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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. ST Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1482 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IO RI, giusta procura alle liti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone, via Firenze n. 73.
-OPPONENTE- C O N T R O in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ST Testa, giusta procura margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone, via Aldo
Moro n. 196.
-OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento compensi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 21.04.2023 il sig. riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. Parte_1
155/2023 del Tribunale di Frosinone, emesso in data 16.02.2023 ad istanza del geom. contenente ingiunzione di pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 7.476,45, oltre spese liquidate, per il saldo di pregresse prestazioni professionali.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. , nel Parte_1
convenire innanzi al Tribunale di Frosinone il Geometra proponeva rituale CP_1
opposizione 1) per asserita inefficacia del decreto ingiuntivo, essendo stato notificato entro ben oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c, 2) per improcedibilità della domanda, dovuta al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e al mancato espletamento del tentativo di conciliazione, 3) per insufficienza della documentazione, infine, 4) per insussistenza di prova in ordine alla prestazione.
Si costituiva in giudizio il geometra contestando tutte le eccezioni CP_1
sollevate dall'opponente, in quanto infondate e concludendo per il rigetto della domanda anche nel merito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.04.2025.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nel corso delle udienze, la parte opponente, come risulta dai verbali, offriva, pro bono pacis, sino ad € 4.000,00 omnia comprensiva e ciò a totale tacitazione di quanto richiesto ma la parte opposta, offerta non accettata da parte opposta.
Ciò premesso, le eccezioni relative all'improcedibilità della domanda non appaiono fondate.
In punto di diritto, si osserva che la negoziazione assistita non è obbligatoria nel procedimento di ingiunzione ante causam;
la normativa, infatti, ha espressamente escluso, tra i procedimenti assoggettati ad essa, il ricorso per decreto ingiuntivo. Ai sensi del comma 3 art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, la negoziazione assistita non è, infatti, obbligatoria: A. nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso;
B. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile;
C. nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti “procedimenti camerali”; D. nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata;
E. Nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Ad ogni modo, si rileva che nel fascicolo informatico di parte opposta risulta depositata la lettera raccomandata, con la quale la difesa dell'opposto, dopo aver richiesto a parte opponente il pagamento delle spettanze professionali a lui dovute, invitava altresì il Sig. a stipulare una negoziazione assistita. La suddetta Parte_1
lettera veniva ricevuta dall'odierno opponente in data 06/04/2022 (cfr. allegato n.9).
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nei contratti, secondo parte opponente il in forza di quanto previsto dall'articolo 8 del contratto CP_1
sottoscritto con il Sig. , prima di chiedere l'emissione del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto tentare la via della mediazione.
A tale proposito, si osserva che il suddetto articolo così testualmente recita: “Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione del presente contratto, le parti, prima di procedere all'azione giudiziaria, si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione. Le parti concordano che il tentativo di conciliazione potrà avvenire avanti al Presidente del Collegio
Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Frosinone”…il tentativo di conciliazione potrà avvenire avanti al Presidente del Collegio Provinciale dei
Geometri e dei Geometri Laureati di Frosinone”.
Il fatto che potrà avvenire e non dovrà avvenire lascia intendere l'insussistenza di un obbligo in tal senso ovvero una possibilità di scelta tra due opzioni.
In merito al discorso riguardante la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta al di fuori dei termini di cui all'art. 644 cpc. (decreto ingiuntivo pubblicato il 16/02/23 e notificato in data 21/04/23), si rileva che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte avuto occasione di affermare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, secondo la Suprema Corte (sent. n. 3908/16) la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che il giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n.
14910).
Infatti, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata deve essere intesa come espressione della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione stessa, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente deve decidere anche sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio.
Quanto al merito della domanda, dalla documentazione in atti (all n. 1-2-3-4-5) è fuori di dubbio che il abbia effettivamente svolto le prestazioni oggetto CP_1
dell'incarico, circostanza ammessa dallo stesso opponente, salvo poi dire che sarebbe stata eseguita male.
Del resto, la prova della prestazione svolta agevolmente si ricava sia dalle scritture private di conferimento incarico, versate nel fascicolo monitorio, sia dagli acconti erogati dall'opponente e percepiti dal per l'attività svolta. CP_1
Ne consegue che l'opposizione proposta deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 155/2023 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 16.02.2023.
Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
2000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone l'8/07/25
Il Giudice
Dott. ST Troiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. ST Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1482 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IO RI, giusta procura alle liti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone, via Firenze n. 73.
-OPPONENTE- C O N T R O in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ST Testa, giusta procura margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone, via Aldo
Moro n. 196.
-OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento compensi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 21.04.2023 il sig. riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. Parte_1
155/2023 del Tribunale di Frosinone, emesso in data 16.02.2023 ad istanza del geom. contenente ingiunzione di pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 7.476,45, oltre spese liquidate, per il saldo di pregresse prestazioni professionali.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. , nel Parte_1
convenire innanzi al Tribunale di Frosinone il Geometra proponeva rituale CP_1
opposizione 1) per asserita inefficacia del decreto ingiuntivo, essendo stato notificato entro ben oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c, 2) per improcedibilità della domanda, dovuta al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e al mancato espletamento del tentativo di conciliazione, 3) per insufficienza della documentazione, infine, 4) per insussistenza di prova in ordine alla prestazione.
Si costituiva in giudizio il geometra contestando tutte le eccezioni CP_1
sollevate dall'opponente, in quanto infondate e concludendo per il rigetto della domanda anche nel merito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.04.2025.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nel corso delle udienze, la parte opponente, come risulta dai verbali, offriva, pro bono pacis, sino ad € 4.000,00 omnia comprensiva e ciò a totale tacitazione di quanto richiesto ma la parte opposta, offerta non accettata da parte opposta.
Ciò premesso, le eccezioni relative all'improcedibilità della domanda non appaiono fondate.
In punto di diritto, si osserva che la negoziazione assistita non è obbligatoria nel procedimento di ingiunzione ante causam;
la normativa, infatti, ha espressamente escluso, tra i procedimenti assoggettati ad essa, il ricorso per decreto ingiuntivo. Ai sensi del comma 3 art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, la negoziazione assistita non è, infatti, obbligatoria: A. nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso;
B. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile;
C. nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti “procedimenti camerali”; D. nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata;
E. Nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Ad ogni modo, si rileva che nel fascicolo informatico di parte opposta risulta depositata la lettera raccomandata, con la quale la difesa dell'opposto, dopo aver richiesto a parte opponente il pagamento delle spettanze professionali a lui dovute, invitava altresì il Sig. a stipulare una negoziazione assistita. La suddetta Parte_1
lettera veniva ricevuta dall'odierno opponente in data 06/04/2022 (cfr. allegato n.9).
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nei contratti, secondo parte opponente il in forza di quanto previsto dall'articolo 8 del contratto CP_1
sottoscritto con il Sig. , prima di chiedere l'emissione del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto tentare la via della mediazione.
A tale proposito, si osserva che il suddetto articolo così testualmente recita: “Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione del presente contratto, le parti, prima di procedere all'azione giudiziaria, si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione. Le parti concordano che il tentativo di conciliazione potrà avvenire avanti al Presidente del Collegio
Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Frosinone”…il tentativo di conciliazione potrà avvenire avanti al Presidente del Collegio Provinciale dei
Geometri e dei Geometri Laureati di Frosinone”.
Il fatto che potrà avvenire e non dovrà avvenire lascia intendere l'insussistenza di un obbligo in tal senso ovvero una possibilità di scelta tra due opzioni.
In merito al discorso riguardante la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta al di fuori dei termini di cui all'art. 644 cpc. (decreto ingiuntivo pubblicato il 16/02/23 e notificato in data 21/04/23), si rileva che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte avuto occasione di affermare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, secondo la Suprema Corte (sent. n. 3908/16) la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che il giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n.
14910).
Infatti, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata deve essere intesa come espressione della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione stessa, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente deve decidere anche sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio.
Quanto al merito della domanda, dalla documentazione in atti (all n. 1-2-3-4-5) è fuori di dubbio che il abbia effettivamente svolto le prestazioni oggetto CP_1
dell'incarico, circostanza ammessa dallo stesso opponente, salvo poi dire che sarebbe stata eseguita male.
Del resto, la prova della prestazione svolta agevolmente si ricava sia dalle scritture private di conferimento incarico, versate nel fascicolo monitorio, sia dagli acconti erogati dall'opponente e percepiti dal per l'attività svolta. CP_1
Ne consegue che l'opposizione proposta deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 155/2023 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 16.02.2023.
Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
2000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone l'8/07/25
Il Giudice
Dott. ST Troiani