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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO composto da:
1) dott. IU PO Presidente
2) dott. SC RE Giudice del.
3) ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice esperto
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1991/2023 R.G del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi promossa da
, (C.F./P.I. ), in persona del suo legale pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Alesci (PEC: e Email_1
IU IN (PEC: Email_2
parte ricorrente contro
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC:
Email_3 parte convenuta 2
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
Conclusioni per la ricorrente:
“VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE REGIONALE PER LE ACQUE PUBBLICHE ritenere e dichiarare la responsabilità in solido della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c. e della N. 08 dell'08 maggio 2018 e dell'art. 71, VII comma Parte_2
L.R. Sic. n. 09 del 15 maggio 2013, per non avere questi manutenuto e/o pulito e/o, messo in sicurezza gli argini e/o comunque, reso idoneo al normale deflusso delle acque i fiumi Dirillo
e CU e, in conseguenza di tali omissioni, provocato l'allagamento, avvenuto nelle date 8-
9-10 febbraio 2023, dei terreni di proprietà e/o posseduti dalla ricorrente e, quindi, per avere cagionato i danni tutti subiti dalla ricorrente in conseguenza del suddetto allagamento e ciò in ragione di quanto esposto in narrativa;
conseguentemente e per l'effetto, condannare in solido la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 56.151,83 (euro cinquantaseimilacentocinquant'uno/83) a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'allagamento dei terreni di sua proprietà e/o da questi posseduti, atteso che il verificarsi di tale evento è da ascrivere ad esclusiva responsabilità dei medesimi convenuti , , in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e dell' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero al pagamento di quell'altra complessiva e rispettiva somma, anche maggiore, che la richiedenda C.T.U. determinerà e quantificherà, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dì dell'evento al soddisfo ovvero ancora al pagamento di quell'altra complessiva e rispettiva somma, anche maggiore, che il Tribunale riterrà opportuno liquidare.
Ordinare la esecuzione provvisoria della sentenza. 3
Vinte le spese del giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Conclusioni per la parte convenuta:
Voglia l'adito Tribunale, reiectis adversis
- Respingere la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto
- in subordine, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 c.c.;
- Nel caso di disposta CTU sullo stato dei luoghi, si chiede:
La verifica del carattere eccezionale degli eventi metereologici per cui è causa e la sussistenza di eventuali concause, afferenti lo stato peculiare dei luoghi;
Di accertare se ed in che misura un comportamento attivo e diligente posto in essere dal proprietario odierno ricorrente ed afferente la manutenzione ordinaria degli argini prospicienti la proprietà, avrebbe evitato e/o comunque limitato gli occorsi danni
Di valutare – ai fini della quantificazione dei danni eventualmente subiti e previa acquisizione dei relativi documenti aziendali – quali coltivazioni erano presenti negli appezzamenti all'atto dell'inondazione; se si sono registrati cali della produzione successivamente alla dichiarata inondazione degli appezzamenti;
se le piante eventualmente danneggiate sono state sostitute.
Si nomina sin d'ora quale Consulente Tecnico di parte il dott. Arch. Persona_1 con studio in Sortino (RG), via dei Tigli n. 9, tel.: 3387260772, pec:
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Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha evocato in giudizio la e Parte_1 Controparte_1
l' e, premesso di essere proprietaria Controparte_2
e/o possessore di fondi agricoli siti nel territorio di Acate (RG) Contrada Dirillo-Saliceto catastalmente identificati al foglio di mappa 33 part. 138, 766, 144, 140 per una superficie totale di 13.58.84, ha asserito di avere patito notevoli danni alle strutture e coltivazioni esistenti (carciofeto e frumento), per complessivi €. 56.151,83, a seguito dell'esondazione dei 4
fiumi Dirillo e CU, in occasione dell'evento di pioggia abbattutasi nei giorni 8-9-10 febbraio 2023, nella zona ove insistono i terreni suddetti. Ha imputato i menzionati pregiudizi alla cattiva manutenzione dei corsi d'acqua, mancata messa in sicurezza, mancata esecuzione di opere di rafforzamento e, in definitiva, alla negligenza della convenuta , il cui CP_1 dipartimento , al quale per legge compete l'attività di manutenzione / Controparte_2 controllo e gestione dei detti fiumi, avrebbe omesso le indicate attività, con annessa responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si è costituita la unitamente all' del Controparte_1 Controparte_2
Distretto Idrografico della eccependo, innanzi tutto, l'eccezionalità dell'evento CP_2 indicato nell'atto introduttivo, determinato da una perturbazione innescata da un ciclone mediterraneo denominato “Helios” con conseguente allerta meteo rossa diramata della
Protezione Civile ed emanazione, altresì, dello stato di crisi, giusta Delibera di Giunta n. 98 del 15.2.2023 e susseguente Delibera del Consiglio dei Ministri del 6.7.2023 indicativa dell'eccezionalità dell'evento. Le convenute hanno negato, quindi, la configurazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c., richiamando anche la disciplina ex r.d. 523/1904 in tema di obblighi a carico dei proprietari frontisti nonché le regole delineate dagli artt. 915, 916 e 917
c.c., oltre che la Direttiva dell' prot. N. 5750 del 17.9.2019 Controparte_2 sull'attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico ed obblighi dei soggetti proprietari.
Hanno inoltre eccepito un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c., non risultando l'assolvimento degli obblighi di manutenzione gravanti sulla parte ricorrente in base alla su richiamata disciplina ed assumendo, in ogni caso, la necessità di scomputare dall'ammontare dell'eventuale risarcimento il danno evitabile sia con l'attivazione di parte ricorrente per accedere al – di cui al Regolamento approvato con decreto Parte_3 ministeriale n. 193990 del 5.4.2023 e successiva circolare n. 1 del 6.4.2023 e avviso pubblico dell'Assessorato Regionale del 21.4.2023 – sia in base al canone della diligenza da parte del danneggiato con riferimento al rispetto delle fasce di pertinenza idraulica ex art. 96 lett. f r.d.
523/1904. Hanno in conclusione domandato il rigetto dell'avversaria domanda e, in subordine, la riduzione del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c. 5
3. Istruita la causa in via documentale e a mezzo di c.t.u., precisate le conclusioni davanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 24.11.2025, è stata posta in decisione dal Collegio.
* * *
4. La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. Deve premettersi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 dell'8.05.2018
(art. 3, comma 4), le competenze in materia di demanio idrico fluviale, già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, sono state trasferite all' del Distretto idrografico della (di seguito ), Controparte_2 CP_2 Controparte_2 istituita quale dipartimento della Presidenza della , la quale ha il compito di Controparte_1 assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. CP_2
La legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea va pertanto riconosciuta in capo all'Autorità di Bacino, evocata nel presente giudizio, essendosi del resto l'esondazione posta alla base del ricorso verificata in date 8-10 febbraio 2023, vale a dire in epoca successiva all'entrata in vigore della suddetta l.r. 8/2018.
4.2. L'indagine sulla concreta sussistenza di una responsabilità in capo alla predetta convenuta non può prescindere dalla valutazione delle risultanze processuali e degli esiti degli accertamenti di natura tecnica disposti ed espletati nel corso procedimento, che hanno consentito, innanzi tutto, di identificare le caratteristiche e la conformazione dei terreni oggetto di causa, estesi catastalmente 13.58.84 ha e costituenti porzione della più ampia base aziendale estesa oltre 20 ha, condotta dalla ricorrente (v. pag. 6 della Relazione Parte_1 dei cc.tt.uu.).
L'attrice ha documentato il titolo di godimento dei terreni in forza, in particolare, del contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 14.7.2022 e registrato in data 5.8.2022 (cfr. all.
1 al ricorso); la conduzione dei terreni da parte della ricorrente in qualità di affittuaria è 6
attestata, per come verificato dai consulenti, dal fascicolo aziendale AGEA, prot.
AGEA.CAA5813.2023.0000266, n. validazione 30360961087, (v. all. 2 Relazione dei cc.tt.uu.), da cui risulta altresì che l'attrice è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con il n. CL 114725 ed ha codice ATECO: 01-13- 10 “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture” (v. a pagg. 7 ss. della Relazione dei cc.tt.uu.).
Riferiscono gli ausiliari che il fondo agricolo de quo è attraversato da Nord Est verso Sud
Ovest dall'alveo del Torrente CU;
la porzione di fondo ubicata a Sud dello stesso, di più ampia estensione (12.05.74 ha), identificata dalle particelle 140, 144 e 766 confina a Nord con il Torrente CU, a Sud con la carrabile che costeggia l'alveo del Fiume Dirillo, ad Est e ad
Ovest confina con altri terreni non interessati nel presente procedimento;
la porzione di fondo ricadente a Nord del Torrente CU (1.53.10 ha), identificato dalla particella catastale 138, confina a Nord con stradella interpoderale limitrofa all'asse stradale della SP 194, ad Est con sede ferroviaria Caltanissetta Xirbi Siracusa, a Sud con l'alveo del Torrente CU e ad Ovest con altri terreni non interessati nel presente procedimento. Entrambi gli appezzamenti presentano giacitura pianeggiante come risulta dall'estratto della Carta Tecnica Regionale prodotto nella stessa Relazione dei cc.tt.uu. (v. pag. 8 della Relazione dei cc.tt.uu.).
Per la verifica demandata, gli ausiliari hanno proceduto alla osservazione delle ortofoto pure allegate all'elaborato (v. all.
1.3 alla Relazione dei cc.tt.uu.) evidenzianti la ripartizione delle superfici di terreno prima (6.2.2023) e dopo l'evento (11.2.2023), al fine di identificare le superfici oggetto di danno. L'indagine ha quindi riguardato (v. pagg. 10 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.): 1) l'appezzamento di terreno impiantato a carciofaia, estesa 7.33.67 ha (con sesto di impianto pari 1,40m x 0,6 m), messo a dimora nell'autunno dell'anno 2022 e, per via della sommersione da parte delle acque esondate, i cc.tt.uu. hanno sin da subito evidenziato che il danno coincide (a) con la perdita di reddito derivante dalle produzioni non ancora raccolte al netto delle spese non più sostenute per via del danno subìto, nonché (b) con la perdita della quota delle spese di impianto sostenute nel corso della precedente estate al netto di quanto già ricavato dalle prime vendite dei carciofi del mese di dicembre (capolini 7
principali in ragione di 1/ pianta) e di gennaio (capolini secondari in ragione di 1/pianta) raccolti prima dell'evento dannoso e, ancora, (c) con le spese da sostenere per la ripulitura meccanica e livellamento del terreno, nonché (d) con i costi di recupero parziale dell'impianto di irrigazione;
2) l'appezzamento di terreno seminativo con grano duro (ha 5.29.56), per cui il collegio peritale ha stimato danni a carico della coltura presente (grano duro) messo a dimora nell'autunno/inverno dell'anno 2022, per via della sommersione da parte delle acque esondate, con riferimento – e tenuto conto del momento dell'anno in cui si è manifestata l'esondazione (febbraio 2023) – (a) alla perdita di reddito derivante dalla mancata produzione di granella al netto delle spese non più sostenute per via del danno subìto, nonché (b) al costo di impianto del grano duro coincidente con tutte le operazioni colturali ordinarie (aratura, fresatura, semina, rullatura, concimazione e diserbo).
I consulenti hanno anche considerato, per la stima dei pregiudizi, un precedente sinistro dell'anno 2012 (v. anche all. 2 alla Relazione dei cc.tt.uu.), rilevando che la tipologia dei danni oggi richiesti dall'attrice riguarda essenzialmente il parziale ristoro di spese di impianto e di mancati redditi di colture a ciclo annuale ed in minima parte degli impianti di irrigazione, sì che, tenuto conto dell'anno in cui si è manifestato il suddetto anteriore sinistro (2012), il collegio peritale ha ritenuto che la ditta abbia già provveduto al recupero del pregiudizio subìto, pena l'impossibilità di coltivare i terreni con colture irrigue come la carciofaia.
L'indagine idrologica e sulle cause dell'esondazione è stata condotta dagli ausiliari previa descrizione delle condizioni degli alvei dei corsi d'acqua e dell'inquadramento generale dell'area in cui ricadono gli appezzamenti de quibus (v. pagg. 13 e s della Relazione dei cc.tt.uu.).
Con precipuo riferimento alle condizioni di manutenzione degli alvei dei due corsi d'acqua, i consulenti hanno evidenziato che in occasione del sopralluogo da essi eseguito è emerso che l'alveo del torrente CU è stato oggetto di intervento “urgente” di manutenzione eseguito dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, con lavori iniziati in data
20.2.2023, vale a dire circa dieci giorni dopo gli eventi per cui è causa, consistenti nella pulizia delle sezioni, oltre che nel ripristino degli argini ammalorati;
hanno inoltre appurato che 8
analogo intervento di pulitura ha riguardato, nel breve periodo, anche l'alveo del fiume Dirillo.
Al fine di accertare le condizioni degli alvei di interesse, all'epoca degli eventi per cui è causa,
i consulenti hanno acquisito le immagini fotografiche estratte dal servizio internet Google
Earth, in particolare, nel mese di maggio del 2022, evidenziando che da tali immagini si ricava
“che in data antecedente ai fatti per cui è causa gli alvei di entrambi i corsi d'acqua erano invasi da fitta vegetazione infestante, sia nei tratti più prossimi all'area in cui si trovano i fondi oggetto di causa sia nei tratti a monte e a valle di essa” ed aggiungendo che “Può ritenersi che al momento degli eventi di piena ai quali è conseguito lo straripamento delle acque, le condizioni degli alvei fossero quelle raffigurare dalle immagini fotografiche aeree sopra riportate, che lasciano motivatamente supporre la presenza di una fitta vegetazione infestante costituita da canneti fortemente sviluppati” (v. pagg. 21 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.).
Gli ausiliari hanno pure rilevato “Con riferimento proprio alla presenza della vegetazione infestante in alveo, … che essa, oltre a determinare l'incremento della scabrezza delle sezioni trasversali, con la relativa riduzione della capacità di convogliamento delle acque, costituisce un ostacolo fisico al deflusso delle acque. Ciò a maggior ragione quando le acque trasportano materiali solidi (detriti e residui vegetali) durante eventi di piena importanti. I materiali solidi rimangono, infatti, intrappolati nell'intricata vegetazione così da formare veri e propri sbarramenti in alveo che determinano la drammatica riduzione della officiosità idraulica del corso d'acqua. Inoltre, la presenza della vegetazione infestante costituisce una riserva di materiali vegetali i quali, sradicati nel corso degli eventi di piena e trasportati dalle correnti, possono accumularsi in corrispondenza di sezioni particolari del corso d'acqua, formando, anche in questo caso, sbarramenti all'interno dell'alveo impedendo, così, il libero scorrimento delle acque. … la presenza della vegetazione, rallentando il deflusso anche nei periodi di magra, in uno con l'assenza dei periodici interventi di manutenzione, espone i corsi
d'acqua a (più o meno) importanti processi di interrimento che costituiscono di per sé fenomeni naturali che però, in assenza di interventi di manutenzione, non sono contrastati dalle opere di allontanamento dei materiali accumulatisi” (pag. 23 della Relazione dei 9
cc.tt.uu.).
I consulenti hanno dunque condotto uno studio statistico-idrologico per il fiume Dirillo e per il torrente CU (v. pagg. 25 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.). Lo studio dell'evento piovoso è stato preceduto da una analisi delle caratteristiche del bacino con individuazione, inoltre, delle stazioni pluviografiche per le quali sono disponibili sia le registrazioni delle altezze di pioggia relative all'evento de quo sia i dati delle serie storiche delle piogge intense.
I cc.tt.uu. hanno individuato, in particolare, le stazioni appartenenti alla rete di rilevazione del
SIAS, di Palazzolo Acreide, Mazzarrone, Acate, Comiso, Caltagirone e Ragusa, per le quali sono disponibili le serie storiche dall'anno 2022 all'anno 2022; sono stati tracciati, quindi, i topoieti relativi alle stazioni, al fine di valutare l'influenza dei dati relativi alle singole stazioni sulle caratteristiche idrologiche del bacino, determinandosi i valori di altezza di pioggia, con rappresentazione delle curve di probabilità pluviometrica in appositi grafici (v. per il fiume
Dirillo, pag. 34 della Relazione dei cc.tt.uu. e, per il torrente CU, v. pag. 44 dello stesso elaborato). I consulenti, dunque, individuati i tempi di ritorno (v. pag. 35 della Relazione dei cc.tt.uu. quanto al fiume Dirillo e pagg. 44 e s. del medesimo elaborato per il torrente CU), hanno concluso nel senso che l'evento di pioggia occorso nel periodo 8-10 febbraio 2023, che ha interessato il bacino del fiume Dirillo e, con analoghe conclusioni anche per il torrente
CU, in base ai dati del S.I.A.S. e in ragione dei tempi di ritorno determinati, deve essere considerato come un “evento ordinario”, atteso che peraltro “l'evento ha avuto tempo di ritorno maggiore di 100 anni solo per la durata di 24 ore” (v. pagg. 37 e 45 della Relazione dei cc.tt.uu., per ciascuno dei corsi d'acqua) e “considerato” anche “che il fiume Dirillo e il torrente CU sono corsi d'acqua oggetto di interventi di sistemazione fluviale e attraversati da numerose vie di trasporto” (v. pag. 69 della Relazione dei cc.tt.uu.)
Per la verifica in ordine alle cause degli allagamenti che hanno interessato i fondi dell'odierna ricorrente, gli ausiliari hanno altresì eseguito uno studio idraulico ricostruendo gli idrogrammi di piena e calcolando i tempi di corrivazione nonché i valori di portata massimi assoluti (v pagg. 45 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.). All'esito delle dette indagini i cc.tt.uu. hanno concluso nel senso che entrambi i corsi d'acqua risultano “idraulicamente insufficienti 10
rispetto all'evento di piena conseguente alle precipitazioni occorse nel periodo 8-10/02/2023” osservando, in definitiva, che “l'insufficienza idraulica degli alvei dei due corsi d'acqua è sostanzialmente provocata dalle dimensioni delle sezioni trasversali che in occasione dell'evento di piena conseguente alle precipitazioni del 08/10 febbraio 2023 non consentivano ai due corsi d'acqua di convogliare le portate circolanti”; hanno aggiunto che “La rimozione preventiva della vegetazione, la cui presenza è indicata dall'esame della foto estratta da
Google Earth, non avrebbe … scongiurato l'evento dannoso” mentre “lo straripamento delle acque sarebbe stato … prevenuto da interventi di ampliamento delle sezioni fluviali che avrebbero comportato l'incremento della capacità di convogliamento del corso d'acqua”
(così a pagg. 52 e s. della Relazione dei cc.tt.uu.).
In definitiva, secondo i consulenti, “Lo straripamento delle acque dai due corsi d'acqua,
e quindi l'evento dannoso che ha interessato i fondi della Società ricorrente, è stato causato dall'insufficienza idraulica degli alvei per effetto delle caratteristiche geometriche e dimensionali che ne hanno limitato l'officiosità idraulica rispetto agli eventi di piena che sono conseguiti alle precipitazioni occorse nel periodo indicato in ricorso. La sola rimozione della vegetazione infestante non avrebbe consentito di prevenire l'evento alluvionale: sarebbe stati, infatti, necessari interventi di ampliamento delle sezioni fluviali” (così a pag. 69 e s. della
Relazione dei cc.tt.uu.)
I consulenti hanno anche valutato l'eventuale incidenza sulla produzione dei danni di comportamenti colposi imputabili all'attrice (v. pagg. 53 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.) osservando, sul punto, che “non risulta che la Società ricorrente abbia realizzato opere o eseguito interventi in alveo che possano avere influito come ostacolo al deflusso delle acque nell'alveo del fiume Dirillo e in quello del torrente CU”. Si precisa, inoltre, nella
Relazione dei cc.tt.uu. che: con riferimento alla Direttiva dell' Controparte_2 prot. n° 5750 del 17/09/2019 (avente ad oggetto le Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico – obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale), “Nel caso di specie, non risulta che la Società ricorrente sia proprietaria o gestore di attraversamenti sui corsi d'acqua da cui sono straripate le acque 11
che ne hanno allagato i fondi”; in relazione alle Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con il Decreto n. 09/AdB del 06/05/2021, artt. 25, 26 e 27 sulle attività consentite e/o vietate nelle aree a pericolosità idraulica, “non risulta che” le norme indicate “impongano ai soggetti privati lo svolgimento di particolari attività finalizzate alla protezione idraulica del territorio: sono semmai indicate le attività eventualmente vietate e/o consentite e quelle da assoggettare
a verifica di compatibilità idraulica, tra le quale non rientra l'attività agricola”; con riferimento, poi, al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) della , Controparte_1
“nella cartografia del Rischio Idraulico (sia dell'anno 2015 sia dell'anno 2022), il bacino del fiume Dirillo-Acata, indicato con bacino n. 078, non è censito come area a rischio alluvioni
(se non per una area residuale lontana da quella di interesse)”.
In conclusione, i consulenti ribadiscono di ritenere “che la Società ricorrente non abbia omesso o compiuto attività tali da provocare o aumentare l'entità dei danni e che abbiano avuto un'incidenza causale, anche concorrente, sull'entità del danno e sul relativo risarcimento, oggetto di causa, anche con riferimento a quanto prescritto dalla Direttiva dell' prot. n° 5750 del 17/09/2019, dal PAI e dal Piano di Controparte_2 gestione del rischio alluvioni” (così a pag. 70 della Relazione dei cc.tt.uu.)
4.3. Alla luce delle accurate indagini svolte dai cc.tt.uu. nominati – i cui esiti, peraltro non oggetto di osservazioni critiche delle parti, devono essere condivisi, stante l'analiticità dell'elaborato, l'obiettività del metodo di indagine seguito e la logicità delle argomentazioni addotte, arricchite da grafici, tabelle e da numerose ritrazioni fotografiche – ritiene il Tribunale di dovere affermare, in ordine ai fatti per cui è processo, la responsabilità della Pubblica
Amministrazione competente, la quale è oggi rappresentata, come sopra detto, dall'
[...]
. Si rivelano, infatti, del tutto carenti nella Controparte_2 specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua che competono all'Amministrazione convenuta e gli interventi di manutenzione straordinaria.
La responsabilità suddetta si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904 n. 503, “Spetta 12
esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Inoltre, in base all'art. 5 del citato R.D. compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) … opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) … nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi'” (cc.dd. opere di seconda categoria), nonché,
i sensi del successivo art. 7, l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura” (cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito, astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il “caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; 13
Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate).
L'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento non potrebbe, del resto, ritenersi provata per il solo fatto che sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale, atteso che le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/2018 e Cass. 14781/2019). In ogni caso, l'evento in questione, alla luce della puntuale analisi condotta dai cc.tt.uu. nominati, deve ritenersi, come sopra esposto, di carattere ordinario.
Non vale poi ad esimere l' da responsabilità la disciplina, pure Controparte_2 richiamata nella comparsa responsiva di parte convenuta, di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904
e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c.
Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere
a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904
n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini
o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla
alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere CP_1 idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa
(ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U.
8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5,
7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916 e 917
c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dalla parte attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di cui alle indicate 14
norme codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Non si ravvisa in ogni caso, per come riferito dai consulenti, alcun concorso di colpa del danneggiato nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1227 commi 1 e 2 c.c., avendo gli ausiliari precisato, come sopra esposto, di non aver riscontrato condotte dei ricorrenti idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio.
4.4. Passando ora alla quantificazione dei danni suscettibili di risarcimento, occorre ancora una volta prendere le mosse dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio.
I consulenti (v. pagg. 60 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.) hanno valutato sia i danni materiali (o danno emergente) rappresentati dai pregiudizi immediati e dalle maggiori spese per il ripristino dei beni oggetto di sinistro, sia il danno da lucro cessante coincidente con la perdita dei redditi. La stima è stata operata dal collegio peritale con riferimento alle colture presenti e, per le attrezzature, è richiamato nell'elaborato il Prezzario Regionale dell'Agricoltura (2023) nonché il preventivo di vendita allegato dalla parte ricorrente;
per i prezzi unitari dei prodotti agricoli danneggiati (carciofi), si fa riferimento nell'elaborato alla fonte Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo-alimentare) che i cc.tt.uu. hanno confrontato con le informazioni sui prezzi di prodotti assunte dal mercato locale, reperite dai medesimi consulenti anche per la valutazione dei danni al grano duro. Viene inoltre precisato nella Relazione peritale che il valore di mercato dei fondi agricoli, attuati gli interventi agronomici descritti, non sarà oggetto di deprezzamento.
Ciò posto, gli ausiliari hanno stimato, con riferimento alla carciofaia investita dalle acque provenienti dal torrente CU e da fiume Dirillo nei giorni 8-11 febbraio 2023, i seguenti danni: a) mancati redditi per complessivi €. 22.825,00, tenuto conto tra l'altro del periodo dell'anno in cui si è manifestata l'esondazione, del sesto medio attuato nella carciofaia, della presenza di tare e fallanze, dell'incidenza dei fattori della produzione apportati dall'imprenditore; b) danni materiali, pari a complessivi €. 21.388,63 (di cui: €. 7.260,84, per 15
anticipazioni colturali, coincidenti con la perdita della quota parte delle spese di impianto approntate dall'imprenditore fino al momento in cui si è manifestato il danno e cioè fino all'8-
9-10-11 febbraio 2023; €. 8.804,04 per costi da sostenere per la sistemazione superficiale dei terreni danneggiati;
€. 5.323,75 per costi di recupero dell'impianto di irrigazioni).
Con riferimento al terreno con seminativo (grano duro) investito anch'esso dalle acque provenienti dal torrente CU e da fiume Dirillo nei giorni 8-11 febbraio 2023, i cc.tt.uu. hanno individuato i seguenti danni: a) mancato reddito per la coltura del grano duro pari a complessivi €. 1.088,02; b) danno emergente, vale a dire spese affrontate dall'imprenditore fino al momento in cui si è manifestato l'evento (lavori di aratura, fresatura, seminatura, rullatura, concimazione e diserbo), per complessivi €. 3.254,13.
Il danno patito dall'impresa è pertanto quantificato in complessivi €. 48.555,78 (€
21.388,63+ 3.254,13 + € 22.825,00 + € 1.088,02).
Ritenuti adeguati i criteri di stima analiticamente richiamati nell'elaborato peritale, e rilevato che i cc.tt.uu. hanno in ultimo altresì chiarito di avere quantificato le superfici oggetto di danno al netto delle aree che ricadono a distanza minore di 4 m (fascia di pertinenza) dagli argini del Fiume Dirillo in relazione a quanto sancito dalla lett. f) dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, il risarcimento complessivamente spettante alla società va Parte_1 determinato nel citato importo di € 48.555,78.
Nessuna riduzione del risarcimento così determinato va disposta, nemmeno in relazione all'ipotizzata, dalla convenuta, accessibilità di parte ricorrente al Fondo AgriCat predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Siciliana, di cui al regolamento ministeriale del 5 aprile 2023.
Ed infatti, escluso che il mancato esercizio di una facoltà volta a conseguire un'utilità che dovrebbe comunque essere detratta dal risarcimento dei danni dovuti dal danneggiante possa integrare una violazione del dovere del danneggiato di limitare le conseguenze lesive dell'illecito e dar luogo, ex art. 1227 comma 2° c.c., alla diminuzione del risarcimento (non potendo tale dovere estendersi fino a procurarsi aliunde ciò che può incidere sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, v. recentemente Cass. 15963/2025), in ogni caso, perché possa 16
operare la compensatio lucri cum damno è necessaria la prova, di cui è onerata la parte che la eccepisce, che la somma sia stata corrisposta (v. anche Cass. 32550/2024). La parte convenuta si è limitata ad eccepire, nel caso in esame, l'astratta possibilità per il ricorrente di accedere al senza tuttavia fornire specifici elementi in ordine all'effettiva percezione di un Parte_3 indennizzo o altra somma – rimasta peraltro non determinata né determinabile in base agli atti di causa – per l'evento oggetto di causa.
Il risarcimento suddetto configura un debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla indicata somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento dovuto alla ricorrente è pari ad € 52.776,34 (di cui € 4.220,56 per interessi).
5. Deriva da quanto sin qui esposto la condanna dell' a corrispondere Controparte_2 in favore della ricorrente la predetta somma ad € 52.776,34, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
6. In ossequio al canone della soccombenza, la stessa Autorità convenuta va condannata a rifondere in favore della parte attrice le spese processuali liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Le spese della c.t.u. vanno integralmente poste a carico dell'Autorità di Bacino.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della , in persona del suo CP_2 legale rappresentante p.t., a corrispondere a in persona del rappresentante p.t., Parte_1 la somma di € 52.776,34, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
17
condanna l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t., a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della stessa parte attrice dichiaratisi antistatari. pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico dell' CP_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 18.12.2025
La Consigliera est. Il Presidente
SC RE IU PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO composto da:
1) dott. IU PO Presidente
2) dott. SC RE Giudice del.
3) ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice esperto
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1991/2023 R.G del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi promossa da
, (C.F./P.I. ), in persona del suo legale pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Alesci (PEC: e Email_1
IU IN (PEC: Email_2
parte ricorrente contro
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC:
Email_3 parte convenuta 2
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
Conclusioni per la ricorrente:
“VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE REGIONALE PER LE ACQUE PUBBLICHE ritenere e dichiarare la responsabilità in solido della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c. e della N. 08 dell'08 maggio 2018 e dell'art. 71, VII comma Parte_2
L.R. Sic. n. 09 del 15 maggio 2013, per non avere questi manutenuto e/o pulito e/o, messo in sicurezza gli argini e/o comunque, reso idoneo al normale deflusso delle acque i fiumi Dirillo
e CU e, in conseguenza di tali omissioni, provocato l'allagamento, avvenuto nelle date 8-
9-10 febbraio 2023, dei terreni di proprietà e/o posseduti dalla ricorrente e, quindi, per avere cagionato i danni tutti subiti dalla ricorrente in conseguenza del suddetto allagamento e ciò in ragione di quanto esposto in narrativa;
conseguentemente e per l'effetto, condannare in solido la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 56.151,83 (euro cinquantaseimilacentocinquant'uno/83) a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'allagamento dei terreni di sua proprietà e/o da questi posseduti, atteso che il verificarsi di tale evento è da ascrivere ad esclusiva responsabilità dei medesimi convenuti , , in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e dell' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero al pagamento di quell'altra complessiva e rispettiva somma, anche maggiore, che la richiedenda C.T.U. determinerà e quantificherà, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dì dell'evento al soddisfo ovvero ancora al pagamento di quell'altra complessiva e rispettiva somma, anche maggiore, che il Tribunale riterrà opportuno liquidare.
Ordinare la esecuzione provvisoria della sentenza. 3
Vinte le spese del giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Conclusioni per la parte convenuta:
Voglia l'adito Tribunale, reiectis adversis
- Respingere la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto
- in subordine, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 c.c.;
- Nel caso di disposta CTU sullo stato dei luoghi, si chiede:
La verifica del carattere eccezionale degli eventi metereologici per cui è causa e la sussistenza di eventuali concause, afferenti lo stato peculiare dei luoghi;
Di accertare se ed in che misura un comportamento attivo e diligente posto in essere dal proprietario odierno ricorrente ed afferente la manutenzione ordinaria degli argini prospicienti la proprietà, avrebbe evitato e/o comunque limitato gli occorsi danni
Di valutare – ai fini della quantificazione dei danni eventualmente subiti e previa acquisizione dei relativi documenti aziendali – quali coltivazioni erano presenti negli appezzamenti all'atto dell'inondazione; se si sono registrati cali della produzione successivamente alla dichiarata inondazione degli appezzamenti;
se le piante eventualmente danneggiate sono state sostitute.
Si nomina sin d'ora quale Consulente Tecnico di parte il dott. Arch. Persona_1 con studio in Sortino (RG), via dei Tigli n. 9, tel.: 3387260772, pec:
Email_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha evocato in giudizio la e Parte_1 Controparte_1
l' e, premesso di essere proprietaria Controparte_2
e/o possessore di fondi agricoli siti nel territorio di Acate (RG) Contrada Dirillo-Saliceto catastalmente identificati al foglio di mappa 33 part. 138, 766, 144, 140 per una superficie totale di 13.58.84, ha asserito di avere patito notevoli danni alle strutture e coltivazioni esistenti (carciofeto e frumento), per complessivi €. 56.151,83, a seguito dell'esondazione dei 4
fiumi Dirillo e CU, in occasione dell'evento di pioggia abbattutasi nei giorni 8-9-10 febbraio 2023, nella zona ove insistono i terreni suddetti. Ha imputato i menzionati pregiudizi alla cattiva manutenzione dei corsi d'acqua, mancata messa in sicurezza, mancata esecuzione di opere di rafforzamento e, in definitiva, alla negligenza della convenuta , il cui CP_1 dipartimento , al quale per legge compete l'attività di manutenzione / Controparte_2 controllo e gestione dei detti fiumi, avrebbe omesso le indicate attività, con annessa responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si è costituita la unitamente all' del Controparte_1 Controparte_2
Distretto Idrografico della eccependo, innanzi tutto, l'eccezionalità dell'evento CP_2 indicato nell'atto introduttivo, determinato da una perturbazione innescata da un ciclone mediterraneo denominato “Helios” con conseguente allerta meteo rossa diramata della
Protezione Civile ed emanazione, altresì, dello stato di crisi, giusta Delibera di Giunta n. 98 del 15.2.2023 e susseguente Delibera del Consiglio dei Ministri del 6.7.2023 indicativa dell'eccezionalità dell'evento. Le convenute hanno negato, quindi, la configurazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c., richiamando anche la disciplina ex r.d. 523/1904 in tema di obblighi a carico dei proprietari frontisti nonché le regole delineate dagli artt. 915, 916 e 917
c.c., oltre che la Direttiva dell' prot. N. 5750 del 17.9.2019 Controparte_2 sull'attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico ed obblighi dei soggetti proprietari.
Hanno inoltre eccepito un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c., non risultando l'assolvimento degli obblighi di manutenzione gravanti sulla parte ricorrente in base alla su richiamata disciplina ed assumendo, in ogni caso, la necessità di scomputare dall'ammontare dell'eventuale risarcimento il danno evitabile sia con l'attivazione di parte ricorrente per accedere al – di cui al Regolamento approvato con decreto Parte_3 ministeriale n. 193990 del 5.4.2023 e successiva circolare n. 1 del 6.4.2023 e avviso pubblico dell'Assessorato Regionale del 21.4.2023 – sia in base al canone della diligenza da parte del danneggiato con riferimento al rispetto delle fasce di pertinenza idraulica ex art. 96 lett. f r.d.
523/1904. Hanno in conclusione domandato il rigetto dell'avversaria domanda e, in subordine, la riduzione del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c. 5
3. Istruita la causa in via documentale e a mezzo di c.t.u., precisate le conclusioni davanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 24.11.2025, è stata posta in decisione dal Collegio.
* * *
4. La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. Deve premettersi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 dell'8.05.2018
(art. 3, comma 4), le competenze in materia di demanio idrico fluviale, già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, sono state trasferite all' del Distretto idrografico della (di seguito ), Controparte_2 CP_2 Controparte_2 istituita quale dipartimento della Presidenza della , la quale ha il compito di Controparte_1 assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. CP_2
La legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea va pertanto riconosciuta in capo all'Autorità di Bacino, evocata nel presente giudizio, essendosi del resto l'esondazione posta alla base del ricorso verificata in date 8-10 febbraio 2023, vale a dire in epoca successiva all'entrata in vigore della suddetta l.r. 8/2018.
4.2. L'indagine sulla concreta sussistenza di una responsabilità in capo alla predetta convenuta non può prescindere dalla valutazione delle risultanze processuali e degli esiti degli accertamenti di natura tecnica disposti ed espletati nel corso procedimento, che hanno consentito, innanzi tutto, di identificare le caratteristiche e la conformazione dei terreni oggetto di causa, estesi catastalmente 13.58.84 ha e costituenti porzione della più ampia base aziendale estesa oltre 20 ha, condotta dalla ricorrente (v. pag. 6 della Relazione Parte_1 dei cc.tt.uu.).
L'attrice ha documentato il titolo di godimento dei terreni in forza, in particolare, del contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 14.7.2022 e registrato in data 5.8.2022 (cfr. all.
1 al ricorso); la conduzione dei terreni da parte della ricorrente in qualità di affittuaria è 6
attestata, per come verificato dai consulenti, dal fascicolo aziendale AGEA, prot.
AGEA.CAA5813.2023.0000266, n. validazione 30360961087, (v. all. 2 Relazione dei cc.tt.uu.), da cui risulta altresì che l'attrice è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con il n. CL 114725 ed ha codice ATECO: 01-13- 10 “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture” (v. a pagg. 7 ss. della Relazione dei cc.tt.uu.).
Riferiscono gli ausiliari che il fondo agricolo de quo è attraversato da Nord Est verso Sud
Ovest dall'alveo del Torrente CU;
la porzione di fondo ubicata a Sud dello stesso, di più ampia estensione (12.05.74 ha), identificata dalle particelle 140, 144 e 766 confina a Nord con il Torrente CU, a Sud con la carrabile che costeggia l'alveo del Fiume Dirillo, ad Est e ad
Ovest confina con altri terreni non interessati nel presente procedimento;
la porzione di fondo ricadente a Nord del Torrente CU (1.53.10 ha), identificato dalla particella catastale 138, confina a Nord con stradella interpoderale limitrofa all'asse stradale della SP 194, ad Est con sede ferroviaria Caltanissetta Xirbi Siracusa, a Sud con l'alveo del Torrente CU e ad Ovest con altri terreni non interessati nel presente procedimento. Entrambi gli appezzamenti presentano giacitura pianeggiante come risulta dall'estratto della Carta Tecnica Regionale prodotto nella stessa Relazione dei cc.tt.uu. (v. pag. 8 della Relazione dei cc.tt.uu.).
Per la verifica demandata, gli ausiliari hanno proceduto alla osservazione delle ortofoto pure allegate all'elaborato (v. all.
1.3 alla Relazione dei cc.tt.uu.) evidenzianti la ripartizione delle superfici di terreno prima (6.2.2023) e dopo l'evento (11.2.2023), al fine di identificare le superfici oggetto di danno. L'indagine ha quindi riguardato (v. pagg. 10 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.): 1) l'appezzamento di terreno impiantato a carciofaia, estesa 7.33.67 ha (con sesto di impianto pari 1,40m x 0,6 m), messo a dimora nell'autunno dell'anno 2022 e, per via della sommersione da parte delle acque esondate, i cc.tt.uu. hanno sin da subito evidenziato che il danno coincide (a) con la perdita di reddito derivante dalle produzioni non ancora raccolte al netto delle spese non più sostenute per via del danno subìto, nonché (b) con la perdita della quota delle spese di impianto sostenute nel corso della precedente estate al netto di quanto già ricavato dalle prime vendite dei carciofi del mese di dicembre (capolini 7
principali in ragione di 1/ pianta) e di gennaio (capolini secondari in ragione di 1/pianta) raccolti prima dell'evento dannoso e, ancora, (c) con le spese da sostenere per la ripulitura meccanica e livellamento del terreno, nonché (d) con i costi di recupero parziale dell'impianto di irrigazione;
2) l'appezzamento di terreno seminativo con grano duro (ha 5.29.56), per cui il collegio peritale ha stimato danni a carico della coltura presente (grano duro) messo a dimora nell'autunno/inverno dell'anno 2022, per via della sommersione da parte delle acque esondate, con riferimento – e tenuto conto del momento dell'anno in cui si è manifestata l'esondazione (febbraio 2023) – (a) alla perdita di reddito derivante dalla mancata produzione di granella al netto delle spese non più sostenute per via del danno subìto, nonché (b) al costo di impianto del grano duro coincidente con tutte le operazioni colturali ordinarie (aratura, fresatura, semina, rullatura, concimazione e diserbo).
I consulenti hanno anche considerato, per la stima dei pregiudizi, un precedente sinistro dell'anno 2012 (v. anche all. 2 alla Relazione dei cc.tt.uu.), rilevando che la tipologia dei danni oggi richiesti dall'attrice riguarda essenzialmente il parziale ristoro di spese di impianto e di mancati redditi di colture a ciclo annuale ed in minima parte degli impianti di irrigazione, sì che, tenuto conto dell'anno in cui si è manifestato il suddetto anteriore sinistro (2012), il collegio peritale ha ritenuto che la ditta abbia già provveduto al recupero del pregiudizio subìto, pena l'impossibilità di coltivare i terreni con colture irrigue come la carciofaia.
L'indagine idrologica e sulle cause dell'esondazione è stata condotta dagli ausiliari previa descrizione delle condizioni degli alvei dei corsi d'acqua e dell'inquadramento generale dell'area in cui ricadono gli appezzamenti de quibus (v. pagg. 13 e s della Relazione dei cc.tt.uu.).
Con precipuo riferimento alle condizioni di manutenzione degli alvei dei due corsi d'acqua, i consulenti hanno evidenziato che in occasione del sopralluogo da essi eseguito è emerso che l'alveo del torrente CU è stato oggetto di intervento “urgente” di manutenzione eseguito dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, con lavori iniziati in data
20.2.2023, vale a dire circa dieci giorni dopo gli eventi per cui è causa, consistenti nella pulizia delle sezioni, oltre che nel ripristino degli argini ammalorati;
hanno inoltre appurato che 8
analogo intervento di pulitura ha riguardato, nel breve periodo, anche l'alveo del fiume Dirillo.
Al fine di accertare le condizioni degli alvei di interesse, all'epoca degli eventi per cui è causa,
i consulenti hanno acquisito le immagini fotografiche estratte dal servizio internet Google
Earth, in particolare, nel mese di maggio del 2022, evidenziando che da tali immagini si ricava
“che in data antecedente ai fatti per cui è causa gli alvei di entrambi i corsi d'acqua erano invasi da fitta vegetazione infestante, sia nei tratti più prossimi all'area in cui si trovano i fondi oggetto di causa sia nei tratti a monte e a valle di essa” ed aggiungendo che “Può ritenersi che al momento degli eventi di piena ai quali è conseguito lo straripamento delle acque, le condizioni degli alvei fossero quelle raffigurare dalle immagini fotografiche aeree sopra riportate, che lasciano motivatamente supporre la presenza di una fitta vegetazione infestante costituita da canneti fortemente sviluppati” (v. pagg. 21 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.).
Gli ausiliari hanno pure rilevato “Con riferimento proprio alla presenza della vegetazione infestante in alveo, … che essa, oltre a determinare l'incremento della scabrezza delle sezioni trasversali, con la relativa riduzione della capacità di convogliamento delle acque, costituisce un ostacolo fisico al deflusso delle acque. Ciò a maggior ragione quando le acque trasportano materiali solidi (detriti e residui vegetali) durante eventi di piena importanti. I materiali solidi rimangono, infatti, intrappolati nell'intricata vegetazione così da formare veri e propri sbarramenti in alveo che determinano la drammatica riduzione della officiosità idraulica del corso d'acqua. Inoltre, la presenza della vegetazione infestante costituisce una riserva di materiali vegetali i quali, sradicati nel corso degli eventi di piena e trasportati dalle correnti, possono accumularsi in corrispondenza di sezioni particolari del corso d'acqua, formando, anche in questo caso, sbarramenti all'interno dell'alveo impedendo, così, il libero scorrimento delle acque. … la presenza della vegetazione, rallentando il deflusso anche nei periodi di magra, in uno con l'assenza dei periodici interventi di manutenzione, espone i corsi
d'acqua a (più o meno) importanti processi di interrimento che costituiscono di per sé fenomeni naturali che però, in assenza di interventi di manutenzione, non sono contrastati dalle opere di allontanamento dei materiali accumulatisi” (pag. 23 della Relazione dei 9
cc.tt.uu.).
I consulenti hanno dunque condotto uno studio statistico-idrologico per il fiume Dirillo e per il torrente CU (v. pagg. 25 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.). Lo studio dell'evento piovoso è stato preceduto da una analisi delle caratteristiche del bacino con individuazione, inoltre, delle stazioni pluviografiche per le quali sono disponibili sia le registrazioni delle altezze di pioggia relative all'evento de quo sia i dati delle serie storiche delle piogge intense.
I cc.tt.uu. hanno individuato, in particolare, le stazioni appartenenti alla rete di rilevazione del
SIAS, di Palazzolo Acreide, Mazzarrone, Acate, Comiso, Caltagirone e Ragusa, per le quali sono disponibili le serie storiche dall'anno 2022 all'anno 2022; sono stati tracciati, quindi, i topoieti relativi alle stazioni, al fine di valutare l'influenza dei dati relativi alle singole stazioni sulle caratteristiche idrologiche del bacino, determinandosi i valori di altezza di pioggia, con rappresentazione delle curve di probabilità pluviometrica in appositi grafici (v. per il fiume
Dirillo, pag. 34 della Relazione dei cc.tt.uu. e, per il torrente CU, v. pag. 44 dello stesso elaborato). I consulenti, dunque, individuati i tempi di ritorno (v. pag. 35 della Relazione dei cc.tt.uu. quanto al fiume Dirillo e pagg. 44 e s. del medesimo elaborato per il torrente CU), hanno concluso nel senso che l'evento di pioggia occorso nel periodo 8-10 febbraio 2023, che ha interessato il bacino del fiume Dirillo e, con analoghe conclusioni anche per il torrente
CU, in base ai dati del S.I.A.S. e in ragione dei tempi di ritorno determinati, deve essere considerato come un “evento ordinario”, atteso che peraltro “l'evento ha avuto tempo di ritorno maggiore di 100 anni solo per la durata di 24 ore” (v. pagg. 37 e 45 della Relazione dei cc.tt.uu., per ciascuno dei corsi d'acqua) e “considerato” anche “che il fiume Dirillo e il torrente CU sono corsi d'acqua oggetto di interventi di sistemazione fluviale e attraversati da numerose vie di trasporto” (v. pag. 69 della Relazione dei cc.tt.uu.)
Per la verifica in ordine alle cause degli allagamenti che hanno interessato i fondi dell'odierna ricorrente, gli ausiliari hanno altresì eseguito uno studio idraulico ricostruendo gli idrogrammi di piena e calcolando i tempi di corrivazione nonché i valori di portata massimi assoluti (v pagg. 45 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.). All'esito delle dette indagini i cc.tt.uu. hanno concluso nel senso che entrambi i corsi d'acqua risultano “idraulicamente insufficienti 10
rispetto all'evento di piena conseguente alle precipitazioni occorse nel periodo 8-10/02/2023” osservando, in definitiva, che “l'insufficienza idraulica degli alvei dei due corsi d'acqua è sostanzialmente provocata dalle dimensioni delle sezioni trasversali che in occasione dell'evento di piena conseguente alle precipitazioni del 08/10 febbraio 2023 non consentivano ai due corsi d'acqua di convogliare le portate circolanti”; hanno aggiunto che “La rimozione preventiva della vegetazione, la cui presenza è indicata dall'esame della foto estratta da
Google Earth, non avrebbe … scongiurato l'evento dannoso” mentre “lo straripamento delle acque sarebbe stato … prevenuto da interventi di ampliamento delle sezioni fluviali che avrebbero comportato l'incremento della capacità di convogliamento del corso d'acqua”
(così a pagg. 52 e s. della Relazione dei cc.tt.uu.).
In definitiva, secondo i consulenti, “Lo straripamento delle acque dai due corsi d'acqua,
e quindi l'evento dannoso che ha interessato i fondi della Società ricorrente, è stato causato dall'insufficienza idraulica degli alvei per effetto delle caratteristiche geometriche e dimensionali che ne hanno limitato l'officiosità idraulica rispetto agli eventi di piena che sono conseguiti alle precipitazioni occorse nel periodo indicato in ricorso. La sola rimozione della vegetazione infestante non avrebbe consentito di prevenire l'evento alluvionale: sarebbe stati, infatti, necessari interventi di ampliamento delle sezioni fluviali” (così a pag. 69 e s. della
Relazione dei cc.tt.uu.)
I consulenti hanno anche valutato l'eventuale incidenza sulla produzione dei danni di comportamenti colposi imputabili all'attrice (v. pagg. 53 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.) osservando, sul punto, che “non risulta che la Società ricorrente abbia realizzato opere o eseguito interventi in alveo che possano avere influito come ostacolo al deflusso delle acque nell'alveo del fiume Dirillo e in quello del torrente CU”. Si precisa, inoltre, nella
Relazione dei cc.tt.uu. che: con riferimento alla Direttiva dell' Controparte_2 prot. n° 5750 del 17/09/2019 (avente ad oggetto le Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico – obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale), “Nel caso di specie, non risulta che la Società ricorrente sia proprietaria o gestore di attraversamenti sui corsi d'acqua da cui sono straripate le acque 11
che ne hanno allagato i fondi”; in relazione alle Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con il Decreto n. 09/AdB del 06/05/2021, artt. 25, 26 e 27 sulle attività consentite e/o vietate nelle aree a pericolosità idraulica, “non risulta che” le norme indicate “impongano ai soggetti privati lo svolgimento di particolari attività finalizzate alla protezione idraulica del territorio: sono semmai indicate le attività eventualmente vietate e/o consentite e quelle da assoggettare
a verifica di compatibilità idraulica, tra le quale non rientra l'attività agricola”; con riferimento, poi, al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) della , Controparte_1
“nella cartografia del Rischio Idraulico (sia dell'anno 2015 sia dell'anno 2022), il bacino del fiume Dirillo-Acata, indicato con bacino n. 078, non è censito come area a rischio alluvioni
(se non per una area residuale lontana da quella di interesse)”.
In conclusione, i consulenti ribadiscono di ritenere “che la Società ricorrente non abbia omesso o compiuto attività tali da provocare o aumentare l'entità dei danni e che abbiano avuto un'incidenza causale, anche concorrente, sull'entità del danno e sul relativo risarcimento, oggetto di causa, anche con riferimento a quanto prescritto dalla Direttiva dell' prot. n° 5750 del 17/09/2019, dal PAI e dal Piano di Controparte_2 gestione del rischio alluvioni” (così a pag. 70 della Relazione dei cc.tt.uu.)
4.3. Alla luce delle accurate indagini svolte dai cc.tt.uu. nominati – i cui esiti, peraltro non oggetto di osservazioni critiche delle parti, devono essere condivisi, stante l'analiticità dell'elaborato, l'obiettività del metodo di indagine seguito e la logicità delle argomentazioni addotte, arricchite da grafici, tabelle e da numerose ritrazioni fotografiche – ritiene il Tribunale di dovere affermare, in ordine ai fatti per cui è processo, la responsabilità della Pubblica
Amministrazione competente, la quale è oggi rappresentata, come sopra detto, dall'
[...]
. Si rivelano, infatti, del tutto carenti nella Controparte_2 specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua che competono all'Amministrazione convenuta e gli interventi di manutenzione straordinaria.
La responsabilità suddetta si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904 n. 503, “Spetta 12
esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Inoltre, in base all'art. 5 del citato R.D. compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) … opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) … nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi'” (cc.dd. opere di seconda categoria), nonché,
i sensi del successivo art. 7, l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura” (cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito, astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il “caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; 13
Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate).
L'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento non potrebbe, del resto, ritenersi provata per il solo fatto che sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale, atteso che le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/2018 e Cass. 14781/2019). In ogni caso, l'evento in questione, alla luce della puntuale analisi condotta dai cc.tt.uu. nominati, deve ritenersi, come sopra esposto, di carattere ordinario.
Non vale poi ad esimere l' da responsabilità la disciplina, pure Controparte_2 richiamata nella comparsa responsiva di parte convenuta, di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904
e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c.
Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere
a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904
n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini
o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla
alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere CP_1 idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa
(ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U.
8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5,
7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916 e 917
c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dalla parte attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di cui alle indicate 14
norme codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Non si ravvisa in ogni caso, per come riferito dai consulenti, alcun concorso di colpa del danneggiato nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1227 commi 1 e 2 c.c., avendo gli ausiliari precisato, come sopra esposto, di non aver riscontrato condotte dei ricorrenti idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio.
4.4. Passando ora alla quantificazione dei danni suscettibili di risarcimento, occorre ancora una volta prendere le mosse dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio.
I consulenti (v. pagg. 60 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.) hanno valutato sia i danni materiali (o danno emergente) rappresentati dai pregiudizi immediati e dalle maggiori spese per il ripristino dei beni oggetto di sinistro, sia il danno da lucro cessante coincidente con la perdita dei redditi. La stima è stata operata dal collegio peritale con riferimento alle colture presenti e, per le attrezzature, è richiamato nell'elaborato il Prezzario Regionale dell'Agricoltura (2023) nonché il preventivo di vendita allegato dalla parte ricorrente;
per i prezzi unitari dei prodotti agricoli danneggiati (carciofi), si fa riferimento nell'elaborato alla fonte Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo-alimentare) che i cc.tt.uu. hanno confrontato con le informazioni sui prezzi di prodotti assunte dal mercato locale, reperite dai medesimi consulenti anche per la valutazione dei danni al grano duro. Viene inoltre precisato nella Relazione peritale che il valore di mercato dei fondi agricoli, attuati gli interventi agronomici descritti, non sarà oggetto di deprezzamento.
Ciò posto, gli ausiliari hanno stimato, con riferimento alla carciofaia investita dalle acque provenienti dal torrente CU e da fiume Dirillo nei giorni 8-11 febbraio 2023, i seguenti danni: a) mancati redditi per complessivi €. 22.825,00, tenuto conto tra l'altro del periodo dell'anno in cui si è manifestata l'esondazione, del sesto medio attuato nella carciofaia, della presenza di tare e fallanze, dell'incidenza dei fattori della produzione apportati dall'imprenditore; b) danni materiali, pari a complessivi €. 21.388,63 (di cui: €. 7.260,84, per 15
anticipazioni colturali, coincidenti con la perdita della quota parte delle spese di impianto approntate dall'imprenditore fino al momento in cui si è manifestato il danno e cioè fino all'8-
9-10-11 febbraio 2023; €. 8.804,04 per costi da sostenere per la sistemazione superficiale dei terreni danneggiati;
€. 5.323,75 per costi di recupero dell'impianto di irrigazioni).
Con riferimento al terreno con seminativo (grano duro) investito anch'esso dalle acque provenienti dal torrente CU e da fiume Dirillo nei giorni 8-11 febbraio 2023, i cc.tt.uu. hanno individuato i seguenti danni: a) mancato reddito per la coltura del grano duro pari a complessivi €. 1.088,02; b) danno emergente, vale a dire spese affrontate dall'imprenditore fino al momento in cui si è manifestato l'evento (lavori di aratura, fresatura, seminatura, rullatura, concimazione e diserbo), per complessivi €. 3.254,13.
Il danno patito dall'impresa è pertanto quantificato in complessivi €. 48.555,78 (€
21.388,63+ 3.254,13 + € 22.825,00 + € 1.088,02).
Ritenuti adeguati i criteri di stima analiticamente richiamati nell'elaborato peritale, e rilevato che i cc.tt.uu. hanno in ultimo altresì chiarito di avere quantificato le superfici oggetto di danno al netto delle aree che ricadono a distanza minore di 4 m (fascia di pertinenza) dagli argini del Fiume Dirillo in relazione a quanto sancito dalla lett. f) dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, il risarcimento complessivamente spettante alla società va Parte_1 determinato nel citato importo di € 48.555,78.
Nessuna riduzione del risarcimento così determinato va disposta, nemmeno in relazione all'ipotizzata, dalla convenuta, accessibilità di parte ricorrente al Fondo AgriCat predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Siciliana, di cui al regolamento ministeriale del 5 aprile 2023.
Ed infatti, escluso che il mancato esercizio di una facoltà volta a conseguire un'utilità che dovrebbe comunque essere detratta dal risarcimento dei danni dovuti dal danneggiante possa integrare una violazione del dovere del danneggiato di limitare le conseguenze lesive dell'illecito e dar luogo, ex art. 1227 comma 2° c.c., alla diminuzione del risarcimento (non potendo tale dovere estendersi fino a procurarsi aliunde ciò che può incidere sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, v. recentemente Cass. 15963/2025), in ogni caso, perché possa 16
operare la compensatio lucri cum damno è necessaria la prova, di cui è onerata la parte che la eccepisce, che la somma sia stata corrisposta (v. anche Cass. 32550/2024). La parte convenuta si è limitata ad eccepire, nel caso in esame, l'astratta possibilità per il ricorrente di accedere al senza tuttavia fornire specifici elementi in ordine all'effettiva percezione di un Parte_3 indennizzo o altra somma – rimasta peraltro non determinata né determinabile in base agli atti di causa – per l'evento oggetto di causa.
Il risarcimento suddetto configura un debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla indicata somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento dovuto alla ricorrente è pari ad € 52.776,34 (di cui € 4.220,56 per interessi).
5. Deriva da quanto sin qui esposto la condanna dell' a corrispondere Controparte_2 in favore della ricorrente la predetta somma ad € 52.776,34, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
6. In ossequio al canone della soccombenza, la stessa Autorità convenuta va condannata a rifondere in favore della parte attrice le spese processuali liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Le spese della c.t.u. vanno integralmente poste a carico dell'Autorità di Bacino.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della , in persona del suo CP_2 legale rappresentante p.t., a corrispondere a in persona del rappresentante p.t., Parte_1 la somma di € 52.776,34, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
17
condanna l' , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t., a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della stessa parte attrice dichiaratisi antistatari. pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico dell' CP_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 18.12.2025
La Consigliera est. Il Presidente
SC RE IU PO