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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/09/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.185/2021 RGCA promossa da
, nata a [...] l'[...] Parte_1 [...]
,titolare dell'omonima impresa individuale C.F._1
(P.I P.IVA_1
, nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sarino Pascolato per procura in atti
Appellanti
Contro
1 con sede in Vittoria c/da Controparte_1 palazzello sn in persona del legale rappresentante pro tempore P. IV
, P.IVA_2
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 CP_3
Carmelo Lombardo, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 3.12.2019
Appellati
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello,
preliminarmente: statuire la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora;
nel merito, accogliere le domande richieste, istanze istruttorie, eccezioni e contestazioni degli appellanti qui da intendersi integralmente riproposte senza recesso alcuno;
in riforma dell'impugnata sentenza in relazione ai capi ed ai punti meglio indicati in parte espositiva, rigettare le domande dell'opponente odierna appellata, perché (avrebbe dovuto motivare in sentenza di primo grado):
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, il giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo numero 387/17 e numero 1096/17 R.G. del 14/18.09.2017, revocare detto decreto ingiuntivo e condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
13.000,00, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo a favore di Condannare altresì alle Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio;
condannare in solido con il Controparte_2
2 Accogliere la proposta opposizione con ogni formula;
ritenere e dichiarare l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento contrattuale e risoluzione contrattuale;
In accoglimento della domanda riconvenzionale ritenere e dichiarare, accertare, per i motivi di cui alla parte espositiva il grave inadempimento della ditta IS alle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura impianto;
dichiarare la risoluzione del predetto contratto ai sensi dell'articolo 1453 c.c. in subordine, statuire ripetizione di ogni pagamento fatto dagli opponenti alla ditta opposta oltre interessi rivalutazione;
condannare gli opposti- convenuti al risarcimento dei danni come sopra quantificati o come statuito in via equitativa del giudice adito;
condannare il convenuto alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore.
Rimettere innanzi al giudice di primo grado il presente procedimento al fine di espletare l'istruttoria o, in subordine, ammettere e svolgere la fase istruttoria innanzi alla Corte di appello. Con vittoria di spese anche di questo grado.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto in accoglimento delle conclusioni rassegnate;
ritenere e dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto del gravame ex adverso spiegato. Conseguentemente rigettare le domande proposte perché infondate e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DEISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima ditta e proponevano opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n.384/17 emesso dal Tribunale di Enna con il quale era stato ingiunto ad di pagare, in favore della IS, la somma Parte_1
3 di €.5.873,68 oltre interessi e spese di procedura, quale saldo per la fornitura di materiale di videosorveglianza e allarme come da fatture n.24 del 30.05.2016 e n.27 del 18.06.2016, oggetto del decreto ingiuntivo.
In particolare, gli opponenti premettendo di avere sporto denuncia-querela contro i convenuti per truffa aggravata, non contestavano di avere affidato la progettazione l'istallazione, la consegna, ed il collaudo dell'impianto di videosorveglianza del capannone della ditta dell'Arcuri alla IS (ed in particolare al che li aveva convinti della bontà Controparte_2 dell'affare e che sosteneva di essere di fatto padrone della società gestita dai propri figli), sostenevano di aver corrisposto in esecuzione del contratto cospicui acconti (per un totale di euro 13.000) ricevendo sempre rassicurazioni dal sul buon esito dell'affare, e pertanto eccepivano CP_2 il grave inadempimento della società alle obbligazioni da essa assunte, sostenendo che l'impianto oggetto dell'accordo non sarebbe “mai stato installato o consegnato”. In via riconvenzionale, chiedevano la restituzione dei predetti acconti, previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della IS.
Precisavano: con riferimento alla fattura n. 24/16” Montaggio e termine assistenza satellitare da dicembre 2014 a maggio 2015” nessuna somma era dovuta atteso che la società non avrebbe svolto alcuna delle prestazioni ivi indicate e comunque i canoni relativi sarebbero già stati corrisposti ed in ogni caso. i relativi conteggi sarebbero errati stante la diversa misura del canone mensile pattuito pari ad €.11,20; con riferimento alla fattura n. 27/16 “Saldo della fornitura dell'impianto di videosorveglianza e allarme ” deducevano che l'impianto di videosorveglianza non era stato “progettato, installato, collaudato e consegnato” e non vi era stata l'effettiva fornitura di qualunque materiale .
La IS opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo la correttezza dell'ammontare ingiunto e contestando
4 l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente. Deduceva, diversamente da quanto sostenuto dall'Arcuri che quest'ultima, dopo circa un anno e mezzo dall'accettazione del preventivo redatto dalla IS, per un importo complessivo di€. 18.525,00 oltre IV, comprensivo del prezzo per l'acquisto dei materiali pari ad €. 14.025,00 e del corrispettivo per la messa in opera ed il collaudo, dopo vari solleciti di pagamento per l'acquisto del materiale da installare, aveva comunicato di non potere sostenere i costi di istallazione dell'impianto, dichiarandosi disponibile a pagare il costo dei materiali, rimandando ad un momento successivo l'istallazione. IS soggiungeva, di avere provveduto in conformità alla richiesta dell'Arcuri alla consegna del materiale, emettendo le fatture relative alla merce: la lettera di accompagnamento controfirmata per ricevuta da un'impiegata della ditta opponente, recava l'espressa indicazione che il relativo importo era dovuto “a saldo del materiale consegnato.” La saldava la prima Pt_1 delle due fatture senza alcuna contestazione. Successivamente, a seguito di sollecito di pagamento del 26/8/2016 contestava anche la consegna della merce, oltre il progetto dell'impianto, del preventivo, del contratto definito in contrasto con quanto dalla stessa dichiarato e pagato in ragione della metà dell'importo pattuito ossia di €.13.000. Per quanto esposto la IS eccepiva altresì l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento essendo documentale che nel 2014 era stato redatto un preventivo accettato da parte acquirente in forza del quale quest'ultima aveva corrisposto acconti, il primo dei quali in data 5/1/2015 e dopo un anno e mezzo sollecitata anche verbalmente a corrispondere ulteriori acconti;
comunicava che per difficoltà economiche non era stata nelle condizioni di affrontare altri esborsi dichiarandosi disponibile a saldare il costo dei materiali sino a quel momento consegnati.
Si costituiva il eccependo la sua totale estraneità al rapporto CP_2 contrattuale dedotto in giudizio e quindi il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza dell'opposizione.
5 Entrambi i convenuti deducevano la carenza di legittimazione attiva di atteso che nei confronti del medesimo non era stata avanzata Parte_2 alcuna domanda in quanto estraneo alle pattuizioni intercorse tra IS e la Co ditta Arcuri Pt_1
In corso di giudizio, a seguito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. con ordinanza riservata del 23.02.2019, il tribunale formulava proposta conciliativa fissando, per sentire le parti l'udienza del 3.04.2019, ma parte opponente rifiutava la proposta.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale e prova testimoniale.
Il Tribunale di Enna con sentenza pubblicata il 25.05.2021,in accoglimento parziale dell'opposizione proposta revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento in favore del Parte_1 [...] della somma di euro 4.202,04 oltre interessi al tasso Controparte_1 legale sino all'effettivo soddisfo ed al pagamento delle spese oltre accessori, in favore degli opponenti(IS e in ragione Controparte_2 di tre quarti di quanto liquidato ed in solido con . Parte_2
******
Avverso la richiamata sentenza hanno proposto appello ed Parte_1
censurando in toto la sentenza impugnata e chiedendo, Parte_2
in via preliminare la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata e nel merito l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento e di risoluzione del contratto.
Hanno chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con il favore delle spese del doppio grado, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
Si è costituita la IS contestando la fondatezza dell'appello e invocandone, in linea preliminare l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.e e nel
6 merito il rigetto con la conferma della sentenza di primo grado ed il favore delle spese.
Con ordinanza riservata, depositata il 20 aprile 2022, la Corte all'esito delle note di trattazione della causa, ritenuti insussistenti i presupposti per l'invocata inibitoria da parte opponente “..e nella quale ha insistito l'appellante con le note di udienza, peraltro, tardivamente depositate” ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. la Corte all'udienza del 31 ottobre 2024, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Va preliminarmente rilevato anche in questo grado, che le uniche parti legittimate, rispettivamente, ad agire e contraddire nel procedimento che ci occupa, sono: da un lato e, dall'altro, la essendo Parte_1 CP_4 come già prospettato in atto di citazione, unici titolari del rapporto dedotto in giudizio, mentre deve ritenersi carente di legittimazione attiva PT
, e di legittimazione passiva i quali vanno
[...] Controparte_2 dichiarati estranei al presente giudizio, così come correttamente rilevato e dichiarato dal Tribunale, lo erano nel giudizio di primo grado. Ed invero, con riferimento a la carenza di legittimazione si rileva già Parte_2 dalla affermazioni contenute nell'atto di opposizione laddove si dichiara (pag.4 atto di opposizione) che il si è limitato a curare per conto PT della moglie le relative trattative essendo poi stata l'Arcuri a stipulare il contratto. Ciò ai sensi dell'art. 81 c.p.c. secondo il quale “nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”. Medesima considerazione deve farsi dal lato passivo del rapporto, con riferimento alla carenza di legittimazione di (che secondo la prospettazione degli opponenti Controparte_2 avrebbe agito dichiarandosi amministratore unico e “padrone”) terzo
7 estraneo al rapporto dedotto in giudizio, la cui vocatio in ius è stata irritualmente proposta in quanto effettuata da parte opponente senza essere a ciò autorizzata dal Tribunale (secondo le regole previste in tema di citazione di un terzo estraneo al giudizio) determinandosi una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato (Cass.n.22113/2015).
Nel merito, l'appello è infondato.
E difatti, parte creditrice aveva provato documentalmente che nel 2014 era stato redatto un preventivo accettato dalla controparte in forza del quale erano stati corrisposti diversi acconti il primo dei quali versato in data 5/1/2015; dopo circa un anno e sei mesi la IS sollecitava più volte anche verbalmente la ditta Arcuri a corrispondere acconti più cospicui al fine di consentire anche l'acquisto di fornitura non presente nei locali della IS, comunicava che per difficoltà economiche sopravvenute, non sarebbe stata nelle condizioni di affrontare altri esborsi pur dichiarandosi disponibile a saldare il costo dei materiali sino a quel momento consegnati. In ragione di ciò le parti concordavano di procedere all'emissione delle ultime fatture, la n.25/2016 del 15.6.16 e la n. 27/16 del 18.6.16 entrambe rimesse con missiva del 18/6/2016 avente ad oggetto “Saldo fatture materiale videosorveglianza e allarme” controfirmata per ricevuta e vegetazione da dipendente della ditta dove veniva ulteriormente specificato che la Pt_1 fattura n. 27 era saldo dell'intera fornitura consegnata.
A fronte di un rapporto articolatosi nell'arco di oltre due anni ed a fronte di cospicui pagamenti per euro 13.000 parte debitrice sostiene del tutto apoditticamente di aver pagato senza conoscere le causali ma anche di non avere ricevuto alcuna fornitura nonostante le prove documentali, testimoniali in tal senso dedotte dalla Cis abbiano attestato il contrario;
L'appellata, infatti, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione a d.i., ha in buona parte adempiuto l'onere ex art.2967c.c. di fornire la prova del credito ingiunto. A fronte della pretesa pecuniaria azionata in sede
8 monitoria sulla base delle due fatture la n.24/2016 di complessivi €.1222,00 per attività “di montaggio e termine assistenza satellitare, da dicembre 2014 a maggio 2016” e la n.27/2016 di €.4.202,04 “saldo per la fornitura dell'impianto di videosorveglianza e allarme ”, il Tribunale riteneva provato il credito di tale ultima fattura non essendo ricollegabile l'importo della fattura n.24 ad alcuna delle voci elencate nel preventivo prodotto dalla IS stessa.
La IS quindi come era suo onere ha provato la fonte negoziale del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento e cioè nella fattispecie di avere materialmente provveduto alla consegna della merce pattuita e che il prezzo non fu interamente pagato.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio confermava infatti la documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
dall'espletamento della stessa emergeva:
A) Che la dopo aver corrisposto diversi acconti Controparte_5
(€.13.000,00) per la fornitura ricevuta, dichiarava che per contingenti difficoltà non sarebbe stata nelle condizioni di affrontare gli ulteriori costi previsti;
B) che la ditta accettando la consegna del materiale aveva Pt_1 dichiarato che a saldo delle apparecchiature e delle prestazioni ricevute era stata emessa la fattura finale n. 27. Gli appellanti hanno in sostanza reiterato i motivi di opposizione di primo grado, insistendo nell'affermare l'inadempimento della controparte che, a fronte di rilevanti acconti corrisposti, non aveva consegnato “materiale di qualunque genere”..
Al riguardo, il Tribunale ha correttamente rilevato che:
“… La stessa difesa di parte opponente nell'affermare di avere contestato la diffida del 25/7/2016 con cui IS le aveva intimato il pagamento dell'importo di euro 1202,00 di cui alla fattura n. 24/16 del 30.5.2016… E dell'importo di euro 4202,04 di cui alla fattura 27 16 del 18/6/2016
9 (ulteriormente preteso per “Saldo della fornitura dell'impianto di videosorveglianza e allarme”) – ha precisato di avere diffidato a sua volta la società odierna opposta “ad annullare le emesse fatture ed emettere fatture corrette con i valori infra indicati unici pattuiti e dovuti, per il periodo da dicembre 2014 compreso a maggio 2016 compreso, e a provvedere a ritirare a proprie spese il detto kit satellitare GPS presso la ditta (cfr. pag. 8 e pagg.
9-10 dell'atto di citazione in opposizione) Pt_1 così finendo per sconfessare apertamente i suoi stessi assunti ossia di non avere mai ricevuto “materiale di qualunque genere” (atteso che nella missiva del 29/8/2016 allegata alla produzione documentale dell'opponente è implicita l'ammissione di avere effettivamente ricevuto il kit satellitare GPS”) (pag. 11 sentenza impugnata).
Non si vede che cosa aggiungere a tale rilievo, del tutto corretto e condivisibile, del Tribunale. Se la IS aveva provveduto a ritirare il kit satellitare GPS presso la ditta è evidente che questa aveva in Pt_1 precedenza ricevuto la merce in questione, ed è perciò altrettanto evidente che la società creditrice aveva adempiuto la propria obbligazione di consegnare la merce oggetto della vendita.
Va inoltre considerata la testimonianza del teste mai Testimone_1 contestata, che di seguito si trascrive.
“non sono parente di alcuna delle parti in causa e non ho interesse al giudizio. Sono amico di e anche di Controparte_2 Controparte_6 sono stato presente nei locali periferici della ditta di piazza Vittorio Veneto ad Aidone quando è venuto a prendere dei pacchi Parte_2 con una strumentazione e ricordo che ha dato a un PT CP_2 assegno come acconto, di cui non so l'ammontare, e siccome mancava una parte del pagamento si era inizialmente bloccata la consegna ma poi sono intervenuto io sia il fratello di , visto che ci conosciamo CP_2 Per_1 tutti da sempre la consegna è stata poi fatta ed è andata a buon fine”.…
“l'accordo iniziale prevedeva la fornitura installazione, addirittura ricordo che c'era anche un'antenna satellitare che era stava installata, poi
10 però si tirò indietro e non volle più fare l'istallazione Controparte_7 dell'impianto e anzi non voleva più nemmeno quella strumentazione che si era ricevuta e mi disse che avrebbe voluto venderla a terze persone… “…. il problema non è nato dalla fornitura, che si è preso, il problema PT
è nato dal fatto che poi non voleva più fare l'istallazione. Penso che su questo loro due avessero raggiunto un accordo ma io non ne conosco il contenuto.” (grassetto dell'estensore).
Pertanto, non risulta alcun inadempimento della IS.
Emerge da tanto che sia l'atto di opposizione che la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento sono prive di fondamento giuridico e probatorio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in complessivi €.2.650,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico degli appellanti in solido ed a favore per ciascuno, della società appellata e di Controparte_2
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.297/2021 del Tribunale di Enna pubblicata il
25.05.2021, appellata da e Parte_1 Controparte_7
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese legali del grado in favore di e di Controparte_1 CP_2
liquidate come in parte motiva.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002, se dovuto.
11 Caltanissetta 22 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.185/2021 RGCA promossa da
, nata a [...] l'[...] Parte_1 [...]
,titolare dell'omonima impresa individuale C.F._1
(P.I P.IVA_1
, nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sarino Pascolato per procura in atti
Appellanti
Contro
1 con sede in Vittoria c/da Controparte_1 palazzello sn in persona del legale rappresentante pro tempore P. IV
, P.IVA_2
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 CP_3
Carmelo Lombardo, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 3.12.2019
Appellati
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello,
preliminarmente: statuire la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora;
nel merito, accogliere le domande richieste, istanze istruttorie, eccezioni e contestazioni degli appellanti qui da intendersi integralmente riproposte senza recesso alcuno;
in riforma dell'impugnata sentenza in relazione ai capi ed ai punti meglio indicati in parte espositiva, rigettare le domande dell'opponente odierna appellata, perché (avrebbe dovuto motivare in sentenza di primo grado):
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, il giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo numero 387/17 e numero 1096/17 R.G. del 14/18.09.2017, revocare detto decreto ingiuntivo e condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
13.000,00, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo a favore di Condannare altresì alle Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio;
condannare in solido con il Controparte_2
2 Accogliere la proposta opposizione con ogni formula;
ritenere e dichiarare l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento contrattuale e risoluzione contrattuale;
In accoglimento della domanda riconvenzionale ritenere e dichiarare, accertare, per i motivi di cui alla parte espositiva il grave inadempimento della ditta IS alle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura impianto;
dichiarare la risoluzione del predetto contratto ai sensi dell'articolo 1453 c.c. in subordine, statuire ripetizione di ogni pagamento fatto dagli opponenti alla ditta opposta oltre interessi rivalutazione;
condannare gli opposti- convenuti al risarcimento dei danni come sopra quantificati o come statuito in via equitativa del giudice adito;
condannare il convenuto alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore.
Rimettere innanzi al giudice di primo grado il presente procedimento al fine di espletare l'istruttoria o, in subordine, ammettere e svolgere la fase istruttoria innanzi alla Corte di appello. Con vittoria di spese anche di questo grado.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto in accoglimento delle conclusioni rassegnate;
ritenere e dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto del gravame ex adverso spiegato. Conseguentemente rigettare le domande proposte perché infondate e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DEISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima ditta e proponevano opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n.384/17 emesso dal Tribunale di Enna con il quale era stato ingiunto ad di pagare, in favore della IS, la somma Parte_1
3 di €.5.873,68 oltre interessi e spese di procedura, quale saldo per la fornitura di materiale di videosorveglianza e allarme come da fatture n.24 del 30.05.2016 e n.27 del 18.06.2016, oggetto del decreto ingiuntivo.
In particolare, gli opponenti premettendo di avere sporto denuncia-querela contro i convenuti per truffa aggravata, non contestavano di avere affidato la progettazione l'istallazione, la consegna, ed il collaudo dell'impianto di videosorveglianza del capannone della ditta dell'Arcuri alla IS (ed in particolare al che li aveva convinti della bontà Controparte_2 dell'affare e che sosteneva di essere di fatto padrone della società gestita dai propri figli), sostenevano di aver corrisposto in esecuzione del contratto cospicui acconti (per un totale di euro 13.000) ricevendo sempre rassicurazioni dal sul buon esito dell'affare, e pertanto eccepivano CP_2 il grave inadempimento della società alle obbligazioni da essa assunte, sostenendo che l'impianto oggetto dell'accordo non sarebbe “mai stato installato o consegnato”. In via riconvenzionale, chiedevano la restituzione dei predetti acconti, previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della IS.
Precisavano: con riferimento alla fattura n. 24/16” Montaggio e termine assistenza satellitare da dicembre 2014 a maggio 2015” nessuna somma era dovuta atteso che la società non avrebbe svolto alcuna delle prestazioni ivi indicate e comunque i canoni relativi sarebbero già stati corrisposti ed in ogni caso. i relativi conteggi sarebbero errati stante la diversa misura del canone mensile pattuito pari ad €.11,20; con riferimento alla fattura n. 27/16 “Saldo della fornitura dell'impianto di videosorveglianza e allarme ” deducevano che l'impianto di videosorveglianza non era stato “progettato, installato, collaudato e consegnato” e non vi era stata l'effettiva fornitura di qualunque materiale .
La IS opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo la correttezza dell'ammontare ingiunto e contestando
4 l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente. Deduceva, diversamente da quanto sostenuto dall'Arcuri che quest'ultima, dopo circa un anno e mezzo dall'accettazione del preventivo redatto dalla IS, per un importo complessivo di€. 18.525,00 oltre IV, comprensivo del prezzo per l'acquisto dei materiali pari ad €. 14.025,00 e del corrispettivo per la messa in opera ed il collaudo, dopo vari solleciti di pagamento per l'acquisto del materiale da installare, aveva comunicato di non potere sostenere i costi di istallazione dell'impianto, dichiarandosi disponibile a pagare il costo dei materiali, rimandando ad un momento successivo l'istallazione. IS soggiungeva, di avere provveduto in conformità alla richiesta dell'Arcuri alla consegna del materiale, emettendo le fatture relative alla merce: la lettera di accompagnamento controfirmata per ricevuta da un'impiegata della ditta opponente, recava l'espressa indicazione che il relativo importo era dovuto “a saldo del materiale consegnato.” La saldava la prima Pt_1 delle due fatture senza alcuna contestazione. Successivamente, a seguito di sollecito di pagamento del 26/8/2016 contestava anche la consegna della merce, oltre il progetto dell'impianto, del preventivo, del contratto definito in contrasto con quanto dalla stessa dichiarato e pagato in ragione della metà dell'importo pattuito ossia di €.13.000. Per quanto esposto la IS eccepiva altresì l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento essendo documentale che nel 2014 era stato redatto un preventivo accettato da parte acquirente in forza del quale quest'ultima aveva corrisposto acconti, il primo dei quali in data 5/1/2015 e dopo un anno e mezzo sollecitata anche verbalmente a corrispondere ulteriori acconti;
comunicava che per difficoltà economiche non era stata nelle condizioni di affrontare altri esborsi dichiarandosi disponibile a saldare il costo dei materiali sino a quel momento consegnati.
Si costituiva il eccependo la sua totale estraneità al rapporto CP_2 contrattuale dedotto in giudizio e quindi il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza dell'opposizione.
5 Entrambi i convenuti deducevano la carenza di legittimazione attiva di atteso che nei confronti del medesimo non era stata avanzata Parte_2 alcuna domanda in quanto estraneo alle pattuizioni intercorse tra IS e la Co ditta Arcuri Pt_1
In corso di giudizio, a seguito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. con ordinanza riservata del 23.02.2019, il tribunale formulava proposta conciliativa fissando, per sentire le parti l'udienza del 3.04.2019, ma parte opponente rifiutava la proposta.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale e prova testimoniale.
Il Tribunale di Enna con sentenza pubblicata il 25.05.2021,in accoglimento parziale dell'opposizione proposta revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento in favore del Parte_1 [...] della somma di euro 4.202,04 oltre interessi al tasso Controparte_1 legale sino all'effettivo soddisfo ed al pagamento delle spese oltre accessori, in favore degli opponenti(IS e in ragione Controparte_2 di tre quarti di quanto liquidato ed in solido con . Parte_2
******
Avverso la richiamata sentenza hanno proposto appello ed Parte_1
censurando in toto la sentenza impugnata e chiedendo, Parte_2
in via preliminare la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata e nel merito l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento e di risoluzione del contratto.
Hanno chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con il favore delle spese del doppio grado, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
Si è costituita la IS contestando la fondatezza dell'appello e invocandone, in linea preliminare l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.e e nel
6 merito il rigetto con la conferma della sentenza di primo grado ed il favore delle spese.
Con ordinanza riservata, depositata il 20 aprile 2022, la Corte all'esito delle note di trattazione della causa, ritenuti insussistenti i presupposti per l'invocata inibitoria da parte opponente “..e nella quale ha insistito l'appellante con le note di udienza, peraltro, tardivamente depositate” ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. la Corte all'udienza del 31 ottobre 2024, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va preliminarmente rilevato anche in questo grado, che le uniche parti legittimate, rispettivamente, ad agire e contraddire nel procedimento che ci occupa, sono: da un lato e, dall'altro, la essendo Parte_1 CP_4 come già prospettato in atto di citazione, unici titolari del rapporto dedotto in giudizio, mentre deve ritenersi carente di legittimazione attiva PT
, e di legittimazione passiva i quali vanno
[...] Controparte_2 dichiarati estranei al presente giudizio, così come correttamente rilevato e dichiarato dal Tribunale, lo erano nel giudizio di primo grado. Ed invero, con riferimento a la carenza di legittimazione si rileva già Parte_2 dalla affermazioni contenute nell'atto di opposizione laddove si dichiara (pag.4 atto di opposizione) che il si è limitato a curare per conto PT della moglie le relative trattative essendo poi stata l'Arcuri a stipulare il contratto. Ciò ai sensi dell'art. 81 c.p.c. secondo il quale “nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”. Medesima considerazione deve farsi dal lato passivo del rapporto, con riferimento alla carenza di legittimazione di (che secondo la prospettazione degli opponenti Controparte_2 avrebbe agito dichiarandosi amministratore unico e “padrone”) terzo
7 estraneo al rapporto dedotto in giudizio, la cui vocatio in ius è stata irritualmente proposta in quanto effettuata da parte opponente senza essere a ciò autorizzata dal Tribunale (secondo le regole previste in tema di citazione di un terzo estraneo al giudizio) determinandosi una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato (Cass.n.22113/2015).
Nel merito, l'appello è infondato.
E difatti, parte creditrice aveva provato documentalmente che nel 2014 era stato redatto un preventivo accettato dalla controparte in forza del quale erano stati corrisposti diversi acconti il primo dei quali versato in data 5/1/2015; dopo circa un anno e sei mesi la IS sollecitava più volte anche verbalmente la ditta Arcuri a corrispondere acconti più cospicui al fine di consentire anche l'acquisto di fornitura non presente nei locali della IS, comunicava che per difficoltà economiche sopravvenute, non sarebbe stata nelle condizioni di affrontare altri esborsi pur dichiarandosi disponibile a saldare il costo dei materiali sino a quel momento consegnati. In ragione di ciò le parti concordavano di procedere all'emissione delle ultime fatture, la n.25/2016 del 15.6.16 e la n. 27/16 del 18.6.16 entrambe rimesse con missiva del 18/6/2016 avente ad oggetto “Saldo fatture materiale videosorveglianza e allarme” controfirmata per ricevuta e vegetazione da dipendente della ditta dove veniva ulteriormente specificato che la Pt_1 fattura n. 27 era saldo dell'intera fornitura consegnata.
A fronte di un rapporto articolatosi nell'arco di oltre due anni ed a fronte di cospicui pagamenti per euro 13.000 parte debitrice sostiene del tutto apoditticamente di aver pagato senza conoscere le causali ma anche di non avere ricevuto alcuna fornitura nonostante le prove documentali, testimoniali in tal senso dedotte dalla Cis abbiano attestato il contrario;
L'appellata, infatti, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione a d.i., ha in buona parte adempiuto l'onere ex art.2967c.c. di fornire la prova del credito ingiunto. A fronte della pretesa pecuniaria azionata in sede
8 monitoria sulla base delle due fatture la n.24/2016 di complessivi €.1222,00 per attività “di montaggio e termine assistenza satellitare, da dicembre 2014 a maggio 2016” e la n.27/2016 di €.4.202,04 “saldo per la fornitura dell'impianto di videosorveglianza e allarme ”, il Tribunale riteneva provato il credito di tale ultima fattura non essendo ricollegabile l'importo della fattura n.24 ad alcuna delle voci elencate nel preventivo prodotto dalla IS stessa.
La IS quindi come era suo onere ha provato la fonte negoziale del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento e cioè nella fattispecie di avere materialmente provveduto alla consegna della merce pattuita e che il prezzo non fu interamente pagato.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio confermava infatti la documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
dall'espletamento della stessa emergeva:
A) Che la dopo aver corrisposto diversi acconti Controparte_5
(€.13.000,00) per la fornitura ricevuta, dichiarava che per contingenti difficoltà non sarebbe stata nelle condizioni di affrontare gli ulteriori costi previsti;
B) che la ditta accettando la consegna del materiale aveva Pt_1 dichiarato che a saldo delle apparecchiature e delle prestazioni ricevute era stata emessa la fattura finale n. 27. Gli appellanti hanno in sostanza reiterato i motivi di opposizione di primo grado, insistendo nell'affermare l'inadempimento della controparte che, a fronte di rilevanti acconti corrisposti, non aveva consegnato “materiale di qualunque genere”..
Al riguardo, il Tribunale ha correttamente rilevato che:
“… La stessa difesa di parte opponente nell'affermare di avere contestato la diffida del 25/7/2016 con cui IS le aveva intimato il pagamento dell'importo di euro 1202,00 di cui alla fattura n. 24/16 del 30.5.2016… E dell'importo di euro 4202,04 di cui alla fattura 27 16 del 18/6/2016
9 (ulteriormente preteso per “Saldo della fornitura dell'impianto di videosorveglianza e allarme”) – ha precisato di avere diffidato a sua volta la società odierna opposta “ad annullare le emesse fatture ed emettere fatture corrette con i valori infra indicati unici pattuiti e dovuti, per il periodo da dicembre 2014 compreso a maggio 2016 compreso, e a provvedere a ritirare a proprie spese il detto kit satellitare GPS presso la ditta (cfr. pag. 8 e pagg.
9-10 dell'atto di citazione in opposizione) Pt_1 così finendo per sconfessare apertamente i suoi stessi assunti ossia di non avere mai ricevuto “materiale di qualunque genere” (atteso che nella missiva del 29/8/2016 allegata alla produzione documentale dell'opponente è implicita l'ammissione di avere effettivamente ricevuto il kit satellitare GPS”) (pag. 11 sentenza impugnata).
Non si vede che cosa aggiungere a tale rilievo, del tutto corretto e condivisibile, del Tribunale. Se la IS aveva provveduto a ritirare il kit satellitare GPS presso la ditta è evidente che questa aveva in Pt_1 precedenza ricevuto la merce in questione, ed è perciò altrettanto evidente che la società creditrice aveva adempiuto la propria obbligazione di consegnare la merce oggetto della vendita.
Va inoltre considerata la testimonianza del teste mai Testimone_1 contestata, che di seguito si trascrive.
“non sono parente di alcuna delle parti in causa e non ho interesse al giudizio. Sono amico di e anche di Controparte_2 Controparte_6 sono stato presente nei locali periferici della ditta di piazza Vittorio Veneto ad Aidone quando è venuto a prendere dei pacchi Parte_2 con una strumentazione e ricordo che ha dato a un PT CP_2 assegno come acconto, di cui non so l'ammontare, e siccome mancava una parte del pagamento si era inizialmente bloccata la consegna ma poi sono intervenuto io sia il fratello di , visto che ci conosciamo CP_2 Per_1 tutti da sempre la consegna è stata poi fatta ed è andata a buon fine”.…
“l'accordo iniziale prevedeva la fornitura installazione, addirittura ricordo che c'era anche un'antenna satellitare che era stava installata, poi
10 però si tirò indietro e non volle più fare l'istallazione Controparte_7 dell'impianto e anzi non voleva più nemmeno quella strumentazione che si era ricevuta e mi disse che avrebbe voluto venderla a terze persone… “…. il problema non è nato dalla fornitura, che si è preso, il problema PT
è nato dal fatto che poi non voleva più fare l'istallazione. Penso che su questo loro due avessero raggiunto un accordo ma io non ne conosco il contenuto.” (grassetto dell'estensore).
Pertanto, non risulta alcun inadempimento della IS.
Emerge da tanto che sia l'atto di opposizione che la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento sono prive di fondamento giuridico e probatorio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in complessivi €.2.650,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico degli appellanti in solido ed a favore per ciascuno, della società appellata e di Controparte_2
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.297/2021 del Tribunale di Enna pubblicata il
25.05.2021, appellata da e Parte_1 Controparte_7
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese legali del grado in favore di e di Controparte_1 CP_2
liquidate come in parte motiva.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002, se dovuto.
11 Caltanissetta 22 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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