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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 204/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ARONE AURORA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA CP_2
Controparte_3 costituita in proprio
- RESISTENTI
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.01.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 06320249004372981000 (doc. 1 ricorso) di importo complessivo pari ad euro 52.251,08 (comprensivo di spese per esecuzione pari ad euro 1.211,93), notificatagli il giorno
09.01.2025 dall' ed emessa in relazione alle sottostanti cartelle di Controparte_3 pagamento nn. 06320040000641332000, 06320050000190059000, 06320050013463179000, CP_1
06320060009712131000, asseritamente notificate, rispettivamente, in data 26.02.2004, 14.03.2005,
13.02.2006, 06.12.2006, aventi ad oggetto il presunto, mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al periodo compreso tra l'anno 1999 e l'anno 2005.
Eccepiva, in principalità, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta e delle sottostanti cartelle di pagamento per omessa notifica di queste ultime e chiedeva inoltre, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'intimazione opposta, di dichiarare l'inefficacia e la nullità dei predetti atti in quanto in ogni caso prescritti, stante l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale per effetto del tempo trascorso fra la maturazione del presunto debito e l'asserita notifica delle cartelle di pagamento.
2. Ritualmente costituitasi, l' convenuta dava atto dell'avvenuto decorso dei termini CP_3 prescrizionali per tutte le cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione opposta – come già rilevato in sede di accoglimento in via di autotutela delle eccezioni attoree (doc. 1 memoria notificato al CP_3 ricorrente il 28.03.2025) – e chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
CP_
3. Si costituiva l' riportandosi alle conclusioni dell' circa Controparte_3
l'effettivo decorso dei termini prescrizionali, e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere e di essere in ogni caso tenuto indenne dall'eventuale pagamento delle spese di lite, essendo la prescrizione delle cartelle maturata in un momento successivo alla cessione del credito all' CP_3 convenuta.
4. All'odierna udienza parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio difensore già dichiaratosi antistatario. L' si associava alla richiesta di dichiarare cessata CP_1 la materia del contendere a spese compensate.
5. L'intervenuto annullamento delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata – la riscossione delle quali è stata definitivamente inibita in via di autotutela dalla medesima CP_3 convenuta (come da comunicazione prot. n. 1912829 del 27.03.2025) e la cui legittimità costituiva l'oggetto del giudizio – implica la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto da tutte le parti in causa.
Pag. 2 di 3 6. Le spese di lite seguono la soccombenza c.d. virtuale atteso che l'annullamento in via di autotutela è intervenuto solo successivamente al deposito del ricorso, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna le parti convenute in solido fra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ARONE AURORA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA CP_2
Controparte_3 costituita in proprio
- RESISTENTI
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.01.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 06320249004372981000 (doc. 1 ricorso) di importo complessivo pari ad euro 52.251,08 (comprensivo di spese per esecuzione pari ad euro 1.211,93), notificatagli il giorno
09.01.2025 dall' ed emessa in relazione alle sottostanti cartelle di Controparte_3 pagamento nn. 06320040000641332000, 06320050000190059000, 06320050013463179000, CP_1
06320060009712131000, asseritamente notificate, rispettivamente, in data 26.02.2004, 14.03.2005,
13.02.2006, 06.12.2006, aventi ad oggetto il presunto, mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al periodo compreso tra l'anno 1999 e l'anno 2005.
Eccepiva, in principalità, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta e delle sottostanti cartelle di pagamento per omessa notifica di queste ultime e chiedeva inoltre, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'intimazione opposta, di dichiarare l'inefficacia e la nullità dei predetti atti in quanto in ogni caso prescritti, stante l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale per effetto del tempo trascorso fra la maturazione del presunto debito e l'asserita notifica delle cartelle di pagamento.
2. Ritualmente costituitasi, l' convenuta dava atto dell'avvenuto decorso dei termini CP_3 prescrizionali per tutte le cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione opposta – come già rilevato in sede di accoglimento in via di autotutela delle eccezioni attoree (doc. 1 memoria notificato al CP_3 ricorrente il 28.03.2025) – e chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
CP_
3. Si costituiva l' riportandosi alle conclusioni dell' circa Controparte_3
l'effettivo decorso dei termini prescrizionali, e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere e di essere in ogni caso tenuto indenne dall'eventuale pagamento delle spese di lite, essendo la prescrizione delle cartelle maturata in un momento successivo alla cessione del credito all' CP_3 convenuta.
4. All'odierna udienza parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio difensore già dichiaratosi antistatario. L' si associava alla richiesta di dichiarare cessata CP_1 la materia del contendere a spese compensate.
5. L'intervenuto annullamento delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata – la riscossione delle quali è stata definitivamente inibita in via di autotutela dalla medesima CP_3 convenuta (come da comunicazione prot. n. 1912829 del 27.03.2025) e la cui legittimità costituiva l'oggetto del giudizio – implica la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto da tutte le parti in causa.
Pag. 2 di 3 6. Le spese di lite seguono la soccombenza c.d. virtuale atteso che l'annullamento in via di autotutela è intervenuto solo successivamente al deposito del ricorso, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna le parti convenute in solido fra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
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