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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.943 (ex ruolo-TRITTO), decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 20.05.2025, vertente TRA
, nata il giorno 09.11.1962 in VICO EQUENSE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Francesco MANZO presso il cui studio, sito in POMPEI alla via MAZZINI n.83, elettivamente domicilia giusta procura in atti versata RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 ura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Anna DI STEFANO e con la stessa elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via Alcide DE GASPERI n.55 RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia “anticipata” ex D.L.vo n.503/1992.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 15 febbraio 2023 la sig.ra
[...] si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Pt_1
l'accertamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento della pensione di vecchiaia cd. anticipata, di cui al D.L.vo n.503/1992, fin dal giorno 9 novembre 2017, compimento del 55° anno di età, e la conseguente condanna dell'ente previdenziale alla liquidazione del relativo trattamento a decorrere dall'1 dicembre 2017, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendo il rigetto della domanda attorea per asserita infondatezza.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, la controversia veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20 maggio 2025, il Giuduice tratteneva la controversia a sentenza.
1 ^ ^ ^ (2)
L'assunto della ricorrente muove dalla ritenuta sussistenza di entrambi requisiti di Legge legittimanti la c.d. pensione di vecchiaia
“anticipata”, requisiti messi in discussione dall' sia in riferimento alla CP_1 sponda sanitaria, sia in riferimento alla contribuzione minima. Se non che, rileva il Giudice, pacifica la circostanza che nel presente contesto processuale l'ente previdenziale ha il diritto di perimetrare le sue difese a prescindere dalle motivazioni opposte in sede “amministrativa”, essere la questione contributiva stata sollevata in maniera alquanto generica e, circostanza risolutiva, senza prendere posizione alcuna sulla lettura dell'estratto conto previdenziale prodotto dalla istante a sostegno documentato della propria iniziativa giudiziale.
Dallo stesso “estratto”, fra l'altro, si ricavano l'inattività lavorativa dell'istante a decorrere dal dicembre 2012 e la mancanza di qualsiasi dato
“previdenziale” a decorrere dal 6 ottobre 2013. Circostanze, queste, che neutralizzano l'ulteriore eccezione del resistente a tenore della quale CP_1 controparte non avrebbe fornito prova della cessazione dell'attività lavorativa della sig.ra Pt_1
pettiva similare va segnalato che il dubbio veicolato dall' circa l'esito di paventate verifiche ispettive interferenti con il CP_1 nec requisito contributivo non è processualmente apprezzabile perché non accompagnato né da contestazioni mirate né tanto meno da supporto cartolare. Insomma.
Non è seriamente discutibile che, a fronte delle documentate allegazioni attoree inerenti i requisiti di accesso alla prestazione evocata, sarebbe stato preciso onere dell' di contrastare le stesse attraverso dati CP_1 certi di immediata verifica processuale. Il che non è avvenuto. Consegue che la controversia va decisa sulla base del responso medico-legale dismesso dal C.T.U. dr.ssa . Persona_1
(3)
Il Perito ha concluso il suo approfondimento tecnico con le seguenti considerazioni medico-legali. La ricorrente nata il [...] di anni 61 è affetta da un Parte_1 complesso pat uente ad un grave traumatismo, caduta da un'altezza di circa dieci metri (da albero su terreno terrazzato), riportava la frattura da scoppio di L1 trattata chirurgicamente con stabilizzazione vertebrale con placche e viti interpeduncolari a livello di D12 e L2. I postumi rilevati già nel primo periodo post-trauma ma stabilizzati nella loro gravità, sono:
“ipoestesia della regione glutea e perineale. Incontinenza urinaria. Sindrome ansioso depressiva marcata con gravi disturbi del sonno. Il quadro clinico descritto e suffragato dai dati documentali seriati nel tempo, attestano una persistente paralisi sfinterica da trauma vertebro-midollare del dicembre 2015, nonché una sofferenza sciatalgica bilaterale e lombalgia cronica posturale ed inoltre una sindrome ansioso depressiva ancora presente e documentata nel giugno u.s.. Tale complesso patologico fa sì che si possa retrodatare al
2 cinquantacinquesimo anno di età della ricorrente la percentuale di invalidità dell'80% …>
A fronte di tali evenienze “tecniche”, non contestate dalle parti ed oggettivamente apprezzabili per la loro intrinseca consistenza, la domanda attorea va accolta. Consegue che l' va condannato alla costituzione della pensione di CP_1 vecchiaia second posizioni di cui al D.L.vo n.503/1992 in favore della ricorrente. (4)
Quanto alla decorrenza, nulla quaestio, evidentemente, su quella medico sanitaria che riempie di contenuto concreto l'apposito requisito - appunto- sanitario di Legge.
Per il resto il G.U.L. non può che convenire con la prospettazione
“subordinata” del resistente . CP_1
Pacifico, alla luce di un tracciato ermeneutico ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n.16829/23), il principio della irrilevanza della domanda amministrativa in tema di decorrenza della prestazione pensionistica prevista dall'art. 1 D.L.vo n.503/1992, deve segnalarsi che nemmeno residuano dubbi sull'applicazione del prescritto slittamento annuale in avanti, al quale riferirsi per l'individuazione della prima “finestra” utile. Naturalmente nel caso di specie tale slittamento decorre dal compimento del 55° anno di età dell'istante, atteso che a quella data è stata riscontrata la sussistenza del requisito sanitario. Ragion per cui la prima “finestra” utile andrà individuata a stretto ridosso del gennaio 2018. Ciò in quanto, non residuano possibili margini di contesa sul fatto che solo con l'emersione del requisito sanitario deve ritenersi sorto il diritto alla prestazione evocata e, quindi, conteggiabile lo slittamento annuale prescritto.
In definitiva, l' va condannato alla costituzione Controparte_2 della pensione di vecchiai izioni di cui al D.L.vo n.503/1992 in favore della ricorrente previa individuazione della prima “finestra” utile successiva al mese di dicembre 2017 e al pagamento dei ratei arretrati con interessi legali dalla scadenza degli stessi al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, da ritenersi parziale alla luce delle originarie rivendicazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimenti, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor
Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell in Parte_1 CP_1
3 persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna
l resistente alla costituzione, in favore della sig.ra CP_1
della pensione di vecchiaia secondo le Parte_1 disposizioni di cui al D.L.vo n.503/1992 con decorrenza “legale” dal dicembre 2017 e previa individuazione della successiva prima
“finestra” utile ai fini della liquidazione;
2) condanna altresì l al pagamento dei ratei arretrati, con CP_1 interessi di Legge;
3) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite CP_1 sostenute dalla ricorrente che, già compensate nella misura del
20%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.750,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) pone definitivamente a carico dell'ente previdenziale le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.943 (ex ruolo-TRITTO), decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 20.05.2025, vertente TRA
, nata il giorno 09.11.1962 in VICO EQUENSE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Francesco MANZO presso il cui studio, sito in POMPEI alla via MAZZINI n.83, elettivamente domicilia giusta procura in atti versata RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 ura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Anna DI STEFANO e con la stessa elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via Alcide DE GASPERI n.55 RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia “anticipata” ex D.L.vo n.503/1992.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 15 febbraio 2023 la sig.ra
[...] si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Pt_1
l'accertamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento della pensione di vecchiaia cd. anticipata, di cui al D.L.vo n.503/1992, fin dal giorno 9 novembre 2017, compimento del 55° anno di età, e la conseguente condanna dell'ente previdenziale alla liquidazione del relativo trattamento a decorrere dall'1 dicembre 2017, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendo il rigetto della domanda attorea per asserita infondatezza.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, la controversia veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20 maggio 2025, il Giuduice tratteneva la controversia a sentenza.
1 ^ ^ ^ (2)
L'assunto della ricorrente muove dalla ritenuta sussistenza di entrambi requisiti di Legge legittimanti la c.d. pensione di vecchiaia
“anticipata”, requisiti messi in discussione dall' sia in riferimento alla CP_1 sponda sanitaria, sia in riferimento alla contribuzione minima. Se non che, rileva il Giudice, pacifica la circostanza che nel presente contesto processuale l'ente previdenziale ha il diritto di perimetrare le sue difese a prescindere dalle motivazioni opposte in sede “amministrativa”, essere la questione contributiva stata sollevata in maniera alquanto generica e, circostanza risolutiva, senza prendere posizione alcuna sulla lettura dell'estratto conto previdenziale prodotto dalla istante a sostegno documentato della propria iniziativa giudiziale.
Dallo stesso “estratto”, fra l'altro, si ricavano l'inattività lavorativa dell'istante a decorrere dal dicembre 2012 e la mancanza di qualsiasi dato
“previdenziale” a decorrere dal 6 ottobre 2013. Circostanze, queste, che neutralizzano l'ulteriore eccezione del resistente a tenore della quale CP_1 controparte non avrebbe fornito prova della cessazione dell'attività lavorativa della sig.ra Pt_1
pettiva similare va segnalato che il dubbio veicolato dall' circa l'esito di paventate verifiche ispettive interferenti con il CP_1 nec requisito contributivo non è processualmente apprezzabile perché non accompagnato né da contestazioni mirate né tanto meno da supporto cartolare. Insomma.
Non è seriamente discutibile che, a fronte delle documentate allegazioni attoree inerenti i requisiti di accesso alla prestazione evocata, sarebbe stato preciso onere dell' di contrastare le stesse attraverso dati CP_1 certi di immediata verifica processuale. Il che non è avvenuto. Consegue che la controversia va decisa sulla base del responso medico-legale dismesso dal C.T.U. dr.ssa . Persona_1
(3)
Il Perito ha concluso il suo approfondimento tecnico con le seguenti considerazioni medico-legali. La ricorrente nata il [...] di anni 61 è affetta da un Parte_1 complesso pat uente ad un grave traumatismo, caduta da un'altezza di circa dieci metri (da albero su terreno terrazzato), riportava la frattura da scoppio di L1 trattata chirurgicamente con stabilizzazione vertebrale con placche e viti interpeduncolari a livello di D12 e L2. I postumi rilevati già nel primo periodo post-trauma ma stabilizzati nella loro gravità, sono:
“ipoestesia della regione glutea e perineale. Incontinenza urinaria. Sindrome ansioso depressiva marcata con gravi disturbi del sonno. Il quadro clinico descritto e suffragato dai dati documentali seriati nel tempo, attestano una persistente paralisi sfinterica da trauma vertebro-midollare del dicembre 2015, nonché una sofferenza sciatalgica bilaterale e lombalgia cronica posturale ed inoltre una sindrome ansioso depressiva ancora presente e documentata nel giugno u.s.. Tale complesso patologico fa sì che si possa retrodatare al
2 cinquantacinquesimo anno di età della ricorrente la percentuale di invalidità dell'80% …>
A fronte di tali evenienze “tecniche”, non contestate dalle parti ed oggettivamente apprezzabili per la loro intrinseca consistenza, la domanda attorea va accolta. Consegue che l' va condannato alla costituzione della pensione di CP_1 vecchiaia second posizioni di cui al D.L.vo n.503/1992 in favore della ricorrente. (4)
Quanto alla decorrenza, nulla quaestio, evidentemente, su quella medico sanitaria che riempie di contenuto concreto l'apposito requisito - appunto- sanitario di Legge.
Per il resto il G.U.L. non può che convenire con la prospettazione
“subordinata” del resistente . CP_1
Pacifico, alla luce di un tracciato ermeneutico ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n.16829/23), il principio della irrilevanza della domanda amministrativa in tema di decorrenza della prestazione pensionistica prevista dall'art. 1 D.L.vo n.503/1992, deve segnalarsi che nemmeno residuano dubbi sull'applicazione del prescritto slittamento annuale in avanti, al quale riferirsi per l'individuazione della prima “finestra” utile. Naturalmente nel caso di specie tale slittamento decorre dal compimento del 55° anno di età dell'istante, atteso che a quella data è stata riscontrata la sussistenza del requisito sanitario. Ragion per cui la prima “finestra” utile andrà individuata a stretto ridosso del gennaio 2018. Ciò in quanto, non residuano possibili margini di contesa sul fatto che solo con l'emersione del requisito sanitario deve ritenersi sorto il diritto alla prestazione evocata e, quindi, conteggiabile lo slittamento annuale prescritto.
In definitiva, l' va condannato alla costituzione Controparte_2 della pensione di vecchiai izioni di cui al D.L.vo n.503/1992 in favore della ricorrente previa individuazione della prima “finestra” utile successiva al mese di dicembre 2017 e al pagamento dei ratei arretrati con interessi legali dalla scadenza degli stessi al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, da ritenersi parziale alla luce delle originarie rivendicazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimenti, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor
Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell in Parte_1 CP_1
3 persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna
l resistente alla costituzione, in favore della sig.ra CP_1
della pensione di vecchiaia secondo le Parte_1 disposizioni di cui al D.L.vo n.503/1992 con decorrenza “legale” dal dicembre 2017 e previa individuazione della successiva prima
“finestra” utile ai fini della liquidazione;
2) condanna altresì l al pagamento dei ratei arretrati, con CP_1 interessi di Legge;
3) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite CP_1 sostenute dalla ricorrente che, già compensate nella misura del
20%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.750,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) pone definitivamente a carico dell'ente previdenziale le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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