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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4657/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S. Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1956 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di Barcellona PG in data 14.05.2025, depositato il 12.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 1956 del 30/01/2025, emesso per l'anno 2021, notificato il 17.03.2025, per la somma di complessivi euro 288,00.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Difetto di motivazione.
2. Inesistenza del presupposto impositivo oggettivo.
Si rassegna, al riguardo, che oggetto di tassazione sono le pertinenze dell'abitazione principale della ricorrente, ubicata allo Stretto Montecroce ed individuata in catasto al foglio 35 particella 1590 sub. 22, Cat.
A/2. Le pertinenze che il Comune richiama a tassazione come “altri fabbricati” si individuano in Catasto al foglio 35 particella 533 sub. 23, cat. C/6 ed al foglio 35 particella 533 sub. 48, cat. C/2, e sono state acquistate con atto di compravendita ove è espressamente indicata la destinazione pertinenziale all'appartamento adibito ad abitazione principale, e pertanto esente IMU. Si rimarca che il comune di Barcellona PG risulta soccombente, per le medesime questioni, sulle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (cfr. allegato 6 – sentenza 2942/2022 resa dalla Quarta Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina il 10/11/2022 e depositata il 12/12/2022). E' stata richiesta la riunione con il giudizio pendente per l'annualità
2020.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
Nessuno si è costituito per il Comune.
All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Parte ricorrente ha riscontrato:
- di essere proprietaria pro quota nella misura del 50% dell'immobile ubicato nel comune di Barcellona PG alla Indirizzo_1, individuato in catasto al foglio 35 particella 1590 sub. 22, Cat. A/2, in quanto oggetto di acquisto effettuato dal coniuge in regime di comunione legale dei beni (atto in notaio Nominativo_2 del 1/02 1999, repertorio n. 53207, raccolta n. 12236, reg.to a Barcellona Pozzo di Gotto in data 15/02/1999 al n. 140 e trascritto a Messina in data 17/05/1999 ai nn. 13075/10941);
- di essere proprietaria pro quota nella misura del 50% degli immobili individuati nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, al foglio 35 particella 533, subalterno 48, cat. C/2 nonché al foglio
35, particella 533, subalterno 23, cat. C/6, oggetto di odierna tassazione (atto di compravendita ricevuto dal notaio Nominativo_2 in data 7 ottobre 2002, rep. n. 59001, raccolta n. 13739, reg.to a Barcellona Pozzo di Gotto in data 25/10/2002 al n. 920 e trascritto a Messina in data 15/10/2002 ai nn. 25666/21148);
- che dette uu.ii. sono state acquistate per essere destinate a pertinenza “dell'appartamento posto nel medesimo fabbricato, appartamento acquistato dalla stessa parte acquirente con imposta agevolata giusto atto ricevuto da me notaio in data 1° febbraio 1999 registrato a Barcellona Pozzo di Gotto il 15 febbraio 1999 al n° 140”. Va rilevato che sono assoggettate al regime IMU operante per l'abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma
741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019).
Ciò posto, devesi osservare che parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che l'uu.ii. individuata in catasto al foglio 35 particella 1590 sub. 22, Cat. A/2 costituisce la propria abitazione principale, come tale esente IMU, difettando in atti alcun certificato storico di residenza. Per comune affermazione giurisprudenziale, spetta alla parte che invoca l'esenzione dare prova della sussistenza dei presupposti stessa.
Ciò senza obliterare che nell'atto di acquisto dell'uu.ii. individuata in catasto al foglio 35 particella 1590 sub.
22, Cat. A/2 era già stata acquistata la proprietà, quale pertinenza, di un posto auto censito al foglio 35, particella 533, subalterno 14, cat. C/6, classe 2, rendita catastale £.24.700, onde si tratterebbe di una seconda pertinenza della medesima categoria C/6.
Nulla sulle spese in assenza di controparte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4657/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S. Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1956 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di Barcellona PG in data 14.05.2025, depositato il 12.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 1956 del 30/01/2025, emesso per l'anno 2021, notificato il 17.03.2025, per la somma di complessivi euro 288,00.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Difetto di motivazione.
2. Inesistenza del presupposto impositivo oggettivo.
Si rassegna, al riguardo, che oggetto di tassazione sono le pertinenze dell'abitazione principale della ricorrente, ubicata allo Stretto Montecroce ed individuata in catasto al foglio 35 particella 1590 sub. 22, Cat.
A/2. Le pertinenze che il Comune richiama a tassazione come “altri fabbricati” si individuano in Catasto al foglio 35 particella 533 sub. 23, cat. C/6 ed al foglio 35 particella 533 sub. 48, cat. C/2, e sono state acquistate con atto di compravendita ove è espressamente indicata la destinazione pertinenziale all'appartamento adibito ad abitazione principale, e pertanto esente IMU. Si rimarca che il comune di Barcellona PG risulta soccombente, per le medesime questioni, sulle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (cfr. allegato 6 – sentenza 2942/2022 resa dalla Quarta Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina il 10/11/2022 e depositata il 12/12/2022). E' stata richiesta la riunione con il giudizio pendente per l'annualità
2020.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
Nessuno si è costituito per il Comune.
All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Parte ricorrente ha riscontrato:
- di essere proprietaria pro quota nella misura del 50% dell'immobile ubicato nel comune di Barcellona PG alla Indirizzo_1, individuato in catasto al foglio 35 particella 1590 sub. 22, Cat. A/2, in quanto oggetto di acquisto effettuato dal coniuge in regime di comunione legale dei beni (atto in notaio Nominativo_2 del 1/02 1999, repertorio n. 53207, raccolta n. 12236, reg.to a Barcellona Pozzo di Gotto in data 15/02/1999 al n. 140 e trascritto a Messina in data 17/05/1999 ai nn. 13075/10941);
- di essere proprietaria pro quota nella misura del 50% degli immobili individuati nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, al foglio 35 particella 533, subalterno 48, cat. C/2 nonché al foglio
35, particella 533, subalterno 23, cat. C/6, oggetto di odierna tassazione (atto di compravendita ricevuto dal notaio Nominativo_2 in data 7 ottobre 2002, rep. n. 59001, raccolta n. 13739, reg.to a Barcellona Pozzo di Gotto in data 25/10/2002 al n. 920 e trascritto a Messina in data 15/10/2002 ai nn. 25666/21148);
- che dette uu.ii. sono state acquistate per essere destinate a pertinenza “dell'appartamento posto nel medesimo fabbricato, appartamento acquistato dalla stessa parte acquirente con imposta agevolata giusto atto ricevuto da me notaio in data 1° febbraio 1999 registrato a Barcellona Pozzo di Gotto il 15 febbraio 1999 al n° 140”. Va rilevato che sono assoggettate al regime IMU operante per l'abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma
741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019).
Ciò posto, devesi osservare che parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che l'uu.ii. individuata in catasto al foglio 35 particella 1590 sub. 22, Cat. A/2 costituisce la propria abitazione principale, come tale esente IMU, difettando in atti alcun certificato storico di residenza. Per comune affermazione giurisprudenziale, spetta alla parte che invoca l'esenzione dare prova della sussistenza dei presupposti stessa.
Ciò senza obliterare che nell'atto di acquisto dell'uu.ii. individuata in catasto al foglio 35 particella 1590 sub.
22, Cat. A/2 era già stata acquistata la proprietà, quale pertinenza, di un posto auto censito al foglio 35, particella 533, subalterno 14, cat. C/6, classe 2, rendita catastale £.24.700, onde si tratterebbe di una seconda pertinenza della medesima categoria C/6.
Nulla sulle spese in assenza di controparte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.