Ordinanza cautelare 21 settembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Porto d'armi: può essere revocato a chi è ritenuto capace di abusarneAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 8525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8525 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03764/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
a) della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale la Prefettura di Caserta ha avviato il procedimento diretto alla emissione del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti a carico del ricorrente;
b) del decreto prot. n. -OMISSIS- di divieto di detenzione delle armi, notificato il successivo -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Caserta e recante il divieto di detenzione delle armi;
c) della nota recante preavviso di divieto di detenzione delle armi;
d) del provvedimento di rigetto delle memorie difensive inoltrate e degli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. NM AL, nessuno presente per le parti in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, -OMISSIS-, -OMISSIS- nonché -OMISSIS- presso l’Istituto -OMISSIS- in provincia di Caserta, ha impugnato il decreto prot. n. -OMISSIS- col quale la Prefettura di Caserta ha imposto il divieto di detenzione delle armi.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 97 Cost.; del principio di imparzialità e buon andamento; dell’art. 3 L. n. 241/1990; degli artt. 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T. U. delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS).
La Prefettura rileva che il ricorrente risulta gravato da precedenti penali per -OMISSIS-. Lo stesso era tratto in arresto in data -OMISSIS- per delitti connessi ad attività mafiose. Il ricorrente è, inoltre, parente di appartenenti e affiliati -OMISSIS-
In data-OMISSIS-, il padre aveva sporto denuncia-querela nei suoi confronti per il reato -OMISSIS- a seguito di -OMISSIS-.
Il ricorrente ha presentato memorie difensive evidenziando:
- di essere incensurato e che i procedimenti che lo riguardano si sono conclusi con provvedimenti favorevoli, escludendosi in particolare l’ipotesi di cui all’art. 7 L. n. 203/1991, ossia l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Aveva riportato condanne per questioni elettorali.
- che il rapporto parentale -OMISSIS-, con -OMISSIS- non può giustificare la misura di rigore impugnata, specie perché non ha incontrato quest’ultimo dal -OMISSIS-;
- che il padre lo ha denunciato perché il ricorrente, preoccupato per il suo stato -OMISSIS- (soffrendo di -OMISSIS-), lo aveva distolto dal -OMISSIS-.
L’UTG di Caserta non ha valutato gli effettivi motivi scaturenti la querela sporta dal padre nei confronti del figlio, né tantomeno ha valutato che il padre ha ritirato la suddetta querela e attualmente sussiste l’accettazione della remissione della querela.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione del TULPS; indizi nel complesso non considerati; eccesso di potere per sviamento.
A fronte dei chiarimenti offerti dal ricorrente, il giudizio di abuso delle armi non appare suffragato da congrui accertamenti che consentano di comprovare il giudizio di pericolosità espresso.
Le circostanze contestate avrebbero meritato maggiore approfondimento investigativo. Le circostanze riportate dalla Prefettura non sono attuali e non possono assurgere ad elemento ostativo alla possibilità per il ricorrente di detenere armi, potendo lo stesso – secondo la Prefettura – abusarne.
3) Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione della normativa di cui al d. lgs. 159/2011 (codice antimafia); inattualità degli indizi.
La vicenda penale di Napoli, che ha coinvolto il ricorrente, risale -OMISSIS-. Il tutto a prescindere dalla considerazione che la Corte d’Appello di Napoli aveva riformato la pronuncia di primo grado, eliminando l’aggravante mafiosa ed assolvendo il ricorrente da quasi tutte le originarie contestazioni.
La Prefettura di Caserta richiama un episodio che risale ad -OMISSIS-, senza considerare gli sviluppi più recenti di quella inchiesta.
Riguardo al rapporto di parentela -OMISSIS- con un pregiudicato, il ricorrente non lo ha mai più incontrato -OMISSIS-.
La Prefettura di Caserta si è costituita in giudizio con atto formale depositato il 25 agosto 2022.
Con ordinanza cautelare n. 1677 del 21 settembre 2022, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in videocollegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è infondato.
Le diverse censure possono ricevere trattazione congiunta in relazione ai profili di connessione e di parziale sovrapposizione dei relativi contenuti.
2.1.- In via generale, in materia di licenza per detenzione e porto d’armi, il legislatore affida alle amministrazioni di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in merito alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta nel suo complesso e all'affidamento che il richiedente può fornire.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l'autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni ed in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che: “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi, con la sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, ha precisato che: “deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi”.
Nel riprendere i principi espressi dalla Corte Costituzionale, la giurisprudenza amministrativa ha seguito un orientamento, ormai consolidato, secondo cui la detenzione ed il porto d'armi non costituiscono un diritto assoluto ma rappresentano un'eccezione al normale divieto di detenere armi da parte dei privati cittadini, funzionale a scongiurare ogni dubbio, per il profilo prognostico, di aggressione all’integrità dell'ordine pubblico ed alla tranquilla convivenza della collettività (Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2024, n. 7545; id., 25 marzo 2019, n. 1972; 7 giugno 2018, n. 3435).
L'Autorità di pubblica sicurezza compie una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto richiedente.
L'apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira ad ottenere il porto d'armi. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di pervenire ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento della responsabilità in ambito penale, ma implica una prognosi verosimile ed attendibile sulla base delle circostanze del caso concreto, sì da ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi.
È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui la non affidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Quest’esegesi è, peraltro, confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'art. 39 R.D. n. 773 del 1931 nel punto in cui, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso non appropriato.
2.2.- Delineata in questi termini la natura altamente discrezionale del provvedimento impugnato, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell'intensità del sindacato giurisdizionale.
Nello specifico settore delle armi, il giudice amministrativo valuta la legittimità e la correttezza dell’esercizio del potere amministrativo sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11071).
È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità - compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. - si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto.
È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato.
È necessaria la misura che rappresenti l'unica possibile soluzione per il raggiungimento del risultato prefissato.
È proporzionale in senso stretto la misura che non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.
Il principio di ragionevolezza postula, invece, una coerenza tra la valutazione compiuta dall'Amministrazione e la decisione assunta.
3.- Alla luce di quanto esposto e degli elementi riportati nel provvedimento impugnato, il Collegio reputa che la prognosi compiuta dalla Prefettura resista alle dedotte censure.
Nella fattispecie in esame, la valutazione negativa di affidabilità del ricorrente circa l'uso corretto delle armi, con conseguente divieto di detenzione delle stesse è ancorata a plurimi fattori i quali evidenziano una condotta incline all’inosservanza sia delle comuni regole di convivenza sociale sia dei precetti giuridici a salvaguardia del procedimento elettorale, la cui integrità è interesse pubblico primario della collettività.
Ed invero, benché il ricorrente sia stato scagionato per una serie di reati a lui imputati, è stato comunque condannato-OMISSIS- con sentenza d’appello passata in giudicato alla pena di -OMISSIS- e al pagamento di -OMISSIS-, oltre pene accessorie, per la violazione del testo unico in materia di elezioni delle amministrazioni comunali in concorso.
Inoltre, per stessa sua ammissione, i rapporti col padre sono tesi, essendo stato da costui querelato per il reato -OMISSIS-, circostanza che, a prescindere dalle cause e dagli esiti della vicenda penale per rimessione della querela, testimoniano comunque l’esistenza di un clima familiare non sereno.
4.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
Si ravvisano le condizioni per compensare le spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alla costituzione in giudizio di carattere solo formale dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, nella presente sentenza indicate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO VE, Presidente
NM AL, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NM AL | LO VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.