Art. 12. (Contributo soggettivo) 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente e' pari a lire 2.520.000 ed e' frazionabile in dodicesimi secondo modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nel'esercizio della professione.
3. Per i consulenti del lavoro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trent'anni di eta', il contributo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
4. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria puo' chiedere la riduzione alla meta' del contributo soggettivo di cui al comma 1, in relazione ai periodi di iscrizione ad altro ente di previdenza. Tale facolta' deve essere esercitata entro trenta giorni dalla suddetta iscrizione e, entro uguale termine, deve essere data comunicazione all'Ente della cessata iscrizione ad altro ente.
L'omissione di tale comunicazione comporta, oltre al versamento del saldo contributivo, anche la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento.
5. La riduzione dei contributi soggettivi prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall' articolo 28 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , comporta una corrispendente riduzione nella misura della pensione di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge in relazione ai periodi per i quali e' versato il contributo ridotto.
6. Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)
Nota all'art. 12
- Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 1100/1971 e' il seguente:
"Art. 28 (Riduzione dei contributi). - Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' ridotto alla meta'.
E' accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'eta' di trent'anni, la facolta' di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a meta' del contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti.
La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali e' versato il contributo personale ridotto.
Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto all'albo, e' tenuto a versare la meta' del contributo personale stabilito per la gestione medesima".
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nel'esercizio della professione.
3. Per i consulenti del lavoro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trent'anni di eta', il contributo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
4. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria puo' chiedere la riduzione alla meta' del contributo soggettivo di cui al comma 1, in relazione ai periodi di iscrizione ad altro ente di previdenza. Tale facolta' deve essere esercitata entro trenta giorni dalla suddetta iscrizione e, entro uguale termine, deve essere data comunicazione all'Ente della cessata iscrizione ad altro ente.
L'omissione di tale comunicazione comporta, oltre al versamento del saldo contributivo, anche la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento.
5. La riduzione dei contributi soggettivi prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall' articolo 28 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , comporta una corrispendente riduzione nella misura della pensione di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge in relazione ai periodi per i quali e' versato il contributo ridotto.
6. Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)
Nota all'art. 12
- Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 1100/1971 e' il seguente:
"Art. 28 (Riduzione dei contributi). - Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' ridotto alla meta'.
E' accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'eta' di trent'anni, la facolta' di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a meta' del contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti.
La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali e' versato il contributo personale ridotto.
Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto all'albo, e' tenuto a versare la meta' del contributo personale stabilito per la gestione medesima".