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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MACERATA
Il Tribunale, in persona del giudice unico, dott. Quirino Caturano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2834 del ruolo contenzioso degli affari dell'anno 2021, riservata in decisione con ordinanza del 9 luglio 2024 ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (di giorni 20 più 20), e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Margherita Morelli e Marzia Mariani, come da investitura in atti.
ATTORE
E
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Luca Froldi, come da incarico in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Cola, come da incarico in atti.
TERZA CHIAMATA
E
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (c.f. ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Alberto Lai Molé, come da investitura in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano come da note sostitutive, da intendersi integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. La domanda diretta alla affermazione della responsabilità professionale del convenuto per inammissibilità della opposizione alla decisione amministrativa di rigetto della domanda di protezione internazionale deve essere rigettata, per i motivi seguenti.
1 2. Serve premettere che la responsabilità professionale dell'avvocato non è scontata neppure le quante volte la prestazione risulti inadeguata sotto l'aspetto della diligenza, secondo un apprezzamento condotto ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c. in relazione di integrazione con l'art. 2236 c.c.. Infatti, il cliente parte assistita deve assolvere il proprio onere probatorio sia sotto il profilo del nesso causale, sia sotto quello della sussistenza del danno.
2.1. Secondo l'orientamento largamente dominante, in base al principio che l'obbligazione del professionista forense è di mezzi e non di risultato, incombe sul cliente l'onere della dimostrazione dell'inadempimento, la prova del danno e del nesso eziologico tra il comportamento inadempiente e il danno (Cass. 16 maggio 2017, n. 12038, in De Jure;
Cass. 15 dicembre 2016, n. 25895, in De Jure;
Cass. 27 maggio 2009, n. 12354). A sua volta, la colpa professionale forense non si presume, ma deve essere dimostrata dal cliente.
Nell'àmbito del giudizio di responsabilità professionale forense, il nesso di derivazione causale (elemento oggettivo della fattispecie responsabilistica), deve essere provato scomponendolo nei due diversi momenti della causalità di fatto e di quella giuridica: il cliente deve provare sia l'evento rappresentato causato dalla prestazione professionale non correttamente eseguita, sia il danno (Cass. 21 gennaio 2020, n. 1169, in www.ilprocessocivile.it; Cass. 26 giugno 2018, n. 16803, in www.dirittoegiustizia.it; Cass.
30 aprile 2018, n. 10320, in Guida al dir. 2018, 22, p. 19; Cass. 15 dicembre 2016, n.
25895, in Guida al dir. 2017, 14, p. 71; Cass. 22 luglio 2014, n. 16690, in www.dirittoegiustizia.it; Cass. 13 febbraio 2014, n. 3355, in www.dirittoegiustizia.it; Cass.
23 marzo 2006, n. 6537, in Mass. Giust. civ. 2006, 3; Trib. Cosenza 6 marzo 2020, in De
Jure; Trib. Milano 20 febbraio 2020, in De Jure;
Trib. Latina 4 febbraio 2020, in De Jure;
Trib. Grosseto 28 gennaio 2020, in De Jure;
Trib. Busto Arsizio 17 dicembre 2019, in De
Jure; Trib. Rimini 24 febbraio 2018, in De Jure;
Trib. Roma 1° marzo 2017, in De Jure;
Trib. Milano 15 aprile 2015, in De Jure).
2.2. Con riferimento alla causalità di fatto, anche applicando il criterio della probabilità, occorre dimostrare che un determinato comportamento probabilmente avrebbe portato ad un esito diverso del giudizio (Cass. 21 gennaio 2020, n. 1169, in www.ilprocessocivile.it;
Cass. 1° ottobre 2018, n. 23740, in www.dirittoegiustizia.it; Cass. 26 giugno 2018, n.
16803, in www.dirittoegiustizia.it; Cass. 20 marzo 2018, n. 6862, in www.dirittoegiustizia.it; Cass. 15 dicembre 2016, n. 25895, in Guida al dir. 2017, 14, p. 71;
Cass. 13 novembre 2015, n. 23209, in De Jure;
Cass. 20 agosto 2015, n. 17016, in Guida al
2 dir. 2015, 40, p. 52; Cass. 22 luglio 2014, n. 16690, in www.dirittoegiustiza.it; Cass. 13 febbraio 2014, n. 3355, in www.dirittoegiustizia.it; Cass. 3 aprile 2009, n. 8151, in De Jure;
Cass. 18 aprile 2007, n. 9238, in G. it. 2007, p. 2172; Cass. 11 agosto 2005, n.16846, in
Guida al dir. 2005, 38, p. 54; Cass. 19 novembre n. 21894, in Corr. giur. 2005, 10, p. 1410;
Trib. Bari 27 maggio 2015, in De Jure;
Trib. Bari 13 febbraio 2014, in De Jure;
Trib.
Milano 4 settembre 2007, in De Jure.). Anche al lume di siffatto orientamento - che rispetto a quello della certezza morale è più favorevole al cliente perché mitiga la difficoltà di dimostrare, con riguardo alla situazione valutata ex ante, la certezza del raggiungimento del risultato sperato dal cliente in assenza dell'inadempimento dell'avvocato -, in ogni caso bisogna verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il cliente avrebbe avuto il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, in mancanza, la prova del nesso causale (Cass. 20 marzo 2018, n. 6862, in www.dirittoegiustizia.it; Cass. 16 maggio
2017, n. 12038, in De Jure).
2.3. Non basta dunque allegare la diversa condotta che l'avvocato avrebbe dovuto correttamente tenere: bisogna specificare in che termini e con quali argomentazioni giuridiche e di fatto l'avvocato avrebbe dovuto proporre la domanda o l'eccezione (Trib.
Roma 12 febbraio 2018, in De Jure), perché bisogna dimostrare la fondatezza del diritto da tutelare sulla base di una valutazione prognostica positiva (Trib. Rimini 24 febbraio 2018, in De Jure;
Trib. Macerata 17 febbraio 2018, in De Jure;
Trib. Roma 1° febbraio 2017, in
De Jure).
3. Una volta data la prova del nesso di causalità di fatto, deve essere provata la causalità giuridica tra l'evento pregiudizievole determinato dalla condotta negligente dell'avvocato e il danno concretamente subito dal cliente (Cass. 28 giugno 2018, n. 16803). Tra il fatto inteso come evento di danno, e il danno, inteso come perdita patrimoniale risarcibile, deve sussistere una relazione da causa ad effetto in base alla quale il secondo sia riconducibile al primo (Cass. 15 ottobre 1999, n. 11629). Infatti, la responsabilità civile dell'avvocato si configura nel caso in cui il proprio operato, viziato da un comportamento doloso, gravemente colposo (nel caso di prestazione particolarmente difficoltosa) o semplicemente colposo (nel caso di prestazione ordinaria), abbia provocato come conseguenza immediata e diretta un danno certo ed effettivo al cliente ai sensi dell'art. 1223 c.c., con i limiti di cui agli artt. 1225 e 1227 c.c. Infatti, il danno va limitato a quello prevedibile (salvo il dolo) e a quello che il danneggiato non avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, salva la riduzione proporzionale del risarcimento nel caso in cui vi sia stato concorso colposo del
3 creditore. Dal punto di vista astratto, il cliente potrebbe riuscire a dimostrare la responsabilità professionale dell'avvocato (an debeatur) ma non il concreto danno risarcibile (quantum) (la prova del danno incombe sempre sul cliente danneggiato: Cass. 6 maggio 2020, n. 8494).
4. Non solo. L'alea che incombe su ogni giudizio fa sì che in àmbito forense il contegno negligente dell'avvocato possa provocare al più la perdita di una chance di vittoria da parte del cliente, non potendo essere assicurato in alcun caso a priori il risultato rappresentato dal buon esito del giudizio. Per questo motivo il danno risarcibile si presenta come danno da perdita di chance (secondo quanto dedotto dalla stessa parte attrice), ovverosia da perdita di una probabilità favorevole (Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2014, n. 18207).
Deve trattarsi di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene (Cass. 22 novembre 2019, n. 30502, in De Jure;
Cass. 20 novembre 2018,
n. 29829, in Mass. Giust. civ. 2019; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3691, in De Jure;
Trib.
Salerno 13 dicembre 2019, in De Jure).
4.1. Tuttavia, bisogna dare la prova concreta del danno da perdita di chance (91) e non è sufficiente allegare solo la pretesa negligenza dell'avvocato. L'onere della prova ricade ovviamente sul danneggiato che deve provare, quanto meno in termini probabilistici, alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass., sez. lav., 25 settembre 2019, n. 23936). Infatti, la chance non è di per sé risarcibile come mera possibilità astratta di un risultato diverso e migliore.
Ove infatti il danno da perdita di chance venisse valutato in sé prescindendo dalla lesione concreta alla sfera del danneggiato, si addosserebbe all'avvocato la responsabilità praticamente ogni qual volta la causa venisse persa, anche in condizioni di grande difficoltà. Dal momento che nessuna causa è al 100 per cento vinta o persa in partenza, la valutazione può essere solo probabilistica. Pertanto, in caso di esito negativo di un giudizio, il legale risponderebbe praticamente sempre, trasformando la sua prestazione in un'obbligazione di risultato negata alla radice dal sistema della responsabilità professionale.
4.2. Di talché, occorre che essa sussista effettivamente e in concreto sulla base di una valutazione prognostica basata su allegazioni ed elementi probatori forniti dalla parte assistita (Cass. 20 agosto 2015, n. 17016). La chance in àmbito di responsabilità forense è rappresentata dal consistente fumus boni juris sulla seria e apprezzabile possibilità (Cass.
4 11 novembre 2019, n. 28993, in materia sanitaria) di successo dell'azione che doveva essere diligentemente esperita. L'onere probatorio specifico sull'inferenza probabilistica incombe sul preteso danneggiato (Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21678).
5. Una volta dimostrato il nesso di causalità giuridica in ordine al danno di perdita di chance, si deve considerare il vantaggio economico potenzialmente realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, secondo un apprezzamento del giudice da valutarsi caso per caso (Cass. 22 novembre 2004, n. 22026).
6. Posta questa lunga premessa, si tratta anzitutto di verificare quali serie possibilità di successo avrebbe accompagnato l'impugnazione del provvedimento amministrativo reiettivo della domanda di protezione internazionale, ove il professionista legale convenuto fosse riuscito nell'intento di offrire al soglio che pure ne fu investivo, tempestiva e corretta dimostrazione della tempestività della opposizione. Infatti, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato avverso la decisione della p.A. si arrestò quel diverso soglio giudiziale, chè, in carenza della documentazione integrativa inutilmente compulsata, non fu posto nelle condizioni di verificare la tempestività della opposizione e quindi, in ossequio all'ordine gerarchico delle questioni da affrontare, non poté entrare nel vivo del giudizio e così non verificò la fondatezza della pretesa accampata dall'odierno attore.
7. Al riguardo, è opinione della parte attrice, sì come corroborata da una cospicua giurisprudenza di quel medesimo Ufficio che ne ebbe a dichiarare la inammissibilità del ricorso, che, ove (agevolmente) superato il vaglio di ammissibilità, la domanda di riconoscimento di protezione internazionale sarebbe stata senza meno ritenuta fondata. A tanto si addiverrebbe proprio (e solo) su una asseritamente significativa esistenza di precedenti favorevoli;
il che, nella prospettiva in rilievo, non potrebbe che fondare una prognosi di fondatezza del ricorso. Insomma, il senso del discorso è che lo stesso giudice costretto a dichiarare la inammissibilità del ricorso, in assenza di tale ostacolo, non avrebbe che potuto accoglierlo nel merito, come dimostrerebbe un cospicuo gruppo di precedenti a firma di quel medesimo soglio.
8. Sennonché simile argomento non appare inscalfibile.
8.1. Anzitutto, a dequotare la asserita solidità e prevedibilità di un indirizzo che, sia pure a livello distrettuale, si pretende univoco, milita la contraria produzione documentale del convenuto, ché incorpora pronunce con cui la medesima sezione del tribunale, in riferimento a persone nelle condizioni che paiono similari a quella adesso giudicata, è
5 addivenuto, all'esito di un apprezzamento di merito, ad esiti non esattamente collimanti con quelli che l'attore ha ritenuto di potere senz'altro accreditare come certi appena superato il vaglio dell'ammissibilità.
8.2. Stabilito, quindi, il carattere non determinante dell'argomento agitato dal , si Pt_1
tratta, piuttosto, di verificare, sulla scorta di quanto più sopra enunciato, se, in concreto, fosse o meno meritevole di credito la ricostruzione delle vicende esistenziali che hanno interessato l'istante e delle ragioni che questi ha addotto al cospetto della competente struttura amministrativa che ne raccoglieva il propalato.
Orbene, la versione difensiva del non appare esente da contraddizioni e comunque Pt_1 rivela elementi tali da inficiare la pur dedotta necessità di riparare all'Estero per il pericolo di essere assassinato dai membri di un ceppo etnico rivale a quello cui apparteneva il padre
(ucciso in una imprecisata data dell'anno 1998).
8.3. Anzitutto, è bene premettere che il è stato ricompreso nella lista dei cc.dd. Paesi Per_1 di origine sicuri, istituita ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs 25/2008, mercè Decreto del 4 ottobre 2019 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.
Un primo argomento, dunque depone in senso contrario alla tesi dell'attore.
8.4. In ogni caso, se il giudice di merito è chiamato, al di là delle classificazioni contenute in un decreto ministeriale, a operare un giudizio investente la credibilità razionale di quanto dedotto dal richiedente protezione, quale che sia il Paese di provenienza, allora mette conto rappresentare quanto segue.
Il ridetto , cittadino ghanese nato a [...] il [...], è giunto in in 20 Pt_1 CP_2
ottobre 2015 e ha richiesto alla competente commissione la protezione internazionale con istanza del 10 novembre 2015.
Dalla copia del verbale delle dichiarazioni rese alla commissione in data 1 aprile 2026, emerge quanto segue:
8.5. Si tratta di dichiarazioni che non appaiono rivelare la esistenza di un effettivo pericolo, diverso da uno afferente alla mera percezione soggettiva) di subire possibili aggressioni o
6 violenze, esigendosi “il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese” (art. 1,
Convenzione Ginevra 1951 richiamato dall'art. 2 Dir. 2004/83/CE e dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 251/2007).
8.6. Da questo punto di vista, serve aggiungere che sono trascorsi 17 anni dalla morte del padre (episodio che dovrebbe coincidere con il più evidente momento di gravità del pericolo), prima che egli, ormai ventiseienne, prendesse la decisione di lasciare il Paese natio.
Sennonchè, in disparte la circostanza che non si ha alcuna evidenza che il padre del richiedente protezione sia deceduto per morte violenta (l'attore, a tanto sollecitato dalla commissione, ha dichiarato di non essere mai stato in possesso di alcun documento o atto tale da accreditare la relativa versione) e, per quel che più conta, che quella uccisione violenta sia dipesa proprio e solo in ragione della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale (quello dei Dagomba) o in quanto professante un certo credo (sul punto il adduce cumulativamente entrambi i rischi, assumendo sia di essere cristiano come la Pt_1
madre – e, come tale, in pericolo –, sia di appartenere al medesimo ceppo etnico del padre –
e come tale, in pericolo, in quanto primogenito -), tutto ciò in disparte, gli è che, a dar conto del carattere recessivo della esistenza di una situazione di fondato timore di persecuzione, sovviene la circostanza che, come anticipato, sono trascorsi 17 anni dalla morte del padre
(episodio che dovrebbe rilevare il punto più alto di emersione della gravità della situazione di pericolo), prima che egli, ormai ventiseienne, prendesse la decisione di lasciare il Paese natio. Eppure, durante questo torno temporale, dal 1998 fino al 2015, egli non ha fatto riferimento ad alcun significativo fatto integrante una minaccia concreta a sé o (se si esclude la categoria di “molti parenti del padre che venivano uccisi in quel periodo”) alla relativa famiglia: ha solo avuto il timore, come dedotto, che, sì come primogenito, potesse essere i) riconosciuto (ciò che, si ripete, non è avvenuto per lustri dalla morte del padre, durante i quali non ha indicato nemmeno un episodio di tentato omicidio o aggressione nei suoi confronti o dei suoi familiari), quindi ii) rapito e/o assassinato, in quanto taluno degli appartenenti al gruppo dei vrebbe potuto riconoscere in lui il figlio di un rivale. CP_3
Non meno significativo è che la di lui madre, come la sorella, hanno continuato a vivere in una diversa area geografica (Sampa) del quindi in condizioni di relativa sicurezza Per_1
7 (la madre è deceduta per morte naturale e comunque non violenta, dopo l'arrivo in CP_2 dell'attore).
Secondo quanto dichiarato in sede di verbale di dichiarazioni alla commissione, il ha Pt_1
“sempre vissuto a Boku”, dove era occupato come imbianchino: quindi ha continuato a stare a Boku, località che evidentemente ha ritenuto sicura per sé, preferendo non spostarsi, neppure al momento della asserita ripresa delle ostilità, presso Sampa, dove -come detto- si trovavano la madre e la sorella.
8.7. Qui giunti, serve considerare che l'attore non ha offerto, né in quel ricorso del quale ha esclusivamente lamentato la mancata trattazione nel merito (non pure, sicchè, la insufficienza sul piano probatorio), né nella presente sede, la ammissibile e persuasiva dimostrazione della condizione utile a conseguire il titolo ambìto.
8.8. Né ricorrono gli estremi per eccitare sul punto i poteri istruttori del giudice.
Come noto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca specifici elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (al riguardo v., ex multis, Cass.
21123/2019).
8.9. Peraltro, in materia di protezione internazionale il positivo superamento del vaglio di credibilità soggettiva del richiedente protezione condotto alla stregua dei criteri indicati nel
D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è preliminare all'esercizio da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che il richiedente non
è in grado di provare, in deroga al principio dispositivo (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass.
n. 11267 del 2019; Cass. n. 16925 del 2018).
La valutazione, in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (cfr. Cass. n. 3340 del 2019).
Di qui, le ragioni di natura essenzialmente economiche che avevano spinto l'attore a lasciare il proprio Paese, per l'infondatezza della sua richiesta di protezione umanitaria.
8 D'altro canto, è stato giustamente posto in rilievo che “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (Cass. n. 4455 del 2018).
Al momento della decisione il ricorrente era un adulto di 26 anni, la cui condizione non poteva essere valutata come se fosse stato un minore, sicchè la sua condizione di orfano di madre non risultava indicativa di una condizione di vulnerabilità in caso di ritorno in
Con riferimento alla vita trascorsa in , il ricorrente risultava esclusivamente Per_1 CP_2
aver svolto le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza, per cui si trattava di una situazione da sola non indicativa di un effettivo radicamento.
10. Anche con riferimento alla protezione sussidiaria non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
11. È venuto il momento di aggiungere che l'attore ha lamentato una congerie di danni, sotto il versante del nesso di causalità cd. giuridica, che attingono la sua sfera esistenziale.
In altri termini, ha lamentato che, per la negligenza del relativo procuratore nel depositare la documentazione attestante la tempestività della opposizione, egli avrebbe definitivamente perduto la possibilità di un sereno avvenire in Italia, essendosi peraltro reso inutile il percorso professionalizzante ed educativo (come da relativi attestati) compiuto.
Onde, nel rammemorare che, quale effetto della condotta negligente del convenuto, l'attore ha - sicuramente, ma esclusivamente - perduto la possibilità che la sua posizione fosse esaminata nel merito, al termine del cui giudizio l'opposizione sarebbe stata più che ragionevolmente reietta, appare una incongruenza correlare al contegno omissivo di cui si è detto un effetto sulla relativa agenda di vita così drastico e irrecuperabile.
Al riguardo, si è già richiamato il limite che gli artt. 1223 (in relazione al criterio spazio- temporale) e 1225 (quanto al dolo, in concreto da escludere) pongono alla estensione della area della risarcibilità di un danno patrimoniale;
senza trascurare che, in concreto, si ipotizza un danno nella stragrande parte non patrimoniale.
9 11.1. La condizione esistenziale di soggetto irregolarmente soggiornante sul territorio dello
Stato italiano non è direttamente ed esclusivamente dipendente dalla condotta del convenuto, potendo derivare non solo dal mancato accoglimento della opposizione alla decisione amministrativa reiettiva della domanda di protezione, ma anche da condotte dello stesso beneficiario. Comunque, la durata del permesso è fisiologicamente limitata nel tempo (a seconda delle richieste svolte, 5 anni o 1 anno, per quella sussidiaria), salvo revoca.
Del resto, l'attore è soggetto che a tutt'oggi - e comunque fino al tempo della proposizione della domanda giudiziale - dimora sul territorio dello Stato (non ne è stata dedotta la espulsione;
né tantomeno egli risulta aver lasciato il territorio); comunque, gode (almeno) di un nucleo minimo e inscalfibile di diritti sociali, a principiare da quello alle cure.
11.2. Questo ultimo appartiene al novero dei diritti costituzionali che devono essere riconosciuti agli stranieri, mentre il loro effettivo godimento è diversamente graduabile tra cittadini e stranieri, nonché tra i diversi stranieri (immigrati regolari e irregolari anzitutto) presenti sul territorio nazionale, alla luce di oggettive circostanze di fatto e sempre che queste siano rilevanti rispetto alla ratio della disciplina (C. cost. n. 107 del 2018). In questa direzione, invero, va anche il Testo Unico sull'Immigrazione – d. legisl. n. 286 del 1998, il quale all'art. 2 sancisce la distinzione tra stranieri “comunque presenti” alla frontiera o nel territorio, cui sono riconosciuti i diritti fondamentali, e stranieri regolarmente soggiornanti,
i quali godono di tutti i diritti civili riconosciuti al cittadino (salve diverse previsioni discendenti dalle convenzioni internazionali o dal t.u.i. medesimo).
11.3. Quanto agli altri diritti connessi all'accoglimento della domanda di protezione,
l'attore non ha specificato in qual modo egli ne abbia risentito quale diretta conseguenza della impossibilità di reazione (nel merito) al suo respingimento in sede amministrativa.
Si ricordi, sul punto, che egli non era già titolare di un diritto in tesi venuto meno per il contegno del convenuto, onde la sua posizione non può essere ragguagliata a quella di colui che, sempre per esemplificare, già avendo conseguito lo status anelato e avendo su tale base organizzato stabilmente la propria agenda di vita, si veda in un secondo momento ingiustamente penalizzato dal (perché privato della possibilità di reagire al) rigetto della pretesa a stare sul territorio nazionale. Diversamente e al postutto egli ha perduto la astratta possibilità (in concreto, come veduto, comunque da valutarsi infondata) di conseguire, per la prima volta, una posizione formale sul territorio dello Stato nel quale è innegabilmente entrato da irregolare.
10 11.4. Si aggiunga che, in quanto ormai adulto, non ha perduto la possibilità (che comunque ha avuto modo e tempo di mettere a frutto) di perfezionare l'apprendimento della lingua italiana e/o quello di un mestiere o di frequentare un corso professionalizzante (per vero neppure ha dedotto a quale altro avrebbe voluto accedere). Neppure appare persuasivo dedurre la sostanziale inutilità del percorso professionale e culturale (linguistico) compiuto: si tratta, infatti, di acquisizioni che, da un lato, costituiscono forme di acculturazione delle quali l'attore ha fruito e potrà fruire anche all'Estero.
Inoltre, in quanto soggetto dichiaratamente senza figli e senza parenti in o altrove, Per_1
non ha perduto la possibilità, connessa allo stato di soggetto protetto, di ricongiungimento familiare.
Senza trascurare, sempre in una chiave di lettura della posizione dello straniero quale soggetto intestatario di un nucleo irriducibile di diritti esistenziali (riconnessi all'essere umano in quanto tale), che la dedotta e perdurante qualità di irregolare non ha inciso minimamente sulla relativa possibilità di compulsare un giudice ai sensi dell'art. 24 Cost., al fine di conseguire in sede civile la condanna del convenuto.
12. In definitiva, nel rammemorare il carattere decisamente dirimente della infondatezza della pretesa alla protezione internazionale, si ribadisce che il , dedotto in sostanza un Pt_1
danno da mancato riconoscimento di uno status (comunque di durata limitata), non ha fornito la dimostrazione, necessaria in un sistema ispirato al canone della risarcibilità del danno conseguenza, del modo in cui l'inadempimento del convenuto abbia in concreto negativamente inciso nell'esercizio di prerogative connesse a detto status e, in particolare, la perdita di diritti diversi e ulteriori in confronto a quelli che, come più in alto veduto, sono comunque garantiti allo straniero soggiornante sul territorio dello stato.
13. Deve in fine essere disattesa anche la pretesa al “ristoro” del complessivo importo di euro 2.855,50 “per le spese da rifondere” al ed euro 777,00 per Controparte_4
contributo di iscrizione, oltre euro 27,00 per marca da bollo ivi, nonché euro 777,00 per condanna contributo art.13, c.1 quater, dpr 115/02.
13.1. Di vero, l'attore non solo non ha provato di aver corrisposto all'Erario detti importi, ma neppure lo ha solo dedotto. È piuttosto evidente che, trattandosi di un danno derivante dall'inadempimento del convenuto, l'attore avrebbe dovuto dimostrare di aver corrisposto quanto dovuto, sì da chiederne, poi, il “ristoro” al convenuto.
14. Nella pronuncia di rigetto di tutte le domande dell'attore sono assorbite le domande di manleva spinte dal convenuto in direzione delle assicurazioni chiamate in giudizio.
11 15. La natura delle questioni in fatto e in diritto trattate milita nel senso della integrale compensazione delle spese di lite, in relazione a tutte le cause.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2834 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:
1) rigetta tutte le domande intentate dall'attore nei confronti dell'avv. Parte_1
CP_1
2) dichiara interamente assorbite nella pronuncia di cui al capo che precede le domande di manleva svolte dal convenuto nei confronti delle relative compagnie di assicurazione;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite inerenti a tutte le cause.
Macerata, 8 gennaio 2025
Il Giudice
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