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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2627 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. AZZALI ANNALISA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. DI CIOCCIO CARLA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 16/04/2025
pagina 1 di 4 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 6/09/2024 chiedeva a questo Tri- Parte_1
bunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordata- rio celebrato in Castell'Arquato (PC) il 10/06/2007 tra il ricorrente e CP_1
unione dalla quale nascevano due figlie gemelle, e (nate
[...] Per_1 Per_2
il 26/09/2006). La difesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2
L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 8/03/2022, data dell'udienza carto- lare dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma reso in data 10/03/2022. Parte ri- corrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla declara- CP_1
toria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una di- versa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11/03/2025, le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato, il quale, all'esito, for- mulava una proposta ai fini della definizione conciliativa del giudizio.
Successivamente, all'udienza del 16/04/2025 le parti dichiaravano di voler defini- re in via conciliativa il giudizio con la previsione di un mantenimento diretto da parte di ciascun genitore della figlia con sé rispettivamente convivente, e quindi della figlia da parte del padre e della figlia da parte della madre, Per_2 Per_1
ivi comprese le spese straordinarie, assunte al 100% da parte del genitore convi- vente.
I rispettivi procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni in conformità alle condizioni sopra richiamate, chiedendo che la causa fosse trattenuta in deci- sione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet-
pagina 2 di 4 ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in Ca- stell'Arquato il 10/06/2007, è definita da decreto di omologa emesso dal Tribuna- le di Parma in data 10/03/2022.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti il solo profilo del mantenimento delle figlie ormai maggiorenni, ritiene il Collegio che – tenuto anche conto della rispet- tiva situazione economico patrimoniale delle parti e dell'assenza di elementi che, in prospettiva, lascino ravvisare significativi squilibri nelle esigenze di vita future delle figlie – la previsione concordata dalle parti di un integrale mantenimento di- retto, comprensivo delle spese straordinarie, di ciascuna figlia, in ragione della pacifica coabitazione dell'una e dell'altra con un diverso genitore, non si ponga in contrasto con l'interesse della prole, né tantomeno con l'ordine pubblico o con di- sposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, conto della natura del giudizio, dell'accordo raggiunto dalle parti e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giustificati motivi per disporne una compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con- tratto il 10/06/2007 in Castell'Arquato (PC) tra (nato a Parte_1
REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 02/02/1961) e (nata a CP_1
ALSENO (PC) il 06/07/1960), matrimonio trascritto nei registri dello Stato
pagina 3 di 4 Civile del Comune di Castell'Arquato, atto n. 15 Parte 2, S. A, anno 2007;
2. dispone che ciascun genitore provveda integralmente al mantenimento diretto della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente con sé convi- vente – ossia la figlia per il padre e la figlia per la madre –, Per_2 Per_1
mantenimento comprensivo delle spese straordinarie, che vengono poste per ciascuna figlia al 100% in capo al genitore convivente;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ca- stell'Arquato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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