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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli
sesta sezione civile
Verbale di udienza del 24 aprile 2025 (R.G. 2736/2020), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere
È presente per l'appellante l'avvocato Giancarlo Colangelo, che conclude riportandosi all'atto di appello e ai propri ulteriori atti difensivi.
È presente per l'appellata 'avvocato Nicola Ambrosino, per Controparte_1
delega dell'avv. Umberto Annunziata che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Dopo la relazione della causa e la discussione orale, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza, prendendo atto 1 che i difensori delle parti si sono allontanati.
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°2736/2020 R.G., di appello contro la sentenza del UN di Napoli n°999/2019 dell'8 novembre 2019
t r a
(nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Colangelo (con studio in
Napoli alla Via G. Porzio n.4, Centro Direzionale, is. G/1, e domicilio digitale
iuffrè.com) Email_1
e l' C.F. , con sede legale in Bologna Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia CP_3
(giusta procura speciale del 30 ottobre 2017, n. 87467/8872 di
[...]
rep./racc., per Notaio Dr. di Bologna), rappresentata e Persona_1
difesa dall'avvocato Umberto Annunziata (con studio in San Giuseppe
Vesuviano alla Via Mastanielli, n. 18, e domicilio digitale
Email_2
e 2
(nato a [...] il [...], ), Controparte_4 C.F._2
non costituito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato l' e Parte_1 Controparte_5 CP_4
innanzi al UN di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni
[...]
subiti a causa di un incidente avvenuto il 14 ottobre 2007, esponendo che,
mentre stava percorrendo a piedi Piazza Trieste e Trento in Napoli, era stata investita dal motociclo tipo Honda SH targato DB37099, di proprietà del predetto e assicurato, all'epoca del sinistro, con l' CP_4 [...]
Controparte_6
Il UN di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza dell'8 novembre 2019, ha rigettato la domanda rilevando il mancato deposito da parte dell'attrice del proprio fascicolo di parte entro il termine perentorio di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c., e la decadenza della stessa attrice dalla prova testimoniale e dall'interrogatorio formale deferito al convenuto mezzi istruttori ammessi con ordinanza del 23 marzo 2017, non CP_4
essendo stata notificata alla parte contumace chiamata a rispondere l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio né essendosi provveduto alla citazione dei testimoni per l'udienza del 22 maggio 2018, fissata per l'assunzione delle prove.
In particolare, il tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta ritenendo inidonee le giustificazioni addotte dal difensore dell'attrice, secondo cui al biglietto di cancelleria comunicatogli non era stato allegato il provvedimento del giudice: infatti, alla comunicazione di cancelleria risulterebbe allegata l'ordinanza del giudice in formato “pdf.zip”
e, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non potrebbe «sottrarsi alla
relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia
di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato – ai fini della comunicazione 3 dell'ordinanza di ammissione della prova – il formato cd. 'pdf zip', giacché il suo
impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in
modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste
basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi
l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al
documento nel formato compresso» (cfr. Cass. 14827/16).
Inoltre, nel liquidare le spese di lite a carico della parte attrice, il tribunale ha ritenuto di riconoscere alla società convenuta i compensi in misura media per le fasi di studio e introduttiva e in misura minima per la fase istruttoria
(esauritasi con il solo deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
e con la pronuncia dell'ordinanza di decadenza dalla prova orale ammessa)
e decisionale (concretizzatasi nel solo deposito della comparsa conclusionale di parte convenuta) sullo scaglione di valore indeterminabile da € 52.000,01 ad € 260.000,00 (giacché in citazione la pretesa risarcitoria è stata quantificata nell'importo di € 83.803,44).
Con citazione ritualmente notificata ha proposto Parte_1
appello, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fossero accolte le seguenti conclusioni:
1) revocare l'ordinanza di decadenza dall'espletamento dei mezzi istruttori,
sussistendone tutti i giusti motivi e ammettere l'appellante a provare le circostanze
di cui in atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado R.G. 18275/2015
con i seguenti testimoni: a) dom.to in via Pallonetto a S. Lucia n.98 CP_7
Napoli b) dom.to in via Montecalvario n.8 Napoli , nonché a mezzo di CP_8
interrogatorio formale del convenuto responsabile civile e, per Controparte_4
l'effetto dichiarare unico ed esclusivo responsabile dei danni materiali e delle lesioni
personali patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, il sig. Controparte_4
quale proprietario del veicolo targato DB 37099;
a) condannare, per l'effetto, la Compagnia di Assicurazioni in CP_2 4 persona del rappresentante legale pro-tempore, eventualmente in via solidale con il
proprietario del veicolo investitore, al pagamento in favore di Parte_1
di euro 2.000,00 per spese mediche vive sostenute e a sostenersi;
della somma di euro
5460,00 per I.T.T. (euro 91,00 x giorni 60), euro 2730,00 per I.T.P. al 50% (euro
45,50 x 60 giorni); euro 69.518,44 per i postumi residuati (euro 4089,32 x 20% di
invalidità permanente), euro 4.095,00 per danno morale per le lesioni personali
riportate, quindi, per un totale di euro 83.803,44 , ovvero a quell'altra somma che il
giudice riterrà più giusta ed equa, anche a seguito dell'espletanda C.T.U medico
legale che sin d'ora si richiede, oltre agli interessi legali ed ad una somma a titolo di
svalutazione monetaria;
2) condannare la in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro-tempore, eventualmente in solido con il convenuto, alla rifusione
delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. 3) in ogni caso, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiari la
improcedibilità/improponibilità del giudizio di primo grado, rilevando la nullità della
sentenza di primo grado nella parte in cui perviene a decidere nel merito la
controversia, dichiarando illegittimamente e ingiustamente l'infondatezza della
domanda dell'appellante;
4) in ogni caso, in riforma parziale della sentenza impugnata dichiari non dovute
dall'appellante e illegittime le spese legali liquidate in suo danno dal UN di
Napoli nel giudizio di primo grado.
A sostegno di tali richieste l'appellante deduce l'impossibilità temporanea di accedere al file in formato 'pdf.zip' contenente il testo dell'ordinanza di ammissione delle prove orali, da cui è derivata la mancata notificazione dell'ordinanza alla parte contumace chiamata a rendere l'interrogatorio formale e l'omessa citazione dei testimoni per l'udienza fissata nel provvedimento per l'assunzione delle prove. Sostiene di disporre del programma e dei mezzi informatici necessari per l'apertura del file nel 5 formato anzidetto, e che il giudice di primo grado, sulla base di un accertamento unilaterale, avrebbe dichiarato la decadenza dalla prova.
Dichiara di allegare l'unico documento pervenutogli, il quale neppure reca
riferimento ad un file pdfzip allegato e che indica genericamente «data evento
23/03/2017 tipo evento : eventi di rinvio Oggetto rinvio per interrogatorio formale (
art. 230 cpc) Descrizione: rinvio per interrogatorio formale al 22/05/2108 11.00 Note
: vedi allegato».
Sostiene, poi, come sia notorio, per fare qui una banalissima ipotesi, che per interi
giorni i collegamenti tra utenti e UN non funzionano o funzionano male, e lamenta che «Nessuna conseguenza giuridica sembra l'ordinamento assegnare
all'ipotesi in cui il “problema informatico” si verifichi quando il destinatario sia il
UN (spesso privo di connessione internet, intasato, gestito male da operatori
svogliati e stanchi se non addirittura non gestito) mentre all'inverso gravissime sono
le conseguenze nel caso opposto, cioè quando sventuratamente un non identificabile problema informatico od anche di collegamento renda impossibile alla parte conoscere
la comunicazione proveniente dal UN».
Nega, inoltre, qualsiasi negligenza da parte sua, in presenza di una comunicazione di cancelleria che si esaurisce «nella succinta forma sopra
descritta, così da poter legittimamente pensare che non esista un provvedimento
ulteriore rispetto a quello sommariamente e in forma succinta pervenuto e sopra
riportato letteralmente… E ciò tanto più, si ripete, che ulteriore allegato vi era
proprio!!».
Ebbene, il provvedimento di decadenza dalla prova, «in quanto dipendente
dall'errore informatico non imputabile all'attrice, sarebbe in tutta evidenza erroneo
in fatto ed in diritto, lesivo dei diritti costituzionali dell'attore ed emesso contra legem,
nonché inutilmente ingiusto».
Vi sarebbe stata, in definitiva, una palese violazione di legge, nel ritenere la causa matura per la decisione «senza aver consentito l'espletamento dei mezzi
istruttori volti a provare innanzi all'Autorità Giudiziaria la domanda, sia nell'an che 6 nel quantum», in contrasto con gli articoli 24 della Costituzione e 6 CEDU. Il
tribunale, invece, avrebbe «ritenuto “ sovrapponibile” al caso di specie l'unica
sentenza della Cassazione (SENT. 14827 del 20.7.2016) che sembra essere
intervenuta sul punto», nonostante la diversità del caso: infatti, se la Corte di cassazione «rimprovera alla parte di non essersi affatto dotata degli strumenti
informatici per accedere alla comunicazione», nel caso in esame, invece,
l'irregolare conclusione del procedimento di comunicazione informatica non sarebbe in alcun modo dipeso da un qualche comportamento del destinatario.
In definitiva, il primo giudice avrebbe fatto cattivo uso del suo libero convincimento, in contrasto coi principi costituzionali e sulla base di una
“valutazione misteriosa”, priva dell'esposizione delle ragioni giustificative e della valutazione dei fatti, facendo derivare «da parte o anche da tutto il
materiale acquisito conseguenze giuridiche non giustificate e comunque sproporzionate rispetto a diritti fondamentali dell'umanità e principi presenti nella
Costituzione Italiana».
Con ulteriore motivo di appello dichiara di essere stata Parte_2
costretta, negatagli la prova e al fine di pervenire a una pronuncia d'improcedibilità della domanda, a omettere il deposito del proprio fascicolo di parte, «contenente tutti i documenti originali riguardanti la corretta costituzione
in mora della Compagnia Assicurativa, comprese le lettere interruttive della
prescrizione», oltre che dell'originale dell'atto di citazione «e tutto quanto
potesse provare la corretta instaurazione del processo contro il responsabile civile».
Si tratterebbe di una strategia processuale «perfettamente lecita, in ragione
dell'art. 115 c.p.c. che stabilisce il principio della disponibilità delle prove».
Il tribunale, quindi, nel ritenere di poter decidere la causa nel merito, avrebbe esorbitato in maniera illecita dai suoi stessi poteri, poiché, se ha dovuto decidere la
causa sulla base dei documenti presenti nel fascicolo d'ufficio e nel fascicolo del
convenuto, senza cioè il fascicolo di parte attrice, avrebbe dovuto emettere una 7 pronuncia di improcedibilità della causa, mancando agli atti la prova del corretto
svolgimento della fase precontenziosa (e della regolare notificazione al responsabile civile dell'atto di citazione). In motivazione, non vi sarebbe alcun
riferimento circa la nullità della domanda, circa la improponibilità della domanda ai
sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, sulla legittimazione attiva e passiva delle
parti, sul disconoscimento dei documenti prodotti in copia, circostanze che, se non rilevabili d'ufficio, erano state oggetto di attenzione e critica proprio da parte della
convenuta CP_1
Pertanto, la sentenza sarebbe insanabilmente nulla per mancanza assoluta di
motivazione su un punto decisivo della controversia.
L'appello è infondato.
Prima di esaminarne la motivazione, occorre premettere che in primo grado il contraddittorio tra le parti necessarie deve reputarsi correttamente instaurato, tant'è che il giudice istruttore, all'udienza del 15 dicembre 2015, verificata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di ha dichiarato la contumacia di tale convenuto e che i Controparte_4
difensori delle parti hanno conseguentemente chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Né rileva che, per precisa e dichiarata scelta processuale (al fine di pervenire,
in riforma della sentenza di rigetto nel merito della domanda, a una pronuncia in rito), l'appellante abbia depositato in grado di appello (in via telematica) la copia dell'atto di citazione priva della pedissequa relata di notifica. Se, infatti, la dichiarazione di contumacia del convenuto non costituito, resa in udienza dal primo giudice alla presenza delle parti, fa ritenere che la notificazione sia stata eseguita, non v'è alcuno specifico motivo di appello che deduca l'eventuale invalidità di tale notificazione e denunci l'erroneità del provvedimento dichiarativo della contumacia. Peraltro,
un'eventuale censura in tal senso avrebbe richiesto di documentare la notificazione eseguita, al fine di consentire di rilevarne l'eventuale invalidità. 8
L'ordinanza del 23 marzo 2017, con la quale il giudice istruttore ha ammesso l'interrogatorio formale di e la prova per testi articolata Controparte_4
dall'attrice, fissando l'udienza del 22 maggio 2018 per l'escussione dei testi indicati e l'interrogatorio del convenuto contumace, nonché il termine del 20
aprile 2018 per la notificazione ex art. 292 c.p.c. dovuta a quest'ultimo, è stata regolarmente comunicata dalla cancelleria il 24 marzo 2017, alle ore 8:53:45,
E con messaggio proveniente da tribunale. tel.giustiziacert. e Email_3
indirizzato al domicilio digitale Email_5
Al messaggio risulta allegato il file 33541364s.pdf.zip, che, aperto,
corrisponde al testo integrale dell'ordinanza.
È indubbio, pertanto, che il messaggio pervenuto nella casella di posta elettronica certificata dal difensore dell'attore contenesse, in allegato, il testo dell'ordinanza, essendovi, per di più, nella relazione di notificazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012, l'espresso invito al destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
L'orientamento affermato dal primo giudice, che ha ritenuto validamente comunicata l'ordinanza in questione, con la conseguente decadenza dell'attrice dalle prove ammesse, per le ragioni riferite in precedenza, trova preciso riscontro nella giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza appellata, secondo cui «In materia di prova testimoniale, la parte che
non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa
decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di
comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione
dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo
impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in
modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste
basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi
l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al 9 documento nel formato compresso» (Cass. 14827/2016).
Anche più di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che integra attività idonea a fornire conoscenza di un'ordinanza l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, il provvedimento in "file" PDF compresso (cd. "zippato") (Cass. 12724/2023).
Manca, quindi, qualsiasi indice rivelatore da cui desumere che la mancata lettura dell'allegato sia derivato dall'impossibilità di accedervi da parte del destinatario della comunicazione.
Occorre poi aggiungere che solo in sede di discussione orale la parte appellante ha dedotto il carattere non perentorio del termine assegnato dal giudice istruttore con l'ordinanza di ammissione delle prove orali.
La deduzione è tardiva e, comunque, non assume rilievo ai fini della decisione. Quanto alla citazione dei testimoni, da eseguirsi per l'udienza del 22 maggio
2018, l'articolo 103 disp. att. c.p.c. dispone che l'intimazione di cui all'articolo
250 c.p.c. deve farsi almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. La decadenza, rilevabile anche d'ufficio, per la mancata citazione dei testi senza giusto motivo è, poi, sancita dall'articolo 104
disp. att. c.p.c., salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.
Perché sia fissata altra udienza per l'assunzione della prova occorre che l'omissione risulti giustificata (art. 104, comma 2, citato). Nella specie, la mancata intimazione dei testi non risulta giustificata.
Quanto alla notificazione dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, il carattere ordinatorio del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 292 c.p.c. ne determina soltanto la prorogabilità ai sensi dell'articolo 154 c.p.c., prima della scadenza, sicché il suo decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di 10 un nuovo termine, salvo che la parte dimostri che la sua inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. 1064/2005, Cass.
11774/1998).
In ordine al secondo motivo di appello, va rilevato, innanzi tutto, che l'appellante ha depositato in grado di appello il proprio fascicolo di parte e che l'inosservanza del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, secondo comma, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto di rimessione della causa al collegio, produce effetti limitatamente per la fase decisoria di primo grado. Infatti, i documenti prodotti in osservanza delle preclusioni probatorie previste per il primo grado non possono ritenersi come “nuovi” ai sensi dell'art. 345 c.p.c., pertanto, possono assumere la loro fisiologica portata probatoria una volta che il procedimento sia trasmigrato in appello e che siano stati in seguito allegati all'atto di gravame (cfr. Cass. 21571/2020, Cass. 29309/2017, Cass. 28462/2013, Cass. 10227/2009, Cass.
5681/2006).
Nel caso in esame, i documenti di parte sono stati prodotti nei tempi indicati dalla legge e secondo le preclusioni sopra richiamate e, pertanto, la decisione della causa non può prescindere dall'esame del loro contenuto.
Risulta, quindi, che da parte dell'attrice sono state osservate le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 148 e 287 del D. Lgs. 209/2005.
Peraltro, il giudice di primo grado ha ritenuto di poter esaminare nel merito la domanda dell'attrice rilevando la rinuncia di parte convenuta alle eccezioni
pregiudiziali spiegate. Tale ratio decidendi non è stata confutata dall'appellante che né ha negato la circostanza rilevata dal giudice, ossia l'avvenuta rinuncia della società convenuta alle eccezioni preliminari di rito sollevate, né ha contestato l'efficacia di tale rinuncia, rispetto all'eventuale rilevabilità
d'ufficio delle condizioni di procedibilità della domanda.
In ogni caso, poi, deve escludersi che la parte attrice sia legittimata a dolersi 11 del mancato esame di eccezioni sollevate dall'avversario, il quale è il solo a poter proporre, in sede d'impugnazione, appello incidentale condizionato
(per dedurre l'omissione di pronuncia, ex art. 112 c.p.c.), o riproporre (ex art. 346 c.p.c.) le eccezioni non accolte perché ritenute assorbite.
Va, infine, rilevato che nelle conclusioni dell'atto di appello Parte_1
ha chiesto che, in ogni caso, in riforma parziale della sentenza impugnata,
[...]
la corte dichiari non dovute dall'appellante e illegittime le spese legali liquidate in
suo danno dal UN di Napoli nel giudizio di primo grado.
A tale richiesta non è correlata alcuna motivazione che spieghi perché, a prescindere dal rigetto della domanda, la sentenza di primo grado abbia errato nel porre le spese a carico dell'attrice soccombente ovvero nel determinarne la misura, in ragione del valore della controversia.
In conclusione, l'appello va rigettato. Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano entro i limiti fissati dall'articolo 5, comma 6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore indeterminabile, atteso il carattere solo orientativo della somma indicata dall'attrice nelle proprie conclusioni (€ 83.803,44), rimessasi alla determinazione del giudice all'esito della C.T.U. medico legale («ovvero a
quell'altra somma che il giudice riterrà più giusta ed equa, a seguito dell'espletanda
C.T.U medico legale che sin d'ora si richiede»). Infatti, ai fini della liquidazione dei compensi professionali tale espressione, al pari di altre equivalenti, non costituisce una clausola di stile senza effetti, ma denota il carattere solo orientativo della somma richiesta, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione, e rende la causa di valore indeterminabile (cfr.
Cass. 10984/2021).
Si precisa, altresì, che l'assenza di attività istruttoria in senso stretto non esclude la liquidazione del compenso professionale anche per la Fase
istruttoria e/o di trattazione complessivamente considerata, tale che l'importo 12 rimane in ogni caso riferibile alle attività di trattazione della causa descritte dall'articolo 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 citato (cfr., ad esempio, Cass.
8561/2023, secondo la quale non è previsto alcun compenso specifico per la fase istruttoria, bensì un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento).
In concreto, si tiene conto della modesta complessità delle questioni trattate
(che non hanno richiesto l'esame nel merito della domanda proposta) e dell'assenza di attività istruttoria.
La parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello
(art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di appello, liquidate in € 5.750,00 (di cui € Controparte_2
5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo
13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 24 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
13
sesta sezione civile
Verbale di udienza del 24 aprile 2025 (R.G. 2736/2020), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere
È presente per l'appellante l'avvocato Giancarlo Colangelo, che conclude riportandosi all'atto di appello e ai propri ulteriori atti difensivi.
È presente per l'appellata 'avvocato Nicola Ambrosino, per Controparte_1
delega dell'avv. Umberto Annunziata che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Dopo la relazione della causa e la discussione orale, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza, prendendo atto 1 che i difensori delle parti si sono allontanati.
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°2736/2020 R.G., di appello contro la sentenza del UN di Napoli n°999/2019 dell'8 novembre 2019
t r a
(nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Colangelo (con studio in
Napoli alla Via G. Porzio n.4, Centro Direzionale, is. G/1, e domicilio digitale
iuffrè.com) Email_1
e l' C.F. , con sede legale in Bologna Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia CP_3
(giusta procura speciale del 30 ottobre 2017, n. 87467/8872 di
[...]
rep./racc., per Notaio Dr. di Bologna), rappresentata e Persona_1
difesa dall'avvocato Umberto Annunziata (con studio in San Giuseppe
Vesuviano alla Via Mastanielli, n. 18, e domicilio digitale
Email_2
e 2
(nato a [...] il [...], ), Controparte_4 C.F._2
non costituito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato l' e Parte_1 Controparte_5 CP_4
innanzi al UN di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni
[...]
subiti a causa di un incidente avvenuto il 14 ottobre 2007, esponendo che,
mentre stava percorrendo a piedi Piazza Trieste e Trento in Napoli, era stata investita dal motociclo tipo Honda SH targato DB37099, di proprietà del predetto e assicurato, all'epoca del sinistro, con l' CP_4 [...]
Controparte_6
Il UN di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza dell'8 novembre 2019, ha rigettato la domanda rilevando il mancato deposito da parte dell'attrice del proprio fascicolo di parte entro il termine perentorio di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c., e la decadenza della stessa attrice dalla prova testimoniale e dall'interrogatorio formale deferito al convenuto mezzi istruttori ammessi con ordinanza del 23 marzo 2017, non CP_4
essendo stata notificata alla parte contumace chiamata a rispondere l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio né essendosi provveduto alla citazione dei testimoni per l'udienza del 22 maggio 2018, fissata per l'assunzione delle prove.
In particolare, il tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta ritenendo inidonee le giustificazioni addotte dal difensore dell'attrice, secondo cui al biglietto di cancelleria comunicatogli non era stato allegato il provvedimento del giudice: infatti, alla comunicazione di cancelleria risulterebbe allegata l'ordinanza del giudice in formato “pdf.zip”
e, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non potrebbe «sottrarsi alla
relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia
di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato – ai fini della comunicazione 3 dell'ordinanza di ammissione della prova – il formato cd. 'pdf zip', giacché il suo
impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in
modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste
basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi
l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al
documento nel formato compresso» (cfr. Cass. 14827/16).
Inoltre, nel liquidare le spese di lite a carico della parte attrice, il tribunale ha ritenuto di riconoscere alla società convenuta i compensi in misura media per le fasi di studio e introduttiva e in misura minima per la fase istruttoria
(esauritasi con il solo deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
e con la pronuncia dell'ordinanza di decadenza dalla prova orale ammessa)
e decisionale (concretizzatasi nel solo deposito della comparsa conclusionale di parte convenuta) sullo scaglione di valore indeterminabile da € 52.000,01 ad € 260.000,00 (giacché in citazione la pretesa risarcitoria è stata quantificata nell'importo di € 83.803,44).
Con citazione ritualmente notificata ha proposto Parte_1
appello, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fossero accolte le seguenti conclusioni:
1) revocare l'ordinanza di decadenza dall'espletamento dei mezzi istruttori,
sussistendone tutti i giusti motivi e ammettere l'appellante a provare le circostanze
di cui in atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado R.G. 18275/2015
con i seguenti testimoni: a) dom.to in via Pallonetto a S. Lucia n.98 CP_7
Napoli b) dom.to in via Montecalvario n.8 Napoli , nonché a mezzo di CP_8
interrogatorio formale del convenuto responsabile civile e, per Controparte_4
l'effetto dichiarare unico ed esclusivo responsabile dei danni materiali e delle lesioni
personali patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, il sig. Controparte_4
quale proprietario del veicolo targato DB 37099;
a) condannare, per l'effetto, la Compagnia di Assicurazioni in CP_2 4 persona del rappresentante legale pro-tempore, eventualmente in via solidale con il
proprietario del veicolo investitore, al pagamento in favore di Parte_1
di euro 2.000,00 per spese mediche vive sostenute e a sostenersi;
della somma di euro
5460,00 per I.T.T. (euro 91,00 x giorni 60), euro 2730,00 per I.T.P. al 50% (euro
45,50 x 60 giorni); euro 69.518,44 per i postumi residuati (euro 4089,32 x 20% di
invalidità permanente), euro 4.095,00 per danno morale per le lesioni personali
riportate, quindi, per un totale di euro 83.803,44 , ovvero a quell'altra somma che il
giudice riterrà più giusta ed equa, anche a seguito dell'espletanda C.T.U medico
legale che sin d'ora si richiede, oltre agli interessi legali ed ad una somma a titolo di
svalutazione monetaria;
2) condannare la in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro-tempore, eventualmente in solido con il convenuto, alla rifusione
delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. 3) in ogni caso, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiari la
improcedibilità/improponibilità del giudizio di primo grado, rilevando la nullità della
sentenza di primo grado nella parte in cui perviene a decidere nel merito la
controversia, dichiarando illegittimamente e ingiustamente l'infondatezza della
domanda dell'appellante;
4) in ogni caso, in riforma parziale della sentenza impugnata dichiari non dovute
dall'appellante e illegittime le spese legali liquidate in suo danno dal UN di
Napoli nel giudizio di primo grado.
A sostegno di tali richieste l'appellante deduce l'impossibilità temporanea di accedere al file in formato 'pdf.zip' contenente il testo dell'ordinanza di ammissione delle prove orali, da cui è derivata la mancata notificazione dell'ordinanza alla parte contumace chiamata a rendere l'interrogatorio formale e l'omessa citazione dei testimoni per l'udienza fissata nel provvedimento per l'assunzione delle prove. Sostiene di disporre del programma e dei mezzi informatici necessari per l'apertura del file nel 5 formato anzidetto, e che il giudice di primo grado, sulla base di un accertamento unilaterale, avrebbe dichiarato la decadenza dalla prova.
Dichiara di allegare l'unico documento pervenutogli, il quale neppure reca
riferimento ad un file pdfzip allegato e che indica genericamente «data evento
23/03/2017 tipo evento : eventi di rinvio Oggetto rinvio per interrogatorio formale (
art. 230 cpc) Descrizione: rinvio per interrogatorio formale al 22/05/2108 11.00 Note
: vedi allegato».
Sostiene, poi, come sia notorio, per fare qui una banalissima ipotesi, che per interi
giorni i collegamenti tra utenti e UN non funzionano o funzionano male, e lamenta che «Nessuna conseguenza giuridica sembra l'ordinamento assegnare
all'ipotesi in cui il “problema informatico” si verifichi quando il destinatario sia il
UN (spesso privo di connessione internet, intasato, gestito male da operatori
svogliati e stanchi se non addirittura non gestito) mentre all'inverso gravissime sono
le conseguenze nel caso opposto, cioè quando sventuratamente un non identificabile problema informatico od anche di collegamento renda impossibile alla parte conoscere
la comunicazione proveniente dal UN».
Nega, inoltre, qualsiasi negligenza da parte sua, in presenza di una comunicazione di cancelleria che si esaurisce «nella succinta forma sopra
descritta, così da poter legittimamente pensare che non esista un provvedimento
ulteriore rispetto a quello sommariamente e in forma succinta pervenuto e sopra
riportato letteralmente… E ciò tanto più, si ripete, che ulteriore allegato vi era
proprio!!».
Ebbene, il provvedimento di decadenza dalla prova, «in quanto dipendente
dall'errore informatico non imputabile all'attrice, sarebbe in tutta evidenza erroneo
in fatto ed in diritto, lesivo dei diritti costituzionali dell'attore ed emesso contra legem,
nonché inutilmente ingiusto».
Vi sarebbe stata, in definitiva, una palese violazione di legge, nel ritenere la causa matura per la decisione «senza aver consentito l'espletamento dei mezzi
istruttori volti a provare innanzi all'Autorità Giudiziaria la domanda, sia nell'an che 6 nel quantum», in contrasto con gli articoli 24 della Costituzione e 6 CEDU. Il
tribunale, invece, avrebbe «ritenuto “ sovrapponibile” al caso di specie l'unica
sentenza della Cassazione (SENT. 14827 del 20.7.2016) che sembra essere
intervenuta sul punto», nonostante la diversità del caso: infatti, se la Corte di cassazione «rimprovera alla parte di non essersi affatto dotata degli strumenti
informatici per accedere alla comunicazione», nel caso in esame, invece,
l'irregolare conclusione del procedimento di comunicazione informatica non sarebbe in alcun modo dipeso da un qualche comportamento del destinatario.
In definitiva, il primo giudice avrebbe fatto cattivo uso del suo libero convincimento, in contrasto coi principi costituzionali e sulla base di una
“valutazione misteriosa”, priva dell'esposizione delle ragioni giustificative e della valutazione dei fatti, facendo derivare «da parte o anche da tutto il
materiale acquisito conseguenze giuridiche non giustificate e comunque sproporzionate rispetto a diritti fondamentali dell'umanità e principi presenti nella
Costituzione Italiana».
Con ulteriore motivo di appello dichiara di essere stata Parte_2
costretta, negatagli la prova e al fine di pervenire a una pronuncia d'improcedibilità della domanda, a omettere il deposito del proprio fascicolo di parte, «contenente tutti i documenti originali riguardanti la corretta costituzione
in mora della Compagnia Assicurativa, comprese le lettere interruttive della
prescrizione», oltre che dell'originale dell'atto di citazione «e tutto quanto
potesse provare la corretta instaurazione del processo contro il responsabile civile».
Si tratterebbe di una strategia processuale «perfettamente lecita, in ragione
dell'art. 115 c.p.c. che stabilisce il principio della disponibilità delle prove».
Il tribunale, quindi, nel ritenere di poter decidere la causa nel merito, avrebbe esorbitato in maniera illecita dai suoi stessi poteri, poiché, se ha dovuto decidere la
causa sulla base dei documenti presenti nel fascicolo d'ufficio e nel fascicolo del
convenuto, senza cioè il fascicolo di parte attrice, avrebbe dovuto emettere una 7 pronuncia di improcedibilità della causa, mancando agli atti la prova del corretto
svolgimento della fase precontenziosa (e della regolare notificazione al responsabile civile dell'atto di citazione). In motivazione, non vi sarebbe alcun
riferimento circa la nullità della domanda, circa la improponibilità della domanda ai
sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, sulla legittimazione attiva e passiva delle
parti, sul disconoscimento dei documenti prodotti in copia, circostanze che, se non rilevabili d'ufficio, erano state oggetto di attenzione e critica proprio da parte della
convenuta CP_1
Pertanto, la sentenza sarebbe insanabilmente nulla per mancanza assoluta di
motivazione su un punto decisivo della controversia.
L'appello è infondato.
Prima di esaminarne la motivazione, occorre premettere che in primo grado il contraddittorio tra le parti necessarie deve reputarsi correttamente instaurato, tant'è che il giudice istruttore, all'udienza del 15 dicembre 2015, verificata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di ha dichiarato la contumacia di tale convenuto e che i Controparte_4
difensori delle parti hanno conseguentemente chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Né rileva che, per precisa e dichiarata scelta processuale (al fine di pervenire,
in riforma della sentenza di rigetto nel merito della domanda, a una pronuncia in rito), l'appellante abbia depositato in grado di appello (in via telematica) la copia dell'atto di citazione priva della pedissequa relata di notifica. Se, infatti, la dichiarazione di contumacia del convenuto non costituito, resa in udienza dal primo giudice alla presenza delle parti, fa ritenere che la notificazione sia stata eseguita, non v'è alcuno specifico motivo di appello che deduca l'eventuale invalidità di tale notificazione e denunci l'erroneità del provvedimento dichiarativo della contumacia. Peraltro,
un'eventuale censura in tal senso avrebbe richiesto di documentare la notificazione eseguita, al fine di consentire di rilevarne l'eventuale invalidità. 8
L'ordinanza del 23 marzo 2017, con la quale il giudice istruttore ha ammesso l'interrogatorio formale di e la prova per testi articolata Controparte_4
dall'attrice, fissando l'udienza del 22 maggio 2018 per l'escussione dei testi indicati e l'interrogatorio del convenuto contumace, nonché il termine del 20
aprile 2018 per la notificazione ex art. 292 c.p.c. dovuta a quest'ultimo, è stata regolarmente comunicata dalla cancelleria il 24 marzo 2017, alle ore 8:53:45,
E con messaggio proveniente da tribunale. tel.giustiziacert. e Email_3
indirizzato al domicilio digitale Email_5
Al messaggio risulta allegato il file 33541364s.pdf.zip, che, aperto,
corrisponde al testo integrale dell'ordinanza.
È indubbio, pertanto, che il messaggio pervenuto nella casella di posta elettronica certificata dal difensore dell'attore contenesse, in allegato, il testo dell'ordinanza, essendovi, per di più, nella relazione di notificazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012, l'espresso invito al destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
L'orientamento affermato dal primo giudice, che ha ritenuto validamente comunicata l'ordinanza in questione, con la conseguente decadenza dell'attrice dalle prove ammesse, per le ragioni riferite in precedenza, trova preciso riscontro nella giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza appellata, secondo cui «In materia di prova testimoniale, la parte che
non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa
decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di
comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione
dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo
impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in
modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste
basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi
l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al 9 documento nel formato compresso» (Cass. 14827/2016).
Anche più di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che integra attività idonea a fornire conoscenza di un'ordinanza l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, il provvedimento in "file" PDF compresso (cd. "zippato") (Cass. 12724/2023).
Manca, quindi, qualsiasi indice rivelatore da cui desumere che la mancata lettura dell'allegato sia derivato dall'impossibilità di accedervi da parte del destinatario della comunicazione.
Occorre poi aggiungere che solo in sede di discussione orale la parte appellante ha dedotto il carattere non perentorio del termine assegnato dal giudice istruttore con l'ordinanza di ammissione delle prove orali.
La deduzione è tardiva e, comunque, non assume rilievo ai fini della decisione. Quanto alla citazione dei testimoni, da eseguirsi per l'udienza del 22 maggio
2018, l'articolo 103 disp. att. c.p.c. dispone che l'intimazione di cui all'articolo
250 c.p.c. deve farsi almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. La decadenza, rilevabile anche d'ufficio, per la mancata citazione dei testi senza giusto motivo è, poi, sancita dall'articolo 104
disp. att. c.p.c., salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.
Perché sia fissata altra udienza per l'assunzione della prova occorre che l'omissione risulti giustificata (art. 104, comma 2, citato). Nella specie, la mancata intimazione dei testi non risulta giustificata.
Quanto alla notificazione dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, il carattere ordinatorio del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 292 c.p.c. ne determina soltanto la prorogabilità ai sensi dell'articolo 154 c.p.c., prima della scadenza, sicché il suo decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di 10 un nuovo termine, salvo che la parte dimostri che la sua inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. 1064/2005, Cass.
11774/1998).
In ordine al secondo motivo di appello, va rilevato, innanzi tutto, che l'appellante ha depositato in grado di appello il proprio fascicolo di parte e che l'inosservanza del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, secondo comma, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto di rimessione della causa al collegio, produce effetti limitatamente per la fase decisoria di primo grado. Infatti, i documenti prodotti in osservanza delle preclusioni probatorie previste per il primo grado non possono ritenersi come “nuovi” ai sensi dell'art. 345 c.p.c., pertanto, possono assumere la loro fisiologica portata probatoria una volta che il procedimento sia trasmigrato in appello e che siano stati in seguito allegati all'atto di gravame (cfr. Cass. 21571/2020, Cass. 29309/2017, Cass. 28462/2013, Cass. 10227/2009, Cass.
5681/2006).
Nel caso in esame, i documenti di parte sono stati prodotti nei tempi indicati dalla legge e secondo le preclusioni sopra richiamate e, pertanto, la decisione della causa non può prescindere dall'esame del loro contenuto.
Risulta, quindi, che da parte dell'attrice sono state osservate le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 148 e 287 del D. Lgs. 209/2005.
Peraltro, il giudice di primo grado ha ritenuto di poter esaminare nel merito la domanda dell'attrice rilevando la rinuncia di parte convenuta alle eccezioni
pregiudiziali spiegate. Tale ratio decidendi non è stata confutata dall'appellante che né ha negato la circostanza rilevata dal giudice, ossia l'avvenuta rinuncia della società convenuta alle eccezioni preliminari di rito sollevate, né ha contestato l'efficacia di tale rinuncia, rispetto all'eventuale rilevabilità
d'ufficio delle condizioni di procedibilità della domanda.
In ogni caso, poi, deve escludersi che la parte attrice sia legittimata a dolersi 11 del mancato esame di eccezioni sollevate dall'avversario, il quale è il solo a poter proporre, in sede d'impugnazione, appello incidentale condizionato
(per dedurre l'omissione di pronuncia, ex art. 112 c.p.c.), o riproporre (ex art. 346 c.p.c.) le eccezioni non accolte perché ritenute assorbite.
Va, infine, rilevato che nelle conclusioni dell'atto di appello Parte_1
ha chiesto che, in ogni caso, in riforma parziale della sentenza impugnata,
[...]
la corte dichiari non dovute dall'appellante e illegittime le spese legali liquidate in
suo danno dal UN di Napoli nel giudizio di primo grado.
A tale richiesta non è correlata alcuna motivazione che spieghi perché, a prescindere dal rigetto della domanda, la sentenza di primo grado abbia errato nel porre le spese a carico dell'attrice soccombente ovvero nel determinarne la misura, in ragione del valore della controversia.
In conclusione, l'appello va rigettato. Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano entro i limiti fissati dall'articolo 5, comma 6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore indeterminabile, atteso il carattere solo orientativo della somma indicata dall'attrice nelle proprie conclusioni (€ 83.803,44), rimessasi alla determinazione del giudice all'esito della C.T.U. medico legale («ovvero a
quell'altra somma che il giudice riterrà più giusta ed equa, a seguito dell'espletanda
C.T.U medico legale che sin d'ora si richiede»). Infatti, ai fini della liquidazione dei compensi professionali tale espressione, al pari di altre equivalenti, non costituisce una clausola di stile senza effetti, ma denota il carattere solo orientativo della somma richiesta, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione, e rende la causa di valore indeterminabile (cfr.
Cass. 10984/2021).
Si precisa, altresì, che l'assenza di attività istruttoria in senso stretto non esclude la liquidazione del compenso professionale anche per la Fase
istruttoria e/o di trattazione complessivamente considerata, tale che l'importo 12 rimane in ogni caso riferibile alle attività di trattazione della causa descritte dall'articolo 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 citato (cfr., ad esempio, Cass.
8561/2023, secondo la quale non è previsto alcun compenso specifico per la fase istruttoria, bensì un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento).
In concreto, si tiene conto della modesta complessità delle questioni trattate
(che non hanno richiesto l'esame nel merito della domanda proposta) e dell'assenza di attività istruttoria.
La parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello
(art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di appello, liquidate in € 5.750,00 (di cui € Controparte_2
5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo
13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 24 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
13