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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 767 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, CF: elettivamente domiciliata in Catanzaro Parte_1 C.F._1 alla via G. Cantafio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Talarico, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura rilasciata con atto separato ed allegata al ricorso in appello appellante
E
, in persona della commissione straordinaria del Controparte_1 Controparte_1 (partita iva ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato P.IVA_1 Luigi Scium alla Via Greco n. 40, che li rappresenta e difende in forza di deliberazione numero 56 del 10.09.2025 e procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… a) in via preliminare ed immediata, ai sensi dell'art. 423 cpc, condannare il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 17.605,35, maggiorata per rivalutazione ed interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
b) in via principale, dichiarare, che, in esecuzione della sentenza n. 561/2014, divenuta definitiva nel 2020, l'appellante ha diritto a che il rapporto intercorso tra la stessa e il nel periodo 2008-2014 è di lavoro Controparte_1 dipendente a tempo indeterminato parziale al 50% e, per l'effetto, dichiarare che la stessa ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto le è stato corrisposto a titolo di indennizzo, come lavoratrice socialmente utile, e quanto, invece, dovuto in dipendenza della diversa e doverosa qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, sulla base delle retribuzioni spettanti e previste dai CCNNLL dei dipendenti degli Enti Locali;
c)ancora in via principale, condannare il al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma che risulte di differenze retributive;
d)accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente per
1 comportamento processuale non corretto, avendo lo stesso fondato la sua difesa su fatti non veritieri, ossia sulla dolosa negazione del verificarsi della condizione sospensiva a cui era sottoposta l'efficacia delle delibere della G.C.di Cerva n. 88/2007 e n. 60/2007, e per l'effetto, condannare l'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 88 e 96 c.p.c, al risarcimento danni da liquidare in via equitativa;
e) condannare, in ogni caso, il
[...]
al pagamento delle competenze di entrambi i giudizi, da distrarre in favore del CP_1 tto difensore. In via istruttoria, si chiede disporsi una CTU contabile per la determinazione delle differenze retributive, in esecuzione della sentenza n. 561/2014, sulla base di tutta la documentazione già allegata al fascicolo di primo grado…>>; per l'appellato: < dall'appellante in quanto non sussistono i presupposti in fatto e in diritto per come sopra rappresentato;
rigettare nell'interezza il ricorso promosso dalla sig.ra
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra deli Parte_1 e integralmente la sentenza di primo grado nelle sue statuizioni;
conseguentemente al rigetto del gravame proposto accertare e dichiarare che l'ente comunale non è tenuto al pagamento delle differenze retributive e di ogni altro onere richiesto dalla ricorrente, in quanto non sussiste la pretesa creditoria eccepita dalla ricorrente in forza della sentenza 561/2014 della Corte di Appello di Catanzaro o in forza di altro titolo;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive o altra forma risarcitoria per le argomentazioni dispiegate nel superiore libello;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio >> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così sintetizzata dal Giudice di primo grado:2 qualità di dipendente dell'Ente a t. i e parziale;
b) che anche le ore integrative effettuate devono essere ricalcolate in base ai parametri previsti dal CCNL per gli Enti locali;
c) che alla stessa sono dovuti la tredicesima mensilità e tutti i benefici, aumenti e progressione di carriera previsti dai Contratti di categoria in dipendenza della mutata anzianità di servizio;
4.e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle somme per Controparte_1 come verranno determinate, maggiorat e ed interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
5.condannare il Comune di al versamento dei contributi posti CP_1 dalla legge a carico del datore di lavoro p regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente per il periodo 1.01.2008- 31.12.2014; 6.condannare il al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore Controparte_1 difensore;
7.assumere ogni provvedimento di competenza se nei fatti esposti e nel comportamento della P.A. si dovessero ravvisare responsabilità di natura penale e/o amministrativa-contabile”. Resiste in giudizio il , eccependo Controparte_1 che la sentenza della Corte di Appello n. 561/2014 non contiene, men che meno quantifica, alcuna obbligazione pecuniaria vantata dalla ricorrente nei suoi confronti>>.
§2.1 Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: <la questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata, con sentenza n. 119 2024, emessa dal tribunale catanzaro, sezione lavoro, nel procedimento iscritto al 1962 2022, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme: “… ricorso per decreto ingiuntivo 1074 2022 r.g., l'odierno opposto adiva il esponendo: aver prestato attività lavorativa in favore del , qualità lavoratore socialmente utile;
che, cp_1 delibera giunt 88 27.12.2007, l'amministrazione aveva determinato procedere stabilizzazione degli lsu presenti organico, condizione che venissero erogati gli specifici contributi statali regionali;
pur verificatasi predetta sospensiva, l'ente revocava 2007; dunque, unitamente ad altri lsu, proponeva davanti giudice lavoro;
pt_3 corte d'appello 561 2014, dichiarava allora ricorrenti (tra quali, opposto) essere assunti secondo controparte_1 modalità ed termini stabiliti dalla deliberazione g.m. detta pronuncia passava giudicato (essendo stato dichiarato inammissibile, ordinanza 5044 2020, cassazione proposto avverso stessa ); l'opponente non ha, tuttavia, provveduto corrispondere renze retributive maturate tra trattamento economico percepito quale retribuzione spettante dipendente tempo indeterminato parziale 50% periodo
1.1.2008 – 31.12.2014; che solo in data 15.2.2021, con delibera di Consiglio Comunale n. 7, l'Ente locale ha riconosciuto come debiti fuori bilancio le somme dovute in esecuzione della sentenza n. 561/2014; che, in particolare, da apposita certificazione rilasciata dalla PA, emerge che il credito retributivo spettante al è pari ad € 16.862,79, al lordo Pt_3 delle trattenute di legge.
2. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 331/2022, con il quale il , in persona del l.r.p.t., veniva condannato a pagare, nei confronti Controparte_1 dell'opposto, la somma di € 16.862,79, oltre interessi, spese e competenze della fase monitoria.
3. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: a) che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio non ha natura
3 costitutiva del diritto di credito azionato, ma, al limite, ha una mera funzione ricognitoria;
b) che, pertanto, il titolo sul quale si fonda la pretesa della parte opposta non sussiste, non potendo lo stesso essere rinvenuto nella sentenza n. 561/2014 della Corte d'Appello di Catanzaro, che nulla aveva disposto in ordine alle differenze retributive rivendicate dal c) che, in ogni caso, la delibera n. 7/2021 era stata annullata in Pt_3 autotutela con iva delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 9.9.2022, sul presupposto per il quale il TAR Calabria, adito in sede di ottemperanza da altro LSU coinvolto dalla pronuncia n. 561/2014 della Corte d'Appello di Catanzaro, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda (identica a quella proposta in via monitoria dal Pt_3
“riconducibile sostanzialmente alla rivendicazione di differenze retributive ulteriori che spetterebbero in base all'assunzione sulla scorta della delibera n. 88/2007 della Giunta comunale, che il contesta”, essendo il suo oggetto “estraneo alle statuizione della CP_1 Corte d'appello iesta l'esecuzione” (cfr. sentenza TAR Calabria n. 661/2022); d) che, comunque, nessuna differenza retributiva residua in favore dell'opposto, avendo egli ricevuto dal tutto quanto effettivamente dovutogli per il servizio prestato quale CP_1 LSU per il periodo 8.11.2010 – 31.12.2014.
4. Parte opposta ha argomentato per l'infondatezza e la temerarietà dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
5. L'opposizione è fondata.
6. Ciò che l'opposto fa valere in questa sede è, come già accennato, il diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico percepito quale LSU e la retribuzione spettante quale dipendente a tempo indeterminato e parziale al 50% per il periodo 1.1.2008 – 31.12.2014.
7. E il fondamento di tale pretesa viene rinvenuto nelle statuizioni contenute nella pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro n. 561/2014 (passata in giudicato), la quale ha espressamente stabilito “il diritto degli appellanti (tra i quali, il a essere Pt_3 assunti dal secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla deliberazione Controparte_1 di G.M. n. 8
8. In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n.16665).
9. Nel caso di specie, manca la dimostrazione che detta assunzione sia stata effettivamente posta in essere da parte del con conseguente Controparte_1 perfezionamento del contratto di lavoro tra le parti.
10. Né può ritenersi che il credito azionato dall'opposto abbia natura risarcitoria: 10.1. in primo luogo, perché non è espressamente qualificato come tale nella domanda;
10.2. in secondo luogo, perché la sentenza n. 561/2014 (che non contiene un ordine di riammissione in servizio del dipendente) non ha stabilito da quando il avrebbe Pt_3 dovuto essere assunto dall'Ente, ma ha soltanto precisato che detta ass sarebbe
4 dovuta avvenire secondo le modalità ed i termini di cui alla deliberazione di G.M. n. 88 del 17.12.2007, la quale, a sua volta, nulla disponeva in ordine alla decorrenza dell'assunzione (ma disciplinava soltanto il contingente da assumere e le tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro), sicché neppure pare potersi configurare un inadempimento ex art. 1218 c.c. da parte del di , per non aver assunto il CP_1 CP_1 fin dal momento in cui l'opposto avr ut re stabilizzato (e, a ben Pt_3 vedere, manca anche la prova che l'Amministrazione sia stata costituita in mora dal lavoratore); 10.3. in terzo luogo, perché l'opposto nulla ha allegato in termini di pregiudizi subiti in conseguenza della mancata assunzione da parte del , Controparte_1 avendo, peraltro, l'Amministrazione dedotto – e il lavoratore non contestato – che il fino al 31.12.2014, ha continuato a prestare servizio per l'Ente comunale come Pt_3 LSU, percependo quanto a lui spettante a tale titolo (cfr. rendiconto dei compensi erogati, allegato al fascicolo di parte opponente).
11. Da quanto sin qui esposto, dunque, emerge come il credito fatto valere dal resistente sia insussistente.
12. Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
13. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, alla luce della complessità delle questioni affrontate”. Il caso esaminato nel precedente giudiziale riportato è perfettamente sovrapponibile a quello in oggetto, sicché non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni ivi enucleate. E' solo il caso di ulteriormente precisare come la sentenza n. 561/2014 della Corte di Appello di Catanzaro, che parte ricorrente richiama a fondamento della sua pretesa creditoria, non abbia natura costitutiva del rapporto di lavoro con l'ente, ma soltanto riconosce il suo diritto all'assunzione da parte del (secondo le modalità Controparte_1 ed i termini stabiliti dalla deliberazione di G.M. n. ”), sicché, prima della stabilizzazione avvenuta con la determina n. 101 del 16.10.2019, non può dirsi sorto il rapporto di lavoro tra l'interessata e l'ente. 6 La ricorrente, pur essendo titolare del diritto all'assunzione, non ha azionato siffatto diritto nei confronti del non l'ha costituito a tal fine in mora, CP_1 attendendo invece che l'ente procedesse con i suoi tempi all'assunzione, che è poi avvenuta con la stabilizzazione nel 2019, allorquando si è instaurato tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La conseguenza è che le differenze retributive oggi rivendicate dall'interessata per il periodo di mancato impiego non sono dovute poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è sorto in forza della menzionata sentenza n. 561/2014 della Corte di Appello di Catanzaro, bensì soltanto nel 2019. Inoltre, in assenza di mora dell'amministrazione, non sussiste un inadempimento imputabile al per violazione dell'obbligo di tempestiva CP_1 costituzione del rapporto di sicché non è neppure configurabile un risarcimento del danno da ritardata assunzione del lavoratore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., consistente nel mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta e detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia stato occupato a condizioni deteriori. Per tutti i motivi esposti, la domanda va rigettata. Quanto al regolamento delle spese, la complessità delle questioni trattate induce a compensare tra le parti le spese di lite>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 10 luglio Parte_1 2024.
5 Costituitosi in giudizio, il ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1 La Corte, acquisito il fas ado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Con il primo motivo di gravame, la sig.ra denuncia violazione dell'art. 112 cpc Pt_1 perché il Tribunale: 1) non ha individuat tto petitum della domanda, ritenendo erroneamente che, nel caso sottoposto al suo giudizio, l'oggetto fosse l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la domanda principale era quella di integrazione e specificazione del contenuto della sentenza n. 561/2014 in merito alla quantificazione delle differenze retributive”; 2) non ha considerato che <<… la domanda incidentale di
“emettere decreto di condanna del , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento in fa nte della somma di € 17.605,35, già riconosciuta dall'Ente come alla stessa dovuta in esecuzione della più volte citata sentenza n. 561/2014” era stata richiesta sulla base di un' attestazione del credito da parte del Datore di Lavoro e del titolo sotteso, consistente nella sentenza passata in giudicato n 561/2014 della Corte d'Appello di Catanzaro che, affermando il diritto dell'appellante di essere assunta secondo le modalità e i termini di cui alla deliberazione n. 88/2007, imponeva all'Ente ai sensi dell'art. 63, n. 2, D.Lgs 165/2001, di costituire ossia trasformare il rapporto già in essere in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e parziale, per come, appunto stabilito dalla delibera richiamata in sentenza>>; 3) ha omesso di considerare che <<… il petitum della domanda non aveva la sua genesi nella tardiva assunzione derivante da un atto illegittimo della P.A., ma nella mancata stabilizzazione di un rapporto già in essere e che ha avuto svolgimento per il periodo interessato, - (circostanza questa mai contestata dall'Ente e quindi data per provata)- la cui prestazione lavorativa doveva essere retribuita, non a titolo di indennizzo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ma a titolo di corrispettivo spettante al dipendente di un Ente Pubblico Locale a tempo indeterminato e parziale al 50% ( da qui la qualificazione di differenze retributive tra quanto percepito e quanto, invece, dovuto in esecuzione della sentenza costitutiva passata in giudicato)>>; 4) non prende in considerazione la rilevante circostanza di fatto secondo cui egli “…ha continuato a lavorare alle dipendenze dell'Ente, svolgendo, peraltro, attività (per come attestato nelle certificazioni datoriali prodotte nel giudizio di primo grado introduttivo del processo conclusosi con l'ordinanza n. 5044/2020 della Corte di Cassazione) per sopperire alle esigenze dell'Ente (e non certamente per l'esecuzione di progetti di pubblica utilità)”; 5) ha richiamato l'impianto motivazione della sentenza n. 119/2024, segnatamente nel punto in cui afferma che l'opposto nulla ha allegato in termini di pregiudizi subiti in conseguenza della mancata assunzione da parte del , ciò che si sostanzia Controparte_1
“…in un'osservazione e/o eccezione, che, oltre ad es fluente ai fini della decisione, non è stata mai avanzata dall'Ente nei propri scritti difensivi, atteso che ( l'opposto?) l'appellante ha rivendicato le differenze tra quanto percepito e quanto, invece, dovutole in forza del titolo giudiziario definitivo che ha affermato il suo diritto alla stabilizzazione;
così come la stessa non poteva contestare l'affermazione di essere stato percettrice della somma che, per il periodo in contestazione, le è stata erogata, ma a titolo di indennizzo previsto per i lavoratori socialmente utili…”.
§5 Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la violazione dell'art. 113 cpc per mancata applicazione dell'art. 423 cpc, dell'art. 324 cpc, dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 63, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, perché <<…l'appellante ha chiesto la preliminare
6 condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 17.605,35, avendo prodotto in giudizio l'attestazione dell'Ente, con cui lo stesso si dichiarava debitore della sopradetta somma. Per cui, ai sensi dell'art. 423 cpc, l'originaria ricorrente aveva diritto all'accoglimento dell'istanza preliminare di condanna dell'Ente al pagamento della sopradetta somma che, in virtù del riconoscimento fatto dal Datore di Lavoro, doveva considerarsi dallo stesso come non contestata….il diritto della ricorrente, già lavoratrice socialmente utile, ad essere stabilizzata è sorto con l'assunzione da parte dell'Ente utilizzatore della deliberazione di Giunta n. 88/2007, che, divenuta efficace a seguito della comunicazione della concessione dei contributi/incentivi sia statali che regionali, doveva essere eseguita dall'Ente, per come ha stabilito la sentenza (passata in giudicato formale e sostanziale nel 2020) n. 561/2014 di codesta Corte d'Appello;…per l' esecuzione di detto giudicato, è stata azionata la tutela giudiziaria di cui al presente giudizio, nel senso che è stato chiesto che venisse determinata la somma dovuta a titolo di differenze retributive per il periodo che va dall'1.01.2008 al 31. 12. 2014 (anno in cui il rapporto tra l'appellante e l'Ente è stato contrattualizzato in virtù di altra legge statale anche se a tempo determinato), periodo in cui la ricorrente ha continuato la prestazione lavorativa in favore dell'Ente, che l'ha utilizzata per soddisfare le sue esigenze istituzionali e non per la realizzazione di progetti di pubblica utilità; …in detto periodo la ricorrente ha percepito l'indennizzo erogatele dall'INPS quale lavoratrice socialmente utile, mentre la stessa, in esecuzione della delibera n. 88/2007 e per come deciso con la sentenza n. 561/2014, aveva diritto a che il rapporto intercorso fosse qualificato come “lavoro dipendente a tempo indeterminato e parziale al 50%” con l'erogazione della retribuzione prevista dai CCNNLL per i dipendenti degli Enti locali:…poiché la sopradetta sentenza è diventato giudicato formale e sostanziale nell'anno 2020, la giuridica conseguenza dell'esecuzione del diritto con essa affermato è la corresponsione , anche a titolo di risarcimento, delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto invece dovuto per la diversa, doverosa qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti nel periodo interessato, nonché la regolarizzazione del rapporto previdenziale con il versamento dei contributi posti a carico del Datore di Lavoro, che sarà oggetto di altra azione;
…nessuna rilevanza giuridica può avere la deduzione che l'appellante sia stata stabilizzata nel 2019, atteso che detta stabilizzazione è avvenuta in applicazione di altra normativa ad hoc, intervenuta nel 2018 (ossia la L. n.145/2028) e non certamente in esecuzione della più volte richiamata sentenza di codesta Corte d'Appello…>>.
§6 L'appello non si presta ad essere accolto.
§6.1
A disattendere l'argomento sub 1) del §4 è sufficiente osservare che il giudizio non poteva avere ad oggetto l'esatta quantificazione del credito in forza della sentenza di questa Corte d'appello del 2014, perché dalla suddetta non scaturisce alcun diritto a differenze retributive: la sentenza si è limitata ad accertare il diritto all'assunzione, ma non ha avuto effetti costitutivi del rapporto lavorativo.
§6.2 Pure infondata è la tesi sub 2 del §4, perché la deliberazione n. 88/2007 è illegittima, essendo stata adottata sull'errato presupposto che dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 2014 scaturisse il diritto alla percezione di differenze retributive in capo alla lavoratrice, tant'è che proprio per tale motivo detta delibera è stata revocata in autotutela, con la deliberazione N°30 del 09/09/2022, di cui l'odierna appellante, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ha chiesto la disapplicazione.
§6.3
7 Le argomentazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 del §4 e del §5 costituiscono, a ben vedere, evidenti tentativi di mutare petitum e causa petendi della domanda, attraverso il riferimento ad allegazioni del tutto mancanti nel ricorso introduttivo, tutto incentrato sul carattere vincolante del giudicato formatosi per effetto della più volte menzionata sentenza del 2014 che, come già osservato, nulla statuisce (né avrebbe potuto), sulle caratteristiche del rapporto intercorso tra le parti nel lasso temporale 2014-2018; del resto, le ragioni ostative all'accoglimento della domanda azionata dalla ricorrente sono maggiormente esplicitate dal Tribunale al punto 6 della motivazione (cfr. parte in grassetto sottolineato), sulle quali, invero, l'appellante non muove alcuna censura (tant'è che, in virtù dell'operato mutamento della causa petendi ha pure modificato le conclusioni rassegnate in sede di appello rispetto a quelle del ricorso di primo grado).
§7
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 10 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunal dice del lavoro, n. 363/2024, resa in data 5 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, l'8 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
8
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 767 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, CF: elettivamente domiciliata in Catanzaro Parte_1 C.F._1 alla via G. Cantafio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Talarico, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura rilasciata con atto separato ed allegata al ricorso in appello appellante
E
, in persona della commissione straordinaria del Controparte_1 Controparte_1 (partita iva ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato P.IVA_1 Luigi Scium alla Via Greco n. 40, che li rappresenta e difende in forza di deliberazione numero 56 del 10.09.2025 e procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… a) in via preliminare ed immediata, ai sensi dell'art. 423 cpc, condannare il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 17.605,35, maggiorata per rivalutazione ed interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
b) in via principale, dichiarare, che, in esecuzione della sentenza n. 561/2014, divenuta definitiva nel 2020, l'appellante ha diritto a che il rapporto intercorso tra la stessa e il nel periodo 2008-2014 è di lavoro Controparte_1 dipendente a tempo indeterminato parziale al 50% e, per l'effetto, dichiarare che la stessa ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto le è stato corrisposto a titolo di indennizzo, come lavoratrice socialmente utile, e quanto, invece, dovuto in dipendenza della diversa e doverosa qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, sulla base delle retribuzioni spettanti e previste dai CCNNLL dei dipendenti degli Enti Locali;
c)ancora in via principale, condannare il al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma che risulte di differenze retributive;
d)accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente per
1 comportamento processuale non corretto, avendo lo stesso fondato la sua difesa su fatti non veritieri, ossia sulla dolosa negazione del verificarsi della condizione sospensiva a cui era sottoposta l'efficacia delle delibere della G.C.di Cerva n. 88/2007 e n. 60/2007, e per l'effetto, condannare l'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 88 e 96 c.p.c, al risarcimento danni da liquidare in via equitativa;
e) condannare, in ogni caso, il
[...]
al pagamento delle competenze di entrambi i giudizi, da distrarre in favore del CP_1 tto difensore. In via istruttoria, si chiede disporsi una CTU contabile per la determinazione delle differenze retributive, in esecuzione della sentenza n. 561/2014, sulla base di tutta la documentazione già allegata al fascicolo di primo grado…>>; per l'appellato: < dall'appellante in quanto non sussistono i presupposti in fatto e in diritto per come sopra rappresentato;
rigettare nell'interezza il ricorso promosso dalla sig.ra
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra deli Parte_1 e integralmente la sentenza di primo grado nelle sue statuizioni;
conseguentemente al rigetto del gravame proposto accertare e dichiarare che l'ente comunale non è tenuto al pagamento delle differenze retributive e di ogni altro onere richiesto dalla ricorrente, in quanto non sussiste la pretesa creditoria eccepita dalla ricorrente in forza della sentenza 561/2014 della Corte di Appello di Catanzaro o in forza di altro titolo;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive o altra forma risarcitoria per le argomentazioni dispiegate nel superiore libello;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio >> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così sintetizzata dal Giudice di primo grado:
b) che anche le ore integrative effettuate devono essere ricalcolate in base ai parametri previsti dal CCNL per gli Enti locali;
c) che alla stessa sono dovuti la tredicesima mensilità e tutti i benefici, aumenti e progressione di carriera previsti dai Contratti di categoria in dipendenza della mutata anzianità di servizio;
4.e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle somme per Controparte_1 come verranno determinate, maggiorat e ed interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
5.condannare il Comune di al versamento dei contributi posti CP_1 dalla legge a carico del datore di lavoro p regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente per il periodo 1.01.2008- 31.12.2014; 6.condannare il al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore Controparte_1 difensore;
7.assumere ogni provvedimento di competenza se nei fatti esposti e nel comportamento della P.A. si dovessero ravvisare responsabilità di natura penale e/o amministrativa-contabile”. Resiste in giudizio il , eccependo Controparte_1 che la sentenza della Corte di Appello n. 561/2014 non contiene, men che meno quantifica, alcuna obbligazione pecuniaria vantata dalla ricorrente nei suoi confronti>>.
§2.1 Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: <la questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata, con sentenza n. 119 2024, emessa dal tribunale catanzaro, sezione lavoro, nel procedimento iscritto al 1962 2022, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme: “… ricorso per decreto ingiuntivo 1074 2022 r.g., l'odierno opposto adiva il esponendo: aver prestato attività lavorativa in favore del , qualità lavoratore socialmente utile;
che, cp_1 delibera giunt 88 27.12.2007, l'amministrazione aveva determinato procedere stabilizzazione degli lsu presenti organico, condizione che venissero erogati gli specifici contributi statali regionali;
pur verificatasi predetta sospensiva, l'ente revocava 2007; dunque, unitamente ad altri lsu, proponeva davanti giudice lavoro;
pt_3 corte d'appello 561 2014, dichiarava allora ricorrenti (tra quali, opposto) essere assunti secondo controparte_1 modalità ed termini stabiliti dalla deliberazione g.m. detta pronuncia passava giudicato (essendo stato dichiarato inammissibile, ordinanza 5044 2020, cassazione proposto avverso stessa ); l'opponente non ha, tuttavia, provveduto corrispondere renze retributive maturate tra trattamento economico percepito quale retribuzione spettante dipendente tempo indeterminato parziale 50% periodo
1.1.2008 – 31.12.2014; che solo in data 15.2.2021, con delibera di Consiglio Comunale n. 7, l'Ente locale ha riconosciuto come debiti fuori bilancio le somme dovute in esecuzione della sentenza n. 561/2014; che, in particolare, da apposita certificazione rilasciata dalla PA, emerge che il credito retributivo spettante al è pari ad € 16.862,79, al lordo Pt_3 delle trattenute di legge.
2. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 331/2022, con il quale il , in persona del l.r.p.t., veniva condannato a pagare, nei confronti Controparte_1 dell'opposto, la somma di € 16.862,79, oltre interessi, spese e competenze della fase monitoria.
3. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: a) che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio non ha natura
3 costitutiva del diritto di credito azionato, ma, al limite, ha una mera funzione ricognitoria;
b) che, pertanto, il titolo sul quale si fonda la pretesa della parte opposta non sussiste, non potendo lo stesso essere rinvenuto nella sentenza n. 561/2014 della Corte d'Appello di Catanzaro, che nulla aveva disposto in ordine alle differenze retributive rivendicate dal c) che, in ogni caso, la delibera n. 7/2021 era stata annullata in Pt_3 autotutela con iva delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 9.9.2022, sul presupposto per il quale il TAR Calabria, adito in sede di ottemperanza da altro LSU coinvolto dalla pronuncia n. 561/2014 della Corte d'Appello di Catanzaro, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda (identica a quella proposta in via monitoria dal Pt_3
“riconducibile sostanzialmente alla rivendicazione di differenze retributive ulteriori che spetterebbero in base all'assunzione sulla scorta della delibera n. 88/2007 della Giunta comunale, che il contesta”, essendo il suo oggetto “estraneo alle statuizione della CP_1 Corte d'appello iesta l'esecuzione” (cfr. sentenza TAR Calabria n. 661/2022); d) che, comunque, nessuna differenza retributiva residua in favore dell'opposto, avendo egli ricevuto dal tutto quanto effettivamente dovutogli per il servizio prestato quale CP_1 LSU per il periodo 8.11.2010 – 31.12.2014.
4. Parte opposta ha argomentato per l'infondatezza e la temerarietà dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
5. L'opposizione è fondata.
6. Ciò che l'opposto fa valere in questa sede è, come già accennato, il diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico percepito quale LSU e la retribuzione spettante quale dipendente a tempo indeterminato e parziale al 50% per il periodo 1.1.2008 – 31.12.2014.
7. E il fondamento di tale pretesa viene rinvenuto nelle statuizioni contenute nella pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro n. 561/2014 (passata in giudicato), la quale ha espressamente stabilito “il diritto degli appellanti (tra i quali, il a essere Pt_3 assunti dal secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla deliberazione Controparte_1 di G.M. n. 8
8. In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n.16665).
9. Nel caso di specie, manca la dimostrazione che detta assunzione sia stata effettivamente posta in essere da parte del con conseguente Controparte_1 perfezionamento del contratto di lavoro tra le parti.
10. Né può ritenersi che il credito azionato dall'opposto abbia natura risarcitoria: 10.1. in primo luogo, perché non è espressamente qualificato come tale nella domanda;
10.2. in secondo luogo, perché la sentenza n. 561/2014 (che non contiene un ordine di riammissione in servizio del dipendente) non ha stabilito da quando il avrebbe Pt_3 dovuto essere assunto dall'Ente, ma ha soltanto precisato che detta ass sarebbe
4 dovuta avvenire secondo le modalità ed i termini di cui alla deliberazione di G.M. n. 88 del 17.12.2007, la quale, a sua volta, nulla disponeva in ordine alla decorrenza dell'assunzione (ma disciplinava soltanto il contingente da assumere e le tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro), sicché neppure pare potersi configurare un inadempimento ex art. 1218 c.c. da parte del di , per non aver assunto il CP_1 CP_1 fin dal momento in cui l'opposto avr ut re stabilizzato (e, a ben Pt_3 vedere, manca anche la prova che l'Amministrazione sia stata costituita in mora dal lavoratore); 10.3. in terzo luogo, perché l'opposto nulla ha allegato in termini di pregiudizi subiti in conseguenza della mancata assunzione da parte del , Controparte_1 avendo, peraltro, l'Amministrazione dedotto – e il lavoratore non contestato – che il fino al 31.12.2014, ha continuato a prestare servizio per l'Ente comunale come Pt_3 LSU, percependo quanto a lui spettante a tale titolo (cfr. rendiconto dei compensi erogati, allegato al fascicolo di parte opponente).
11. Da quanto sin qui esposto, dunque, emerge come il credito fatto valere dal resistente sia insussistente.
12. Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
13. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, alla luce della complessità delle questioni affrontate”. Il caso esaminato nel precedente giudiziale riportato è perfettamente sovrapponibile a quello in oggetto, sicché non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni ivi enucleate. E' solo il caso di ulteriormente precisare come la sentenza n. 561/2014 della Corte di Appello di Catanzaro, che parte ricorrente richiama a fondamento della sua pretesa creditoria, non abbia natura costitutiva del rapporto di lavoro con l'ente, ma soltanto riconosce il suo diritto all'assunzione da parte del (secondo le modalità Controparte_1 ed i termini stabiliti dalla deliberazione di G.M. n. ”), sicché, prima della stabilizzazione avvenuta con la determina n. 101 del 16.10.2019, non può dirsi sorto il rapporto di lavoro tra l'interessata e l'ente. 6 La ricorrente, pur essendo titolare del diritto all'assunzione, non ha azionato siffatto diritto nei confronti del non l'ha costituito a tal fine in mora, CP_1 attendendo invece che l'ente procedesse con i suoi tempi all'assunzione, che è poi avvenuta con la stabilizzazione nel 2019, allorquando si è instaurato tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La conseguenza è che le differenze retributive oggi rivendicate dall'interessata per il periodo di mancato impiego non sono dovute poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è sorto in forza della menzionata sentenza n. 561/2014 della Corte di Appello di Catanzaro, bensì soltanto nel 2019. Inoltre, in assenza di mora dell'amministrazione, non sussiste un inadempimento imputabile al per violazione dell'obbligo di tempestiva CP_1 costituzione del rapporto di sicché non è neppure configurabile un risarcimento del danno da ritardata assunzione del lavoratore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., consistente nel mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta e detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia stato occupato a condizioni deteriori. Per tutti i motivi esposti, la domanda va rigettata. Quanto al regolamento delle spese, la complessità delle questioni trattate induce a compensare tra le parti le spese di lite>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 10 luglio Parte_1 2024.
5 Costituitosi in giudizio, il ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1 La Corte, acquisito il fas ado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Con il primo motivo di gravame, la sig.ra denuncia violazione dell'art. 112 cpc Pt_1 perché il Tribunale: 1) non ha individuat tto petitum della domanda, ritenendo erroneamente che, nel caso sottoposto al suo giudizio, l'oggetto fosse l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la domanda principale era quella di integrazione e specificazione del contenuto della sentenza n. 561/2014 in merito alla quantificazione delle differenze retributive”; 2) non ha considerato che <<… la domanda incidentale di
“emettere decreto di condanna del , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento in fa nte della somma di € 17.605,35, già riconosciuta dall'Ente come alla stessa dovuta in esecuzione della più volte citata sentenza n. 561/2014” era stata richiesta sulla base di un' attestazione del credito da parte del Datore di Lavoro e del titolo sotteso, consistente nella sentenza passata in giudicato n 561/2014 della Corte d'Appello di Catanzaro che, affermando il diritto dell'appellante di essere assunta secondo le modalità e i termini di cui alla deliberazione n. 88/2007, imponeva all'Ente ai sensi dell'art. 63, n. 2, D.Lgs 165/2001, di costituire ossia trasformare il rapporto già in essere in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e parziale, per come, appunto stabilito dalla delibera richiamata in sentenza>>; 3) ha omesso di considerare che <<… il petitum della domanda non aveva la sua genesi nella tardiva assunzione derivante da un atto illegittimo della P.A., ma nella mancata stabilizzazione di un rapporto già in essere e che ha avuto svolgimento per il periodo interessato, - (circostanza questa mai contestata dall'Ente e quindi data per provata)- la cui prestazione lavorativa doveva essere retribuita, non a titolo di indennizzo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ma a titolo di corrispettivo spettante al dipendente di un Ente Pubblico Locale a tempo indeterminato e parziale al 50% ( da qui la qualificazione di differenze retributive tra quanto percepito e quanto, invece, dovuto in esecuzione della sentenza costitutiva passata in giudicato)>>; 4) non prende in considerazione la rilevante circostanza di fatto secondo cui egli “…ha continuato a lavorare alle dipendenze dell'Ente, svolgendo, peraltro, attività (per come attestato nelle certificazioni datoriali prodotte nel giudizio di primo grado introduttivo del processo conclusosi con l'ordinanza n. 5044/2020 della Corte di Cassazione) per sopperire alle esigenze dell'Ente (e non certamente per l'esecuzione di progetti di pubblica utilità)”; 5) ha richiamato l'impianto motivazione della sentenza n. 119/2024, segnatamente nel punto in cui afferma che l'opposto nulla ha allegato in termini di pregiudizi subiti in conseguenza della mancata assunzione da parte del , ciò che si sostanzia Controparte_1
“…in un'osservazione e/o eccezione, che, oltre ad es fluente ai fini della decisione, non è stata mai avanzata dall'Ente nei propri scritti difensivi, atteso che ( l'opposto?) l'appellante ha rivendicato le differenze tra quanto percepito e quanto, invece, dovutole in forza del titolo giudiziario definitivo che ha affermato il suo diritto alla stabilizzazione;
così come la stessa non poteva contestare l'affermazione di essere stato percettrice della somma che, per il periodo in contestazione, le è stata erogata, ma a titolo di indennizzo previsto per i lavoratori socialmente utili…”.
§5 Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la violazione dell'art. 113 cpc per mancata applicazione dell'art. 423 cpc, dell'art. 324 cpc, dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 63, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, perché <<…l'appellante ha chiesto la preliminare
6 condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 17.605,35, avendo prodotto in giudizio l'attestazione dell'Ente, con cui lo stesso si dichiarava debitore della sopradetta somma. Per cui, ai sensi dell'art. 423 cpc, l'originaria ricorrente aveva diritto all'accoglimento dell'istanza preliminare di condanna dell'Ente al pagamento della sopradetta somma che, in virtù del riconoscimento fatto dal Datore di Lavoro, doveva considerarsi dallo stesso come non contestata….il diritto della ricorrente, già lavoratrice socialmente utile, ad essere stabilizzata è sorto con l'assunzione da parte dell'Ente utilizzatore della deliberazione di Giunta n. 88/2007, che, divenuta efficace a seguito della comunicazione della concessione dei contributi/incentivi sia statali che regionali, doveva essere eseguita dall'Ente, per come ha stabilito la sentenza (passata in giudicato formale e sostanziale nel 2020) n. 561/2014 di codesta Corte d'Appello;…per l' esecuzione di detto giudicato, è stata azionata la tutela giudiziaria di cui al presente giudizio, nel senso che è stato chiesto che venisse determinata la somma dovuta a titolo di differenze retributive per il periodo che va dall'1.01.2008 al 31. 12. 2014 (anno in cui il rapporto tra l'appellante e l'Ente è stato contrattualizzato in virtù di altra legge statale anche se a tempo determinato), periodo in cui la ricorrente ha continuato la prestazione lavorativa in favore dell'Ente, che l'ha utilizzata per soddisfare le sue esigenze istituzionali e non per la realizzazione di progetti di pubblica utilità; …in detto periodo la ricorrente ha percepito l'indennizzo erogatele dall'INPS quale lavoratrice socialmente utile, mentre la stessa, in esecuzione della delibera n. 88/2007 e per come deciso con la sentenza n. 561/2014, aveva diritto a che il rapporto intercorso fosse qualificato come “lavoro dipendente a tempo indeterminato e parziale al 50%” con l'erogazione della retribuzione prevista dai CCNNLL per i dipendenti degli Enti locali:…poiché la sopradetta sentenza è diventato giudicato formale e sostanziale nell'anno 2020, la giuridica conseguenza dell'esecuzione del diritto con essa affermato è la corresponsione , anche a titolo di risarcimento, delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto invece dovuto per la diversa, doverosa qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti nel periodo interessato, nonché la regolarizzazione del rapporto previdenziale con il versamento dei contributi posti a carico del Datore di Lavoro, che sarà oggetto di altra azione;
…nessuna rilevanza giuridica può avere la deduzione che l'appellante sia stata stabilizzata nel 2019, atteso che detta stabilizzazione è avvenuta in applicazione di altra normativa ad hoc, intervenuta nel 2018 (ossia la L. n.145/2028) e non certamente in esecuzione della più volte richiamata sentenza di codesta Corte d'Appello…>>.
§6 L'appello non si presta ad essere accolto.
§6.1
A disattendere l'argomento sub 1) del §4 è sufficiente osservare che il giudizio non poteva avere ad oggetto l'esatta quantificazione del credito in forza della sentenza di questa Corte d'appello del 2014, perché dalla suddetta non scaturisce alcun diritto a differenze retributive: la sentenza si è limitata ad accertare il diritto all'assunzione, ma non ha avuto effetti costitutivi del rapporto lavorativo.
§6.2 Pure infondata è la tesi sub 2 del §4, perché la deliberazione n. 88/2007 è illegittima, essendo stata adottata sull'errato presupposto che dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 2014 scaturisse il diritto alla percezione di differenze retributive in capo alla lavoratrice, tant'è che proprio per tale motivo detta delibera è stata revocata in autotutela, con la deliberazione N°30 del 09/09/2022, di cui l'odierna appellante, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ha chiesto la disapplicazione.
§6.3
7 Le argomentazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 del §4 e del §5 costituiscono, a ben vedere, evidenti tentativi di mutare petitum e causa petendi della domanda, attraverso il riferimento ad allegazioni del tutto mancanti nel ricorso introduttivo, tutto incentrato sul carattere vincolante del giudicato formatosi per effetto della più volte menzionata sentenza del 2014 che, come già osservato, nulla statuisce (né avrebbe potuto), sulle caratteristiche del rapporto intercorso tra le parti nel lasso temporale 2014-2018; del resto, le ragioni ostative all'accoglimento della domanda azionata dalla ricorrente sono maggiormente esplicitate dal Tribunale al punto 6 della motivazione (cfr. parte in grassetto sottolineato), sulle quali, invero, l'appellante non muove alcuna censura (tant'è che, in virtù dell'operato mutamento della causa petendi ha pure modificato le conclusioni rassegnate in sede di appello rispetto a quelle del ricorso di primo grado).
§7
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 10 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunal dice del lavoro, n. 363/2024, resa in data 5 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, l'8 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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