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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CO ELIANA, RE
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8541/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1561/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000776 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000776 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000776 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6585/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 250TEGM000776 del 31.10.2022 con il quale le si contestava un maggior reddito per l'anno 2016, stante la mancata dichiarazione del reddito derivante dalla locazione di un immobile.
Con l'originario ricorso la contribuente deduceva di aver appreso dell'esistenza dell'avviso di accertamento impugnato solo quando le era stato comunicato un pignoramento presso terzi disposto in conseguenza del mancato pagamento delle maggiori imposte (oltre interessi e sanzioni) con il citato avviso liquidate.
Eccepiva, quindi, la nullità dell'accertamento perché l'Amministrazione finanziaria sarebbe decaduta dal diritto di esercitare il proprio credito, atteso che la registrazione del contratto di locazione risalirebbe al
24.11.2015.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in considerazione della regolarità della notifica dell'atto opposto, per come attestato dal messo comunale.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente con il proposto appello articolava un unico motivo di censura: l'illegittimità della sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 68 del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18, nonché per violazione dell'art. 43 co. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La parte appellata si costituiva con proprie controdeduzioni cui facevano seguito le memorie illustrative della contribuente.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Occorre premettere che parte contribuente ha rilevato di avere avuto conoscenza dell'avviso di accertamento n. 250TEGM000776 opposto solo quando le era stato comunicato di un pignoramento presso terzi disposto in conseguenza del mancato pagamento delle maggiori imposte (oltre interessi e sanzioni) con il citato avviso liquidate.
Al riguardo, del resto, l'Amministrazione Finanziaria forniva la prova della regolare notifica dell'avviso medesimo, atteso che la mera attestazione del messo comunale prodotta in giudizio non può ritenersi un valido surrogato della relata di notifica.
Ciò posto, la parte con il proposto appello ha lamentato l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 68 del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18 in quanto doveva essere dichiarata l'intervenuta decadenza ex art. 43 co. 1 d.P.R. 600/1973, maturata il 31/12/2022.
Nella prospettazione dell'appellante, l'avviso di accertamento doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31/12/2022, mentre risulta essere stato notificato nel 2024, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, e quindi ampiamente oltre i termini di decadenza. La doglianza non merita pregio.
Va evidenziato, al fine di comprendere il thema decidendum, che il maggior reddito di cui all'avviso di accertamento n. 250TEGM000776 inerisce la mancata dichiarazione per l'anno fiscale 2016 del reddito derivante dalla locazione di un immobile;
il contratto è stato stipulato l'1.7.2016 e registrato il successivo
29.7.2016.
Dunque, in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973, così come indicato anche nell'atto di appello, il termine utile per l'Amministrazione per notificare gli esiti dell'accertamento sarebbe stato il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero il 31.12.2022.
Tuttavia, occorre tenere in considerazione anche la disciplina vigente durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19 che impone di verificare l'effettivo decorso del termine di decadenza alla data in cui la Ricorrente_1 aveva notizia dell'atto di pignoramento presso terzi (ovvero tra il maggio ed il luglio del 2023).
La straordinarietà della difficile situazione sanitaria ha, infatti, giustificato l'adozione di norme che sospendessero l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 prima ed al 31 dicembre
2021 in poi.
La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del DL. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive;
“un fermo a pioggia” durato a lungo e che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
A tale ultimo riguardo deve richiamarsi l'articolo 68 co. 4 bis, che prevede: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, [... ] sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Tenuto quindi conto dello slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 - anche relativamente alle entrate tributarie di competenza degli Enti locali -, i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione dall'8 marzo 2020 fino al 31.12.2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
Tanto premesso, nel caso in esame l'Amministrazione avrebbe avuto dunque termine fino al 31.12.2023 per notificare l'avviso di accertamento impugnato.
L'eccezione di decadenza è, pertanto, infondata.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato;
le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 650,00 oltre accessori
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CO ELIANA, RE
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8541/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1561/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000776 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000776 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000776 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6585/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 250TEGM000776 del 31.10.2022 con il quale le si contestava un maggior reddito per l'anno 2016, stante la mancata dichiarazione del reddito derivante dalla locazione di un immobile.
Con l'originario ricorso la contribuente deduceva di aver appreso dell'esistenza dell'avviso di accertamento impugnato solo quando le era stato comunicato un pignoramento presso terzi disposto in conseguenza del mancato pagamento delle maggiori imposte (oltre interessi e sanzioni) con il citato avviso liquidate.
Eccepiva, quindi, la nullità dell'accertamento perché l'Amministrazione finanziaria sarebbe decaduta dal diritto di esercitare il proprio credito, atteso che la registrazione del contratto di locazione risalirebbe al
24.11.2015.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in considerazione della regolarità della notifica dell'atto opposto, per come attestato dal messo comunale.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente con il proposto appello articolava un unico motivo di censura: l'illegittimità della sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 68 del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18, nonché per violazione dell'art. 43 co. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La parte appellata si costituiva con proprie controdeduzioni cui facevano seguito le memorie illustrative della contribuente.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Occorre premettere che parte contribuente ha rilevato di avere avuto conoscenza dell'avviso di accertamento n. 250TEGM000776 opposto solo quando le era stato comunicato di un pignoramento presso terzi disposto in conseguenza del mancato pagamento delle maggiori imposte (oltre interessi e sanzioni) con il citato avviso liquidate.
Al riguardo, del resto, l'Amministrazione Finanziaria forniva la prova della regolare notifica dell'avviso medesimo, atteso che la mera attestazione del messo comunale prodotta in giudizio non può ritenersi un valido surrogato della relata di notifica.
Ciò posto, la parte con il proposto appello ha lamentato l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 68 del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18 in quanto doveva essere dichiarata l'intervenuta decadenza ex art. 43 co. 1 d.P.R. 600/1973, maturata il 31/12/2022.
Nella prospettazione dell'appellante, l'avviso di accertamento doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31/12/2022, mentre risulta essere stato notificato nel 2024, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, e quindi ampiamente oltre i termini di decadenza. La doglianza non merita pregio.
Va evidenziato, al fine di comprendere il thema decidendum, che il maggior reddito di cui all'avviso di accertamento n. 250TEGM000776 inerisce la mancata dichiarazione per l'anno fiscale 2016 del reddito derivante dalla locazione di un immobile;
il contratto è stato stipulato l'1.7.2016 e registrato il successivo
29.7.2016.
Dunque, in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973, così come indicato anche nell'atto di appello, il termine utile per l'Amministrazione per notificare gli esiti dell'accertamento sarebbe stato il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero il 31.12.2022.
Tuttavia, occorre tenere in considerazione anche la disciplina vigente durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19 che impone di verificare l'effettivo decorso del termine di decadenza alla data in cui la Ricorrente_1 aveva notizia dell'atto di pignoramento presso terzi (ovvero tra il maggio ed il luglio del 2023).
La straordinarietà della difficile situazione sanitaria ha, infatti, giustificato l'adozione di norme che sospendessero l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 prima ed al 31 dicembre
2021 in poi.
La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del DL. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive;
“un fermo a pioggia” durato a lungo e che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
A tale ultimo riguardo deve richiamarsi l'articolo 68 co. 4 bis, che prevede: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, [... ] sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Tenuto quindi conto dello slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 - anche relativamente alle entrate tributarie di competenza degli Enti locali -, i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione dall'8 marzo 2020 fino al 31.12.2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
Tanto premesso, nel caso in esame l'Amministrazione avrebbe avuto dunque termine fino al 31.12.2023 per notificare l'avviso di accertamento impugnato.
L'eccezione di decadenza è, pertanto, infondata.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato;
le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 650,00 oltre accessori