Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 4686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4686/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
in riassunzione, dall'avv. Gianluca Sabatini, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via
E. Montale n. 29, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco del Gaiso, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Pergolesi n. 1
OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 9.1.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 4990/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 2.11.2017 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della la somma Controparte_1
di € 171.545,12 oltre interessi e spese processuali.
A fondamento della proposta opposizione, il , contestando la fondatezza del Parte_1
credito azionato da , eccepiva: l'incompetenza funzionale per materia del Controparte_1
giudice adito atteso che il decreto ingiuntivo opposto aveva per oggetto un asserito credito derivante dalla restituzione di somme dovute a seguito della riforma, da parte della Corte
d'Appello di Napoli, della sentenza n. 4705/2004 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V.,
Sezione Lavoro, riforma che aveva ridotto ad € 26.633,74 il risarcimento riconosciutogli a seguito del giudizio di primo grado;
nel merito, l'infondatezza della pretesa non avendo la compagnia assicurativa documentato il pagamento effettuato in suo favore;
che, inoltre, nemmeno gli era opponibile la cessione del credito intercorsa tra la EN BU
s.p.a. e la in quanto il negozio di cessione era privo degli elementi Controparte_1
essenziali ed indeterminato in relazione all'ammontare del credito ceduto;
che, inoltre, nel ricorso monitorio non risultava indicato il calcolo effettuato dalla controparte e che giustificava la quantificazione in € 171.545,12 del credito azionato;
che la restituzione del compenso professionale di € 8.402,45, corrisposto al suo difensore antistatario avv.
Giuseppe Grasso, poteva essere richiesta solo nei confronti di quest'ultimo.
Tanto premesso, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale, nel contestare Controparte_1
la fondatezza dell'opposizione, rappresentava: che si era sviluppato un lungo contenzioso tra EN BU s.p.a. e sfociato nelle sentenze n. 4705/2002 Parte_1
Tribunale di S. Maria C.V., n. 1961/2012 Corte d'Appello di Napoli e n. 19608/2014 della Suprema Corte di Cassazione;
che a seguito dell'ordinanza di assegnazione del
Tribunale di Napoli assunta in data 17.6.2005 (V bis R.G. 2949/05 G.E. dr. Grassi Es. c/o terzi) sulla base della sentenza n. 4705/2002 del Tribunale di S. Maria C.V., la società
EN aveva corrisposto al € 200.000,00 oltre spese legali ed in data 8.11.2005 Parte_1
Assitalia, in adempimento della polizza n. 284556, aveva a mezzo bonifico corrisposto ad EN la complessiva somma di € 208.402,45 a copertura delle somme da quest'ultima
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versate al Datoaddio;
che, successivamente, la Corte d'Appello di Napoli - in riforma della sentenza resa Tribunale di S. Maria C.V. n. 4705/2002 – aveva ridotto il risarcimento riconosciuto al ad € 26.633.74 (oltre rivalutazione monetaria Parte_1
secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate a decorrere dal maggio 1998 al soddisfo) con condanna di EN al pagamento, in favore di di un 1/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, pari ad € Parte_1
2.000,00 per il primo grado (di cui € 1.100,00 per onorari) e ad € 3.500,00 per il grado d'appello (di cui € 1.900,00 per onorari); che la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dal , con sentenza n. 19608/2014, lo aveva condannato al Parte_1
pagamento di € 4.000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Orbene, deduceva l'opposta che lo somma azionata mediante il ricorso monitorio rappresentava la differenza tra quanto ricevuto dall'opponente per effetto dell'ordinanza di assegnazione del 17.6.2005 e quanto alla fine riconosciutogli dalla sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 1961/2012 (così come confermata dalla S.C. con la sentenza n.
19608/2014) e che tale calcolo teneva altresì conto delle devalutazioni e rivalutazioni e degli interessi e delle spese corrisposte e liquidate.
Assumeva inoltre che con atto di cessione di credito registrato all'Agenzia Entrate di
Caserta in data 17.2.2016, l'EN BU s.p.a. le aveva ceduto pro soluto tale credito restitutorio e che l'atto di cessione era stato notificato al in data Parte_1
23.3.2016.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 108/2022, pubblicata il 17.1.2022, con la quale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte opponente, veniva dichiarata “l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli Nord in favore del giudice che ha emesso la sentenza cassata”.
Avverso detta pronuncia proponeva regolamento di competenza dinanzi Controparte_1
alla Suprema Corte.
Con ordinanza pubblicata in data 20.3.2023 la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, dichiarava la competenza del Tribunale di Napoli Nord sul presupposto che l'azione di ripetizione di somme versate in esecuzione di un provvedimento giudiziale
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provvisoriamente esecutivo prescindeva dall'esistenza del rapporto sostanziale ancora oggetto di contesa e, pertanto, poteva essere proposta anche in via autonoma nel rispetto delle normali regole di competenza previste dall'ordinamento.
Il giudizio veniva quindi tempestivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord da il quale si riportava alle medesime argomentazioni difensive già Parte_1
svolte.
Si costituiva altresì che nuovamente instava per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Preso atto della rituale instaurazione del contraddittorio e disposta l'acquisizione degli atti relativi al procedimento recante n. R.G. 14950/2017, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 13.1.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad indicare.
In punto di diritto va osservato che in caso di riforma di sentenza, contenente condanna al pagamento di somme di denaro, la sentenza di riforma non costituisce di per sé titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a tal fine un'apposita domanda, che può essere proposta nel giudizio di appello o in altro giudizio autonomo, e che non si inquadra nell'istituto della “condictio indebiti”, dal quale differisce per natura e funzione, dal momento che il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza che fa venire meno, con efficacia “ex tunc”, l'obbligazione di pagamento e impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3758 del 19/02/2007).
Il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del “thema decidendum”, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono “ipso facto” dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 24171 del 30/10/2020).
Nel caso in esame, con sentenza n. 4705/2004, il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa
Maria C.V. condannava EN s.p.a. al risarcimento, in favore di del Parte_1
danno biologico liquidato in € 308.564,46 oltre interessi legali, nonché al risarcimento
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del danno morale liquidato in € 102.855,00, oltre interessi legali. Inoltre, condannava
EN s.p.a. al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore dell'avv. Grasso dichiaratosi antistatario.
Nell'ambito dell'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Napoli il 17.6.2005 – con la quale si dava atto che la Corte d'Appello di Napoli aveva parzialmente sospeso l'esecutorietà della sentenza di primo grado per le somme eccedenti € 200.000,00 – si assegnava al la somma di € 200.000,00 ed all'avv. Grasso quella di € 4.519,01. Parte_1
Con sentenza n. 1961/2012 la Corte d'Appello di Napoli ha ridotto ad € 26.633,74 (“oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate a decorrere dal maggio 1998 al soddisfo”) il risarcimento spettante all'odierno opponente. L'EN veniva altresì condannata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio nella seguente misura: € 2.000,00 per il primo grado ed €
3.500,00 per il grado d'appello, con compensazione tra le parti delle spese in misura dei
2/3.
La Corte di Cassazione ha poi rigettato il ricorso proposto avverso detta sentenza dal
, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in misura di Parte_1
€ 4.000,00 per compensi ed € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così riassunti i fatti, va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa del nei confronti della . E' Parte_1 Controparte_1
documentalmente provata la stipula di un contratto di cessione con cui EN BU
s.p.a. ha ceduto a il credito avente ad oggetto la restituzione delle Controparte_1
somme che sarebbero state versate al Datoaddio per effetto della sentenza emessa dal
Tribunale di Santa Maria C.V. e ridotte dalla Corte d'Appello con la sentenza n.
1961/2012, divenuta definitiva. Non intacca la validità della cessione il fatto che il credito, all'interno del contratto, non sia stato determinato nel suo preciso ammontare;
ciò che invece rileva è che questo fosse determinabile mediante il rinvio ai provvedimenti giudiziari richiamati, dai quali era derivato per EN il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso rispetto al risarcimento riconosciuto al in sede di Parte_1
appello.
L'atto di cessione risulta poi regolarmente notificato al debitore ceduto mediante lettera raccomandata ricevuta in data 23.3.2016.
Ciò posto, la pretesa restitutoria azionata da si fonda sul presupposto Controparte_1
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dell'avvenuto pagamento, da parte di EN s.p.a., di parte del risarcimento riconosciuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria C.V. all'esito del giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 4705/2004.
Ebbene, le risultanze probatorie complessivamente valutate non consentono di ritenere dimostrato tale pagamento.
In primo luogo, va evidenziato come la difesa del , sin dalla proposizione Parte_1
dell'atto di opposizione, oltre a contestare la competenza funzionale del giudice adito in via monitoria, ha immediatamente anche contestato che il proprio assistito avesse effettivamente ricevuto le somme di cui era stata richiesta la parziale restituzione
(“Certamente l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli non costituisce prova dell'avvenuto pagamento al sig della somma di € 208.402,45, che Parte_1
in ogni caso si contesta essere stata corrisposta” – cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione).
Posto allora che tale dato – il versamento del risarcimento – non può assumersi come dimostrato sulla scorta del principio di non contestazione, occorre allora fare riferimento alle risultanze della documentazione prodotta da parte dell'opposta.
A tal riguardo ha prodotto una distinta relativa ad una disposizione di Controparte_1
bonifico del 30.6.2005, eseguita in favore di per l'importo di € Parte_1
200.000,00; nell'ambito del documento risulta certificata dall'istituto bancario “la avvenuta contabilizzazione delle suddette disposizioni che appariranno in Estratto
Conto”.
Sul valore probatorio di tale documento si aderisce all'indirizzo sostenuto di recente dalla
Suprema Corte, secondo cui “la semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens"
e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme” (cfr.
Cass. Sez. 2, 21/03/2023, n. 8046). Nell'ambito della motivazione della sentenza richiamata, i giudici di legittimità hanno chiarito nei seguenti termini come la disposizione di bonifico non sia di per sé dimostrativa dell'effettività del pagamento:
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“Secondo la Corte di merito, una volta provata la disposizione di bonifico era onere della ricorrente - per il principio di vicinanza della prova – dimostrare di non aver ricevuto l'importo bonificato. Tale conclusione procede dall'errato presupposto che la semplice disposizione di bonifico costituisse prova del pagamento superabile solo con la dimostrazione, che competeva alla destinataria, di non aver ricevuto alcunché. E' invece indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata – tra l'altro - dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei. Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008;
Cass. 15359/2019). Tale principio ha portata generale ed è operante anche in materia di indebito oggettivo. La semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante dall'annotazione, non dimostrava – pertanto – l'effettuazione e il buon fine del pagamento, né poteva invocarsi il principio di vicinanza della prova: l'incasso delle somme era circostanza che cadeva nella sfera di conoscibilità della società in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non poteva conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme (cfr., in termini, Cass. s.u. 13533/2001 pag. 12; Cass. 11629/99; Cass. 3232/98)”.
Dunque, la mera disposizione di bonifico, in presenza di una contestazione sollevata dal beneficiario, non prova l'effettiva ricezione dell'importo indicato sulla distinta contabile.
Non è stata dall'opposta allegata in atti ulteriore documentazione che desse in maniera adeguata riscontro all'assunto della concreta ricezione dell'importo bonificato (come un estratto conto dimostrativo dell'effettivo addebito della somma o una contabile bancaria
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attestante la reale esecuzione del bonifico).
Nessuna quietanza sottoscritta da è stata poi documentata nel corso Parte_1
del procedimento. Né alcun valore analogo a quello di una quietanza può essere accordato alla missiva inviata il 22.6.2016 dall'avv. Domenico Tirozzi all'avv. Del Gaiso nell'interesse del , nella quale si rappresentava che “il risarcimento del danno Parte_1 biologico e morale fruito” era stato utilizzato per coprire spese mediche ed assistenziale dell'odierno opponente, ormai nullatenente. Infatti, nessun valore probatorio (nemmeno di carattere indiziario) può nel presente giudizio essere riconosciuto a tale atto stragiudiziale, non proveniente dall'opponente ma da altra persona che si presentava come suo procuratore. Sul punto la Corte di Cassazione ha invero chiarito che “le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore” (cfr. Cass. Sez. 6, 19/03/2019, n.
7702).
In assenza di significativi elementi di riscontro, la scheda estratta dal “Sistema Sinistri di
Gruppo” – che dà conto del bonifico disposto in favore del –, trattandosi di Parte_1
documento di formazione unilaterale ed avente una valenza puramente interna alla società opposta, non vale a dimostrare l'effettiva ricezione del risarcimento da parte dell'opponente.
In conclusione, complessivamente valutando le emergenze probatorie acquisite nel corso del processo, deve giungersi alla conclusione che non abbia assolto Controparte_1
all'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme di cui ha richiesto la parziale restituzione.
E' invece fondata la pretesa relativa al pagamento della somma di € 5.936,48, pari al compenso professionale (comprensivo di accessori) liquidato all'esito del giudizio di legittimità definito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19608/2014. Trattasi di credito fondato su un titolo sopravvenuto e rispetto al quale nessuna prova di avvenuto pagamento l'opponente ha fornito nel corso del giudizio.
Per tutto quanto considerato, l'opposizione va parzialmente accolta. Il decreto ingiuntivo va revocato e va condannato al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, dell'importo di € 5.936,48, oltre interessi legali dal 17.6.2016 (data della ricezione
[...]
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della messa in mora) al saldo.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, è bene ricordare che “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. Sez. U.,
08/11/2022, n. 32906). Dunque, tenuto conto dell'esito favorevole all'opposta del regolamento di competenza e della circostanza che è stata riconosciuta la fondatezza di un credito nettamente inferiore a quello originariamente azionato in via monitoria, sussistono eccezionali ragioni giustificative di una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4990/2017;
• condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 5.936,48, oltre interessi legali come in parte motiva;
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 24.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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