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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 23/01/2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2805/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] Parte_1
(ME) il 30/07/1994, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Contrada Vallebruca N.68 98076 SANT'AGATA MILITELLO ITALIA presso lo studio dell'Avv. PASCALIA TIZIANA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
Controparte_2
, cf , in persona
[...] P.IVA_1 dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: Iscrizione collocamento obbligatorio.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/08/2023 parte ricorrente adiva il giudice del lavoro deducendo di avere un'incapacità lavorativa superiore al 46% e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio con decorrenza dalla domanda amministrativa e vittoria di spese.
Si costituiva l contestando nel merito le difese avversarie e sollevando CP_1
l'inammissibilità dell'azione svolta per mancato utilizzo dello strumento dell'ATPO ex art. 445 bis c.p.c. con vittoria di spese.
Si costituiva l Controparte_2
, chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva
[...]
dell'Amministrazione con compensazione delle spese.
Istruita documentalmente la causa veniva odiernamente decisa.
Preliminarmente, con riferimento alla posizione dell'assessorato, si evidenzia che l' è l'unico legittimato passivo soltanto nel procedimento per ATP ex CP_1
art.445 bis c.p.c., perché lo stesso procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata nell'atto introduttivo del presente giudizio (vedi Cass. n. 35732 del 2022).
In materia di legittimazione passiva, è sufficiente richiamate il consolidato orientamento della S.C. (Cass. n. 16150/2015), che non si ha ragione di disattendere, secondo cui nel regime successivo al trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge;
detta legittimazione passiva, pertanto,
2 non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica – operante nell'ambito del e non della provincia Org_1
(vedi Cass. 23 aprile 2008 n. 10538, Cass. 3 febbraio 2012 n. 1636, Cass. 30 ottobre 2012 n. 18637).
Il ricorso, tuttavia, è improcedibile.
Come da giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il procedimento ex art. 445-bis deve ritenersi esperibile in riferimento a tutte le prestazioni assistenziali che abbiano come presupposto l'accertamento di una condizione di disabilità ed alla sole controversie previdenziali aventi ad oggetto le provvidenze di cui alla legge n. 222/1984.
Quanto alle conseguenze della mancata attivazione del procedimento di a.t.p.o., dispone l'art. 445 bis, comma secondo, c.p.c. che “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Occorre anche rilevare che, a differenza delle altre ipotesi, pur conosciute dal codice di rito, di improcedibilità del ricorso (art. 443 c.p.c. e 412 bis c.p.c.), nel caso di specie il legislatore non ha previsto che il procedimento dichiarato improcedibile debba essere sospeso per poi essere riassunto al termine dell'esperimento della condizione di procedibilità, e tanto, si ritiene, coerentemente con la funzione deflattiva dello strumento volto ad assicurare che, una volta accertato il requisito sanitario, se non vi sono altre contestazioni, l'ente competente provveda alla erogazione in via amministrativa del beneficio agognato.
3 Richiesta l'improcedibilità dal ricorrente tempestivamente, questa dovrà essere meramente dichiarata con assegnazione del termine di quindici giorni per l'introduzione di un procedimento per ATPO.
La dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese legali.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 30/08/2023 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'Assessorato in epigrafe, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso;
- Assegna a parte ricorrente il termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Patti, 23/01/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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