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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3233/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv.
[...]
Assunta Lombardo presso lo studio degli stessi, giusta procura rilasciata in foglio separato congiunta in calce ex art 83 c.p.c al ricorso per accertamento tecnico preventivo ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania
Sotgia del ruolo professionale resistente
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina Controparte_2
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento dello status di disabilità ex art. 3, co. I con un grado
d'invalidità superiore ai 2/3 (art. 21 Legge 104/92) ed esenzione ticket sanitario Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 12/06/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_3
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 4125/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla Legge per il riconoscimento in suo favore dell'esenzione sanitaria e dell'handicap ai sensi dell'art 3 co. I con un grado di invalidità superiore ai 2/3 (art21) L.104/94.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento delle provvidenze richieste da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale a far data dalla domanda amministrativa. Vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'infondatezza della domanda nel merito e chiedeva CP_3
il rigetto del ricorso.
Cont Ritualmente instaurato il contraddittorio, nella contumacia dell' esperita integrazione della relazione medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, con cui parte ricorrente rettificava la domanda in merito alla liquidazione della prestazione, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto la correzione del ricorso in merito alla domanda di liquidazione della prestazione e pertanto nulla è da statuirsi sul punto.
3. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento delle provvidenze negate.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. , che accertava come la ricorrente fosse invalida nella Persona_1 misura dell'48% e quindi non fossero integrati i presupposti sanitari per la provvidenza richiesta, non competendole neanche il riconoscimento dello status di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, co. I, Legge 104/92.
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, richiedendosi al medico della fase sommaria il deposito di un'integrazione peritale.
Il consulente, preso atto delle osservazioni formulate dalla difesa della ricorrente, e riscontrava come “le affezioni riscontrate, infatti, rivestono un discreto peso invalidante e riguardano l'apparato respiratorio (bronchite asmatica cronica) e per analogia l'apparato cardiocircolatorio (trombofilia con insufficienza venosa cronica, pregresssa trombosi venosa profonda ed anemia)e limitano le attività lavorative della periziata, quantificando una percentuale d'invalidità civile del 67%, e danno diritto al riconoscimento dello stato di portatrice di handicap ai sensi dell' art. 3 comma 1 ( art. 21)della legge 104/92”, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Decisione e spese.
In conclusione, possiede i requisiti medico-legali per permettere il Parte_1
riconoscimento dello status di disabilità ex art. 3, co. I e 21 nonchè l'esenzione del ticket sanitario;
pertanto il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, esse parte seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. CP_3
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di a.t.p. e di merito).
Le spese dell'integrazione peritale sono poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce affetta da disabilità nella misura Parte_1
del 67% e pertanto ha diritto ai benefici ex art. 3, co. I, e 21 Legge n. 102/1992 e all'esenzione del ticket sanitario dalla domanda amministrativa (30.1.23);
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente complessivamente CP_3
liquidate, in € 2.695,50 per la presente fase ed € 1.168,50 per la fase di Atp, per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi;
- pone a carico dell' le spese di consulenza per l'integrazione peritale, che si liquidano in CP_3 euro 100,00 in favore del dott. . Persona_1
Messina, 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando