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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/11/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 915/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. LE CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 915/2023 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.to Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio protocollo del presidio ospedaliero “Santa Scolastica” in Cassino, Via S. Pasquale s.n.c.
- parte opponente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Riccardo LUTRARIO come da procura in Controparte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isola del Liri, Piazza SS. Triade n. 8
- parte opposta
Oggetto: remunerazione lavoro straordinario
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex artt. 414 e 645 c.p.c., depositato il 3.5.2023 e ritualmente notificato, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2023, emesso dal Tribunale Parte_1 di Cassino in funzione di giudice del lavoro in data 27.3.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g. 296/2023, con cui veniva ingiunto alla parte opponente di pagare in favore della parte opposta la somma di euro 2.368,81 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario prestato, e segnatamente euro 1.166,32 per le 69,85 ore di lavoro straordinario prestate nell'anno 2020 presso il servizio SISP di Sora ed euro 1.202,49 per le 77,91 ore di lavoro straordinario prestate presso il servizio Specialistica di nell'anno 2021. Parte_1
2. La deduce quale unico motivo di opposizione che il lavoro straordinario da cui Parte_1 origina il credito oggetto del decreto ingiuntivo non è stato mai formalmente autorizzato dal dirigente responsabile dell'unità operativa in cui ha prestato servizio il dipendente e non avrebbe potuto esserlo oltre il limite massimo delle 180 ore annue, atteso che al dipendente erano già state liquidate dalla
184,88 ore nel 2020 e 179,91 ore nel 2021. L'azienda conclude quindi per la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della insussistenza del credito oggetto del provvedimento monitorio.
3. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , chiedendo di Controparte_1 rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di rideterminare il credito per il lavoro straordinario prestato. L'opposto deduce che le ore di lavoro straordinario per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo sono state debitamente autorizzate, nello specifico quelle effettuate presso il SISP dell'ospedale di Sora dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott.
e quelle presso il Servizio Specialistica di dal responsabile della Per_1 Parte_1 [...]
L'opposto evidenzia, inoltre, che l'espressa autorizzazione preventiva Parte_2 non è richiesta laddove la prestazione lavorativa oltre l'ordinario orario sia stata determinata da un preciso obbligo discendente da esigenze indispensabili e indifferibili o da norme inderogabili o da scelte organizzative per la cui attuazione la relativa prestazione non possa essere affidata che al dipendente. Fa inoltre rilevare che, anche allorché la prestazione del lavoro straordinario fosse avvenuta in violazione della disciplina contrattualistica dettata in materia di lavoro straordinario, non potendo detta violazione imputarsi al lavoratore, il diritto di quest'ultimo al trattamento retributivo per lo straordinario prestato discenderebbe comunque dall'applicazione dell'art. 2126 c.c.
4. La causa è stata istruita documentalmente. Le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il presente giudizio verte sull'accertamento della legittimità del decreto ingiuntivo n. 82/2023, emesso dal Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro in data 27.3.2023, e della sussistenza del credito di cui è stato ingiunto il pagamento alla in favore di per Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 2.368,81 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario prestato, nello specifico euro 1.166,32 per le 69,85 ore di lavoro straordinario prestate nell'anno 2020 presso il servizio SISP di Sora ed euro 1.202,49 per le 77,91 ore di lavoro straordinario prestate presso il servizio Specialistica di nell'anno 2021 Parte_1
6. L'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
7. Deve in primo luogo rilevarsi che è rimasto incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che l'opposto ha prestato negli anni 2020 e 2021 rispettivamente 69,85 e 77,91 ore di lavoro straordinario presso il
SISP di Sora e il servizio Specialistica di e che queste non sono state retribuite. La Parte_1 [...]
infatti, non nega lo svolgimento di tali prestazioni eccedenti l'ordinario debito orario Parte_1 mensile, ma fonda la propria opposizione unicamente sull'assunto che la prestazione del predetto lavoro straordinario non è stata autorizzata dal dirigente responsabile dell'unità operativa interessata e non avrebbe potuto esserlo oltre il limite massimo delle 180 ore annue previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.
8. Gli assunti della opponente non colgono nel segno.
9. È opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento normativo e giurisprudenziale della fattispecie. La regola generale posta dall'art. 2108 c.c. è quella per cui “In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario” (comma 1), fermo restando che “I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge” (comma 3). Nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina specifica dell'istituto è demandata alla contrattazione collettiva ai sensi degli art. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi fissati da detto testo unico. L'art. 31 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21.5.2018 prevede al primo comma che “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro” e al secondo comma che “la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione…”. Al terzo comma è fissato il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario, che non può superare per ciascun dipendente il numero di 180 ore annuali, elevabile, ai sensi del quarto comma, fino al limite massimo di 250 ore annuali in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5 per cento del personale in servizio. Al sesto comma
è stabilito che “su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio”.
10. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della giurisprudenza amministrativa, il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell'ente. Attraverso quest'ultima, infatti, la pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto l'autorizzazione implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso alle prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalla disciplina di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (Cass. civ. n. 23509/2022).
Part 11. In coerenza con tali principi, nelle numerose note prodotte dalla convenuta è ribadita la necessità che il lavoro straordinario sia rivolto unicamente a fronteggiare situazione di lavoro eccezionali, che lo stesso non venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e che sia preventivamente autorizzato dal dirigente/responsabile della struttura per rispondere ad effettive esigenze di servizio e che l'autorizzazione non abbia carattere generalizzato.
12. Secondo un primo e più restrittivo orientamento giurisprudenziale, il difetto dell'autorizzazione preventiva non può essere surrogato dalla certificazione dell'amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente o dalla sottoscrizione del successivo “nulla osta” sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro da parte del dirigente della struttura cui è addetto il dipendente, restando escluso che tali atti possano qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria, posto che “le pubbliche amministrazioni…agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivati, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni attuate autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi” (Cass. civ. n.
23509/2022).
13. Secondo un più recente e meno restrittivo indirizzo, che questo giudice ritiene maggiormente persuasivo e in linea con i principi di tutela economica del lavoratore per le prestazioni di fatto rese, di cui all'art. 2126 cod. civ. ed in attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., si è ritenuto che, qualora l'attività lavorativa sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o da quella integrativa che alla prima si conformi. Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione e il compenso. In tali casi, infatti, “per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art.
2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art.
2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione di fatto resa, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa” (Cass. civ. n. 27878/2023).
14. Ciò posto, nel caso di specie il lavoratore ha documentato che per le 69,85 ore di lavoro straordinario prestate presso il SISP del presidio ospedaliero di Sora nell'anno 2020, non contestate e comunque risultanti dalle buste paga e dai cartellini in atti, l'autorizzazione è stata rilasciata anche formalmente dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. con la nota indirizzata al Persona_2 Part Direttore UOC Amministrazione e Gestione del personale di pervenuta in data Parte_1
8.6.2021, con la quale “Si richiede per il dipendente in oggetto indicato la liquidazione del lavoro prestato in regime di straordinario nel corso dell'anno 2020 oltre il limite fissato in 180 ore pro capite e fino alla concorrenza del massimo consentito per n. 250 ore. Si precisa che tale servizio è stato reso presso il SISP del Distretto C di Sora per esigenze legate all'emergenza COVID e preventivamente autorizzato dallo Scrivente” (doc. 2 fasc. mon.). Con riferimento alle 77,91 ore di lavoro straordinario prestate nell'anno 2021 presso il servizio Specialistica di analogamente non contestate e comunque risultanti dai cartellini e dalle buste paga in Parte_1 atti, l'autorizzazione si desume implicitamente dalla apposizione del timbro e della sottoscrizione dei cartellini da parte del dirigente responsabile della Parte_3
(doc. 2).
[...]
15. Le autorizzazioni dei due dirigenti rilevano comunque per l'applicazione dell'art. 2126 c.c., dimostrando che le prestazioni lavorative non sono state rese insciente o prohibente domino, ma con il consenso del datore di lavoro, consenso che può essere anche implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario o delle prestazioni aggiuntive
(Cass. civ. n. 18063/2023).
16. Va pertanto rigettata l'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate
(cause di lavoro, valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, parametri medi per le tutte fasi), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna la parte opponente a pagare al difensore antistatario della parte opposta le spese processuali che liquida in euro 2.626,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
LE CI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. LE CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 915/2023 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.to Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio protocollo del presidio ospedaliero “Santa Scolastica” in Cassino, Via S. Pasquale s.n.c.
- parte opponente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Riccardo LUTRARIO come da procura in Controparte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isola del Liri, Piazza SS. Triade n. 8
- parte opposta
Oggetto: remunerazione lavoro straordinario
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex artt. 414 e 645 c.p.c., depositato il 3.5.2023 e ritualmente notificato, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2023, emesso dal Tribunale Parte_1 di Cassino in funzione di giudice del lavoro in data 27.3.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g. 296/2023, con cui veniva ingiunto alla parte opponente di pagare in favore della parte opposta la somma di euro 2.368,81 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario prestato, e segnatamente euro 1.166,32 per le 69,85 ore di lavoro straordinario prestate nell'anno 2020 presso il servizio SISP di Sora ed euro 1.202,49 per le 77,91 ore di lavoro straordinario prestate presso il servizio Specialistica di nell'anno 2021. Parte_1
2. La deduce quale unico motivo di opposizione che il lavoro straordinario da cui Parte_1 origina il credito oggetto del decreto ingiuntivo non è stato mai formalmente autorizzato dal dirigente responsabile dell'unità operativa in cui ha prestato servizio il dipendente e non avrebbe potuto esserlo oltre il limite massimo delle 180 ore annue, atteso che al dipendente erano già state liquidate dalla
184,88 ore nel 2020 e 179,91 ore nel 2021. L'azienda conclude quindi per la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della insussistenza del credito oggetto del provvedimento monitorio.
3. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , chiedendo di Controparte_1 rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di rideterminare il credito per il lavoro straordinario prestato. L'opposto deduce che le ore di lavoro straordinario per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo sono state debitamente autorizzate, nello specifico quelle effettuate presso il SISP dell'ospedale di Sora dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott.
e quelle presso il Servizio Specialistica di dal responsabile della Per_1 Parte_1 [...]
L'opposto evidenzia, inoltre, che l'espressa autorizzazione preventiva Parte_2 non è richiesta laddove la prestazione lavorativa oltre l'ordinario orario sia stata determinata da un preciso obbligo discendente da esigenze indispensabili e indifferibili o da norme inderogabili o da scelte organizzative per la cui attuazione la relativa prestazione non possa essere affidata che al dipendente. Fa inoltre rilevare che, anche allorché la prestazione del lavoro straordinario fosse avvenuta in violazione della disciplina contrattualistica dettata in materia di lavoro straordinario, non potendo detta violazione imputarsi al lavoratore, il diritto di quest'ultimo al trattamento retributivo per lo straordinario prestato discenderebbe comunque dall'applicazione dell'art. 2126 c.c.
4. La causa è stata istruita documentalmente. Le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il presente giudizio verte sull'accertamento della legittimità del decreto ingiuntivo n. 82/2023, emesso dal Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro in data 27.3.2023, e della sussistenza del credito di cui è stato ingiunto il pagamento alla in favore di per Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 2.368,81 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario prestato, nello specifico euro 1.166,32 per le 69,85 ore di lavoro straordinario prestate nell'anno 2020 presso il servizio SISP di Sora ed euro 1.202,49 per le 77,91 ore di lavoro straordinario prestate presso il servizio Specialistica di nell'anno 2021 Parte_1
6. L'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
7. Deve in primo luogo rilevarsi che è rimasto incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che l'opposto ha prestato negli anni 2020 e 2021 rispettivamente 69,85 e 77,91 ore di lavoro straordinario presso il
SISP di Sora e il servizio Specialistica di e che queste non sono state retribuite. La Parte_1 [...]
infatti, non nega lo svolgimento di tali prestazioni eccedenti l'ordinario debito orario Parte_1 mensile, ma fonda la propria opposizione unicamente sull'assunto che la prestazione del predetto lavoro straordinario non è stata autorizzata dal dirigente responsabile dell'unità operativa interessata e non avrebbe potuto esserlo oltre il limite massimo delle 180 ore annue previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.
8. Gli assunti della opponente non colgono nel segno.
9. È opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento normativo e giurisprudenziale della fattispecie. La regola generale posta dall'art. 2108 c.c. è quella per cui “In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario” (comma 1), fermo restando che “I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge” (comma 3). Nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina specifica dell'istituto è demandata alla contrattazione collettiva ai sensi degli art. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi fissati da detto testo unico. L'art. 31 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21.5.2018 prevede al primo comma che “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro” e al secondo comma che “la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione…”. Al terzo comma è fissato il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario, che non può superare per ciascun dipendente il numero di 180 ore annuali, elevabile, ai sensi del quarto comma, fino al limite massimo di 250 ore annuali in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5 per cento del personale in servizio. Al sesto comma
è stabilito che “su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio”.
10. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della giurisprudenza amministrativa, il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell'ente. Attraverso quest'ultima, infatti, la pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto l'autorizzazione implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso alle prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalla disciplina di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (Cass. civ. n. 23509/2022).
Part 11. In coerenza con tali principi, nelle numerose note prodotte dalla convenuta è ribadita la necessità che il lavoro straordinario sia rivolto unicamente a fronteggiare situazione di lavoro eccezionali, che lo stesso non venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e che sia preventivamente autorizzato dal dirigente/responsabile della struttura per rispondere ad effettive esigenze di servizio e che l'autorizzazione non abbia carattere generalizzato.
12. Secondo un primo e più restrittivo orientamento giurisprudenziale, il difetto dell'autorizzazione preventiva non può essere surrogato dalla certificazione dell'amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente o dalla sottoscrizione del successivo “nulla osta” sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro da parte del dirigente della struttura cui è addetto il dipendente, restando escluso che tali atti possano qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria, posto che “le pubbliche amministrazioni…agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivati, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni attuate autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi” (Cass. civ. n.
23509/2022).
13. Secondo un più recente e meno restrittivo indirizzo, che questo giudice ritiene maggiormente persuasivo e in linea con i principi di tutela economica del lavoratore per le prestazioni di fatto rese, di cui all'art. 2126 cod. civ. ed in attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., si è ritenuto che, qualora l'attività lavorativa sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o da quella integrativa che alla prima si conformi. Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione e il compenso. In tali casi, infatti, “per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art.
2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art.
2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione di fatto resa, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa” (Cass. civ. n. 27878/2023).
14. Ciò posto, nel caso di specie il lavoratore ha documentato che per le 69,85 ore di lavoro straordinario prestate presso il SISP del presidio ospedaliero di Sora nell'anno 2020, non contestate e comunque risultanti dalle buste paga e dai cartellini in atti, l'autorizzazione è stata rilasciata anche formalmente dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. con la nota indirizzata al Persona_2 Part Direttore UOC Amministrazione e Gestione del personale di pervenuta in data Parte_1
8.6.2021, con la quale “Si richiede per il dipendente in oggetto indicato la liquidazione del lavoro prestato in regime di straordinario nel corso dell'anno 2020 oltre il limite fissato in 180 ore pro capite e fino alla concorrenza del massimo consentito per n. 250 ore. Si precisa che tale servizio è stato reso presso il SISP del Distretto C di Sora per esigenze legate all'emergenza COVID e preventivamente autorizzato dallo Scrivente” (doc. 2 fasc. mon.). Con riferimento alle 77,91 ore di lavoro straordinario prestate nell'anno 2021 presso il servizio Specialistica di analogamente non contestate e comunque risultanti dai cartellini e dalle buste paga in Parte_1 atti, l'autorizzazione si desume implicitamente dalla apposizione del timbro e della sottoscrizione dei cartellini da parte del dirigente responsabile della Parte_3
(doc. 2).
[...]
15. Le autorizzazioni dei due dirigenti rilevano comunque per l'applicazione dell'art. 2126 c.c., dimostrando che le prestazioni lavorative non sono state rese insciente o prohibente domino, ma con il consenso del datore di lavoro, consenso che può essere anche implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario o delle prestazioni aggiuntive
(Cass. civ. n. 18063/2023).
16. Va pertanto rigettata l'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate
(cause di lavoro, valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, parametri medi per le tutte fasi), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna la parte opponente a pagare al difensore antistatario della parte opposta le spese processuali che liquida in euro 2.626,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
LE CI