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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 350/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 14/10/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PAOLA Parte_1
RUSSO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. BATTISTA VALERIA, dall'avv. FERRANTE GIULIA e dall'avv. GIUSEPPE LAMMIRATO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, già Dirigente
Amministrativo di ruolo presso l' , deducendo di Controparte_1 aver percepito, durante l'espletamento dell'incarico di Direttore Amministrativo Aziendale nel periodo dal 1 maggio 2015 al 17 novembre 2018, giusta delibera del Commissario
Straordinario n.15 del 28.04.2015, un trattamento economico inferiore al minimo inderogabile previsto dalla normativa di riferimento, lamentava che il compenso ricevuto violasse il disposto dell'art. 2, co. 5, del D.P.C.M. n. 319/2001. Tanto premesso, sulla base di una ricostruzione contabile allegata al ricorso (cfr. all.
8), rivendicava il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in €
42.168,89, così concludendo: “accertare e dichiarare in favore del ricorrente l'esistenza di un credito per differenze retributive nei confronti della convenuta Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di €42.168,89, somma erogata in meno rispetto a quanto normativamente previsto;
per l'effetto condannare la medesima al pagamento della CP_1 somma suddetta in favore di esso ricorrente, ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
L' , nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva Controparte_1 per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, contestando, la validità e l'attendibilità dei conteggi prodotti, poiché fondati su parametri contrattuali errati, sia con riferimento al periodo di vigenza che alla categoria professionale. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa, argomentando, in primo luogo, come il diritto non potesse sussistere per il periodo da maggio 2015 a marzo 2018, in quanto l'incarico era stato conferito con delibera commissariale quale “incarico fiduciario [...] senza nuovi e ulteriori costi per l' ”; in secondo luogo, e per l'intero periodo, deduceva come il CP_1 trattamento economico “complessivo” erogato in favore del ricorrente, da intendersi come comprensivo anche della potenziale indennità di risultato, era stato superiore al parametro minimo previsto per legge.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc
è così decisa.
***
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 2 del
D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, applicabile ratione temporis prevede testualmente che:
“Art.
2 - Contratto dei direttori amministrativo e sanitario.
… al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le direzioni strategiche della dirigenza medica ed amministrativa. La Regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale… ".”
Ciò posto, preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta volta a escludere la pretesa economica vantata dal ricorrente per il periodo dall'01.05.2015 al
29.03.2018, ossia allorquando al medesimo era stato conferito l'incarico di Direttore
Amministrativo “senza nuovi e ulteriori costi” ( cfr. delibera n. 25 del 28.4.2015, all. 4 fascicolo ricorrente), in quanto il trattamento economico minimo spettante risulta disciplinato direttamente dalla legge, con la conseguenza che deve ritenersi invalida ogni eventuale pattuizione individuale che non assicuri al direttore amministrativo un trattamento economico almeno pari a quello che spetta alle posizioni apicali dei dirigenti amministrativi.
Ciò posto grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare di aver adempiuto all'obbligazione retributiva che il lavoratore denuncia come inadempiuta1.
Più precisamente, nel caso di specie, l'allegazione del ricorrente di aver percepito, quale direttore amministrativo, un trattamento retributivo inferiore a quello erogato per la posizione apicale di dirigenti di struttura complessa è corroborata dall' allegazione (a) del trattamento percepito (cfr. all 8. buste paga fascicolo ricorrente) (b) di quello che avrebbe dovuto percepire ( cfr. all. 9 fascicolo ricorrente).
Ebbene, l' convenuta censura l'erroneità del calcolo operato in primo luogo perchè CP_1 la pretesa economica sarebbe stata rapportata a quella percepita dai dirigenti medici e non a quella, inferiore, spettante ai dirigenti amministrativi;
in secondo luogo, evidenzia come il raffronto tra i trattamenti retributivi doveva essere effettuato tenuto conto del “trattamento economico complessivo” percepito dal ricorrente, per cui oltre allo stipendio lordo annuo , pari alla somma di euro 99.159,71 ( cfr. all. 5 fascicolo ricorrente), doveva aggiungersi il compenso integrativo previsto per il raggiungimento degli obiettivi (pari al 20% dello stipendio lordo annuo e quindi la somma di euro 19.831,92), per l'importo complessivo di euro 118.991,66, ossia una retribuzione addirittura superiore a quella rivendicata nel presente giudizio (pari ad €112.204,69 annue). Se non che la doglianza non può essere accolta in quanto sarebbe stato onere dell'azienda sanitaria allegare e provare di aver assicurato effettivamente al dott. un trattamento Pt_1 economico coincidente con quello delle posizioni apicali della dirigenza amministrativa;
specie se si consideri il fatto che a) il prospetto di calcolo allegato dal ricorrente, a fondamento delle differenze retributive rivendicate, risulta elaborato dalla stessa
[...]
convenuta, prot. N. 18707 del 3.5.2021 e risulta essere chiaramente rapportato alle CP_1 somme spettanti ai dirigenti apicali amministrativi (cfr. all. 9 fascicolo ricorrente); b) il ricorrente ha allegato di non aver percepito, per tutta la durata dell'incarico, alcun trattamento integrativo.
Conseguentemente, la mancata effettiva allegazione del trattamento economico complessivo che l'azienda, nel periodo di interesse, ha erogato alle posizioni apicali della dirigenza amministrativa si riflette in danno non già del ricorrente, ma della stessa azienda, che avrebbe dovuto fornire quella allegazione al fine di contestare la doglianza del dott.
per poi dimostrare, per l'appunto, che il suo compenso da direttore amministrativo Pt_1 non era stato inferiore al trattamento economico inderogabile previsto per legge ( cfr. in questo senso C.d.a. Catanzaro sez. lav. sentenza n. 148/2023).
Proprio in difetto di una specifica e motivata contestazione del quantum, il differenziale retributivo da accordare al ricorrente dev'essere quantificato nella misura indicata in ricorso2, in particolare nell'importo risultante dal prospetto di calcolo di provenienza datoriale, pari alla somma lorda di euro € 42.168,89, che dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali, ai sensi dell'art. 22 della l. 723/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ( espunta la fase istruttoria non svolta), con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 350/2024, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Azienda sanitaria convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro €42.168,89, oltre accessori di legge;
-condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 5.200,00, oltre spese generali 15%, CU se dovuto e versato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paola Russo.
Crotone, 14/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU 13533/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca … ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento … Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento ( … per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. 2 Ex multis cfr. Cass. 10116/2015: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" …”. Vds. anche Cass. 40581/2011: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.