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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3910/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3910/2024 vg promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI DIEGO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed astenendosi dall'interferire nelle rispettive vite private;
2) le parti si danno atto che il SI. ha già lasciato l'abitazione coniugale e Parte_2
convengono che il medesimo trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, non appena avrà
reperito idonea abitazione;
3) a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i SIg.r e Parte_2
si impegnano a mantenere attivo il c/c n° 0740/3260184 aperto presso Parte_1
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., Agenzia di San Felice sul Panaro, da destinarsi a far fronte ad eventuali spese impreviste legate ad esigenze dei figli;
4) circa invece il c/c n° 43150236 aperto presso Credit Agricole Italia S.p.a., Agenzia di San
Felice sul Panaro, i ricorrenti hanno provveduto ad estinguerlo nel mese di dicembre 2023,
come documentato sub 21;
5) gli arredi ed i beni mobili presenti nell'abitazione coniugale rimarranno assegnati alla SI.ra
, con la sola esclusione di alcuni oggetti di proprietà del SI -già noti Parte_1 Parte_2
ai coniugi-, che potranno dallo stesso essere prelevati previo accordo con la SI.r Parte_1
e senza imposizione di tempi o scadenza alcuna;
6) la SI.ra si impegna a mantenere le utenze della casa coniugale a Parte_1
proprio nome accollandosi, come tuttora avviene, le spese relative alle medesime;
7) con riferimento alle autovetture, la SI.r conserverà la proprietà di autovettura Parte_1
Fiat Cinquecento targata FK270HN (che già utilizza in via esclusiva), mentre il SI Parte_2
-intestatario dei veicoli Mercedes- Benz Classe A 180, targata FB880LZ e Fiat Panda targata
FM236MT, conserverà la proprietà di entrambi i veicoli;
8) con riferimento alla situazione debitoria, che vede la SI.r ed il SI. Parte_1
rispettivamente parte contraente e fidejussore di mutuo ipotecario n° 05 208 Parte_2
0066265900000 stipulato con Credit Agricole Italia S.p.a. per € 149.178,02= con scadenza al
20/07/2039, ancora acceso per € 82.473,16= al 31/12/2023, i coniugi si danno atto – per espresso accordo raggiunto fra loro- che le obbligazioni di cui sopra non subiranno variazioni di sorta e si dichiarano consapevoli delle garanzie in essere;
il mutuo in questione continuerà
peraltro ad essere onorato esclusivamente dalla SI , la quale solleva il marito Parte_1
da ogni pagamento di sorta;
9) il SI si impegna a contribuire al mantenimento dei figl (che Parte_2 Per_1 Per_2
continueranno a vivere con la madre nell'abitazione familiare di Via Roncaglia n° 82 a San
Felice sul Panaro), versando l'importo complessivo di € 600,00= al mese - € 300,00= per ciascuno dei figli entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti-, oltre a rimborsare alla SI.r il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei Parte_1
figli, previa esibizione della documentazione giustificativa;
10) l'importo di € 600,00= come sopra descritto verrà versato dal SI al giorno 15 Parte_2
(quindici) di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.r (conto già Parte_1
noto al marito), mentre la quota parte di competenza del SI. inerente le spese Parte_2
straordinarie verrà dallo stesso versata a semplice richiesta della SI.r ; Parte_1
11) le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia andranno a benefico esclusivo della SI.ra come da dichiarazione allegata;
Parte_1
11) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a vantare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altra a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno in grado di provvedere al soddisfacimento delle personali esigenze di vita;
12) i coniugi si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno regolamentato e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e/o non patrimoniale e pertanto dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto;
13) per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza;
14) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”,
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti i figli maggiorenne ma non economicamente indipendenti ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA) il 12/06/1977 e nato a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Felice sul Panaro (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2001, atto n.15, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale