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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5898/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Alessandro SIMONETTI - Ricorrente - contro
», in Controparte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta -
OGGETTO: “IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 7 giugno 2024 la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittimo e comunque annullare il licenziamento intimatogli dalla società convenuta, per asserita giusta causa, con nota del 20 ottobre 2023 e, per l'effetto, condannarla, anche ai sensi dell'art. 18 l. n.
300/1970, a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed a corrispondergli tutto quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
in via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, chiedeva condannarsi la convenuta a riassumerlo entro il termine di tre giorni o, in alternativa, a risarcirlo nella misura ritenuta dovuta, oltre accessori e comunque con rifusione di spese.
In particolare, la parte ricorrente deduceva:
→ la insussistenza di giusta causa nonché di alcun inadempimento da parte sua, atteso che egli, il giorno 28 settembre 2023:
• recatosi regolarmente sul proprio posto di lavoro, dopo essere entrato negli spogliatoi, aveva accusato forti dolori a livello lombare nonché attacchi di ansia\panico con difficoltà respiratorie, stante l'ambiente asseritamente malsano ed insalubre in cui era tenuto a lavorare, non avendo trovato a sua disposizione alcuna mascherina di protezione per i fumi inquinanti, sicché era stato costretto a
“rifugiarsi” presso la propria abitazione per cercare un luogo “ove riprendere a respirare”;
• egli, peraltro, riteneva di poter, eventualmente, aderire allo sciopero indetto per quella giornata dalle OO.SS., mentre era totalmente ignaro di essere ricompreso nella lista del personale c.d. di “comandata”;
→ la sanzione irrogata sarebbe in ogni caso sproporzionata, non avendo egli procurato alcun danno grave al proprio datore di lavoro;
→ la sanzione costituirebbe peraltro una duplicazione rispetto alla sospensione (dall'attività lavorativa e dalla retribuzione) che già la società aveva disposto nei suoi confronti con la nota del 4 ottobre
2023;
→ nessuna procedura conciliativa era stata intrapresa prima dell'irrogazione del licenziamento.
Si è (ritualmente e tempestivamente) costituita
[...]
» e si è opposta all'accoglimento del Controparte_1 ricorso deducendo, tra l'altro, che:
➢ le domande sarebbero (integralmente o almeno parzialmente) improcedibili o inammissibili, in considerazione dello stato di insolvenza dichiarato nei suoi confronti dal TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 29 febbraio 2024;
➢ le condotte addebitate (sebbene inserito nelle liste nominative del
2 Sentenza R.G. n° 5898/24 personale c.d. di comandata, in occasione dello sciopero indetto per il giorno 28 settembre 2023, il – che avrebbe dovuto lavorare Pt_1 dalle ore 15.00 alle ore 23.00 - non si presentava sul posto di lavoro senza addurre alcun giustificato impedimento, lasciando il relativo turno
“scoperto”) sarebbero state oggetto di confessione da parte del lavoratore (in sede di audizione il 19 ottobre 2023) e, comunque, sarebbero sussistenti e costituirebbero un notevole inadempimento degli obblighi di legge e di contratto, qualificabile quale grave insubordinazione con abbandono del posto di lavoro, peraltro potenzialmente idonee ad arrecare un pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
➢ sarebbe in ogni caso applicabile, ratione temporis, non l'art. 18, L. n°
300/1970, bensì il D.Lgs. n. 23 del 2015, con necessità comunque di dedurre dall'eventuale indennità risarcitoria l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
In sede di prima udienza questo giudice ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva la “estinzione del rapporto di lavoro a fronte del pagamento di una somma pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto”, accettata però solo da parte convenuta (cfr. note dep. 24 ottobre 2024), mentre parte ricorrente ha manifestando la disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria della lite ma solo a fronte dell'erogazione di una somma maggiore (cfr. note dep. 31 ottobre 2024).
Espletato l'interrogatorio formale di parte ricorrente ed escussi alcuni testi, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo 3 Sentenza R.G. n° 5898/24 novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Appare in primo luogo necessario rilevare la inaccoglibilità della eccezione di (integrale o almeno parziale) improcedibilità o inammissibilità delle domande, in considerazione dello stato di insolvenza dichiarato nei confronti della società convenuta dal TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 29 febbraio
2024.
Deve considerarsi, in particolare, il disposto di cui al CCI (D. Lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, recante «CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155»), all'art. 32 («COMPETENZA SULLE
AZIONI CHE DERIVANO DALL'APERTURA DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE»), a tenore del quale: «Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore»
(analogamente, peraltro a quanto prevedeva il previgente art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante “DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO
PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA”).
Ed è appena il caso di rilevare, peraltro, che: «L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito»
(sic ex plurimis CASS. SEZ. III, 17 APRILE 2024 N° 10421), trattandosi quindi di una vicenda eventualmente litis ingressus impediens, concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza (con la conseguenza che tale questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38 primo comma cod. proc. civ., può essere dedotta o comunque rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del
4 Sentenza R.G. n° 5898/24 giudizio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 2 AGOSTO 2011 N°
16867).
--------------- Orbene, in ordine a tale questione, risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il condivisibile orientamento ermeneutico secondo il quale: «Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante
l'insinuazione al passivo» (sic CASS. LAV. 28 OTTOBRE 2024 N° 27796).
In altri termini, deve ritenersi che solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (CASS. 2 AGOSTO 2011, N. 16867; CASS. 20 SETTEMBRE 2013, N.
21669; CASS. 24 GENNAIO 2023, N. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura: ad esempio, si pensi ad accertamenti immobiliari che impongano il contraddittorio con terzi estranei al concorso – non realizzabile nel procedimento di verificazione – e altri casi possono sicuramente emergere nella complessa possibile casistica.
In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti
5 Sentenza R.G. n° 5898/24 riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche CASS.
7 FEBBRAIO 2020, N. 2990): ed è proprio a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche, ma non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo
(CASS. 30 MARZO 2018, N. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti (CASS. 21 GIUGNO
2018, N. 16443).
In termini, si veda anche CASS. LAV. 27 DICEMBRE 2021 N° 41586, in cui è stato precisato che: «In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro». In particolare, è stato ivi ribadito il principio secondo cui: «… nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità
o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile soltanto come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per
l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare),
6 Sentenza R.G. n° 5898/24 sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum (Cass. n. 7129/2011;
Cass. n. 23418/2017). …».
È consentita altresì l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (CASS. 20 AGOSTO 2009, N. 18557; CASS. 6 OTTOBRE 2017,
N. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.
Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (CASS. 28 OTTOBRE 2021, N. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative.
È dunque da escludere una generalizzata possibilità – al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare dunque evidente l'interesse del lavoratore – tramite il chiesto accertamento della illegittimità del licenziamento, con conseguente asserito diritto alla reintegra - alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, pur se assoggettata a , sia per Controparte_1
l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa conseguente alla chiesta reintegra, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, in ogni caso estranei all'esigenza della par condicio creditorum: l'azione è quindi proseguibile in questa sede.
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Tanto precisato, nel merito, il ricorso risulta nondimeno infondato e deve essere rigettato.
7 Sentenza R.G. n° 5898/24 Occorre in primis rilevare che – giusta quanto sostenuto da parte convenuta
– potrebbe anche ritenersi che le condotte addebitate siano state oggetto di confessione da parte del lavoratore, in sede di audizione il 19 ottobre 2023
(nel corso della quale il lavoratore era assistito da un rappresentante sindacale), di cui risulta la trascrizione che di seguito si riporta:
Sulla base di tale verbalizzazione, effettivamente sembra che, in quella sede, nessun disconoscimento vi sia stato, da parte del , in ordine alla Pt_1 conoscenza del suo inserimento nelle c.d. “comandate”, né che alcun cenno sia stato da lui fatto a problematiche sanitarie eventualmente connesse a dolori a livello lombare e/o a difficoltà respiratorie determinate dall'ambiente asseritamente malsano ed insalubre (come poi sostenuto in sede giudiziale).
Potrebbe dunque ritenersi che i fatti contestati, nella loro materialità, siano stati oggetto di una sostanziale “confessione”, laddove si opini che in tali dichiarazioni, rese dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare e quindi rivolte specificamente alla controparte datoriale, le già menzionate circostanze oggettive contestate siano state sostanzialmente ammesse. Ed invero, il contenuto di tali dichiarazioni potrebbe anche essere qualificato in termini di confessione stragiudiziale (sussistendo sia l'elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, sia l'elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 19 NOVEMBRE 2010 N° 23495 e CASS. SS. UU. 25 MARZO 8 Sentenza R.G. n° 5898/24 2013 N° 7381).
Sicché, rileverebbe anche il combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., potendosi osservare che “il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confitente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa” (sic CASS.
SEZ. III, 25 MARZO 2002 N° 4204; cfr. anche CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2016 N°
19554); con l'ulteriore corollario per cui “la confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (artt. 2733 e 2735 cod. civ.), e quindi rende inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione” (CASS. LAV. 20 MARZO 2001 N° 3975), trattandosi cioè di prova legale dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato (cfr. CASS. SEZ. III, 10
AGOSTO 2000 N° 10581).
Occorre poi rimarcare che, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ., l'efficacia della confessione e, quindi, l'esistenza dei fatti confessati può essere validamente contestata soltanto mediante la prova (anche) dell'errore di fatto (o della violenza), mentre sono da ritenersi irrilevanti il dolo e la simulazione. Più precisamente, siamo al cospetto di un atto giuridico “in senso stretto”, tipico, volontario e consapevole, ma non negoziale (trattandosi di una mera scelta del mezzo eteronomo di espressione, senza alcuna autonoma scelta degli
“effetti” dell'atto e senza alcuna autoregolamentazione degli interessi perseguiti nel caso concreto).
Poiché, in tali casi, i vizi della volontà sono disciplinati caso per caso (e non in via generale, come invece accade per gli atti negoziali: cfr. art. 1324 cod. civ. per l'applicabilità ai negozi unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale delle norme in materia di contratti), per l'ipotesi della confessione deve necessariamente farsi riferimento alla previsione di cui all'art. 2732 cod. civ.,
9 Sentenza R.G. n° 5898/24 a norma del quale l'invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, sia della non veridicità della dichiarazione sia del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza (cfr. CASS.
SEZ. II, 24 GIUGNO 2009 N° 14780; si vedano anche CASS. SEZ. II, 31 OTTOBRE
2008 N° 26325 e, in precedenza, CASS. SEZ. III, 22 FEBBRAIO 1995 N° 1960).
E nel caso di specie, invero, parte ricorrente nessuna circostanza ha allegato – né chiesto di provare – in base alla quale poter eventualmente dimostrare l'errore di fatto (o la violenza) che ne avrebbe, in ipotesi, determinato il vizio della volontà all'epoca della audizione (dimostrazione che, si ribadisce, è essenziale per poter invalidare gli effetti di una confessione, oltre a quella attinente alla mera "non veridicità"). Infatti, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato
(sic CASS. LAV., 11 AGOSTO 2004 N° 15618).
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Ad ogni modo, anche a voler pretermettere quanto sinora osservato, deve darsi atto che – alla stregua dell'espletata attività istruttoria – le circostanze poste a fondamento della contestazione disciplinare sono risultate comunque dimostrate da parte della convenuta.
In punto di fatto, risulta documentalmente dal report delle timbrature che il ricorrente, dopo essere entrato nello stabilimento (accedendovi alle ore 14:08 dalla portineria A), ne era uscito alle ore 14:20 (sempre dalla medesima portineria), senza affatto recarsi sul proprio posto di lavoro, cioè nel reparto
“Batterie”, ove avrebbe dovuto svolgere le sue ordinarie mansioni di “Addetto coperchi” nel turno previsto dalle 15:00 alle 23:00.
Nel ricorso, il ha prospettato che egli, dopo essere entrato negli Pt_1 spogliatoi, aveva accusato forti dolori a livello lombare nonché attacchi di ansia\panico con difficoltà respiratorie, stante l'ambiente asseritamente malsano ed insalubre in cui era tenuto a lavorare, non avendo trovato a sua disposizione alcuna mascherina di protezione per i fumi inquinanti, sicché era stato costretto a “rifugiarsi” presso la propria abitazione per cercare un luogo
10 Sentenza R.G. n° 5898/24 “ove riprendere a respirare”.
Peraltro, ha affermato altresì che egli riteneva di poter, eventualmente, aderire allo sciopero indetto per quella giornata dalle OO.SS., mentre era totalmente ignaro di essere ricompreso nella lista del personale c.d. di
“comandata”.
Orbene, con riferimento a quest'ultimo aspetto (conoscenza da parte del lavoratore del suo inserimento nella lista dei dipendenti di “comandata”), deve in primis osservarsi che parte convenuta ha prodotto documentazione relativa alle formali comunicazioni inviate alle OO.SS. e alle RR.SS.UU., contenenti gli elenchi del personale interessato, di cui pure era stata effettuata la affissione presso tutte le portinerie aziendali, sulla base di una pluriennale prassi basata su pregressi accordi sindacali.
Tutta la documentazione relativa a tali circostanze è stata tuttavia oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente, avendo in particolare egli impugnato i seguenti documenti:
→ all_4_timbrature_portineria_A_del_28-09-23_Baratto.PDF
→ all_8_proclamazione_sciopero_USB_del_22-04-2022.PDF
→ Email_1
→ el_22-04-2022.PDF
→ all_11_cartellini_presenze_settembre_Ingenito_e_Grattagliano.PDF
→ Email_2
→ o 27-6-23.PDF
→ all_14_contestazione_del_4_9_23_provvedimento_del_27_09_23.PDF
→ Email_3
→ Email_4
→
→ all_18_1_pec_del_27_9_23_comunicazione_comandate_a_RSU_e_OOSS.ZIP
→ Email_5
→
→ all_21_artt_9_e_10_estratti_CCNL_Metalmeccanici_industria.PDF
in quanto «… depositati in copie informatiche di fotocopie prive di alcuna sottoscrizione digitale e di attestazione di conformità ai sedicenti originali di cui, in ogni caso, si nega l'esistenza» (sic verbale ud. 21 agosto 2024).
Inoltre, nelle note depositate il 10 ottobre 2024, parte ricorrente ha ulteriormente precisato che: «… il disconoscimento delle copie informatiche di fotocopie depositate ex adverso risulta assolutamente rituale, circostanziato e specifico in quanto per costante Giurisprudenza della Corte Suprema "Una contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia
(...) è validamente compiuta ai sensi dell'articolo 2719 c.c., quando si indichi
11 Sentenza R.G. n° 5898/24 espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. La ricorrente aveva infatti messo in dubbio l'esistenza degli originali dei documenti sui quali era stata fondata la pretesa creditoria da parte dell' . Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento CP_3 sia stato efficacemente effettuato dalla parte” (Cfr. tra le tante Cass. n.
3126\2022, n. 24207\2021, n. 21054 del 2020 e n. 7775 del 2014) proprio come è avvenuto nel caso di specie in cui il ricorrente ha negato l'esistenza degli originali, difatti, mai prodotti in giudizio».
Tale, dunque, essendo il tenore del disconoscimento operato da parte ricorrente, occorre tuttavia dare atto che – secondo il più condivisibile orientamento ermeneutico di legittimità - «In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente
l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni» (sic CASS. SEZ. V, 6 SETTEMBRE 2024 N° 24029).
In particolare, la S.C. ha evidenziato che: « … …
9. Viceversa, ove si escluda l'esistenza dell'originale, non vi sarebbe in tesi la possibilità di operare una comparazione, posto che (come osservatosi in dottrina) la mancanza dell'originale farebbe cadere il necessario termine di comparazione al quale agganciare le difformità tali da escludere l'equipollente efficacia probatoria della copia all'originale. Sotto questo profilo, la contestazione circa
l'esistenza di un originale non può attenere al disconoscimento di conformità o, quanto meno, non può fondare la specificità della contestazione di conformità richiesta da questa Corte. 10. Analogamente,
l'assenza di originale quale presupposto della specificità della contestazione
12 Sentenza R.G. n° 5898/24 appare distonico anche rispetto agli effetti che produce il disconoscimento di conformità. Questa Corte afferma costantemente che – diversamente dal disconoscimento della sottoscrizione di un documento – nel caso in cui il disconoscimento attenga alla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto la sua efficacia probatoria;
in questi casi il giudice può accertarne aliunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n.
9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n.
24456 del 2011)» (Cass., Sez. V, 12 luglio 2021, n. 19813). 11. Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla provenienza o «paternità» del documento, ha pertanto una efficacia diversa e sin anche minore rispetto al disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo
l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519; Cass., Sez.
V, 23 maggio 2018, n. 12737; Cass., Sez. Lav., 17 febbraio 2015, n. 3122;
Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4395; conf., Cass., Sez. VI, 13 maggio 2021,
n. 12794). 12. La contestazione di conformità innesca, pertanto, il potere dovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa dei fatti ivi indicati;
la contestazione di conformità presuppone, ancora una volta, l'esistenza di un originale, in mancanza del quale la conformità a un originale inesistente non sarebbe predicabile neanche in tesi e non sarebbe accertabile aliunde. In assenza di un originale, non potrebbe tout court valutarsi a fini probatori la copia prodotta, ancorché ricorrendo ad altri mezzi di prova (come il ricorrente propugna espressamente) e questa conclusione sarebbe in spregio della giurisprudenza di questa Corte menzionata ai punti superiori. 13. A conti fatti,
l'allegazione della inesistenza dell'originale (pur veicolata da un
13 Sentenza R.G. n° 5898/24 disconoscimento ex artt. 2712, 2719 cod. civ.) non attiene propriamente a un disconoscimento di conformità (e, quindi, alla inibitoria della traslazione della efficacia probatoria dall'originale alla copia), bensì ad altra difesa del contribuente, ossia al fatto che la copia prodotta – in quanto priva di originale – è stata artificiosamente creata. Il ricorrente, deducendo che – a fronte della produzione di copia fotostatica dell'originale - l'originale non esiste nell'ordinamento giuridico, allega che i fatti rappresentati nel documento prodotto in copia non possono esistere per assenza dell'originale stesso. Il
«diniego di originale» non attiene alla contestazione del contenuto del documento (difforme da un originale esistente), bensì alla contestazione dell'esistenza stessa del documento, difesa che va ascritta alle contestazioni finalizzate a espungere dall'ordinamento un documento artificiosamente creato e prodotto in giudizio e che richiedono la querela di falso, proponibile anche avverso un documento prodotto in copia, in quanto finalizzata a rimuovere l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata (Cass., Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718). La contestazione di inesistenza dell'originale a fronte della produzione di copie fotostatiche, investendo la provenienza del documento e l'esistenza stessa del documento, mira a espungere la scrittura dall'ordinamento e non a contestare elementi di distonia del contenuto della copia prodotta dall'originale. 14.
Deve, pertanto, concludersi che il disconoscimento, nella specie, pur essendo specifico in relazione alle singole cartelle e agli atti di cui è stato operato il disconoscimento, non può ritenersi specifico in relazione alle ragioni per le quali è stato effettuato, avendo sul punto il ricorrente addotto la mera inesistenza del documento originale («Il disconoscimento, avendo il contribuente negato l'esistenza degli originali, era quindi già di per sé sufficiente»: pag. 8 ricorso), laddove la specificità deve riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale. … …».
In senso conforme, vedasi anche CASS. SEZ. V, 5 GENNAIO 2025 N° 134: «In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con
14 Sentenza R.G. n° 5898/24 mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria» (nonché, ancora, CASS. LAV. 8 APRILE 2025 N° 9257).
E' quindi evidente – facendo applicazione di siffatti principî di diritto al caso di specie - che il disconoscimento operato da parte ricorrente non può ritenersi specifico in relazione alle ragioni per le quali è stato effettuato, avendo sul punto il ricorrente addotto la mera inesistenza dei documenti originali (laddove la specificità deve riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale), mentre il «diniego di originale» (che non attiene alla contestazione del contenuto dei documenti, bensì appunto alla contestazione della loro stessa esistenza), in quanto finalizzato a espungere dall'ordinamento documenti che si asserisce essere stati artificiosamente creati, richiede la querela di falso (proponibile anche avverso un documento prodotto in copia), la cui mancanza, all'evidenza, determina il riconoscimento della piena efficacia probatoria della documentazione in questione, sì come prodotta da parte convenuta.
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Deve quindi ritenersi dimostrato che parte convenuta avesse posto in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di sciopero, sulla base di una pluriennale prassi basata su pregressi accordi sindacali, avendo in particolare provveduto alle formali comunicazioni inviate alle OO.SS. e alle RR.SS.UU., contenenti gli elenchi del personale interessato, di cui pure era stata effettuata la affissione presso tutte le portinerie aziendali (come, del resto, asseverato anche in sede testimoniale, dai testi , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
): conseguentemente, il ricorrente, in relazione alla astensione dal Tes_4 lavoro, era stato posto nelle condizioni di conoscere agevolmente il proprio inserimento nella lista del personale c.d. di “comandata” (alla stessa stregua,
15 Sentenza R.G. n° 5898/24 peraltro, di quanto avvenuto anche in un precedente sciopero: cfr. dich. teste
). Tes_1
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Per quanto poi concerne le ulteriori prospettazioni difensive del Pt_1
(secondo cui egli, avendo accusato forti dolori a livello lombare nonché attacchi di ansia\panico con difficoltà respiratorie, stante l'ambiente asseritamente malsano ed insalubre in cui era tenuto a lavorare, non avendo trovato a sua disposizione alcuna mascherina di protezione per i fumi inquinanti, era stato costretto a “rifugiarsi” presso la propria abitazione per cercare un luogo “ove riprendere a respirare”), risultano invero decisive (in senso contrario rispetto a tali asserzioni attoree) le dichiarazioni rese dal teste (il quale, Testimone_5 all'epoca dei fatti, svolgeva le mansioni di capoturno nel reparto nel quale prestava servizio il ricorrente): sul punto, deve peraltro osservarsi che – al momento della deposizione – il suddetto teste non era più dipendente della convenuta (essendosi dimesso nel dicembre 2024 ed avendo instaurato un rapporto di lavoro con altra ditta), sicché nessuna eventuale perplessità può residuare in ordine alla sua piena attendibilità (non essendo peraltro stata evidenziata alcuna eventuale diversa ragione di dubbio).
Orbene, il D'INCESSO ha dichiarato che, dopo averne verificato la assenza in reparto, subito dopo le 15:00 fu lui a contattare telefonicamente il (e Pt_1 non viceversa) e questi gli disse “che aveva avuto un problema, senza specificare quale, sicché doveva tornare a casa”, precisando che non vi era necessità di far rimanere al suo posto qualcuno del turno precedente, “perché sarebbe tornato quanto prima”. Sulla base di tale assicurazione, quindi, il lasciò sulla posizione normalmente ricoperta dal solo un Tes_4 Pt_1 dipendente, mentre di norma vi lavorano in due;
successivamente, visto che non arrivava e che a partire dalle 19 era necessario provvedere alla Pt_1 copertura, lo chiamò nuovamente al telefono ma senza avere alcuna risposta, in quanto il telefono risultava irraggiungibile; conseguentemente, per coprire il turno, il D'INCESSO fu costretto a chiedere ad un altro dipendente, che era di servizio nel terzo turno, di anticipare l'inizio dell'attività lavorativa. Sono state quindi smentite le circostanze esposte dal in sede di Pt_1 interrogatorio formale, essendo emerso che: I) non fu lui a chiamare il
D'INCESSO, ma viceversa;
II) nessuna spiegazione egli rese in ordine ai motivi del suo mancato accesso in reparto, tanto meno in riferimento a eventuali problematiche sanitarie, connesse o meno alla eventuale mancanza di dispositivi di protezione individuale;
III) sebbene egli avesse assicurato che avrebbe a breve fatto ritorno in reparto ed attesa la necessità di coprire il turno, il D'INCESSO successivamente lo richiamò senza però ricevere alcuna risposta.
Del resto, in ordine alle paventate esigenze sanitarie, occorre anche rilevare che egli si recò dal medico solo il giorno dopo, dichiarando di essere ammalato solo dal 29 settembre 2023 (e non dal 28):
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Né alcuna diversa considerazione sarebbe stata possibile ove si fosse proceduto alla ammissione anche della prova testimoniale diretta richiesta da parte ricorrente, potendosi richiamare quanto sul punto precisato nella ordinanza resa il 4 novembre 2024: Ed invero, i fatti sui quali il ricorrente aveva chiesto prova diretta attengono alla asserita richiesta da lui rivolta ad un suo conoscente di venirlo a prelevare dallo stabilimento, per condurlo a casa, in quanto asseritamente attinto da un attacco di panico\ansia con difficoltà respiratoria e dolori lombari, essendo altresì stato costretto a chiudere i finestrini dell'automobile a causa di immissioni inquinanti.
Si tratta, all'evidenza, di circostanze esterne rispetto a quanto verificatosi all'interno dello stabilimento, in relazione alle quali non è stato spiegato in quali termini, e perché, i testi indicati potessero avere conoscenze eventualmente idonee a confutare quanto riferibile da soggetti interni all'azienda, avuto altresì riguardo alla irrilevanza di quanto testimoniabile de relato actoris, in favore dello stesso.
Si deve infatti opinare che: «… … solo "la deposizione «de relato ex parte» con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo «animus») fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma
1, secondo periodo, cod. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), giacché, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vedente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569). … …» (sic CASS.
SEZ. III, 8 APRILE 2020 N° 7746; conf. CASS. SEZ. I, 3 APRILE 2007 N° 8358, cui adde CASS. 10 GENNAIO 2011 N° 313). Pt_2
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Occorre quindi concludere, alla stregua del coacervo probatorio disponibile, che parte convenuta ha fornito idonea dimostrazione della sussistenza delle condotte addebitate e, cioè, del fatto che, sebbene inserito nelle liste nominative del personale c.d. di comandata, in occasione dello sciopero
18 Sentenza R.G. n° 5898/24 indetto per il giorno 28 settembre 2023, il – che avrebbe dovuto Pt_1 lavorare dalle ore 15.00 alle ore 23.00 - non si era presentato sul posto di lavoro senza addurre alcun giustificato impedimento, lasciando il relativo turno “scoperto”.
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Parte ricorrente contesta altresì nel merito la determinazione datoriale impugnata perché sarebbe non proporzionata, non avendo egli procurato alcun danno grave al proprio datore di lavoro.
Sul punto, occorre innanzitutto richiamare quanto rimarcato da 19 Parte_3
AGOSTO 2020 N° 17321, secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi datoriali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza: tanto ovviamente non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva e/o dalla legge, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. Ciò nondimeno, precisa la S.C.: «… la scala valoriale espressa dal contratto collettivo deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art.
2119 cod. civ. (Cass. n. 9396 del 2018; Cass. n. 28492 dei 2018; principio ribadito da Cass. n. 14062 del 2019; Cass. n. 14063 del 2019; v. anche Cass.
n. 13865 del 2019), considerato altresì che la legge n. 183 del 2010, art. 30,
19 Sentenza R.G. n° 5898/24 comma 3, ha previsto che "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro" (cfr. Cass. n. 32500 del 2018; circa la natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute nella legge n. 183 del 2010, art. 30, v. anche Cass. n. 25201 del
2016)».
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Tanto premesso, nel caso di specie occorre rilevare che la condotta posta in essere dal ricorrente integra certamente un inadempimento degli obblighi di legge e di contratto in quanto, non prestando ingiustificatamente attività lavorativa in occasione dello sciopero, nonostante l'inserimento del suo nominativo nelle liste del personale di comandata, ha violato l'obbligo a suo carico sotteso alla vigenza dell'accordo per la salvaguardia degli impianti, così verosimilmente mettendo a rischio la incolumità delle persone e la sicurezza degli impianti (proprio a cagione delle possibili contestuali assenze di chi avesse partecipato allo sciopero proclamato dalle OO.SS.), così potendosi configurare una grave insubordinazione e/o un ”abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi”.
Trattasi di ipotesi non sussumibili nell'ambito delle sanzioni di tipo conservativo (regolamentate dall'art. 9, Sez. Quarta – Titolo VII del CCNL di settore), ma anzi espressamente previste tra le fattispecie sanzionabili con il licenziamento [cfr. art. 10, lettera B, Sezione Quarta, Titolo VII, lett. a) e lett. e)].
Per una fattispecie del tutto analoga, si veda CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ.
DIST. DI TARANTO, SENT. 11 MAGGIO 2021 N. 215 (rinvenibile anche in DI CP_4
del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA), in cui si è rimarcato che: « … … CP_5
l'astensione dal lavoro in un settore sensibile quale il pronto intervento di manutenzione dell'area ghisa, in presenza di una comandata di tutela, costituisce una grave forma di abbandono con conseguenze pregiudizievoli a carico della produttività aziendale, ossia della sua efficienza ed operatività, non
20 Sentenza R.G. n° 5898/24 semplicemente della produzione, sanzionata con il licenziamento senza preavviso dall'art. 10 CCNL del settore. Infine, quanto al nesso causale tra comportamento sanzionato e potenziale pericolo, la previsione di disciplina ad hoc all'interno di plurimi accordi di salvaguardia a tutela dell'attività degli impianti, la correlazione di siffatti accordi ad esigenza da tempo avvertita (il primo accordo risale al 1966), la notoria continuità del ciclo produttivo nell'industria siderurgica, le mansioni di pronto intervento per la manutenzione meccanica, cui era addetto il xxx, danno riscontro alla sussistenza ed alla misura dei potenziali gravi pregiudizi derivanti dall'improvvisa ed imprevista interruzione del servizio. …».
Occorrendo, dunque, comunque partire dallascala valoriale manifestata dal contratto collettivo (che deve pur sempre costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ.), nella specie deve prendersi atto della espressione di inequivoca riprovazione nei confronti di condotte che vengono ex se ricollegate alla sanzione disciplinare del licenziamento, evidentemente in quanto ritenute particolarmente deplorevoli.
A ciò si aggiunga che sono nondimeno riscontrabili aspetti – relativi alle concrete modalità delle condotte ed al contesto di riferimento - che comunque inducono a ritenere configurabile una gravità idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro ed a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza, dovendosi peraltro anche dare atto della sussistenza di precedenti sanzioni disciplinari pure oggetto di specifica contestazione nella nota del 4 ottobre 2023, ai fini della recidiva, non disconosciute dal ricorrente: Ed invero, sembra particolarmente rilevante il fatto che, sebbene espressamente interpellato dal capoturno, il lavoratore non gli abbia palesato, nell'immediatezza, alcuna spiegazione in ordine ai motivi del suo mancato accesso in reparto (nemmeno in riferimento a eventuali problematiche sanitarie, né a problematiche di natura familiare), evitando poi di rendersi ulteriormente reperibile, sebbene vi fosse la necessità di coprire il turno e nonostante egli avesse assicurato che avrebbe a breve fatto ritorno in reparto.
Trattandosi, dunque, di condotte che verosimilmente denotano una rilevante intensità dell'elemento intenzionale, non ritiene il TRIBUNALE che possa affermarsi la non proporzionalità della sanzione irrogata, avuto anche riguardo alla peculiarità ed al grado di affidamento richiesto dalle mansioni che la parte ricorrente avrebbe dovuto svolgere, nell'ambito del reparto .
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Da ultimo, occorre dare atto della inaccoglibilità anche delle ulteriori doglianze formulate in ricorso, atteso che:
→ la sanzione espulsiva non si configura come una duplicazione rispetto alla sospensione (dall'attività lavorativa e dalla retribuzione) che la società aveva disposto con la medesima nota di contestazione disciplinare del 4 ottobre 2023
(trattandosi all'evidenza di sospensione cautelare dal servizio, la quale costituisce una forma di autotutela del datore di lavoro volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro nei casi previsti, ed è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, di carattere sanzionatorio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 17 FEBBRAIO 2016 N° 3076), mentre i provvedimenti disciplinari richiamati ai fini della recidiva nella stessa contestazione disciplinare erano all'evidenza conseguenti a condotte diverse;
→ nessuna procedura conciliativa risulta fosse necessariamente da intraprendere, da parte della convenuta, prima dell'irrogazione del 22 Sentenza R.G. n° 5898/24 licenziamento.
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Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc..
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale
“estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno,
“parametriche” o “paradigmatiche”).
Né pare configurabile alcuna soccombenza reciproca (nemmeno parziale) in ragione del fatto che sia stata ritenuta inaccoglibile una eccezione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito formulata dalla parte poi risultata integralmente e sostanzialmente vittoriosa in relazione al petitum principale, dovendosi infatti opinare che: “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa
23 Sentenza R.G. n° 5898/24 la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (sic CASS. SEZ. VI-II, 2 SETTEMBRE 2014 N°
18503; in senso conforme, si veda CASS. SEZ. V, 17 APRILE 2019 N° 10685).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..
Si precisa altresì che, ove si tratti di accertare la esistenza o persistenza di un rapporto di lavoro potenzialmente a tempo indeterminato, il valore della causa non può che essere indeterminabile: cfr. CASS. LAV. 20 GENNAIO
1975 N° 240 e, più recentemente, CASS. SEZ. II, 29 MARZO 2019 N° 8941).
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi €.3.500,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 20 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 5898/24
16 Sentenza R.G. n° 5898/24
17 Sentenza R.G. n° 5898/24
21 Sentenza R.G. n° 5898/24
24 Sentenza R.G. n° 5898/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Alessandro SIMONETTI - Ricorrente - contro
», in Controparte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta -
OGGETTO: “IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 7 giugno 2024 la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittimo e comunque annullare il licenziamento intimatogli dalla società convenuta, per asserita giusta causa, con nota del 20 ottobre 2023 e, per l'effetto, condannarla, anche ai sensi dell'art. 18 l. n.
300/1970, a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed a corrispondergli tutto quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
in via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, chiedeva condannarsi la convenuta a riassumerlo entro il termine di tre giorni o, in alternativa, a risarcirlo nella misura ritenuta dovuta, oltre accessori e comunque con rifusione di spese.
In particolare, la parte ricorrente deduceva:
→ la insussistenza di giusta causa nonché di alcun inadempimento da parte sua, atteso che egli, il giorno 28 settembre 2023:
• recatosi regolarmente sul proprio posto di lavoro, dopo essere entrato negli spogliatoi, aveva accusato forti dolori a livello lombare nonché attacchi di ansia\panico con difficoltà respiratorie, stante l'ambiente asseritamente malsano ed insalubre in cui era tenuto a lavorare, non avendo trovato a sua disposizione alcuna mascherina di protezione per i fumi inquinanti, sicché era stato costretto a
“rifugiarsi” presso la propria abitazione per cercare un luogo “ove riprendere a respirare”;
• egli, peraltro, riteneva di poter, eventualmente, aderire allo sciopero indetto per quella giornata dalle OO.SS., mentre era totalmente ignaro di essere ricompreso nella lista del personale c.d. di “comandata”;
→ la sanzione irrogata sarebbe in ogni caso sproporzionata, non avendo egli procurato alcun danno grave al proprio datore di lavoro;
→ la sanzione costituirebbe peraltro una duplicazione rispetto alla sospensione (dall'attività lavorativa e dalla retribuzione) che già la società aveva disposto nei suoi confronti con la nota del 4 ottobre
2023;
→ nessuna procedura conciliativa era stata intrapresa prima dell'irrogazione del licenziamento.
Si è (ritualmente e tempestivamente) costituita
[...]
» e si è opposta all'accoglimento del Controparte_1 ricorso deducendo, tra l'altro, che:
➢ le domande sarebbero (integralmente o almeno parzialmente) improcedibili o inammissibili, in considerazione dello stato di insolvenza dichiarato nei suoi confronti dal TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 29 febbraio 2024;
➢ le condotte addebitate (sebbene inserito nelle liste nominative del
2 Sentenza R.G. n° 5898/24 personale c.d. di comandata, in occasione dello sciopero indetto per il giorno 28 settembre 2023, il – che avrebbe dovuto lavorare Pt_1 dalle ore 15.00 alle ore 23.00 - non si presentava sul posto di lavoro senza addurre alcun giustificato impedimento, lasciando il relativo turno
“scoperto”) sarebbero state oggetto di confessione da parte del lavoratore (in sede di audizione il 19 ottobre 2023) e, comunque, sarebbero sussistenti e costituirebbero un notevole inadempimento degli obblighi di legge e di contratto, qualificabile quale grave insubordinazione con abbandono del posto di lavoro, peraltro potenzialmente idonee ad arrecare un pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
➢ sarebbe in ogni caso applicabile, ratione temporis, non l'art. 18, L. n°
300/1970, bensì il D.Lgs. n. 23 del 2015, con necessità comunque di dedurre dall'eventuale indennità risarcitoria l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
In sede di prima udienza questo giudice ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva la “estinzione del rapporto di lavoro a fronte del pagamento di una somma pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto”, accettata però solo da parte convenuta (cfr. note dep. 24 ottobre 2024), mentre parte ricorrente ha manifestando la disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria della lite ma solo a fronte dell'erogazione di una somma maggiore (cfr. note dep. 31 ottobre 2024).
Espletato l'interrogatorio formale di parte ricorrente ed escussi alcuni testi, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo 3 Sentenza R.G. n° 5898/24 novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Appare in primo luogo necessario rilevare la inaccoglibilità della eccezione di (integrale o almeno parziale) improcedibilità o inammissibilità delle domande, in considerazione dello stato di insolvenza dichiarato nei confronti della società convenuta dal TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 29 febbraio
2024.
Deve considerarsi, in particolare, il disposto di cui al CCI (D. Lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, recante «CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155»), all'art. 32 («COMPETENZA SULLE
AZIONI CHE DERIVANO DALL'APERTURA DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE»), a tenore del quale: «Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore»
(analogamente, peraltro a quanto prevedeva il previgente art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante “DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO
PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA”).
Ed è appena il caso di rilevare, peraltro, che: «L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito»
(sic ex plurimis CASS. SEZ. III, 17 APRILE 2024 N° 10421), trattandosi quindi di una vicenda eventualmente litis ingressus impediens, concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza (con la conseguenza che tale questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38 primo comma cod. proc. civ., può essere dedotta o comunque rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del
4 Sentenza R.G. n° 5898/24 giudizio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 2 AGOSTO 2011 N°
16867).
--------------- Orbene, in ordine a tale questione, risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il condivisibile orientamento ermeneutico secondo il quale: «Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante
l'insinuazione al passivo» (sic CASS. LAV. 28 OTTOBRE 2024 N° 27796).
In altri termini, deve ritenersi che solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (CASS. 2 AGOSTO 2011, N. 16867; CASS. 20 SETTEMBRE 2013, N.
21669; CASS. 24 GENNAIO 2023, N. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura: ad esempio, si pensi ad accertamenti immobiliari che impongano il contraddittorio con terzi estranei al concorso – non realizzabile nel procedimento di verificazione – e altri casi possono sicuramente emergere nella complessa possibile casistica.
In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti
5 Sentenza R.G. n° 5898/24 riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche CASS.
7 FEBBRAIO 2020, N. 2990): ed è proprio a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche, ma non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo
(CASS. 30 MARZO 2018, N. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti (CASS. 21 GIUGNO
2018, N. 16443).
In termini, si veda anche CASS. LAV. 27 DICEMBRE 2021 N° 41586, in cui è stato precisato che: «In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro». In particolare, è stato ivi ribadito il principio secondo cui: «… nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità
o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile soltanto come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per
l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare),
6 Sentenza R.G. n° 5898/24 sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum (Cass. n. 7129/2011;
Cass. n. 23418/2017). …».
È consentita altresì l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (CASS. 20 AGOSTO 2009, N. 18557; CASS. 6 OTTOBRE 2017,
N. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.
Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (CASS. 28 OTTOBRE 2021, N. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative.
È dunque da escludere una generalizzata possibilità – al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare dunque evidente l'interesse del lavoratore – tramite il chiesto accertamento della illegittimità del licenziamento, con conseguente asserito diritto alla reintegra - alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, pur se assoggettata a , sia per Controparte_1
l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa conseguente alla chiesta reintegra, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, in ogni caso estranei all'esigenza della par condicio creditorum: l'azione è quindi proseguibile in questa sede.
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Tanto precisato, nel merito, il ricorso risulta nondimeno infondato e deve essere rigettato.
7 Sentenza R.G. n° 5898/24 Occorre in primis rilevare che – giusta quanto sostenuto da parte convenuta
– potrebbe anche ritenersi che le condotte addebitate siano state oggetto di confessione da parte del lavoratore, in sede di audizione il 19 ottobre 2023
(nel corso della quale il lavoratore era assistito da un rappresentante sindacale), di cui risulta la trascrizione che di seguito si riporta:
Sulla base di tale verbalizzazione, effettivamente sembra che, in quella sede, nessun disconoscimento vi sia stato, da parte del , in ordine alla Pt_1 conoscenza del suo inserimento nelle c.d. “comandate”, né che alcun cenno sia stato da lui fatto a problematiche sanitarie eventualmente connesse a dolori a livello lombare e/o a difficoltà respiratorie determinate dall'ambiente asseritamente malsano ed insalubre (come poi sostenuto in sede giudiziale).
Potrebbe dunque ritenersi che i fatti contestati, nella loro materialità, siano stati oggetto di una sostanziale “confessione”, laddove si opini che in tali dichiarazioni, rese dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare e quindi rivolte specificamente alla controparte datoriale, le già menzionate circostanze oggettive contestate siano state sostanzialmente ammesse. Ed invero, il contenuto di tali dichiarazioni potrebbe anche essere qualificato in termini di confessione stragiudiziale (sussistendo sia l'elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, sia l'elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 19 NOVEMBRE 2010 N° 23495 e CASS. SS. UU. 25 MARZO 8 Sentenza R.G. n° 5898/24 2013 N° 7381).
Sicché, rileverebbe anche il combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., potendosi osservare che “il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confitente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa” (sic CASS.
SEZ. III, 25 MARZO 2002 N° 4204; cfr. anche CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2016 N°
19554); con l'ulteriore corollario per cui “la confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (artt. 2733 e 2735 cod. civ.), e quindi rende inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione” (CASS. LAV. 20 MARZO 2001 N° 3975), trattandosi cioè di prova legale dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato (cfr. CASS. SEZ. III, 10
AGOSTO 2000 N° 10581).
Occorre poi rimarcare che, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ., l'efficacia della confessione e, quindi, l'esistenza dei fatti confessati può essere validamente contestata soltanto mediante la prova (anche) dell'errore di fatto (o della violenza), mentre sono da ritenersi irrilevanti il dolo e la simulazione. Più precisamente, siamo al cospetto di un atto giuridico “in senso stretto”, tipico, volontario e consapevole, ma non negoziale (trattandosi di una mera scelta del mezzo eteronomo di espressione, senza alcuna autonoma scelta degli
“effetti” dell'atto e senza alcuna autoregolamentazione degli interessi perseguiti nel caso concreto).
Poiché, in tali casi, i vizi della volontà sono disciplinati caso per caso (e non in via generale, come invece accade per gli atti negoziali: cfr. art. 1324 cod. civ. per l'applicabilità ai negozi unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale delle norme in materia di contratti), per l'ipotesi della confessione deve necessariamente farsi riferimento alla previsione di cui all'art. 2732 cod. civ.,
9 Sentenza R.G. n° 5898/24 a norma del quale l'invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, sia della non veridicità della dichiarazione sia del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza (cfr. CASS.
SEZ. II, 24 GIUGNO 2009 N° 14780; si vedano anche CASS. SEZ. II, 31 OTTOBRE
2008 N° 26325 e, in precedenza, CASS. SEZ. III, 22 FEBBRAIO 1995 N° 1960).
E nel caso di specie, invero, parte ricorrente nessuna circostanza ha allegato – né chiesto di provare – in base alla quale poter eventualmente dimostrare l'errore di fatto (o la violenza) che ne avrebbe, in ipotesi, determinato il vizio della volontà all'epoca della audizione (dimostrazione che, si ribadisce, è essenziale per poter invalidare gli effetti di una confessione, oltre a quella attinente alla mera "non veridicità"). Infatti, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato
(sic CASS. LAV., 11 AGOSTO 2004 N° 15618).
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Ad ogni modo, anche a voler pretermettere quanto sinora osservato, deve darsi atto che – alla stregua dell'espletata attività istruttoria – le circostanze poste a fondamento della contestazione disciplinare sono risultate comunque dimostrate da parte della convenuta.
In punto di fatto, risulta documentalmente dal report delle timbrature che il ricorrente, dopo essere entrato nello stabilimento (accedendovi alle ore 14:08 dalla portineria A), ne era uscito alle ore 14:20 (sempre dalla medesima portineria), senza affatto recarsi sul proprio posto di lavoro, cioè nel reparto
“Batterie”, ove avrebbe dovuto svolgere le sue ordinarie mansioni di “Addetto coperchi” nel turno previsto dalle 15:00 alle 23:00.
Nel ricorso, il ha prospettato che egli, dopo essere entrato negli Pt_1 spogliatoi, aveva accusato forti dolori a livello lombare nonché attacchi di ansia\panico con difficoltà respiratorie, stante l'ambiente asseritamente malsano ed insalubre in cui era tenuto a lavorare, non avendo trovato a sua disposizione alcuna mascherina di protezione per i fumi inquinanti, sicché era stato costretto a “rifugiarsi” presso la propria abitazione per cercare un luogo
10 Sentenza R.G. n° 5898/24 “ove riprendere a respirare”.
Peraltro, ha affermato altresì che egli riteneva di poter, eventualmente, aderire allo sciopero indetto per quella giornata dalle OO.SS., mentre era totalmente ignaro di essere ricompreso nella lista del personale c.d. di
“comandata”.
Orbene, con riferimento a quest'ultimo aspetto (conoscenza da parte del lavoratore del suo inserimento nella lista dei dipendenti di “comandata”), deve in primis osservarsi che parte convenuta ha prodotto documentazione relativa alle formali comunicazioni inviate alle OO.SS. e alle RR.SS.UU., contenenti gli elenchi del personale interessato, di cui pure era stata effettuata la affissione presso tutte le portinerie aziendali, sulla base di una pluriennale prassi basata su pregressi accordi sindacali.
Tutta la documentazione relativa a tali circostanze è stata tuttavia oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente, avendo in particolare egli impugnato i seguenti documenti:
→ all_4_timbrature_portineria_A_del_28-09-23_Baratto.PDF
→ all_8_proclamazione_sciopero_USB_del_22-04-2022.PDF
→ Email_1
→ el_22-04-2022.PDF
→ all_11_cartellini_presenze_settembre_Ingenito_e_Grattagliano.PDF
→ Email_2
→ o 27-6-23.PDF
→ all_14_contestazione_del_4_9_23_provvedimento_del_27_09_23.PDF
→ Email_3
→ Email_4
→
→ all_18_1_pec_del_27_9_23_comunicazione_comandate_a_RSU_e_OOSS.ZIP
→ Email_5
→
→ all_21_artt_9_e_10_estratti_CCNL_Metalmeccanici_industria.PDF
in quanto «… depositati in copie informatiche di fotocopie prive di alcuna sottoscrizione digitale e di attestazione di conformità ai sedicenti originali di cui, in ogni caso, si nega l'esistenza» (sic verbale ud. 21 agosto 2024).
Inoltre, nelle note depositate il 10 ottobre 2024, parte ricorrente ha ulteriormente precisato che: «… il disconoscimento delle copie informatiche di fotocopie depositate ex adverso risulta assolutamente rituale, circostanziato e specifico in quanto per costante Giurisprudenza della Corte Suprema "Una contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia
(...) è validamente compiuta ai sensi dell'articolo 2719 c.c., quando si indichi
11 Sentenza R.G. n° 5898/24 espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. La ricorrente aveva infatti messo in dubbio l'esistenza degli originali dei documenti sui quali era stata fondata la pretesa creditoria da parte dell' . Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento CP_3 sia stato efficacemente effettuato dalla parte” (Cfr. tra le tante Cass. n.
3126\2022, n. 24207\2021, n. 21054 del 2020 e n. 7775 del 2014) proprio come è avvenuto nel caso di specie in cui il ricorrente ha negato l'esistenza degli originali, difatti, mai prodotti in giudizio».
Tale, dunque, essendo il tenore del disconoscimento operato da parte ricorrente, occorre tuttavia dare atto che – secondo il più condivisibile orientamento ermeneutico di legittimità - «In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente
l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni» (sic CASS. SEZ. V, 6 SETTEMBRE 2024 N° 24029).
In particolare, la S.C. ha evidenziato che: « … …
9. Viceversa, ove si escluda l'esistenza dell'originale, non vi sarebbe in tesi la possibilità di operare una comparazione, posto che (come osservatosi in dottrina) la mancanza dell'originale farebbe cadere il necessario termine di comparazione al quale agganciare le difformità tali da escludere l'equipollente efficacia probatoria della copia all'originale. Sotto questo profilo, la contestazione circa
l'esistenza di un originale non può attenere al disconoscimento di conformità o, quanto meno, non può fondare la specificità della contestazione di conformità richiesta da questa Corte. 10. Analogamente,
l'assenza di originale quale presupposto della specificità della contestazione
12 Sentenza R.G. n° 5898/24 appare distonico anche rispetto agli effetti che produce il disconoscimento di conformità. Questa Corte afferma costantemente che – diversamente dal disconoscimento della sottoscrizione di un documento – nel caso in cui il disconoscimento attenga alla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto la sua efficacia probatoria;
in questi casi il giudice può accertarne aliunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n.
9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n.
24456 del 2011)» (Cass., Sez. V, 12 luglio 2021, n. 19813). 11. Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla provenienza o «paternità» del documento, ha pertanto una efficacia diversa e sin anche minore rispetto al disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo
l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519; Cass., Sez.
V, 23 maggio 2018, n. 12737; Cass., Sez. Lav., 17 febbraio 2015, n. 3122;
Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4395; conf., Cass., Sez. VI, 13 maggio 2021,
n. 12794). 12. La contestazione di conformità innesca, pertanto, il potere dovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa dei fatti ivi indicati;
la contestazione di conformità presuppone, ancora una volta, l'esistenza di un originale, in mancanza del quale la conformità a un originale inesistente non sarebbe predicabile neanche in tesi e non sarebbe accertabile aliunde. In assenza di un originale, non potrebbe tout court valutarsi a fini probatori la copia prodotta, ancorché ricorrendo ad altri mezzi di prova (come il ricorrente propugna espressamente) e questa conclusione sarebbe in spregio della giurisprudenza di questa Corte menzionata ai punti superiori. 13. A conti fatti,
l'allegazione della inesistenza dell'originale (pur veicolata da un
13 Sentenza R.G. n° 5898/24 disconoscimento ex artt. 2712, 2719 cod. civ.) non attiene propriamente a un disconoscimento di conformità (e, quindi, alla inibitoria della traslazione della efficacia probatoria dall'originale alla copia), bensì ad altra difesa del contribuente, ossia al fatto che la copia prodotta – in quanto priva di originale – è stata artificiosamente creata. Il ricorrente, deducendo che – a fronte della produzione di copia fotostatica dell'originale - l'originale non esiste nell'ordinamento giuridico, allega che i fatti rappresentati nel documento prodotto in copia non possono esistere per assenza dell'originale stesso. Il
«diniego di originale» non attiene alla contestazione del contenuto del documento (difforme da un originale esistente), bensì alla contestazione dell'esistenza stessa del documento, difesa che va ascritta alle contestazioni finalizzate a espungere dall'ordinamento un documento artificiosamente creato e prodotto in giudizio e che richiedono la querela di falso, proponibile anche avverso un documento prodotto in copia, in quanto finalizzata a rimuovere l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata (Cass., Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718). La contestazione di inesistenza dell'originale a fronte della produzione di copie fotostatiche, investendo la provenienza del documento e l'esistenza stessa del documento, mira a espungere la scrittura dall'ordinamento e non a contestare elementi di distonia del contenuto della copia prodotta dall'originale. 14.
Deve, pertanto, concludersi che il disconoscimento, nella specie, pur essendo specifico in relazione alle singole cartelle e agli atti di cui è stato operato il disconoscimento, non può ritenersi specifico in relazione alle ragioni per le quali è stato effettuato, avendo sul punto il ricorrente addotto la mera inesistenza del documento originale («Il disconoscimento, avendo il contribuente negato l'esistenza degli originali, era quindi già di per sé sufficiente»: pag. 8 ricorso), laddove la specificità deve riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale. … …».
In senso conforme, vedasi anche CASS. SEZ. V, 5 GENNAIO 2025 N° 134: «In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con
14 Sentenza R.G. n° 5898/24 mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria» (nonché, ancora, CASS. LAV. 8 APRILE 2025 N° 9257).
E' quindi evidente – facendo applicazione di siffatti principî di diritto al caso di specie - che il disconoscimento operato da parte ricorrente non può ritenersi specifico in relazione alle ragioni per le quali è stato effettuato, avendo sul punto il ricorrente addotto la mera inesistenza dei documenti originali (laddove la specificità deve riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale), mentre il «diniego di originale» (che non attiene alla contestazione del contenuto dei documenti, bensì appunto alla contestazione della loro stessa esistenza), in quanto finalizzato a espungere dall'ordinamento documenti che si asserisce essere stati artificiosamente creati, richiede la querela di falso (proponibile anche avverso un documento prodotto in copia), la cui mancanza, all'evidenza, determina il riconoscimento della piena efficacia probatoria della documentazione in questione, sì come prodotta da parte convenuta.
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Deve quindi ritenersi dimostrato che parte convenuta avesse posto in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di sciopero, sulla base di una pluriennale prassi basata su pregressi accordi sindacali, avendo in particolare provveduto alle formali comunicazioni inviate alle OO.SS. e alle RR.SS.UU., contenenti gli elenchi del personale interessato, di cui pure era stata effettuata la affissione presso tutte le portinerie aziendali (come, del resto, asseverato anche in sede testimoniale, dai testi , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
): conseguentemente, il ricorrente, in relazione alla astensione dal Tes_4 lavoro, era stato posto nelle condizioni di conoscere agevolmente il proprio inserimento nella lista del personale c.d. di “comandata” (alla stessa stregua,
15 Sentenza R.G. n° 5898/24 peraltro, di quanto avvenuto anche in un precedente sciopero: cfr. dich. teste
). Tes_1
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Per quanto poi concerne le ulteriori prospettazioni difensive del Pt_1
(secondo cui egli, avendo accusato forti dolori a livello lombare nonché attacchi di ansia\panico con difficoltà respiratorie, stante l'ambiente asseritamente malsano ed insalubre in cui era tenuto a lavorare, non avendo trovato a sua disposizione alcuna mascherina di protezione per i fumi inquinanti, era stato costretto a “rifugiarsi” presso la propria abitazione per cercare un luogo “ove riprendere a respirare”), risultano invero decisive (in senso contrario rispetto a tali asserzioni attoree) le dichiarazioni rese dal teste (il quale, Testimone_5 all'epoca dei fatti, svolgeva le mansioni di capoturno nel reparto nel quale prestava servizio il ricorrente): sul punto, deve peraltro osservarsi che – al momento della deposizione – il suddetto teste non era più dipendente della convenuta (essendosi dimesso nel dicembre 2024 ed avendo instaurato un rapporto di lavoro con altra ditta), sicché nessuna eventuale perplessità può residuare in ordine alla sua piena attendibilità (non essendo peraltro stata evidenziata alcuna eventuale diversa ragione di dubbio).
Orbene, il D'INCESSO ha dichiarato che, dopo averne verificato la assenza in reparto, subito dopo le 15:00 fu lui a contattare telefonicamente il (e Pt_1 non viceversa) e questi gli disse “che aveva avuto un problema, senza specificare quale, sicché doveva tornare a casa”, precisando che non vi era necessità di far rimanere al suo posto qualcuno del turno precedente, “perché sarebbe tornato quanto prima”. Sulla base di tale assicurazione, quindi, il lasciò sulla posizione normalmente ricoperta dal solo un Tes_4 Pt_1 dipendente, mentre di norma vi lavorano in due;
successivamente, visto che non arrivava e che a partire dalle 19 era necessario provvedere alla Pt_1 copertura, lo chiamò nuovamente al telefono ma senza avere alcuna risposta, in quanto il telefono risultava irraggiungibile; conseguentemente, per coprire il turno, il D'INCESSO fu costretto a chiedere ad un altro dipendente, che era di servizio nel terzo turno, di anticipare l'inizio dell'attività lavorativa. Sono state quindi smentite le circostanze esposte dal in sede di Pt_1 interrogatorio formale, essendo emerso che: I) non fu lui a chiamare il
D'INCESSO, ma viceversa;
II) nessuna spiegazione egli rese in ordine ai motivi del suo mancato accesso in reparto, tanto meno in riferimento a eventuali problematiche sanitarie, connesse o meno alla eventuale mancanza di dispositivi di protezione individuale;
III) sebbene egli avesse assicurato che avrebbe a breve fatto ritorno in reparto ed attesa la necessità di coprire il turno, il D'INCESSO successivamente lo richiamò senza però ricevere alcuna risposta.
Del resto, in ordine alle paventate esigenze sanitarie, occorre anche rilevare che egli si recò dal medico solo il giorno dopo, dichiarando di essere ammalato solo dal 29 settembre 2023 (e non dal 28):
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Né alcuna diversa considerazione sarebbe stata possibile ove si fosse proceduto alla ammissione anche della prova testimoniale diretta richiesta da parte ricorrente, potendosi richiamare quanto sul punto precisato nella ordinanza resa il 4 novembre 2024: Ed invero, i fatti sui quali il ricorrente aveva chiesto prova diretta attengono alla asserita richiesta da lui rivolta ad un suo conoscente di venirlo a prelevare dallo stabilimento, per condurlo a casa, in quanto asseritamente attinto da un attacco di panico\ansia con difficoltà respiratoria e dolori lombari, essendo altresì stato costretto a chiudere i finestrini dell'automobile a causa di immissioni inquinanti.
Si tratta, all'evidenza, di circostanze esterne rispetto a quanto verificatosi all'interno dello stabilimento, in relazione alle quali non è stato spiegato in quali termini, e perché, i testi indicati potessero avere conoscenze eventualmente idonee a confutare quanto riferibile da soggetti interni all'azienda, avuto altresì riguardo alla irrilevanza di quanto testimoniabile de relato actoris, in favore dello stesso.
Si deve infatti opinare che: «… … solo "la deposizione «de relato ex parte» con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo «animus») fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma
1, secondo periodo, cod. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), giacché, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vedente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569). … …» (sic CASS.
SEZ. III, 8 APRILE 2020 N° 7746; conf. CASS. SEZ. I, 3 APRILE 2007 N° 8358, cui adde CASS. 10 GENNAIO 2011 N° 313). Pt_2
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Occorre quindi concludere, alla stregua del coacervo probatorio disponibile, che parte convenuta ha fornito idonea dimostrazione della sussistenza delle condotte addebitate e, cioè, del fatto che, sebbene inserito nelle liste nominative del personale c.d. di comandata, in occasione dello sciopero
18 Sentenza R.G. n° 5898/24 indetto per il giorno 28 settembre 2023, il – che avrebbe dovuto Pt_1 lavorare dalle ore 15.00 alle ore 23.00 - non si era presentato sul posto di lavoro senza addurre alcun giustificato impedimento, lasciando il relativo turno “scoperto”.
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Parte ricorrente contesta altresì nel merito la determinazione datoriale impugnata perché sarebbe non proporzionata, non avendo egli procurato alcun danno grave al proprio datore di lavoro.
Sul punto, occorre innanzitutto richiamare quanto rimarcato da 19 Parte_3
AGOSTO 2020 N° 17321, secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi datoriali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza: tanto ovviamente non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva e/o dalla legge, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. Ciò nondimeno, precisa la S.C.: «… la scala valoriale espressa dal contratto collettivo deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art.
2119 cod. civ. (Cass. n. 9396 del 2018; Cass. n. 28492 dei 2018; principio ribadito da Cass. n. 14062 del 2019; Cass. n. 14063 del 2019; v. anche Cass.
n. 13865 del 2019), considerato altresì che la legge n. 183 del 2010, art. 30,
19 Sentenza R.G. n° 5898/24 comma 3, ha previsto che "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro" (cfr. Cass. n. 32500 del 2018; circa la natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute nella legge n. 183 del 2010, art. 30, v. anche Cass. n. 25201 del
2016)».
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Tanto premesso, nel caso di specie occorre rilevare che la condotta posta in essere dal ricorrente integra certamente un inadempimento degli obblighi di legge e di contratto in quanto, non prestando ingiustificatamente attività lavorativa in occasione dello sciopero, nonostante l'inserimento del suo nominativo nelle liste del personale di comandata, ha violato l'obbligo a suo carico sotteso alla vigenza dell'accordo per la salvaguardia degli impianti, così verosimilmente mettendo a rischio la incolumità delle persone e la sicurezza degli impianti (proprio a cagione delle possibili contestuali assenze di chi avesse partecipato allo sciopero proclamato dalle OO.SS.), così potendosi configurare una grave insubordinazione e/o un ”abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi”.
Trattasi di ipotesi non sussumibili nell'ambito delle sanzioni di tipo conservativo (regolamentate dall'art. 9, Sez. Quarta – Titolo VII del CCNL di settore), ma anzi espressamente previste tra le fattispecie sanzionabili con il licenziamento [cfr. art. 10, lettera B, Sezione Quarta, Titolo VII, lett. a) e lett. e)].
Per una fattispecie del tutto analoga, si veda CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ.
DIST. DI TARANTO, SENT. 11 MAGGIO 2021 N. 215 (rinvenibile anche in DI CP_4
del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA), in cui si è rimarcato che: « … … CP_5
l'astensione dal lavoro in un settore sensibile quale il pronto intervento di manutenzione dell'area ghisa, in presenza di una comandata di tutela, costituisce una grave forma di abbandono con conseguenze pregiudizievoli a carico della produttività aziendale, ossia della sua efficienza ed operatività, non
20 Sentenza R.G. n° 5898/24 semplicemente della produzione, sanzionata con il licenziamento senza preavviso dall'art. 10 CCNL del settore. Infine, quanto al nesso causale tra comportamento sanzionato e potenziale pericolo, la previsione di disciplina ad hoc all'interno di plurimi accordi di salvaguardia a tutela dell'attività degli impianti, la correlazione di siffatti accordi ad esigenza da tempo avvertita (il primo accordo risale al 1966), la notoria continuità del ciclo produttivo nell'industria siderurgica, le mansioni di pronto intervento per la manutenzione meccanica, cui era addetto il xxx, danno riscontro alla sussistenza ed alla misura dei potenziali gravi pregiudizi derivanti dall'improvvisa ed imprevista interruzione del servizio. …».
Occorrendo, dunque, comunque partire dallascala valoriale manifestata dal contratto collettivo (che deve pur sempre costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ.), nella specie deve prendersi atto della espressione di inequivoca riprovazione nei confronti di condotte che vengono ex se ricollegate alla sanzione disciplinare del licenziamento, evidentemente in quanto ritenute particolarmente deplorevoli.
A ciò si aggiunga che sono nondimeno riscontrabili aspetti – relativi alle concrete modalità delle condotte ed al contesto di riferimento - che comunque inducono a ritenere configurabile una gravità idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro ed a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza, dovendosi peraltro anche dare atto della sussistenza di precedenti sanzioni disciplinari pure oggetto di specifica contestazione nella nota del 4 ottobre 2023, ai fini della recidiva, non disconosciute dal ricorrente: Ed invero, sembra particolarmente rilevante il fatto che, sebbene espressamente interpellato dal capoturno, il lavoratore non gli abbia palesato, nell'immediatezza, alcuna spiegazione in ordine ai motivi del suo mancato accesso in reparto (nemmeno in riferimento a eventuali problematiche sanitarie, né a problematiche di natura familiare), evitando poi di rendersi ulteriormente reperibile, sebbene vi fosse la necessità di coprire il turno e nonostante egli avesse assicurato che avrebbe a breve fatto ritorno in reparto.
Trattandosi, dunque, di condotte che verosimilmente denotano una rilevante intensità dell'elemento intenzionale, non ritiene il TRIBUNALE che possa affermarsi la non proporzionalità della sanzione irrogata, avuto anche riguardo alla peculiarità ed al grado di affidamento richiesto dalle mansioni che la parte ricorrente avrebbe dovuto svolgere, nell'ambito del reparto .
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Da ultimo, occorre dare atto della inaccoglibilità anche delle ulteriori doglianze formulate in ricorso, atteso che:
→ la sanzione espulsiva non si configura come una duplicazione rispetto alla sospensione (dall'attività lavorativa e dalla retribuzione) che la società aveva disposto con la medesima nota di contestazione disciplinare del 4 ottobre 2023
(trattandosi all'evidenza di sospensione cautelare dal servizio, la quale costituisce una forma di autotutela del datore di lavoro volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro nei casi previsti, ed è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, di carattere sanzionatorio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 17 FEBBRAIO 2016 N° 3076), mentre i provvedimenti disciplinari richiamati ai fini della recidiva nella stessa contestazione disciplinare erano all'evidenza conseguenti a condotte diverse;
→ nessuna procedura conciliativa risulta fosse necessariamente da intraprendere, da parte della convenuta, prima dell'irrogazione del 22 Sentenza R.G. n° 5898/24 licenziamento.
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Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc..
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale
“estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno,
“parametriche” o “paradigmatiche”).
Né pare configurabile alcuna soccombenza reciproca (nemmeno parziale) in ragione del fatto che sia stata ritenuta inaccoglibile una eccezione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito formulata dalla parte poi risultata integralmente e sostanzialmente vittoriosa in relazione al petitum principale, dovendosi infatti opinare che: “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa
23 Sentenza R.G. n° 5898/24 la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (sic CASS. SEZ. VI-II, 2 SETTEMBRE 2014 N°
18503; in senso conforme, si veda CASS. SEZ. V, 17 APRILE 2019 N° 10685).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..
Si precisa altresì che, ove si tratti di accertare la esistenza o persistenza di un rapporto di lavoro potenzialmente a tempo indeterminato, il valore della causa non può che essere indeterminabile: cfr. CASS. LAV. 20 GENNAIO
1975 N° 240 e, più recentemente, CASS. SEZ. II, 29 MARZO 2019 N° 8941).
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi €.3.500,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 20 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 5898/24
16 Sentenza R.G. n° 5898/24
17 Sentenza R.G. n° 5898/24
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