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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. DELLA Parte_1 VALLE ROBERTO e dall'Avv. CHIRIATTI ANNAROSA APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA IN VIA ICNIDENTALE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CONFESSORE LORENZO e dall'Avv. FADDA GIANMICHELE APPELLATA IN VIA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5066/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.7.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, iscritto al numero r.g. 12100/2020, deduceva di aver svolto dal 1988 attività di Parte_1
docente di lingua italiana presso la Pontificia Università Urbaniana, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, qualificati come incarichi professionali per “Professori Invitati”. La ricorrente rappresentava come il corso intensivo di lingua italiana da lei tenuto, inizialmente, aveva luogo esclusivamente nel mese di settembre, mentre, nel corso degli anni, aveva iniziato a svolgersi - in un primo momento - anche nei mesi di luglio e agosto e, a partire dall'anno 2000, era stato esteso anche per il corso accademico ordinario di durata annuale, per la durata di 12 ore settimanali;
la ricorrente precisava altresì come, nel corso dell'attività lavorativa, non aveva mai usufruito di ferie, permessi, festività né di assenze per malattia e come le ore di assenza dovevano essere necessariamente recuperate al fine di evitare la sostituzione con altro docente o la decurtazione della retribuzione.
Per tali ragioni, con un primo ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n. r.g. 15552/2019, aveva agito per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la dal 1988 sino all'anno accademico 2018-2019, Controparte_2
e per la condanna di parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
Senonché, in occasione dell'inizio dell'anno accademico 2020/2021, essa ricorrente attuale appellante era stata estromessa dall'attività di insegnamento per conto della Controparte_2
e, tale condotta, comportando recesso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...]
indeterminato, integrava un licenziamento, inefficace in quanto intimato in difetto della forma scritta di cui all'art. 2 della legge 604/1966.
Concludeva pertanto, nel presente giudizio, chiedendo dichiararsi inefficace, nullo e illegittimo il recesso datoriale con ordine alla e con condanna della resistente Parte_2
odierna appellata e appellante incidentale al risarcimento del danno pari alla retribuzione mensile, nella misura di 1.733,00 euro, dal 14 ottobre 2019 alla data di effettiva reintegra, con vittoria di spese di lite
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2
giurisdizione del Giudice adito in favore della a fronte della dipendenza della medesima CP_3 nonché alla inoltre, Parte_3 CP_4
l' convenuto eccepiva l'intervenuta decadenza dall'impugnazione ex art. 32 l.183/2010 dei CP_5 contratti intercorsi tra le parti e, nel merito, lamentava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato - posto che l'attività lavorativa della ricorrente doveva ricondursi ad una collaborazione professionale autonoma in assenza di eterodirezione – e la conseguente inapplicabilità del CCNL Agidae al caso di specie. Il Giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso facendo richiamo alla precedente propria sentenza, n. 4725/2022 pubblicata il 19.5.2022, con la quale era stato respinto il primo ricorso (quello iscritto con numero r.g. 15552/2019 Tribunale di Roma), tendente all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Avverso la sentenza del Giudice di primo grado, la propone appello, lamentando il difetto Parte_1
di motivazione della decisione gravata e contestando quanto pronunciato dal primo giudice, nella sentenza richiamata (4725/2022) circa la decadenza dall'impugnazione ex art. 32 l.183/2010 e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali prodotte in giudizio. Parte appellante conclude, infine, per il totale accoglimento delle istanze precedentemente formulate e per la riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare l'appellante principale chiede la riunione del presente procedimento al n. r.g.
2976/2022, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4725/2022 del Tribunale di Roma.
Costituitasi con appello incidentale, la Pontificia reitera quanto eccepito nella Controparte_2
precedente fase del giudizio riguardo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito;
in secondo luogo, riportandosi alle conclusioni rassegnate in antecedenza, conclude per il rigetto dell'appello.
Questa Corte, sezione V, con sentenza n. 4493/2023, pubblicata il 6.12.2023 nel procedimento r.g.
2976/2022, ha integralmente confermato la sentenza 472572022 del Tribunale di Roma.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
Con il primo motivo di appello, la mediante la critica alle motivazioni della sentenza Parte_1
4725/2022, richiamate dalla decisione gravata nel presente giudizio, censura la sentenza circa l'intervenuta decadenza dall'impugnazione ex art. 32 l. 183/2010 a fronte della presunta illegittimità del primo contratto a termine stipulato nel 2000, a motivo della quale – sussistendo così dall'inizio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – non risulterebbe possibile l'applicazione della relativa disciplina della decadenza.
Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza per errata/omessa valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie e dei documenti prodotti in giudizio;
il primo giudice non avrebbe considerato l'insegnamento della lingua italiana indispensabile, sebbene nella documentazione prodotta in giudizio la stessa fosse stata indicata come prerequisito all'iscrizione all'anno accademico e alla conseguenziale frequentazione delle materie curriculari. Parte appellante sostiene come lo svolgimento della menzionata lezione non fosse affatto subordinato al raggiungimento di una specifica soglia o numero di studenti, e come la stessa materia risultasse esser stata inserita in modo stabile e permanente nella struttura didattica dell'Ateneo. La contesta l'insussistenza del Parte_1 rapporto di lavoro subordinato e la dedotta autonomia nell'adozione del modulo di insegnamento così ritenuta in primo grado;
la docente, stando a quanto riportato in atti, non avrebbe goduto, invece, di alcun margine significativo di autonomia, poiché sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, anche per gli orari e le modalità di esecuzione della prestazione.
Con unico motivo di appello incidentale, la Pontificia censura la sentenza per Controparte_2
difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito, dal momento che la stessa, in qualità di Istituzione di Studio delle discipline ecclesiastiche, è stata istituita direttamente dalla Santa Sede Apostolica ed
è da essa dipendente;
la convenuta deduce infatti come, tra i compiti assegnatele, rientrasse la formazione specifica degli studenti all'“insegnamento teologico e missionario finalizzato all'evangelizzazione dei popoli”, ed altre attività strettamente collegate alla professione religiosa e, per tal motivo, la funzione giurisdizionale – ad avviso della Pontificia Università – non può che essere devoluta alla CP_3
Ritiene il Collegio che, stante la definizione del precedente giudizio r.g. 2976/2022, che non si possa disporre la riunione del presente giudizio al predetto r.g. 2976/2022.
Nel merito, si condividono integralmente le motivazioni della sentenza n. 4493/2023 della V sezione di questa Corte d'appello.
L'appello incidentale – trattato preliminarmente poiché riguardante i presupposti dell'azione – è infondato.
Il Giudice di prime cure, circa il difetto di giurisdizione eccepito da controparte, uniformava correttamente la propria decisione alla pronuncia delle Sezioni Unite (ordinanza n. 21541 del
18/09/2017) che ha funzione nomofilattica. Infatti, in merito ad analoga fattispecie rispetto alla
Pontificia Università Lateranense, la Cassazione stabiliva come l'Ente Pontificio Universitario rientrasse “tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non è soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli «enti centrali della Chiesa cattolica», esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 11 del Trattato lateranense del 11 febbraio 1929; ne consegue che la controversia inerente al rapporto di lavoro di un suo dipendente (nella specie: un docente) non involge atti compiuti “iure imperii” ed appartiene alla giurisdizione del giudice italiano”.
Tale principio è stato recentemente confermato dalla Cassazione con sentenza n. 12442 del
19/04/2022, per la quale l'immunità dalla giurisdizione italiana - garantita dall'art. 11 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929 - è riservata ai soli enti qualificati come “Enti Centrali”, che concorrono, con funzione strumentale ed ausiliaria, al governo della Chiesa universale. Invero, “non ogni Ente che abbia personalità giuridica e autonomia patrimoniale è classificabile come Ente centrale (arg. anche dalla I. 20 maggio 1985, n. 222). Gli Enti centrali sono organismi che costituiscono la Curia romana e provvedono al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. In detta pronuncia si è anche precisato che, ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli «enti centrali della Chiesa» - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo”.
L'odierna Corte, dunque, condivide il menzionato orientamento della Corte di Cassazione, ritenendo che l'art. 11 del Trattato Lateranense si riferisca soltanto agli enti che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale all'organizzazione “centrale” del governo della confessione religiosa della Chiesa Cattolica, anche se ubicati al di fuori dei confini della Città del Vaticano. Per tal motivo, la giurisdizione italiana si applica legittimamente in ambito di attività che si pongono – ancorché indirettamente – in collegamento meramente funzionale con gli scopi istituzionali della
Santa Sede, poiché non costituenti espressione di poteri autoritativi o sovrani della medesima.
L'attività didattica, come quella che pacificamente svolge l'Università appellata con ordinario rilascio di titolo di laurea (filosofia e teologia), risulta di carattere strumentale e subordinato rispetto agli obiettivi primari della Santa Sede, poiché non connessa all'esercizio della potestà “iure imperii” della stessa, bensì riguardante determinazioni afferenti lo “jus gestionis” dell'Ente internazionale. Inoltre, come disposto ulteriormente dalla Cassazione nella menzionata sentenza: “Ove pure dovesse riconoscersi, in virtù della Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede, prot. N.
101.993/P del 13 gennaio 2019, la qualificazione della Pontificia Università Lateranense quale 'ente centrale' della Chiesa Cattolica, resterebbe comunque ferma la giurisdizione italiana per gli atti di mera gestione.”.
Rispetto a questa prospettazione, l'Università appellata non ha fornito alcun elemento di differenziazione rispetto alla situazione dell' , entrambe deputate ad attività Parte_4
accademica universitaria e al rilascio di titoli di laurea.
La controversia è perciò devoluta correttamente alla giurisdizione italiana, così come pronunciato in primo grado dal Giudice, poiché riguardante profili di mera gestione.
Nel merito, il primo motivo di appello è infondato. A norma degli articoli 32 e ss. L.n.183/10 l'istituto della decadenza trova applicazione anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore: la disciplina è prevista dal comma 4 il quale prevede che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La Corte osserva come, contrariamente da quanto contestato da parte appellante, in primo grado non vi sia stata alcuna errata o omessa valutazione delle risultanze istruttorie raccolte nel procedimento r.g. 15552/2019 presso il Tribunale di Roma.
Il giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la fattispecie tenendo conto della natura intellettuale dell'attività svolta e dalle modalità dell'insegnamento dipendenti dalla tipologia della materia, affatto curriculare, oggetto di insegnamento.
Difatti, sebbene la conoscenza della lingua italiana sia un prerequisito necessario alla frequentazione dei corsi dell'Università convenuta, il corso tenuto dalla non risultava essere insegnamento Parte_1
curriculare. Come emerge dalla difesa di controparte, il corso preliminare di italiano aveva carattere principalmente facoltativo;
gli studenti interessati ad apprendere la lingua potevano, infatti, seguire un corso di italiano esterno alla stessa Università, prima dell'inizio dell'anno accademico;
inoltre, la classe poteva non realizzarsi a seconda del numero dei partecipanti. Dunque, l'attività didattica intrapresa dalla era eventuale e subordinata alla realizzazione di diverse condizioni, a motivo Parte_1 della mansione di “professoressa invitata” dalla medesima ricoperta.
La Corte sul punto evidenzia infatti come, nello Statuto della Pontificia Università Urbaniana, sia specificatamente prevista la figura professionale di “Professori Invitati”, ossia di “coloro che occupano la cattedra in un'altra Facoltà o in un'altra Università e sono invitati dal Decano a tenere alcune lezioni o corsi specifici, previa delibera del Consiglio e udito il parere del Rettore”; tali insegnanti “possono tenere corsi opzionali e seminari, e fare da Moderatori e Correlatori delle tesi di licenza e di laurea”.
Come risulta dalle testimonianze, l' predisponeva gli orari dei corsi che si erano formati in CP_2
base al numero dei richiedenti e i docenti in collaborazione autonoma decidevano in base alla loro disponibilità quali seguire. La – in qualità di professoressa invitata – era autonoma nell'organizzazione dell'eventuale Parte_1 corso didattico da lei tenuto, in particolare per l'effettiva realizzazione del corso, per la scelta dei libri di testo, per le modalità dell'insegnamento (nei limiti, validi per tutti gli insegnamenti, delle direttive europee) e dell'orario delle lezioni.
Per quanto concerne la vita accademica, dalle risultanze istruttorie non vi è emersa alcuna partecipazione attiva da parte dell'appellante: ad esempio, non è stata comprovata la sua partecipazione ai collegi accademici dei docenti, a seminari, ad orari di ricevimento con studenti, alle tesi ed esami di laurea, né ad altre circostanze rilevanti ai fini dell'organizzazione scolastica.
In caso di assenza, non era tenuta a chiedere alcuna autorizzazione, né a giustificarla. In aggiunta, dall'esame testimoniale non sono neanche emerse chiaramente le conseguenze dell'eventuale assenza. Un testimone ha riferito che in caso di assenza la docente recuperava il corso in datasuccessiva, mentre la teste di parte appellante ha riferito che la docente non Parte_5
doveva recuperare le ore in seguito ad eventuali assenze e che queste ultime, in caso di mancato recupero, non avrebbero inciso sullo stipendio. Di conseguenza, a motivo dell'incompletezza e della discordanza del totale delle risultanze istruttorie raccolte, alla Corte non risulta esser stata sufficientemente provata neanche la dedotta riduzione dello stipendio in seguito ai giorni di assenza.
Per tali ragioni, ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro in esame, la Corte riconosce un ruolo rilevante alla volontà manifestata dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto stesso (in osservanza, perciò, del “nomen iuris”); infatti, nell'incertezza della sussistenza della dedotta subordinazione, sebbene la qualificazione del rapporto fornita dalle parti non è vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, essa rappresenta comunque l'originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito. Quest'ultimo, dunque, rileva sino a che non sia comprovata una difformità consensuale nella concreta fase di attuazione del rapporto – ed in tal caso, manifestandosi per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Nel caso di specie, non risulta esser intervenuto alcun successivo discostamento dalle volontà iniziali delle parti, le quali hanno instaurato plurimi contratti di lavoro autonomo, senza alcun vincolo di subordinazione.
L'appello principale e l'appello incidentale devono, dunque, essere rigettati.
La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese del presente grado
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002..
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. DELLA Parte_1 VALLE ROBERTO e dall'Avv. CHIRIATTI ANNAROSA APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA IN VIA ICNIDENTALE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CONFESSORE LORENZO e dall'Avv. FADDA GIANMICHELE APPELLATA IN VIA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5066/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.7.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, iscritto al numero r.g. 12100/2020, deduceva di aver svolto dal 1988 attività di Parte_1
docente di lingua italiana presso la Pontificia Università Urbaniana, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, qualificati come incarichi professionali per “Professori Invitati”. La ricorrente rappresentava come il corso intensivo di lingua italiana da lei tenuto, inizialmente, aveva luogo esclusivamente nel mese di settembre, mentre, nel corso degli anni, aveva iniziato a svolgersi - in un primo momento - anche nei mesi di luglio e agosto e, a partire dall'anno 2000, era stato esteso anche per il corso accademico ordinario di durata annuale, per la durata di 12 ore settimanali;
la ricorrente precisava altresì come, nel corso dell'attività lavorativa, non aveva mai usufruito di ferie, permessi, festività né di assenze per malattia e come le ore di assenza dovevano essere necessariamente recuperate al fine di evitare la sostituzione con altro docente o la decurtazione della retribuzione.
Per tali ragioni, con un primo ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n. r.g. 15552/2019, aveva agito per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la dal 1988 sino all'anno accademico 2018-2019, Controparte_2
e per la condanna di parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
Senonché, in occasione dell'inizio dell'anno accademico 2020/2021, essa ricorrente attuale appellante era stata estromessa dall'attività di insegnamento per conto della Controparte_2
e, tale condotta, comportando recesso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...]
indeterminato, integrava un licenziamento, inefficace in quanto intimato in difetto della forma scritta di cui all'art. 2 della legge 604/1966.
Concludeva pertanto, nel presente giudizio, chiedendo dichiararsi inefficace, nullo e illegittimo il recesso datoriale con ordine alla e con condanna della resistente Parte_2
odierna appellata e appellante incidentale al risarcimento del danno pari alla retribuzione mensile, nella misura di 1.733,00 euro, dal 14 ottobre 2019 alla data di effettiva reintegra, con vittoria di spese di lite
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2
giurisdizione del Giudice adito in favore della a fronte della dipendenza della medesima CP_3 nonché alla inoltre, Parte_3 CP_4
l' convenuto eccepiva l'intervenuta decadenza dall'impugnazione ex art. 32 l.183/2010 dei CP_5 contratti intercorsi tra le parti e, nel merito, lamentava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato - posto che l'attività lavorativa della ricorrente doveva ricondursi ad una collaborazione professionale autonoma in assenza di eterodirezione – e la conseguente inapplicabilità del CCNL Agidae al caso di specie. Il Giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso facendo richiamo alla precedente propria sentenza, n. 4725/2022 pubblicata il 19.5.2022, con la quale era stato respinto il primo ricorso (quello iscritto con numero r.g. 15552/2019 Tribunale di Roma), tendente all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Avverso la sentenza del Giudice di primo grado, la propone appello, lamentando il difetto Parte_1
di motivazione della decisione gravata e contestando quanto pronunciato dal primo giudice, nella sentenza richiamata (4725/2022) circa la decadenza dall'impugnazione ex art. 32 l.183/2010 e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali prodotte in giudizio. Parte appellante conclude, infine, per il totale accoglimento delle istanze precedentemente formulate e per la riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare l'appellante principale chiede la riunione del presente procedimento al n. r.g.
2976/2022, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4725/2022 del Tribunale di Roma.
Costituitasi con appello incidentale, la Pontificia reitera quanto eccepito nella Controparte_2
precedente fase del giudizio riguardo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito;
in secondo luogo, riportandosi alle conclusioni rassegnate in antecedenza, conclude per il rigetto dell'appello.
Questa Corte, sezione V, con sentenza n. 4493/2023, pubblicata il 6.12.2023 nel procedimento r.g.
2976/2022, ha integralmente confermato la sentenza 472572022 del Tribunale di Roma.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
Con il primo motivo di appello, la mediante la critica alle motivazioni della sentenza Parte_1
4725/2022, richiamate dalla decisione gravata nel presente giudizio, censura la sentenza circa l'intervenuta decadenza dall'impugnazione ex art. 32 l. 183/2010 a fronte della presunta illegittimità del primo contratto a termine stipulato nel 2000, a motivo della quale – sussistendo così dall'inizio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – non risulterebbe possibile l'applicazione della relativa disciplina della decadenza.
Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza per errata/omessa valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie e dei documenti prodotti in giudizio;
il primo giudice non avrebbe considerato l'insegnamento della lingua italiana indispensabile, sebbene nella documentazione prodotta in giudizio la stessa fosse stata indicata come prerequisito all'iscrizione all'anno accademico e alla conseguenziale frequentazione delle materie curriculari. Parte appellante sostiene come lo svolgimento della menzionata lezione non fosse affatto subordinato al raggiungimento di una specifica soglia o numero di studenti, e come la stessa materia risultasse esser stata inserita in modo stabile e permanente nella struttura didattica dell'Ateneo. La contesta l'insussistenza del Parte_1 rapporto di lavoro subordinato e la dedotta autonomia nell'adozione del modulo di insegnamento così ritenuta in primo grado;
la docente, stando a quanto riportato in atti, non avrebbe goduto, invece, di alcun margine significativo di autonomia, poiché sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, anche per gli orari e le modalità di esecuzione della prestazione.
Con unico motivo di appello incidentale, la Pontificia censura la sentenza per Controparte_2
difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito, dal momento che la stessa, in qualità di Istituzione di Studio delle discipline ecclesiastiche, è stata istituita direttamente dalla Santa Sede Apostolica ed
è da essa dipendente;
la convenuta deduce infatti come, tra i compiti assegnatele, rientrasse la formazione specifica degli studenti all'“insegnamento teologico e missionario finalizzato all'evangelizzazione dei popoli”, ed altre attività strettamente collegate alla professione religiosa e, per tal motivo, la funzione giurisdizionale – ad avviso della Pontificia Università – non può che essere devoluta alla CP_3
Ritiene il Collegio che, stante la definizione del precedente giudizio r.g. 2976/2022, che non si possa disporre la riunione del presente giudizio al predetto r.g. 2976/2022.
Nel merito, si condividono integralmente le motivazioni della sentenza n. 4493/2023 della V sezione di questa Corte d'appello.
L'appello incidentale – trattato preliminarmente poiché riguardante i presupposti dell'azione – è infondato.
Il Giudice di prime cure, circa il difetto di giurisdizione eccepito da controparte, uniformava correttamente la propria decisione alla pronuncia delle Sezioni Unite (ordinanza n. 21541 del
18/09/2017) che ha funzione nomofilattica. Infatti, in merito ad analoga fattispecie rispetto alla
Pontificia Università Lateranense, la Cassazione stabiliva come l'Ente Pontificio Universitario rientrasse “tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non è soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli «enti centrali della Chiesa cattolica», esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 11 del Trattato lateranense del 11 febbraio 1929; ne consegue che la controversia inerente al rapporto di lavoro di un suo dipendente (nella specie: un docente) non involge atti compiuti “iure imperii” ed appartiene alla giurisdizione del giudice italiano”.
Tale principio è stato recentemente confermato dalla Cassazione con sentenza n. 12442 del
19/04/2022, per la quale l'immunità dalla giurisdizione italiana - garantita dall'art. 11 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929 - è riservata ai soli enti qualificati come “Enti Centrali”, che concorrono, con funzione strumentale ed ausiliaria, al governo della Chiesa universale. Invero, “non ogni Ente che abbia personalità giuridica e autonomia patrimoniale è classificabile come Ente centrale (arg. anche dalla I. 20 maggio 1985, n. 222). Gli Enti centrali sono organismi che costituiscono la Curia romana e provvedono al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. In detta pronuncia si è anche precisato che, ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli «enti centrali della Chiesa» - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo”.
L'odierna Corte, dunque, condivide il menzionato orientamento della Corte di Cassazione, ritenendo che l'art. 11 del Trattato Lateranense si riferisca soltanto agli enti che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale all'organizzazione “centrale” del governo della confessione religiosa della Chiesa Cattolica, anche se ubicati al di fuori dei confini della Città del Vaticano. Per tal motivo, la giurisdizione italiana si applica legittimamente in ambito di attività che si pongono – ancorché indirettamente – in collegamento meramente funzionale con gli scopi istituzionali della
Santa Sede, poiché non costituenti espressione di poteri autoritativi o sovrani della medesima.
L'attività didattica, come quella che pacificamente svolge l'Università appellata con ordinario rilascio di titolo di laurea (filosofia e teologia), risulta di carattere strumentale e subordinato rispetto agli obiettivi primari della Santa Sede, poiché non connessa all'esercizio della potestà “iure imperii” della stessa, bensì riguardante determinazioni afferenti lo “jus gestionis” dell'Ente internazionale. Inoltre, come disposto ulteriormente dalla Cassazione nella menzionata sentenza: “Ove pure dovesse riconoscersi, in virtù della Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede, prot. N.
101.993/P del 13 gennaio 2019, la qualificazione della Pontificia Università Lateranense quale 'ente centrale' della Chiesa Cattolica, resterebbe comunque ferma la giurisdizione italiana per gli atti di mera gestione.”.
Rispetto a questa prospettazione, l'Università appellata non ha fornito alcun elemento di differenziazione rispetto alla situazione dell' , entrambe deputate ad attività Parte_4
accademica universitaria e al rilascio di titoli di laurea.
La controversia è perciò devoluta correttamente alla giurisdizione italiana, così come pronunciato in primo grado dal Giudice, poiché riguardante profili di mera gestione.
Nel merito, il primo motivo di appello è infondato. A norma degli articoli 32 e ss. L.n.183/10 l'istituto della decadenza trova applicazione anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore: la disciplina è prevista dal comma 4 il quale prevede che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La Corte osserva come, contrariamente da quanto contestato da parte appellante, in primo grado non vi sia stata alcuna errata o omessa valutazione delle risultanze istruttorie raccolte nel procedimento r.g. 15552/2019 presso il Tribunale di Roma.
Il giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la fattispecie tenendo conto della natura intellettuale dell'attività svolta e dalle modalità dell'insegnamento dipendenti dalla tipologia della materia, affatto curriculare, oggetto di insegnamento.
Difatti, sebbene la conoscenza della lingua italiana sia un prerequisito necessario alla frequentazione dei corsi dell'Università convenuta, il corso tenuto dalla non risultava essere insegnamento Parte_1
curriculare. Come emerge dalla difesa di controparte, il corso preliminare di italiano aveva carattere principalmente facoltativo;
gli studenti interessati ad apprendere la lingua potevano, infatti, seguire un corso di italiano esterno alla stessa Università, prima dell'inizio dell'anno accademico;
inoltre, la classe poteva non realizzarsi a seconda del numero dei partecipanti. Dunque, l'attività didattica intrapresa dalla era eventuale e subordinata alla realizzazione di diverse condizioni, a motivo Parte_1 della mansione di “professoressa invitata” dalla medesima ricoperta.
La Corte sul punto evidenzia infatti come, nello Statuto della Pontificia Università Urbaniana, sia specificatamente prevista la figura professionale di “Professori Invitati”, ossia di “coloro che occupano la cattedra in un'altra Facoltà o in un'altra Università e sono invitati dal Decano a tenere alcune lezioni o corsi specifici, previa delibera del Consiglio e udito il parere del Rettore”; tali insegnanti “possono tenere corsi opzionali e seminari, e fare da Moderatori e Correlatori delle tesi di licenza e di laurea”.
Come risulta dalle testimonianze, l' predisponeva gli orari dei corsi che si erano formati in CP_2
base al numero dei richiedenti e i docenti in collaborazione autonoma decidevano in base alla loro disponibilità quali seguire. La – in qualità di professoressa invitata – era autonoma nell'organizzazione dell'eventuale Parte_1 corso didattico da lei tenuto, in particolare per l'effettiva realizzazione del corso, per la scelta dei libri di testo, per le modalità dell'insegnamento (nei limiti, validi per tutti gli insegnamenti, delle direttive europee) e dell'orario delle lezioni.
Per quanto concerne la vita accademica, dalle risultanze istruttorie non vi è emersa alcuna partecipazione attiva da parte dell'appellante: ad esempio, non è stata comprovata la sua partecipazione ai collegi accademici dei docenti, a seminari, ad orari di ricevimento con studenti, alle tesi ed esami di laurea, né ad altre circostanze rilevanti ai fini dell'organizzazione scolastica.
In caso di assenza, non era tenuta a chiedere alcuna autorizzazione, né a giustificarla. In aggiunta, dall'esame testimoniale non sono neanche emerse chiaramente le conseguenze dell'eventuale assenza. Un testimone ha riferito che in caso di assenza la docente recuperava il corso in datasuccessiva, mentre la teste di parte appellante ha riferito che la docente non Parte_5
doveva recuperare le ore in seguito ad eventuali assenze e che queste ultime, in caso di mancato recupero, non avrebbero inciso sullo stipendio. Di conseguenza, a motivo dell'incompletezza e della discordanza del totale delle risultanze istruttorie raccolte, alla Corte non risulta esser stata sufficientemente provata neanche la dedotta riduzione dello stipendio in seguito ai giorni di assenza.
Per tali ragioni, ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro in esame, la Corte riconosce un ruolo rilevante alla volontà manifestata dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto stesso (in osservanza, perciò, del “nomen iuris”); infatti, nell'incertezza della sussistenza della dedotta subordinazione, sebbene la qualificazione del rapporto fornita dalle parti non è vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, essa rappresenta comunque l'originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito. Quest'ultimo, dunque, rileva sino a che non sia comprovata una difformità consensuale nella concreta fase di attuazione del rapporto – ed in tal caso, manifestandosi per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Nel caso di specie, non risulta esser intervenuto alcun successivo discostamento dalle volontà iniziali delle parti, le quali hanno instaurato plurimi contratti di lavoro autonomo, senza alcun vincolo di subordinazione.
L'appello principale e l'appello incidentale devono, dunque, essere rigettati.
La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese del presente grado
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002..
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi