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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1861/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1861 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Giannella Parte_3 C.F._3
-APPELLANTI-
e
(c.f. ) CP_1 C.F._4
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1859/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata
l'11/11/2021.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti, unici costituiti: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 9.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 Parte_2 Parte_3
Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 1859/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, CP_1 pubblicata l'11/11/2021 con cui, in relazione alle doglianze degli attori circa l'illecita apposizione, da parte della pagina 1 di 3 convenuta, di un sistema di videosorveglianza degli spazi privati, dell'illecito sversamento nella proprietà degli attori delle acque piovane provenienti dal tetto dell'abitazione della convenuta, nonché della violazione delle norme di igiene e sicurezza pubblica e privata dovuta all'accatastamento di legna da ardere a ridosso del muro comune, è stato così statuito: “A. RIGETTA tutte le domande proposte da , Parte_1 Parte_2
e ; B. CONDANNA le parti convenute, , e
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte convenuta , delle spese di giudizio che si
[...] CP_1 liquidano in € 2,738,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.”.
****
, e nell'impugnare la detta sentenza (per i motivi nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 merito meglio descritti nell'atto di appello), hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte accogliere il gravame per i motivi innanzi esposti ed in riforma della sentenza di primo grado, accogliere la domanda di negatoria servitutis e condannare l'appellata alla rimozione delle pluviali e dei tubi che immettono
l'acqua piovana nella loro proprietà, ovvero a rimuovere ogni opera di convogliamento dell'acqua piovana nella loro proprietà; accogliere la domanda di rimozione delle telecamere che ritraggono spazi privati per l'ingerenza nella propria vita familiare in violazione del diritto alla riservatezza ed alla propria tranquillità, nonché per la violazione dei diritti della personalità dell'appellante all'epoca dei fatti minorenne, per la violazione del Pt_4 domicilio ex art. 14 Cost. e per tutto quanto esposto in citazione;
condannare l'appellata al risarcimento dei danni che vorrà liquidare in sua Giustizia ed equità ex art 1126 c.c.”.
Iscritta la causa al n. 1861/2022 del Ruolo Generale, non si è costituita in giudizio , nonostante la CP_1 ritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti (effettuata a mezzo PEC il 22.4.2022); ragion per cui è stata dichiarata contumace con ordinanza del 13.9.2022.
Con la stessa ordinanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto depositato il 14.5.2025 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento dell'udienza del 10.06.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta il 9.6.2025 dalla difesa degli appellanti (unici costituiti), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 10.06.2025, senza la concessione di termini dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 9.6.2025 gli appellanti hanno rappresentato (e documentato) che è intervenuta una transazione (del 5.6.2025) con l'appellata , volta a definire il CP_1 presente giudizio tra le parti.
Ragion per cui, in ottemperanza a quanto stabilito nella detta transazione, hanno chiesto che venisse dichiarata pagina 2 di 3 la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio.
Atteso, allora, l'accordo transattivo intervenuto tra , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, va dichiarata la cessazione della materia del contendere CP_1
Va detto, invero, al riguardo, che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309).
In altri termini, la menzionata transazione, intervenuta in corso di causa, determina il venir meno dell'interesse delle dette parti alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n. 5408; Sez. V,
30/01/2018, n. 2235; Sez. II, 03/05/2017, n. 10728).
E la cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussista più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendovi soccombenza né degli appellanti, né dell'appellata (e non essendo quest'ultima, peraltro, neanche costituita).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1861/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 1859/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata
[...] Parte_3
l'11.11.2021.
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Napoli, 11.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1861 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Giannella Parte_3 C.F._3
-APPELLANTI-
e
(c.f. ) CP_1 C.F._4
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1859/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata
l'11/11/2021.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti, unici costituiti: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 9.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 Parte_2 Parte_3
Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 1859/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, CP_1 pubblicata l'11/11/2021 con cui, in relazione alle doglianze degli attori circa l'illecita apposizione, da parte della pagina 1 di 3 convenuta, di un sistema di videosorveglianza degli spazi privati, dell'illecito sversamento nella proprietà degli attori delle acque piovane provenienti dal tetto dell'abitazione della convenuta, nonché della violazione delle norme di igiene e sicurezza pubblica e privata dovuta all'accatastamento di legna da ardere a ridosso del muro comune, è stato così statuito: “A. RIGETTA tutte le domande proposte da , Parte_1 Parte_2
e ; B. CONDANNA le parti convenute, , e
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte convenuta , delle spese di giudizio che si
[...] CP_1 liquidano in € 2,738,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.”.
****
, e nell'impugnare la detta sentenza (per i motivi nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 merito meglio descritti nell'atto di appello), hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte accogliere il gravame per i motivi innanzi esposti ed in riforma della sentenza di primo grado, accogliere la domanda di negatoria servitutis e condannare l'appellata alla rimozione delle pluviali e dei tubi che immettono
l'acqua piovana nella loro proprietà, ovvero a rimuovere ogni opera di convogliamento dell'acqua piovana nella loro proprietà; accogliere la domanda di rimozione delle telecamere che ritraggono spazi privati per l'ingerenza nella propria vita familiare in violazione del diritto alla riservatezza ed alla propria tranquillità, nonché per la violazione dei diritti della personalità dell'appellante all'epoca dei fatti minorenne, per la violazione del Pt_4 domicilio ex art. 14 Cost. e per tutto quanto esposto in citazione;
condannare l'appellata al risarcimento dei danni che vorrà liquidare in sua Giustizia ed equità ex art 1126 c.c.”.
Iscritta la causa al n. 1861/2022 del Ruolo Generale, non si è costituita in giudizio , nonostante la CP_1 ritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti (effettuata a mezzo PEC il 22.4.2022); ragion per cui è stata dichiarata contumace con ordinanza del 13.9.2022.
Con la stessa ordinanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto depositato il 14.5.2025 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento dell'udienza del 10.06.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta il 9.6.2025 dalla difesa degli appellanti (unici costituiti), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 10.06.2025, senza la concessione di termini dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 9.6.2025 gli appellanti hanno rappresentato (e documentato) che è intervenuta una transazione (del 5.6.2025) con l'appellata , volta a definire il CP_1 presente giudizio tra le parti.
Ragion per cui, in ottemperanza a quanto stabilito nella detta transazione, hanno chiesto che venisse dichiarata pagina 2 di 3 la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio.
Atteso, allora, l'accordo transattivo intervenuto tra , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, va dichiarata la cessazione della materia del contendere CP_1
Va detto, invero, al riguardo, che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309).
In altri termini, la menzionata transazione, intervenuta in corso di causa, determina il venir meno dell'interesse delle dette parti alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n. 5408; Sez. V,
30/01/2018, n. 2235; Sez. II, 03/05/2017, n. 10728).
E la cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussista più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendovi soccombenza né degli appellanti, né dell'appellata (e non essendo quest'ultima, peraltro, neanche costituita).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1861/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 1859/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata
[...] Parte_3
l'11.11.2021.
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Napoli, 11.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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