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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1342
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del dott. Giulio Bovicelli,
a scioglimento della riserva seguita alla celebrazione in via cartolare dell'udienza del
6.11. 2024 a definizione del procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1342/2024 promosso da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SCOPETANI NICCOLO';
RICORRENTE/I contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PARENTINI ESMERALDA;
RESISTENTE/I
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ha adito Parte_1 questo Tribunale per sentire:
“In via principale, in tesi, ordinare con decreto emesso inaudita altera parte alla resistente di:
a) provvedere, a sua cura e spese, all'asporto dei macchinari di cui alla relazione del geol. dall'area di Cava, entro e non oltre giorni 15 dalla data di Controparte_2 comunicazione del provvedimento;
Pagina 1 b) autorizzare la ricorrente in caso di mancata esecuzione, alla Parte_1 collocazione dei macchinari nell' area evidenziata nella citata relazione del geol.
Controparte_2
In ipotesi, sentite, le parti ed all'esito degli accertamenti, anche istruttori, ritenuti necessari, ordinare alla resistente di:
a) provvedere, a sua cura e spese, all'asporto dei macchinari di cui alla relazione del geol. dall'area di Cava, entro e non oltre giorni 15 dalla data di Controparte_2 comunicazione del provvedimento;
b) autorizzare la ricorrente in caso di mancata esecuzione, alla Parte_1 collocazione dei macchinari nell' area evidenziata nella citata relazione del geol.
Controparte_2
Vinte le spese”.
A fondamento di dette pretese, la Società ricorrente esponeva essere proprietaria del sito estrattivo denominato “Cava di Poggio Pelato Settore Ovest”, nonché titolare dell'autorizzazione unica SUAP N. 359/2014 a seguito di subentro al Consorzio Cava
Poggio Pelato, giusta determina n. 1123 del 2 settembre 2021.
Precisava altresì che il volume complessivo estraibile autorizzato nel corso dell'attività estrattiva per il “settore OVEST” era stato determinato in 440.464 Mc, ovvero in 60.000
Mc/anno.
In considerazione dei volumi residui da scavare (circa 300.000 Mc) e della imminente scadenza dell'Autorizzazione Suap 359/2014 e Voltura 1123/2021, la ricorrente rappresentava di avere richiesto ed ottenuto con Determinazione Suap n. 906 del 8 agosto 2024 proroga per ulteriori 3 anni, ovvero fino al 08 maggio 2027; impegnandosi anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale a redigere un nuovo progetto di coltivazione secondo le direttive di cui alla L.R.T. 35/2015 ed al P.R.C.
Posto quanto sin qui detto, la lamentava l'omessa riconsegna del sito Parte_1 estrattivo e lo sgombero del cantiere da parte della aggiungendo che, avendo CP_1 la Co.Edil. S.r.l. manifestato ad essa ricorrente il proprio interesse alla coltivazione diretta della cava, in data 22 agosto 2024 era stato tra tali società sottoscritto un
Pagina 2 contratto di affitto per concessione del diritto di godimento del citato terreno fini dello sfruttamento del giacimento di cava Poggio Pelato “settore OVEST”.
All'art. 5 del menzionato contratto, la conduttrice Co.Edil. s.r.l. prendeva atto che l'area estrattiva era allo stato occupata da mezzi, attrezzature e materiali di vario tipo ivi posti dalla società precedente gestore della zona. Controparte_1
Dal che, proseguiva la ricorrente, e Co.Edil. s.r.l. Parte_1 convenivano in sede contrattuale che la proprietaria (odierna ricorrente) avrebbe promosso ricorso d'urgenza per la liberazione dell'area, adempimento questo da eseguire entro il 31 ottobre 2024, termine questo che, sebbene non essenziale e prorogabile su accordo delle parti, giustifica la proposizione del presente ricorso
d'urgenza atteso che (lo si legge dal contratto di affitto) la mancata liberazione dell'area estrattiva dai mezzi della costituisce a tutti gli effetti Controparte_1 condizione sospensiva dell'efficacia del contratto” (vds. pag. 3 del ricorso).
Venendo ai presupposti della tutela cautelare invocata, per quel che più rileva, la
Società ricorrente assumeva che l'imminenza del pregiudizio risiedesse nel rischio di mancato perfezionamento del contratto di affitto tra la ricorrente e la Co.Edil. s.r.l. e di conseguente mancata percezione dei canoni in caso di mancata rimozione (o quanto meno stoccaggio in area appositamente indicata nella relazione del Geol.
[...] di cui al doc. 5 allegato al ricorso) dei macchinari della CP_2 Controparte_1 questo, pur precisando che “ovviamente, nella denegata ipotesi di mancato avveramento della condizione sospensiva, si riserva di proporre nei Parte_1 confronti della resistente azione giudiziaria al fine di essere risarcita di ogni danno conseguente al mancato perfezionamento del contratto di affitto”.
Il periculum veniva ancora articolato sotto il diverso profilo del cattivo stato di manutenzione dei macchinari presenti all'interno dell'area “con conseguente pericolo per la salubrità dell'ambiente e per la salute e l'incolumità di coloro che vi lavorano”, in caso di mancata rimozione.
In tal senso la ricorrente ha chiarito che intende, mediante la sottoscrizione del contratto con Co.Edil. s.r.l., anche provvedere al recupero ambientale e funzionale della Cava, come peraltro previsto dal progetto autorizzato dallo Sportello Unico per le Attività
Pagina 3 Produttive SUAP dell'Unione Comuni montana Colline Metallifere con la già citata
Deliberazione n. 1123 del 2 settembre 2021.
Costituitasi in giudizio, la ha resistito alla richiesta avversaria Controparte_1 deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza in punto di periculum in mora e di fumus boni iuris e contestualmente deducendo, in via riconvenzionale, che, “la pretesa qui azionata, a fondamento della quale viene posto il contratto appositamente redatto e stipulato con la costituisce una molestia o turbativa di diritto del possesso CP_3 legittimamente esercitato dalla – per tutte le ragioni esposte nella memoria di CP_1 costituzione nella causa n. 936/2024 R.G. (doc. 25) - consistendo in un atto giudiziale
(la proposizione del ricorso cautelare introduttivo della presente causa) e stragiudiziale
(la stipula del contratto con la attraverso i quali la contesta CP_3 Parte_1 il potere dell'odierna resistente e che induce in quest'ultima il timore reale di imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione stessa di possesso” e su tali presupposti svolto “domanda riconvenzionale di immediata cessazione dell'azione di spoglio o molestia perpetrata dalla controparte”.
*** ***
Tanto la cautela azionata in via principale dalla parte ricorrente, quanto quella richiesta dalla parte resistente, in via riconvenzionale, risultano infondate e debbono pertanto essere rigettate.
Quanto alla azione cautelare dispiegata dalla occorre evidenziare, in Parte_1 via assorbente, che l'oggetto della stessa si risolve, di fatto, nella richiesta di tutela in via anticipata di un diritto di credito sorto nella consapevolezza (della ricorrente) dell'attuale indisponibilità del bene di cui la stessa chiede la liberazione.
Tale diritto di credito, addirittura, è stato dalla stessa ricorrente condizionato contrattualmente alla proposizione del presente “ricorso d'urgenza per la liberazione dell'area, … che (lo si legge dal contratto di affitto) … costituisce a tutti gli effetti condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.
Da questi presupposti emerge che, nel caso di specie, neppure è stata prospettata l'esistenza di un imminente pregiudizio capace di minacciare un (preesistente) diritto della parte istante, ma, al contrario, è stata semplicemente dedotta l'esistenza di una previsione negoziale, in ragione della quale potrà sorgere (al verificarsi della
Pagina 4 condizione) un diritto di credito, allo stato impedito dall'occupazione dell'area estrattiva da parte della Parte_2
A ben vedere, dunque, dallo stesso impianto allegatorio della parte ricorrente emerge chiaramente che il diritto di cui si chiede la tutela neppure è venuto ad esistenza:
Se, infatti, il contratto siglato con la risulta condizionato alla avvenuta CP_3
“liberazione dell'area estrattiva dai mezzi della , tale liberazione – allo Controparte_1 stato non verificatasi –non può che assurgere ad elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto di credito azionato.
La liberazione dell'area, insomma, è elemento costituto di tale diritto e non limitazione dello stesso.
Conseguentemente, non può ritenersi neppure venuta ad esistenza la situazione giuridica soggettiva rispetto alla quale la parte ricorrente chiede l'emissione di un provvedimento d'urgenza.
Ad ogni modo, poi, occorre ricordare che “l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica
l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela - come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale - ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove
l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Trib. Isernia, ord. 5 dicembre 2007; Trib. Torino, 22 dicembre
2000; negli stessi termini, più di recente: Trib. Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ordinanza 25 marzo 2011, giudice dott.ssa Giusi Ianni)” (cfr. Tribunale Catanzaro, Sez.
II, 10/02/2012).
Ebbene, nel caso di specie non si registrano elementi che rendano apprezzabile un qualche scarto tra il danno lamentato dal ricorrente e quello che potrà, in ipotesi, essere allo stesso risarcito all'esito del giudizio di merito.
In tal senso si osservi che, secondo le stesse deduzioni del ricorrente, a poter essere leso
è soltanto il suo (asserito) “diritto … al corretto perfezionamento del contratto d'affitto
e, ne consegue, al beneficio economico della riscossione dei canoni”.
Pagina 5 Nessun rilevo in punto di periculum in mora può poi essere attribuito alla allegazione per la quale “molti dei macchinari presenti all'interno dell'area di cantiere risultano abbandonati da tempo e quindi si trovano in un cattivo stato di conservazione se non addirittura in fase di avanzato deterioramento, con conseguente rischio ambientale ed igienico-sanitario”.
Tale allegazione - con cui il ricorrente esaurisce l'altro profilo dedotto a sostegno dell'esistenza di un danno grave ed irreparabile - è infatti talmente generica da risultare apodittica e non permette neppure di comprendere in quali fenomeni potrebbe materialmente concretizzarsi il rischio lamentato.
Allo stesso modo risulta infondata la richiesta di tutela possessoria dispiegata in via riconvenzionale dalla e ciò sul semplice presupposto che alcuna imminente CP_1 azione materiale contrastante con la situazione di fatto può essere dedotta dal contegno tenuto dalla ricorrente, che -a tutela delle sue (infondate) ragioni - non ha minacciato alcun intervento materiale, limitandosi a proporre il presente giudizio.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Sul punto occorre ancora osservare che la ha altresì chiesto al Tribunale di CP_1 accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art.. 96 cpc, e, per l'effetto, di condannare la al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi Parte_1 in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa.
Tale domanda deve trovare accoglimento, risultando la richiesta di tutela cautelare di un diritto non ancora sorto (ed anzi condizionato alla stessa promozione di un ricorso ex art
700 c.p.c.) caratterizzata quantomeno dalla colpa grave del ricorrente.
La deve pertanto essere condanna al risarcimento dei danni per Parte_1
l'effetto patiti dalla che si liquidano in via equitativa in euro 1.000,00. CP_1
A ciò consegue la condanna della ricorrente, ex art 96, comma IV c.p.c., anche al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che si liquida in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sul ricorso cautelare proposto da nei confronti di Parte_1 osì provvede: Controparte_1
Pagina 6 rigetta il ricorso cautelare;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente;
- compensa le spese di lite;
- condanna ex art 96, comma 1, c.p.c. la Parte_1 al pagamento in favore della , della
[...] CP_1 somma di euro 1.000,00, a titolo di risarcimento del danno da quest'ultima patito in ragione della promozione, con colpa grave, del presente giudizio;
- condanna ex art 96, comma 4, c.p.c. la Parte_1 al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della
[...] somma euro 500,00.
Grosseto, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del dott. Giulio Bovicelli,
a scioglimento della riserva seguita alla celebrazione in via cartolare dell'udienza del
6.11. 2024 a definizione del procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1342/2024 promosso da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SCOPETANI NICCOLO';
RICORRENTE/I contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PARENTINI ESMERALDA;
RESISTENTE/I
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ha adito Parte_1 questo Tribunale per sentire:
“In via principale, in tesi, ordinare con decreto emesso inaudita altera parte alla resistente di:
a) provvedere, a sua cura e spese, all'asporto dei macchinari di cui alla relazione del geol. dall'area di Cava, entro e non oltre giorni 15 dalla data di Controparte_2 comunicazione del provvedimento;
Pagina 1 b) autorizzare la ricorrente in caso di mancata esecuzione, alla Parte_1 collocazione dei macchinari nell' area evidenziata nella citata relazione del geol.
Controparte_2
In ipotesi, sentite, le parti ed all'esito degli accertamenti, anche istruttori, ritenuti necessari, ordinare alla resistente di:
a) provvedere, a sua cura e spese, all'asporto dei macchinari di cui alla relazione del geol. dall'area di Cava, entro e non oltre giorni 15 dalla data di Controparte_2 comunicazione del provvedimento;
b) autorizzare la ricorrente in caso di mancata esecuzione, alla Parte_1 collocazione dei macchinari nell' area evidenziata nella citata relazione del geol.
Controparte_2
Vinte le spese”.
A fondamento di dette pretese, la Società ricorrente esponeva essere proprietaria del sito estrattivo denominato “Cava di Poggio Pelato Settore Ovest”, nonché titolare dell'autorizzazione unica SUAP N. 359/2014 a seguito di subentro al Consorzio Cava
Poggio Pelato, giusta determina n. 1123 del 2 settembre 2021.
Precisava altresì che il volume complessivo estraibile autorizzato nel corso dell'attività estrattiva per il “settore OVEST” era stato determinato in 440.464 Mc, ovvero in 60.000
Mc/anno.
In considerazione dei volumi residui da scavare (circa 300.000 Mc) e della imminente scadenza dell'Autorizzazione Suap 359/2014 e Voltura 1123/2021, la ricorrente rappresentava di avere richiesto ed ottenuto con Determinazione Suap n. 906 del 8 agosto 2024 proroga per ulteriori 3 anni, ovvero fino al 08 maggio 2027; impegnandosi anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale a redigere un nuovo progetto di coltivazione secondo le direttive di cui alla L.R.T. 35/2015 ed al P.R.C.
Posto quanto sin qui detto, la lamentava l'omessa riconsegna del sito Parte_1 estrattivo e lo sgombero del cantiere da parte della aggiungendo che, avendo CP_1 la Co.Edil. S.r.l. manifestato ad essa ricorrente il proprio interesse alla coltivazione diretta della cava, in data 22 agosto 2024 era stato tra tali società sottoscritto un
Pagina 2 contratto di affitto per concessione del diritto di godimento del citato terreno fini dello sfruttamento del giacimento di cava Poggio Pelato “settore OVEST”.
All'art. 5 del menzionato contratto, la conduttrice Co.Edil. s.r.l. prendeva atto che l'area estrattiva era allo stato occupata da mezzi, attrezzature e materiali di vario tipo ivi posti dalla società precedente gestore della zona. Controparte_1
Dal che, proseguiva la ricorrente, e Co.Edil. s.r.l. Parte_1 convenivano in sede contrattuale che la proprietaria (odierna ricorrente) avrebbe promosso ricorso d'urgenza per la liberazione dell'area, adempimento questo da eseguire entro il 31 ottobre 2024, termine questo che, sebbene non essenziale e prorogabile su accordo delle parti, giustifica la proposizione del presente ricorso
d'urgenza atteso che (lo si legge dal contratto di affitto) la mancata liberazione dell'area estrattiva dai mezzi della costituisce a tutti gli effetti Controparte_1 condizione sospensiva dell'efficacia del contratto” (vds. pag. 3 del ricorso).
Venendo ai presupposti della tutela cautelare invocata, per quel che più rileva, la
Società ricorrente assumeva che l'imminenza del pregiudizio risiedesse nel rischio di mancato perfezionamento del contratto di affitto tra la ricorrente e la Co.Edil. s.r.l. e di conseguente mancata percezione dei canoni in caso di mancata rimozione (o quanto meno stoccaggio in area appositamente indicata nella relazione del Geol.
[...] di cui al doc. 5 allegato al ricorso) dei macchinari della CP_2 Controparte_1 questo, pur precisando che “ovviamente, nella denegata ipotesi di mancato avveramento della condizione sospensiva, si riserva di proporre nei Parte_1 confronti della resistente azione giudiziaria al fine di essere risarcita di ogni danno conseguente al mancato perfezionamento del contratto di affitto”.
Il periculum veniva ancora articolato sotto il diverso profilo del cattivo stato di manutenzione dei macchinari presenti all'interno dell'area “con conseguente pericolo per la salubrità dell'ambiente e per la salute e l'incolumità di coloro che vi lavorano”, in caso di mancata rimozione.
In tal senso la ricorrente ha chiarito che intende, mediante la sottoscrizione del contratto con Co.Edil. s.r.l., anche provvedere al recupero ambientale e funzionale della Cava, come peraltro previsto dal progetto autorizzato dallo Sportello Unico per le Attività
Pagina 3 Produttive SUAP dell'Unione Comuni montana Colline Metallifere con la già citata
Deliberazione n. 1123 del 2 settembre 2021.
Costituitasi in giudizio, la ha resistito alla richiesta avversaria Controparte_1 deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza in punto di periculum in mora e di fumus boni iuris e contestualmente deducendo, in via riconvenzionale, che, “la pretesa qui azionata, a fondamento della quale viene posto il contratto appositamente redatto e stipulato con la costituisce una molestia o turbativa di diritto del possesso CP_3 legittimamente esercitato dalla – per tutte le ragioni esposte nella memoria di CP_1 costituzione nella causa n. 936/2024 R.G. (doc. 25) - consistendo in un atto giudiziale
(la proposizione del ricorso cautelare introduttivo della presente causa) e stragiudiziale
(la stipula del contratto con la attraverso i quali la contesta CP_3 Parte_1 il potere dell'odierna resistente e che induce in quest'ultima il timore reale di imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione stessa di possesso” e su tali presupposti svolto “domanda riconvenzionale di immediata cessazione dell'azione di spoglio o molestia perpetrata dalla controparte”.
*** ***
Tanto la cautela azionata in via principale dalla parte ricorrente, quanto quella richiesta dalla parte resistente, in via riconvenzionale, risultano infondate e debbono pertanto essere rigettate.
Quanto alla azione cautelare dispiegata dalla occorre evidenziare, in Parte_1 via assorbente, che l'oggetto della stessa si risolve, di fatto, nella richiesta di tutela in via anticipata di un diritto di credito sorto nella consapevolezza (della ricorrente) dell'attuale indisponibilità del bene di cui la stessa chiede la liberazione.
Tale diritto di credito, addirittura, è stato dalla stessa ricorrente condizionato contrattualmente alla proposizione del presente “ricorso d'urgenza per la liberazione dell'area, … che (lo si legge dal contratto di affitto) … costituisce a tutti gli effetti condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.
Da questi presupposti emerge che, nel caso di specie, neppure è stata prospettata l'esistenza di un imminente pregiudizio capace di minacciare un (preesistente) diritto della parte istante, ma, al contrario, è stata semplicemente dedotta l'esistenza di una previsione negoziale, in ragione della quale potrà sorgere (al verificarsi della
Pagina 4 condizione) un diritto di credito, allo stato impedito dall'occupazione dell'area estrattiva da parte della Parte_2
A ben vedere, dunque, dallo stesso impianto allegatorio della parte ricorrente emerge chiaramente che il diritto di cui si chiede la tutela neppure è venuto ad esistenza:
Se, infatti, il contratto siglato con la risulta condizionato alla avvenuta CP_3
“liberazione dell'area estrattiva dai mezzi della , tale liberazione – allo Controparte_1 stato non verificatasi –non può che assurgere ad elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto di credito azionato.
La liberazione dell'area, insomma, è elemento costituto di tale diritto e non limitazione dello stesso.
Conseguentemente, non può ritenersi neppure venuta ad esistenza la situazione giuridica soggettiva rispetto alla quale la parte ricorrente chiede l'emissione di un provvedimento d'urgenza.
Ad ogni modo, poi, occorre ricordare che “l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica
l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela - come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale - ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove
l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Trib. Isernia, ord. 5 dicembre 2007; Trib. Torino, 22 dicembre
2000; negli stessi termini, più di recente: Trib. Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ordinanza 25 marzo 2011, giudice dott.ssa Giusi Ianni)” (cfr. Tribunale Catanzaro, Sez.
II, 10/02/2012).
Ebbene, nel caso di specie non si registrano elementi che rendano apprezzabile un qualche scarto tra il danno lamentato dal ricorrente e quello che potrà, in ipotesi, essere allo stesso risarcito all'esito del giudizio di merito.
In tal senso si osservi che, secondo le stesse deduzioni del ricorrente, a poter essere leso
è soltanto il suo (asserito) “diritto … al corretto perfezionamento del contratto d'affitto
e, ne consegue, al beneficio economico della riscossione dei canoni”.
Pagina 5 Nessun rilevo in punto di periculum in mora può poi essere attribuito alla allegazione per la quale “molti dei macchinari presenti all'interno dell'area di cantiere risultano abbandonati da tempo e quindi si trovano in un cattivo stato di conservazione se non addirittura in fase di avanzato deterioramento, con conseguente rischio ambientale ed igienico-sanitario”.
Tale allegazione - con cui il ricorrente esaurisce l'altro profilo dedotto a sostegno dell'esistenza di un danno grave ed irreparabile - è infatti talmente generica da risultare apodittica e non permette neppure di comprendere in quali fenomeni potrebbe materialmente concretizzarsi il rischio lamentato.
Allo stesso modo risulta infondata la richiesta di tutela possessoria dispiegata in via riconvenzionale dalla e ciò sul semplice presupposto che alcuna imminente CP_1 azione materiale contrastante con la situazione di fatto può essere dedotta dal contegno tenuto dalla ricorrente, che -a tutela delle sue (infondate) ragioni - non ha minacciato alcun intervento materiale, limitandosi a proporre il presente giudizio.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Sul punto occorre ancora osservare che la ha altresì chiesto al Tribunale di CP_1 accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art.. 96 cpc, e, per l'effetto, di condannare la al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi Parte_1 in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa.
Tale domanda deve trovare accoglimento, risultando la richiesta di tutela cautelare di un diritto non ancora sorto (ed anzi condizionato alla stessa promozione di un ricorso ex art
700 c.p.c.) caratterizzata quantomeno dalla colpa grave del ricorrente.
La deve pertanto essere condanna al risarcimento dei danni per Parte_1
l'effetto patiti dalla che si liquidano in via equitativa in euro 1.000,00. CP_1
A ciò consegue la condanna della ricorrente, ex art 96, comma IV c.p.c., anche al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che si liquida in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sul ricorso cautelare proposto da nei confronti di Parte_1 osì provvede: Controparte_1
Pagina 6 rigetta il ricorso cautelare;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente;
- compensa le spese di lite;
- condanna ex art 96, comma 1, c.p.c. la Parte_1 al pagamento in favore della , della
[...] CP_1 somma di euro 1.000,00, a titolo di risarcimento del danno da quest'ultima patito in ragione della promozione, con colpa grave, del presente giudizio;
- condanna ex art 96, comma 4, c.p.c. la Parte_1 al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della
[...] somma euro 500,00.
Grosseto, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli
Pagina 7