Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1294/2024 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
– Sezione Civile –
Il Giudice in assegnazione temporanea a tempo parziale dott. Danilo Maffa letti gli atti del procedimento ex art. 696 c.p.c. iscritto al n° 1294/2024 R.G. e promosso in data 4 giugno 2024 da nei confronti di , in qualità di Parte_1 Controparte_1 unico titolare e proprietario della ditta individuale “Zio Massy di Liverani Massimiliano”, e della la cui trattazione è stata disposta in modalità cartolare, Controparte_2 con sostituzione dell'udienza ex art. 695 c.p.c. da ultimo fissata per il 12 settembre 2024 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alla ricorrente Parte_1 ed alla resistente quali uniche parti all'epoca costituite nel Controparte_3 presente procedimento – il decreto ex art. 127-ter co. 2° c.p.c. reso dallo scrivente Giudice in data 23 dicembre 2024, con il quale è stato assegnato nuovo termine fino alle ore 7:30 del 14 aprile 2025 per il deposito telematico di note di trattazione scritta;
vista la costituzione in giudizio effettuata dalla resistente Controparte_2 in data 5 agosto 2024; evidenziato preliminarmente che la ricorrente ha omesso di documentare Parte_1
l'avvenuta notifica del ricorso ex art. 696 c.p.c. e del decreto del 6 giugno 2024 al resistente
, adempimento del quale non devesi tuttavia disporre in questa sede la Controparte_1 rinnovazione essendosi comunque da ultimo costituito in giudizio in data 11 aprile 2025 anche il dando atto di aver ricevuto la notifica del ricorso tramite pec; CP_1 ritenuto che non possa trovare accoglimento l'istanza di di Controparte_1 differimento dell'udienza di comparizione delle parti, risultando senza dubbio a lui esclusivamente riconducibile la “mancata verifica delle pec” a cagione della quale solo in data 11 aprile 2025 il suo “procuratore ha potuto depositare istanza divisibilità del fascicolo (…) e degli atti e documenti in esso depositati dalle altre parti coinvolte”; rilevato ciò posto che con “ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 c.p.c.” depositato in data 4 giugno 2024 ha chiesto la nomina di un Parte_1 consulente tecnico d'ufficio al fine di fornire risposta al seguente quesito: “Esaminati gli atti, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, visitato ed ispezionato il luogo dell'incendio, ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi
e pubblici uffici): ➢ descriva il CTU lo stato del chiosco prima dell'incendio e lo stato dei luoghi attualmente accerti quindi il CTU: A. il nesso causale tra causa e danni subiti;
B quale sia la spesa ed il tempo necessario per la costruzione del chiosco della medesima tipologia
1
C. quale sia il danno giornaliero dovuto alla chiusura forzata dell'attività commerciale concessa in locazione”; che, ritualmente costituendosi in giudizio, la resistente ha Controparte_2 espressamente eccepito che “la ricorrente non ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione posto che dal contratto assicurativo intercorso con CP_2 risulta che assicurato e contraente sia unicamente , unico soggetto Controparte_1 legittimato ad agire nei confronti della società convenuta”, evidenziando per il resto i limiti di operatività della garanzia assicurativa e riservandosi “di far valere nell'eventuale giudizio di merito ogni contestazione e rilievo attinente l'operatività della garanzia assicurativa, la responsabilità dell'assicurato e la quantificazione dei costi e dei danni che si assumono subiti (…) non senza tuttavia richiamare i massimali e le franchigie previste dal contratto assicurativo”; che, costituendosi anch'egli in giudizio, il resistente non si è Controparte_1 formalmente opposto all'ammissione del chiesto accertamento tecnico preventivo, limitandosi a sollevare alcune contestazioni in ordine all'effettiva consistenza dell'azienda al momento dell'incendio occorso in data 28 maggio 2023 ed alle condizioni dei beni che la costituivano;
considerato ciò posto in primo luogo che, nonostante in seno al “contratto di affitto di azienda commerciale” del 7 marzo 2023 sia stato testualmente pattuito l'obbligo in capo al conduttore di stipulare – a pena di “risoluzione di diritto del contratto” Controparte_1
– una polizza assicurativa “a favore del concedente” “con una primaria compagnia assicuratrice di gradimento del concedente a copertura del rischio di incendio dello stabile
e dei suoi arredi e suppellettili, danni e responsabilità civile verso terzi con rinuncia di rivalsa”, dall'esame della polizza in atti emerge come la stessa non sia stata stipulata dal indicando quale beneficiaria;
CP_1 Parte_1 ritenuto pertanto che, contrariamente a quanto dedotto in comparsa da
[...]
(a dire del quale la polizza assicurativa sarebbe stata “contratta dal conduttore CP_1 anche per il proprietario su richiesta di questo”), sia invece fondata l'eccezione della secondo cui “la ricorrente non ha azione diretta nei confronti Controparte_2 della compagnia di assicurazione posto che dal contratto assicurativo intercorso con risulta che assicurato e contraente sia unicamente , unico CP_2 Controparte_1 soggetto legittimato ad agire nei confronti della società convenuta”, risultando pertanto indebito il coinvolgimento della suddetta compagnia nell'ambito del presente procedimento;
ritenuto per il resto – nel merito del ricorso proposto da – che non ricorrano Parte_1 nel caso di specie le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo, apparendo invero carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito ex art. 696 c.p.c. dall'indefettibile requisito dell'urgenza (“di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”), inteso quale pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. Civ. sez. I, 25 gennaio 1986 n° 496); considerato infatti, per un verso, che la stessa ha dedotto e debitamente Parte_1 documentato di aver proceduto a propria cura e spese alla rimozione del chiosco incendiato espressamente richiesta di “con lavori ultimati ad inizio dicembre” Controparte_4
2 2023 (cfr. anche il materiale fotografico in atti, dal quale emerge la totale liberazione dello spazio oggetto di concessione comunale di posteggio) e, per altro verso, che anche la ha analogamente dedotto – senza ricevere contestazione Controparte_2 alcuna sul punto – che ad oggi “sono state integralmente rimosse le macerie”; considerato pertanto che, alla luce della pacifica condizione attuale dei luoghi e tenuto conto che gli stessi Vigili del Fuoco – seppur intervenuti “nell'immediatezza dell'evento” – hanno relazionato di non aver potuto accertare le cause dello stesso limitandosi ad aggiungere che “non si escludono cause elettriche in quanto all'interno del chiosco vi erano apparecchiature collegate all'impianto elettrico. La zona più interessata e dove potrebbe esserci stato l'innesco è localizzato nell'angolo posteriore di sinistra. Inoltre da un controllo successivo non si rilevavano presenze di inneschi”, ne consegue la pressoché certa impossibilità da parte del c.t.u. eventualmente nominato di accertare “il nesso causale tra causa e danni subiti”; che inoltre, alla luce di quanto testé osservato, non si apprezza alcuna concreta ed effettiva urgenza di procedere né alla descrizione dello “stato del chiosco prima dell'incendio” e dello
“stato dei luoghi attualmente” né alla quantificazione della spesa e del “tempo necessario per la costruzione del chiosco della medesima tipologia di quello preesistente”, né ancora alla stima del “danno giornaliero dovuto alla chiusura forzata dell'attività commerciale concessa in locazione”, profili tutti che ben potranno essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella giusta sede processuale di cognizione ordinaria, senza che il decorso del tempo possa di per sé pregiudicare in alcun modo la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alle verifiche sopra descritte (non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione, i vari profili testé indicati, trattandosi in particolare di luoghi che – secondo quanto già sopra osservato – non vi è ragione di reputare soggetti a modifica nel corso del tempo); ritenuta – nella medesima ottica – priva di pregio la deduzione di parte ricorrente relativa alla dichiarata esigenza “di evitare che il protrarsi del tempo possa ulteriormente aggravare la situazione andando a porre a rischio il rinnovo stesso della licenza in capo alla scrivente da parte del Comune di ” (rischio che non risulta essere stato meglio descritto né CP_4 contestualizzato dalla né appare altrimenti evincibile dalla documentazione in atti) Pt_1 nonché alla prospettata “urgenza e necessità di reperire la piena fruibilità del proprio chiosco” [il quale come detto è risultato “tutto completamente bruciato (…) chiosco pizzeria, piadineria ,bar in legno completamente distrutto”]; ritenuto quindi che il ricorso in disamina non possa trovare accoglimento in questa sede;
che le spese processuali seguano la soccombenza della ricorrente e – in difetto di notula – vadano congruamente liquidate come da dispositivo in favore della Controparte_2
(la quale ha fondatamente eccepito il proprio indebito coinvolgimento nel presente
[...] giudizio), facendo riferimento a valori prossimi ai minimi tabellari di cui al D.M. n° 55/2014
(come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento quello relativo alle cause di valore indeterminabile e di
3 modesta complessità), tenuto conto anche della breve durata del procedimento ed esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta;
che, non essendosi invece formalmente opposto all'accoglimento dell'avverso ricorso il resistente , le spese relative al rapporto processuale instauratori fra Controparte_1 quest'ultimo e l'odierna ricorrente vadano integralmente compensate;
P.Q.M.
visti gli artt. 692 e segg. c.p.c., disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria, previo rigetto della richiesta di differimento dell'udienza avanzata in comparsa da , Controparte_1 dichiara inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 c.p.c. in data 4 giugno
2024 da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...] condanna al pagamento in favore della resistente Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente
[...] procedimento, che si liquidano nel complessivo ammontare di € 1.150,00 per compensi (di cui € 630,00 per la fase di studio ed € 520,00 per la fase introduttiva) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente ed il Parte_1 resistente;
Controparte_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 16 aprile 2025
Il Giudice in assegnazione temporanea a tempo parziale dott. Danilo Maffa
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