TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.1759/ 2024 introdotta
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. MAURIELLO Parte_1 C.F._1
GERARDO;
-ricorrente/opponente-
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SAGLIOCCO BIAGIO;
-resistente/opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale e formulava le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed ecce zione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto previa sospensione dell'esecuzione per i motivi, in precedenza dedotti in via pregiudiziale a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del precetto e della preannunciata esecuzione fondata su verbale di diffida accertativa n. DA del 3.7.2023, per le Parte_2 motivazioni espresse in premessa;
in via gradata b) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità
e/o l'inefficacia , anche parziale dell'atto di precetto in relazione alla errata indicazione delle somme chieste in pagamento ed alle voci riportate in intimazione, per le motivazioni espresse in premessa ,
1 con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
c) c on vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.”.
A fondamento delle proprie domande la parte opponente deduceva che il sig. in Controparte_1 data 6.5.2024 le notificava un atto di precetto al fine di ottenere il pagamento delle somme indicate nella diffida accertativa emessa ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 28/2010; che tuttavia le medesime somme venivano ingiunte con decreto ingiuntivo n. 290/2022 al quale ella si era già opposta e rispetto alla cui opposizioni non vi era stata ancora alcuna pronuncia giudiziale. Sosteneva, quindi, che il precetto fosse stato notificato al legale rappresentante di una ditta individuale ormai cancellata;
che avendo proposto ricorso per decreto ingiuntivo in relazione ai medesimi fatti e ai medesimi crediti il aveva rinunciato a porre in esecuzione la diffida accertativa;
che comunque le somme CP_1 precettate fossero errate nella parte in cui si prevedevano anche dei compensi per il procuratore che aveva assistito il lavoratore durante la fase innanzi alla TL di Avellino;
che, in ogni caso, la condotta del lavoratore doveva ritenersi contraria ai principi di buona fede e correttezza e specificamente un abusivo frazionamento del credito.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la parte convenuta la quale eccepita l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e chiariva che non essendo stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. n. 290/2022 ed essendo lo stesso oggetto di opposizione, il cui giudizio non risultava ancora definito, non vi era altro titolo esecutivo che la diffida accertativa emessa dalla TL;
che la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo non poteva interpretarsi come rinuncia a precedente titolo;
che le spese legali indicate in precetto erano state calcolate tenuto conto del D.M. 55/2014. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Preliminarmente deve osservarsi che la diffida accertativa - non opposta ovvero confermata dall'ufficio regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che laddove gli organi ispettivi riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma
1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la sede provinciale e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o
2 il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato.
Deve ancora precisarsi che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore: “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (vd. Cass.
n. 21768/2019).
Il suddetto principio si è consolidato nel tempo in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale, peraltro, in origine, fu chiamata proprio a pronunciarsi sull'ipotesi in cui il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, invece di iniziare l'esecuzione sulla base di questo, avesse preferito domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito. Chiamata a stabilire se ciò fosse consentito, questa Corte rispose affermativamente, sul presupposto che il decreto ingiuntivo era in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, ed in particolare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale
(cfr. e (Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 03/05/1969, Rv. 340269 - 01). Tale principio, da allora, è stato costantemente ribadito ed ampliato ad altre ipotesi (cfr. Cass. 21768/2019).
Alla luce di tali considerazioni, devono ritenersi prive di fondamento le eccezioni formulate dalla parte opponente in merito alla carenza di interesse del creditore ovvero all'abuso del diritto di credito fatto valere dal . Peraltro, deve rilevarsi che allorquando egli formulava il precetto e CP_1 procedeva all'esecuzione forzata della diffida emessa dalla TL (la cui natura esecutiva non è in questa sede contestata), quest'ultima risultava essere l'unico titolo in possesso del lavoratore, stante l'opposizione presentata al decreto ingiuntivo ottenuto, il quale, come è noto, non poteva essere portato in esecuzione, essendo stata anche rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà.
Allo stesso modo deve essere rigettata l'eccezione relativa all'errata notifica del precetto, essendo pacifica la circostanza che la stessa sia stata eseguita nei confronti dell'imprenditore individuale della ditta individuale cancellata. Come è noto, infatti, la ditta individuale non ha una propria personalità giuridica, con la conseguenza che in caso di cancellazione -come nel caso di specie- risponde l'imprenditore con il proprio patrimonio di tutti i debiti contratti dalla ditta (cfr. Cass. 13/02/2006, n.
3052, conforme Cass. 04/09/1990, n. 9138). Ne consegue che la resta titolare delle posizioni Pt_1 giuridiche derivanti dall'esercizio dell'impresa, in assenza di autonomia patrimoniale tra la persona fisica e la ditta.
3 Deve invece accogliersi l'eccezione dell'opponente in merito alle spese legali indicate nel precetto, in quanto in base ai Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014, siccome aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento all'atto di precetto per una controversia avente valore fino a € 5.200,00 prevede un minimo di € 71,00 e un massimo di € 213,00. Si tratta pertanto di cifre ben inferiori ad € 663,55 indicato nel precetto. Nello specifico, si ritiene non dovuta la somma di €
435,00 a titolo di “fase conciliativa”, in quanto si ritiene che le stesse siano a carico di ciascuna di essa e solo eventualmente un accordo o una pronuncia giudiziale può imputare le stesse alla parte soccombente.
Va pure rigettata la domanda per lite temeraria proposta dall'opposto, tenuto conto dell'esito della controversia.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'insussistenza del diritto della parte resistente di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente con riferimento alla somma precettata a titolo di compensi per
“fase conciliativa” pari ad euro 435,00;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 23.10.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.1759/ 2024 introdotta
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. MAURIELLO Parte_1 C.F._1
GERARDO;
-ricorrente/opponente-
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SAGLIOCCO BIAGIO;
-resistente/opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale e formulava le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed ecce zione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto previa sospensione dell'esecuzione per i motivi, in precedenza dedotti in via pregiudiziale a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del precetto e della preannunciata esecuzione fondata su verbale di diffida accertativa n. DA del 3.7.2023, per le Parte_2 motivazioni espresse in premessa;
in via gradata b) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità
e/o l'inefficacia , anche parziale dell'atto di precetto in relazione alla errata indicazione delle somme chieste in pagamento ed alle voci riportate in intimazione, per le motivazioni espresse in premessa ,
1 con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
c) c on vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.”.
A fondamento delle proprie domande la parte opponente deduceva che il sig. in Controparte_1 data 6.5.2024 le notificava un atto di precetto al fine di ottenere il pagamento delle somme indicate nella diffida accertativa emessa ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 28/2010; che tuttavia le medesime somme venivano ingiunte con decreto ingiuntivo n. 290/2022 al quale ella si era già opposta e rispetto alla cui opposizioni non vi era stata ancora alcuna pronuncia giudiziale. Sosteneva, quindi, che il precetto fosse stato notificato al legale rappresentante di una ditta individuale ormai cancellata;
che avendo proposto ricorso per decreto ingiuntivo in relazione ai medesimi fatti e ai medesimi crediti il aveva rinunciato a porre in esecuzione la diffida accertativa;
che comunque le somme CP_1 precettate fossero errate nella parte in cui si prevedevano anche dei compensi per il procuratore che aveva assistito il lavoratore durante la fase innanzi alla TL di Avellino;
che, in ogni caso, la condotta del lavoratore doveva ritenersi contraria ai principi di buona fede e correttezza e specificamente un abusivo frazionamento del credito.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la parte convenuta la quale eccepita l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e chiariva che non essendo stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. n. 290/2022 ed essendo lo stesso oggetto di opposizione, il cui giudizio non risultava ancora definito, non vi era altro titolo esecutivo che la diffida accertativa emessa dalla TL;
che la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo non poteva interpretarsi come rinuncia a precedente titolo;
che le spese legali indicate in precetto erano state calcolate tenuto conto del D.M. 55/2014. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Preliminarmente deve osservarsi che la diffida accertativa - non opposta ovvero confermata dall'ufficio regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che laddove gli organi ispettivi riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma
1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la sede provinciale e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o
2 il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato.
Deve ancora precisarsi che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore: “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (vd. Cass.
n. 21768/2019).
Il suddetto principio si è consolidato nel tempo in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale, peraltro, in origine, fu chiamata proprio a pronunciarsi sull'ipotesi in cui il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, invece di iniziare l'esecuzione sulla base di questo, avesse preferito domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito. Chiamata a stabilire se ciò fosse consentito, questa Corte rispose affermativamente, sul presupposto che il decreto ingiuntivo era in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, ed in particolare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale
(cfr. e (Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 03/05/1969, Rv. 340269 - 01). Tale principio, da allora, è stato costantemente ribadito ed ampliato ad altre ipotesi (cfr. Cass. 21768/2019).
Alla luce di tali considerazioni, devono ritenersi prive di fondamento le eccezioni formulate dalla parte opponente in merito alla carenza di interesse del creditore ovvero all'abuso del diritto di credito fatto valere dal . Peraltro, deve rilevarsi che allorquando egli formulava il precetto e CP_1 procedeva all'esecuzione forzata della diffida emessa dalla TL (la cui natura esecutiva non è in questa sede contestata), quest'ultima risultava essere l'unico titolo in possesso del lavoratore, stante l'opposizione presentata al decreto ingiuntivo ottenuto, il quale, come è noto, non poteva essere portato in esecuzione, essendo stata anche rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà.
Allo stesso modo deve essere rigettata l'eccezione relativa all'errata notifica del precetto, essendo pacifica la circostanza che la stessa sia stata eseguita nei confronti dell'imprenditore individuale della ditta individuale cancellata. Come è noto, infatti, la ditta individuale non ha una propria personalità giuridica, con la conseguenza che in caso di cancellazione -come nel caso di specie- risponde l'imprenditore con il proprio patrimonio di tutti i debiti contratti dalla ditta (cfr. Cass. 13/02/2006, n.
3052, conforme Cass. 04/09/1990, n. 9138). Ne consegue che la resta titolare delle posizioni Pt_1 giuridiche derivanti dall'esercizio dell'impresa, in assenza di autonomia patrimoniale tra la persona fisica e la ditta.
3 Deve invece accogliersi l'eccezione dell'opponente in merito alle spese legali indicate nel precetto, in quanto in base ai Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014, siccome aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento all'atto di precetto per una controversia avente valore fino a € 5.200,00 prevede un minimo di € 71,00 e un massimo di € 213,00. Si tratta pertanto di cifre ben inferiori ad € 663,55 indicato nel precetto. Nello specifico, si ritiene non dovuta la somma di €
435,00 a titolo di “fase conciliativa”, in quanto si ritiene che le stesse siano a carico di ciascuna di essa e solo eventualmente un accordo o una pronuncia giudiziale può imputare le stesse alla parte soccombente.
Va pure rigettata la domanda per lite temeraria proposta dall'opposto, tenuto conto dell'esito della controversia.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'insussistenza del diritto della parte resistente di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente con riferimento alla somma precettata a titolo di compensi per
“fase conciliativa” pari ad euro 435,00;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 23.10.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
4