Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 378/2022, introdotta da:
(c.f. ), n. MILANO (MI) il 30/08/1983; con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI COSTA CARMELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. (MI) il CP_1 C.F._2 Controparte_2
31/05/1974; con il patrocinio dell'Avv. BASILEO GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
“1. Rigettare le domande formulate dal sig. perché infondate in fatto e diritto;
CP_1
2. Affidare i figli minori e a entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
3. Collocamento e residenza di presso l'abitazione della madre in Via Campoverde Per_2 n. 12/B San Giuliano m.se e di presso l'abitazione del padre in Via Bambini di Beslan Per_1
n. 10 San Giuliano m.se;
4. Diritto di visita del padre: il sig. potrà tenere con sé a weekend alternati CP_1 Per_2 prelevandola il venerdì all'uscita da scuola o dopo il lavoro con rientro presso la casa materna entro le ore 21:00 della domenica. Durante la settimana, compatibilmente con i propri turni lavorativi e le esigenze della minore, il sig. porterà a scuola CP_1 Per_2 e l'accompagnerà al corso di danza o altri eventuali corsi che deciderà di frequentare;
5. Diritto di visita della madre: la sig.ra potrà tenere con sé almeno una Pt_1 Per_1 volta a settimana con cena presso l'abitazione materna, con possibilità di pernottamento qualora ne manifestasse il desiderio;
la madre, a settimane alternate, Per_1
Pag. 1
6. Entrambi i genitori potranno trascorrere, durante le vacanze estive, due settimane – anche non consecutive – con i figli, da concordare tra i genitori entro la fine di febbraio di ogni anno;
- per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6. e trascorreranno i loro compleanni con entrambi i genitori congiuntamente Per_1 Per_2
o, in caso di impossibilità, secondo gli accordi che i genitori prenderanno di anno in anno;
7. I figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e la Festa della Mamma, così come il padre potrà tenere con sé i minori per il suo compleanno e per la Festa del Papà;
8. La sig.ra provvederà al mantenimento diretto di , così come il sig. Pt_1 Per_2 provvederà al mantenimento di;
CP_1 Per_1
9. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori in ragione del 50%, nei termini e nelle modalità di cui alle linee Guida sulle spese extra del Tribunale di Milano del
14.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamate;
10. L'assegno unico sarà percepito dai genitori in ragione del 50%;
11. Confermare l'omologa nel punto in cui stabilisce che “i signori e Pt_1 CP_1 hanno contratto nel corso del matrimonio finanziamenti, prestiti e cessioni del quinto dello stipendio che vengono rimborsati con rate mensili a carico della sig.ra per circa Pt_1 euro 660,00 (euro 397 per prestito Agos sino al luglio 2028 + euro 200 per cessione del quinto dello stipendio fino a febbraio 2029 + euro 63 carta di credito Agos sino a giugno 2023) e di circa euro 558 in capo al sig. (euro 338,44 per prestito BMP fino a CP_1 aprile 2024 + euro 220 per il finanziamento dell'auto della moglie fino a febbraio 2024); come preventivo accordo tra i coniugi, da maggio 2024, il sig. verserà alla CP_1 sig.ra , entro il 5 (cinque) di ogni mese, sulle note coordinate bancarie della stessa: Pt_1 euro 31,50 sino a giugno 2023 (la metà della rata della carta di credito Agos) + euro 198 fino a luglio 2028 (metà del prestito Agos) + euro 100 fino a febbraio 2029 (la metà della rata della cessione del quinto dello stipendio della moglie)”;
12. I signori e sono economicamente autosufficienti e pertanto Pt_1 CP_1 nessun mantenimento è reciprocamente dovuto;
13. Dichiarare inammissibili le domande economiche formulate da controparte con comparsa di costituzione avanti al giudice istruttore, inerenti alla modifica degli accordi tra i coniugi per il pagamento dei debiti contratti in costanza di matrimonio;
In subordine
14. Nella denegata e non creduta ipotesi che il giudice ritenga ammissibili le domande economiche tra le parti, accertare e dichiarare che il sig. ha acquistato la CP_1 propria auto in costanza di matrimonio e in regime di comunione dei beni;
accertare e dichiarare che il sig. ha venduto la propria auto, acquistata in comunione dei CP_1 beni, al costo di euro 8.175 e per l'effetto condannare il resistente a corrispondere alla sig.ra il 50% del ricavato pari a euro 4.087,5 o in quella misura maggiore o minore Pt_1 che risulterà in corso di causa;
15. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
PARTE RESISTENTE:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via preliminare
➢ dichiarare la domanda proposta da controparte al punto 11) della memoria integrativa ex art. 709 cod. proc. civ. (e riportata al punto 13) del foglio di precisazione delle conclusioni) inammissibile per le ragioni esposte in atti;
Pag. 2 ➢ dichiarare la domanda proposta da controparte al punto 12) della memoria integrativa ex art. 709 cod. proc. civ. (e riportata al punto 14) del foglio di precisazione delle conclusioni) inammissibile per le ragioni esposte in atti;
nel merito
➢ disporre l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento e residenza di presso il domicilio paterno e di presso il domicilio Per_1 Per_2 materno;
➢ in punto di frequentazioni genitori – figli, confermare il calendario attualmente in vigore tra le parti così come indicato dai Servizi Sociali nella relazione conclusiva depositata in data 14 marzo 2025;
➢ disporre che i signori e provvedano al mantenimento ordinario dei CP_1 Pt_1 figli direttamente, provvedendo ai bisogni degli stessi quando questi saranno presso di loro, fino a quando questi ultimi non saranno economicamente autosufficienti;
➢ con riguardo al pagamento delle spese straordinarie:
• in via principale, disporre a carico dei signori e il pagamento delle CP_1 Pt_1 spese straordinarie inerenti ai figli e nella misura del 75% a carico della sig.ra Per_1 Per_2
e il restante 25% a carico del sig. secondo le linee guida della Corte Pt_1 CP_1 d'Appello di Milano;
• in via subordinata, confermare quanto disposto sul punto dal Presidente con l'ordinanza del 5 agosto 2022, ossia porre le spese straordinarie inerenti ai figli e a carico Per_1 Per_2 dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano;
➢ disporre che i sig.ri e facciano fronte al pagamento delle rate dei CP_1 Pt_1 prestiti/cessioni del quinto dello stipendio come segue: (i) il sig. cesserà di CP_1 farsi carsi carico del pagamento delle rate dell'auto già a far data dall'udienza presidenziale;
dopodiché il finanziamento dell'auto rimarrà a carico della sig.ra ; Pt_1 egli si farà carico anche delle rate relative al prestito BPM;
(ii) la sig.ra dovrà Pt_1 ritenersi obbligata a farsi carico delle rate del finanziamento dell'auto a decorrere dalla rata successiva all'udienza presidenziale e, altresì, di tutti gli altri prestiti e finanziamenti contratti nel corso del matrimonio;
in ogni caso
➢ con vittoria di spese”.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Atti introduttivi e svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso del 22.02.2022, ha chiesto al Tribunale la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.09.2010 in S. Giuliano Milanese con
[...]
domandando altresì l'affido condiviso dei minori (n. in CP_1 Persona_3
Milano il 03.02.2012) e (n. Milano il 23.05.2010), con collocamento Persona_4 prevalente presso l'abitazione della madre, il contributo al mantenimento ordinario da parte del padre per l'importo mensile di 250,00 euro per figlio e a quello straordinario per il 50% delle spese effettivamente sostenute e la conferma degli accordi raggiunti in fase di
Pag. 3 separazione con riferimento al rimborso dei finanziamenti accessi dalle parti in costanza di matrimonio.
1.2. Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, il quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la casa paterna, la disposizione del mantenimento ordinario interamente a carico del genitore che tiene i figli e di quello straordinario a carico della madre per la quota del 75%, e la modifica degli accordi intercorsi in fase di separazione e riguardanti i finanziamenti ancora in essere.
1.3. All'udienza presidenziale del 15.06.2022 le stesse sono state sentite dal Presidente
f.f., il quale ha sottoposto loro una proposta di definizione conciliativa della controversia, che è stata però rifiutata.
1.4. Il minore è stato ascoltato dal Presidente all'udienza del Persona_4
26.07.2022 e in presenza della dott.ssa Bruno.
1.5. Con ordinanza presidenziale del successivo 05.08.2022, della quale non consta reclamo alla Corte d'Appello, il Presidente ha così provveduto:
1) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori disponendo quanto al collocamento ed alle visite come in motivazione;
2) i genitori si occuperanno in via diretta del mantenimento del figlio con ciascuno convivente ed al 50% delle spese straordinarie di ciascuno;
3) nomina CTU la dott.ssa formulando il seguente quesito “Riferisca il CTU Per_5 in merito alla personalità dei genitori ed alla loro capacità di svolgere la funzione genitoriale, valutato anche il contesto paterno e materno allargato. Riferisca della personalità dei minori e della relazione con i due contesti, anche allargati. Dica quale possa essere l'evoluzione futura delle relazioni con entrambi i contesti e, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la possibilità che la relazione con ciascuno di essi si sviluppi in modo da favorirne una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale, esamini le possibili soluzioni di affidamento, di collocazione principale del minore e di regolamentazione dei periodi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore, indicando gli interventi necessari ed opportuni anche sotto il profilo terapeutico”;
4) e fissa per il giuramento e la formulazione del quesito dinanzi a sé l'udienza del
9.9.2022 h.12,30;
L'elaborato peritale è stato depositato il 16.1.2023. Con successiva ordinanza dell'1.3.2023, una volta risentite le difese, il Presidente f.f. ha confermato l'ordinanza del
5.8.2022 e assunto i provvedimenti necessari alla prosecuzione del giudizio avanti all'istruttore.
1.6. Con sentenza non definitiva del 18.03.2024, emessa su congiunta domanda delle parti, gli effetti civili del matrimonio sono stati dichiarati cessati.
1.7. La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio (già svoltasi, come accennato, nella fase presidenziale) e
Pag. 4 mediante l'acquisizione di documentazione;
inoltre, le parti sono state sottoposte a un articolato monitoraggio del Servizio Sociale.
Rispetto alla relazione peritale e alle prime risultanze, la situazione di assoluta mancanza di dialogo tra le parti e tra le stesse e i figli (sostanzialmente non aveva contatti con Per_1 la madre e aveva pochi contatti col padre) dai successivi aggiornamenti si è dedotto Per_2 un progressivo miglioramento si rileva un rafforzamento del rapporto genitori-figli. Già nella relazione depositata l'11.06.2024 si legge che la madre ha ripreso a vedere il figlio settimanalmente e che è riuscita a parlare del suo stato d'animo e a riconoscere i Per_2 suoi agiti. Ciò viene ribadito nella relazione del 03.12.2024, nella quale si evidenzia che da luglio 2024 ha ricominciato a frequentare la casa e i parenti materni, e che le Per_1 parti sono più dialoganti tra loro.
Infine, con la relazione conclusiva del 07.03.2025, depositata il 14.03.2025, gli operatori dei Servizi hanno riferito che “nonostante le difficoltà mostrate dai genitori in merito alla loro capacità di collaborare e comunicare adeguatamente rispetto alle scelte relative ai propri figli, si rappresenta che i minori e riescono a funzionare adeguatamente Per_1 Per_2 ciascuno nel suo contesto di vita”. I Servizi hanno inoltre osservato che:
− entrambi i genitori hanno un legame affettivo valido con ciascun figlio, sono attenti ai bisogni dei minori e dispongono di buone risorse di cura;
− per ciascun genitore sono state rilevate tuttavia persistenti fragilità, in quanto il padre va accompagnato nell'assunzione di una maggiore capacità regolativa (in particolare con ), mentre la madre potrebbe essere assistita verso un maggior Per_2 coinvolgimento e comunicazione con i figli;
− il regime di visite andrebbe conservato così come è attualmente, con un incontro settimanale e weekend alternati di con il padre;
Persona_6 Per_2
− tra i genitori rimangono tutt'ora aperte questioni di natura economica che incidono sulla serenità dei rapporti.
2. Questioni non controverse: affido e collocamento dei minori
Preliminarmente, deve ricordarsi che il primogenito della coppia, , è stato sentito già Per_1 in sede presidenziale;
non si è reputato necessario, a fortiori in base a quanto riferito (v. verbale udienza 5.7.2024), di dover nuovamente ascoltare il minore.
Quanto a (v. relazione 11.6.2024), è stato ritenuto non opportuno l'accesso al Per_2
Giudice, in ragione dell'età e dei tratti del carattere.
Tanto premesso, si rileva che, nel corso del giudizio le parti hanno modificato, in punto di affidamento e collocamento, le proprie domande, giungendo al deposito di fogli di p.c. che riportano conclusioni sostanzialmente coincidenti in proposito. Infatti, entrambe le parti hanno chiesto che venga disposto l'affido condiviso di entrambi i figli e il collocamento prevalente di presso la casa della madre e di presso la casa del padre. Per_2 Per_1
Pag. 5 Secondo questo Collegio, l'assetto vigente – che i Servizi Sociali hanno ritenuto meritevole di conferma, sulla scia di quanto già rilevato dall'ausiliario (per quanto ormai risalente sia tale approfondimento) – sia senz'altro meritevole di conferma.
Infatti, la dott.ssa Bruno aveva concluso nel senso che “conosciuti tutti i componenti del nucleo ed esaminati gli atti di causa [si] suggerisce:
1. Regime di affidamento condiviso, quale condizione attuabile solo se entrambi si impegnano ad una riduzione della conflittualità.
2. Mantenimento del collocamento di presso la madre e di presso Per_2 Per_1 il padre che potrebbe oggetto di rivalutazione da parte dei Servizi Sociali”.
Nel corso del procedimento, come detto, i Servizi Sociali hanno riferito di un apprezzabile miglioramento delle condizioni, anche grazie all'adesione di entrambi i genitori al percorso loro proposto, tant'è che è ripresa una effettiva frequentazione di ciascun figlio con entrambi i genitori.
Tuttavia, al fine di cristallizzare definitivamente tale situazione e favorire la crescita equilibrata dei minori (specie di , ancora soltanto tredicenne), è essenziale che Per_2 prosegua il percorso di supporto psicologico ai minori, come da ultima relazione dei Servizi
Sociali in atti (v. pag. 10, relazione 14.3.2025).
Per quanto questo regime presupponga la stabile collocazione dei due fratelli in contesti differenti (la figlia con la madre, il figlio con il padre), è evidente che tale situazione si è consolidata al fine di porre rimedio alle originarie criticità; in ogni caso, sono attualmente garantiti adeguati tempi di permanenza di ciascun figlio con l'altro genitore, al fine di consentire, così, anche una buona frequentazione tra e . Per_1 Per_2
Di conseguenza:
− è collocato in prevalenza, anche a fini anagrafici, presso il padre, nell'abitazione Per_1 di Via Bambini di Beslan n. 10, San Giuliano M.se;
− frequenterà la madre per un pomeriggio a settimana, da concordare secondo le Per_1 esigenze scolastiche ed extradidattiche del minore e gli orari lavorativi dei genitori, sino a dopo cena, con possibilità di pernottamento e/o estensione secondo le esigenze di
(che ormai è quindicenne); Per_1
− è collocata in prevalenza, anche a fini anagrafici, presso la madre, nell'abitazione Per_2 in Via Campoverde n. 12/B, San Giuliano M.se;
− frequenterà il padre a finesettimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni Per_2
e sino alla domenica dopo cena, oltre a un pomeriggio infrasettimanale da concordare secondo le modalità innanzi indicate per;
Per_1
− I figli trascorreranno con ciascun genitore, in occasione delle vacanze estive, due settimane, anche non consecutive (purché e le passino insieme con il Per_1 Per_2 medesimo genitore), da concordare entro il 30.4 di ogni anno;
− Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza, in modo tale tuttavia che i minori le trascorrano sempre insieme.
3. Sulle questioni economiche.
Pag. 6 3.1. Entrambe le parti chiedono che il mantenimento ordinario venga disposto a carico del genitore che effettivamente tiene con sé il figlio;
sul punto, vi è piena consonanza delle richieste e il Tribunale ritiene che non vi sia necessità di disporre diversamente, anche in ragione delle condizioni economiche delle parti (su cui v. infra).
Con riferimento alle spese straordinarie, invece, parte resistente ha chiesto che il 75% delle stesse vengano poste a carico della ricorrente, laddove la ricorrente ha chiesto che vengano condivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La situazione economico-reddituali delle parti è tale da giustificare una equa ripartizione delle spese extra assegno.
ha documentato, come da ultimo 730 in atti, redditi da lavoro lordi annui Parte_1 per circa 24.900 euro (netti circa 20.000), con stipendio medio mensile di circa 1.500 euro
(v. estratto conto bancario 2024 e buste paga). La stessa percepisce circa 450 euro al mese per assegni unici;
risultano addebiti per circa 1.350 euro al mese per il finanziamento relativo all'acquisto della propria abitazione.
ha dichiarato di non essere soggetto all'obbligo di depositare il modello CP_1
730 e ha depositato un elenco delle operazioni sostenute con la in uso, da cui Pt_2 risulta uno stipendio mensile di circa 1.450 euro (v. elenco operazioni 2024 e buste paga).
Egli percepisce circa 240 euro al mese per assegni unici e versa 630 euro al mese per locazione, oltre a 100 euro per spese condominiali (v. doc. 6).
Non vi sono dunque motivi, al lume di questi elementi, per disporre una diversa ripartizione delle spese che non sia quella già in uso, peraltro già concordata al tempo della separazione e non oggetto di reclamo al momento di adozione dell'ordinanza presidenziale.
L'assegno unico spetta al 50% a ciascun genitore.
3.2. Quanto a tutte le ulteriori domande, volte a confermare o comunque a incidere sull'assetto concordato tra gli allora coniugi quanto ai debiti contratti in comune, va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte in virtù del quale, sulla possibilità di ottenere, da parte del giudice del divorzio, una modifica o una revoca degli accordi di separazione, “le condizioni contenute negli accordi di separazione consensuale, omologati dal tribunale, possono essere revocate o modificate dalle successive statuizioni divorzili solo nel caso in cui attengano al cosiddetto contenuto essenziale (o necessario) dell'atto e non, invece, laddove siano caratterizzate dal contenuto eventuale (o accessorio)” (Cass.
20034/24).
Trattandosi di statuizioni accessorie, frutto di libera determinazione negoziale delle parti, al Tribunale è preclusa statuizione in proposito, con conseguente inammissibilità di ogni domanda sul punto.
4. Le spese di lite possono essere compensate, considerata l'articolazione del giudizio, la sua natura e la sostanziale condivisione delle conclusioni sugli elementi di maggiore rilievo
(affidamento, collocamento, mantenimento ordinario diretto):
Pag. 7 Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa dall'istruttore, sono parimenti compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la sentenza di stato n. 270/2024 già emessa da questo Tribunale, così dispone:
1. AFFIDA i minori e congiuntamente a entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori e , prevedendo il collocamento prevalente Parte_1 CP_1 della minore presso la madre, anche a fini anagrafici nell'abitazione Persona_3 in Via Campoverde n. 12/B, San Giuliano M.se e del minore presso Persona_4 il padre, anche a fini anagrafici, nell'abitazione di Via Bambini di Beslan n. 10, San
Giuliano M.se;
2. DISPONE che ciascun minore permanga con l'altro genitore per i tempi e con le modalità che seguono, fermo il rispetto degli impegni scolastici ed extradidattici di ciascun figlio e i rispettivi interessi:
a) frequenterà la madre per un pomeriggio a settimana, da concordare secondo Per_1 le esigenze scolastiche ed extradidattiche del minore e gli orari lavorativi dei genitori, sino a dopo cena, con possibilità di pernottamento e/o estensione secondo le esigenze di (che ormai è quindicenne); Per_1
b) frequenterà il padre a finesettimana alternati, dal venerdì al termine delle Per_2 lezioni e sino alla domenica dopo cena, oltre a un pomeriggio infrasettimanale da concordare secondo le modalità innanzi indicate per;
Per_1
c) I figli trascorreranno con ciascun genitore, in occasione delle vacanze estive, due settimane, anche non consecutive (purché e le passino insieme con il Per_1 Per_2 medesimo genitore), da concordare entro il 30.4 di ogni anno;
d) Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza, in modo tale tuttavia che i minori le trascorrano sempre insieme
3. DICHIARA i genitori tenuti a provvedere in via diretta al mantenimento di ciascun figlio, oltre al pagamento ciascuno del 50% delle spese extra assegno così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti
Pag. 8 pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. DICHIARA inammissibile ogni domanda relativa ai finanziamenti contratti in corso di matrimonio, di cui al § 10 dell'omologa della separazione;
5. COMPENSA integralmente le spese di lite;
6. PONE definitivamente a carico delle parti, in misura di ½ ciascuna, il compenso dell'ausiliario, come già liquidato in corso di causa;
7. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 19/05/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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