TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/08/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FERIALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice dott. Giulio Corsini Giudice rel. est. nel procedimento iscritto al n. 215/2025 P.U., promosso
DA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv.to Giuseppina Neri, rappresentante e difensore
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e Controparte_1
p. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, , P.IVA_1 Controparte_2
con sede a Palermo in via F. Guglielmo Savagnone n. 17/19, avente ad oggetto attività di parrucchieria ed acconciature, estetica e cosmesi, manicure e pedicure
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
**** Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositata nei confronti della società sopra indicata;
esaminati gli atti e i documenti allegati;
viste le informative acquisite;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40 comma 6 C.C.I.I., in data 28.7.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.; ritenuto che la società a responsabilità limitata semplificata Controparte_1
unipersonale è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1,
2 e 121 C.C.I.I.; ritenuto che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dai ricorrenti emerge lo svolgimento di un'attività di natura commerciale;
rilevato che la resistente, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) C.C.I.I.; considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49 comma 5 C.C.I.I.), circostanza questa che può evincersi dalla esposizione debitoria prospettata dal creditore, pari a complessivi €
7.828,27 oltre accessori al 16.1.2025, ma, altresì, dalla nota dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione che espone un indebitamento di € 65.567,00 per debiti iscritti a ruolo non sospesi
(cfr. doc. acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 C.C.I.I. in data 4.8.2025), oltre alla esposizione debitoria maturata nei confronti dell' come da documentazione acquisita dal CP_3
predetto istituto acquisita dalla cancelleria in data 19.8.2025 (pari ad € 22.150,31); ritenuto che tali elementi dimostrano, altresì, la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 C.C.I.I., vieppiù comprovata dall'esito infruttuoso delle procedure esecutive promosse (all. 8-10), nonché dall'assenza di bilanci sin dal 2015; preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 C.C.I.I.; pronuncia
l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
semplificata unipersonale (c.f. e p. I.V.A. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, , con sede a Palermo in via F. Guglielmo Controparte_2 Savagnone n. 17/19, esercente attività di parrucchieria ed acconciature, estetica e cosmesi, manicure e pedicure
nomina
Giudice Delegato il dott. Giulio Corsini; nomina
Curatore l'avv. Giulia Giuffrida (la quale allo stato risulta in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I.I), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella nota di accettazione della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, C.C.I.I.; ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 C.C.I.I. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 C.C.I.I. nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
C.C.I.I. un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I.I.;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 C.C.I.I. a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 C.C.I.I., anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, C.C.I.I., nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), C.C.I.I.;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 C.C.I.I.; prescrive al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce il giorno 12 dicembre 2025, ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146
d.P.R. 30/5/2002 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., comunicata alla società debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione Feriale del 21 agosto 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Giulio Corsini Daniela Gazzi
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.