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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12476/2023 del Registro Generale e promossa da AR
, con l'avv. PONZO SALVATORE e l'avv. MULINO CRISTIAN Pt_2
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto di annullare l'AVVISO DI ADDEBITO N. 35920230000980507000 formato il CP_ 09 Ottobre 2023, elevato da sede di Lecce, presuntivamente notificato il 21.10.2023, avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi Modello DM10 insoluti (regime sanzionatorio l. n.
388/2000 art. 116 co. 8 lett.a) per il periodo dal 01.2023 al 03.2023, oltre sanzioni, per un importo totale pari ad euro 3.669,26; nei motivi di ricorso, l'opponente ha eccepito il “mancato rispetto dell'onere probatorio, poiché il dettaglio dell'atto impugnato indica, in modo generico, di pretendere delle somme in virtù di contributi Modello DM10 insoluti dal 01/2023 al 03/2023, senza CP_ altro specificare o provare”, il difetto di motivazione dell'atto, nonché il fatto che “l non ha allegato e provato circostanze specifiche in ordine al possesso dei requisiti dell'iscrizione di Pa lavoratori dipendenti in capo alla società ricorrente . Non è dato comprendere infatti i ARte_2 soggetti individuati a cui si fa riferimento, destinatari del trattamento contributivo, per i quali si imputa l'asserito mancato versamento dei relativi contributi DM10 a carico di parte ricorrente”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “il debito contributivo maturato dalla CP_1 CP_ ricorrente nei confronti dell' scaturisce dall'avvenuta presentazione all'Istituto, da parte della debitrice, dei modelli DM 10 insoluti dei mesi gennaio-marzo 2023, con cui la ricorrente si è dichiarata spontaneamente debitrice verso l'ente previdenziale delle somme ivi riportate, relative ai contributi non versati ai dipendenti”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'eccezione preliminare di difetto di motivazione dell'atto impugnato è palesemente infondata e deve essere rigettata, in quanto l'avviso di addebito reca chiaramente l'oggetto del credito azionato dall (“contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori CP_1 dipendenti”), il periodo (“DA 01/2023 A 03/2023”), l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica (€ 3.669,26) e la causale (“INADEMPIENZA 3103 - MODELLI DM10 INSOLUTI”).
Nel merito, l (convenuto formale ma attore sostanziale) ha adempiuto all'onere ex art. CP_1
2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del credito azionato;
alla memoria sono allegati i suddetti
Modelli DM10 insoluti, con i quali – come correttamente dedotto dall - la ricorrente si è CP_2 dichiarata spontaneamente debitrice verso l'ente previdenziale delle somme ivi riportate, relative ai contributi non versati ai dipendenti; si tratta infatti di denunce mensili, con le quali l'azienda comunica all il numero di lavoratori alle proprie dipendenze, la rispettiva qualifica, le CP_2 ore di lavoro e le retribuzioni complessivamente corrisposte;
nella denuncia si legge poi che l'azienda “Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti”.
A norma dell'art. 2697 co. 2 c.c., era quindi onere dell'opponente fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo del proprio debito verso l (confessato dal debitore nei Modelli DM10), ma CP_1 tale onere probatorio non risulta adempiuto, né peraltro viene dedotto alcun pagamento.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/11/2023 da nei confronti dell , così provvede: Pt_1 Pt_2 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00.
Lecce, lì 09/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12476/2023 del Registro Generale e promossa da AR
, con l'avv. PONZO SALVATORE e l'avv. MULINO CRISTIAN Pt_2
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto di annullare l'AVVISO DI ADDEBITO N. 35920230000980507000 formato il CP_ 09 Ottobre 2023, elevato da sede di Lecce, presuntivamente notificato il 21.10.2023, avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi Modello DM10 insoluti (regime sanzionatorio l. n.
388/2000 art. 116 co. 8 lett.a) per il periodo dal 01.2023 al 03.2023, oltre sanzioni, per un importo totale pari ad euro 3.669,26; nei motivi di ricorso, l'opponente ha eccepito il “mancato rispetto dell'onere probatorio, poiché il dettaglio dell'atto impugnato indica, in modo generico, di pretendere delle somme in virtù di contributi Modello DM10 insoluti dal 01/2023 al 03/2023, senza CP_ altro specificare o provare”, il difetto di motivazione dell'atto, nonché il fatto che “l non ha allegato e provato circostanze specifiche in ordine al possesso dei requisiti dell'iscrizione di Pa lavoratori dipendenti in capo alla società ricorrente . Non è dato comprendere infatti i ARte_2 soggetti individuati a cui si fa riferimento, destinatari del trattamento contributivo, per i quali si imputa l'asserito mancato versamento dei relativi contributi DM10 a carico di parte ricorrente”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “il debito contributivo maturato dalla CP_1 CP_ ricorrente nei confronti dell' scaturisce dall'avvenuta presentazione all'Istituto, da parte della debitrice, dei modelli DM 10 insoluti dei mesi gennaio-marzo 2023, con cui la ricorrente si è dichiarata spontaneamente debitrice verso l'ente previdenziale delle somme ivi riportate, relative ai contributi non versati ai dipendenti”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'eccezione preliminare di difetto di motivazione dell'atto impugnato è palesemente infondata e deve essere rigettata, in quanto l'avviso di addebito reca chiaramente l'oggetto del credito azionato dall (“contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori CP_1 dipendenti”), il periodo (“DA 01/2023 A 03/2023”), l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica (€ 3.669,26) e la causale (“INADEMPIENZA 3103 - MODELLI DM10 INSOLUTI”).
Nel merito, l (convenuto formale ma attore sostanziale) ha adempiuto all'onere ex art. CP_1
2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del credito azionato;
alla memoria sono allegati i suddetti
Modelli DM10 insoluti, con i quali – come correttamente dedotto dall - la ricorrente si è CP_2 dichiarata spontaneamente debitrice verso l'ente previdenziale delle somme ivi riportate, relative ai contributi non versati ai dipendenti; si tratta infatti di denunce mensili, con le quali l'azienda comunica all il numero di lavoratori alle proprie dipendenze, la rispettiva qualifica, le CP_2 ore di lavoro e le retribuzioni complessivamente corrisposte;
nella denuncia si legge poi che l'azienda “Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti”.
A norma dell'art. 2697 co. 2 c.c., era quindi onere dell'opponente fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo del proprio debito verso l (confessato dal debitore nei Modelli DM10), ma CP_1 tale onere probatorio non risulta adempiuto, né peraltro viene dedotto alcun pagamento.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/11/2023 da nei confronti dell , così provvede: Pt_1 Pt_2 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00.
Lecce, lì 09/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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