Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2193.
(Efficacia dell'iscrizione).
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
(Efficacia dell'iscrizione).
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Commentari • 102
- 1. CONTO CORRENTE: regolari le operazioni effettuare dall’ex amministratore non legittimatoAvv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 5 marzo 2018 · 57.608124
ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm Sono regolari le operazioni effettuate su conto corrente dall'ex amministratore non legittimato, se il cambio nominativo non è stato comunicato all'istituto a mezzo di lettera raccomandata, in virtù di espressa clausola contrattuale in deroga dell'art. 2193 cc. […] Il Tribunale ha elaborato un singolare principio partendo dal disposto della norma di cui all'art. 2193 c.c.. che costituisce applicazione del principio di apparenza e di affidamento, in particolare partendo dal rilievo che assume il 2° comma di detta disposizione, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 26/04/2024, n. 129Provvedimento: […] Parte ricorrente -con memoria illustrativa- ha invocato l'art. 2300 c.3 cod. civ. (e anche l'art. 2193 cod. civ.) ritenendo essere conclamato (vi è riscontro di prova documentale, con p.e.c. in atti) che odierna controparte sia a conoscenza essere intervenuto il fatto del recesso (fatto modificativo dell'atto costitutivo).Leggi di più...
- art. 2300 c.3 cod. civ.·
- periculum in mora·
- soccombenza·
- omessa dichiarazione·
- art. 2193 cod. civ.·
- recesso da socio·
- redditi di partecipazione·
- sospensione del procedimento·
- spese del giudizio·
- avviso di accertamento