincente;
k) la comparazione è stata fatta dal legislatore “a monte” e non riguarda il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore bensì tra i diritti del singolo lavoratore
e la tutela della salute pubblica;
l) le norme in esame non consentivano al datore di lavoro alcun margine di discrezionalità nell'applicare le misure previste nei confronti dei lavoratori che non intendevano munirsi del certificato verde;
m) un altro profilo di illegittimità sollevato dalla parte ricorrente e quello concernente la mancata valutazione di un eventuale ricollocazione del ricorrente in mansioni diverse;
n) anche tale argomentazione non trova alcun fondamento nel diritto vigente
o) la norma in esame impone l'obbligo di certificazione verde per tutti i dipendenti delle istituzioni universitarie, a prescindere dalla mansione ricoperta;
p) il ricorrente, peraltro, non ha indicato quali altre mansioni alternative avrebbe potuto ricoprire senza violare il divieto di accesso al luogo di lavoro. Le norme applicate dall' non contemplano alcun obbligo del datore di lavoro di Parte_3 consentire ai lavoratori non muniti di certificazione verde di lavorare in modalità agile o in smart working;
q) nessuna rilevanza può avere il caso della collega segnalata dalla ricorrente;
4 r) l'Università ha infatti allegato che si tratta di lavoratrice “fragile” con applicazione della legge 104/92. Il riferimento a tale collega appare quindi non solo errato sotto il profilo giuridico ma anche palesemente inopportuno;
s) la parte ricorrente ha evidenziato taluni profili che attengono all'illegittimità delle norme applicate sotto il profilo della conformità alla costituzione ovvero a fonti di diritto eurounitario;
t) sotto questo secondo profilo si osserva molto sinteticamente che l'eventuale violazione della Carta fondamentale dell'Unione europea può essere apprezzata dal giudice interno solamente quando si tratta di materia regolata dal diritto europeo;
u) come è noto, le direttive europee si occupano del divieto di discriminazione nei confronti delle persone non vaccinate solamente nell'ambito della tutela del diritto alla libera circolazione tra i paesi aderenti all'unione;
v) e fonti europee sino ad oggi non si sono occupate delle questioni relative all'imposizione di obblighi vaccinali in situazioni epidemiche, che rientrano pertanto nella piena discrezionalità del legislatore interno (ovviamente nei limiti della nostra Carta Costituzionale come elaborati dal giudice delle leggi);
w) la Corte costituzionale con sentenze depositate nelle more del presente giudizio
(sentenze 14,15 e 16 del 9.2.2023) ha affrontato e risolto la maggior parte delle questioni di legittimità costituzionale della normativa che ha imposto
l'obbligo di vaccinazione in determinati contesti lavorativi, ritenendo infondate
o inammissibili le questioni sollevate dai giudici ordinari ed amministrativi.
2. Propone gravame l'originario ricorrente formulando Parte_1 cinque (5) motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo insiste sulla condotta discriminatoria serbato da controparte datoriale in relazione alla violazione dell'obbligo di repêchage, tenuto conto delle mansioni svolte di backoffice, con riferimento alla possibilità di essere collocato in smartworking parimenti alla collega . Persona_1
2.2. Con il secondo motivo si duole della pronuncia nella parte in cui ha accertato la legittimità della decurtazione della retribuzione per le giornate lavorate del 30 settembre 2021, al 01 ottobre 2021, al 04 ottobre 2021 e al 05 ottobre 2021, senza tenere conto che non è possibile con effetto ex tunc applicare un provvedimento disciplinare posteriore che abbia come effetto il recupero della
5 retribuzione trattandole arbitrariamente come assenze ingiustificate.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 32 e 3 Cost., 3 e 21 della
Carta dei Diritti Fondamentale dell'U.U. dell'art. 14 CEDU, dell'art. 2 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, da parte del datore di lavoro che ha imposto un trattamento sanitario quale la vaccinazione che nel caso in esame non offre alcuna sicurezza data la breve sperimentazione.
2.4. Con il quarto sostiene l'inefficacia dei vaccini PFIZER come da recenti dichiarazioni del presidente della sezione PFIZER dedicata allo sviluppo dei mercati internazionali, rese al Parlamento Europeo in data 10.10.2022.
2.5. Con il quinto motivo censura la sentenza per l'erronea interpretazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 14, 15 e 126 laddove i vaccini in commercio non erano strumenti “atti in alcun modo a prevenire il contagio”.
3. Si è costituita l' che ha concluso per la conferma Parte_4 dell'impugnata sentenza.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025, come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In fatto la vicenda è pacifica.
è tecnico amministrativo a tempo indeterminato Parte_1 dipendente dell' . Parte_4
Il dipendente è stato attinto da provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa - decorsi i cinque giorni di assenza ingiustificata - emesso in data 6 ottobre 2010, sulla base dell'art. 9 ter del d.l. 52 del 22 aprile 2021 (come integrato dall'art.1, comma 6, del d.l. 111 del 6 agosto 2021) laddove “le timbrature non autorizzate delle giornate del 30 settembre, 1, 4 e 5 ottobre 2021 in assenza di produzione di idonea certificazione verde sono annullate e le giornate considerate
Pacificamente all'epoca dei fatti non era un soggetto fragile e non era stata esentato dall'obbligo vaccinale.
6. L'art. 9 ter del d.l. 52/2021, per come modificato dal d.l. 111/2021, nella versione applicabile al caso di specie, così disponeva ai commi che qui rilevano: 6 “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2” (comma 1); “ ……“il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma
1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso……..(comma 2); “le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” (comma 3).
7. Osserva la Corte che la sospensione per il mancato possesso del green pass non ha natura disciplinare, ma, per come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 9ter, integra un'ipotesi di assenza ingiustificata dal lavoro, comportante la sospensione dall'attività lavorativa (senza retribuzione o altri emolumenti), assenza ammessa e così definita dallo stesso legislatore, quale alternativa nel caso in cui il dipendente, per propria libera scelta, avesse deciso di non procurarsi la certificazione verde.
E ciò sino a quando il lavoratore non fosse venuto in possesso della certificazione e comunque sino ad una data precisa, stabilita legislativamente (31 dicembre
2021), quindi si tratta di un'assenza ingiustificata e di una correlata sospensione di durata variabile, con una durata massima non dipendente dall'esercizio di un presunto potere disciplinare del datore di lavoro (come nel caso dell'applicazione della sanzione disciplinare tipica della sospensione), bensì dalla volontà del lavoratore sospeso o dalla legge.
Orbene trattandosi di un'assenza ingiustificata il provvedimento datoriale di sospensione ha efficacia costitutiva e non accertativa e dunque produce effetto ex nunc dalla data dell'adozione e non ex tunc da quella anteriore del mancato rispetto dell'obbligo di esibizione.
7 In altri termini l'aver prestato attività lavorativa nonostante il mancato possesso del certificato verde avrebbe legittimato l'adozione di sanzioni disciplinari per violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. ma non anche la decurtazione ex post della retribuzione, valendo in presenza di effettiva prestazione lavorativa il principio generale di cui all'art. 2126 c.c..
Invero l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, come osservato dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023, non ha carattere sanzionatorio ma costituisce una misura funzionale al raggiungimento degli scopi di politica sanitaria di riduzione della circolazione del virus. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto (cfr. Corte Cost. sent. n. 15/2023, punto 13.5).
Un tanto comporta la fondatezza del secondo motivo d'appello con condanna alla corresponsione della retribuzione recuperata per le giornate lavorate del
30.09.2021, 01.10.2021, 04.10.2021, 05.10.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del dovuto al saldo.
8. Tutti gli altri motivi di gravame - da trattare congiuntamente in quanto relativi alla legittimità della normativa relativa alla c.d. certificazione verde – sono invece infondati per le seguenti assorbenti ragioni.
9. La certificazione verde, in linea con la relativa normativa europea di cui al
Regolamento UE 2021/953, adottato proprio nel frangente della pandemia mondiale da Sars-Covid 19, è stato uno strumento che non ha determinato alcuna limitazione della libertà o della privacy del singolo individuo, avendo soltanto creato le condizioni affinché determinati diritti, primo tra tutti quello alla salute pubblica (da privilegiarsi anche dal punto di vista del corretto ed efficiente funzionamento delle strutture sanitarie e di cura), potessero essere esercitati in sicurezza rispetto ai diritti altrui e in osservanza del dovere di solidarietà.
10. Lo strumento, peraltro, trovava il proprio fondamento in risultanze condivise
8 dalla comunità scientifica secondo cui la riduzione della circolazione del virus era fondamentale per tutelare la salute pubblica ed era una misura temporanea, imposta per luoghi ed attività, come gli ambienti scolastici, con riferimento ai quali il rischio di contagio era particolarmente elevato.
11. La certificazione verde era inoltre in perfetta sintonia con la normativa UE, rispettando il principio di cui al regolamento UE 2021/953 che tutelava, nella versione rettificata nel luglio 2021, il libero rifiuto delle persone a non vaccinarsi e a non essere discriminate per questa ragione nella libera circolazione negli stati membri: la certificazione, infatti, poteva ottenersi non soltanto nel caso di sottoposizione a vaccinazione, come pare sostenere l'appellante, ma anche, semplicemente, oltre che in caso di guarigione dalla malattia, con test diagnostici negativi (i tamponi) che non erano invasivi e non costringevano chi li effettuava a nessuna cura.
12. Al riguardo è bene rilevare che diversamente da quanto dedotto dall'appellante nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed adombrato con il gravame con il richiamo alla giurisprudenza di merito favorevoli alle tesi del ricorrente, lo strumento del green pass non mascherava affatto l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione, potendo la certificazione ottenersi, appunto, anche in assenza della vaccinazione, per cui ogni discorso sulla legittimità costituzionale o meno della misura in quanto volta a costringere il personale scolastico a sottoporsi alla vaccinazione, è privo di valore (peraltro nelle citate sentenze la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità dell'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, per cui sotto quest'ultimo profilo, la certificazione verde non presenterebbe profili di illegittimità costituzionale).
13. Infine, nel caso di specie non ha neppure rilievo la considerazione del ricorrente
(solo in parte riproposta con il gravame) secondo cui essendo i tamponi diagnostici onerosi, l'obbligo in questione non avrebbe lasciato altra scelta a chi non era in grado di sostenerne il costo, che quella di sottoporsi alla vaccinazione.
14. Circa il personale del comparto scuola giova ricordare che, in un primo tempo, il più volte citato art. 9ter del d.l. n. 52/2021, ha introdotto l'obbligo della certificazione verde senza prevedere alcun onere di ripescaggio da parte del datore di lavoro nel caso di mancato possesso della suddetta certificazione.
9 Un tanto è sufficiente per ritenere infondata anche questa censura laddove la scelta del legislatore dell'obbligo della sospensione dal servizio da parte del datore di lavoro, come rilevato dal giudice delle leggi seppure solo con riferimento all'obbligo vaccinale (ma gli stessi principi valgono, a maggior ragione, per l'obbligo del green pass, molto meno invasivo di quello vaccinale, non comportando la sottoposizione ad alcuna cura), si fonda sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di c.d. repêchage non fosse compatibile con le specificità di talune organizzazioni aziendali (comparto sanità e comparto scuola), se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione (cfr.
Corte Costituzionale n. 15/2023).
La disposizione che ha sancito la sospensione dal lavoro ha escluso, in sostanza,
l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni di fungibilità in considerazione della parziale idoneità lavorativa che residua al dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa.
Anche perché la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si veniva a trovare il dipendente che non aveva adempiuto l'obbligo vaccinale (o non si era procurato la certificazione verde), derivava pur sempre da una scelta individuale e non da un fatto oggettivo, e il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale (o all'obbligo del green pass), si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di un'impossibilità temporanea non imputabile al datore di lavoro.
Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto agli obblighi in esame non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, era certamente giustificato il rifiuto da parte del datore di lavoro
10 della stessa, e lo stato di quiescenza in cui entrava l'intero rapporto era semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico- economico del contratto.
15. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto può rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi (o ad esibire la certificazione verde negativa), lo stesso non è stato neppure costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati, tra cui quello della scuola che qui rileva, per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi (cfr. sent. cit. n. 15 del 2023).
16. Connotandosi, dunque, la vaccinazione e anche la certificazione verde negativa come requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, la mancata sottoposizione alla vaccinazione al pari del mancato possesso del green pass, dà luogo – come già anticipato (cfr. punto 7) ad una sopravvenuta provvisoria impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative comportanti il rischio di diffusione del contagio, impossibilità dovuta ad una precisa scelta del lavoratore medesimo.
Pertanto, il datore di lavoro, venuto a conoscenza dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del dipendente, è stato vincolato dal legislatore ad adottare il provvedimento di sospensione dal servizio, previsto quale automatica conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale o dell'obbligo di green
(cfr. in punto anche Corte Cost. s. n. 15/2023).
17. Ne deriva che l'Amministrazione appellata, una volta realizzatasi la fattispecie di legge, non era affatto tenuta a valutare la possibilità di assegnare all'appellante mansioni alternative, anziché sospenderlo dal servizio.
18. In altri termini, raggiunte le conclusioni che precedono sia in ordine all'infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale delle norme in esame (in materia di inosservanza sia dell'obbligo di certificazione verde e anche
11 dell'obbligo vaccinale e di conseguente sospensione dall'attività lavorativa senza retribuzione, come si dirà più avanti), sia in ordine alla mancanza di presupposti per procedere ad una disapplicazione delle norme medesime per contrasto con la normativa unionale non residua alcuno spazio per non applicare dette norme al caso dell'appellante, che, pacificamente, non ha adempiuto entrambi gli obblighi in questione, non essendo previsto dalla legislazione applicabile ratione temporis alcun obbligo di ripescaggio.
19. Quanto detto, inoltre, rende privo di rilievo il richiamo che l'appellante fa alla possibilità di essere collocato in smartworking parimenti alla collega ER
, rispetto alla quale nulla replicato il lavoratore alla deduzione di cui alla
[...] memoria ex art. 416 c.p.c. pag. 11 di essere quest'ultima un c.d. “lavoratrice fragile” destinataria anche delle agevolazioni cui alla l. n. 194/1992.
20. La disciplina emergenziale, com'è noto, è stata vagliata e risolta dalla medesima
Corte Costituzionale con le sentenze n. 13, 14 e 16 del 2023, che non possono che essere qui richiamate a smentita di tutte le difese della NZ (è bene precisare che la Corte Costituzionale nelle suddette sentenze si è occupata non soltanto dell'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario ma anche dello stesso obbligo imposto ad altro personale, tra cui proprio il personale della scuola).
Le già menzionate sentenze hanno respinto o dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, rimesse alla Corte da plurimi giudici, della normativa emergenziale che ha imposto l'obbligo vaccinale al personale sanitario estendendolo successivamente ad altre categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori del comparto scuola (la Corte ha dichiarato infondata la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 2 D.L. 44/2021 in riferimento agli art. 32 Cost. - sent. n. 14/2023 -, nonché dell'art. 4 bis comma 1 e dell'art. 4, commi 1,4 e 5 D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021 e dal D.L.
24/22 con riferimento agli art.li 2, 3 e 32 Cost., ossia gli stessi articoli invocati dall'appellante.
Il Collegio ritiene pertanto che i principi, enunciati dalla Corte costituzionale, forniscano piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di
12 contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati da parte appellante, e confutino efficacemente gli argomenti spesi nell'atto di gravame.
La tenuta costituzionale della disciplina in esame è stata anche vagliata e positivamente risolta anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7483/2025.
21. Il motivo di gravame relativo all'inefficacia dei vaccini PFIZER “come da recenti dichiarazioni del presidente della sezione PFIZER dedicata allo sviluppo dei mercati internazionali, rese al Parlamento Europeo in data 10.10.2022” è inammissibile per tardività dell'allegazione, laddove tale eccezione sopravvenuta doveva essere sollevata nel giudizio di primo grado (udienza di discussione d.d. 09.05.2023).
22. La parziale soccombenza reciproca in uno con la complessità della problematica di cui è causa e la contrastante giurisprudenza di merito formatasi in materia, risolta solo con le recenti pronunce della Corte Costituzionale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) condanna l' a restituire a Controparte_1 Parte_1
la retribuzione recuperata per le giornate lavorate del
[...]
30.09.2021, 01.10.2021, 04.10.2021, 05.10.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del dovuto al saldo;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
EZ, 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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