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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 14043/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14043/2023 avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 15.07.1964 (CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Caldarella Vincenzo Andrea
E DA
NATA A CATANIA IL 01.01.1964 (CF: ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Orazio Genovese RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso col deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 127-ter c.p.c., chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1-I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia somma a titolo di mantenimento reciproco;
2-Nessun mantenimento in favore dei figli, ormai maggiorenni ed autonomi.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta con ricorso depositato il 21/12/2023, e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Adrano (CT) il
06.02.1988, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente (in data 09.03.2009) nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 386/09 di questo
Tribunale.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Ricorrono, poi, anche le condizioni dettate dall'art. 473-bis.51 c.p.c. comma 2 per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che le parti hanno compiutamente indicato le condizioni concernenti i loro rapporti economici – supra integralmente trascritte – idonee a definire il presente procedimento.
Ritenuto che dall'unione coniugale sono nati i figli: , il 24.10.1988 e il Per_1 Per_2
01.06.1994, maggiorenni ed autonomi, in accoglimento della domanda congiunta, va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio degli odierni ricorrenti alle condizioni indicate dalle parti in ricorso.
In mancanza di una parte soccombente, stante la natura congiunta del procedimento, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 14043/23, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Adrano (CT) il 06.02.1988 da nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Adrano Anno 1988, Parte II, Serie A, n. 4, alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice est. -------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14043/2023 avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 15.07.1964 (CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Caldarella Vincenzo Andrea
E DA
NATA A CATANIA IL 01.01.1964 (CF: ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Orazio Genovese RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso col deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 127-ter c.p.c., chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1-I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia somma a titolo di mantenimento reciproco;
2-Nessun mantenimento in favore dei figli, ormai maggiorenni ed autonomi.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta con ricorso depositato il 21/12/2023, e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Adrano (CT) il
06.02.1988, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente (in data 09.03.2009) nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 386/09 di questo
Tribunale.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Ricorrono, poi, anche le condizioni dettate dall'art. 473-bis.51 c.p.c. comma 2 per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che le parti hanno compiutamente indicato le condizioni concernenti i loro rapporti economici – supra integralmente trascritte – idonee a definire il presente procedimento.
Ritenuto che dall'unione coniugale sono nati i figli: , il 24.10.1988 e il Per_1 Per_2
01.06.1994, maggiorenni ed autonomi, in accoglimento della domanda congiunta, va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio degli odierni ricorrenti alle condizioni indicate dalle parti in ricorso.
In mancanza di una parte soccombente, stante la natura congiunta del procedimento, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 14043/23, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Adrano (CT) il 06.02.1988 da nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Adrano Anno 1988, Parte II, Serie A, n. 4, alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice est. -------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher