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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 69/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 430/2021 emessa dal Tribunale di Enna il
28.06.2021
PROPOSTO DA
, nato a [...] l'[...] e residente a [...]Parte_1
Caropepe nella via Sant'Elena n. 109 (c.f. , in CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di erede di , nata a [...] il Per_1
26.09.1940 ed ivi deceduta il 23.06.2021, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Piazza Europa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Borgetto;
Appellante
CONTRO
1 , in persona del suo legale rappresentante p.t., ON corrente in Roma, Viale Europa n. 140 (p.iva ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Lanaia e Maria Grazia Cardone ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale Leone XIII°, presso la
Filiale di ON
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., corrente in Roma Viale Europa n. 190 (c.f.
) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Marchetti, P.IVA_2
Manuela Malavasi, Roberto Perrone e Luigi Maria Francisci, presso lo studio dei quali, in Milano, Via Michele Barozzi n. 1, è elettivamente domiciliato;
Appellato ed appellante incidentale
E, NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (c.f. TE [...]
) e residente a [...]
20;
Appellato Contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, contraris rejectis, in via principale e nel merito accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa e riproposti in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 430/2021 emessa del Tribunale di Enna, Sezione civile, in persona del giudice
Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera, nell'ambito del giudizio avente il n. RG
1819/2017, pubblicata in data 16.07.2021, accogliere tutte le conclusioni indicate e rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
2 Con vittoria di spese sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio”.
Conclusioni dell'appellata CP_4 CP_1
“Si chiede che l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejects voglia dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Enna. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata ed appellante incidentale
[...]
CP_5
“In via pregiudiziale di rito dichiarare inammissibile l'appello avversario ex articolo 341 e 348 bis c.p.c. per le regioni esposte in narrativa. In subordine, nel merito, rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte narrativa. In ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale di accertare Controparte_6
l'insussistenza della responsabilità solidale di Controparte_6 per gli illeciti commessi dal signor nonché l'insussistenza del CP_3 danno non patrimoniale preteso dall'appellante conseguentemente riformando la sentenza del Tribunale di Enna nella parte in cui ha condannato a pagare, in solido con gli altri Controparte_6 convenuti, in favore di ciascuno degli attori, la somma di euro 5.000,00.
Con vittoria di tutte le spese di lite oltre le spese generali, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio. In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale di
, rigettato, comunque l'appello principale, compensare CP_6 ulteriormente le spese del giudizio di primo grado in riforma del capo della sentenza del Tribunale che ha posto le spese a carico dei convenuti”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2018, l'odierno appellante, in uno alla moglie successivamente deceduta, Per_1
3 convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, CP_3
, e al fine di
[...] ON Controparte_6 sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del fatto reato (falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato) commessi dal TE nella sua qualità di Direttore dell' Ufficio postale di Valguarnera
Caropepe, somma che, con riferimento al danno patrimoniale, quantificavano essere pari ad €. 45.000,00.
A sostegno della domanda gli originari attori deducevano che, a carico del convenuto era stato instaurato procedimento penale TE presso il Tribunale di Caltanissetta (iscritto al n. di R.G.1351/13) conclusosi con sentenza di condanna, divenuta definitiva, con la quale era stata accertata la condotta illecita messa in atto dall'imputato nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio postale di Valguarnera consistita, in particolare, nella truffa ordita a danno di una serie di risparmiatori – tra i quali gli attori - che avevano affidato al predetto dopo la CP_3 sottoscrizione di un modulo falso predisposto dallo stesso per l'acquisto di un fondo denominato " Replay 12 mesi”, la somma di €. CP_6
45.000,00.
Rappresentavano che la sottoscrizione del modulo in questione e l'affidamento della somma di denaro di cui sopra veniva effettuata all'interno dell'ufficio postale come suggerito dal stesso che CP_3 sfruttava la propria posizione organica all'Ufficio carpendo la fiducia degli appellanti che credevano alla serietà dell'operazione di investimento.
Si costituivano in giudizio sia che TE ON [...]
che contestavano, entrambe, la fondatezza della domanda CP_6 negando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a loro carico per i fatti commessi dal convenuto CP_3
Quest'ultimo, benché ritualmente citato, restava contumace.
4 Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, all'udienza del 10.12.2020, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha parzialmente accolto la domanda attorea condannando in solido con TE
e TE a corrispondere agli attori, a ON CP_6 titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale, la somma di €.
5.000,00 cadauno oltre interessi al tasso legale;
Ha altresì condannato, in solido, tutti i convenuti, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale ha deciso nel mondo richiamato rilevando come, dalla compiuta istruttoria, ed in particolare dall'esame della sentenza penale di condanna n. 55/2017 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta
e passata in giudicato, risultasse dimostrata la responsabilità penale del per le condotte truffaldine poste in essere nei confronti degli CP_3 attori e che, sotto tale profilo non era, pertanto, consentito al Giudice civile, adito per le restituzioni, mettere in discussione né l'affermazione della sussistenza della responsabilità in capo al condannato per i reato a lui ascritti né la commissione dei fatti in capo allo stesso.
Tuttavia il primo Giudice ha ritenuto di non poter riconoscere il risarcimento richiesto nella sua integralità (ovvero nella somma asseritamente consegnata dai coniugi al Pt_1 Per_1 CP_3 atteso che, dagli atti del processo non era possibile accertare l'effettiva entità del pregiudizio patrimoniale subito da parte di attrice e né, in tal senso, era di aiuto la sentenza allegata poiché dalla stessa non emergevano elementi tali da individuare, con certezza, quale fosse stata la somma consegnata al CP_3
In buona sostanza il Giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, ha ritenuto impossibile quantificare il pregiudizio
5 patrimoniale patito il cui importo non era stato adeguatamente dimostrato neppure mediante allegazione di idonea documentazione contabile da cui potersi evincere l'effettiva corresponsione della somma di denaro di cui si chiedeva la condanna mediante restituzione, non essendo nemmeno verosimile sostenere che, detta somma, data l'entità, fosse stata versata al in contanti. CP_3
Né tale dato, secondo il Decidente, poteva trarsi dalla mancata costituzione in giudizio del convenuto e, quindi, dalla non CP_3 contestazione della domanda con riferimento “al quantum” atteso che la mancata costituzione in giudizio non può essere equiparata, quanto agli effetti probatori, ad una confessione o ammissione dei fatti costitutivi ed allegati dall'attore.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto fondata la domanda attorea nella parte in cui è stato richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. e 185 c.p. rilevando come proprio la lesione del diritto fosse stata accertata attraverso la produzione documentale della citata sentenza penale di condanna e, sulla base di ciò, ha ritenuto equo liquidare, a tale titolo, l'importo di €. 5.000,00 in favore di ciascuna parte.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale delle Società convenute in base al principio, ormai fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il soggetto che nell'espletamento della propria attività si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione delle proprie obbligazioni e pertanto risponde di tutte le ingerenze, dolose o colpose che siano state rese possibili in virtù della posizione conferita al dipendente nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato.
****
6 Avverso tale sentenza ha proposto gravame , sia in proprio Parte_1 che nella qualità di erede della defunta moglie per i motivi in Per_1 detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 30 Gennaio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l'odierno appellante, anche nella qualità di erede della defunta moglie, deduce la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c..
A sostegno dei motivi di appello rileva come, sin con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era stato documentalmente provato che per i fatti per cui è causa era stato instaurato il procedimento penale n. 1351/2013
R.G.N.R. a carico del convenuto conclusosi con la TE sentenza di condanna del G.U.P. di Caltanissetta poi divenuta definitiva in seguito alla conferma nei successivi gradi di giudizio.
Con detta sentenza era stata accertata la responsabilità penale dell'imputato che, nella qualità di Direttore dell' Ufficio postale di
Valguarnera, aveva carpito la buona fede dei coniugi (e Pt_1 Per_1 di tantissimi altri ignari risparmiatori) sottraendo loro la somma di €.
45.000,00 attraverso la sottoscrizione di un modulo falso per l'acquisto di “Fondi Replay 12 mesi”. CP_6
Detta sentenza, evidenzia l'appellante, deve considerarsi avente piena efficacia nel giudizio civile che abbia ad oggetto le restituzioni ed il risarcimento del danno, ex art. 651 c.p., quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
7 Ciò detto, continua l'appellante, appare difficile comprendere come mai il
Tribunale, dopo aver richiamato tali principi normativi e la piena efficacia della sentenza penale irrevocabile allegata agli atti del giudizio, ha ritenuto non dimostrata l'entità della somma effettivamente sottratta dal omettendo di valutare come, nella stessa parte motivazionale CP_3 della citata sentenza siano richiamati, da quel Giudice, i fatti costitutivi reato commessi dall'imputato il quale aveva reso piena ed articolata confessione con riferimento a tutti gli episodi allo steso contestati per come indicati nei capi di imputazione.
Confessione piena, (e resa in più occasioni sia avanti al Tribunale del
Riesame di Caltanissetta, sia in sede di interrogatorio di garanzia avanti al GIP), continua l'appellante che doveva costituire elemento di convincimento del Giudice civile anche sotto il profilo della preponderanza dell'evidenza e del più probabile che non, valutando positivamente la mancata costituzione in giudizio del ex art. CP_3
115 c.p.c..
A ciò si aggiunga, conclude l'appellante, che per i medesimi fatti, il
Tribunale di Enna, con altra sentenza (n. 328/2021 del 28.9.2021 allegata al fascicolo) era stato riconosciuto il diritto degli attori di quella causa ad ottenere il risarcimento del danno subito mediante condanna dei convenuti alla restituzione dell'ingente somma di €. 326 mila.
In quella sentenza, inoltre, il Tribunale aveva escluso l'invocato concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., invocata dai convenuti che attribuivano alla controparte l'aver posto in essere una condotta negligente o comunque non rispettosa delle modalità previste dalla legge avendo, essi, consegnato ingenti somme di denaro al responsabile dell'Ufficio Postale senza accertarne l'effettivo impiego secondo le modalità promesse.
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8 Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella Controparte_7 comparsa di costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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9 Deve, ancora, dichiararsi la contumacia dell'appellato CP_3
che benché ritualmente citato (vedasi relata del 16.02.2022 in
[...] calce all'originale dell'atto di appello), non si è costituito in giudizio.
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Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
Ai sensi dell'art. 651 c.p. le ripercussioni della sentenza penale di condanna, – sia essa emessa a seguito di dibattimento ovvero di rito abbreviato – nel giudizio civile o amministrativo promosso per le restituzioni o il risarcimento del danno nei confronti del condannato o del responsabile civile (citato o intervenuto nel processo penale) attengono alla statuizione del fatto, alla sua illiceità ed alla affermazione di responsabilità in capo all'imputato.
Le specifiche statuizioni oggetto della sentenza di condanna in merito ai tre elementi indicati dal legislatore non dovranno formare, pertanto, oggetto di prova nel giudizio civile o amministrativo che sorge per il successivo risarcimento del danno o per le restituzioni a carico del soggetto condannato o del responsabile civile.
L'efficacia probatoria della sentenza penale non è, però, circoscritta all'interno dei suddetti limiti, potendo, il Giudice civile, utilizzare la sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.
(Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 2901/2024, del 10.05.24).
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Ciò detto, con riferimento al caso in specie ed alla individuazione dell'importo richiesto a titolo risarcitorio per il danno patrimoniale –
10 denegato dal Giudice di prime cure in quanto ritenuto non adeguatamente dimostrato – occorre ricordare che, effettivamente la sentenza del GUP del
Tribunale di Caltanissetta si limita a riportare (pag. 26) la mera enunciazione del fatto – dando comunque atto “della consegna di denaro” senza nulla chiarire in ordine alle modalità con le quali le somme vennero versate al o se le stesse, per ipotesi, non fossero già nella CP_3 disponibilità di . CP_1
E' scritto in sentenza: “Nell'ulteriore vicenda che vede come persona offesa
i signori e la somma consegnata al Parte_1 Per_1 CP_3
è stata invece di €. 40.000,00 in data 20.12.2011 ed €. 6.800,00 in data
18.04.2012 per un totale di €. 46.800,00. La proposta era sempre quella di stipulare un contratto con tassi di interessi molto vantaggiosi ed il Pt_1 ha peraltro evidenziato che l'imputato, evidentemente al fine di meglio convincerlo, diceva di tenerla segreta, aggiungendo che era una proposta rivolta soltanto agli amici e ai clienti migliori. Era quindi indotto a consegnare il denaro necessario per effettuare l'investimento che però si rilevava truffaldino in quanto, a fronte dei prelievi effettuati, gli venivano consegnati dei moduli del tutto falsi”.
Risulta, ancora, dalla lettura della sentenza (pag. 28) “che il CP_3 rendendo spontanee dichiarazioni davanti al Tribunale del riesame di
Caltanissetta, - in sede di appello del PM avverso il rigetto della richiesta di emissione di una misura cautelare personale nei suoi confronti – l'odierno imputato rendeva ampia confessione, ammettendo la propria responsabilità in relazione a tutti i fatti che gli venivano contestati. Detta confessione era, peraltro, successivamente ulteriormente ribadita in sede di interrogatorio di garanzia avanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Precisamente, in tale ultima sede il confermava le dichiarazioni confessorie già rese CP_3 in precedenza ed ammetteva tutti gli addebiti evidenziando di avere sperperato negli anni il profitto dei reati circostanza che gli impedirebbe di riparare i danni cagionati alle persone offese.
11 Il richiamo al comportamento collaborativo del è poi, ripreso CP_3 nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di
Caltanissetta in data 15 maggio 2018 (pag. 7) ove si legge: “Egli ha ammesso gli addebiti solo dopo l'ispezione interna” .
A ciò si aggiunga che, poiché la sentenza penale di condanna fa stato ex art. 651 c.p.p. sulla sussistenza del fatto, e poiché “il fatto” contestato
(vedasi capo di imputazione) era, per quanto riguarda l'operato del nei confronti delle parti del presente giudizio, quello di avere CP_3 incassato la somma di €. 46.800,00, la prova del danno patrimoniale può considerarsi “in re ipsa” poiché il fatto da ritenersi provato ex art. 651
c.p.p. include la produzione del danno (anche nel suo ammontare) che oggi i truffati richiedono.
Tali riscontri oggettivi consentono, a parere della Corte, di valutare come fondate le lagnanze dell'odierno appellante con riferimento alla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto non dimostrato il “quantum” dovendosi, ritenere, anche in base all'invocato principio del “più probabile che non“ che, ove le somme “investite nell'operazione finanziaria prospettata“ da parte dei coniugi non avessero fatto parte di quelle oggetto dell'attività Persona_2 truffaldina posta in essere dall'imputato questi, nel rendere confessione, ne avrebbe fatto certamente cenno e ciò sarebbe confluito nella sentenza, quanto meno nella parte dedicata all'esame della specifica posizione degli appellanti ed allora persone offese dal reato.
Per tali ragioni la sentenza deve riformarsi riconoscendo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in €. 45.000.00 (per come chiesto in primo grado e ribadito in appello e già detratta la somma di €. 5.000,00 pagata da ) oltre agli interessi, al tasso legale, CP_1 decorrenti dalla data di commissione del fatto – come indicato in sentenza, ovvero dal novembre 2011 – all'effettivo soddisfo.
12 *****
Con appello incidentale ritualmente proposto Controparte_2 ha impugnato la gravata sentenza, deducendone la erroneità nella
[...] parte in cui, il Tribunale, ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2049
c.c. nonché per violazione dell'art. 31, comma 3 D. Leg.vo 58/1998, condannando, la stessa al pagamento, in favore degli attori della somma di €. 5000,00 per ciascuno.
Si osserva, in proposito come, con particolare riguardo alla responsabilità ex articolo 2049 c.c. degli intermediari finanziari, le più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che la Società proponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore stesso e che la responsabilità solidale del proponente viene meno quando vi sia il concorso dello stesso investitore danneggiato ex articolo 1227 c.c. ravvisabile nell'avere consegnato, direttamente al promotore finanziario, una rilevante somma di denaro senza richiedere copia del contratto di gestione sottoscritto e senza verificare personalmente l'esistenza di un conto di gestione delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei prodotti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati.
Si deduce, ancora, come ulteriore errore del Tribunale risieda nel non avere mai distinto, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, la posizione delle convenute da quella diversa e per nulla CP_1 assimilabile di Controparte_6
In proposito si evidenzia come non vi era alcun rapporto di dipendenza tra il e , né sussisteva, tra le parti, un CP_3 Controparte_5 rapporto di committenza e/o di dipendenza essendo, il CP_3
13 dipendente unicamente di – circostanza mai contestata ON dagli attori e dall'odierno appellante -
Ciò implica, secondo appellante incidentale il venir meno della possibilità di richiamare, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, l'articolo 2049
c.c..
A ciò si aggiunga che il al momento della realizzazione delle CP_3 frodi nei confronti dei clienti di neppure rivestiva la qualifica CP_1 di promotore finanziario non essendo iscritto nel relativo Albo in violazione dell'art. 31, comma 3 D. Leg.vo 58/1998 per come risulta dalla dichiarazione rilasciata dai competenti organismi ed allagata agli atti processuali (vedasi doc. n. 3 e 4 del fascicolo di primo grado).
Da tale documentazione si evince che il convenuto si iscrisse all'Albo dei promotori finanziari soltanto dopo aver rassegnato le dimissioni da
(periodo 2013-2014) operando per conto di altre società CP_6 intermediarie - quali, nello specifico Banca AN SP - sicché nessun rapporto può dirsi essere mai intercorso con Controparte_5
neppure sotto tale profilo.
[...]
******
L'appello incidentale è infondato.
In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai ferma nel ritenere che detta responsabilità sia astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex articolo 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandatigli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (vedi Cass. Sez. Un. 16/5/2019 n. 13246, Cass. 26.06.2019 n.
17060, Cass. 10.11.2015 n. 229566).
14 Per la configurabilità di tale responsabilità è necessario e sufficiente provare il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta illecita posta in essere dall' Agente e le incombenze che gli erano state affidate dal proponente, nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue attribuzioni purché entro i limiti dell'incarico affidatogli, con il solo limite del fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia idoneo, di per sé,
a determinare l'evento in applicazione della regola generale dell'articolo
1227 c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. Civ.
Sez. Un. cit).
In definitiva il fondamento della responsabilità ex articolo 2049 c.c. va rinvenuto non nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di
Agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà e nell'ambito della sfera organizzativa di un soggetto (il preponente) altro soggetto (il preposto) esercita le sue incombenze.
In altre parole, è sufficiente che l'Agente sia inserito, anche se temporaneamente e occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore non essendo essenziali né la continuità né l'onerosità del rapporto ma esclusivamente l'astratta possibilità di esercitare un potere di direzione (Cass. Civ. 26.9
2019 n. 23973).
Nel caso in specie non vi è dubbio che è Società Controparte_2 del gruppo e che perciò era ben conscia del fatto che – a CP_1 prescindere dal rapporto di dipendenza del – i prodotti CP_3 finanziari che venivano proposti ai clienti sarebbero stati offerti loro proprio presso gli Uffici Postali del territorio nazionale o, addirittura
“esclusivamente” presso tali Uffici.
15 Ne discende che l'intera organizzazione produttiva di - CP_1
(Uffici, personale, modulistica, ecc) datrice di lavoro del – era CP_3 utilizzata da Banco Poste Fondi SGR ragione per la quale il rapporto di preposizione con il si è pienamente realizzato attraverso la CP_3 interrelazione tra le due Società e l'utilizzo da parte della appellante incidentale di tutta la struttura di . CP_1
Ciò è quanto accaduto ed accertato nel fatto deciso con la sentenza di primo grado tenuto conto che dalla documentazione acquisita (vedasi sentenza GUP di Caltanissetta) è risultata evidente la appartenenza del alla organizzazione di ( e per quel TE ON che qui interessa, di il che è sufficiente a Controparte_2 considerare operante la responsabilità oggettiva ed indiretta della Società appellante incidentale ex articolo 2049 c.c..
Responsabilità oggettiva che trova la sua ragion d'essere per un verso nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa traendovi benefici ai quali è ragionevole far corrispondere rischi, per altro verso nell'esigenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte loro rivolte per il tramite del promotore trattandosi di soggetti cui la buona fede può spesso essere fraudolentemente carpita.
La responsabilità dell'ente finanziario deve escludersi solo quando la condotta del risparmiatore presenti connotati di anomalia, vale a dire quanto meno di consapevole effettiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi anche presuntivi, ( a mero titolo di esempio il valore complessivo dell'operazione, l'esperienza acquisita dal cliente nell'investimento di prodotti finanziari, l'eventuale dazione in contanti di ingenti somme di denaro) ma compete sempre all' intermediario finanziario l'onere di provare tale anomalia.
16 Ne discende che, in una corretta prospettiva qualificatoria dell'art. 2049
c.c. la condotta del danneggiato può assumere rilievo diminuente o elidente solo se ed in quanto integrante un fattore causale autonomo e concretamente concorrente nella determinazione del danno ex articolo
1227 comma primo c.c. ciò che però, può configurarsi in presenza di condotte che postulino la consapevolezza e la sostanziale acquiescenza della irregolare condotta del preposto o quantomeno la sua agevole e immediata percettibilità (cfr Cass. Civ. n. 857/2020).
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Nel caso in specie, ad avviso della Corte, e per come sopra ricordato, non può riconoscersi alcun comportamento “anomalo” nella condotta dei coniugi non essendo emerso, da alcun atto processuale, Persona_2 con quali modalità gli stessi acconsentirono al di utilizzare il CP_3 loro denaro – il quale poteva già, ad esempio, trovarsi nella disponibilità di – non avendo, i convenuti allegato alcunché in proposito CP_1 né, a maggior ragione, può presumersi che gli investitori avessero una sufficiente consapevolezza della violazione di regole comportamentali da parte del dipendente di . CP_1
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Con riferimento alla mancata iscrizione del nell'apposito Albo CP_3 dei promotori Finanziari – argomento anch'esso oggetto dei motivi di appello incidentale - risulta dalla produzione documentale allegata da che il è stato inscritto all'Albo dei Controparte_2 CP_3
Promotori finanziari dall'ottobre 2013 sino a febbraio 2014 operando per
Banca AN spa quindi, effettivamente, all'epoca dei fatti egli non ricopriva ufficialmente né la qualifica di promotore finanziario né lavorava per conto di Controparte_6
Tuttavia ciò non esclude la responsabilità solidale della società appellante incidentale in quanto i danni provocati dal promotore sono conseguenti
17 alla apparente appartenenza del dipendente alla Società proponente atteso che, ai fini della sussistenza di tale responsabilità, è necessario che il danneggiato provi che il Promotore Finanziario abbia speso il nome della
Società di intermediazione e che concorra la sola condizione che vi sia “un nesso di occasionalità necessaria” tra l'attività demandata al consulente finanziario ed il danno al cliente.
Nel caso in specie non vi è dubbio che vi sia tale relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario in quanto il CP_3 approfittando anche della pregressa conoscenza quale Direttore dell'
Ufficio postale dei coniugi appellanti, ha posto in essere le condotte illecite, del cui danno è chiamata a rispondere, non Controparte_6 solo utilizzando i locali dell'Ufficio postale ma anche facendo sottoscrivere moduli riportanti i riferimenti alle Società convenute.
Non può tacersi, infatti, che l'investimento finanziario prospettato era denominato " Replay 12 mesi”, riportando, in intestazione, CP_6 proprio il richiamo alla società appellante incidentale.
Tutto ciò induce questa Corte a ritenere non accoglibili i motivi di censura sollevati da con l'appello incidentale che deve Controparte_2 rigettarsi.
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La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la
18 parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 430/2021 resa dal Tribunale di Enna 28.06.2021 ed appellata in via principale da , in proprio e nella qualità di Parte_1 erede della moglie , nella contumacia di Per_1 TE che dichiara:
In accoglimento dell'appello principale condanna tutti i convenuti, in solido, a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali subiti, la complessiva somma di €.40.000,00 oltre interessi, al tasso legale, da calcolarsi per come indicato in parte motiva.
Condanna, gli appellati, in solido al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado del giudizio che liquida in complessive €.
4.250,00 oltre spese generali 15, iva e cpa, se dovute;
Condanna gli appellati, a pagare, in favore dell'appellante, le spese del presente grado di giudizio che liquida, quanto a in €. ON
804,00 per spese vive ed €. 3.200,00 per compensi, oltre spese generali
15% iva e cpa, se dovute e, per , appellante Controparte_2 incidentale, in €. 4.600,00 oltre spese generali 15% iva e cpa, se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo Controparte_7 pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002
19 Caltanissetta, 5 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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