Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 175/2020 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
e TARABINI GIUSEPPE Parte_1
contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MOIOLA Controparte_1 C.F._2
GIANMARIA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
- accertare e dichiarare che (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
19.03.1973, ivi residente in [...], deve alla ricorrente Avv. Parte_1
(C.F. ) la somma di Euro 12.330,30 oltre IVA e C.I.P.A. nella misura di
[...] CodiceFiscale_4
legge, oltre le spese non imponibili pari ad Euro 600,00;
pagina 1 di 15
C.I.P.A. nella misura di legge, oltre le spese non imponibili pari ad Euro 600,00, oltre al dovuto per interessi di mora dalla data della domanda giudiziale;
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte dalla resistente, in fatto e in diritto, stante l'impossibilità di imputare qualsivoglia responsabilità al procuratore in ordine alle differenti strategie difensive da cui è derivata soccombenza in sentenze emesse dopo la sua remissione del mandato;
- accertare e dichiarare la falsa rappresentazione dei fatti a opera della resistente;
- disporre ai sensi dell'art. 89, secondo comma c.p.c. la cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive contenute nelle conclusioni rassegnate dalla resistente assegnando alla persona offesa, con la sentenza che deciderà la causa, una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, da determinare secondo equità. Con vittoria di spese.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reijectis, così provvedere:
In via principale, nel merito, accertati e dichiarati l'inadempimento contrattuale dell'avv.
[...]
e/o l'imperizia della professionista per la proposizione di domande di opposizione Parte_1
fondate su valutazioni giuridiche prive di fondamento che appalesano oltre che errata cognizione o violazione di precise disposizioni di legge anche uno studio della causa condotto in modo errato, con l'enunciazione di questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, rigettare integralmente le domande di controparte;
In via subordinata, nel merito, accertati e dichiarati l'inadempimento contrattuale dell'avv.
[...]
e/o l'imperizia della professionista per la proposizione di domande di opposizione Parte_1
fondate su valutazioni giuridiche prive di fondamento che appalesano oltre che errata cognizione o violazione di precise disposizioni di legge anche uno studio della causa condotto in modo errato, con l'enunciazione di questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, disporre la riduzione degli onorari pretesi da controparte alla somma ritenuta di giustizia e, comunque, esclusi gli importi non imponibili richiesti a titolo di contributi unificati;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità civile dell'avvocato, secondo la normativa vigente enunciata nel Codice civile, nella legge professionale forense e nel Codice deontologico (si richiamano integralmente i punti 9 e seguenti dell'atto di comparsa di costituzione e risposta) e/o il ricorso a mezzi difensivi pregiudizievoli, condannare la parte ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale consistente nell'incremento delle somme dovute al sig. in conseguenza delle vane azioni Parte_2 pagina 2 di 15 giudiziarie intraprese pari alla somma di € 5.891,70 (€ 14.220,60 – € 8.328,90), nonché al risarcimento dei danni ex art. 2043 per la responsabilità civile della ricorrente da valutarsi in via equitativa, ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, anche alla luce della mancata adesione, da parte della ricorrente, alla proposta più volte formulata dall'Ill.mo Giudice ed accettata dalla convenuta”.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis, c.p.c., l'avv. adiva il Tribunale Parte_1
esponendo:
1) Il commercialista della NO , dott.ssa chiedeva al Controparte_1 Persona_1
sottoscritto legale di occuparsi della proposizione di opposizione avverso un atto di precetto datato
15.07.2015, notificato il 20 luglio 2015, con il quale l'avv. aveva ingiunto alla medesima a nome P_
di , il pagamento della somma di €.8.328,90, stante la ferma determinazione della Parte_2
propria cliente nel voler promuovere tale causa. La dott.ssa al corrente delle pregresse Per_1
vicende che avevano portato alla notifica dell'atto di precetto, rendeva al sottoscritto avvocato un'ampia relazione dichiarando la propria disponibilità a fornire qualsivoglia chiarimento si rendesse necessario in corso di causa. Il sottoscritto avvocato, accettava l'incarico, notificando entro il termine di venti giorni, al signor al domicilio indicato dall'Avv. presso il suo Pt_2 P_
studio, atto di citazione in opposizione al precetto. La Causa rubricata al n. R.G. 1209/15, veniva affidata alla Dott.ssa La NO , in corso di causa, faceva pervenire al Per_2 Controparte_1
sottoscritto avvocato, successivamente al termine per proporre impugnazione, un documento contenente sovrapposizione di firme finalizzato a dimostrare che la firma apposta Parte_2
sulla procura alle liti autenticata dall'avv. era falsa. Tale documento, reso disponibile solo P_
dopo l'iscrizione a ruolo dell'opposizione al precetto, veniva prodotto in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., chiedendo al Giudice Istruttore, Dr.ssa di chiamare in causa il Per_2
come previsto dalle modifiche apportate al c.p.c. dalla riforma 2009, al fine di confermare o Pt_2
disconoscere la procura all'avv. o, in subordine, di disporre una perizia calligrafica, con P_
l'avvertenza che in difetto sussistevano i presupposti per proporre querela di falso in ogni stato e grado del giudizio fino a quando la verità (o falsità del documento) non fosse stata dimostrata.
Identiche eccezioni sono state sollevate in tutte le cause che, come di seguito dimostrato, si sono susseguite. L'avv. in data 08.03.2016, mentre era in corso la causa R.G 1208/15, in opposizione P_
al precetto, notificava atto di pignoramento presso terzi con il quale pignorava presso la Banca pagina 3 di 15 Popolare di Tirano, i crediti della NO (titoli cointestati con il marito Controparte_1 Persona_3
, in violazione dell'art.481, comma 1 c.p.c,, (inefficacia del precetto per avvenuto inizio
[...]
dell'esecuzione decorso il termine di novanta giorni dalla sua notificazione), dell'art. 481, comma 2
(sospensione del processo esecutivo in pendenza di opposizione al precetto) e dell'articolo 627
(riassunzione del processo esecutivo con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione). La NO
proponeva quindi anche opposizione all'esecuzione, con ricorso in data 02.04.2016, Controparte_1
rubricato al n. RG. 116/16, assegnato alla Dr.ssa Amatulli. L'avv. in pendenza P_
dell'opposizione all'esecuzione RG.116/16, notificava un secondo atto di precetto, dichiarando espressamente di nutrire dubbi sulla regolarità del primo atto di precetto (nel frattempo caducato e, in ogni caso, sospeso ex lege ai sensi dell'art. 481, commi 1 e 2) e un nuovo atto di pignoramento presso terzi dei medesimi crediti presso la Filiale di Tirano, già bloccati Controparte_3
con il precedente pignoramento, senza concessione del termine minimo di dieci giorni e senza rinunciare al primo precetto. La NO , a causa di tale temeraria ed estemporanea Controparte_1
nuova iniziativa, si vedeva costretta a proporre ricorso ex artt. 615, 2° c. e 617, 2° c. c.p.c. sia in opposizione al nuovo atto di precetto che in opposizione al contestuale nuovo atto di pignoramento presso terzi, entrambi entro il termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione all'atto di precetto in rinnovazione 16 marzo 2016, notificato il 17 marzo 2016, con il quale l'avv. aveva P_
nuovamente ingiunto, a nome di , il pagamento della somma di €.8.328,90, proposta Parte_2
con atto di citazione ex artt. 615 e 617 cpc, rubricata al n. RG. 556/16 e assegnata alla Dott.ssa
Amatulli era stata rinviata per udienza di precisazione delle conclusioni successivamente alla remissione del mandato di cui infra da parte del sottoscritto ex difensore. Il ricorso ex artt. 615, 2° c.
e 617, 2° c. c.p.c. del 02.04.2016, in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificato all'opponente in data 31.03.2016, rubricato al n. RG. 149/16 era stato assegnato alla dott.ssa Per_4
che aveva disposto la sospensione dell'esecuzione. La cancelleria dell'esecuzione, ha
[...]
attribuito all'iscrizione a ruolo del secondo pignoramento da parte dell'avv. il diverso il n. P_
RG. 153/16, assegnando la causa alla Dott.ssa Amatulli. La procedura esecutiva sospesa contraddistinta con il n. 149/16 (assegnata alla Dr.ssa e la procedura contraddistinta Per_4
con il n. 153/16 sono state riunite e assegnate alla Dott.ssa Amatulli, in quanto titolare della prima procedura R.G..116/16. La dott.ssa sebbene tenuta a dichiarare d'ufficio la cessazione della Per_2
materia del contendere in relazione al primo atto di precetto, con condanna del al Pt_2
pagamento ex lege delle spese di lite in base al cosiddetto principio di soccombenza virtuale, essendo pagina 4 di 15 la convenuta, a causa della nuove temerarie iniziative dell'Avv. stata costretta a proporre P_
opposizione all'atto di precetto in rinnovazione e al nuovo atto di pignoramento presso terzi, entrambi di contenuto identico ai precedenti tempestivamente impugnati, rigettava l'opposizione al primo atto di precetto condannando la NO al pagamento delle spese. La Controparte_1
sentenza della Dr.ssa è passata in giudicato a causa della decisione della NO Per_2 _1
di rigettare la proposta del sottoscritto avvocato di proporre appello, oltremodo opportuno
[...]
per effetto della sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva RG. 116/16 relativa all'atto di pignoramento presso terzi a esso inerente. Il sottoscritto ricorrente, nell'ambito delle procedure esecutive n. R.G. 149/16 (riunita alla n. R.G.153/16) e n. R.G. 116/16, proponeva due istanze di correzione di altrettante ordinanze, con le quali, rispettivamente, la dr.ssa Amatulli aveva disposto la distribuzione delle somme pignorate in ordine al secondo pignoramento e rigettato l'opposizione al primo pignoramento.
In particolare: Con l'istanza di correzione depositata nella causa RG 149/16 riunita alla n. 153/16, eccepiva che il G.E. non poteva autorizzare la distribuzione delle somme essendo tale procedura esecutiva già stata sospesa dal Giudice Della Nave, con ordinanza divenuta definitiva in quanto non reclamata dall'avv. decaduto definitivamente da tale prerogativa e, ponendo, in quel P_
contesto, l'accento sul fatto che il Giudice dell'esecuzione, una volta sospesa la procedura può solamente concedere i termini per l'introduzione del Giudice di merito. La mancata introduzione del Giudizio di merito, a sua volta, aveva determinato ai sensi dell'art. 630, comma 1 c.p.c.
l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente obbligo di condannare il alle Pt_2
relative spese, circostanza che il Giudice Amatulli avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio alla prima udienza successiva all'accertamento della mancata introduzione di tale giudizio (cfr. art. 630 c.p.c.
“Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice (Comma 1);. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza
è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza (Comma 2). Con l'istanza di correzione depositata nelle procedure R.G. n. 116/16, ha eccepito la sussistenza dei presupposti di estinzione della procedura esecutiva e dello svincolo delle somme pignorate a causa della mancata iscrizione a ruolo del primo pignoramento da parte dell'Avv. Tale istanza è stata accolta dal P_
G.E. con ordinanza avente efficacia esecutiva dopo che la dott.ssa Amatulli, ha preso consapevolezza della sussistenza dei presupposti di estinzione della prima procedura esecutiva a causa dell'omessa iscrizione a ruolo da parte dell'avv. Il G.E., con tale provvedimento ha, P_ pagina 5 di 15 condannando il al pagamento delle spese in forza del cosiddetto principio di soccombenza Pt_2
virtuale.
L'odierna ricorrente, fin dall'inizio, è stato oggetto di mal tollerate invettive e intemperanti pretese di ingerenza nel proprio operato da parte della NO , giunta persino al paradosso Controparte_1
di invitarla a prendere lezioni di diritto dal Presidente del Collegio dei Periti a cui è iscritta. La NO , il giorno prima dell'udienza avanti il G.E. in cui avrebbe dovuto essere Controparte_1
disposta la distribuzione del ricavato, a fronte della presentazione nel suo esclusivo (e dimostrato) interesse delle predette istanze di correzione ordinanze del G.E., ha rivolto al sottoscritto avvocato, intollerabili accuse di incapacità e superficialità. È stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'odierna ricorrente, dal momento che anche l'umana sopportazione ha un limite, ha rimesso immediatamente il mandato non potendo tollerare oltre tale oltraggiosa situazione. Da quel momento non ha più interloquito con la NO . La Cancelleria dell'Esecuzione, Controparte_1
presumibilmente per il fatto che la NO non aveva ancora nominato un altro difensore, _1
notificava al sottoscritto procuratore l'ordinanza del 15.03.2017 con la quale il G.E., in accoglimento dell'istanza di correzione errore depositata nella causa RG. 116/16, con la quale dichiarava l'estinzione di tale procedura esecutiva e disponeva lo svincolo delle somme pignorate. Tale ordinanza, produttiva di effetti sia nei confronti dell'avv. che nei confronti della P_ [...]
, è divenuta definitiva non avendo nessuno dei due proposto reclamo al collegio Controparte_3
entro il termine perentorio di quindici giorni. La sottoscritta, per dovere istituzionale e deontologia professionale, notificava l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione alla , Controparte_3
che provvedeva allo svincolo delle somme pignorate con il primo atto di pignoramento presso terzi
(comprensive di quelle indebitamente bloccate di pertinenza del coniuge della NO _1
). Il sottoscritto ricorrente, stante la remissione del mandato, non conosce l'esito del secondo
[...]
pignoramento, il quale, fermo restando che la procedura esecutiva si è estinta ai sensi dell'art. 630, commi 1 e 2 per mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio assegnato dal Giudice e fermo restando che il giudice non poteva assegnare alcuna somma essendo la procedura RG n. 149/16, riunita con la procedura n. 143/16, già sospesa dal Giudice Della Nave, non
è idoneo a produrre effetti in quanto tutte le somme disponibili erano state vincolate con il primo pignoramento e, in ogni caso, è improcedibile in quanto una volta liberato il primo pignoramento sul secondo non è possibile distribuire nulla. Parimenti il sottoscritto avvocato non conosce l'esito della causa in opposizione al secondo precetto notificato in pendenza di opposizione al primo precetto di identico contenuto.
pagina 6 di 15 La NO , oltre a non avere mai corrisposto alcun acconto al sottoscritto difensore, Controparte_1
né per onorari, né per rimborso spese vive anticipate per suo conto (contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo), in risposta alla pec del 14.03.2017 (doc. 1) con la quale il sottoscritto avvocato rimetteva il mandato e la invitava a pagare le proprie competenze, alla successiva mail del 30.05.2017
(doc. 2) e alla pec del 13.07.2017 (doc. 3), con la quale si sollecitava nuovamente il saldo delle competenze, rispondeva con pec del 18.07.2017 (doc. 4) adducendo, pur di sottrarsi al pagamento, infondati pretesti, a cui la sottoscritta ha puntualmente replicato (doc. 5).
La ricorrente chiedeva:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, 1) accertare e dichiarare che la NO , C.F. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
19.03.1973, ivi residente in [...], deve al ricorrente Avv. Parte_1
(C.F. ) la somma di Euro 12.330,30 oltre IVA e C.I.P.A. nella misura di
[...] C.F._1
legge, oltre le spese non imponibili pari ad Euro 600,00; 2) per l'effetto, condannare la NO
al pagamento della somma di Euro 12.330,30 oltre IVA e C.I.P.A. nella misura di Controparte_1
legge, oltre le spese non imponibili pari ad Euro 600,00, oltre al dovuto per interessi di mora a far tempo dalla pubblicazione dell'ordinanza conclusiva del presente procedimento;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali (d.m. n. 55 del 2014 come modificato, con effetto dal 27 aprile 2018, dal d.m. n. 37 del 2018) relativi al presente giudizio.
Si costituiva la resistente, chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale, nel merito, accertati e dichiarati l'inadempimento contrattuale dell'avv. e/o Parte_1
l'imperizia della professionista per la proposizione di domande di opposizione fondate su valutazioni giuridiche prive di fondamento che appalesano oltre che ignoranza o violazione di precise disposizioni di legge anche uno studio della causa condotto in modo errato, con l'enunciazione di questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, rigettare integralmente le domande di controparte;
- In via subordinata, nel merito, accertati e dichiarati l'inadempimento contrattuale dell'avv. e/o l'imperizia della professionista per la proposizione Parte_1
di domande di opposizione fondate su valutazioni giuridiche prive di fondamento che appalesano oltre che ignoranza o violazione di precise disposizioni di legge anche uno studio della causa condotto in modo errato, con l'enunciazione di questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, disporre la riduzione degli onorari pretesi da controparte alla somma ritenuta di giustizia e, pagina 7 di 15 comunque, esclusi gli importi non imponibili richiesti a titolo di contributi unificati;
- in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità civile dell'avvocato, secondo la normativa vigente enunciata nel Codice civile, nella legge professionale forense e nel Codice deontologico, come meglio precisate ai punti 9 e seguenti del presente atto e/o il ricorso a mezzi difensivi pregiudizievoli, condannare la parte attrice al risarcimento del danno patrimoniale consistente nell'incremento delle somme dovute al sig. conseguente alle vane azioni giudiziarie Parte_2
intraprese pari ad 5.891,70 (€ 14.220,60 – € 8.328,90), nonché al risarcimento dei danni ex art.2043 per la responsabilità civile della ricorrente da valutarsi in via equitativa, ovvero la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
La resistente esponeva:
In data 20 luglio 2015 alla sig.ra veniva notificato atto di precetto (doc.2) che Controparte_1
ingiungeva il pagamento della somma di € 8.328,90 in favore del sig. per la rifusione Parte_2
delle spese legali liquidate nelle sentenze di cui a precedenti giudizi (nei quali l'odierna resistente è risultata essere soccombente) aventi formule esecutive e già ritualmente notificate. L'avv. Mario
Polini, procuratore del sig. si riferisce, nel proprio atto di precetto, alla sentenza resa Parte_2
dal Tribunale di Sondrio in data 26/07/2007, n. 389/07, impugnata con ricorso – rigettato - innanzi alla Corte di Cassazione. Nonostante queste premesse, la dott.ssa Persona_1
commercialista della sig.ra convinta dell'inesattezza delle somme pretese in Controparte_1
precetto e dell'infondatezza in fatto e in diritto dell'atto stesso, spingeva la sig.ra ad Controparte_1
opporsi al citato atto affidandola alle cure dell'avv. la quale confermava la Parte_1
fondatezza delle ragioni sostenute dalla commercialista e la certezza di ottenere il caducamento del precetto notificato, pur derivando, il diritto di controparte, da pronunce giudiziali passate in giudicato, esecutive e notificate! Non risulta affatto vero, quindi, che vi fu una manifesta ed acclarata ferma determinazione della sig.ra nel voler promuovere una causa di Controparte_1
opposizione al precetto notificatole.
L'avvocato in prima battuta, assunto l'incarico, ha da sempre sostenuto Parte_1
l'infondatezza del precetto ritenendo che lo stesso fosse inefficace perché, a norma dell'art. 627 c.p.c.
“il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.” Secondo la pagina 8 di 15 linea difensiva del procuratore della sig.ra la sentenza resa dal Tribunale di Sondrio Controparte_1
in data 26 luglio 2007, impugnata con esito negativo in Corte di Cassazione, doveva essere riassunta dall'avv. nei tempi e modi indicati nel sopracitato articolo. P_
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. (vedi doc. 09_02 atto citazione opposizione precetto, fascicolo parte ricorrente) l'avv. ha incardinato, quindi, Parte_1
presso il Tribunale di Sondrio, opposizione avverso l'atto di precetto notificato all'odierna convenuta resistente in data 20/07/2015 dal sig. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2
Mario Polini per la somma complessiva di € 8.328,90. Il procedimento è stato iscritto al 1209/2015 del
Ruolo Generale ed assegnato al G.O.T. dott.ssa Lorella Cesana. L'avv. Parte_1
assumeva, pertanto, in nome e per conto dell'opponente a) la nullità del precetto per Controparte_1
difetto di rappresentanza;
b) la nullità del precetto per omesso avviso ex art. 480 c.p.c. secondo comma ultimo periodo, (eccezione poi rinunciata); c) la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo (sentenza Corte di Cassazione); d) l'improcedibilità del precetto in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 627 c.p.c. e 480 c.p.c. che determinavano l'estinzione della causa sospesa n.1008/06 R.G., stante la mancata riassunzione della medesima entro sei mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale di Sondrio di rigetto dell'opposizione al precetto e, per l'effetto, autorizzare la riassunzione ai meri fini di dichiararne l'estinzione, della causa n. 1008/06
R.G., in opposizione al precetto caducato per inerzia dell'opposta, disponendo la riunione con l'odierna causa;
e) l'illegittima intimazione di spese riguardanti altro precetto andato perento, alcune fuorvianti informazioni contenute nella narrativa del precetto, l'errata determinazione delle somme liquidate con sentenza n. 389/2007 Tribunale di Sondrio;
f) la illegittima pretesa di somme non risultanti dal titolo esecutivo;
g) la insussistenza dei presupposti di rivalsa degli oneri di legge;
h) l'indebita rivalsa dell'imposta di registro;
i) accertare d'ufficio, in via istruttoria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2702 del codice civile con gli artt. 215, 216 cpc l'autenticità della sottoscrizione da parte del signor in favore del suo procuratore avv. disponendo, se Pt_2 P_
necessaria, perizia calligrafica. Tale linea difensiva è stata mantenuta in tutti gli altri procedimenti che si sono generati a cascata e che risultano ben riassunti da controparte nel suo atto introduttivo al punto 1 (rubricato “dell'attività prestata”). Tutte le opposizioni proposte nei confronti degli atti di precetto e pignoramento sono state respinte dal giudice adito e dal Giudice dell'esecuzione designato, fatta eccezione per l'opposizione al primo pignoramento, accolto per un vizio di forma
(non iscrizione a ruolo nei termini entro 90 giorni da Parte di controparte e non per le ragioni di diritto suesposte).
pagina 9 di 15 Alla luce di quanto finora illustrato, risulta necessario cristallizzare l'evidente infondatezza della proposizione delle domande di opposizione agli atti di precetto e pignoramento promossi dall'avv.
Mario Polini nei confronti della sig.ra che hanno cagionato alla stessa un Controparte_1
incremento esponenziale del suo debito nei confronti del sig. Appare evidente che Parte_2
l'impianto difensivo principe della difesa adottata dall'avvocato risulta essere Parte_1
inconferente con la fattispecie cui è stata chiamata ad intervenire. In questa sede preme sottolineare come l'avvocato abbia voluto considerare in modo oltremodo ostinato Parte_1
applicabile l'art. 627 c.p.c. che si riferisce ai casi in cui sia stato incardinato un processo pendente davanti al Giudice dell'Esecuzione e risulta sospeso per la proposizione di altri giudizi da cui dipende il fondamento della domanda. L'opposizione a precetto, al contrario, non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 c.p.c. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell'esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 c.p.c. (Cass.
13 aprile 2011, n. 8465). Premesso che per riassunzione si intende un atto processuale di parte tramite il quale si realizza la ripresa dello svolgimento ordinario del processo, che ha in precedenza subito un arresto, ci si chiede quale sia il procedimento che, per effetto della sentenza resa dal Tribunale di
Sondrio, successivamente opposta in Cassazione con esito negativo, aveva subito una sospensione per cui, ex art. 627 c.p.c., bisognava riassumerla entro il termine perentorio di sei mesi. Per amore di verità il procedimento RG 1008/06 incardinato presso il Tribunale di Sondrio, era in carico al G.I. in funzione di Giudice Unico Monocratico dr. Fabio Giorgi, che non è un Giudice dell'Esecuzione!
La risposta è, quindi, che non è mai esistito un processo che è stato sospeso e che necessitava di una riassunzione! Per quanto concerne gli altri punti di difesa svolti dall'avvocato Parte_1
ci si richiama alle motivazioni di rigetto argomentate dal G.O.T. dott.ssa Lorella Cesana
[...]
(doc.3), le cui valutazioni sono state confermate dagli altri giudicanti (ovvero dott.ssa e Per_4
G.E. dott.ssa Amatulli) investiti negli atri procedimenti paralleli che si sono generati. Si vuole sottolineare che la proposizione dell'accertamento d'ufficio del difetto di rappresentanza non è stata introdotta nei termini di procedura. L'atto di precetto notificato all'odierna convenuta contiene procura speciale con firma autenticata dal difensore avv. Mario Polini, la cui certificazione poteva essere contestata solo con querela di falso (Cassazione 4 maggio 2009, n. 10240), non attivata dal difensore Avv. Parte_1
Si stigmatizza la condotta del difensore in merito al modo ex abrupto con il quale ha rimesso il mandato. L'avvocato ha determinato la sua scelta alla vigilia dell'udienza del Parte_1 pagina 10 di 15 15 marzo 2017 (R.G. 153/2016 ed Rg 116/2016 pendenti davanti al Giudice dell'Esecuzione dott.ssa
Amatulli), comunicando la rimessione del mandato semplicemente attraverso un messaggio di posta elettronica certificata inviato alle ore 11 e 40 della mattina del 14 marzo 2017, senza preavvisare, anche telefonicamente, la cliente, che ha potuto avere contezza del messaggio solo alle ore 17 e 28 della stessa giornata (doc.4). L'avvocato , nella sua comunicazione, Parte_1
non ha dato istruzioni in merito alla sua sostituzione nei procedimenti pendenti innanzi al
Tribunale di Sondrio. In totale spregio alle norme deontologiche, non ha presieduto all'udienza del giorno successivo lasciando sola la sig.ra che si è presentata senza l'assistenza di un Controparte_1
legale, non avendo potuto avere il tempo di nominarne uno nuovo!
L'avvocato come da Lei stessa dichiarato nel suo atto introduttivo, “per dovere Pt_1
istituzionale e deontologia professionale”, notificava, in data 17 marzo 2017, alla Controparte_3
, tramite PEC (doc.5), l'ordinanza di liberazione delle somme pignorate presso il terzo in
[...]
favore dell'esecutato, emessa in data 15 marzo 2017 dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Antonella
Amatulli (R.G. 116/2016), incurante del dato normativo, per cui non poteva procedere a compiere un tale atto in considerazione del fatto che risultava in essere un secondo pignoramento gravante sulle stesse somme e che l'effetto di annullamento del primo non si riverberava sul secondo. L'avvocato, nel suo atto introduttivo, ha taciuto, infatti, la circostanza che il provvedimento di liberazione delle somme si riferiva ad un atto di pignoramento non iscritto a ruolo, per cui risultava geneticamente nullo ex tunc, al contrario del secondo che rimaneva valido ed efficace. La Banca CP_3
aveva già archiviato il primo pignoramento in quanto l'avvocato aveva reso al
[...] P_
predetto istituto di credito una dichiarazione di rinuncia allo stesso. Nel loro fascicolo esisteva, dunque, un solo pignoramento (ovvero il secondo) che è stato svincolato per errore in forza di tale istanza. La responsabile dell'ufficio legale della (Dott.ssa non Controparte_3 Per_5
aveva, infatti, verificato il numero di R.G. della procedura e, in buona fede, aveva ritenuto che quel provvedimento si riferisse a quel pignoramento in essere, e non a quello che risultava già caducato per la dichiarazione resa dal L'avvocato ha indotto, quindi, la sig.ra P_ Pt_1 Controparte_1
ad incassare le cifre pignorate, assicurandola di agire nel pieno della legalità, quando in realtà l'ha mossa a commettere un illecito. Se non fosse stato per l'intervento del suo nuovo legale (l'avvocato
Giancarlo Russo), in questo momento la sig.ra sarebbe stata passibile di denuncia Controparte_1
ex. art. 418 c.p. per aver sottratto le somme pignorate, oltre ad essere esposta con la Banca in azioni di ritorsione e chiusura di linee di credito. La ha intimato la sig.ra Controparte_3
a ricostituire la provvista sottratta nel suo intero ammontare, vanificando il Controparte_1
beneficio di cui l'odierna parte attrice si vanta di aver ottenuto “in favore” della sua assistita pagina 11 di 15 (doc.6). La condotta dell'avvocato risulta, inoltre, ulteriormente aggravata Parte_1
oltre che per la sua evidente imperizia nella gestione della liberazione delle somme pignorate, anche per aver compiuto un atto eccedente i suoi poteri di rappresentanza, considerato che aveva rimesso il suo mandato il 14 marzo 2017. Da ciò ne deriva l'obbligo per l'avvocato di tenere indenne il suo assistito da qualsiasi pregiudizio che possa derivare al suo patrimonio.
L'odierna parte convenuta dichiara di aver provveduto personalmente al pagamento dei contributi unificati per i vari procedimenti e quindi nulla può essere preteso in tal senso dall'avv.
[...]
che, a riprova di quanto affermato, non si è mai dichiarata nei suoi atti quale Parte_1
antistataria ex art. 93 c.p.c..
La sig.ra è risultata soccombente in tutti i procedimenti incardinati dall'avvocato Controparte_1
risultando tutte le domande proposte dal difensore infondate e, per l'effetto, Parte_1
rigettate. La sig.ra si ritrova debitrice del Sig. di una somma Controparte_1 Parte_2
notevolmente superiore a quella pretesa con il precetto notificatole in data 20 luglio 2015, subendo, così, un'ulteriore grave perdita patrimoniale (doc.7).
Così incardinatosi il contraddittorio, dopo diversi tentativi volti alla composizione bonaria della lite, veniva disposta la trasformazione del rito da sommario ad ordinario, data la complessità della vicenda.
Con provvedimento 12 5 22 veniva così statuito:
“ritenuto opportuno, alla luce di attento esame delle rispettive posizioni delle parti ed in considerazione della natura della causa e delle emergenze documentali, sottoporre alle stesse una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; FORMULA la seguente proposta: “Abbandono della causa con rinuncia alle rispettive pretese avanzate tanto in via principale quanto in via riconvenzionale;
Spese legali integralmente compensate”.
Tale proposta veniva accettata da parte convenuta ma respinta da parte attrice.
La causa veniva istruita con acquisizione documentale e prova orale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 25 9 24.
pagina 12 di 15 Parte attrice ha dimostrato di aver svolto attività professionale in favore della convenuta, ciò che peraltro non è in contestazione.
L'Avvocato è un libero professionista e va compensato per le prestazioni svolte.
Contestata è la debenza di tali somme a causa di asserita negligenza ed imperizia nello svolgimento dell'incarico professionale, avendo, secondo parte convenuta, l'Avvocato scelto strategie processuali palesemente infondate.
Orbene, premesso che, come noto, l'attività del Professionista si concretizza in un obbligo di mezzi e non di risultato, ritiene questo giudicante degna di piena condivisione quella interpretazione a mente della quale il Professionista va ritenuto responsabile nel caso in cui, per quanto interessa nel caso concreto qui in esame, non solo venga dimostrato che abbia scelto una strategia processuale basata su teorie giuridiche totalmente infondate, ma venga altresì provato che, qualora avesse tenuto la condotta che si reputa dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Il cliente deve invero provare che vi è una condotta alternativa che, se posta in essere, avrebbe condotto ad un esito favorevole della lite.
Nel caso di specie, a fronte delle richieste della cliente, odierna convenuta, che intendeva opporsi alla esecuzione nei suoi confronti e chiedeva, anche su suggerimento e spinta di altri Professionisti, di essere assistita in sede giudiziaria, l'Avvocato attore ha portato in giudizio le strategie che riteneva potessero portare ad un esito fausto della lite.
Non si può dire che nel caso di spese il Professionista abbia palesemente sostenuto tesi totalmente e palesemente infondate, posto che non ha appuntato la difesa unicamente sulla applicazione dell'art. 627 c.p.c., tanto stigmatizzata da parte convenuta, ma ha fatto ricorso anche ad altre diverse argomentazioni giuridiche.
D'altronde, una delle cause promosse è stata addirittura vinta dalla odierna convenuta, un'altra è stata sospesa ed altre sono state sì intraprese dall'Avvocato attore, ma portate a termine da altri
Professionisti.
pagina 13 di 15 Alla luce di tutte tali circostanze appare insostenibile la tesi per cui all'Avvocato attore vadano ascritti tutti gli insuccessi della odierna convenuta.
E' carente peraltro anche la prova del danno conseguito, posto che comunque le opposizioni svolte, in ogni caso, hanno comportato semmai la conseguenza favorevole del procrastinarsi delle esecuzioni in atto.
Quanto alla rinuncia al mandato fatta, come sostenuto dalla convenuta, senza preavviso, si osserva che trattasi di procedimenti in cui la stessa poteva difendersi anche personalmente, senza l'assistenza tecnica.
Sul quantum, ritiene il collegio di dover rimodulare parzialmente le pretese attoree, tenuto conto della attività in concreto posta in essere, come segue:
nella causa n. 116/16 reputa equo il collegio un compenso di euro 389 per la fase introduttiva ed euro
840 per la fase di trattazione, oltre rimborso spese generali, accessori di legge e spese non imponibili per euro 168; altrettanto è a dirsi per la causa n. 148.16 153.16; nella causa n. 1209.15 reputa equo il collegio liquidare euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria ed euro 851 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
nella causa n. 556.16 reputa equo il collegio liquidare euro 460 per la fase di studio della controversia, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase di trattazione, oltre rimborso spese generali e accessori di legge ed oltre spese per euro 264.
Tale parziale modifica della quantificazione dei compensi richiesti giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 14 di 15 condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la soma complessiva come calcolata in motivazione, oltre interessi dalla domanda al saldo,
compensa le spese.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 2 25
Il Presidente estensore pagina 15 di 15