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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2228 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale e vertente
TRA
(C.F: ) elettivamente domiciliato in Marigliano al Corso Umberto I n. Parte_1 CodiceFiscale_1
715/C presso l'avv. Giuseppe Stellato (C.F: ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di CodiceFiscale_2
procura alle liti prodotta in sede di iscrizione a ruolo telematica della causa di appello.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (CF: ed ivi CP_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato alla via San Leonardo Zabatta n. 79 presso l'avv. Carolina Correale (C.F:
[...]
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._4
sostituzione di precedente difensore depositata telematicamente il 21.02.2024.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
con sede in Torino al Corso Inghilterra n. 3 (P. Iva: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del procuratore , elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162 presso l'avv. Controparte_3
Francesco Napolitano (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti CodiceFiscale_5
depositata in sede di costituzione telematica in appello.
pagina 1 di 16 APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Nell'interesse dell'appellante sig. l'avv. Giuseppe Stellato si riporta Parte_1
all'atto di appello, ai documenti ivi depositati ed a tutto quando in esso dedotto, chiesto e prodotto. Impugna e
contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte e ne chiede il rigetto perché infondato in fatto
e diritto per le difese già spiegate. Si insiste in particolare affinché la Corte di Appello, in riforma dell'appellata
sentenza, voglia accogliere la domanda di manleva proposta dall'appellante nei confronti della Parte_1
propria compagnia di assicurazioni per tutti i motivi compiutamente esposti in Controparte_2
atto di appello e che qui si intendono ripetuti e trascritti e, per l'effetto della dichiarata manleva, condannare la
stessa al risarcimento dovuto al sig. Palesemente in errore è incorso Controparte_2 CP_1
il Giudice di prime cure che ha statuito operante l'art. 115 c.p.c. nella vicenda per cui è causa. Non poteva certo
il convenuto oggi appellante contestare specificamente le 18 (diciotto!!!!) eccezioni ciclostilate (formulate solo
nella comparsa di costituzione e risposta e mai ripetute o richiamate in tutte le altre udienze e memorie) e per
nulla attinenti alla causa per cui si discuteva. In tutto l'intercorso prima del giudizio risulta evidente che la
compagnia ha negato il risarcimento sempre e solo con obiezioni attinenti al merito e mai alla legittimità della
chiamata in causa. Si deduce in conclusione che la sola circostanza della chiamata in causa della propria
compagnia assicuratrice comporta una completa negazione ab origine di qualsivoglia eccezione sulla detta
possibilità di chiamare in causa la compagnia. (Cassazione Sez. 2, 11.01.17 n. 230; Cass. Sez. 2, 30.07.2004 n.
14556; Cass. Sez. 2, 25.06.2003 n. 10150). Ci si riporta alle conclusioni nel merito rassegnate nell'atto di
appello con vittoria di spese e con attribuzione e chiede introitare la causa a sentenza con concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L'APPELLANTE INCIDENTALE: “L'avv. Carolina Correale, quale nuovo procuratore del sig.
[...]
in sostituzione dell'avv. Carmela Di Luggo, si riporta ancora una volta a tutte le difese, richieste, CP_1
deduzioni e memorie e conclude per l'accoglimento di tutte le proprie domande così come compiutamente
formulate nell'atto di appello incidentale, in quanto fondate in fatto ed in diritto e provate nel merito. In
particolare, si insiste per la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui la stessa statuisce la
compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa e quella in cui stabilisce il risarcimento dovuto
al sig. nella somma di Euro 18.283,54 oltre gli interessi. Conclude per l'accoglimento della CP_1
pagina 2 di 16 domanda di risarcimento del danno in favore del sig. e per l'effetto condannare il sig. CP_1 Pt_1
o la compagnia , in via diretta o in manleva del primo, al pagamento in
[...] Controparte_2
favore del sig. della somma di Euro 26.000,00 come da calcolo sviluppato sulla scorta delle CP_1
risultanze della c.t.u. medico legale disposta dal giudicante di prime cure, oltre interessi legali e spese di lite,
del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore per fattone anticipo. Chiede che il giudizio venga
introitato a sentenza con la concessione dei termini di legge e, se la Corte di Appello lo riterrà opportuno, non
si oppone alla eventuale concessione di termini ridotti. Impugna e contesta ogni avversa conclusione in quanto
infondata in fatto ed in diritto”.
PER LA INTESA SAN PAOLO ASSICURA: “L'avv. Francesco Napolitano, procuratore e difensore della
nel giudizio di appello promosso dal Sig. , si riporta integralmente Controparte_2 Parte_1
alla propria memoria difensiva e a tutto quanto ivi eccepito e dedotto, sollecitandone l'integrale accoglimento.
Impugna l'avverso atto di appello, inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto
sia in ordine all'an debeatur che al quantum debeatur, chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le doglianze
prospettate dall'istante, con ogni conseguenza di legge, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione in
giudizio. Si riporta altresì alle conclusioni già rassegnate nella propria memoria difensiva che qui di seguito si
riportano in corsivo: In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello così come
proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto dal sig. , Parte_1
in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine al governo
delle spese processuali;
4. per l'effetto di quanto al capo che precede, confermare quanto statuito dalla sentenza
resa dal Tribunale di Nola…depositata in cancelleria il 23/04/2020, recante numero 673/2020, pronunciata nel
giudizio civile iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili al n. 7981/2014; 5. condannare parte appellante o
chi di ragione alla refusione, in favore della , delle spese e competenze del presente Controparte_2
giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per L.P., per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel
corpo del presente atto;
6. con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.
Chiede che il Collegio si riservi per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di
memorie conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.12.2014 ha riferito che alle ore 16,00 circa del 13.10.2012, CP_1
pagina 3 di 16 uscendo dal bagno della propria abitazione sita in San Giuseppe Vesuviano alla via Alveo Falangone, scivolava posando inavvertitamente il piede sullo skateboard lasciato imprudentemente a terra dal figlio minorenne di
, in quella circostanza suo ospite, e rovinava sul pavimento riportando una ferita lacero-contusa Parte_1
all'arcata sopracciliare destra ed la frattura pertrocanterica del femore sinistro diagnosticatagli presso l'ospedale di Nola dove veniva trasportato con ambulanza del servizio 118.
Tanto premesso l'istante, deducendo di essere guarito dalle predette lesioni con postumi di natura permanente e facendo valere la responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c. e quella ex art. 2051 c.c. di Pt_1
, lo ha convenuto innanzi al Tribunale di Nola chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti
[...]
da liquidare in € 52.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dichiarato di non opporsi alla pretesa Parte_1
attorea ma ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a chiamare in garanzia la da Controparte_2
cui essere mallevato, in ipotesi di soccombenza, in ragione della stipula con tale compagnia della polizza
“Abitazione e Famiglia” n. 001533441/00 a copertura del rischio di responsabilità civile gravante sul capofamiglia per eventi quale quello verificatosi.
Operata la chiamata in causa, si è costituita anche la la quale ha chiesto Controparte_2
il rigetto tanto della domanda principale quanto della domanda di garanzia eccependo, rispetto a quest'ultima, la
“violazione dell'obbligo di cooperazione ex art. 1913 cod. civ. e perdita o riduzione del diritto all'indennizzo ex
art. 1915 cod. civ.” con conseguente richiesta di “dichiarare la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo
ex art. 1915 cod. civ. per essere stato tardivamente denunciato il sinistro”.
La causa, istruita escutendo i due testi indicati dall'attore e disponendo c.t.u. medico-legale sulla sua persona, è stata decisa con sentenza pubblicata il 23.04.20 e non notificata la quale ha dichiarato Parte_1
esclusivo responsabile dell'infortunio del 13.10.2012 condannandolo al risarcimento dei danni subiti da
[...]
che sono stati quantificati in € 18.283,54, oltre interessi legali inizialmente calcolati su tale importo CP_1
devalutato in base agli indici Istat alla data del sinistro e poi anno dopo anno - sino al momento della decisione -
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo iniziale, così motivando la liquidazione operata: “In particolare, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. Per_1
, anch'essi non contestati da , deve ritenersi che sia derivato alla persona dell'attore a
[...] Parte_1
seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia un danno biologico pari al 7%.
pagina 4 di 16 Tale danno è rappresentato da “esiti della regione pertrocanterica del femore caratterizzati da una
ridotta mobilità articolare (di circa 1/3), deambulazione con lieve zoppia, quadro anatomico pre-artrosico”,
nonché da un “esito cicatriziale in regione sopracciliare dx, visibile ictu oculi ma confusa nelle rughe di
espressione (vedasi pagina 6 della relazione tecnica). Il consulente tecnico d'ufficio, inoltre, ha riscontrato
un'inabilità temporanea totale di giorni 55 ed un'inabilità temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 30.
Il C.T.U., infine, ha evidenziato spese mediche documentate per euro 327,54.
Ebbene, la summenzionata consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune
da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico. Il
Tribunale ritiene, dunque, di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica medesima.
Per quanto attiene, poi, alla liquidazione del danno alla persona, pur venendo in rilievo nella presente
controversia lesioni cosiddette “micropermanenti”, non può farsi applicazione, nel caso di specie, dell'art. 139
D. l.vo n. 209/2005, applicabile, per sua stessa espressa previsione, solo al risarcimento del danno biologico
per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed
insuscettibile di applicazione analogica, considerata la sua natura di norma eccezionale, con conseguente
applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano…
Pertanto, in applicazione delle predette tabelle aggiornate al 2018, considerata l'età del danneggiato
all'epoca del sinistro (58 anni), il danno biologico permanente va liquidato nella somma di € 11.096,00
all'attualità. L'inabilità temporanea totale va liquidata nell'importo di euro 5.390 all'attualità (euro 98,00 pro
die x 55 giorni); l'inabilità temporanea parziale al 50% va liquidata nella somma di € 1.470,00 all'attualità
(euro 49,00 pro die x 30 giorni).
Non va, invece, riconosciuto all'istante il così detto danno morale, la cui attribuzione costituirebbe
un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione
il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il
risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile,
perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali […]
del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale
pagina 5 di 16 costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica
necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente
da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione civile,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla
citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto
percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della
sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di
accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi,
con metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può
ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del
19.02.2016). Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare
presuntivamente che l'attore abbia subito un danno morale per i fatti di causa.
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo
un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione
risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini
monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza
di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze
ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017).
Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna
specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non
patrimoniale. Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati (al pari del danno morale per i motivi di
cui sopra) neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'attore nel sinistro per cui è causa (...). In
definitiva, il totale delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro per cui è
causa è pari ad euro 18.283,54 all'attualità. Alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi (…).
La sentenza in questione ha poi disatteso la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice con la seguente motivazione: “Va, poi, rigettata la domanda di manleva
pagina 6 di 16 proposta da nei confronti della società essendo la stessa Parte_1 Controparte_4
infondata, alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali in tema di mancata contestazione ex art. 115
c.p.c. Ed infatti, non ha contestato i presupposti di fatto dell'eccezione di perdita del diritto Parte_1
all'indennità ex art. 1915 co. 1 c.c. per violazione dell'art. 1913 da parte del chiamante in causa, sollevata in
via principale nel merito dalla menzionata società.
Quanto poi alle spese di lite, esse sono state compensate con la seguente motivazione: “Infine, ai sensi
dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la
sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla suddetta norma) gravi ed eccezionali ragioni,
induce a compensare integralmente fra tutte le parti in causa tutte le spese del presente giudizio. Le
summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la
presente controversia, a causa della sua assoluta peculiarità, implica la risoluzione di questioni oggettivamente
controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità”.
§§§§§§
Con atto notificato il 22.06.2020 ed iscritto a ruolo il 25.06.2020 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale decisione indicando quale data di prima udienza il 10.12.2020 e chiedendo, in parziale riforma della stessa, di accogliere la domanda di manleva proposta nei confronti della Controparte_2
con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio da distrarre in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
In data 09.11.2020 si è costituita la compagnia assicuratrice la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese processuali.
In data 18.11.2020 si è infine costituito il quale ha proposto a sua volta appello CP_1
incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite e nella parte in cui ha liquidato in € 18.283,54 il danno subito dal comparente.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 16 §§§§§§
Con il proposto appello lamenta il rigetto della propria domanda di manleva che il Parte_1
tribunale ha operato ritenendo erroneamente applicabile, nel caso di specie, l'art. 115 c.p.c. in quanto il Pt_1
non avrebbe “contestato i presupposti di fatto dell'eccezione di perdita del diritto all'indennità ex art. 1915 co
1. c.c. per violazione dell'art. 1913 da parte del chiamante in causa sollevata in via principale nel merito dalla
menzionata società”.
Sostiene l'appellante che tale affermazione non corrisponde al vero in quanto i fatti dedotti dalla compagnia sono stati contestati sia a verbale che nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nelle difese conclusive con conseguente impossibilità di ritenere operante il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Quest'ultimo, prosegue l'appellante, troverebbe peraltro applicazione con riferimento ai soli fatti principali,
ossia con riguardo ai fatti costitutivi del diritto ovvero a quelli impeditivi, modificativi od estintivi posti a fondamento dell'eccezione, restandone esclusi - oltre alle mere difese - i fatti secondari dedotti in funzione meramente probatoria come nel caso di specie dove verrebbe in considerazione un'eccezione di mero stile.
Sarebbe inoltre pacifico in giurisprudenza che, in presenza di una domanda di malleva fondata sulla stipula di una polizza assicurativa, qualora la compagnia assicuratrice sollevi una contestazione soltanto generica in ordine all'osservanza delle modalità di denuncia, il giudice resta comunque investito del potere-dovere di verificare l'an debeatur, costituendo la sola circostanza della chiamata in causa della propria assicurazione una negazione ab origine di qualsivoglia eccezione relativa all'inoperatività della garanzia che fa ricadere l'onere probatorio sulla compagnia.
Il giudice di primo grado ha inoltre rigettato la domanda di garanzia richiamando il primo comma dell'art. 1915 c.c., e cioè dando per scontato che il abbia dolosamente violato l'obbligo di tempestiva Pt_1
comunicazione del sinistro, con un'interpretazione in palese contrasto con tutta la giurisprudenza di legittimità in materia, la quale richiede che il dolo venga provato dall'assicuratore, senza tener conto che un'eventuale omissione colposa non determina la perdita del diritto all'indennizzo e che la compagnia può rifiutare o ridurre il pagamento dell'indennizzo soltanto ove deduca e dimostri che un tempestivo avviso gli avrebbe consentito di limitare il danno indennizzabile.
Deduce, infine, l'appellante di aver tempestivamente denunciato il sinistro alla propria compagnia
CP_ assicuratrice. Il , in data 18.02.2013, riceveva infatti la richiesta stragiudiziale di risarcimento di Pt_1
pagina 8 di 16 ed in data 02.03.2013 spediva, con lettera raccomandata A/R, la denuncia di sinistro alla CP_1 [...]
per cui erano passati soltanto 12 giorni tra la ricezione della richiesta risarcitoria la denuncia Controparte_2
di sinistro. Tale denuncia, già in data 21.02.2013, era stata però consegnata brevi manu dal al proprio Pt_1
gestore presso la filiale bancaria ove era stata contratta la polizza con conseguente osservanza del termine di tre giorni previsto per l'avviso dall'art. 1913 c.c.
§§§§§§
Il motivo è fondato nella parte in cui si lamenta l'erronea applicazione del principio di non contestazione codificato nell'art. 115 co.
1. c.p.c. chee ha condotto al rigetto della domanda di garanzia.
Sul punto occorre anzitutto sottolineare come, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre necessariamente accertare se l'inosservanza in questione abbia carattere doloso o colposo in quanto, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915, co. 1 c.c., nel secondo l'assicuratore ha solo il diritto di ridurre l'indennità, in ragione del pregiudizio concretamente sofferto, in base all'art. 1915 co. 2 c.c.
In entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava poi sull'assicuratore il quale è tenuto a dimostrare, nel primo caso, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nel secondo, che l'assicurato non abbia volontariamente adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. tra tante cass. n. 24210/2019 e, da ultimo, Cass. n.
19071/2024 la quale ha cassato una sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo, per tardività
della denuncia del sinistro, senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).
Altrettanto consolidata in giurisprudenza è poi l'affermazione secondo cui nell'assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c., l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro il termine di tre giorni, previsto dall'art. 1913
c.c., determina la perdita del diritto all'indennità solo qualora sia dedotto e dimostrato il suo carattere doloso dovendosi, in mancanza, presumerne la natura colposa per cui la compagnia ha soltanto il diritto ad una riduzione della indennità, in ragione del pregiudizio effettivamente subito, come dispone l'art. 1915 co. 2 c.c.
dettando una norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi dell'art. 1932 c.c. (cfr. cass. n. 1196/1989).
Va infine osservato come l'onere di contestazione dei fatti costitutivi del diritto o di un'eccezione si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che pagina 9 di 16 l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica allegazione, la difesa della controparte non può che essere altrettanto generica e, pertanto, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sull'avversario (cfr. così cass.
10629/2024 e cass. 21075/2016).
Nel caso di specie la stessa compagnia assicuratrice non ha preso posizione sulla natura dolosa o colposa del ritardo con cui è stato denunciato il sinistro ma ha sostanzialmente rimesso tale accertamento al tribunale a cui è stato richiesto di “accertare e dichiarare la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo vantato
dall'odierno attore che ha omesso di denunciare tempestivamente il sinistro, in dispregio sia alla polizza
invocata , sia degli artt. 1913 e ss. in esso richiamati”.
Nessuna indicazione è stata peraltro fornita anche in merito ai danni in concreto subiti per effetto della ritardata denuncia essendosi la compagnia limitata ad un astratto richiamo a massime giurisprudenziali, relative ora all'una ora all'altra delle fattispecie previste dall'art. 1915 c.c., menzionando da un lato quella secondo cui
“l'avviso di sinistro comunicato ai sensi dell'art. 1913 c.c. pone l'assicurazione in condizione di acquisire con
necessaria tempestività gli elementi utili per l'adempimento della propria obbligazione anche prima della
richiesta da parte del danneggiato” e, dall'altro, quella in base alla quale per la perdita del diritto all'indennizzo,
non occorre lo specifico intento di creare danno all'assicuratore “essendo sufficiente la consapevolezza
dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo”.
Non può pertanto affermarsi che i fatti costitutivi dell'eccezione non sono stati contestati dall'assicurato dal momento che essi non sono stati neppure compiutamente individuati dalla compagnia assicuratrice.
Ne consegue che l'onere probatorio continua a gravare sulla compagnia assicuratrice la quale non ha provato il dolo sotteso alla ritardata denuncia, con la conseguenza che la stessa deve presumersi di natura colposa, e non ha né allegato né dimostrato il danno arrecatole dal ritardo con cui ha ricevuto avviso del sinistro per cui la domanda di garanzia va accolta rigettando tanto l'eccezione di perdita del diritto all'indennizzo quanto la richiesta di riduzione del suo ammontare.
§§§§§§
Occorre a questo punto passare ad esaminare l'appello incidentale proposto da il quale, CP_1
con il primo motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali. Deduce l'appellante che l'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente pagina 10 di 16 quando è stato introdotto il giudizio, prevedeva che la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, con adeguata motivazione, solo al ricorrere delle seguenti tre specifiche ipotesi: 1) soccombenza reciproca;
2) assoluta novità della questione trattata;
3) mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. Prosegue l'appellante evidenziando come la Corte Costituzionale, con la pronunzia additiva n. 77 del
19.04.2018, ha ampliato i casi in cui il giudice può disporre la compensazione dichiarando l'illegittimità dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella parte in cui non prevede che essa possa essere stabilita anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” riconducibili alla stessa ratio giustificativa, ossia in altre ipotesi in cui viene in esame una questione dirimente quale la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica, di una decisione della Corte Europea, etc. Nel caso di specie, viceversa, non vi sarebbe alcuna peculiarità della controversia o altra situazione idonea a legittimare la compensazione per l'esigenza di risolvere questioni oggettivamente controverse o dall'esito incerto e di rilevante complessità.
Il caso trattato comporta, infatti, l'esame di semplici questioni, su cui esiste ampia giurisprudenza, e non implica alcuna indagine fattuale complessa che un giudice non possa affrontare. La decisione di compensare le spese sarebbe pertanto gravemente lesiva dei diritti di tenuto, per effetto della stessa, a CP_1
sobbarcarsi il compenso spettante al proprio difensore benché abbia palesemente ragione nel caso portato all'esame del Tribunale di Nola.
§§§§§§
CP_ Il motivo è con ogni evidenza fondato tanto più se si considera che anche la controversia tra il ed il
è stata risolta in base al principio di non contestazione, senza affrontare alcuna questione in fatto e Pt_1
diritto, con le seguenti argomentazioni: “…la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Pt_1
è fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
[...]
Ed invero, , a differenza della società non ha Parte_1 Controparte_4
contestato nessuno dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, né nella sua comparsa di costituzione e
risposta, né nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., nessuna delle quali è stata depositata da tale parte
Anzi, nella comparsa di costituzione il convenuto ha concluso nel merito dichiarando di non opporsi
“alle richieste e alle deduzioni formulate da parte attrice” (vedasi pagina 2 della menzionata comparsa).
Quindi, in virtù della sopra evidenziata non contestazione ex art. 115 c.p.c., da parte di , Parte_1
dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, il Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo
pagina 11 di 16 probatorio delle summenzionate circostanze, in quanto fatti non contestati (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
3727 del 09.03.2012). Da ciò consegue che non dovranno valutarsi neanche le prove testimoniali, disposte da
questo Tribunale in diversa composizione”.
Non è dato perciò comprendere su quali basi l'autore della pronunzia impugnata abbia ravvisato la sussistenza degli estremi per una compensazione delle spese processuali affermando che la controversia, “a
causa della sua assoluta peculiarità, implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito
incerto e di non irrilevante complessità”.
§§§§§§
Con il secondo motivo dell'appello incidentale deduce che il giudice di primo grado è CP_1
incorso in errore affermando che non gli compete il danno morale o comunque una personalizzazione del risarcimento in quanto la sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento non è provata.
CP_ Evidenza al riguardo il che la teste , nel rispondere ai capi “e” ed “f” della prova Testimone_1
ammessa, ossia alla domanda “E' vero che ancora oggi il sig. lamenta forti dolori alla gamba CP_1
sinistra e si evidenzia una forte difficoltà a deambulare?” ed alla domanda “E' vero che dopo l'infortunio
descritto il sig. non è più in grado di attendere facilmente agli ordinari atti della vita quotidiana CP_1
né tantomeno è in grado di svolgere mansioni lavorative che richiedono uno sforzo fisico coinvolgente gli arti
inferiori?” si è così espressa sulla prima di tali domande: “Sì è vero. Lo so per certo perché abito là e sto quasi
sempre da lui. Si lamenta e a volte non vuole uscire. È camionista”. Quanto poi alla seconda domanda, la teste rispondeva: “Sì è vero. A volte si assenta dal lavoro perché ha dolore agli arti e mal di testa”.
Il tribunale poneva poi al c.t.u. nominato, ossia al dr. , uno specifico quesito relativo Persona_1
alla riduzione della capacità lavorativa al quale l'ausiliare, stimato il danno biologico subito dall'istante nella misura del 7%, così rispondeva: “La capacità di lavoro specifica (il periziato dichiara di svolgere la mansione
di autista) si può considerare ridotta di pari grado”.
CP_ Alla luce di tali emergenze processuali il ha pertanto chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento in proprio favore del complessivo importo di € 26.000,00 (di cui € 14.757,68 per danno biologico al 7%, € 6.710,00 per ITT, € 1.830,00 per ITP, € 2.818,20 per personalizzazione del danno non patrimoniale temporaneo ed € 327,54 per spese documentate) ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia,
con riferimento ai valori monetari correnti al momento della decisione, oltre interessi dal fatto al soddisfo.
pagina 12 di 16 §§§§§§
Il motivo, in parte fondato, merita di trovare accoglimento per quanto di ragione. Con riguardo al mancato riconoscimento del danno morale va infatti subito evidenziato come l'autore della sentenza impugnata, sebbene affermi in motivazione che il non ne ha diritto perché la sua esistenza non è provata, lo ha nei fatti Pt_1
riconosciuto e liquidato all'appellante incidentale.
Sul punto occorre infatti rilevare come le tabelle redatte dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla salute, prima delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2018,
individuavano dei valori standard di liquidazione del danno biologico parametrati alla gravità della lesione subita ed all'età del danneggiato prevedendo, a parte, la liquidazione del danno morale in una misura variabile tra ¼ e
½ della somma riconosciuta a titolo di danno biologico.
In materia sono poi intervenute le cd. sentenze di San Martino e, in particolare, la pronunzia a S.U. n.
26972/08 la quale ha affermato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva che non si presta ad essere suddivisa in sottocategorie variamente denominate ed in cui il riferimento a vari tipi di pregiudizio in vario modo etichettati (danno biologico, danno morale, danno estetico, danno alla vita di relazione, etc.) assolve solo a finalità descrittive senza implicare il riconoscimento di distinte poste di danno.
In particolare, per quanto concerne il danno morale, tale pronuncia osservava come ogni lesione della salute implica, per forza di cose, anche una sofferenza fisica e psichica la quale costituisce uno degli aspetti di cui tener conto nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.
Di tali principi si è poi reso interprete il tribunale ambrosiano il quale, nel 2018, elaborava delle nuove tabelle di liquidazione unitaria del danno non patrimoniale che, in relazione all'età del leso ed all'entità dei postumi riportati, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto non soltanto della lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi (cd. danno biologico) ma anche della sofferenza soggettiva presumibilmente ricollegabile a quei postumi
(cd. danno morale), per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da impiegare per la personalizzazione del risarcimento nella sola ipotesi in cui la fattispecie esaminata presenti delle peculiarità che valgono a rendere inadeguati rispetto al caso concreto i valori tabellarmente determinati.
Più nel dettaglio le suddette tabelle, individuato il valore del punto partendo dalle precedenti tabelle,
pagina 13 di 16 relative alla sola componente anatomo-funzionale e relazionale del danno, lo hanno incrementato inserendo nel valore di liquidazione medio anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva operando un aumento fisso del 25% per le invalidità dall'1 al 9%, un aumento progressivo dal 26% al 50% per le invalidità dal 10% al 50% e nuovamente un aumento fisso del 50% per le invalidità dal 51% al 100%.
CP_
Orbene, nel caso di specie, la liquidazione del danno di natura permanente subito dal è stato operato dal giudice di primo grado proprio impiegando le tabelle redatte nell'anno 2018 dal Tribunale di Milano e con riconoscimento della somma di € 11.096,00 che corrisponde esattamente all'importo standard previsto per la liquidazione congiunta del danno biologico e morale subito da un soggetto di 58 anni per un'invalidità
permanente del 7%. Il danno morale, ad onta delle apparenze, è stato perciò riconosciuto a CP_1
È invece fondata la doglianza relativa alla mancata personalizzazione del danno in questione sulla scorta di quanto emerso dalla prova testimoniale in ordine all'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'infortunato. E' infatti pacifico in giurisprudenza che il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo quando risulta provato che il danneggiato ha subito una stabile flessione del proprio reddito lavorativo a seguito dell'infortunio ovvero quando appaia molto probabile, in base a una valutazione prognostica, che la persona non ancora in età lavorativa o inoccupata percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza del sinistro come è verosimile che accada in presenza di invalidità molto elevate.
Viceversa, il danno che consegue alla lesione della cd. “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in via onnicomprensiva, come danno alla salute, con possibilità per il giudice che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, di procedere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è in nessun caso consentito il ricorso al parametro del reddito percepito (per tali principi cfr. cass. n. 5840/2004, cass.
n. 20312/2015, cass. n. 12572/2018, cass. n. 17411/2019, cass n. 16628/2023).
Nel caso di specie ricorrevano, pertanto, gli estremi per una personalizzazione del risarcimento che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2018, in relazione a un'invalidità permanente del 7%, prevedevano poter essere operata fino ad un massimo del 50% dell'importo standard e che, tenuto conto del lasso di tempo
CP_ all'epoca occorrente per il raggiungimento dell'età pensionabile da parte del si stima equo individuare del
20%. In luogo della somma di € 11.096,00 riconosciuta in prime cure per il danno non patrimoniale di natura pagina 14 di 16 permanente andava dunque attribuita la maggior somma di € 13.315,20 che, sommata agli altri importi liquidati dal tribunale, conduce ad un totale di € 20.502,74 (€ 18.283,54 + € 2.219,20).
Detta somma, venendo in esame un debito di valore, va poi rivalutata, tenuto conto dell'evoluzione del fenomeno inflattivo successiva alla pubblicazione in data 23.04.2020 della sentenza di primo grado, con conseguente riconoscimento di € 24.254,74 all'attualità (coefficiente Istat impiegato = 1,183).
Come già in prime cure va infine riconosciuto il cd. “danno da ritardo” liquidato sotto forma di interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sulla somma di € 24.254,74 devalutata, in base agli indici Istat, alla data del 13.10.2012 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo allo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147, con adozione dei provvedimenti di distrazione richiesti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 673/2020 pubblicata il 23.04.2020, così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore di della somma a titolo di risarcimento Parte_1 CP_1
danni di € 24.254,74 oltre interessi legali inizialmente calcolati su tale importo devalutato in base agli indici Istat
alla data del 13.10.2012 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo iniziale secondo indici Istat, nonché degli interessi legali su €
24.254,74 dalla presente decisione al saldo.
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 545,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei suddetti compensi ed accessori di legge.
3) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 147,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei suddetti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore pagina 15 di 16 dell'avv. Carolina Correale per dichiarato anticipo.
4) Condanna la a manlevare dagli effetti pregiudizievoli della Controparte_2 Parte_1
decisione adottata tenendolo indenne di tutto quanto è tenuto a pagare in forza dei capi 1), 2) e 3) del presente dispositivo.
5) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Controparte_2
che si liquidano in € 383,00 per esborsi vivi ed in 5.809,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Giuseppe Stellato per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 19.05.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_5
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