CA
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1011/2021 R.G. (a cui sono state riunite quelle portanti i nn. 1153/2021 e 1092/2021, aventi ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza), rimessa in decisione all'udienza del 13/12/2023 e ver- tente
TRA
Parte_1
, con sede legale in rappresentata
[...] _1
e difesa, come da procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Sandro Pasqua- li e dall'avv. Fabio Pasquali del Foro di ed elettivamente domicilia- _1 ta nel loro studio legale sito in _1
APPELLANTE - APPELLATA
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce Controparte_1 all'atto di citazione in appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del
14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli avv.ti Stefania
Valeri e Alessia Frattale dell'avvocatura Regionale con uffici siti in _1 via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
individuato quale domicilio digi- Email_1 tale ai fini delle comunicazioni e notificazioni da effettuarsi nell'ambito del procedimento per cui è causa;
APPELLANTE - APPELLATA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Mario Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in , Via Verdi n° 29, giusta procura in calce alla comparsa di costitu- _1
zione e risposta di primo grado
APPELLANTE – APPELLATA
E
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in CP_2
Arsita (Te) al Viale San Francesco n.12, presso e nello studio dell'avv. Wania
Della Vigna del Foro di Teramo, che lo rappresenta e difende in forza di pro- cura alle liti da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
APPELLATI – CONTUMACI
rappresenta- Controparte_7 ta, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Mario
Antonio Rossi in , Via Verdi n° 29, giusta procura in calce alla com- _1
parsa di costituzione e risposta di primo grado
NONCHE' già Controparte_8 Controparte_9
rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa
[...] Parte_3 di costituzione e risposta innanzi al Tribunale di L'Aquila, dagli avvocati pro- fessor Eugenio Barcellona del foro di Torino, dagli avvocati Mario Scaloni ed
Alessandro Scaloni del foro di Ancona e dall'avvocato Pierluigi Pezzopane del foro de ed elettivamente domiciliata presso lo studio di _1 quest'ultimo in Via Vado di Sole, 12, 67100, L'Aquila (AQ)
2 LITISCONSORTI NECESSARI
Controparte_10
Controparte_11
(già Controparte_12 [...]
) Controparte_13
ALTRI LITISCONSORTI NECESSARI - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 203/2021 pubblicata in data 31/03/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante Parte_1
[...]
<<“Voglia l'on. le Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Civile:
Per le causali in narrativa, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n.
203/2021 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto, in accoglimento degli esposti motivi di fatto e di diritto:
1) Accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e ri- sarcitori, costituisce caso fortuito e/o di forza maggiore, ed evento eccezionale ed imprevedibile, anche in considerazione della storica classificazione della città dell' in zona sismica di II categoria (zona a rischio sismico me- _1 dio), e dunque idoneo all'interruzione del nesso di causalità; per l'effetto, di- chiarare interrotto il nesso di causalità tra l'evento (il crollo della CP4
) ed il danno, con conseguente rigetto delle originarie domande atto-
[...] ree nei confronti dell' ; _1
1.1) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 651 c.p.p., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. commessa dal Tribunale, nel momento in cui, obliterando totalmente le ragioni e prove addotte dall' circa la _1
declassificazione sismica del comprensorio aquilano, ha posto a fondamento
3 della propria decisione unicamente le risultanze del processo penale nei con- fronti dell' , estromessa sin dall'inizio dal giudizio penale, e per _1
l'effetto annullare tutti i capi di sentenza che riconoscono responsabilità in capo all' sulla base delle perizie e delle sentenze rese nel processo pe- _1
nale, con ogni conseguenza.
1.2) In via ancora subordinata, accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile
2009, ai fini civilistici e risarcitori, è stato concausa principale (o quantomeno rilevante) del crollo della , e per l'effetto, ridurre della Controparte_14
corrispondente misura proporzionale (almeno il 50%) la quantificazione del risarcimento eventualmente riconosciuto al danneggiato.
2) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 2053 _1
c.c., sia per l'intervenuta interruzione del nesso di causalità ad opera del si- sma, da considerarsi evento integrante il caso fortuito e/o la forza maggiore;
sia per aver la sentenza impugnata illegittimamente esteso all'usuario la re- sponsabilità ex art. 2053 c.c. pur in presenza di identica responsabilità già ri- conosciuta in capo al proprietario, con conseguente illegittima duplicazione del novero dei soggetti responsabili, la cui responsabilità è invece alternativa e non cumulabile.
3) Rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' _1
e fondate su responsabilità ex art. 2053 c.c. e dichiarare, in caso di accerta- mento di responsabilità nel crollo, interamente responsabili i soggetti condan- nati in via definitiva in sede penale, chiamati in garanzia, ovvero, in via su- bordinata, la proprietaria dell'edificio. Controparte_1
4) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 28 _1
Cost. per l'operato dell'arch. sia per ultrapetizione ed extrapeti- CP_5 zione rispetto alla domanda attorea, fondata invece sull'art. 2049 c.c.; sia per essere l'SU soggetto danneggiato, e non responsabile, dall'operato dell'arch. sia per non essere l'incarico di collaudatore stato confe- CP_5 rito dall' ma dalla , in applicazione della normativa _1 Controparte_1
4 regionale all'epoca vigente;
sia per essere l'incarico di collaudatore estraneo ed autonomo rispetto a quello di dipendente SU, non soggetto ai poteri di direzione e sorveglianza dell'Azienda ed autonomamente retribuito. Per
l'effetto, rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su responsabilità ex art. 2049 c.c. ovvero art. 28 Cost. . _1
5) In via subordinata, e dunque soltanto in caso di riconoscimento dell'an, ri- spetto al quantum indicato dal Tribunale, dichiarare risarcibile soltanto la quo- ta ritenuta conseguenza di responsabilità, dichiarando invece non risarcibile dall' la quota che deve ritenersi imputabile alla “concausa sisma” (al- _1
meno il 50%) ovvero alle responsabilità di altri soggetti (tecnici condannati in via definitiva ed eventualmente, in subordine, ), con conse- Controparte_1 guente riformulazione della minor somma imputabile all' . _1
6) Riformare il capo della sentenza inerente all'omessa condanna alla rifusio- ne delle spese di lite in capo alla ed in favore Parte_2 dell' , e dunque condannare la al paga- _1 Parte_2
mento delle spese di lite del primo grado nella misura di euro 7.795,00 oltre accessori, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda dell'Azienda nei confronti della propria
[...]
; Voglia altresì compensare interamente le spese del giudizio tra Parte_4
l' e ovvero, in via subordinata, ridurle rispetto _1 Controparte_7
alla quantificazione effettuata dal Tribunale, alla luce sia della mancanza di domande spiegate dall' nei confronti dell'Agenzia, sia della sua manca- _1
ta citazione in giudizio, sia della conseguente ridotta – ed ultronea – attività difensiva svolta dalla stessa.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con ogni salvezza” e nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello incardinato avver- so la medesima sentenza dall' [cioè: “rigettare Parte_2
l'appello proposto da , con vittoria di spese del Parte_2 presente grado di giudizio”].”.
5 Appellato : CP5
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
Nel merito: rigettare tutti gli appelli proposti stante la loro infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
203/2021 del 31/03/2021 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>
Appellata – appellante Parte_5
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle esposte tesi difensi- ve, ogni avversa eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n.
203/21 del Tribunale di L'Aquila, previa riunione del presente giudizio a quello già incardinato per la riforma della medesima sentenza: RG 1011/21
(Dr. Fabrizio) - 1° udienza: 12/1/22
1. Accertato e dichiarato
- che il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabile unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto;
- che degli stessi si è chiesta la condanna in via principale, oltre che in via di regresso, escludere qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regiona- le e/o disporsi la condanna esclusiva di PA , Controparte_6 CP_3
e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
2. In ogni caso porre esclusivamente a carico di , Controparte_6
e l'onere risarcitorio Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
conseguente ai danni esposti dagli istanti, nei limiti di cui si è dato conto in narrativa;
6 3. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione _1 dello stesso, escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in or- dine all'occorso;
Subordinatamente alla denegata reiezione dell'eccepita esclusione di respon- sabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte:
4. accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , Controparte_1
in relazione alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappre- sentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in mi- sura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
5. ridurre percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione riconoscendone il ruolo di nuda proprietaria dell'immobile, priva perciò degli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
6. ridimensionare, in ogni caso, la condanna espungendo dalla quantificazione della stessa le somme riconosciute a titolo di provvisionale e prendendo a rife- rimento i minimi o, almeno, i medi tariffari delle tabelle di Milano, ed al tota- le così quantificato applicare le riduzioni percentuali relative alla accertata li- mitazione di responsabilità dell'Amministrazione nella causazione dell'evento;
7. ridurre, in ogni caso, la condanna alle spese, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle avverse domande.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Appellata – appellante autonoma Parte_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, accogliere il presente ap- pello e, di conseguenza, riformare la sentenza n° 203\2021 del Tribunale dell'Aquila, escludendo la responsabilità dell' per i danni Controparte_16
derivanti dai lavori (di restauro e\o ristrutturazione) effettuati dai tecnici
7 chiamati in causa, riconoscendo comunque l'inoperatività della polizza fabbri- cati sottoscritta dall' per tutti i motivi indicati nel presente appello (sia _1
per l'attività professionale che per i danni personali da terremoto), nonché graduando proporzionalmente la quantificazione del danno liquidato dal Tri- bunale in funzione del diverso apporto causale delle tre concause riconosciute e, conseguentemente, condannando l' al rimborso delle spese legali del _1
doppio grado di giudizio da liquidarsi in via equitativa
Appellata Controparte_7
"Piaccia a questa Ill.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare il quinto motivo di appello dell' , siccome del tutto infondato in fatto e diritto, e Controparte_16
confermare solo sul suddetto punto impugnato, che riguarda appunto l'appel- lata la sentenza del Tribunale dell'Aquila, condannando di Controparte_7 conseguenza l'appellante al rimborso di tutte le spese lega- Controparte_16
li d'appello dello scrivente, da liquidarsi, giusta parcella che sarà prodotta in prosieguo ovvero equitativamente, e da distrarsi in favore del sottoscritto pro- curatore antistatario, che dichiara d'aver anticipato le spese vive e non riscos- so diritti ed onorari (oggi compensi professionali
Litisconsorte necessaria Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, riunito il presente giudizio di appello con quelli instaurati avverso la Sentenza da parte della (R.G. n. 1092/2021) e da parte di (R.G. n. CP CP7
1153/2021), confermare la sentenza 203/2021 del Tribunale de L'Aquila per la parte che qui interessa, relativamente alle statuizioni riguardanti
[...]
in quanto non oggetto di alcun gravame. CP_8
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila ha accolto la do- manda proposta da , studente assegnatario di posto letto pres- CP_2
8 so l'edificio denominato ” sito in via XX Set- Controparte_14 _1
tembre, il quale aveva convenuto in giudizio la (a titolo di Controparte_1
responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2051, 2049 e 2053 cc in quanto proprietaria e custode dell'edificio , responsabile dell'operato dei propri fun- zionari e dipendenti nonché quale ente vigilante sull' ) e l' _1 [...]
(a titolo di responsabilità Parte_1
contrattuale ed extracontrattuale) chiedendone la condanna in solido al risar- cimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del crollo del predetto edificio avvenuto la notte del 6.4.2009, a seguito del noto evento si- smico che colpiva la città, quando venne coinvolto dal crollo verificatosi a se- guito della scossa delle h. 3:32, allorché dormiva nella stanza 309 unitamente alla fidanzata e, visto crollare il muro divisorio con la stanza limitrofa e non riuscendo ad allontanarsi autonomamente dall'edificio, rimaneva in loco per essere poi tratto in salvo alcune ore dopo dai soccorritori intervenuti, espe- rienza che gli aveva provocato danni non patrimoniali alla salute psichica do- cumentati in atti.
L'attore aveva dato atto di essersi costituito parte civile nel processo penale svoltosi con rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di L'Aquila e che, in relazione al crollo della ed alle lesioni personali da lui Controparte_14
patite, era poi stata accertata in sede penale (con sentenze n. 38/2013 del
GUP e n. 963/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila, confermate da Cass.
Pen. 6604/2017 sopraggiunta in corso di causa) la responsabilità anche civile di , , (proget- Controparte_6 Controparte_4 Controparte_3 tisti e direttori di lavori di sostanziale ristrutturazione dell'edificio suindicato)
e di (dirigente dell' e presidente della commissione di Controparte_5 _1
collaudo dei suddetti lavori), già condannati dalla sentenza del GUP di
L'Aquila anche al risarcimento dei danni in suo favore da liquidarsi in sede civile.
9 1.1. Il giudizio venne poi esteso dalle chiamate in causa effettuate dalle con- venute e da altre parti. Più precisamente:
a) entrambe le convenute chiamarono in causa PA , Controparte_6
, nonché l' Controparte_3 Controparte_4 Controparte_18
il , la
[...] Controparte_19 CP_8
soggetti – questi ultimi – che erano stati citati quali responsabili
[...]
civili nel procedimento penale, dal quale erano stati poi estromessi, al pari della e di , in ragione del rito abbreviato;
CP _1
b) la chiamò in causa altresì , chiedendo che anche a CP Controparte_5 suo carico fosse posto l'onere economico del risarcimento eventualmente ri- conosciuto in favore degli attori;
c) l' chiamò in causa, per esserne manlevata, anche la _1 Parte_2
in qualità di assicuratore della propria responsabilità civile in
[...]
forza di varie polizze stipulate tramite la cui pure ven- Controparte_7 ne notificato l'atto di chiamata in causa in qualità di rappresentante della so- cietà assicuratrice;
d) la chiamò in causa la Controparte_18 Parte_2
proprio assicuratore della responsabilità civile, per essere tenuta indenne da eventuali condanne;
e) la infine, chiamò in causa Controparte_20 CP_6 CP_3 [...]
e (sostenendo che ad essi dovesse attribuirsi la causazione CP_21 CP_5
del crollo e la responsabilità, eventualmente solidale con quella delle conve-
Par nute, per l'evento dannoso dedotto in causa), sia la , propria CP0
assicuratrice, per essere manlevata da ogni eventuale condanna.
1.2. La sentenza impugnata ha così deciso:
“- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna , Controparte_1
, Controparte_22 CP_6 [...]
, , , in CP_23 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice Pt_6
[...] , che liquida in euro 190.000,00 attuali, oltre interessi come in parte
[...]
motiva, oltre alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 13.430 per compensi, oltre spese di c.u., oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Wania Andreani antistataria;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico solidale di
[...]
, CP_24 Controparte_22
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4 [...]
CP_25
- condanna in persona del a tenere indenne Parte_2 CP_26
delle somme Controparte_22 che quest'ultima è tenuta a pagare alla parte attrice in forza della presente sen- tenza;
- rigetta tutte le altre domande proposte da e Controparte_1 [...]
e per l'effetto, condanna: Controparte_27
- la predetta Controparte_28
alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che li- Controparte_7 quida in €.
7.795 per compensi, oltre rimb. forf. i.v.a. e c.p.a.;
e Controparte_1 CP_22 Controparte_27
, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] [...]
Controparte_29 Controparte_11 [...]
, , , che Controparte_13 Controparte_10 Controparte_30 liquida in €.
7.795 oltre rimb. forf. i.v.a e c.p.a. per ciascuna delle suddette parti, da distrarsi in favore deli Avv.ti Aleandro, Angelica e Gregorio Equizi antistatari;
compensa le spese tra e nonché tra Controparte_1 Controparte_5 [...]
, , CP_31 Controparte_27
, , ” Controparte_6 Controparte_4 Controparte_3
1.2.1. Nella motivazione della sentenza, all'affermazione della non accoglibi-
Con lità delle “domande di regresso” proposte dalle convenute nei confronti di
11 ce, e si è accompagnata anche quella (che CP_4 CP_3 CP_5 non ha poi trovato riflesso nel dispositivo) dell'accoglibilità della richiesta di accertamento delle quote di responsabilità in vista dell'eventuale regresso, quote che sono state ripartite ascrivendole “agli errori progettuali del in Per_1 misura pari al 60%, in misura all'11% ciascuno ai tre progettisti e del residuo in capo al . CP_5
1.3. Le ragioni della complessa decisione desumibili dalla motivazione, sono consistite, in sintesi e per quanto qui ancora rilevante:
a) nella considerazione che era pacifico che l'attore odierno appellato, CP_2
, disponesse di un posto letto nella ”, e che ivi si
[...] Controparte_14
trovasse la notte del 6.04.2009 e che quelle descritte erano state le modalità del suo salvataggio;
b) nella affermazione che “ai fini dell'individuazione delle cause del crollo dell'edificio”, era possibile utilizzare prove e mezzi istruttori formati nel pro- cedimento penale – nel corso del quale era stata accertata con sentenza irrevo- cabile la responsabilità di e in regime CP_6 CP_4 CP_3 CP_5 di cooperazione colposa tra loro, per il collasso dell'edificio sopradetto e, per quanto qui interessa, anche per le lesioni patite dall'attore ed CP_2
erano state date le connesse statuizioni civili di condanna (da ultimo, con sen- tenza n. 6604/17 della Corte di Cassazione, erano state respinte le impugna- zioni dei predetti professionisti imputati, odierni appellati) – e, in particolare, la perizia espletata in incidente probatorio con l'ausilio della prof.ssa Per_2
e le consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero, “in conside-
[...] razione dell'elevato grado di competenza [dei professionisti officiati], della vastità dei materiali sottoposti ad esame, dell'approfondita ed accurata analisi condotta in ordine alla dinamica del collasso”;
c) nella constatazione che dalla perizia risultava come il crollo parziale Per_2
della Casa dello studente verificatosi nelle prime ore del mattino del 6/4/2009 fu causato non solo dalla “sollecitazione impressa dal sisma”, ma anche dai
12 gravi errori di progettazione (negli anni '60 del secolo scorso ad opera dell'ing. ) e di costruzione dell'edificio (noto anche come Persona_3 [...]
, assolutamente non conforme alle norme antisismiche Parte_7 all'epoca vigenti, “nonché dalle modifiche progettate ed eseguite sotto la dire- zione degli ingegneri e che implicarono in parti- CP_6 CP_3 CP_4 colare l'apposizione della parete non strutturale, denominata in perizia parete
REI, dotata di considerevole rigidezza e resistenza e collocata in corrispon- denza della trave 18-29”, interventi (collaudati da una commissione presiedu- ta dal senza alcuna effettiva verifica della loro incidenza sulle con- CP_5 dizioni statiche dell'edificio) che “influenzarono negativamente la cinematica del crollo – che comunque sarebbe derivato dall'effetto combinato del sisma e degli errori progettuali del - aggravandone notevolmente le conseguen- Per_1 ze”;
d) nella ulteriore constatazione che gli elaborati tecnici sopra richiamati con- sentivano di escludere “il carattere eccezionale o anomalo del sisma, tale da renderlo cioè un evento imprevedibile e pertanto imprevenibile”, da essi emergendo, invece, come “il terremoto de quo, riconducibile scientificamente alla categoria strong, nell'ambito della quale vanno classificati mediamente
120 terremoti annui nel mondo, non rappresenti un evento assolutamente anomalo per il territorio aquilano”, giacché “a fronte della notoria sismicità della zona - valutata di II categoria, ossia media già da prima del 1965 - la cit- tà era stata in passato colpita da due terremoti di analoga intensità, nel 1461 e nel 1703”, ciò che potrebbe indurre a qualificare raro, ma non certo “eccezio- nale ed al di là dell'orizzonte di prevedibilità/prevenibilità”, il sisma del 2009;
e) nella individuazione dell'art. 2053 c.c. quale fonte normativa della respon- sabilità oggettiva e solidale di entrambi gli enti convenuti – l'uno (la CP
) in quanto proprietario, in forza di verbale di trasferimento del
[...]
16/7/1982, dell'immobile parzialmente crollato e l'altro (l ) in quanto _1 titolare, ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 91/1994, di un diritto di uso gra-
13 tuito che “appare riconducibile al diritto reale d'uso o a concessione ammini- strativa di analogo contenuto, piuttosto che a un comodato” – per le conse- guenze dannose del crollo parziale dell'edificio (integrante certamente un'ipotesi di sua rovina), collassato “proprio per vizi originari di costruzione e per la difettosa manutenzione, eseguita in dispregio delle cautele che avrebbe- ro dovuto governare l'operazione” (ciò che escludeva fosse stata fornita dalle convenute la prova liberatoria richiesta dalla norma e rendeva irrilevante, stante il carattere oggettivo della responsabilità dell'ente, la “assoluzione in sede penale dei vertici dell' ”); _1
f) nella precisazione che la responsabilità ex art. 2053 c.c. dell' non po- _1
teva essere esclusa (per addossarla soltanto alla Regione proprietaria del be- ne), in quanto, anche prescindendo dalla disciplina codicistica (artt. 1025,
1026, 1004, 1005 c.c.) che addossa al titolare di un diritto reale di godimento, il quale dispone materialmente del bene, l'obbligo della manutenzione ordina- ria dello stesso, con connesso potere giuridico di eseguire le opere a tal fine necessarie, nella specie la disciplina speciale evincibile dalla normativa regio- nale attribuiva all' anche l'obbligo di manutenzione straordinaria, sot- _1 traendolo al proprietario, in tal modo “bipartendo” i poteri/doveri che sono al- la base della responsabilità ex art.2053, c.c. e non consentendo di “negare la responsabilità dell' per porla ad integrale carico della proprietaria Re- _1
CP_2
, soluzione che (cfr p. 15)“entrerebbe in rotta di collisione con quello che è il fondamento della responsabilità in questione, perché accollerebbe la responsabilità del danno discendente a vizio manutentivo ad un soggetto che alla manutenzione non ha più il potere/dovere di provvedere”;
g) nella individuazione dell'art. 28 Cost. quale ulteriore fonte di responsabilità in capo all' “per l'operato del proprio dipendente e collaudatore _1 [...]
CP_3
, non rilevando che questi “abbia agito quale presidente della commis- sione di collaudo o che tale incarico fosse separatamente retribuito, sussisten- do comunque un rapporto di servizio con l'ente” (peraltro, “la convocazione
14 per la visita di collaudo fatta dal è redatta su carta intestata CP_5 dell' , con relativo timbro”) e tenendo conto che l'art.188 dpr 554/1999 _1
prevede che la nomina del collaudatore sia fatta dalla stazione appaltante, che nel caso di specie era l' , alla quale anche le sentenze emesse in sede _1 penale riconducono l'incarico conferito al per il collaudo CP_5 dell'immobile oggetto di intervento edilizio;
h) nel rilievo che, stante la rinuncia al danno patrimoniale, quello non patri- moniale doveva essere liquidato, all'attualità, sulla base delle conclusioni del- la ctu medico legale svolta in corso di causa (I.P. 35% per il riscontro da parte dei CCTTUU, oltre che del disturbo post traumatico da stress, di altra patolo- gia psichica, il “Disturbo depressivo persistente”; I.T.A. 60 gg.; I.T.P. al 75%
30 gg.; I.T.P. al 50% 30 gg.), tenuto conto dei criteri di cui alle tabelle del
Tribunale di Milano, nella somma di € 190.000,00 attuali, con interessi legali dalla data dell'illecito alla sentenza da calcolarsi secondo i noti criteri di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n. 1712/1995;
i) nella ritenuta fondatezza della domanda di manleva svolta dall' dei _1
confronti della sulla base del contratto riconosciuto efficace al mo- Parte_2
mento dei fatti, di cui alla polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la responsabilità civile verso terzi derivante sia dall'attività di ge- stione del pensionato di via XX Settembre, sia dalla pro- Controparte_14
prietà dei fabbricati ad uso di tale attività, non potendo trovare applicazione le condizioni generali di assicurazione (derogate dal contenuto della garanzia specificato nella descrizione del rischio e dall'art. 26 delle condizioni speciali di polizza), né rilevando la mancata estensione agli “eventi sismici”, trattan- dosi di assicurazione R.C.T., ossia riguardante i danni che l'assicurato cagio- na a terzi” ”, con conseguente condanna della compagnia a tenerla indenne delle somme che era tenuta a pagare agli attori;
15 l) nel difetto di legittimazione passiva, invece, dell'agenzia Controparte_7 citata da quale l.r. “locale” di stante la contestuale _1 Parte_2
chiamata in causa di Parte_2
m) nella constatazione che la domanda attorea doveva ritenersi automatica- mente estesa a e sulla base della chia- CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
mata in causa effettuata dalla spa (piuttosto che della Controparte_8
chiamata in garanzia impropria effettuata dalle convenute), sicché la condan- na risarcitoria doveva essere pronunciata in via solidale anche nei confronti dei suddetti professionisti, tenuto conto dei profili di responsabilità extracon- trattuale (emergenti dalla ricordata perizia e riconducibili alla fattispe- Per_2 cie di cui all'art. 1669 c.c.) dei progettisti, direttori e collaudatore di lavori di ristrutturazione, che avevano colposamente aggravato le già precarie condi- zioni statiche dell'edificio ed avevano concorso con gli errori progettuali ori- ginari (ai quali andava comunque ascritta la prevalente efficacia eziologica del crollo) a cagionare la parziale rovina dell'edificio o comunque a renderne più gravi le conseguenze dannose;
n) nella ritenuta infondatezza delle domande di garanzia impropria avanzate dalle convenute nei confronti dei chiamati in causa diversi dai suddetti profes- sionisti (e quindi dell' , del e della Controparte_34 Org_1 CP_20
;
[...]
o) nella impossibilità di accogliere anche le domande proposte dalle convenu- te nei confronti di e le quali, qualifi- CP_6 CP_4 CP_3 CP_5 cate come domande di rivalsa o regresso e quindi presupponenti l'avvenuto pagamento da parte delle obbligate solidali per titolo proprio, potevano con- durre esclusivamente “al pur richiesto accertamento delle quote di responsabi- lità in vista dell'eventuale regresso”, quote che sono state ripartite (cfr ibidem p. 21) ascrivendole “agli errori progettuali del in misura pari al 60%, in Per_1 misura all'11% ciascuno ai tre progettisti e del residuo in capo al , CP_5 alla luce delle “cause del crollo siccome risultanti dalla perizia;
Per_2
16 q) nel richiamo, ai fini del regolamento delle spese processuali, da liquidare in base al dm 55/2014: all'accoglimento della domanda attorea, con spese legali poste, al pari delle spese di CTU, a carico solidale di convenute e chiamati condannati;
alla integrale compensazione delle spese stesse tra le convenute ed i chiamati e alla regola della soc- CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
combenza nel rapporto tra convenute e altri chiamati, con determinazione dei compensi a favore di questi ultimi nei “minimi tariffari in ragione della pecu- liarità della fattispecie e molteplicità e complessità delle questioni trattate”.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'
[...]
(di seguito, per brevità, Parte_1
) chiedendo accogliersi le conclusioni innanzi trascritte (gli appelli _1
proposti dalla e da che hanno dato origine, rispettivamen- CP Parte_2
te, ai procedimenti nn. 1092 e 1153/2021 a questo riuniti, saranno trattati di seguito).
A sostegno del gravame, una volta evidenziati i tratti salienti del procedimen- to penale e del giudizio civile di primo grado, sono stati addotti i seguenti mo- tivi di impugnazione.
2.a) “sull'eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità del sisma. La sua conseguente rilevanza sull'evento 'crollo' quale caso fortuito o di forza mag- giore per elidere e/o attenuare la responsabilità attribuita all' . Violazio- _1
ne degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.Classificazione sismica del comprensorio aquilano”: la censura fa leva, essenzialmente, sul costante inserimento norma- tivo del tra le zone sismiche di II categoria, cioé “a si- Controparte_35 smicità media”, ciò che avrebbe reso imprevedibile un terremoto di violenza pari a quella registrata il 6/4/2009 (Mw = 6.3), senza che potessero rilevare eventi verificatisi alcune centinaia di anni prima (nel 1461 e nel 1703). La censura viene poi sviluppata sostenendo:
2.a1) la “violazione dell'art. 651 c.p.p.”, che l'appellante ravvisa nell'avere il primo giudice utilizzato “le risultanze e i documenti del processo penale” dal
17 quale l' era stata estromessa, per imputare il crollo “in via esclusiva a _1
responsabilità professionali (come nel caso dei tecnici condannati) o a respon- sabilità oggettiva (come nel caso dell' )”, tralasciando di considerare la _1 forza del sisma nella gradazione delle responsabilità e nell'individuazione del- le concause del crollo;
2.a2) la “incidenza quantomeno concausale del sisma nel crollo dell'edificio” ed il “suo mancato apprezzamento”: secondo l'appellante, la stessa perizia della prof.ssa avrebbe dovuto condurre ad ascrivere efficacia causale Per_2
assolutamente prevalente al sisma e, conseguentemente, a ridurre corrispon- dentemente (“di almeno il 50%”) le responsabilità risarcitorie derivanti dalle ulteriori concause;
2.b) “sulla responsabilità dell'SU ex art. 2053 c.c. Illogicità manifesta nell'attribuzione di responsabilità all' e alla , in via _1 Controparte_1 integrale e solidale”: l'appellante, che non contesta né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né – in modo specifico – la qualificazione del pro- prio diritto di uso gratuito dell'edificio parzialmente crollato come diritto rea- le di godimento, lamenta in particolare che la propria condanna solidale con la proprietaria del bene sarebbe ingiusta (poiché il predetto ente con- CP
servava il dovere di vigilanza sulla gestione del bene e quello di trasferimento delle risorse necessarie per la sua manutenzione anche straordinaria, entrambi imposti dalla stessa LR 91/1994) e comunque erronea, non potendo trovare applicazione la responsabilità oggettiva sancita dalla norma nei confronti di entrambi i titolari di diritti reali sul bene, trattandosi di responsabilità “alterna- tiva e non cumulabile, e che in ogni caso non può essere individuata in modo integralmente paritario e solidale tra proprietario e titolare di diritto reale di godimento”, tenendo anche conto che quest'ultimo era tenuto alla manuten- zione, mentre l'intervento progettato e diretto da e CP_6 CP_3 CP_4
e collaudato da non rientrava, secondo quanto accertato dal giudi- CP_5
cato penale, in tale categoria, essendo qualificabile sostanzialmente come ri-
18 strutturazione (Cass. pen. 6604/2017 aveva rilevato come i lavori abbiano in- ciso innovativamente sull'edificio, sia in senso statico che dinamico, sì da far ritenere arduo il loro inquadramento nella categoria della mera manutenzione, seppure straordinaria, dell'immobile);
2.b1) anche con riferimento all'art. 2053 c.c. l'appellante ripropone la tesi della efficacia causale esclusiva del terremoto, quale caso fortuito o forza maggiore che, secondo costante giurisprudenza, libera dalla responsabilità ivi prevista il proprietario e/o il titolare di un diritto reale di godimento;
2.c) “sulla responsabilità dell' ex art. 28 Cost. per l'operato dell'arch. _1
: CP_5
E' stata erroneamente riconosciuta la responsabilità dell' (anche) ex _1 art. 28 Cost. per l'operato dell'arch. CP_5
Innanzitutto, per vizio di extrapetizione ed ultrapetizione poiché la responsa- bilità ex art. 28 Cost. non era stata individuata dagli attori.
In secondo luogo, neppure la perizia evidenzia che l'incarico al Per_2 CP_33 stiani di presiedere la Commissione di Collaudo fu conferito dall' ; la _1
sua nomina, in conformità alla specifica normativa regionale (art. 10 comma 3 della L.R. 28 agosto 1976, n. 43; art. 5 della L.R. 17 novembre 1976, n. 62) venne effettuata dalla;
il non agì quale dipenden- Controparte_1 CP_5
te SU, ma quale Presidente di Commissione di Collaudo, ruolo distinto ed autonomo, e separatamente retribuito rispetto al suo ordinario ruolo di dipen- dente dell'Azienda.
Ancora, secondo il regolamento citato nella sentenza appellata (D.P.R. n.
554/99, artt. 195, 204 e 209), approvando gli atti di collaudo,
l'amministrazione fa proprie le conclusioni della commissione di collaudo.
Tuttavia, se uno dei suoi componenti (come il Presidente) ha violato le regole tecniche, come nel caso di specie è stato accertato, è eliso il rapporto di servi- zio organico e l'amministrazione incolpevole non risponde delle sue conse-
19 guenze, che restano esclusivamente a carico personale del dipendente (il col- laudatore . CP_5
2.d) “sulla quantificazione delle somme riconosciute a parte attrice. Sul ter- remoto quale concausa del crollo”: non viene censurato né l'accertamento del- la malattia psichica dell'attore, né la derivazione causale della stessa dal crol- lo parziale della , né la quantificazione del risarcimento Controparte_14
liquidato dalla sentenza: il motivo si limita a ribadire quanto già lamentato circa la mancata valorizzazione, in senso riduttivo del risarcimento, del con- corso causale del sisma;
2.e) “sulla omessa condanna al pagamento delle spese di lite della
[...] in favore dell' Violazione e/o erronea Parte_2 CP_22
applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. Sulla posizione della Parte_8
e sulla condanna alle spese di lite in suo favore”: in proposito,
[...]
l'appellante si duole:1) che la sentenza abbia del tutto omesso di condannare al rimborso in proprio favore delle spese processuali (richie- Controparte_30 ste nella misura stabilita dal giudice per gli altri rapporti, € 7.795 oltre acces- sori o in quella ritenuta di giustizia), stante l'accoglimento della propria do- manda di manleva nei confronti della predetta compagnia;
2) che essa _1 sia stata invece condannata al rimborso delle spese (liquidate in € 7.795,00 oltre accessori) in favore della nonostante non avesse Controparte_7 proposto alcuna domanda nei confronti di quest'ultima, cui l'atto di chiamata in causa era stato notificato solo “per conoscenza” e benché questa si fosse ugualmente costituita senza alcuna necessità di difesa, con una comparsa di poche righe, avvalendosi per il resto della difesa tecnica della compagnia di assicurazione.
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe. _1
3. Si è costituito , deducendo l'infondatezza tanto dell'appello CP_2 dell' quanto di quello della chiedendo accogliersi le _1 Controparte_1
conclusioni innanzi trascritte, con il rigetto di tutti e tre gli appelli, anche di
20 quello proposto da (sui quali v. infra), dei quali ha chiesto la riu- Parte_2
nione.
4. Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è, altresì, costituita la instando per la conferma della sentenza. Controparte_8
5. Si è costituita la (di seguito, per brevità, Parte_2
riportandosi alle conclusioni del proprio atto di appello e si è costi- Parte_2
tuita la . Controparte_1
6. Si è, infine, costituita l' (di Controparte_7
seguito, per brevità, , che ha invocato la reiezione del Controparte_7 quinto motivo di appello dell' , insistendo nelle conclusioni innanzi tra- _1
scritte.
7. Nella contumacia di Controparte_6 Controparte_4 CP_3
e
[...] Controparte_5 Controparte_10 Org_1 Controparte_18
, con ordinanze del 12/1/2022 e 28/2/2022, al presente pro-
[...]
cedimento sono stati riuniti quelli aventi i nn. 1092 e 1153/2021, rispettiva- mente iscritti a seguito degli appelli proposti dalla e dalla Controparte_1
le quali hanno insistito nelle conclusioni innanzi trascritte. Parte_2
8. A sostegno dell'impugnazione, la , dopo aver ripercorso Controparte_1 le vicende processuali pregresse e in particolare quelle relative all'edificio di via XX Settembre, poi divenuto ”, ha proposto censure Controparte_14
alla sentenza impugnata in buona parte coincidenti con quelle proposte dall' , che si sono sostanzialmente accentrate: _1
8.1 “sulla dedotta responsabilità (concorrente )della in ordi- Controparte_1 ne al crollo dell'edificio, sull'efficacia causale del sisma nella verificazione del crollo. Conseguenze in ordine alle responsabilità ed ai connessi oneri ri- sarcitori posti a carico degli Enti convenuti in primo grado”: ha rilevato l'appellante come la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ravvisato la propria responsabilità quale ente proprietario dell'edificio crollato, non abbia
“considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza maggiore, e
21 della condotta dei tecnici convenuti in giudizio, quali elementi idonei ad inter- rompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento”; gli argomenti uti- lizzati sono gli stessi contenuti nell'appello dell'SU e fanno leva sulla im- prevedibilità di un evento così violento in una zona classificata come di II ca- tegoria sismica;
in particolare, la ha evidenziato come il terremoto CP che ha colpito (MW 6.3) sia il terzo evento più forte che abbia pro- _1 dotto registrazioni accelerometriche in Italia, dopo i terremoti dell'RP
(1980, MW 6.9) e del FR (1976, MW 6.4); esso rientra nell'ambito della sismicità dell'area, ma non per questo può negarsene la potenza distruttiva, di cui la città ancora sconta gli esiti;
ogni normativa tecnica di calcolo e di valu- tazione fino al 6 aprile 2009 faceva riferimento, per la zona dell'aquilano, ad eventi propri delle zone classificate di II categoria sismica;
ogni calcolo e ogni valutazione su aspetti di sicurezza strutturale nell'area venivano calibrati rispetto alle sollecitazioni proprie di questa zonizzazione, ben inferiore a quel- le delle zone di I categoria sismica;
pertanto, secondo l'appellante, il terremo- to è stato causa efficiente del crollo, raggiungendo quest'ultimo intensità
(grado 6.3.) eccezionale, tale da avere la meglio di una struttura che aveva, invece, resistito alle continue e violente scosse premonitrici dei giorni prece- denti;
8.2 sulla “responsabilità dei tecnici.”: ha censurato l'appellante l'omessa attri- buzione a ciascuna delle accertate concause del crollo, “in primis alla forza distruttiva del sisma” ma poi anche alle condotte dei tecnici condannati in se- de penale (le quali avrebbero anch'esse “interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione ed il fatto per cui è causa” o comunque inciso sulla determinazione dell'evento dannoso), del “giusto peso percentuale ai fini della valutazione soggettiva delle responsabilità e dei conseguenti obblighi ri- sarcitori”; in particolare, l'appellante ha osservato di aver affidato a soggetti professionalmente qualificati, mediante stanziamento di cospicue somme per la manutenzione dell'immobile, il compito di curare il progetto di risanamento
22 conservativo della e, quindi, riponendo pieno affidamento Controparte_14
nella correttezza del loro operato, la responsabilità di costoro, accertata in via irrevocabile nel giudizio penale, valeva ad escludere quella, sia pur solo con- corrente, dell'Amministrazione: proprio l'accertamento della loro gravissima violazione rispetto alla posizione di garanzia assegnata dalla legge, ma anche dal contratto stipulato con la proprietà al momento dell'incarico, aveva com- portato l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione ed il fatto per cui è causa, con ogni conseguenza quanto all'attribuzione delle responsabilità e del relativo onere risarcitorio, dovendo disporsene la condanna esclusiva, mandando esente da responsabilità
l'Amministrazione, oppure, in subordine, riducendone percentualmente il grado di responsabilità; al riguardo ha precisato che la chiamata in causa dei tecnici e è stata operata allo scopo di CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
vederne accertata la responsabilità propria ed esclusiva, salvo, in via di subor- dine, allo scopo di riversare sugli stessi le conseguenze di eventuali responsa- bilità dell'Amministrazione;
8.3“Sul riparto di responsabilità tra e ”, censurando _1 Controparte_1
la erroneità della attribuzione di responsabilità solidale e paritaria, ai sensi dell'art. 2053 c.c., anche ad essa proprietaria dell'immobile (che in CP altra parte dell'appello si sostiene avere diligentemente disposto “ogni inter- vento utile a garantire la più adeguata manutenzione dell'immobile”, anche incaricando i tecnici poi imprevedibilmente rivelatisi negligenti), anziché
(quanto meno in misura maggiore) all'usuario ( ), tenuto per legge alla _1
manutenzione, ordinaria e straordinaria. Data la premessa che la funzione del- la norma di cui all'art. 2053 c.c. è soltanto quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e doven- do considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conser- vazione e quindi l' , obbligata alla manutenzione ordinaria e straordina- _1 ria dell'immobile e non necessariamente il proprietario, il Tribunale avrebbe
23 dovuto escludere anche sotto tale profilo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione ai fatti di causa, o almeno ridurre percen- tualmente la responsabilità dell'Ente, nudo proprietario.
8.4 Sulla “richiesta di esclusione o almeno riduzione della condanna” In ogni caso, le spese avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e non si era tenuto con- to delle somme eventualmente percepite dall'istante a titolo di provvisionale nei procedimenti penali.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
9. Nel procedimento n. 1092/2021, poi riunito al presente, si sono costituiti e che hanno concluso per il rigetto CP5 Controparte_8 dell'appello, e , che si è riportata alle conclusioni Parte_2
di cui al suo atto di appello.
Va ora delibato, per l'appunto, l'appello proposto da che ha dato Parte_2
origine al procedimento n. 1153/2021, a questo riunito con la citata ordinanza del 28/2/2022.
10. Di seguito se ne riassumono i motivi:
10.1 La sentenza avrebbe “erroneamente e illegittimamente riconosciuto la re- sponsabilità civile dell'SU in quanto usuaria” dell'edificio con CP6 obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, giacché “gli interventi ef- fettuati dai tecnici convenuti” non sarebbero qualificabili come “manutenzio- ne”, ma come “restauro e risanamento conservativo e\o ristrutturazione edili- zia”;
10.2 la sentenza avrebbe omesso di pronunciare “la inoperatività della garan- zia assicurativa dell' inerente alle attività professionali dell' Parte_2 [...]
in relazione al riconoscimento della responsabilità della stessa CP6
per l'operato del suo dipendente e collaudatore Arch. ex art. _1 CP_5
28 della Costituzione”: sostiene l'appellante – a quanto è dato comprendere – che la garanzia R.C. non comprendeva la “attività professionale dell' ” _1
24 e che quindi dalla copertura assicurativa resterebbero escluse le conseguenze delle “attività dei quattro professionisti, censurate dai giudici penali”, rien- tranti "nell'ambito più tipico delle relative attività professionali”;
10.3 la sentenza avrebbe erroneamente ed illegittimamente riconosciuto l'ope- ratività della polizza n. 122.722281.75 “a garanzia della proprietà dei fabbri- cati”: tale riconoscimento non avrebbe tenuto conto né delle esclusioni previ- ste dall'art. 3 lett. c) e n) delle condizioni generali di assicurazione, né della circostanza che tra le condizioni particolari di contratto non fosse stata sotto- scritta quella relativa alla copertura degli “eventi sismici” (peraltro, anche la sottoscrizione di tale clausola avrebbe esteso esclusivamente la copertura dei danni a cose e non anche a persone, in ragione della “politica aziendale dell' ): secondo l'appellante, garantendo la proprietà dei fabbricati, Parte_2 la polizza non può essere riferita al diritto di uso proprio dell' ed anzi, _1
nella fattispecie, si sarebbe dovuto necessariamente applicare l'art. 3, lett. c) e lettera n), delle condizioni generali di assicurazione, il quale esclude dalla ga- ranzia i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi
(quindi il più non comprende il meno per espressa definizione contrattuale) e quelli derivati a fabbricati e a cose in genere (e, pertanto, a maggior ragione i danni alle persone), dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibra- zioni del terreno da qualsiasi causa determinati.
La polizza in questione esclude la copertura assicurativa per gli eventi dedotti in giudizio, non essendo state oggetto del contratto quelle condizioni partico- lari di copertura da “eventi sismici” e da “attività professionale”.
Del resto, l'oggetto del contratto in questione è l'esercizio dell'attività d'assi- stenza agli studenti universitari, consistente nella gestione delle attività ricrea- tive, culturali e sportive (ivi compreso bar, sala biliardo, biblioteca e autori- messa), nella gestione del pensionato "Casa dello studente" (per n° 108 posti letto variamente ubicati), nella gestione degli uffici dell' variamente ubi- _1
cati e nella conduzione del e dell'Ufficio "In- Controparte_36
25 forma Giovani". Ed è lo stesso Tribunale a riconoscere che la garanzia da re- sponsabilità extracontrattuale è quella “derivante dalla proprietà dei fabbricati ad uso delle attività indicate al punto precedente, immobili aventi un comples- sivo valore di € 7.200.000,00”. Dunque, il riferimento alle attività indicate esclude che siano considerate quelle conseguenze dannose che da queste atti- vità possono derivare a terzi e non, di certo, tutte le possibili conseguenze dannose, che esulano del tutto dalle suddette attività, come appunto il verifi- carsi di un terremoto.
10.4 La sentenza avrebbe “ingiustamente, erroneamente e illegittimamente” omesso di trarre “le dovute conseguenze giuridiche” dell'accertamento di
“una serie di concause concomitanti, di cui due prevalenti (i gravi vizi struttu- rali dovuti all'Ing. e la notevole forza del terremoto) e una meramente Per_1 aggravante (i lavori effettuati dai tecnici chiamati in causa)”: tali conseguenze sarebbero dovute consistere, secondo l'appellante, nella “relativa ripartizione di natura percentuale tra le stesse concause ai fini della quantificazione pro quota del danno”.
10.5.Ha quindi concluso chiedendo di escludere la responsabilità dell'
[...]
per i danni derivanti dai lavori (di restauro e\o ristrutturazione) ef- CP6
fettuati dai tecnici chiamati in causa, riconoscendo comunque l'inoperatività della polizza fabbricati sottoscritta dall' (sia per l'attività professionale _1
che per i danni personali da terremoto), nonché graduando proporzionalmente la quantificazione del danno liquidato dal Tribunale in funzione del diverso apporto causale delle tre concause riconosciute e, conseguentemente, condan- nando l' al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio, da _1
liquidarsi in via equitativa.
10.6. Nel procedimento n. 1153/2021, poi riunito al presente, si è costituita l' , che ha concluso per il rigetto dell'appello. _1
10.7. Deve a questo punto darsi atto che in sede di comparsa con- Parte_2
clusionale, ha evidenziato come, alla luce delle prime sei sentenze di rigetto
26 CP emesse da questa Corte sugli appelli relativi al crollo della CP_37
[.
(nn° 1508, 1509, 1510, 1595,1596 e 1598 del 2023), abbia deciso di pre- starvi acquiescenza, non intendendo andare oltre e, tanto meno, in Cassazione.
Ha quindi dichiarato che, nella presente fase di giudizio, intende rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti motivi di appello interposti e, quindi, rinuncia al proprio appello nel suo complesso, modificando di conseguenza in tal senso le proprie conclusioni (rispetto a quelle già precisate in data 13.12.2023 poco dopo il deposito delle sei suddette sentenze della Corte).
10.7.1. Per quanto concerne il rimborso delle spese legali di appello, ha evi- denziato che l'appello era ed è rivolto esclusivamente nei confronti dell' _1
tanto che il danneggiato non aveva preso posizione nei propri CP_2
confronti, e non si era neppure costituito nel procedimento 1153/2021 origina- to dal proprio appello, chiedendo che le spese nei suoi confronti siano com- pensate, lasciandole a carico solidale di e nonché la compen- _1 CP
sazione delle spese anche nei confronti di (ivi comprese quelle di primo _1 grado e la posizione dell' . Controparte_7
10.8. Rileva la Corte come di una siffatta rinuncia non possa tenersi conto in difetto di accettazione da parte delle controparti e in ogni caso, da parte dell' , che ha proposto anche un motivo d'appello nei confronti _1 dell' relativo alla condanna alle spese del primo grado del giudizio, Parte_2 dovendosi sin da ora evidenziare, con riferimento alla posizione dell'appellato
, come questa abbia impugnato la sentenza anche sotto il profi- CP_2 lo dell'an, con le conseguenze che ne saranno di seguito tratte con riferimento alle spese nei suoi confronti.
11. Riuniti, come detto, gli appelli ex art. 335 c.p.c., all'udienza del
13/12/2023, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il pro- cedimento è stato rimesso in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più venti).
27 12. Vanno, innanzitutto, esaminati congiuntamente il primo e il secondo mo- tivo dell'appello dell' nonché i primi tre motivi dell'appello della _1 [...]
e quelli sub. 10.1. e 10.4. dell'appello poiché aven- CP_24 Parte_2
ti ad oggetto questioni parzialmente analoghe e, comunque, tra loro connesse.
12.1. La doglianza dell' (v. supra sub 2.a1), secondo cui la utilizzazio- _1
ne in funzione probatoria delle perizie e consulenze tecniche (ed in particolare della perizia della prof.ssa espletata in incidente probatorio) formate Per_2 nel procedimento penale integra “violazione dell'art. 651 c.p.p.”, è palese- mente infondata, giacché l'art. 651 c.p.p. osta alla diretta vincolatività – nei limiti ivi delineati – del giudicato penale nei confronti dei soggetti (per quanto qui rileva i responsabili civili, pur inizialmente ivi citati, ma poi esclusi in conseguenza dell'ammissione del rito abbreviato) non posti in grado di parte- cipare al processo penale, ma non impedisce che nel giudizio civile possano essere utilizzate prove formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzio- ne dei relativi supporti documentali (verbali di causa, relazioni di consulenza e simili), come è avvenuto nel caso in esame.
12.1.1. Ed invero, la categoria della inutilizzabilità prevista in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammis- sibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo ed anche in viola- zione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contradditto- rio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudi- zio civile (v., ad esempio, Cass. 8459/2020 e 5947/2023, quest'ultima concer- nente la produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
12.1.2. Tanto più deve ammettersi la possibilità di utilizzare per la formazione del libero convincimento del giudice civile prove legittimamente assunte in un processo penale (pur definito con sentenza non vincolante in sede civile), co- me da tempo e costantemente affermato dalla giurisprudenza ricordata dalla
28 sentenza qui impugnata (cfr. v. p. 7, cui può aggiungersi Cass. ord.
12164/2021, confermativa del principio per cui “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove rac- colte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fonda- re la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla re- lativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti mate- riali all'esito del proprio vaglio critico”).
12.1.3. Nel caso di specie, inoltre, la perizia espletata dalla prof.ssa Per_2
(con l'ausilio di numerosi ulteriori esperti) è stata svolta nel contraddittorio anche dei responsabili civili (tra i quali la e l' Controparte_1 [...]
non ancora estromessi all'epoca di svolgimento dell'incidente pro- CP_22
batorio, come risulta a pag. V della parte I della relazione di perizia, ove sono indicati i responsabili civili che, con i relativi difensori e consulenti di parte, hanno partecipato all'incombente istruttorio.
12.1.4. Con riferimento alle parti del presente giudizio rimaste estranee all'incidente probatorio svolto in sede penale, sembra pertinente richiamare il principio, affermato in relazione alla analoga fattispecie di un procedimento di
ATP svoltosi tra solo alcune delle parti del successivo giudizio di merito, se- condo cui (Cass. 8496/2023): “la relazione conclusiva di un accertamento tec- nico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contrad- dittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo”.
29 12.1.5. Esclusa la violazione dell'art. 651 c.p.p., deve constatarsi che alcuna seria censura o osservazione critica concernente i dati esposti e le valutazioni espresse nella ampiamente documentata e convincentemente motivata rela- zione elaborata dalla prof.ssa (all'esito, come detto, del contraddittorio Per_2 anche con la e l' ), è stata mossa dagli appellanti, sicché da CP _1
quei dati e da quelle valutazioni non può prescindersi ai fini della decisione.
12.2. Da essi si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti in merito all'eccezionalità, imprevedibilità e imprevenibilità del sisma (v. supra sub 2.a2 SU e 8.1. Regione), il terremoto del 6/4/2009 non può ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della di via XX Settembre ed alle sue con- Controparte_14
seguenze dannose, di cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortui- to o forza maggiore, giacché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si ve- dano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in par- Per_2
ticolare, pag. 209 per una sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati).
Con riferimento specifico al territorio aquilano, quest'ultimo è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del
1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensi- tà del danneggiamento in termini di Scala Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (in- termedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo feno- meno verificatosi nel 1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali
30 “spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
12.2.1. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi) è sufficiente constatare che la classificazione del terri- torio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costru- zione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire li- velli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da in- terventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
12.2.2. E la perizia nel rispondere al secondo quesito concernente il Per_2
contributo causale del sisma al crollo parziale della , ha Controparte_14
affermato in modo netto che la scossa di terremoto verificatasi nelle prime ore del 6 aprile 2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965” sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fe- nomeni di crollo come quello verificatosi” (v.pag. 266 ss. della relazione di perizia). Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipolo- gia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non-strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
12.2.3. Anche per questo la perizia in esame ha individuato, quale “causa principale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della Parte_9
in occasione dell'evento sismico del 6 aprile 2009 […] l'insufficiente
[...] resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provocato il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti
“sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella
31 zona di collegamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presen- za della parete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risana- mento conservativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state condannate in via definitiva in sede penale.
12.2.4. La conclusione di sintesi cui è pervenuta la perizia in esame è che “il sisma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può con- cludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare
CP_ comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della Casa Stu- dente, indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
12.3. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio e, per quanto qui interessa, alle lesioni subite da e al conseguente danno non patrimoniale subito dal medesi- CP_2
mo, dà ragione (in uno con la parimenti accertata rilevanza eziologica preva- lente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti ma- nutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. (delibandosi così il motivo sub 2b Adsu e sub 8.3. e della CP
affermazione della attribuibilità ad entrambe le convenute e _1 CP
, in solido tra loro, della responsabilità oggettiva (non superata dalla
[...]
prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare ca- so fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concet- to rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) dell'edificio di proprietà dell'una (la CP
, cui esso venne trasferito dall'Opera universitaria a norma dell'art.
[...]
28 LR 13/1982 con verbale del 16/7/1982) e sul quale l'altra (l' ) era, _1 all'epoca del fatto, titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il
32 24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha quali- ficato quale diritto reale di godimento.
12.3.1. Come si è già evidenziato (ibidem sub 2b), le censure formulate sul punto dalle appellanti non contestano – quanto meno con la specificità richie- sta dall'art. 342 c.p.c. - né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione dei propri diritti sull'edificio parzialmente crollato come diritti reali. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (pe- raltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'SU, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sen- tenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un conte- nuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - at- tribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso
'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di na- tura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel no- stro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra SU ed immobili destinati ad atti- vità relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1, LR
1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994, attribuisce ora “in
33 proprietà” alle “i beni immobili appartenenti al patrimonio della Re- CP_22 gione già in uso alle medesime”). CP_22
12.3.2. Gli appelli, invero, sono tesi a sostenere (oltre che – ma si è già visto infondatamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costi- tuiti dal sisma), con prospettive di riforma reciprocamente opposte (da un lato,
l'SU sub 2.b e dall'altro la sub 8.3.), la non applicabilità Controparte_1
contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053 c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsabilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessarie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti costruttivi/ristrutturativi piutto- sto che manutentivi (in tal senso sembrando doversi intendere l'altrimenti in- comprensibile – nell'ottica della responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. - di- stinzione tra manutenzione e ristrutturazione prospettata dall'appello e _1 nell'appello dell' sub 10.1.). Per affermare l'infondatezza della pri- Parte_2
ma censura è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità, allor- ché ha dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento
(nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: v., in proposito,
Cass. 9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad
“altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina
“opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verifican- dosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al ri- sarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
12.3.3.Va, poi, osservato (rinviando a quanto si dirà più avanti in ordine alla anche ulteriore rilevanza dell'art. 2055 c.c. appena ricordato) che l'eventuale graduazione della responsabilità oggettiva (la quale prescinde da condotte
34 colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene – oltre a non potere operare nei confronti del danneggiato (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rapporti interni tra obbligati solidali – po- stula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attri- buibilità della sua rovina ai titolari dei diversi diritti reali sulla stessa.
12.3.4. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e CP _1
(artt. 14, 16, 17, 33 LR 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di ge- stione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Parte_9
, conservando però alla un generale potere di vigilanza – anche
[...] CP
ispettiva – sulla amministrazione e sulla attività delle un obbligo di CP_22 trasferimento a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “ri- sorse finanziarie per gli oneri” di manutenzione e un più generico obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta Per_2 come gli errori del progetto originale dell'edificio – e la conseguente fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili me- diante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei moltepli- ci “interventi che hanno interessato la Casa dal 1980 al 2008”. CP4
Sicché, sia la proprietaria sin dal 1982, sia l'SU, usuaria sin dal CP
1994, avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manutenzione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situa- zione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale strutturale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvisa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
12.3.5. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata re- sponsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul
35 bene all'epoca della sua rovina – la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dalle appellanti (l'una proprietaria del bene da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materia- le e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambe in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insi- curezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola resi- duale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. di cui si dirà e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
12.4. A conclusione ed integrazione di quanto sin qui osservato, va ora preci- sato e ribadito che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbero desumerne le appellanti, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante al danneggiato e posto dalla sentenza a carico solidale delle convenute oggi appellanti (nonché dei chiamati già definitivamente con- dannati in sede penale – anche al risarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e non appellanti, neanche incidentalmente, in questa sede, (motivi sub 2b SU, sub 8.2. e sub 10.4. . CP Parte_2
12.4.1. E', infatti, noto (ancorché obliterato dalle appellanti) che, alla luce de- gli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile) la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa
Corte di Appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il compor- tamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipen- dentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già vi- sto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che de- ve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per inte-
36 ro, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun ante- cedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizio- ni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile
(o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento danno- so) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secon- do normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che,
a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale con- tributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, da ultimo, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
12.4.2. E si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istrutto- rio, possa solo genericamente affermarsi che il fenomeno tellurico ha provo- cato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio, il quale, tut- tavia, non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno di- struttive) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno as- sunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive suc- cessive, culminate nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento progettato e diretto da e e collau- CP_6 CP_4 CP_3
dato dalla commissione presieduta da Non è dunque possibile de- CP_5
terminare e quantificare anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza
37 dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteri- stiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come con- cretamente verificatosi.
12.4.3. Peraltro, anche con riferimento alle specifiche fattispecie di responsa- bilità oggettiva variamente invocate dall'attore in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053 c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fat- tori causali (comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia pos- sibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, men- tre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227 c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. fortuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche le appellanti prospettano la ravvisabilità di condotte sif- fatte attribuibili allo . CP_2
12.4.4. Quanto, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi, ed in particolare a quelle – omissive e commissive – poste in essere da CP_6
e anch'esse, come si desume in modo chiaro CP_4 CP_38 CP_5
dalla perizia hanno assunto una efficienza meramente concorrente ed Per_2
inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determi- nare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui preva- lente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio.
12.4.5. Anch'esse, pertanto, non sono idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo nor- mativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato do- tato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza ricordata dall'appellante SU), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato derivante da tale norma. Rispetto al danneggia- to, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevo- li o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un
38 identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1 c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo responsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole responsabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando come regola residuale quella della pari respon- sabilità dei medesimi (comma 3).
12.4.6. Disciplina normativa, quella appena ricordata, da cui la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato, anche recentissimamente, sia il princi- pio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato “il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, restando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ov- vero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord.
25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone può pretendere la totalità della pre- stazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale dise- guale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ri- partizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguen- temente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di re- gresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (Cass. 5475/2023).
12.4.7. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difet- ti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e com- missive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al
39 risarcimento integrale in favore delle parti danneggiate ed ha poi, nel pronun- ciarsi sull'azione di rivalsa delle convenute e nei _1 Controparte_1
confronti dei professionisti dalle stesse chiamati in causa con richiesta di gra- duazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso, addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso all'11% di responsabilità dei tre progettisti e direttori dei lavori e quello implicito al
7% di responsabilità del presidente della commissione collaudatrice (a fronte del restante 60% che, in quanto dipendente dalle carenze progettuali iniziali, ma anche alle carenze manutentive protrattesi per circa due decenni, è stato addebitato alle convenute oggi appellanti) appare del tutto adeguato rispetto alla limitata rilevanza eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggravato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano oggettivo, ai titolari di diritti reali sull'immobile.
12.5. Il terzo motivo dell'appello (supra sub 2.c), concernente la re- _1
sponsabilità del ex art. 28 Cost., resta assorbito poiché, confermata CP_5 la responsabilità oggettiva della predetta azienda ai sensi dell'art. 2053 c.c., è irrilevante verificare se essa debba anche rispondere del medesimo danno ai sensi dell'art. 28 Cost. (e/o dell'art. 2049 c.c.).
12.6. Del pari, è assorbito il quarto motivo dell'appello dell'SU (v. infra sub 2 d), che si limita a ribadire quanto già lamentato circa la mancata valo- rizzazione, in senso riduttivo del risarcimento, del concorso causale del sisma, per quanto si è ampiamente esposto in merito alla rilevanza del concorso cau- sale del sisma e alla sua non incidenza sul risarcimento
12.7. E' infine generico e comunque infondato il motivo sulle spese di primo grado (l'ultimo) proposto dalla (v. supra sub 8.4.), che ne ha invoca- CP
to la riduzione e/o la compensazione sulla base di un non meglio precisato parziale accoglimento della domanda dell'attore, che in realtà ha visto sostan-
40 zialmente accogliersi la propria domanda, seppure con una liquidazione di po- co inferiore a quella originariamente richiesta, giustificata dalla CTU, il che non configura pertanto una soccombenza effettiva sul punto, in ogni caso co- munque non tale da incidere sulla regolamentazione delle spese di lite.
12.8. L'appello della è pertanto totalmente infondato. CP
12.9. Vanno ora valutati i motivi degli appelli dell'SU e della CP_30
concernenti il rapporto tra tali parti e con la
[...] Controparte_7
12.9.1.Sotto quest'ultimo profilo, l'SU (v. supra sub 2.e) 2) lamenta l'erroneità della propria condanna al rimborso delle spese (liquidate in €
7.795,00) sostenute per la partecipazione al giudizio di prime cure dalla sud- detta sas, alla quale l'atto di chiamata in causa era stato notificato per mera conoscenza, quale agente generale della (allora per la Parte_2 Parte_10 città di mediante la quale era stato stipulato il contratto assicurativo _1
posto a base della domanda di manleva, rivolta comunque nei soli confronti della Parte_2
12.9.2. La censura è fondata, giacché risulta per tabulas che, con l'atto di cita- zione per chiamata di terzo, l' chiese la condanna in manleva della sola _1
(oggi ”, anche se notificò l'atto a Parte_11 Parte_2 quest'ultima sia, in persona del l.r.p.t., presso la sede legale, sia “in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_12
, presso la sede di quest'ultima.
[...]
12.9.3. L'art. 1903 comma 2 c.c. prevede che gli agenti di assicurazione pos- sono essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazio- ni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto. Nella specie, risulta documentalmente - e non è comunque conte- stato - che la sia l'agenzia della società assicuratrice Controparte_7
oggi denominata presso la quale venne concluso il contratto che la Parte_2
ha allegato quale fonte dell'obbligazione indennitaria che essa ha _1
41 azionato – peraltro nei soli confronti dell'assicuratrice e non anche del suo agente - davanti al Tribunale di L'Aquila (circondario nel quale il contratto venne concluso).
12.9.4. In tale situazione, ove anche si ritenga (come sembra abbia ritenuto la sentenza gravata) che la notificazione dell'atto presso la sede legale della so- cietà privasse l'agenzia della (altrimenti indubitabile) legittimazione ad essere contestualmente convenuta in nome dell'assicuratore, è palese – essendo del tutto evidente sulla scorta della sola lettura dell'atto che lo stesso era stato no- tificato anche “personalmente” alla ed essendo indubbiamente Parte_2 nota alla agenzia la costituzione di quest'ultima nel giudizio – che la costitu- zione nel medesimo giudizio (peraltro con il patrocinio del medesimo difenso- re) anche della non rispondeva ad alcuna concreta ed effet- Controparte_7
tiva esigenza difensiva, rispetto ad una domanda neanche formulata nei suoi confronti. Anche a non volere, quindi, escludere in radice la ripetibilità delle spese di tale costituzione e partecipazione al giudizio, ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle prese in considerazione dall'art. 92 comma 2 c.p.c. tali da giustificare (tenuto conto della parziale dichiarazione di incostituzionalità di tale norma disposta da Corte costituzionale 77/2018) la integrale compensazione delle spese nel rapporto tra e _1 CP_7
[...]
Dunque, le spese, nel rapporto tra l' e l' avrebbero _1 Controparte_7
dovuto essere integralmente compensate.
13. L'esame dell'ulteriore profilo di doglianza della (sub 2.e)1), relati- _1
vo alla omessa condanna della al pagamento delle spese di lite in Parte_2 proprio favore, stante l'accoglimento della domanda di manleva, deve essere preceduto da quello del secondo e del terzo motivo dell'appello della
[...]
(sub 10.2. e 10.3.), tesi a sostenere la inoperatività della polizza as- Parte_2 sicurativa posta a base dell'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla prima.
42 13.1. La polizza in questione (“responsabilità civile rischi diversi” e non “fab- bricati”) garantisce l'assicurata dalla responsabilità civile su di essa gravante nella qualità di: A) esercente l'attività di gestione – tra l'altro – dei pensionati denominati per n. 108 posti letto variamente ubicati;
B) Controparte_14 proprietaria dei “fabbricati ad uso delle attività suindicate del valore di €
7.200.000,00”. I premi sono stati calcolati in relazione al numero di posti letto ed al valore dei fabbricati appena indicato.
13.2. La sentenza impugnata ha dato rilievo, nell'interpretare il contratto e nell'individuare il rischio con esso coperto, alla appena ricordata descrizione del rischio ed all'art. 26 delle condizioni speciali di assicurazione
(“l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza”), interpretate “secon- do buona fede” (tenendo conto che il più – la proprietà – contiene il meno –
l'uso -) e ritenute prevalenti – in quanto speciali e incompatibili – sulle clau- sole di cui alle lett. c) ed n) dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazio- ne. L'appellante insiste, invece, nel richiamare tali ultime clausole e nel sotto- lineare l'esplicita esclusione dal rischio assicurato della “attività professiona- le” dell'assicurata (e quindi anche di quella dei professionisti individuati co- me responsabili del crollo) e l'omessa estensione dell'assicurazione agli
“eventi sismici”.
13.3. Questa Corte ritiene che anche i motivi in esame dell'appello Parte_2 siano infondati, dovendo condividersi l'interpretazione del contratto assicura- tivo seguita dalla sentenza gravata, in quanto conforme ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., che impongono, anzitutto, di ricostruire la co- mune intenzione dei contraenti dando prevalenza alla specifica descrizione dei rischi coperti contenuta nella parte non prestampata del modulo contrattuale utilizzato.
In tale prospettiva, va considerato che:
43 a) la lettera B) della descrizione del rischio, non si limita a richiamare la qua- lità di proprietario dell'assicurato, ma la riferisce ai “fabbricati ad uso delle attività” indicate nel punto precedente, tra cui la “gestione di pensionati
[...]
”, dei quali è anche specificato il valore complessivo (€ CP4
7.200.000,00);
b) non è dubbio che l'edificio di via XX Settembre – parzialmente crollato il
6/4/2009 – fosse utilizzato dall' per lo svolgimento dell'attività di ge- _1 stione di un pensionato studentesco (e fosse quindi “ad uso” di tale attività);
c) in altra diversa polizza di assicurazione contro i danni (in particolare da in- cendio) stipulata tra le stesse parti nello stesso anno 2005 e prodotta in copia dall'SU, sono elencati i fabbricati che quest'ultima utilizzava a vario titolo per l'esercizio dell'attività “di pensionato” (ed altre) e ne è indicato il valore, complessivamente pari ad € 7.200.000,00: in tale elenco è espressamente ri- compreso il fabbricato ubicato in via XX Settembre nn. 46/52.
13.4. Pertanto, risponde al criterio ermeneutico precisato dall'art. 1366 c.c. ed a quello che valorizza il complessivo comportamento delle parti al fine di de- terminarne la comune intenzione (art. 1362 comma 2 c.c.) ritenere che tale in- tenzione fosse quella di includere nella garanzia della responsabilità civile specificata nell'apposito spazio del documento contrattuale dedicato alla (non prestampata) descrizione del rischio, e ribadita dall'art. 26 delle condizioni speciali di assicurazione, anche quella gravante sull' in qualità di usua- _1 ria, piuttosto che di proprietaria, dell'edificio di via XX Settembre.
13.5. Peraltro, e comunque, se anche la responsabilità civile derivante dal di- ritto reale di godimento (e non dalla proprietà) dell'immobile di via XX Set- tembre venisse espunta dall'ambito oggettivo della lettera B della descrizione negoziale del rischio, essa dovrebbe rientrare in quello della lettera A, trattan- dosi comunque di pensionato gestito dall'assicurata.
13.6. A nulla vale, per pervenire alla diversa conclusione perorata dall'appellante, valorizzare l'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione,
44 che, alla lett. n), esclude dalla copertura i “danni derivati a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del ter- reno da qualsiasi causa determinati” (già il contenuto letterale della clausola, che fa riferimento ai danni derivati “a” fabbricati e non a quelli derivanti “da” fabbricati, la rende inconferente nella specie) e che, alla lett. c), nell'escludere la copertura dei danni “derivanti dalla proprietà di fabbricati”, non può riferir- si (se non privando di effetti il contratto, ciò che l'art. 1367 c.c. impone di evi- tare) anche ai fabbricati indicati al punto B) della descrizione del rischio.
13.7. Ancora minore rilevanza assume la circostanza che la polizza escluda la r.c. da “attività professionale dell'assicurata” (con la quale – qualunque sia il significato da attribuire a tale espressione, che certamente non si riferisce alle attività specificamente incluse nella garanzia, tra le quali la gestione dei pen- sionati – non può essere confusa la attività professionale Controparte_14
di altri soggetti con essa solidalmente responsabili) e non comprenda una estensione di garanzia agli “eventi sismici”, che – come ha ritenuto corretta- mente la sentenza gravata senza che l'appellante, che continua a riferirsi in- congruamente ad una “polizza fabbricati”, abbia anche solo tentato di fornire argomentazione contraria – non avrebbe avuto alcun senso rispetto ad una as- sicurazione della responsabilità civile. Nell'ambito della responsabilità civile gravante sull'assicurata nella sua qualità di gestore dei pensionati _1 [...]
(tra i quali è compreso quello ubicato nell'edificio parzialmen- CP4 te crollato), ovvero di “proprietario” dei fabbricati “ad uso” della suddetta at- tività gestoria (tra i quali deve ritenersi ricompreso, in via di esegesi, anche il fabbricato ubicato in via XX Settembre) non possono non rientrare le obbliga- zioni risarcitorie concernenti danni cagionati a terzi dal crollo parziale di tale edificio adibito a pensionato studentesco, in uso (se non, all'epoca, in proprie- tà) dell' e da quest'ultima comunque gestito per l'esercizio della pro- _1
pria attività istituzionale.
45 13.8. L'appello proposto da è pertanto totalmente infondato, il che, Parte_2
a prescindere dalla tardiva resipiscenza, necessariamente incide sulla regola- mentazione delle spese di lite.
14. Può, a questo punto, esaminarsi l'ulteriore censura esplicitata dalla appel- lante SU (sub 2.e)1), che si rivela fondata, giacché la soccombenza della nel rapporto processuale instaurato con la domanda di manleva Parte_2
della prima, resistita dalla seconda, ma accolta dalla sentenza gravata, che è appena stata ritenuta, in parte qua, insuscettibile di riforma, avrebbe dovuto comportare (e deve ora comportare, in parziale riforma – o meglio: integra- zione – della sentenza stessa) la condanna della parte soccombente al rimbor- so delle spese di primo grado in favore di quella vittoriosa. Spese che vanno liquidate nella misura richiesta dall'appellante, corrispondente ai compensi minimi previsti dal dm 55/2014 in relazione allo scaglione di valore corri- spondente al decisum ed alle attività processuali svolte, che dovrà essere maggiorata degli esborsi documentati.
15. In conclusione, fatte salve le due parziali riforme concernenti la compen- sazione delle spese del primo grado di giudizio tra l' e la _1 CP_7
e la condanna della al rimborso delle spese del
[...] Controparte_30 primo grado in favore dell' , gli appelli dell' , della _1 _1 CP
e di vanno rigettati, con conseguente condanna solidale
[...] Parte_2
delle tre appellanti al rimborso delle spese del presente grado in favore dell'originario attore qui appellato, con distrazione in favore del difensore di- chiaratosi antistatario.
15.1. Nel rapporto tra l' e la la soccombenza di _1 Controparte_39 quest'ultima ne comporta la condanna al rimborso, in favore della prima (oltre che delle spese di primo grado per l'accoglimento del motivo d'appello Ad- su), anche delle spese del presente grado.
15.2. Le spese di cui sopra vengono liquidate come in dispositivo in applica- zione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, nella versione oggi in vigore,
46 tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali svolte (che hanno compreso anche la fase di trattazione ed istruttoria) e degli esborsi do- cumentati.
15.3. Devono invece essere compensate (per le stesse ragioni che hanno con- dotto alla analoga compensazione delle spese del primo grado) le spese del presente grado nel rapporto tra e nonché nel _1 Controparte_7
rapporto tra con le ulteriori appellanti. Controparte_1
15.4. Quanto, infine, alle spese relative al rapporto tra appellanti e
[...]
, costituitasi nonostante nessuno degli appelli fosse rivolto Controparte_40
contro le statuizioni della sentenza di prime cure che la interessavano (come espressamente dalla stessa riconosciuto), ove anche non si ritenga di escluder- ne la ripetibilità per superfluità, deve comunque disporsene la integrale com- pensazione per considerazioni analoghe a quelle svolte al superiore punto
12.9.4.
15.5. L'integrale rigetto dell'appello proposto dalla e dalla Controparte_1 impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Controparte_30 dpr 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'obbligazione di versa- mento, da parte da parte di ciascuna di tali appellanti, di un importo pari al contributo unificato dovuto per gli appelli interamente rigettati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
ed in parziale riforma della sentenza Controparte_27
impugnata:
a) dichiara interamente compensate le spese del primo grado di giudizio tra la
Co suddetta Azienda e la Controparte_7
b) condanna la a rimborsare alla Parte_2 [...]
le spese del primo grado di Controparte_27
47 giudizio, liquidate in complessivi € 7.795,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed IVA e CAP come per legge;
2) rigetta per il resto il suddetto appello e quelli proposti dalla CP
e da;
[...] Parte_2
3) condanna tutti gli appellanti, in solido, al rimborso in favore di CP_41
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
14.317,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e distratte in favore dell'avv. Wania Della Vigna, dichiaratasi antistataria;
Par 4) condanna la a rimborsare alla Parte_2 [...]
le spese del presente grado Controparte_27 di giudizio, liquidate in complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi;
5) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l' e la Controparte_27 [...]
tra la suddetta e la Controparte_7 CP_22 CP
, tra la e la e tra le ap-
[...] Controparte_1 Parte_2
Par pellanti e la;
Controparte_8
6) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza Par dei presupposti per il versamento da parte di e Controparte_1
[...]
di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a Parte_13
quelli già dovuti per gli appelli interamente rigettati.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 4/04/2024
Il Consigliere estensore
Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1011/2021 R.G. (a cui sono state riunite quelle portanti i nn. 1153/2021 e 1092/2021, aventi ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza), rimessa in decisione all'udienza del 13/12/2023 e ver- tente
TRA
Parte_1
, con sede legale in rappresentata
[...] _1
e difesa, come da procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Sandro Pasqua- li e dall'avv. Fabio Pasquali del Foro di ed elettivamente domicilia- _1 ta nel loro studio legale sito in _1
APPELLANTE - APPELLATA
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce Controparte_1 all'atto di citazione in appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del
14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli avv.ti Stefania
Valeri e Alessia Frattale dell'avvocatura Regionale con uffici siti in _1 via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
individuato quale domicilio digi- Email_1 tale ai fini delle comunicazioni e notificazioni da effettuarsi nell'ambito del procedimento per cui è causa;
APPELLANTE - APPELLATA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Mario Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in , Via Verdi n° 29, giusta procura in calce alla comparsa di costitu- _1
zione e risposta di primo grado
APPELLANTE – APPELLATA
E
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in CP_2
Arsita (Te) al Viale San Francesco n.12, presso e nello studio dell'avv. Wania
Della Vigna del Foro di Teramo, che lo rappresenta e difende in forza di pro- cura alle liti da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
APPELLATI – CONTUMACI
rappresenta- Controparte_7 ta, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Mario
Antonio Rossi in , Via Verdi n° 29, giusta procura in calce alla com- _1
parsa di costituzione e risposta di primo grado
NONCHE' già Controparte_8 Controparte_9
rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa
[...] Parte_3 di costituzione e risposta innanzi al Tribunale di L'Aquila, dagli avvocati pro- fessor Eugenio Barcellona del foro di Torino, dagli avvocati Mario Scaloni ed
Alessandro Scaloni del foro di Ancona e dall'avvocato Pierluigi Pezzopane del foro de ed elettivamente domiciliata presso lo studio di _1 quest'ultimo in Via Vado di Sole, 12, 67100, L'Aquila (AQ)
2 LITISCONSORTI NECESSARI
Controparte_10
Controparte_11
(già Controparte_12 [...]
) Controparte_13
ALTRI LITISCONSORTI NECESSARI - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 203/2021 pubblicata in data 31/03/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante Parte_1
[...]
<<“Voglia l'on. le Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Civile:
Per le causali in narrativa, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n.
203/2021 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto, in accoglimento degli esposti motivi di fatto e di diritto:
1) Accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e ri- sarcitori, costituisce caso fortuito e/o di forza maggiore, ed evento eccezionale ed imprevedibile, anche in considerazione della storica classificazione della città dell' in zona sismica di II categoria (zona a rischio sismico me- _1 dio), e dunque idoneo all'interruzione del nesso di causalità; per l'effetto, di- chiarare interrotto il nesso di causalità tra l'evento (il crollo della CP4
) ed il danno, con conseguente rigetto delle originarie domande atto-
[...] ree nei confronti dell' ; _1
1.1) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 651 c.p.p., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. commessa dal Tribunale, nel momento in cui, obliterando totalmente le ragioni e prove addotte dall' circa la _1
declassificazione sismica del comprensorio aquilano, ha posto a fondamento
3 della propria decisione unicamente le risultanze del processo penale nei con- fronti dell' , estromessa sin dall'inizio dal giudizio penale, e per _1
l'effetto annullare tutti i capi di sentenza che riconoscono responsabilità in capo all' sulla base delle perizie e delle sentenze rese nel processo pe- _1
nale, con ogni conseguenza.
1.2) In via ancora subordinata, accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile
2009, ai fini civilistici e risarcitori, è stato concausa principale (o quantomeno rilevante) del crollo della , e per l'effetto, ridurre della Controparte_14
corrispondente misura proporzionale (almeno il 50%) la quantificazione del risarcimento eventualmente riconosciuto al danneggiato.
2) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 2053 _1
c.c., sia per l'intervenuta interruzione del nesso di causalità ad opera del si- sma, da considerarsi evento integrante il caso fortuito e/o la forza maggiore;
sia per aver la sentenza impugnata illegittimamente esteso all'usuario la re- sponsabilità ex art. 2053 c.c. pur in presenza di identica responsabilità già ri- conosciuta in capo al proprietario, con conseguente illegittima duplicazione del novero dei soggetti responsabili, la cui responsabilità è invece alternativa e non cumulabile.
3) Rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' _1
e fondate su responsabilità ex art. 2053 c.c. e dichiarare, in caso di accerta- mento di responsabilità nel crollo, interamente responsabili i soggetti condan- nati in via definitiva in sede penale, chiamati in garanzia, ovvero, in via su- bordinata, la proprietaria dell'edificio. Controparte_1
4) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 28 _1
Cost. per l'operato dell'arch. sia per ultrapetizione ed extrapeti- CP_5 zione rispetto alla domanda attorea, fondata invece sull'art. 2049 c.c.; sia per essere l'SU soggetto danneggiato, e non responsabile, dall'operato dell'arch. sia per non essere l'incarico di collaudatore stato confe- CP_5 rito dall' ma dalla , in applicazione della normativa _1 Controparte_1
4 regionale all'epoca vigente;
sia per essere l'incarico di collaudatore estraneo ed autonomo rispetto a quello di dipendente SU, non soggetto ai poteri di direzione e sorveglianza dell'Azienda ed autonomamente retribuito. Per
l'effetto, rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su responsabilità ex art. 2049 c.c. ovvero art. 28 Cost. . _1
5) In via subordinata, e dunque soltanto in caso di riconoscimento dell'an, ri- spetto al quantum indicato dal Tribunale, dichiarare risarcibile soltanto la quo- ta ritenuta conseguenza di responsabilità, dichiarando invece non risarcibile dall' la quota che deve ritenersi imputabile alla “concausa sisma” (al- _1
meno il 50%) ovvero alle responsabilità di altri soggetti (tecnici condannati in via definitiva ed eventualmente, in subordine, ), con conse- Controparte_1 guente riformulazione della minor somma imputabile all' . _1
6) Riformare il capo della sentenza inerente all'omessa condanna alla rifusio- ne delle spese di lite in capo alla ed in favore Parte_2 dell' , e dunque condannare la al paga- _1 Parte_2
mento delle spese di lite del primo grado nella misura di euro 7.795,00 oltre accessori, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda dell'Azienda nei confronti della propria
[...]
; Voglia altresì compensare interamente le spese del giudizio tra Parte_4
l' e ovvero, in via subordinata, ridurle rispetto _1 Controparte_7
alla quantificazione effettuata dal Tribunale, alla luce sia della mancanza di domande spiegate dall' nei confronti dell'Agenzia, sia della sua manca- _1
ta citazione in giudizio, sia della conseguente ridotta – ed ultronea – attività difensiva svolta dalla stessa.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con ogni salvezza” e nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello incardinato avver- so la medesima sentenza dall' [cioè: “rigettare Parte_2
l'appello proposto da , con vittoria di spese del Parte_2 presente grado di giudizio”].”.
5 Appellato : CP5
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
Nel merito: rigettare tutti gli appelli proposti stante la loro infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
203/2021 del 31/03/2021 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>
Appellata – appellante Parte_5
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle esposte tesi difensi- ve, ogni avversa eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n.
203/21 del Tribunale di L'Aquila, previa riunione del presente giudizio a quello già incardinato per la riforma della medesima sentenza: RG 1011/21
(Dr. Fabrizio) - 1° udienza: 12/1/22
1. Accertato e dichiarato
- che il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabile unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto;
- che degli stessi si è chiesta la condanna in via principale, oltre che in via di regresso, escludere qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regiona- le e/o disporsi la condanna esclusiva di PA , Controparte_6 CP_3
e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
2. In ogni caso porre esclusivamente a carico di , Controparte_6
e l'onere risarcitorio Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
conseguente ai danni esposti dagli istanti, nei limiti di cui si è dato conto in narrativa;
6 3. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione _1 dello stesso, escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in or- dine all'occorso;
Subordinatamente alla denegata reiezione dell'eccepita esclusione di respon- sabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte:
4. accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , Controparte_1
in relazione alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappre- sentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in mi- sura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
5. ridurre percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione riconoscendone il ruolo di nuda proprietaria dell'immobile, priva perciò degli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
6. ridimensionare, in ogni caso, la condanna espungendo dalla quantificazione della stessa le somme riconosciute a titolo di provvisionale e prendendo a rife- rimento i minimi o, almeno, i medi tariffari delle tabelle di Milano, ed al tota- le così quantificato applicare le riduzioni percentuali relative alla accertata li- mitazione di responsabilità dell'Amministrazione nella causazione dell'evento;
7. ridurre, in ogni caso, la condanna alle spese, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle avverse domande.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Appellata – appellante autonoma Parte_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, accogliere il presente ap- pello e, di conseguenza, riformare la sentenza n° 203\2021 del Tribunale dell'Aquila, escludendo la responsabilità dell' per i danni Controparte_16
derivanti dai lavori (di restauro e\o ristrutturazione) effettuati dai tecnici
7 chiamati in causa, riconoscendo comunque l'inoperatività della polizza fabbri- cati sottoscritta dall' per tutti i motivi indicati nel presente appello (sia _1
per l'attività professionale che per i danni personali da terremoto), nonché graduando proporzionalmente la quantificazione del danno liquidato dal Tri- bunale in funzione del diverso apporto causale delle tre concause riconosciute e, conseguentemente, condannando l' al rimborso delle spese legali del _1
doppio grado di giudizio da liquidarsi in via equitativa
Appellata Controparte_7
"Piaccia a questa Ill.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare il quinto motivo di appello dell' , siccome del tutto infondato in fatto e diritto, e Controparte_16
confermare solo sul suddetto punto impugnato, che riguarda appunto l'appel- lata la sentenza del Tribunale dell'Aquila, condannando di Controparte_7 conseguenza l'appellante al rimborso di tutte le spese lega- Controparte_16
li d'appello dello scrivente, da liquidarsi, giusta parcella che sarà prodotta in prosieguo ovvero equitativamente, e da distrarsi in favore del sottoscritto pro- curatore antistatario, che dichiara d'aver anticipato le spese vive e non riscos- so diritti ed onorari (oggi compensi professionali
Litisconsorte necessaria Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, riunito il presente giudizio di appello con quelli instaurati avverso la Sentenza da parte della (R.G. n. 1092/2021) e da parte di (R.G. n. CP CP7
1153/2021), confermare la sentenza 203/2021 del Tribunale de L'Aquila per la parte che qui interessa, relativamente alle statuizioni riguardanti
[...]
in quanto non oggetto di alcun gravame. CP_8
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila ha accolto la do- manda proposta da , studente assegnatario di posto letto pres- CP_2
8 so l'edificio denominato ” sito in via XX Set- Controparte_14 _1
tembre, il quale aveva convenuto in giudizio la (a titolo di Controparte_1
responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2051, 2049 e 2053 cc in quanto proprietaria e custode dell'edificio , responsabile dell'operato dei propri fun- zionari e dipendenti nonché quale ente vigilante sull' ) e l' _1 [...]
(a titolo di responsabilità Parte_1
contrattuale ed extracontrattuale) chiedendone la condanna in solido al risar- cimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del crollo del predetto edificio avvenuto la notte del 6.4.2009, a seguito del noto evento si- smico che colpiva la città, quando venne coinvolto dal crollo verificatosi a se- guito della scossa delle h. 3:32, allorché dormiva nella stanza 309 unitamente alla fidanzata e, visto crollare il muro divisorio con la stanza limitrofa e non riuscendo ad allontanarsi autonomamente dall'edificio, rimaneva in loco per essere poi tratto in salvo alcune ore dopo dai soccorritori intervenuti, espe- rienza che gli aveva provocato danni non patrimoniali alla salute psichica do- cumentati in atti.
L'attore aveva dato atto di essersi costituito parte civile nel processo penale svoltosi con rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di L'Aquila e che, in relazione al crollo della ed alle lesioni personali da lui Controparte_14
patite, era poi stata accertata in sede penale (con sentenze n. 38/2013 del
GUP e n. 963/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila, confermate da Cass.
Pen. 6604/2017 sopraggiunta in corso di causa) la responsabilità anche civile di , , (proget- Controparte_6 Controparte_4 Controparte_3 tisti e direttori di lavori di sostanziale ristrutturazione dell'edificio suindicato)
e di (dirigente dell' e presidente della commissione di Controparte_5 _1
collaudo dei suddetti lavori), già condannati dalla sentenza del GUP di
L'Aquila anche al risarcimento dei danni in suo favore da liquidarsi in sede civile.
9 1.1. Il giudizio venne poi esteso dalle chiamate in causa effettuate dalle con- venute e da altre parti. Più precisamente:
a) entrambe le convenute chiamarono in causa PA , Controparte_6
, nonché l' Controparte_3 Controparte_4 Controparte_18
il , la
[...] Controparte_19 CP_8
soggetti – questi ultimi – che erano stati citati quali responsabili
[...]
civili nel procedimento penale, dal quale erano stati poi estromessi, al pari della e di , in ragione del rito abbreviato;
CP _1
b) la chiamò in causa altresì , chiedendo che anche a CP Controparte_5 suo carico fosse posto l'onere economico del risarcimento eventualmente ri- conosciuto in favore degli attori;
c) l' chiamò in causa, per esserne manlevata, anche la _1 Parte_2
in qualità di assicuratore della propria responsabilità civile in
[...]
forza di varie polizze stipulate tramite la cui pure ven- Controparte_7 ne notificato l'atto di chiamata in causa in qualità di rappresentante della so- cietà assicuratrice;
d) la chiamò in causa la Controparte_18 Parte_2
proprio assicuratore della responsabilità civile, per essere tenuta indenne da eventuali condanne;
e) la infine, chiamò in causa Controparte_20 CP_6 CP_3 [...]
e (sostenendo che ad essi dovesse attribuirsi la causazione CP_21 CP_5
del crollo e la responsabilità, eventualmente solidale con quella delle conve-
Par nute, per l'evento dannoso dedotto in causa), sia la , propria CP0
assicuratrice, per essere manlevata da ogni eventuale condanna.
1.2. La sentenza impugnata ha così deciso:
“- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna , Controparte_1
, Controparte_22 CP_6 [...]
, , , in CP_23 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice Pt_6
[...] , che liquida in euro 190.000,00 attuali, oltre interessi come in parte
[...]
motiva, oltre alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 13.430 per compensi, oltre spese di c.u., oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Wania Andreani antistataria;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico solidale di
[...]
, CP_24 Controparte_22
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4 [...]
CP_25
- condanna in persona del a tenere indenne Parte_2 CP_26
delle somme Controparte_22 che quest'ultima è tenuta a pagare alla parte attrice in forza della presente sen- tenza;
- rigetta tutte le altre domande proposte da e Controparte_1 [...]
e per l'effetto, condanna: Controparte_27
- la predetta Controparte_28
alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che li- Controparte_7 quida in €.
7.795 per compensi, oltre rimb. forf. i.v.a. e c.p.a.;
e Controparte_1 CP_22 Controparte_27
, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] [...]
Controparte_29 Controparte_11 [...]
, , , che Controparte_13 Controparte_10 Controparte_30 liquida in €.
7.795 oltre rimb. forf. i.v.a e c.p.a. per ciascuna delle suddette parti, da distrarsi in favore deli Avv.ti Aleandro, Angelica e Gregorio Equizi antistatari;
compensa le spese tra e nonché tra Controparte_1 Controparte_5 [...]
, , CP_31 Controparte_27
, , ” Controparte_6 Controparte_4 Controparte_3
1.2.1. Nella motivazione della sentenza, all'affermazione della non accoglibi-
Con lità delle “domande di regresso” proposte dalle convenute nei confronti di
11 ce, e si è accompagnata anche quella (che CP_4 CP_3 CP_5 non ha poi trovato riflesso nel dispositivo) dell'accoglibilità della richiesta di accertamento delle quote di responsabilità in vista dell'eventuale regresso, quote che sono state ripartite ascrivendole “agli errori progettuali del in Per_1 misura pari al 60%, in misura all'11% ciascuno ai tre progettisti e del residuo in capo al . CP_5
1.3. Le ragioni della complessa decisione desumibili dalla motivazione, sono consistite, in sintesi e per quanto qui ancora rilevante:
a) nella considerazione che era pacifico che l'attore odierno appellato, CP_2
, disponesse di un posto letto nella ”, e che ivi si
[...] Controparte_14
trovasse la notte del 6.04.2009 e che quelle descritte erano state le modalità del suo salvataggio;
b) nella affermazione che “ai fini dell'individuazione delle cause del crollo dell'edificio”, era possibile utilizzare prove e mezzi istruttori formati nel pro- cedimento penale – nel corso del quale era stata accertata con sentenza irrevo- cabile la responsabilità di e in regime CP_6 CP_4 CP_3 CP_5 di cooperazione colposa tra loro, per il collasso dell'edificio sopradetto e, per quanto qui interessa, anche per le lesioni patite dall'attore ed CP_2
erano state date le connesse statuizioni civili di condanna (da ultimo, con sen- tenza n. 6604/17 della Corte di Cassazione, erano state respinte le impugna- zioni dei predetti professionisti imputati, odierni appellati) – e, in particolare, la perizia espletata in incidente probatorio con l'ausilio della prof.ssa Per_2
e le consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero, “in conside-
[...] razione dell'elevato grado di competenza [dei professionisti officiati], della vastità dei materiali sottoposti ad esame, dell'approfondita ed accurata analisi condotta in ordine alla dinamica del collasso”;
c) nella constatazione che dalla perizia risultava come il crollo parziale Per_2
della Casa dello studente verificatosi nelle prime ore del mattino del 6/4/2009 fu causato non solo dalla “sollecitazione impressa dal sisma”, ma anche dai
12 gravi errori di progettazione (negli anni '60 del secolo scorso ad opera dell'ing. ) e di costruzione dell'edificio (noto anche come Persona_3 [...]
, assolutamente non conforme alle norme antisismiche Parte_7 all'epoca vigenti, “nonché dalle modifiche progettate ed eseguite sotto la dire- zione degli ingegneri e che implicarono in parti- CP_6 CP_3 CP_4 colare l'apposizione della parete non strutturale, denominata in perizia parete
REI, dotata di considerevole rigidezza e resistenza e collocata in corrispon- denza della trave 18-29”, interventi (collaudati da una commissione presiedu- ta dal senza alcuna effettiva verifica della loro incidenza sulle con- CP_5 dizioni statiche dell'edificio) che “influenzarono negativamente la cinematica del crollo – che comunque sarebbe derivato dall'effetto combinato del sisma e degli errori progettuali del - aggravandone notevolmente le conseguen- Per_1 ze”;
d) nella ulteriore constatazione che gli elaborati tecnici sopra richiamati con- sentivano di escludere “il carattere eccezionale o anomalo del sisma, tale da renderlo cioè un evento imprevedibile e pertanto imprevenibile”, da essi emergendo, invece, come “il terremoto de quo, riconducibile scientificamente alla categoria strong, nell'ambito della quale vanno classificati mediamente
120 terremoti annui nel mondo, non rappresenti un evento assolutamente anomalo per il territorio aquilano”, giacché “a fronte della notoria sismicità della zona - valutata di II categoria, ossia media già da prima del 1965 - la cit- tà era stata in passato colpita da due terremoti di analoga intensità, nel 1461 e nel 1703”, ciò che potrebbe indurre a qualificare raro, ma non certo “eccezio- nale ed al di là dell'orizzonte di prevedibilità/prevenibilità”, il sisma del 2009;
e) nella individuazione dell'art. 2053 c.c. quale fonte normativa della respon- sabilità oggettiva e solidale di entrambi gli enti convenuti – l'uno (la CP
) in quanto proprietario, in forza di verbale di trasferimento del
[...]
16/7/1982, dell'immobile parzialmente crollato e l'altro (l ) in quanto _1 titolare, ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 91/1994, di un diritto di uso gra-
13 tuito che “appare riconducibile al diritto reale d'uso o a concessione ammini- strativa di analogo contenuto, piuttosto che a un comodato” – per le conse- guenze dannose del crollo parziale dell'edificio (integrante certamente un'ipotesi di sua rovina), collassato “proprio per vizi originari di costruzione e per la difettosa manutenzione, eseguita in dispregio delle cautele che avrebbe- ro dovuto governare l'operazione” (ciò che escludeva fosse stata fornita dalle convenute la prova liberatoria richiesta dalla norma e rendeva irrilevante, stante il carattere oggettivo della responsabilità dell'ente, la “assoluzione in sede penale dei vertici dell' ”); _1
f) nella precisazione che la responsabilità ex art. 2053 c.c. dell' non po- _1
teva essere esclusa (per addossarla soltanto alla Regione proprietaria del be- ne), in quanto, anche prescindendo dalla disciplina codicistica (artt. 1025,
1026, 1004, 1005 c.c.) che addossa al titolare di un diritto reale di godimento, il quale dispone materialmente del bene, l'obbligo della manutenzione ordina- ria dello stesso, con connesso potere giuridico di eseguire le opere a tal fine necessarie, nella specie la disciplina speciale evincibile dalla normativa regio- nale attribuiva all' anche l'obbligo di manutenzione straordinaria, sot- _1 traendolo al proprietario, in tal modo “bipartendo” i poteri/doveri che sono al- la base della responsabilità ex art.2053, c.c. e non consentendo di “negare la responsabilità dell' per porla ad integrale carico della proprietaria Re- _1
CP_2
, soluzione che (cfr p. 15)“entrerebbe in rotta di collisione con quello che è il fondamento della responsabilità in questione, perché accollerebbe la responsabilità del danno discendente a vizio manutentivo ad un soggetto che alla manutenzione non ha più il potere/dovere di provvedere”;
g) nella individuazione dell'art. 28 Cost. quale ulteriore fonte di responsabilità in capo all' “per l'operato del proprio dipendente e collaudatore _1 [...]
CP_3
, non rilevando che questi “abbia agito quale presidente della commis- sione di collaudo o che tale incarico fosse separatamente retribuito, sussisten- do comunque un rapporto di servizio con l'ente” (peraltro, “la convocazione
14 per la visita di collaudo fatta dal è redatta su carta intestata CP_5 dell' , con relativo timbro”) e tenendo conto che l'art.188 dpr 554/1999 _1
prevede che la nomina del collaudatore sia fatta dalla stazione appaltante, che nel caso di specie era l' , alla quale anche le sentenze emesse in sede _1 penale riconducono l'incarico conferito al per il collaudo CP_5 dell'immobile oggetto di intervento edilizio;
h) nel rilievo che, stante la rinuncia al danno patrimoniale, quello non patri- moniale doveva essere liquidato, all'attualità, sulla base delle conclusioni del- la ctu medico legale svolta in corso di causa (I.P. 35% per il riscontro da parte dei CCTTUU, oltre che del disturbo post traumatico da stress, di altra patolo- gia psichica, il “Disturbo depressivo persistente”; I.T.A. 60 gg.; I.T.P. al 75%
30 gg.; I.T.P. al 50% 30 gg.), tenuto conto dei criteri di cui alle tabelle del
Tribunale di Milano, nella somma di € 190.000,00 attuali, con interessi legali dalla data dell'illecito alla sentenza da calcolarsi secondo i noti criteri di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n. 1712/1995;
i) nella ritenuta fondatezza della domanda di manleva svolta dall' dei _1
confronti della sulla base del contratto riconosciuto efficace al mo- Parte_2
mento dei fatti, di cui alla polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la responsabilità civile verso terzi derivante sia dall'attività di ge- stione del pensionato di via XX Settembre, sia dalla pro- Controparte_14
prietà dei fabbricati ad uso di tale attività, non potendo trovare applicazione le condizioni generali di assicurazione (derogate dal contenuto della garanzia specificato nella descrizione del rischio e dall'art. 26 delle condizioni speciali di polizza), né rilevando la mancata estensione agli “eventi sismici”, trattan- dosi di assicurazione R.C.T., ossia riguardante i danni che l'assicurato cagio- na a terzi” ”, con conseguente condanna della compagnia a tenerla indenne delle somme che era tenuta a pagare agli attori;
15 l) nel difetto di legittimazione passiva, invece, dell'agenzia Controparte_7 citata da quale l.r. “locale” di stante la contestuale _1 Parte_2
chiamata in causa di Parte_2
m) nella constatazione che la domanda attorea doveva ritenersi automatica- mente estesa a e sulla base della chia- CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
mata in causa effettuata dalla spa (piuttosto che della Controparte_8
chiamata in garanzia impropria effettuata dalle convenute), sicché la condan- na risarcitoria doveva essere pronunciata in via solidale anche nei confronti dei suddetti professionisti, tenuto conto dei profili di responsabilità extracon- trattuale (emergenti dalla ricordata perizia e riconducibili alla fattispe- Per_2 cie di cui all'art. 1669 c.c.) dei progettisti, direttori e collaudatore di lavori di ristrutturazione, che avevano colposamente aggravato le già precarie condi- zioni statiche dell'edificio ed avevano concorso con gli errori progettuali ori- ginari (ai quali andava comunque ascritta la prevalente efficacia eziologica del crollo) a cagionare la parziale rovina dell'edificio o comunque a renderne più gravi le conseguenze dannose;
n) nella ritenuta infondatezza delle domande di garanzia impropria avanzate dalle convenute nei confronti dei chiamati in causa diversi dai suddetti profes- sionisti (e quindi dell' , del e della Controparte_34 Org_1 CP_20
;
[...]
o) nella impossibilità di accogliere anche le domande proposte dalle convenu- te nei confronti di e le quali, qualifi- CP_6 CP_4 CP_3 CP_5 cate come domande di rivalsa o regresso e quindi presupponenti l'avvenuto pagamento da parte delle obbligate solidali per titolo proprio, potevano con- durre esclusivamente “al pur richiesto accertamento delle quote di responsabi- lità in vista dell'eventuale regresso”, quote che sono state ripartite (cfr ibidem p. 21) ascrivendole “agli errori progettuali del in misura pari al 60%, in Per_1 misura all'11% ciascuno ai tre progettisti e del residuo in capo al , CP_5 alla luce delle “cause del crollo siccome risultanti dalla perizia;
Per_2
16 q) nel richiamo, ai fini del regolamento delle spese processuali, da liquidare in base al dm 55/2014: all'accoglimento della domanda attorea, con spese legali poste, al pari delle spese di CTU, a carico solidale di convenute e chiamati condannati;
alla integrale compensazione delle spese stesse tra le convenute ed i chiamati e alla regola della soc- CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
combenza nel rapporto tra convenute e altri chiamati, con determinazione dei compensi a favore di questi ultimi nei “minimi tariffari in ragione della pecu- liarità della fattispecie e molteplicità e complessità delle questioni trattate”.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'
[...]
(di seguito, per brevità, Parte_1
) chiedendo accogliersi le conclusioni innanzi trascritte (gli appelli _1
proposti dalla e da che hanno dato origine, rispettivamen- CP Parte_2
te, ai procedimenti nn. 1092 e 1153/2021 a questo riuniti, saranno trattati di seguito).
A sostegno del gravame, una volta evidenziati i tratti salienti del procedimen- to penale e del giudizio civile di primo grado, sono stati addotti i seguenti mo- tivi di impugnazione.
2.a) “sull'eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità del sisma. La sua conseguente rilevanza sull'evento 'crollo' quale caso fortuito o di forza mag- giore per elidere e/o attenuare la responsabilità attribuita all' . Violazio- _1
ne degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.Classificazione sismica del comprensorio aquilano”: la censura fa leva, essenzialmente, sul costante inserimento norma- tivo del tra le zone sismiche di II categoria, cioé “a si- Controparte_35 smicità media”, ciò che avrebbe reso imprevedibile un terremoto di violenza pari a quella registrata il 6/4/2009 (Mw = 6.3), senza che potessero rilevare eventi verificatisi alcune centinaia di anni prima (nel 1461 e nel 1703). La censura viene poi sviluppata sostenendo:
2.a1) la “violazione dell'art. 651 c.p.p.”, che l'appellante ravvisa nell'avere il primo giudice utilizzato “le risultanze e i documenti del processo penale” dal
17 quale l' era stata estromessa, per imputare il crollo “in via esclusiva a _1
responsabilità professionali (come nel caso dei tecnici condannati) o a respon- sabilità oggettiva (come nel caso dell' )”, tralasciando di considerare la _1 forza del sisma nella gradazione delle responsabilità e nell'individuazione del- le concause del crollo;
2.a2) la “incidenza quantomeno concausale del sisma nel crollo dell'edificio” ed il “suo mancato apprezzamento”: secondo l'appellante, la stessa perizia della prof.ssa avrebbe dovuto condurre ad ascrivere efficacia causale Per_2
assolutamente prevalente al sisma e, conseguentemente, a ridurre corrispon- dentemente (“di almeno il 50%”) le responsabilità risarcitorie derivanti dalle ulteriori concause;
2.b) “sulla responsabilità dell'SU ex art. 2053 c.c. Illogicità manifesta nell'attribuzione di responsabilità all' e alla , in via _1 Controparte_1 integrale e solidale”: l'appellante, che non contesta né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né – in modo specifico – la qualificazione del pro- prio diritto di uso gratuito dell'edificio parzialmente crollato come diritto rea- le di godimento, lamenta in particolare che la propria condanna solidale con la proprietaria del bene sarebbe ingiusta (poiché il predetto ente con- CP
servava il dovere di vigilanza sulla gestione del bene e quello di trasferimento delle risorse necessarie per la sua manutenzione anche straordinaria, entrambi imposti dalla stessa LR 91/1994) e comunque erronea, non potendo trovare applicazione la responsabilità oggettiva sancita dalla norma nei confronti di entrambi i titolari di diritti reali sul bene, trattandosi di responsabilità “alterna- tiva e non cumulabile, e che in ogni caso non può essere individuata in modo integralmente paritario e solidale tra proprietario e titolare di diritto reale di godimento”, tenendo anche conto che quest'ultimo era tenuto alla manuten- zione, mentre l'intervento progettato e diretto da e CP_6 CP_3 CP_4
e collaudato da non rientrava, secondo quanto accertato dal giudi- CP_5
cato penale, in tale categoria, essendo qualificabile sostanzialmente come ri-
18 strutturazione (Cass. pen. 6604/2017 aveva rilevato come i lavori abbiano in- ciso innovativamente sull'edificio, sia in senso statico che dinamico, sì da far ritenere arduo il loro inquadramento nella categoria della mera manutenzione, seppure straordinaria, dell'immobile);
2.b1) anche con riferimento all'art. 2053 c.c. l'appellante ripropone la tesi della efficacia causale esclusiva del terremoto, quale caso fortuito o forza maggiore che, secondo costante giurisprudenza, libera dalla responsabilità ivi prevista il proprietario e/o il titolare di un diritto reale di godimento;
2.c) “sulla responsabilità dell' ex art. 28 Cost. per l'operato dell'arch. _1
: CP_5
E' stata erroneamente riconosciuta la responsabilità dell' (anche) ex _1 art. 28 Cost. per l'operato dell'arch. CP_5
Innanzitutto, per vizio di extrapetizione ed ultrapetizione poiché la responsa- bilità ex art. 28 Cost. non era stata individuata dagli attori.
In secondo luogo, neppure la perizia evidenzia che l'incarico al Per_2 CP_33 stiani di presiedere la Commissione di Collaudo fu conferito dall' ; la _1
sua nomina, in conformità alla specifica normativa regionale (art. 10 comma 3 della L.R. 28 agosto 1976, n. 43; art. 5 della L.R. 17 novembre 1976, n. 62) venne effettuata dalla;
il non agì quale dipenden- Controparte_1 CP_5
te SU, ma quale Presidente di Commissione di Collaudo, ruolo distinto ed autonomo, e separatamente retribuito rispetto al suo ordinario ruolo di dipen- dente dell'Azienda.
Ancora, secondo il regolamento citato nella sentenza appellata (D.P.R. n.
554/99, artt. 195, 204 e 209), approvando gli atti di collaudo,
l'amministrazione fa proprie le conclusioni della commissione di collaudo.
Tuttavia, se uno dei suoi componenti (come il Presidente) ha violato le regole tecniche, come nel caso di specie è stato accertato, è eliso il rapporto di servi- zio organico e l'amministrazione incolpevole non risponde delle sue conse-
19 guenze, che restano esclusivamente a carico personale del dipendente (il col- laudatore . CP_5
2.d) “sulla quantificazione delle somme riconosciute a parte attrice. Sul ter- remoto quale concausa del crollo”: non viene censurato né l'accertamento del- la malattia psichica dell'attore, né la derivazione causale della stessa dal crol- lo parziale della , né la quantificazione del risarcimento Controparte_14
liquidato dalla sentenza: il motivo si limita a ribadire quanto già lamentato circa la mancata valorizzazione, in senso riduttivo del risarcimento, del con- corso causale del sisma;
2.e) “sulla omessa condanna al pagamento delle spese di lite della
[...] in favore dell' Violazione e/o erronea Parte_2 CP_22
applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. Sulla posizione della Parte_8
e sulla condanna alle spese di lite in suo favore”: in proposito,
[...]
l'appellante si duole:1) che la sentenza abbia del tutto omesso di condannare al rimborso in proprio favore delle spese processuali (richie- Controparte_30 ste nella misura stabilita dal giudice per gli altri rapporti, € 7.795 oltre acces- sori o in quella ritenuta di giustizia), stante l'accoglimento della propria do- manda di manleva nei confronti della predetta compagnia;
2) che essa _1 sia stata invece condannata al rimborso delle spese (liquidate in € 7.795,00 oltre accessori) in favore della nonostante non avesse Controparte_7 proposto alcuna domanda nei confronti di quest'ultima, cui l'atto di chiamata in causa era stato notificato solo “per conoscenza” e benché questa si fosse ugualmente costituita senza alcuna necessità di difesa, con una comparsa di poche righe, avvalendosi per il resto della difesa tecnica della compagnia di assicurazione.
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe. _1
3. Si è costituito , deducendo l'infondatezza tanto dell'appello CP_2 dell' quanto di quello della chiedendo accogliersi le _1 Controparte_1
conclusioni innanzi trascritte, con il rigetto di tutti e tre gli appelli, anche di
20 quello proposto da (sui quali v. infra), dei quali ha chiesto la riu- Parte_2
nione.
4. Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è, altresì, costituita la instando per la conferma della sentenza. Controparte_8
5. Si è costituita la (di seguito, per brevità, Parte_2
riportandosi alle conclusioni del proprio atto di appello e si è costi- Parte_2
tuita la . Controparte_1
6. Si è, infine, costituita l' (di Controparte_7
seguito, per brevità, , che ha invocato la reiezione del Controparte_7 quinto motivo di appello dell' , insistendo nelle conclusioni innanzi tra- _1
scritte.
7. Nella contumacia di Controparte_6 Controparte_4 CP_3
e
[...] Controparte_5 Controparte_10 Org_1 Controparte_18
, con ordinanze del 12/1/2022 e 28/2/2022, al presente pro-
[...]
cedimento sono stati riuniti quelli aventi i nn. 1092 e 1153/2021, rispettiva- mente iscritti a seguito degli appelli proposti dalla e dalla Controparte_1
le quali hanno insistito nelle conclusioni innanzi trascritte. Parte_2
8. A sostegno dell'impugnazione, la , dopo aver ripercorso Controparte_1 le vicende processuali pregresse e in particolare quelle relative all'edificio di via XX Settembre, poi divenuto ”, ha proposto censure Controparte_14
alla sentenza impugnata in buona parte coincidenti con quelle proposte dall' , che si sono sostanzialmente accentrate: _1
8.1 “sulla dedotta responsabilità (concorrente )della in ordi- Controparte_1 ne al crollo dell'edificio, sull'efficacia causale del sisma nella verificazione del crollo. Conseguenze in ordine alle responsabilità ed ai connessi oneri ri- sarcitori posti a carico degli Enti convenuti in primo grado”: ha rilevato l'appellante come la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ravvisato la propria responsabilità quale ente proprietario dell'edificio crollato, non abbia
“considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza maggiore, e
21 della condotta dei tecnici convenuti in giudizio, quali elementi idonei ad inter- rompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento”; gli argomenti uti- lizzati sono gli stessi contenuti nell'appello dell'SU e fanno leva sulla im- prevedibilità di un evento così violento in una zona classificata come di II ca- tegoria sismica;
in particolare, la ha evidenziato come il terremoto CP che ha colpito (MW 6.3) sia il terzo evento più forte che abbia pro- _1 dotto registrazioni accelerometriche in Italia, dopo i terremoti dell'RP
(1980, MW 6.9) e del FR (1976, MW 6.4); esso rientra nell'ambito della sismicità dell'area, ma non per questo può negarsene la potenza distruttiva, di cui la città ancora sconta gli esiti;
ogni normativa tecnica di calcolo e di valu- tazione fino al 6 aprile 2009 faceva riferimento, per la zona dell'aquilano, ad eventi propri delle zone classificate di II categoria sismica;
ogni calcolo e ogni valutazione su aspetti di sicurezza strutturale nell'area venivano calibrati rispetto alle sollecitazioni proprie di questa zonizzazione, ben inferiore a quel- le delle zone di I categoria sismica;
pertanto, secondo l'appellante, il terremo- to è stato causa efficiente del crollo, raggiungendo quest'ultimo intensità
(grado 6.3.) eccezionale, tale da avere la meglio di una struttura che aveva, invece, resistito alle continue e violente scosse premonitrici dei giorni prece- denti;
8.2 sulla “responsabilità dei tecnici.”: ha censurato l'appellante l'omessa attri- buzione a ciascuna delle accertate concause del crollo, “in primis alla forza distruttiva del sisma” ma poi anche alle condotte dei tecnici condannati in se- de penale (le quali avrebbero anch'esse “interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione ed il fatto per cui è causa” o comunque inciso sulla determinazione dell'evento dannoso), del “giusto peso percentuale ai fini della valutazione soggettiva delle responsabilità e dei conseguenti obblighi ri- sarcitori”; in particolare, l'appellante ha osservato di aver affidato a soggetti professionalmente qualificati, mediante stanziamento di cospicue somme per la manutenzione dell'immobile, il compito di curare il progetto di risanamento
22 conservativo della e, quindi, riponendo pieno affidamento Controparte_14
nella correttezza del loro operato, la responsabilità di costoro, accertata in via irrevocabile nel giudizio penale, valeva ad escludere quella, sia pur solo con- corrente, dell'Amministrazione: proprio l'accertamento della loro gravissima violazione rispetto alla posizione di garanzia assegnata dalla legge, ma anche dal contratto stipulato con la proprietà al momento dell'incarico, aveva com- portato l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione ed il fatto per cui è causa, con ogni conseguenza quanto all'attribuzione delle responsabilità e del relativo onere risarcitorio, dovendo disporsene la condanna esclusiva, mandando esente da responsabilità
l'Amministrazione, oppure, in subordine, riducendone percentualmente il grado di responsabilità; al riguardo ha precisato che la chiamata in causa dei tecnici e è stata operata allo scopo di CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
vederne accertata la responsabilità propria ed esclusiva, salvo, in via di subor- dine, allo scopo di riversare sugli stessi le conseguenze di eventuali responsa- bilità dell'Amministrazione;
8.3“Sul riparto di responsabilità tra e ”, censurando _1 Controparte_1
la erroneità della attribuzione di responsabilità solidale e paritaria, ai sensi dell'art. 2053 c.c., anche ad essa proprietaria dell'immobile (che in CP altra parte dell'appello si sostiene avere diligentemente disposto “ogni inter- vento utile a garantire la più adeguata manutenzione dell'immobile”, anche incaricando i tecnici poi imprevedibilmente rivelatisi negligenti), anziché
(quanto meno in misura maggiore) all'usuario ( ), tenuto per legge alla _1
manutenzione, ordinaria e straordinaria. Data la premessa che la funzione del- la norma di cui all'art. 2053 c.c. è soltanto quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e doven- do considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conser- vazione e quindi l' , obbligata alla manutenzione ordinaria e straordina- _1 ria dell'immobile e non necessariamente il proprietario, il Tribunale avrebbe
23 dovuto escludere anche sotto tale profilo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione ai fatti di causa, o almeno ridurre percen- tualmente la responsabilità dell'Ente, nudo proprietario.
8.4 Sulla “richiesta di esclusione o almeno riduzione della condanna” In ogni caso, le spese avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e non si era tenuto con- to delle somme eventualmente percepite dall'istante a titolo di provvisionale nei procedimenti penali.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
9. Nel procedimento n. 1092/2021, poi riunito al presente, si sono costituiti e che hanno concluso per il rigetto CP5 Controparte_8 dell'appello, e , che si è riportata alle conclusioni Parte_2
di cui al suo atto di appello.
Va ora delibato, per l'appunto, l'appello proposto da che ha dato Parte_2
origine al procedimento n. 1153/2021, a questo riunito con la citata ordinanza del 28/2/2022.
10. Di seguito se ne riassumono i motivi:
10.1 La sentenza avrebbe “erroneamente e illegittimamente riconosciuto la re- sponsabilità civile dell'SU in quanto usuaria” dell'edificio con CP6 obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, giacché “gli interventi ef- fettuati dai tecnici convenuti” non sarebbero qualificabili come “manutenzio- ne”, ma come “restauro e risanamento conservativo e\o ristrutturazione edili- zia”;
10.2 la sentenza avrebbe omesso di pronunciare “la inoperatività della garan- zia assicurativa dell' inerente alle attività professionali dell' Parte_2 [...]
in relazione al riconoscimento della responsabilità della stessa CP6
per l'operato del suo dipendente e collaudatore Arch. ex art. _1 CP_5
28 della Costituzione”: sostiene l'appellante – a quanto è dato comprendere – che la garanzia R.C. non comprendeva la “attività professionale dell' ” _1
24 e che quindi dalla copertura assicurativa resterebbero escluse le conseguenze delle “attività dei quattro professionisti, censurate dai giudici penali”, rien- tranti "nell'ambito più tipico delle relative attività professionali”;
10.3 la sentenza avrebbe erroneamente ed illegittimamente riconosciuto l'ope- ratività della polizza n. 122.722281.75 “a garanzia della proprietà dei fabbri- cati”: tale riconoscimento non avrebbe tenuto conto né delle esclusioni previ- ste dall'art. 3 lett. c) e n) delle condizioni generali di assicurazione, né della circostanza che tra le condizioni particolari di contratto non fosse stata sotto- scritta quella relativa alla copertura degli “eventi sismici” (peraltro, anche la sottoscrizione di tale clausola avrebbe esteso esclusivamente la copertura dei danni a cose e non anche a persone, in ragione della “politica aziendale dell' ): secondo l'appellante, garantendo la proprietà dei fabbricati, Parte_2 la polizza non può essere riferita al diritto di uso proprio dell' ed anzi, _1
nella fattispecie, si sarebbe dovuto necessariamente applicare l'art. 3, lett. c) e lettera n), delle condizioni generali di assicurazione, il quale esclude dalla ga- ranzia i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi
(quindi il più non comprende il meno per espressa definizione contrattuale) e quelli derivati a fabbricati e a cose in genere (e, pertanto, a maggior ragione i danni alle persone), dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibra- zioni del terreno da qualsiasi causa determinati.
La polizza in questione esclude la copertura assicurativa per gli eventi dedotti in giudizio, non essendo state oggetto del contratto quelle condizioni partico- lari di copertura da “eventi sismici” e da “attività professionale”.
Del resto, l'oggetto del contratto in questione è l'esercizio dell'attività d'assi- stenza agli studenti universitari, consistente nella gestione delle attività ricrea- tive, culturali e sportive (ivi compreso bar, sala biliardo, biblioteca e autori- messa), nella gestione del pensionato "Casa dello studente" (per n° 108 posti letto variamente ubicati), nella gestione degli uffici dell' variamente ubi- _1
cati e nella conduzione del e dell'Ufficio "In- Controparte_36
25 forma Giovani". Ed è lo stesso Tribunale a riconoscere che la garanzia da re- sponsabilità extracontrattuale è quella “derivante dalla proprietà dei fabbricati ad uso delle attività indicate al punto precedente, immobili aventi un comples- sivo valore di € 7.200.000,00”. Dunque, il riferimento alle attività indicate esclude che siano considerate quelle conseguenze dannose che da queste atti- vità possono derivare a terzi e non, di certo, tutte le possibili conseguenze dannose, che esulano del tutto dalle suddette attività, come appunto il verifi- carsi di un terremoto.
10.4 La sentenza avrebbe “ingiustamente, erroneamente e illegittimamente” omesso di trarre “le dovute conseguenze giuridiche” dell'accertamento di
“una serie di concause concomitanti, di cui due prevalenti (i gravi vizi struttu- rali dovuti all'Ing. e la notevole forza del terremoto) e una meramente Per_1 aggravante (i lavori effettuati dai tecnici chiamati in causa)”: tali conseguenze sarebbero dovute consistere, secondo l'appellante, nella “relativa ripartizione di natura percentuale tra le stesse concause ai fini della quantificazione pro quota del danno”.
10.5.Ha quindi concluso chiedendo di escludere la responsabilità dell'
[...]
per i danni derivanti dai lavori (di restauro e\o ristrutturazione) ef- CP6
fettuati dai tecnici chiamati in causa, riconoscendo comunque l'inoperatività della polizza fabbricati sottoscritta dall' (sia per l'attività professionale _1
che per i danni personali da terremoto), nonché graduando proporzionalmente la quantificazione del danno liquidato dal Tribunale in funzione del diverso apporto causale delle tre concause riconosciute e, conseguentemente, condan- nando l' al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio, da _1
liquidarsi in via equitativa.
10.6. Nel procedimento n. 1153/2021, poi riunito al presente, si è costituita l' , che ha concluso per il rigetto dell'appello. _1
10.7. Deve a questo punto darsi atto che in sede di comparsa con- Parte_2
clusionale, ha evidenziato come, alla luce delle prime sei sentenze di rigetto
26 CP emesse da questa Corte sugli appelli relativi al crollo della CP_37
[.
(nn° 1508, 1509, 1510, 1595,1596 e 1598 del 2023), abbia deciso di pre- starvi acquiescenza, non intendendo andare oltre e, tanto meno, in Cassazione.
Ha quindi dichiarato che, nella presente fase di giudizio, intende rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti motivi di appello interposti e, quindi, rinuncia al proprio appello nel suo complesso, modificando di conseguenza in tal senso le proprie conclusioni (rispetto a quelle già precisate in data 13.12.2023 poco dopo il deposito delle sei suddette sentenze della Corte).
10.7.1. Per quanto concerne il rimborso delle spese legali di appello, ha evi- denziato che l'appello era ed è rivolto esclusivamente nei confronti dell' _1
tanto che il danneggiato non aveva preso posizione nei propri CP_2
confronti, e non si era neppure costituito nel procedimento 1153/2021 origina- to dal proprio appello, chiedendo che le spese nei suoi confronti siano com- pensate, lasciandole a carico solidale di e nonché la compen- _1 CP
sazione delle spese anche nei confronti di (ivi comprese quelle di primo _1 grado e la posizione dell' . Controparte_7
10.8. Rileva la Corte come di una siffatta rinuncia non possa tenersi conto in difetto di accettazione da parte delle controparti e in ogni caso, da parte dell' , che ha proposto anche un motivo d'appello nei confronti _1 dell' relativo alla condanna alle spese del primo grado del giudizio, Parte_2 dovendosi sin da ora evidenziare, con riferimento alla posizione dell'appellato
, come questa abbia impugnato la sentenza anche sotto il profi- CP_2 lo dell'an, con le conseguenze che ne saranno di seguito tratte con riferimento alle spese nei suoi confronti.
11. Riuniti, come detto, gli appelli ex art. 335 c.p.c., all'udienza del
13/12/2023, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il pro- cedimento è stato rimesso in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più venti).
27 12. Vanno, innanzitutto, esaminati congiuntamente il primo e il secondo mo- tivo dell'appello dell' nonché i primi tre motivi dell'appello della _1 [...]
e quelli sub. 10.1. e 10.4. dell'appello poiché aven- CP_24 Parte_2
ti ad oggetto questioni parzialmente analoghe e, comunque, tra loro connesse.
12.1. La doglianza dell' (v. supra sub 2.a1), secondo cui la utilizzazio- _1
ne in funzione probatoria delle perizie e consulenze tecniche (ed in particolare della perizia della prof.ssa espletata in incidente probatorio) formate Per_2 nel procedimento penale integra “violazione dell'art. 651 c.p.p.”, è palese- mente infondata, giacché l'art. 651 c.p.p. osta alla diretta vincolatività – nei limiti ivi delineati – del giudicato penale nei confronti dei soggetti (per quanto qui rileva i responsabili civili, pur inizialmente ivi citati, ma poi esclusi in conseguenza dell'ammissione del rito abbreviato) non posti in grado di parte- cipare al processo penale, ma non impedisce che nel giudizio civile possano essere utilizzate prove formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzio- ne dei relativi supporti documentali (verbali di causa, relazioni di consulenza e simili), come è avvenuto nel caso in esame.
12.1.1. Ed invero, la categoria della inutilizzabilità prevista in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammis- sibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo ed anche in viola- zione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contradditto- rio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudi- zio civile (v., ad esempio, Cass. 8459/2020 e 5947/2023, quest'ultima concer- nente la produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
12.1.2. Tanto più deve ammettersi la possibilità di utilizzare per la formazione del libero convincimento del giudice civile prove legittimamente assunte in un processo penale (pur definito con sentenza non vincolante in sede civile), co- me da tempo e costantemente affermato dalla giurisprudenza ricordata dalla
28 sentenza qui impugnata (cfr. v. p. 7, cui può aggiungersi Cass. ord.
12164/2021, confermativa del principio per cui “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove rac- colte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fonda- re la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla re- lativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti mate- riali all'esito del proprio vaglio critico”).
12.1.3. Nel caso di specie, inoltre, la perizia espletata dalla prof.ssa Per_2
(con l'ausilio di numerosi ulteriori esperti) è stata svolta nel contraddittorio anche dei responsabili civili (tra i quali la e l' Controparte_1 [...]
non ancora estromessi all'epoca di svolgimento dell'incidente pro- CP_22
batorio, come risulta a pag. V della parte I della relazione di perizia, ove sono indicati i responsabili civili che, con i relativi difensori e consulenti di parte, hanno partecipato all'incombente istruttorio.
12.1.4. Con riferimento alle parti del presente giudizio rimaste estranee all'incidente probatorio svolto in sede penale, sembra pertinente richiamare il principio, affermato in relazione alla analoga fattispecie di un procedimento di
ATP svoltosi tra solo alcune delle parti del successivo giudizio di merito, se- condo cui (Cass. 8496/2023): “la relazione conclusiva di un accertamento tec- nico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contrad- dittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo”.
29 12.1.5. Esclusa la violazione dell'art. 651 c.p.p., deve constatarsi che alcuna seria censura o osservazione critica concernente i dati esposti e le valutazioni espresse nella ampiamente documentata e convincentemente motivata rela- zione elaborata dalla prof.ssa (all'esito, come detto, del contraddittorio Per_2 anche con la e l' ), è stata mossa dagli appellanti, sicché da CP _1
quei dati e da quelle valutazioni non può prescindersi ai fini della decisione.
12.2. Da essi si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti in merito all'eccezionalità, imprevedibilità e imprevenibilità del sisma (v. supra sub 2.a2 SU e 8.1. Regione), il terremoto del 6/4/2009 non può ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della di via XX Settembre ed alle sue con- Controparte_14
seguenze dannose, di cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortui- to o forza maggiore, giacché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si ve- dano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in par- Per_2
ticolare, pag. 209 per una sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati).
Con riferimento specifico al territorio aquilano, quest'ultimo è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del
1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensi- tà del danneggiamento in termini di Scala Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (in- termedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo feno- meno verificatosi nel 1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali
30 “spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
12.2.1. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi) è sufficiente constatare che la classificazione del terri- torio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costru- zione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire li- velli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da in- terventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
12.2.2. E la perizia nel rispondere al secondo quesito concernente il Per_2
contributo causale del sisma al crollo parziale della , ha Controparte_14
affermato in modo netto che la scossa di terremoto verificatasi nelle prime ore del 6 aprile 2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965” sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fe- nomeni di crollo come quello verificatosi” (v.pag. 266 ss. della relazione di perizia). Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipolo- gia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non-strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
12.2.3. Anche per questo la perizia in esame ha individuato, quale “causa principale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della Parte_9
in occasione dell'evento sismico del 6 aprile 2009 […] l'insufficiente
[...] resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provocato il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti
“sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella
31 zona di collegamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presen- za della parete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risana- mento conservativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state condannate in via definitiva in sede penale.
12.2.4. La conclusione di sintesi cui è pervenuta la perizia in esame è che “il sisma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può con- cludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare
CP_ comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della Casa Stu- dente, indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
12.3. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio e, per quanto qui interessa, alle lesioni subite da e al conseguente danno non patrimoniale subito dal medesi- CP_2
mo, dà ragione (in uno con la parimenti accertata rilevanza eziologica preva- lente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti ma- nutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. (delibandosi così il motivo sub 2b Adsu e sub 8.3. e della CP
affermazione della attribuibilità ad entrambe le convenute e _1 CP
, in solido tra loro, della responsabilità oggettiva (non superata dalla
[...]
prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare ca- so fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concet- to rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) dell'edificio di proprietà dell'una (la CP
, cui esso venne trasferito dall'Opera universitaria a norma dell'art.
[...]
28 LR 13/1982 con verbale del 16/7/1982) e sul quale l'altra (l' ) era, _1 all'epoca del fatto, titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il
32 24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha quali- ficato quale diritto reale di godimento.
12.3.1. Come si è già evidenziato (ibidem sub 2b), le censure formulate sul punto dalle appellanti non contestano – quanto meno con la specificità richie- sta dall'art. 342 c.p.c. - né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione dei propri diritti sull'edificio parzialmente crollato come diritti reali. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (pe- raltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'SU, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sen- tenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un conte- nuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - at- tribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso
'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di na- tura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel no- stro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra SU ed immobili destinati ad atti- vità relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1, LR
1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994, attribuisce ora “in
33 proprietà” alle “i beni immobili appartenenti al patrimonio della Re- CP_22 gione già in uso alle medesime”). CP_22
12.3.2. Gli appelli, invero, sono tesi a sostenere (oltre che – ma si è già visto infondatamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costi- tuiti dal sisma), con prospettive di riforma reciprocamente opposte (da un lato,
l'SU sub 2.b e dall'altro la sub 8.3.), la non applicabilità Controparte_1
contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053 c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsabilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessarie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti costruttivi/ristrutturativi piutto- sto che manutentivi (in tal senso sembrando doversi intendere l'altrimenti in- comprensibile – nell'ottica della responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. - di- stinzione tra manutenzione e ristrutturazione prospettata dall'appello e _1 nell'appello dell' sub 10.1.). Per affermare l'infondatezza della pri- Parte_2
ma censura è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità, allor- ché ha dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento
(nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: v., in proposito,
Cass. 9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad
“altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina
“opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verifican- dosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al ri- sarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
12.3.3.Va, poi, osservato (rinviando a quanto si dirà più avanti in ordine alla anche ulteriore rilevanza dell'art. 2055 c.c. appena ricordato) che l'eventuale graduazione della responsabilità oggettiva (la quale prescinde da condotte
34 colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene – oltre a non potere operare nei confronti del danneggiato (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rapporti interni tra obbligati solidali – po- stula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attri- buibilità della sua rovina ai titolari dei diversi diritti reali sulla stessa.
12.3.4. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e CP _1
(artt. 14, 16, 17, 33 LR 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di ge- stione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Parte_9
, conservando però alla un generale potere di vigilanza – anche
[...] CP
ispettiva – sulla amministrazione e sulla attività delle un obbligo di CP_22 trasferimento a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “ri- sorse finanziarie per gli oneri” di manutenzione e un più generico obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta Per_2 come gli errori del progetto originale dell'edificio – e la conseguente fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili me- diante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei moltepli- ci “interventi che hanno interessato la Casa dal 1980 al 2008”. CP4
Sicché, sia la proprietaria sin dal 1982, sia l'SU, usuaria sin dal CP
1994, avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manutenzione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situa- zione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale strutturale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvisa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
12.3.5. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata re- sponsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul
35 bene all'epoca della sua rovina – la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dalle appellanti (l'una proprietaria del bene da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materia- le e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambe in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insi- curezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola resi- duale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. di cui si dirà e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
12.4. A conclusione ed integrazione di quanto sin qui osservato, va ora preci- sato e ribadito che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbero desumerne le appellanti, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante al danneggiato e posto dalla sentenza a carico solidale delle convenute oggi appellanti (nonché dei chiamati già definitivamente con- dannati in sede penale – anche al risarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e non appellanti, neanche incidentalmente, in questa sede, (motivi sub 2b SU, sub 8.2. e sub 10.4. . CP Parte_2
12.4.1. E', infatti, noto (ancorché obliterato dalle appellanti) che, alla luce de- gli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile) la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa
Corte di Appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il compor- tamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipen- dentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già vi- sto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che de- ve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per inte-
36 ro, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun ante- cedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizio- ni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile
(o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento danno- so) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secon- do normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che,
a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale con- tributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, da ultimo, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
12.4.2. E si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istrutto- rio, possa solo genericamente affermarsi che il fenomeno tellurico ha provo- cato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio, il quale, tut- tavia, non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno di- struttive) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno as- sunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive suc- cessive, culminate nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento progettato e diretto da e e collau- CP_6 CP_4 CP_3
dato dalla commissione presieduta da Non è dunque possibile de- CP_5
terminare e quantificare anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza
37 dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteri- stiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come con- cretamente verificatosi.
12.4.3. Peraltro, anche con riferimento alle specifiche fattispecie di responsa- bilità oggettiva variamente invocate dall'attore in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053 c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fat- tori causali (comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia pos- sibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, men- tre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227 c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. fortuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche le appellanti prospettano la ravvisabilità di condotte sif- fatte attribuibili allo . CP_2
12.4.4. Quanto, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi, ed in particolare a quelle – omissive e commissive – poste in essere da CP_6
e anch'esse, come si desume in modo chiaro CP_4 CP_38 CP_5
dalla perizia hanno assunto una efficienza meramente concorrente ed Per_2
inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determi- nare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui preva- lente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio.
12.4.5. Anch'esse, pertanto, non sono idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo nor- mativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato do- tato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza ricordata dall'appellante SU), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato derivante da tale norma. Rispetto al danneggia- to, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevo- li o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un
38 identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1 c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo responsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole responsabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando come regola residuale quella della pari respon- sabilità dei medesimi (comma 3).
12.4.6. Disciplina normativa, quella appena ricordata, da cui la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato, anche recentissimamente, sia il princi- pio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato “il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, restando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ov- vero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord.
25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone può pretendere la totalità della pre- stazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale dise- guale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ri- partizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguen- temente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di re- gresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (Cass. 5475/2023).
12.4.7. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difet- ti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e com- missive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al
39 risarcimento integrale in favore delle parti danneggiate ed ha poi, nel pronun- ciarsi sull'azione di rivalsa delle convenute e nei _1 Controparte_1
confronti dei professionisti dalle stesse chiamati in causa con richiesta di gra- duazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso, addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso all'11% di responsabilità dei tre progettisti e direttori dei lavori e quello implicito al
7% di responsabilità del presidente della commissione collaudatrice (a fronte del restante 60% che, in quanto dipendente dalle carenze progettuali iniziali, ma anche alle carenze manutentive protrattesi per circa due decenni, è stato addebitato alle convenute oggi appellanti) appare del tutto adeguato rispetto alla limitata rilevanza eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggravato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano oggettivo, ai titolari di diritti reali sull'immobile.
12.5. Il terzo motivo dell'appello (supra sub 2.c), concernente la re- _1
sponsabilità del ex art. 28 Cost., resta assorbito poiché, confermata CP_5 la responsabilità oggettiva della predetta azienda ai sensi dell'art. 2053 c.c., è irrilevante verificare se essa debba anche rispondere del medesimo danno ai sensi dell'art. 28 Cost. (e/o dell'art. 2049 c.c.).
12.6. Del pari, è assorbito il quarto motivo dell'appello dell'SU (v. infra sub 2 d), che si limita a ribadire quanto già lamentato circa la mancata valo- rizzazione, in senso riduttivo del risarcimento, del concorso causale del sisma, per quanto si è ampiamente esposto in merito alla rilevanza del concorso cau- sale del sisma e alla sua non incidenza sul risarcimento
12.7. E' infine generico e comunque infondato il motivo sulle spese di primo grado (l'ultimo) proposto dalla (v. supra sub 8.4.), che ne ha invoca- CP
to la riduzione e/o la compensazione sulla base di un non meglio precisato parziale accoglimento della domanda dell'attore, che in realtà ha visto sostan-
40 zialmente accogliersi la propria domanda, seppure con una liquidazione di po- co inferiore a quella originariamente richiesta, giustificata dalla CTU, il che non configura pertanto una soccombenza effettiva sul punto, in ogni caso co- munque non tale da incidere sulla regolamentazione delle spese di lite.
12.8. L'appello della è pertanto totalmente infondato. CP
12.9. Vanno ora valutati i motivi degli appelli dell'SU e della CP_30
concernenti il rapporto tra tali parti e con la
[...] Controparte_7
12.9.1.Sotto quest'ultimo profilo, l'SU (v. supra sub 2.e) 2) lamenta l'erroneità della propria condanna al rimborso delle spese (liquidate in €
7.795,00) sostenute per la partecipazione al giudizio di prime cure dalla sud- detta sas, alla quale l'atto di chiamata in causa era stato notificato per mera conoscenza, quale agente generale della (allora per la Parte_2 Parte_10 città di mediante la quale era stato stipulato il contratto assicurativo _1
posto a base della domanda di manleva, rivolta comunque nei soli confronti della Parte_2
12.9.2. La censura è fondata, giacché risulta per tabulas che, con l'atto di cita- zione per chiamata di terzo, l' chiese la condanna in manleva della sola _1
(oggi ”, anche se notificò l'atto a Parte_11 Parte_2 quest'ultima sia, in persona del l.r.p.t., presso la sede legale, sia “in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_12
, presso la sede di quest'ultima.
[...]
12.9.3. L'art. 1903 comma 2 c.c. prevede che gli agenti di assicurazione pos- sono essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazio- ni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto. Nella specie, risulta documentalmente - e non è comunque conte- stato - che la sia l'agenzia della società assicuratrice Controparte_7
oggi denominata presso la quale venne concluso il contratto che la Parte_2
ha allegato quale fonte dell'obbligazione indennitaria che essa ha _1
41 azionato – peraltro nei soli confronti dell'assicuratrice e non anche del suo agente - davanti al Tribunale di L'Aquila (circondario nel quale il contratto venne concluso).
12.9.4. In tale situazione, ove anche si ritenga (come sembra abbia ritenuto la sentenza gravata) che la notificazione dell'atto presso la sede legale della so- cietà privasse l'agenzia della (altrimenti indubitabile) legittimazione ad essere contestualmente convenuta in nome dell'assicuratore, è palese – essendo del tutto evidente sulla scorta della sola lettura dell'atto che lo stesso era stato no- tificato anche “personalmente” alla ed essendo indubbiamente Parte_2 nota alla agenzia la costituzione di quest'ultima nel giudizio – che la costitu- zione nel medesimo giudizio (peraltro con il patrocinio del medesimo difenso- re) anche della non rispondeva ad alcuna concreta ed effet- Controparte_7
tiva esigenza difensiva, rispetto ad una domanda neanche formulata nei suoi confronti. Anche a non volere, quindi, escludere in radice la ripetibilità delle spese di tale costituzione e partecipazione al giudizio, ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle prese in considerazione dall'art. 92 comma 2 c.p.c. tali da giustificare (tenuto conto della parziale dichiarazione di incostituzionalità di tale norma disposta da Corte costituzionale 77/2018) la integrale compensazione delle spese nel rapporto tra e _1 CP_7
[...]
Dunque, le spese, nel rapporto tra l' e l' avrebbero _1 Controparte_7
dovuto essere integralmente compensate.
13. L'esame dell'ulteriore profilo di doglianza della (sub 2.e)1), relati- _1
vo alla omessa condanna della al pagamento delle spese di lite in Parte_2 proprio favore, stante l'accoglimento della domanda di manleva, deve essere preceduto da quello del secondo e del terzo motivo dell'appello della
[...]
(sub 10.2. e 10.3.), tesi a sostenere la inoperatività della polizza as- Parte_2 sicurativa posta a base dell'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla prima.
42 13.1. La polizza in questione (“responsabilità civile rischi diversi” e non “fab- bricati”) garantisce l'assicurata dalla responsabilità civile su di essa gravante nella qualità di: A) esercente l'attività di gestione – tra l'altro – dei pensionati denominati per n. 108 posti letto variamente ubicati;
B) Controparte_14 proprietaria dei “fabbricati ad uso delle attività suindicate del valore di €
7.200.000,00”. I premi sono stati calcolati in relazione al numero di posti letto ed al valore dei fabbricati appena indicato.
13.2. La sentenza impugnata ha dato rilievo, nell'interpretare il contratto e nell'individuare il rischio con esso coperto, alla appena ricordata descrizione del rischio ed all'art. 26 delle condizioni speciali di assicurazione
(“l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza”), interpretate “secon- do buona fede” (tenendo conto che il più – la proprietà – contiene il meno –
l'uso -) e ritenute prevalenti – in quanto speciali e incompatibili – sulle clau- sole di cui alle lett. c) ed n) dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazio- ne. L'appellante insiste, invece, nel richiamare tali ultime clausole e nel sotto- lineare l'esplicita esclusione dal rischio assicurato della “attività professiona- le” dell'assicurata (e quindi anche di quella dei professionisti individuati co- me responsabili del crollo) e l'omessa estensione dell'assicurazione agli
“eventi sismici”.
13.3. Questa Corte ritiene che anche i motivi in esame dell'appello Parte_2 siano infondati, dovendo condividersi l'interpretazione del contratto assicura- tivo seguita dalla sentenza gravata, in quanto conforme ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., che impongono, anzitutto, di ricostruire la co- mune intenzione dei contraenti dando prevalenza alla specifica descrizione dei rischi coperti contenuta nella parte non prestampata del modulo contrattuale utilizzato.
In tale prospettiva, va considerato che:
43 a) la lettera B) della descrizione del rischio, non si limita a richiamare la qua- lità di proprietario dell'assicurato, ma la riferisce ai “fabbricati ad uso delle attività” indicate nel punto precedente, tra cui la “gestione di pensionati
[...]
”, dei quali è anche specificato il valore complessivo (€ CP4
7.200.000,00);
b) non è dubbio che l'edificio di via XX Settembre – parzialmente crollato il
6/4/2009 – fosse utilizzato dall' per lo svolgimento dell'attività di ge- _1 stione di un pensionato studentesco (e fosse quindi “ad uso” di tale attività);
c) in altra diversa polizza di assicurazione contro i danni (in particolare da in- cendio) stipulata tra le stesse parti nello stesso anno 2005 e prodotta in copia dall'SU, sono elencati i fabbricati che quest'ultima utilizzava a vario titolo per l'esercizio dell'attività “di pensionato” (ed altre) e ne è indicato il valore, complessivamente pari ad € 7.200.000,00: in tale elenco è espressamente ri- compreso il fabbricato ubicato in via XX Settembre nn. 46/52.
13.4. Pertanto, risponde al criterio ermeneutico precisato dall'art. 1366 c.c. ed a quello che valorizza il complessivo comportamento delle parti al fine di de- terminarne la comune intenzione (art. 1362 comma 2 c.c.) ritenere che tale in- tenzione fosse quella di includere nella garanzia della responsabilità civile specificata nell'apposito spazio del documento contrattuale dedicato alla (non prestampata) descrizione del rischio, e ribadita dall'art. 26 delle condizioni speciali di assicurazione, anche quella gravante sull' in qualità di usua- _1 ria, piuttosto che di proprietaria, dell'edificio di via XX Settembre.
13.5. Peraltro, e comunque, se anche la responsabilità civile derivante dal di- ritto reale di godimento (e non dalla proprietà) dell'immobile di via XX Set- tembre venisse espunta dall'ambito oggettivo della lettera B della descrizione negoziale del rischio, essa dovrebbe rientrare in quello della lettera A, trattan- dosi comunque di pensionato gestito dall'assicurata.
13.6. A nulla vale, per pervenire alla diversa conclusione perorata dall'appellante, valorizzare l'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione,
44 che, alla lett. n), esclude dalla copertura i “danni derivati a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del ter- reno da qualsiasi causa determinati” (già il contenuto letterale della clausola, che fa riferimento ai danni derivati “a” fabbricati e non a quelli derivanti “da” fabbricati, la rende inconferente nella specie) e che, alla lett. c), nell'escludere la copertura dei danni “derivanti dalla proprietà di fabbricati”, non può riferir- si (se non privando di effetti il contratto, ciò che l'art. 1367 c.c. impone di evi- tare) anche ai fabbricati indicati al punto B) della descrizione del rischio.
13.7. Ancora minore rilevanza assume la circostanza che la polizza escluda la r.c. da “attività professionale dell'assicurata” (con la quale – qualunque sia il significato da attribuire a tale espressione, che certamente non si riferisce alle attività specificamente incluse nella garanzia, tra le quali la gestione dei pen- sionati – non può essere confusa la attività professionale Controparte_14
di altri soggetti con essa solidalmente responsabili) e non comprenda una estensione di garanzia agli “eventi sismici”, che – come ha ritenuto corretta- mente la sentenza gravata senza che l'appellante, che continua a riferirsi in- congruamente ad una “polizza fabbricati”, abbia anche solo tentato di fornire argomentazione contraria – non avrebbe avuto alcun senso rispetto ad una as- sicurazione della responsabilità civile. Nell'ambito della responsabilità civile gravante sull'assicurata nella sua qualità di gestore dei pensionati _1 [...]
(tra i quali è compreso quello ubicato nell'edificio parzialmen- CP4 te crollato), ovvero di “proprietario” dei fabbricati “ad uso” della suddetta at- tività gestoria (tra i quali deve ritenersi ricompreso, in via di esegesi, anche il fabbricato ubicato in via XX Settembre) non possono non rientrare le obbliga- zioni risarcitorie concernenti danni cagionati a terzi dal crollo parziale di tale edificio adibito a pensionato studentesco, in uso (se non, all'epoca, in proprie- tà) dell' e da quest'ultima comunque gestito per l'esercizio della pro- _1
pria attività istituzionale.
45 13.8. L'appello proposto da è pertanto totalmente infondato, il che, Parte_2
a prescindere dalla tardiva resipiscenza, necessariamente incide sulla regola- mentazione delle spese di lite.
14. Può, a questo punto, esaminarsi l'ulteriore censura esplicitata dalla appel- lante SU (sub 2.e)1), che si rivela fondata, giacché la soccombenza della nel rapporto processuale instaurato con la domanda di manleva Parte_2
della prima, resistita dalla seconda, ma accolta dalla sentenza gravata, che è appena stata ritenuta, in parte qua, insuscettibile di riforma, avrebbe dovuto comportare (e deve ora comportare, in parziale riforma – o meglio: integra- zione – della sentenza stessa) la condanna della parte soccombente al rimbor- so delle spese di primo grado in favore di quella vittoriosa. Spese che vanno liquidate nella misura richiesta dall'appellante, corrispondente ai compensi minimi previsti dal dm 55/2014 in relazione allo scaglione di valore corri- spondente al decisum ed alle attività processuali svolte, che dovrà essere maggiorata degli esborsi documentati.
15. In conclusione, fatte salve le due parziali riforme concernenti la compen- sazione delle spese del primo grado di giudizio tra l' e la _1 CP_7
e la condanna della al rimborso delle spese del
[...] Controparte_30 primo grado in favore dell' , gli appelli dell' , della _1 _1 CP
e di vanno rigettati, con conseguente condanna solidale
[...] Parte_2
delle tre appellanti al rimborso delle spese del presente grado in favore dell'originario attore qui appellato, con distrazione in favore del difensore di- chiaratosi antistatario.
15.1. Nel rapporto tra l' e la la soccombenza di _1 Controparte_39 quest'ultima ne comporta la condanna al rimborso, in favore della prima (oltre che delle spese di primo grado per l'accoglimento del motivo d'appello Ad- su), anche delle spese del presente grado.
15.2. Le spese di cui sopra vengono liquidate come in dispositivo in applica- zione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, nella versione oggi in vigore,
46 tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali svolte (che hanno compreso anche la fase di trattazione ed istruttoria) e degli esborsi do- cumentati.
15.3. Devono invece essere compensate (per le stesse ragioni che hanno con- dotto alla analoga compensazione delle spese del primo grado) le spese del presente grado nel rapporto tra e nonché nel _1 Controparte_7
rapporto tra con le ulteriori appellanti. Controparte_1
15.4. Quanto, infine, alle spese relative al rapporto tra appellanti e
[...]
, costituitasi nonostante nessuno degli appelli fosse rivolto Controparte_40
contro le statuizioni della sentenza di prime cure che la interessavano (come espressamente dalla stessa riconosciuto), ove anche non si ritenga di escluder- ne la ripetibilità per superfluità, deve comunque disporsene la integrale com- pensazione per considerazioni analoghe a quelle svolte al superiore punto
12.9.4.
15.5. L'integrale rigetto dell'appello proposto dalla e dalla Controparte_1 impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Controparte_30 dpr 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'obbligazione di versa- mento, da parte da parte di ciascuna di tali appellanti, di un importo pari al contributo unificato dovuto per gli appelli interamente rigettati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
ed in parziale riforma della sentenza Controparte_27
impugnata:
a) dichiara interamente compensate le spese del primo grado di giudizio tra la
Co suddetta Azienda e la Controparte_7
b) condanna la a rimborsare alla Parte_2 [...]
le spese del primo grado di Controparte_27
47 giudizio, liquidate in complessivi € 7.795,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed IVA e CAP come per legge;
2) rigetta per il resto il suddetto appello e quelli proposti dalla CP
e da;
[...] Parte_2
3) condanna tutti gli appellanti, in solido, al rimborso in favore di CP_41
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
14.317,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e distratte in favore dell'avv. Wania Della Vigna, dichiaratasi antistataria;
Par 4) condanna la a rimborsare alla Parte_2 [...]
le spese del presente grado Controparte_27 di giudizio, liquidate in complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi;
5) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l' e la Controparte_27 [...]
tra la suddetta e la Controparte_7 CP_22 CP
, tra la e la e tra le ap-
[...] Controparte_1 Parte_2
Par pellanti e la;
Controparte_8
6) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza Par dei presupposti per il versamento da parte di e Controparte_1
[...]
di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a Parte_13
quelli già dovuti per gli appelli interamente rigettati.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 4/04/2024
Il Consigliere estensore
Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
48