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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 296 del Ruolo Generale dell'anno
2024, che porta riunito il procedimento R.G. n. 523/2024, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Cornelio, Claudia Cornelio, Carlo Enrico
Cornelio e Livia Cornelio ed elettivamente domiciliati a Mestre (VE), via Vespucci
n. 39, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico
Trento dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliato presso la sua sede municipale sita a , San Marco 4091; CP_1 appellato – appellante incidentale pagina 1 di 18 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Si precisano le conclusioni come segue: nel procedimento d'appello promosso da Parte_1 Parte_2
e si precisano le conclusioni come Parte_3 Parte_4 Parte_5 in atto d'appello:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza liquidarsi i danni da perdita parentale subiti dagli appellanti sulla base della tabella pubblicata dal Tribunale di Milano nel giugno 2022, determinando conseguentemente il valore all'epoca del fatto
(3.11.17) devalutando il dato tabellare a tale data e poi calcolando il capitale rivalutato anno per anno maggiorato degli interessi legali maturati in ciascun anno fino alla data della domanda e maggiorato degli interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
Analogamente liquidarsi il danno patrimoniale per spese funebri di € 4.399,62 con interessi (previa devalutazione) e rivalutazioni dal fatto a favore di Parte_1
[...]
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del
Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Chiediamo la riliquidazione delle spese anche per il primo grado con applicazione dell'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato per più parti e con la maggiorazione nella misura del 30% in quanto anche gli atti di primo grado sono stati redatti con tecniche informatiche.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui ai capitoli da 1) a 5) della
2^ memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
pagina 2 di 18 nel procedimento promosso con atto d'appello proposto dal Controparte_1 nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e si precisano le conclusioni come in comparsa di
[...] Parte_5 costituzione d'appello: dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'impugnazione avversaria, conformando per l'effetto l'impugnata sentenza nei limiti dell'impugnazione svolta dal senza rinuncia e con Controparte_1 accoglimento dell'impugnazione svolta dagli odierni convenuti nel procedimento n.
296/24 dr. Rossi ud. 29.5.24.
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del
Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Precisate come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.24:
Si emenda l'errore materiale contenuto nelle conclusioni della comparsa di risposta là dove si legge “conformando per l'effetto l'impugnata sentenza nei limiti dell'impugnazione svolta [dal senza rinuncia e con Controparte_1 accoglimento dell'impugnazione svolta] dagli odierni convenuti nel procedimento
n. 296/24 dr. Rossi ud. 29.5.24” anziché “confermando per l'effetto l'impugnata sentenza nei limiti dell'impugnazione svolta dagli odierni convenuti nel procedimento n. 296/24 dr. Rossi ud. 29.5.24”.
L'inserimento dell'inciso [dal senza rinuncia e con Controparte_1 accoglimento dell'impugnazione svolta] costituisce mero errore ostativo.
Per il Controparte_1
In ottemperanza alle disposizioni di cui al provvedimento del Consigliere
Istruttore datato 3/07/2024, di rinvio delle cause su citate, riunite con provvedimento del 3 luglio 2024, all'udienza del 28 maggio 2025 e di sostituzione dell'udienza su citata con il deposito di note scritte, il , come Controparte_1
pagina 3 di 18 sopra rappresentato, disattesa e respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e difesa, così precisa:
1) quanto all'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
. e :
[...] Parte_4 Parte_5
“in via principale, voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il presente appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n.
1637/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 28/9/2023 non notificata, nei limiti della odierna impugnazione e senza alcuna rinuncia da parte dell'Amministrazione comunale alle proprie domande di riforma della sentenza di cui alla causa RG.523/2024.”
2) quanto all'appello proposto dal : Controparte_1
“in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto accertare e dichiarare l'assenza di alcuna responsabilità del , per la morte Controparte_1 del sig. non essendo la causa di morte di questi per Persona_1 epatocarcinoma secondario ad una epatite C eziologicamente riconducibile alle trasfusioni effettuate alla moglie nell'anno 1972, con la conseguente condanna dei congiunti, odierni appellati, alla restituzione di quanto già corrisposto dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza su citata per un importo pari ad euro 936.518,26; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il presente appello non venga accolto quanto al motivo n. 1, che in accoglimento del motivo n.2, non vengano applicati gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, riducendosi così l'ammontare della somma dovuta a titolo di interessi da euro 201.373,74, così come già pagati, ad euro 37.305,06, con la conseguente condanna dei congiunti alla restituzione di quanto pagato in eccedenza a tale titolo;
in via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CTU medico legale dopo aver acquisito, previa indicazione da parte dei familiari dei periodi di ricovero, dalle
Aziende sanitarie eventualmente competenti le cartelle cliniche del sig. Per_1 relative agli interventi chirurgici subiti per l'ulcera gastrica di cui soffriva.
[...]
pagina 4 di 18 Si chiede, altresì, l'acquisizione della cartella clinica del sig. anno Persona_1
1992 di cui alla nota dell'Azienda sanitaria ULSS3 del 21/3/2024.
Con rifusione di spese e competenze del giudizio di entrambi i gradi, oltre spese generali come per legge e oneri previdenziali”.
Svolgimento del processo
1. , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_5 Pt_4
, convenivano in giudizio il e ne chiedevano la
[...] Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali loro derivati per effetto del decesso di avvenuta il 3.11.2017. Persona_1
1.1 Deducevano gli attori che:
- , rispettivamente, padre di , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, e NO di e (figli di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
) era il marito di , deceduta il 2.4.2009, ed era Parte_2 Persona_2 deceduto il 3.11.2017 a causa di un epatocarcinoma secondario ad una epatite
C diagnosticatagli nel 1992;
- anche era morta a causa di un epatocarcinoma conseguente a Persona_2 cirrosi epatica a sua volta determinata da una epatite C, malattia contratta in seguito ad un trattamento trasfusionale avvenuto durante un ricovero presso gli Ospedali Civili Riuniti di effettuato nell'agosto del 1972; CP_1
- il , quale successore degli Ospedali Civili Riuniti di , Controparte_1 CP_1 con sentenza n. 2030/2015 del Tribunale di Venezia, era stato condannato al risarcimento del danno patito dalle figlie e da due nipoti in seguito al decesso della , sentenza confermata dalla Corte di appello di Venezia, davanti Per_2 alla quale pendeva il giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 17709/2020 della Corte di cassazione limitatamente al profilo della quantificazione del danno, mentre si era formato il giudicato in punto legittimazione passiva del e relativa responsabilità; Controparte_1
- la malattia era stata trasmessa dalla , ignara della stessa, al marito Per_2
, tenuto conto che una delle possibili modalità di trasmissione Persona_1 del virus dell'epatite C è quella sessuale.
pagina 5 di 18 1.2 Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 rilevando che il procedimento promosso a seguito del decesso di Persona_2 era ancora pendente in sede di rinvio dinanzi alla Corte di appello di Venezia per la quantificazione del danno iure hereditatis e la quantificazione del danno iure proprio lamentato dalla sorella della , contestando la sussistenza del Per_2 nesso di causa tra il decesso del e il fatto lesivo costituito dalle Pt_1 trasfusioni effettuate alla in considerazione del fatto che, Per_2 contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la trasmissione del virus HCV più frequentemente avviene per contatto diretto con sangue infetto, mentre la trasmissione per via sessuale è estremamente rara. Aggiungeva il che CP_1 nella cartella clinica del 1992 del emergeva come lo stesso in Pt_1 precedenza fosse stato sottoposto a due interventi chirurgici, così da non poter escludere che proprio questa fosse stata la causa più probabile della trasmissione della patologia. Non poteva, poi, neppure escludersi che la causa del decesso per epatocarcinoma fosse ascrivibile ad altra patologia o all'età del paziente. Il convenuto contestava, altresì, i criteri di quantificazione indicati dagli attori.
1.3 A seguito di istruttoria documentale, disposta CTU medico legale, con sentenza n. 1637/2023 il Tribunale di Venezia così provvedeva: “...accoglie la domanda svolta e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di , e dell'importo di Parte_2 Parte_3 Parte_1 euro 223.235 per ciascuna ed in favore e Parte_4 Parte_5 dell'importo di euro 23.180 per ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda
(25.10.2020) di euro 191.782,65 (quanto alle attrici) e di euro 17.182,13 (quanto ai nipoti) e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo...”.
1.4 Il Tribunale, dato atto che erano coperte dal giudicato le statuizioni in punto legittimazione passiva del e relativa responsabilità per il Controparte_1 decesso della , quale aggravamento della patologia iniziale da epatite C., Per_2 ritenuta, alla luce degli esiti della CTU, la sussistenza del nesso causale tra l'epatite contratta da e la trasmissione della malattia da parte Persona_1
pagina 6 di 18 della moglie , liquidava il danno da perdita del rapporto parentale Persona_2 in favore delle figlie e dei nipoti del de cuius utilizzando la tabella del Tribunale di
Venezia.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3
, , e , lamentando:
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_4
1) l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha adottato la tabella veneziana a fasce in luogo di una tabella a punti;
2) l'omessa liquidazione del danno patrimoniale da spese funebri in capo a
Parte_1
2.1 Anche il ha proposto appello, instaurando il procedimento Controparte_1
R.G. 523/2024, che è stato riunito alla presente causa con decreto del 3 luglio
2024, censurando la sentenza nella parte in cui:
1) ha affermato la sussistenza di un nesso causale per effetto della convivenza dei coniugi, sul rilievo dell'assenza in concreto di fattori alternativi in grado di sopravanzare sul piano delle probabilità la causa ipotizzata;
2) ha riconosciuto gli interessi al tasso ex art.1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale.
2.2 All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Prioritario è l'esame del primo articolato motivo dell'appello incidentale con cui si lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto un insussistente nesso di causa per effetto della convivenza dei coniugi, sul rilievo dell'assenza in concreto di fattori alternativi in grado di sopravanzare sul piano delle probabilità la causa ipotizzata.
3.1 In particolare, a giudizio del : Controparte_1
- il Tribunale non avrebbe tenuto conto (né avrebbe accertato) che Per_1 aveva avuto bisogno di ricoveri ospedalieri per una ulcera nel 1992,
[...] ricoveri la cui esistenza era emersa documentalmente ma di cui la
[...]
, seppur invitata dal CTU a fornire i dati richiesti, non Parte_6 aveva dato alcuna notizia e, nuovamente interessata, aveva risposto che effettivamente vi è una cartella clinica nell'anno 1992 ma che, tuttavia, detta pagina 7 di 18 documentazione sanitaria sarebbe stata messa a disposizione su ordine del
Giudice o su richiesta del CTU;
- gli attori avevano dichiarato, senza dimostrarlo, che il nesso di causa tra fatto lesivo ed evento dannoso sarebbe stato dimostrato per certo dalla circostanza che l'infezione sarebbe stata trasmessa da al marito mediante Persona_2 rapporti sessuali, modalità di trasmissione subito messa in discussione dal
Comune sulla base di uno studio americano e smentita dallo stesso CTU che aveva fatto riferimento a una modalità diversa di trasmissione e, cioè, la comunanza di vita, in alcun modo prospettata da parte attrice;
- gli attori non avrebbero provato le cause del decesso atteso che in atti vi è la lettera di dimissione del 3.11.2017 dalla quale si evince soltanto che il
[...] era affetto da epatocarcinoma ma che non permetterebbe di escludere Pt_1 che la causa della morte sia riferibile ad altra patologia o all'età del paziente;
- gli attori avevano affermato che era stato infettato da epatite Persona_1 dalla moglie, non avendo egli subito interventi chirurgici che richiedessero la trasfusione di sangue, ma di tale circostanza non avevano fornito prova;
- la CTU sarebbe stata meramente esplorativa e il Tribunale non avrebbe dovuto ammetterla, mentre dovrebbe essere rinnovata la CTU medico legale dopo aver acquisito, anche previa indicazione da parte dei familiari dei periodi di ricovero, dalle Aziende Sanitarie eventualmente competenti le cartelle cliniche di relative agli interventi chirurgici subiti per l'ulcera gastrica Persona_1 di cui soffriva;
- la mancata dimostrazione da parte del che il de cuius era stato CP_1 ricoverato per ulcera gastrica, a causa della difficoltà dell'Azienda sanitaria di reperire le cartelle cliniche di molti anni fa, non permetterebbe di ritenere che il contagio sia stato di natura coniugale;
- il criterio del “più probabile che non” sarebbe suscettibile di essere utilizzato unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità, ossia con riguardo alla indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti ed eventi, là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, e quindi pagina 8 di 18 anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano, dovrebbe ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità che avrebbe portato al rigetto delle pretese creditorie degli attori (Cass. 26304/2021).
4. Ritiene il Collegio che le censure sopra esposte non meritino di essere accolte.
Invero il ripropone le contestazioni mosse nel giudizio di Controparte_1 primo grado senza confrontarsi compiutamente con le motivazioni poste dal
Tribunale a fondamento della decisione.
Proprio in considerazione della necessità di verificare la relazione causale tra l'evento di danno e l'antecedente invocato dagli attori il Tribunale aveva disposto
CTU, affidata al dott. , demandando al Consulente di indicare la Persona_3 causa del decesso di in particolare se questo fosse stato Persona_1 determinato da un epatocarcinoma secondario da un'epatite C, e di verificare secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza la sussistenza, o no, della relazione di compatibilità tra la patologia contratta dalla moglie del a Pt_1 seguito della sottoposizione delle trasfusioni a partire dal 30.8.1972, e la contrazione del virus HCV da parte del marito, anche alla luce dell'esistenza di eventuali altri fattori concorrenti, quali ad esempio la sottoposizione ad interventi chirurgici in epoca anteriore alla diagnosi di epatite C in capo allo stesso Pt_1
4.1 In primo luogo, sulla base della cartella clinica relativa al ricovero del
3.11.2017 con diagnosi di ingresso “epatocarcinoma” e dimissione “HCC. Sdr epato renale” il CTU ha affermato (pag. 52) che la stragrandissima maggioranza delle neoplasie epatiche definite come epatocarcinoma riconosce come antecedenti causali rilevanti il sovvertimento della struttura anatomica del fegato
(cirrosi) e l'infezione HCV-correlata, essendo quest'ultima, tuttavia, essa stessa causa del sovvertimento epatico e che il decesso di era Persona_1 intervenuto per sindrome epatorenale, da ricondursi ad evoluzione di epatocarcinoma insorto per causa di infezione HCV-correlata.
È stato, pertanto, accertato il nesso causale tra la malattia di cui il era Pt_1 portatore e l'evento morte (...ritiene altresì che tale infezione sia evoluta, in considerazione dei tempi, in sovvertimento anatomico del fegato (cirrosi) e quindi
pagina 9 di 18 in patologia neoplastica epatica (epatocarcinoma), all'origine di morte terminale per cachessia e sindrome epatorenale).
4.2 Inoltre, il CTU, sia sulla base degli elementi di ordine biologico, sia sulla base dell'indagine condotta, sia sulla base dei principi giurisdizionali, ha ritenuto sussistere la ricorrenza di una correlazione causale tra l'infezione di cui era affetta e l'infezione contratta da , correlazione causale Persona_2 Persona_1 che soddisfaceva il principio del più probabile, ovvero della preponderanza relativa della probabilità.
A tale conclusione, recepita e fatta propria dal Tribunale, il CTU è giunto dopo avere posto particolare attenzione alla complessità del caso sottopostogli dove veniva in rilievo un contagio avvenuto all'interno del nucleo familiare fra coniugi conviventi, uno dei quali era rimasto contagiato dal virus HCV per fatto ascrivibile ad una struttura sanitaria.
Il dott. ha svolto una approfondita indagine al fine di verificare se Per_3
l'infezione contratta dal potesse avere una diversa origine e potesse Pt_1 essere correlata a precedenti ricoveri del predetto nel corso dei quali il Pt_1 fosse stato trasfuso. Tali accertamenti, svolti in prima persona dal CTU, finalizzati proprio alla ricerca di “altre possibili fonti di contagio” non ha dato alcun risultato e ha portato il CTU a concludere che l'unica possibile fonte di contagio riconosciuta come tale era, effettivamente, la moglie del a sua volta Pt_1 affetta da HCV.
4.3 Prive di pregio sono le deduzioni dell'appellante incidentale circa il fatto che la tesi degli attori (contagio per via sessuale) non era stata provata ed era stata smentita dagli esiti della CTU.
In realtà il CTU ha preso in considerazione quanto asserito dal Comune circa il basso rischio di trasmissione della patologia per via sessuale sulla base della pubblicazione (Hepatology, 2013 Mar;
57(3): 881-9), citata anche nell'atto di appello incidentale, e ha ritenuto l'assunto del Comune condivisibile per quanto attiene alla semplice “vita sessuale”, ma totalmente errato nel caso di convivenza domestica, atteso che il contatto interumano potenzialmente infettivo (in genere contatto tra liquidi/sangue) può intervenire in condizioni “innumerevoli” (la
pagina 10 di 18 frequenza con cui la coppia può scambiarsi asciugamani, bere dalla medesima bottiglia, usare le stesse posate, bere dallo stesso bicchiere, talora usare lo stesso spazzolino se non –per diversi motivi lo stesso rasoio monouso, ecc.) e non solo nell'ambito della stretta sessualità “vaginale”.
Il riferimento alla pronuncia n. 26304/2021 della Suprema Corte appare irrilevante, come già ben spiegato nella sentenza impugnata, tenuto conto che nella fattispecie non è in discussione il profilo della colpa del pur nella CP_1 qualità di successore a titolo universale nei rapporti facenti capo agli Ospedali
Riuniti Civili di , ma la valutazione del nesso di causa tra il decesso del CP_1 [...]
e la pregressa infezione HCV correlata a una trasfusione della moglie Pt_1 [...]
. Per_2
Come affermato dal Tribunale, l'esito della CTU ha permesso di stabilire un legame causale, secondo il principio del “più probabile che non”, tra l'ipotesi di base formulata dagli attori e il decesso per epatocarcinoma del tenuto Pt_1 conto della prolungata convivenza con il coniuge infetto da HCV correlata.
4.4 Fattori alternativi in grado di sopravanzare sul piano delle probabilità la causa ipotizzata, precisamente che il contagio sia avvenuto in occasione di un Pt_1 precedente ricovero ospedaliero per ulcera gastrica, non sono stati offerti dal
. Controparte_1
L'appellante incidentale riferisce di ricoveri ospedalieri del per una ulcera Pt_1 nel 1992 e afferma di avere chiesto all' se vi fossero negli archivi Parte_6 dell'ospedale delle cartelle cliniche riguardanti il e che l'Azienda sanitaria Pt_1 veneziana aveva risposto che effettivamente vi è una cartella clinica nell'anno
1992 che, tuttavia, potrebbe essere messa a disposizione solo su ordine del
Giudice o su richiesta del CTU.
Lamenta, quindi, che stante la mancata acquisizione delle cartelle cliniche del
[...]
e la conseguente incompletezza dell'indagine medica, l'accertamento della Pt_1 sussistenza del nesso causale risulterebbe irrimediabilmente viziato.
Orbene, la cartella clinica del 1992 è in atti, essendo stata depositata dagli attori nel giudizio di primo grado, ed è stata esaminata dal CTU nel suo elaborato. Dalla
pagina 11 di 18 stessa non risulta che il sia stato ricoverato nel 1992 per un'ulcera e che Pt_1 in tale occasione sia stato trasfuso.
Inoltre, il CTU ha posto in essere in prima persona una puntuale attività investigativa al fine di acquisire documentazione relativa a pregressi ricoveri del senza che siano emersi elementi da cui desumere la sussistenza di altre Pt_1 fonti di contagio (...Lo scrivente, preso atto della convivenza “more uxorio” così riferita, prendendo atto che la contestazione formulata dall'odierno Convenuto attiene al rischio modesto correlato ai rapporti sessuali tra coniugi, nell'ambito dell'epidemiologia delle epatopatie HCV-correlate, ha esteso per quanto possibile
(chiedendo collaborazione delle Parti) la propria ricerca al fine di identificare le
“pur possibili” altre fonti di contagio di cui, tuttavia, non ha reperito traccia alcuna. la propria ricerca al fine di identificare le “pur possibili” altre fonti di contagio di cui, tuttavia, non ha reperito traccia alcuna - pag. 26 CTU).
In sostanza la causa alternativa allegata dal è rimasta una mera ipotesi. CP_1
5. Fondato appare invece il secondo motivo dell'appello incidentale relativo al riconoscimento degli interessi al tasso ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda.
Tale norma si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro (Cass. n. 19063/2023) posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione. Peraltro, la relativa determinazione non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. n. 14285/2025).
In sostanza l'art. 1284, IV comma, c.c. riguarda gli interessi corrispettivi nelle obbligazioni pecuniarie (debiti di valuta) e non trova applicazione con riferimento al credito risarcitorio oggetto del giudizio, il quale è credito di valore (Cass. n.
10376/2024, Cass. n. 26789/2024).
pagina 12 di 18 6. Passando ad esaminare l'appello principale, ritiene il Collegio che il primo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione della tabella del Tribunale di
Milano, sia fondato nei temini che di seguito vengono specificati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25213/2024) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.
Nella specie il Tribunale di Venezia, pur dando atto che le tabelle integrate a punti, come quelle romane e milanesi, secondo la Suprema Corte, garantiscono una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale, ha ritenuto che vi fosse ancora spazio per l'applicazione del criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Venezia stante l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso, senza però, poi indicare quali fossero gli argomenti alla base di tale valutazione.
6.1 Ritiene, pertanto, il Collegio che nella fattispecie debbano essere applicati i nuovi criteri orientativi del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano 2024 e, conseguentemente, si procede ai relativi conteggi.
43 anni, figlia della vittima, non convivente, presenza di due Parte_1 familiari nel nucleo familiare primario: punti in base all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 16; punti per sopravvivenza congiunti 12; punti per qualità intensità della relazione 5. Con 53 punti in totale (valore punto euro
3.911,00) spetta alla predetta, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale,
l'importo di euro 207.283,00.
46 anni, figlia della vittima, non convivente, presenza di due Parte_2 familiari nel nucleo familiare primario: punti in base all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 16; punti per sopravvivenza congiunti 12; punti pagina 13 di 18 per qualità intensità della relazione 5. Con 53 punti in totale spetta alla predetta,
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, l'importo di euro 207.283,00.
27 anni, figlia della vittima, non convivente, presenza di due Parte_3 familiari nel nucleo familiare primario: punti in base all'età del congiunto 24; punti in base all'età della vittima 16; punti per sopravvivenza congiunti 12; punti per qualità intensità della relazione 5. Con 57 punti in totale spetta al predetto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, l'importo di euro 222.927,00.
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Collegio che nel caso di specie i rapporti lesi siano quelli tra i genitori con il loro figlio e che l'intensità della relazione affettiva non sia stata adeguatamente dimostrata.
Anche ricorrendo a presunzioni, mancano sufficienti allegazioni per riconoscere un punteggio superiore a quanto sopra indicato, tenuto conto che in atti vi sono soltanto delle fotografie che ritraggono alcuni momenti di vita familiare nel corso di numerosissimi anni e che la relazione affettiva era connotata dall'età già adulta delle figlie.
D'altra parte, anche nella sentenza impugnata viene posto rilievo sul fatto che gli attori avevano fornito prova della propria legittimazione, mediante la produzione dei certificati anagrafici di stato di famiglia, ma si erano limitati ad allegare la compromissione del piano relazionale indotta dalla perdita del congiunto, ma in concreto, fatta eccezione per quanto chiesto di provare circa il rapporto con i nipoti, nulla era stato dimostrato.
6.2 Appare evidente che l'importo liquidabile alle tre figlie di è Persona_1 inferiore all'importo liquidato dal Tribunale di Venezia (euro 223.235,00 ciascuna).
Però, non essendo stato svolto appello incidentale dal sulla Controparte_1 quantificazione del danno parentale, nulla può essere modificato in relazione al decisum del giudice di primo grado.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 21504/2020), il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta pagina 14 di 18 stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.
6.3 Diverse le conseguenze dell'applicazione della tabella milanese in relazione ai nipoti e Pt_4 Parte_5
Occorre premettere, stante le contestazioni mosse dall'appellante incidentale, che secondo un costante orientamento di legittimità “il legame parentale fra NO e TE consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza” e che la prova circa l'intensità del vincolo tra NO e TE è necessaria solo ai fini della personalizzazione del danno indicato nelle tabelle di riferimento e non anche ai fini dell'an (Cass. n. 8839/2025).
Il danno parentale riconosciuto a ciascuno degli appellanti va pertanto rideterminato secondo la tabella milanese, con la precisazione che non può essere diversamente e maggiormente valutata la qualità/intensità della relazione, rispetto a quanto sopra esposto, con conseguente riconoscimento anche ai nipoti di 5 punti per il parametro “E” della tabella milanese, e che i nipoti, pur essendo parte della famiglia, non rientrano nel nucleo familiare primario, con conseguente esclusione del parametro “D”.
Inammissibili erano, e sono, le istanze istruttorie formulate dagli appellanti principali atteso che i capitoli di prova, per come formulati erano documentali (1-
4), generici e inidonei a consentire la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (2-3-4).
6.4 Pertanto,
20 anni, TE della vittima, non convivente: punti in base Parte_4 all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 10; punti per qualità/intensità della relazione 5. Con 35 punti in totale (valore punto euro pagina 15 di 18 1.698,00) spetta al predetto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale,
l'importo di euro 59.430,00.
15 anni, TE della vittima, non convivente: punti in base all'età Parte_5 del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 10; punti per qualità/intensità della relazione 5. Con 35 punti in totale (valore punto euro 1.698,00) spetta al predetto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, l'importo di euro
59.430,00.
7. Fondato è il secondo motivo dell'appello principale relativo al mancato riconoscimento delle spese funebri sopportate da Parte_1
Ciò in quanto il danno patrimoniale era stata già chiesto in seno all'atto di citazione di primo grado e, pertanto, tempestiva era la produzione delle fatture con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c.
Da tale documentazione risulta che ha sostenuto le spese di Parte_1 Pt_1 euro 3.100,00 per il servizio funebre completo di accessori e di euro 1.299,62 per spazio nicchia, cremazione e tumulazione, per complessivi euro 4.399,62.
8. Pertanto, agli appellanti principali sono dovute le seguenti ulteriori e diverse somme rispetto a quanto statuito con la sentenza impugnata:
- a l'ulteriore importo di euro 4.399,62 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale;
- a l'importo di euro 59.430,00 a titolo di danno non Parte_4 patrimoniale;
- a l'importo di euro 59.430,00 a titolo di danno non patrimoniale. Parte_5
8.2 Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale (art. 1284, I comma, c.c.) sulle somme suddette e su quelle già liquidate dal Tribunale in favore di Parte_1
, , a titolo di danno non patrimoniale,
[...] Parte_3 Parte_2 da calcolare sulle somme annualmente devalutate in base agli indici ISTAT dalla data del decesso di e dalla data del pagamento delle spese Persona_1 funebri e via via rivalutate di anno in anno sino al saldo, quale lucro cessante per il ritardato pagamento.
9. Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado,
pagina 16 di 18 che seguono la sostanziale soccombenza del e sono liquidate, Controparte_1 come in dispositivo (scaglione di valore da euro 52.001,00 a 260.000,00 -Cass. n.
10367/2024–, tariffa tra minimi e medi, tenuto conto che la causa non ha presentato aspetti di particolare complessità, - ex art. 4, II e IV comma DM
55/2014 aggiornato al 2022, aumento del 30% per la difesa di ciascuna parte oltre la prima, quindi complessivamente del 120%, e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per i vari soggetti patrocinati, solo tre fasi, ossia esclusa quella istruttoria non espletata, per il giudizio d'appello. Precisamente: per il giudizio di primo grado euro 14.630,00; per il giudizio d'appello euro 10.780,00).
9.1 Non può essere riconosciuto l'aumento ex art. 4 bis d.m. 155/2014 atteso che gli scarsi riferimenti ipertestuali contenuti negli atti del presente giudizio (di cui la maggior parte si riferiscono a sentenze prodotte), nonché la modalità di redazione dell'atto di appello che ripropone integralmente la sentenza impugnata, non agevolano il confronto fra le argomentazioni del primo giudice e i motivi di gravame. Inoltre, i riferimenti ipertestuali relativi agli atti del fascicolo di primo grado e alle fotografie (doc. 26) non sono attivi e non è stata neanche allegata la
CTU redatta dal dott. . Per_3
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il a corrispondere: Controparte_1
- a l'ulteriore l'importo di euro 4.399,62 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale;
- a e a l'importo di euro 59.430,00 ciascuno, Parte_4 Parte_5 con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte ai predetti a seguito della pronuncia impugnata, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara che sulle somme capitali riconosciute agli attori in pagina 17 di 18 primo grado dalla sentenza di primo grado e dalla presente pronuncia spettano gli interessi al tasso legale (art. 1284, I comma, c.c.) da calcolare sulle somme annualmente devalutate in base agli indici ISTAT dalla data del decesso di e dalla data del pagamento delle spese funebri da parte di Per_1 Pt_1
e via via rivalutate di anno in anno sino al saldo;
Parte_1
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna il a rifondere agli appellanti le spese di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 545,00 per anticipazioni e in euro in euro 14.630,00 per compensi e quanto al presente grado in euro 777,00 per anticipazioni e in euro 10.780,00 per compensi, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 296 del Ruolo Generale dell'anno
2024, che porta riunito il procedimento R.G. n. 523/2024, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Cornelio, Claudia Cornelio, Carlo Enrico
Cornelio e Livia Cornelio ed elettivamente domiciliati a Mestre (VE), via Vespucci
n. 39, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico
Trento dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliato presso la sua sede municipale sita a , San Marco 4091; CP_1 appellato – appellante incidentale pagina 1 di 18 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Si precisano le conclusioni come segue: nel procedimento d'appello promosso da Parte_1 Parte_2
e si precisano le conclusioni come Parte_3 Parte_4 Parte_5 in atto d'appello:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza liquidarsi i danni da perdita parentale subiti dagli appellanti sulla base della tabella pubblicata dal Tribunale di Milano nel giugno 2022, determinando conseguentemente il valore all'epoca del fatto
(3.11.17) devalutando il dato tabellare a tale data e poi calcolando il capitale rivalutato anno per anno maggiorato degli interessi legali maturati in ciascun anno fino alla data della domanda e maggiorato degli interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
Analogamente liquidarsi il danno patrimoniale per spese funebri di € 4.399,62 con interessi (previa devalutazione) e rivalutazioni dal fatto a favore di Parte_1
[...]
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del
Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Chiediamo la riliquidazione delle spese anche per il primo grado con applicazione dell'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato per più parti e con la maggiorazione nella misura del 30% in quanto anche gli atti di primo grado sono stati redatti con tecniche informatiche.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui ai capitoli da 1) a 5) della
2^ memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
pagina 2 di 18 nel procedimento promosso con atto d'appello proposto dal Controparte_1 nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e si precisano le conclusioni come in comparsa di
[...] Parte_5 costituzione d'appello: dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'impugnazione avversaria, conformando per l'effetto l'impugnata sentenza nei limiti dell'impugnazione svolta dal senza rinuncia e con Controparte_1 accoglimento dell'impugnazione svolta dagli odierni convenuti nel procedimento n.
296/24 dr. Rossi ud. 29.5.24.
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del
Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Precisate come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.24:
Si emenda l'errore materiale contenuto nelle conclusioni della comparsa di risposta là dove si legge “conformando per l'effetto l'impugnata sentenza nei limiti dell'impugnazione svolta [dal senza rinuncia e con Controparte_1 accoglimento dell'impugnazione svolta] dagli odierni convenuti nel procedimento
n. 296/24 dr. Rossi ud. 29.5.24” anziché “confermando per l'effetto l'impugnata sentenza nei limiti dell'impugnazione svolta dagli odierni convenuti nel procedimento n. 296/24 dr. Rossi ud. 29.5.24”.
L'inserimento dell'inciso [dal senza rinuncia e con Controparte_1 accoglimento dell'impugnazione svolta] costituisce mero errore ostativo.
Per il Controparte_1
In ottemperanza alle disposizioni di cui al provvedimento del Consigliere
Istruttore datato 3/07/2024, di rinvio delle cause su citate, riunite con provvedimento del 3 luglio 2024, all'udienza del 28 maggio 2025 e di sostituzione dell'udienza su citata con il deposito di note scritte, il , come Controparte_1
pagina 3 di 18 sopra rappresentato, disattesa e respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e difesa, così precisa:
1) quanto all'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
. e :
[...] Parte_4 Parte_5
“in via principale, voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il presente appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n.
1637/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 28/9/2023 non notificata, nei limiti della odierna impugnazione e senza alcuna rinuncia da parte dell'Amministrazione comunale alle proprie domande di riforma della sentenza di cui alla causa RG.523/2024.”
2) quanto all'appello proposto dal : Controparte_1
“in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto accertare e dichiarare l'assenza di alcuna responsabilità del , per la morte Controparte_1 del sig. non essendo la causa di morte di questi per Persona_1 epatocarcinoma secondario ad una epatite C eziologicamente riconducibile alle trasfusioni effettuate alla moglie nell'anno 1972, con la conseguente condanna dei congiunti, odierni appellati, alla restituzione di quanto già corrisposto dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza su citata per un importo pari ad euro 936.518,26; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il presente appello non venga accolto quanto al motivo n. 1, che in accoglimento del motivo n.2, non vengano applicati gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, riducendosi così l'ammontare della somma dovuta a titolo di interessi da euro 201.373,74, così come già pagati, ad euro 37.305,06, con la conseguente condanna dei congiunti alla restituzione di quanto pagato in eccedenza a tale titolo;
in via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CTU medico legale dopo aver acquisito, previa indicazione da parte dei familiari dei periodi di ricovero, dalle
Aziende sanitarie eventualmente competenti le cartelle cliniche del sig. Per_1 relative agli interventi chirurgici subiti per l'ulcera gastrica di cui soffriva.
[...]
pagina 4 di 18 Si chiede, altresì, l'acquisizione della cartella clinica del sig. anno Persona_1
1992 di cui alla nota dell'Azienda sanitaria ULSS3 del 21/3/2024.
Con rifusione di spese e competenze del giudizio di entrambi i gradi, oltre spese generali come per legge e oneri previdenziali”.
Svolgimento del processo
1. , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_5 Pt_4
, convenivano in giudizio il e ne chiedevano la
[...] Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali loro derivati per effetto del decesso di avvenuta il 3.11.2017. Persona_1
1.1 Deducevano gli attori che:
- , rispettivamente, padre di , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, e NO di e (figli di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
) era il marito di , deceduta il 2.4.2009, ed era Parte_2 Persona_2 deceduto il 3.11.2017 a causa di un epatocarcinoma secondario ad una epatite
C diagnosticatagli nel 1992;
- anche era morta a causa di un epatocarcinoma conseguente a Persona_2 cirrosi epatica a sua volta determinata da una epatite C, malattia contratta in seguito ad un trattamento trasfusionale avvenuto durante un ricovero presso gli Ospedali Civili Riuniti di effettuato nell'agosto del 1972; CP_1
- il , quale successore degli Ospedali Civili Riuniti di , Controparte_1 CP_1 con sentenza n. 2030/2015 del Tribunale di Venezia, era stato condannato al risarcimento del danno patito dalle figlie e da due nipoti in seguito al decesso della , sentenza confermata dalla Corte di appello di Venezia, davanti Per_2 alla quale pendeva il giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 17709/2020 della Corte di cassazione limitatamente al profilo della quantificazione del danno, mentre si era formato il giudicato in punto legittimazione passiva del e relativa responsabilità; Controparte_1
- la malattia era stata trasmessa dalla , ignara della stessa, al marito Per_2
, tenuto conto che una delle possibili modalità di trasmissione Persona_1 del virus dell'epatite C è quella sessuale.
pagina 5 di 18 1.2 Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 rilevando che il procedimento promosso a seguito del decesso di Persona_2 era ancora pendente in sede di rinvio dinanzi alla Corte di appello di Venezia per la quantificazione del danno iure hereditatis e la quantificazione del danno iure proprio lamentato dalla sorella della , contestando la sussistenza del Per_2 nesso di causa tra il decesso del e il fatto lesivo costituito dalle Pt_1 trasfusioni effettuate alla in considerazione del fatto che, Per_2 contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la trasmissione del virus HCV più frequentemente avviene per contatto diretto con sangue infetto, mentre la trasmissione per via sessuale è estremamente rara. Aggiungeva il che CP_1 nella cartella clinica del 1992 del emergeva come lo stesso in Pt_1 precedenza fosse stato sottoposto a due interventi chirurgici, così da non poter escludere che proprio questa fosse stata la causa più probabile della trasmissione della patologia. Non poteva, poi, neppure escludersi che la causa del decesso per epatocarcinoma fosse ascrivibile ad altra patologia o all'età del paziente. Il convenuto contestava, altresì, i criteri di quantificazione indicati dagli attori.
1.3 A seguito di istruttoria documentale, disposta CTU medico legale, con sentenza n. 1637/2023 il Tribunale di Venezia così provvedeva: “...accoglie la domanda svolta e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di , e dell'importo di Parte_2 Parte_3 Parte_1 euro 223.235 per ciascuna ed in favore e Parte_4 Parte_5 dell'importo di euro 23.180 per ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda
(25.10.2020) di euro 191.782,65 (quanto alle attrici) e di euro 17.182,13 (quanto ai nipoti) e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo...”.
1.4 Il Tribunale, dato atto che erano coperte dal giudicato le statuizioni in punto legittimazione passiva del e relativa responsabilità per il Controparte_1 decesso della , quale aggravamento della patologia iniziale da epatite C., Per_2 ritenuta, alla luce degli esiti della CTU, la sussistenza del nesso causale tra l'epatite contratta da e la trasmissione della malattia da parte Persona_1
pagina 6 di 18 della moglie , liquidava il danno da perdita del rapporto parentale Persona_2 in favore delle figlie e dei nipoti del de cuius utilizzando la tabella del Tribunale di
Venezia.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3
, , e , lamentando:
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_4
1) l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha adottato la tabella veneziana a fasce in luogo di una tabella a punti;
2) l'omessa liquidazione del danno patrimoniale da spese funebri in capo a
Parte_1
2.1 Anche il ha proposto appello, instaurando il procedimento Controparte_1
R.G. 523/2024, che è stato riunito alla presente causa con decreto del 3 luglio
2024, censurando la sentenza nella parte in cui:
1) ha affermato la sussistenza di un nesso causale per effetto della convivenza dei coniugi, sul rilievo dell'assenza in concreto di fattori alternativi in grado di sopravanzare sul piano delle probabilità la causa ipotizzata;
2) ha riconosciuto gli interessi al tasso ex art.1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale.
2.2 All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Prioritario è l'esame del primo articolato motivo dell'appello incidentale con cui si lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto un insussistente nesso di causa per effetto della convivenza dei coniugi, sul rilievo dell'assenza in concreto di fattori alternativi in grado di sopravanzare sul piano delle probabilità la causa ipotizzata.
3.1 In particolare, a giudizio del : Controparte_1
- il Tribunale non avrebbe tenuto conto (né avrebbe accertato) che Per_1 aveva avuto bisogno di ricoveri ospedalieri per una ulcera nel 1992,
[...] ricoveri la cui esistenza era emersa documentalmente ma di cui la
[...]
, seppur invitata dal CTU a fornire i dati richiesti, non Parte_6 aveva dato alcuna notizia e, nuovamente interessata, aveva risposto che effettivamente vi è una cartella clinica nell'anno 1992 ma che, tuttavia, detta pagina 7 di 18 documentazione sanitaria sarebbe stata messa a disposizione su ordine del
Giudice o su richiesta del CTU;
- gli attori avevano dichiarato, senza dimostrarlo, che il nesso di causa tra fatto lesivo ed evento dannoso sarebbe stato dimostrato per certo dalla circostanza che l'infezione sarebbe stata trasmessa da al marito mediante Persona_2 rapporti sessuali, modalità di trasmissione subito messa in discussione dal
Comune sulla base di uno studio americano e smentita dallo stesso CTU che aveva fatto riferimento a una modalità diversa di trasmissione e, cioè, la comunanza di vita, in alcun modo prospettata da parte attrice;
- gli attori non avrebbero provato le cause del decesso atteso che in atti vi è la lettera di dimissione del 3.11.2017 dalla quale si evince soltanto che il
[...] era affetto da epatocarcinoma ma che non permetterebbe di escludere Pt_1 che la causa della morte sia riferibile ad altra patologia o all'età del paziente;
- gli attori avevano affermato che era stato infettato da epatite Persona_1 dalla moglie, non avendo egli subito interventi chirurgici che richiedessero la trasfusione di sangue, ma di tale circostanza non avevano fornito prova;
- la CTU sarebbe stata meramente esplorativa e il Tribunale non avrebbe dovuto ammetterla, mentre dovrebbe essere rinnovata la CTU medico legale dopo aver acquisito, anche previa indicazione da parte dei familiari dei periodi di ricovero, dalle Aziende Sanitarie eventualmente competenti le cartelle cliniche di relative agli interventi chirurgici subiti per l'ulcera gastrica Persona_1 di cui soffriva;
- la mancata dimostrazione da parte del che il de cuius era stato CP_1 ricoverato per ulcera gastrica, a causa della difficoltà dell'Azienda sanitaria di reperire le cartelle cliniche di molti anni fa, non permetterebbe di ritenere che il contagio sia stato di natura coniugale;
- il criterio del “più probabile che non” sarebbe suscettibile di essere utilizzato unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità, ossia con riguardo alla indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti ed eventi, là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, e quindi pagina 8 di 18 anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano, dovrebbe ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità che avrebbe portato al rigetto delle pretese creditorie degli attori (Cass. 26304/2021).
4. Ritiene il Collegio che le censure sopra esposte non meritino di essere accolte.
Invero il ripropone le contestazioni mosse nel giudizio di Controparte_1 primo grado senza confrontarsi compiutamente con le motivazioni poste dal
Tribunale a fondamento della decisione.
Proprio in considerazione della necessità di verificare la relazione causale tra l'evento di danno e l'antecedente invocato dagli attori il Tribunale aveva disposto
CTU, affidata al dott. , demandando al Consulente di indicare la Persona_3 causa del decesso di in particolare se questo fosse stato Persona_1 determinato da un epatocarcinoma secondario da un'epatite C, e di verificare secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza la sussistenza, o no, della relazione di compatibilità tra la patologia contratta dalla moglie del a Pt_1 seguito della sottoposizione delle trasfusioni a partire dal 30.8.1972, e la contrazione del virus HCV da parte del marito, anche alla luce dell'esistenza di eventuali altri fattori concorrenti, quali ad esempio la sottoposizione ad interventi chirurgici in epoca anteriore alla diagnosi di epatite C in capo allo stesso Pt_1
4.1 In primo luogo, sulla base della cartella clinica relativa al ricovero del
3.11.2017 con diagnosi di ingresso “epatocarcinoma” e dimissione “HCC. Sdr epato renale” il CTU ha affermato (pag. 52) che la stragrandissima maggioranza delle neoplasie epatiche definite come epatocarcinoma riconosce come antecedenti causali rilevanti il sovvertimento della struttura anatomica del fegato
(cirrosi) e l'infezione HCV-correlata, essendo quest'ultima, tuttavia, essa stessa causa del sovvertimento epatico e che il decesso di era Persona_1 intervenuto per sindrome epatorenale, da ricondursi ad evoluzione di epatocarcinoma insorto per causa di infezione HCV-correlata.
È stato, pertanto, accertato il nesso causale tra la malattia di cui il era Pt_1 portatore e l'evento morte (...ritiene altresì che tale infezione sia evoluta, in considerazione dei tempi, in sovvertimento anatomico del fegato (cirrosi) e quindi
pagina 9 di 18 in patologia neoplastica epatica (epatocarcinoma), all'origine di morte terminale per cachessia e sindrome epatorenale).
4.2 Inoltre, il CTU, sia sulla base degli elementi di ordine biologico, sia sulla base dell'indagine condotta, sia sulla base dei principi giurisdizionali, ha ritenuto sussistere la ricorrenza di una correlazione causale tra l'infezione di cui era affetta e l'infezione contratta da , correlazione causale Persona_2 Persona_1 che soddisfaceva il principio del più probabile, ovvero della preponderanza relativa della probabilità.
A tale conclusione, recepita e fatta propria dal Tribunale, il CTU è giunto dopo avere posto particolare attenzione alla complessità del caso sottopostogli dove veniva in rilievo un contagio avvenuto all'interno del nucleo familiare fra coniugi conviventi, uno dei quali era rimasto contagiato dal virus HCV per fatto ascrivibile ad una struttura sanitaria.
Il dott. ha svolto una approfondita indagine al fine di verificare se Per_3
l'infezione contratta dal potesse avere una diversa origine e potesse Pt_1 essere correlata a precedenti ricoveri del predetto nel corso dei quali il Pt_1 fosse stato trasfuso. Tali accertamenti, svolti in prima persona dal CTU, finalizzati proprio alla ricerca di “altre possibili fonti di contagio” non ha dato alcun risultato e ha portato il CTU a concludere che l'unica possibile fonte di contagio riconosciuta come tale era, effettivamente, la moglie del a sua volta Pt_1 affetta da HCV.
4.3 Prive di pregio sono le deduzioni dell'appellante incidentale circa il fatto che la tesi degli attori (contagio per via sessuale) non era stata provata ed era stata smentita dagli esiti della CTU.
In realtà il CTU ha preso in considerazione quanto asserito dal Comune circa il basso rischio di trasmissione della patologia per via sessuale sulla base della pubblicazione (Hepatology, 2013 Mar;
57(3): 881-9), citata anche nell'atto di appello incidentale, e ha ritenuto l'assunto del Comune condivisibile per quanto attiene alla semplice “vita sessuale”, ma totalmente errato nel caso di convivenza domestica, atteso che il contatto interumano potenzialmente infettivo (in genere contatto tra liquidi/sangue) può intervenire in condizioni “innumerevoli” (la
pagina 10 di 18 frequenza con cui la coppia può scambiarsi asciugamani, bere dalla medesima bottiglia, usare le stesse posate, bere dallo stesso bicchiere, talora usare lo stesso spazzolino se non –per diversi motivi lo stesso rasoio monouso, ecc.) e non solo nell'ambito della stretta sessualità “vaginale”.
Il riferimento alla pronuncia n. 26304/2021 della Suprema Corte appare irrilevante, come già ben spiegato nella sentenza impugnata, tenuto conto che nella fattispecie non è in discussione il profilo della colpa del pur nella CP_1 qualità di successore a titolo universale nei rapporti facenti capo agli Ospedali
Riuniti Civili di , ma la valutazione del nesso di causa tra il decesso del CP_1 [...]
e la pregressa infezione HCV correlata a una trasfusione della moglie Pt_1 [...]
. Per_2
Come affermato dal Tribunale, l'esito della CTU ha permesso di stabilire un legame causale, secondo il principio del “più probabile che non”, tra l'ipotesi di base formulata dagli attori e il decesso per epatocarcinoma del tenuto Pt_1 conto della prolungata convivenza con il coniuge infetto da HCV correlata.
4.4 Fattori alternativi in grado di sopravanzare sul piano delle probabilità la causa ipotizzata, precisamente che il contagio sia avvenuto in occasione di un Pt_1 precedente ricovero ospedaliero per ulcera gastrica, non sono stati offerti dal
. Controparte_1
L'appellante incidentale riferisce di ricoveri ospedalieri del per una ulcera Pt_1 nel 1992 e afferma di avere chiesto all' se vi fossero negli archivi Parte_6 dell'ospedale delle cartelle cliniche riguardanti il e che l'Azienda sanitaria Pt_1 veneziana aveva risposto che effettivamente vi è una cartella clinica nell'anno
1992 che, tuttavia, potrebbe essere messa a disposizione solo su ordine del
Giudice o su richiesta del CTU.
Lamenta, quindi, che stante la mancata acquisizione delle cartelle cliniche del
[...]
e la conseguente incompletezza dell'indagine medica, l'accertamento della Pt_1 sussistenza del nesso causale risulterebbe irrimediabilmente viziato.
Orbene, la cartella clinica del 1992 è in atti, essendo stata depositata dagli attori nel giudizio di primo grado, ed è stata esaminata dal CTU nel suo elaborato. Dalla
pagina 11 di 18 stessa non risulta che il sia stato ricoverato nel 1992 per un'ulcera e che Pt_1 in tale occasione sia stato trasfuso.
Inoltre, il CTU ha posto in essere in prima persona una puntuale attività investigativa al fine di acquisire documentazione relativa a pregressi ricoveri del senza che siano emersi elementi da cui desumere la sussistenza di altre Pt_1 fonti di contagio (...Lo scrivente, preso atto della convivenza “more uxorio” così riferita, prendendo atto che la contestazione formulata dall'odierno Convenuto attiene al rischio modesto correlato ai rapporti sessuali tra coniugi, nell'ambito dell'epidemiologia delle epatopatie HCV-correlate, ha esteso per quanto possibile
(chiedendo collaborazione delle Parti) la propria ricerca al fine di identificare le
“pur possibili” altre fonti di contagio di cui, tuttavia, non ha reperito traccia alcuna. la propria ricerca al fine di identificare le “pur possibili” altre fonti di contagio di cui, tuttavia, non ha reperito traccia alcuna - pag. 26 CTU).
In sostanza la causa alternativa allegata dal è rimasta una mera ipotesi. CP_1
5. Fondato appare invece il secondo motivo dell'appello incidentale relativo al riconoscimento degli interessi al tasso ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda.
Tale norma si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro (Cass. n. 19063/2023) posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione. Peraltro, la relativa determinazione non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. n. 14285/2025).
In sostanza l'art. 1284, IV comma, c.c. riguarda gli interessi corrispettivi nelle obbligazioni pecuniarie (debiti di valuta) e non trova applicazione con riferimento al credito risarcitorio oggetto del giudizio, il quale è credito di valore (Cass. n.
10376/2024, Cass. n. 26789/2024).
pagina 12 di 18 6. Passando ad esaminare l'appello principale, ritiene il Collegio che il primo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione della tabella del Tribunale di
Milano, sia fondato nei temini che di seguito vengono specificati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25213/2024) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.
Nella specie il Tribunale di Venezia, pur dando atto che le tabelle integrate a punti, come quelle romane e milanesi, secondo la Suprema Corte, garantiscono una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale, ha ritenuto che vi fosse ancora spazio per l'applicazione del criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Venezia stante l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso, senza però, poi indicare quali fossero gli argomenti alla base di tale valutazione.
6.1 Ritiene, pertanto, il Collegio che nella fattispecie debbano essere applicati i nuovi criteri orientativi del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano 2024 e, conseguentemente, si procede ai relativi conteggi.
43 anni, figlia della vittima, non convivente, presenza di due Parte_1 familiari nel nucleo familiare primario: punti in base all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 16; punti per sopravvivenza congiunti 12; punti per qualità intensità della relazione 5. Con 53 punti in totale (valore punto euro
3.911,00) spetta alla predetta, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale,
l'importo di euro 207.283,00.
46 anni, figlia della vittima, non convivente, presenza di due Parte_2 familiari nel nucleo familiare primario: punti in base all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 16; punti per sopravvivenza congiunti 12; punti pagina 13 di 18 per qualità intensità della relazione 5. Con 53 punti in totale spetta alla predetta,
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, l'importo di euro 207.283,00.
27 anni, figlia della vittima, non convivente, presenza di due Parte_3 familiari nel nucleo familiare primario: punti in base all'età del congiunto 24; punti in base all'età della vittima 16; punti per sopravvivenza congiunti 12; punti per qualità intensità della relazione 5. Con 57 punti in totale spetta al predetto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, l'importo di euro 222.927,00.
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene il Collegio che nel caso di specie i rapporti lesi siano quelli tra i genitori con il loro figlio e che l'intensità della relazione affettiva non sia stata adeguatamente dimostrata.
Anche ricorrendo a presunzioni, mancano sufficienti allegazioni per riconoscere un punteggio superiore a quanto sopra indicato, tenuto conto che in atti vi sono soltanto delle fotografie che ritraggono alcuni momenti di vita familiare nel corso di numerosissimi anni e che la relazione affettiva era connotata dall'età già adulta delle figlie.
D'altra parte, anche nella sentenza impugnata viene posto rilievo sul fatto che gli attori avevano fornito prova della propria legittimazione, mediante la produzione dei certificati anagrafici di stato di famiglia, ma si erano limitati ad allegare la compromissione del piano relazionale indotta dalla perdita del congiunto, ma in concreto, fatta eccezione per quanto chiesto di provare circa il rapporto con i nipoti, nulla era stato dimostrato.
6.2 Appare evidente che l'importo liquidabile alle tre figlie di è Persona_1 inferiore all'importo liquidato dal Tribunale di Venezia (euro 223.235,00 ciascuna).
Però, non essendo stato svolto appello incidentale dal sulla Controparte_1 quantificazione del danno parentale, nulla può essere modificato in relazione al decisum del giudice di primo grado.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 21504/2020), il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta pagina 14 di 18 stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.
6.3 Diverse le conseguenze dell'applicazione della tabella milanese in relazione ai nipoti e Pt_4 Parte_5
Occorre premettere, stante le contestazioni mosse dall'appellante incidentale, che secondo un costante orientamento di legittimità “il legame parentale fra NO e TE consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza” e che la prova circa l'intensità del vincolo tra NO e TE è necessaria solo ai fini della personalizzazione del danno indicato nelle tabelle di riferimento e non anche ai fini dell'an (Cass. n. 8839/2025).
Il danno parentale riconosciuto a ciascuno degli appellanti va pertanto rideterminato secondo la tabella milanese, con la precisazione che non può essere diversamente e maggiormente valutata la qualità/intensità della relazione, rispetto a quanto sopra esposto, con conseguente riconoscimento anche ai nipoti di 5 punti per il parametro “E” della tabella milanese, e che i nipoti, pur essendo parte della famiglia, non rientrano nel nucleo familiare primario, con conseguente esclusione del parametro “D”.
Inammissibili erano, e sono, le istanze istruttorie formulate dagli appellanti principali atteso che i capitoli di prova, per come formulati erano documentali (1-
4), generici e inidonei a consentire la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (2-3-4).
6.4 Pertanto,
20 anni, TE della vittima, non convivente: punti in base Parte_4 all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 10; punti per qualità/intensità della relazione 5. Con 35 punti in totale (valore punto euro pagina 15 di 18 1.698,00) spetta al predetto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale,
l'importo di euro 59.430,00.
15 anni, TE della vittima, non convivente: punti in base all'età Parte_5 del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 10; punti per qualità/intensità della relazione 5. Con 35 punti in totale (valore punto euro 1.698,00) spetta al predetto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, l'importo di euro
59.430,00.
7. Fondato è il secondo motivo dell'appello principale relativo al mancato riconoscimento delle spese funebri sopportate da Parte_1
Ciò in quanto il danno patrimoniale era stata già chiesto in seno all'atto di citazione di primo grado e, pertanto, tempestiva era la produzione delle fatture con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c.
Da tale documentazione risulta che ha sostenuto le spese di Parte_1 Pt_1 euro 3.100,00 per il servizio funebre completo di accessori e di euro 1.299,62 per spazio nicchia, cremazione e tumulazione, per complessivi euro 4.399,62.
8. Pertanto, agli appellanti principali sono dovute le seguenti ulteriori e diverse somme rispetto a quanto statuito con la sentenza impugnata:
- a l'ulteriore importo di euro 4.399,62 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale;
- a l'importo di euro 59.430,00 a titolo di danno non Parte_4 patrimoniale;
- a l'importo di euro 59.430,00 a titolo di danno non patrimoniale. Parte_5
8.2 Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale (art. 1284, I comma, c.c.) sulle somme suddette e su quelle già liquidate dal Tribunale in favore di Parte_1
, , a titolo di danno non patrimoniale,
[...] Parte_3 Parte_2 da calcolare sulle somme annualmente devalutate in base agli indici ISTAT dalla data del decesso di e dalla data del pagamento delle spese Persona_1 funebri e via via rivalutate di anno in anno sino al saldo, quale lucro cessante per il ritardato pagamento.
9. Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado,
pagina 16 di 18 che seguono la sostanziale soccombenza del e sono liquidate, Controparte_1 come in dispositivo (scaglione di valore da euro 52.001,00 a 260.000,00 -Cass. n.
10367/2024–, tariffa tra minimi e medi, tenuto conto che la causa non ha presentato aspetti di particolare complessità, - ex art. 4, II e IV comma DM
55/2014 aggiornato al 2022, aumento del 30% per la difesa di ciascuna parte oltre la prima, quindi complessivamente del 120%, e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per i vari soggetti patrocinati, solo tre fasi, ossia esclusa quella istruttoria non espletata, per il giudizio d'appello. Precisamente: per il giudizio di primo grado euro 14.630,00; per il giudizio d'appello euro 10.780,00).
9.1 Non può essere riconosciuto l'aumento ex art. 4 bis d.m. 155/2014 atteso che gli scarsi riferimenti ipertestuali contenuti negli atti del presente giudizio (di cui la maggior parte si riferiscono a sentenze prodotte), nonché la modalità di redazione dell'atto di appello che ripropone integralmente la sentenza impugnata, non agevolano il confronto fra le argomentazioni del primo giudice e i motivi di gravame. Inoltre, i riferimenti ipertestuali relativi agli atti del fascicolo di primo grado e alle fotografie (doc. 26) non sono attivi e non è stata neanche allegata la
CTU redatta dal dott. . Per_3
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il a corrispondere: Controparte_1
- a l'ulteriore l'importo di euro 4.399,62 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale;
- a e a l'importo di euro 59.430,00 ciascuno, Parte_4 Parte_5 con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte ai predetti a seguito della pronuncia impugnata, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara che sulle somme capitali riconosciute agli attori in pagina 17 di 18 primo grado dalla sentenza di primo grado e dalla presente pronuncia spettano gli interessi al tasso legale (art. 1284, I comma, c.c.) da calcolare sulle somme annualmente devalutate in base agli indici ISTAT dalla data del decesso di e dalla data del pagamento delle spese funebri da parte di Per_1 Pt_1
e via via rivalutate di anno in anno sino al saldo;
Parte_1
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna il a rifondere agli appellanti le spese di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 545,00 per anticipazioni e in euro in euro 14.630,00 per compensi e quanto al presente grado in euro 777,00 per anticipazioni e in euro 10.780,00 per compensi, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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