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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/12/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
OS MA VERRASTRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 1562/2024 R.G., avente ad oggetto: “altri contratti d'opera"
vertente
TRA
,C.F. P.IVA_1 in persona dell'amministratore in Parte_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Arcella, con studio in Potenza, giusta mandato in atti e delibera dell'assemblea condominiale del 25.10.2023;
APPELLANTE
E
,P.IVA P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Pace Giuseppe, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
E
,rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1
SS MA NA, con studio in Potenza, giusta mandato in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza impugnata n. 1050
del 20.10.2023 emessa dal giudice di pace di Potenza, revoca del decreto ingiuntivo n. 558/2021,
dichiarando non dovuto il pagamento della somma di € 1724,28 oltre a spese del procedimento monitorio, condanna di CP_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre che alla ripetizione della somma di € 2.456,00 versate in esecuzione della sentenza di primo grado ed a
CP_2 a tenere indenne il seguito della notifica di atto di precetto;
in subordine, condannare appellante di tutte le somme rifuse o che sia eventualmente tenuto a rifondere, anche a Parte_1
titolo di spese, in favore di CP_1 APPELLATO CP_1 inammissibilità dell'appello e, nel merito, rigetto dello stesso in quanto,
anche nel merito, infondato;
condanna della parte appellante al pagamento delle spese oltre che al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; APPELLATO CP_2 : rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, infondatezza della chiamata in causa dell'appellato, rimasto contumace in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 558/2021, con il quale era ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 1.724,28 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, importo dovuto in forza del mancato pagamento delle fatture nn. 833,923,1023, 1118 del 2019 nonché nn.
31,118,214,301,397,480,576 e 658 tutte del 2020, domandandone la revoca.
A fondamento della spiegata opposizione, la parte eccepiva : l'insufficienza dei documenti depositati nella fase sommaria all'ottenimento della ingiunzione di pagamento, avendo il creditore depositato mere copie di fatture sottoscritte da soggetto non legittimato ad eseguire alcuna attestazione di conformità all'originale; la mancanza di deposito di estratto autentico delle scritture contabili;
l'assenza di prova della esistenza di un contratto tra le parti a fronte della emissione delle fatture contestate;
l' inopponibilità del credito al condominio anche in considerazione del riconoscimento del debito operato dal precedente amministratore CP_2 nel corso di procedimento di mediazione avverso altra e diversa pretesa azionata dalla CP_1
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale allegava sufficienza della documentazione prodotta trattandosi di fatture elettroniche di pagamento;
che nel 2015 era stato stipulato un contratto di appalto tra la società e l'allora amministratore CP_2 ; che le prestazioni di cui alle fatture erano state effettivamente rese in favore del condominio;
che le fatture erano state consegnate all'amministratore, che non aveva provveduto al pagamento;
che alcuna rilevanza potevano avere i rendiconti depositati dall'opponente in giudizio.
Alla stregua delle allegazioni dell'opposto, su istanza della parte opponente, era disposta la chiamata in giudizio di CP_2 , il quale rimaneva contumace.
L'opponente domandava la condanna del terzo chiamato al pagamento delle eventuali somme che fossero ritenute dovute in favore della società opposta.
Revocata l'ammissione dell'interrogatorio formale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, in considerazione dell' assenza della parte opposta e del teste ammesso su richiesta di questa all'udienza fissata per l'incombente istruttorio.
Il giudice, con la sentenza n. 1050/2023, pubblicata il 20.10.2023 e non notificata, rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 17.4.2024 alla società, ed il 18.4.2024 a il condominio CP_2 و
proponeva appello avverso la sentenza, concludendo come in epigrafe.
Si costituivano sia la società CP_1 sia CP_2 quest'ultimo tardivamente rispetto alla "
prima udienza di trattazione, ciascuno concludendo come in epigrafe.
L'appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata revocando il decreto ingiuntivo n. 558/2021.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, avuto riguardo alla data di deposito della sentenza, non notificata, o meglio notificata solo al Parte_1 in forma esecutiva. (sul tema
Cass. n. 9413/2016)
Il gravame, anche dal punto di vista contenutistico, è ammissibile, in base alle linee interpretative della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale .. gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 66
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che: ...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado....". (Cass. n. 40560/2021)
La parte appellante censura la sentenza di primo grado, nelle parti precisamente indicate al paragrafo
3 dell'atto introduttivo, proponendo avverso la stessa le seguenti censure: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove il giudice aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria sulla base di un contratto, stipulato 1'1.4.2015 prodotto in giudizio dalla opposta, che aveva durata di mesi 12 e che si riferiva a prestazioni di sola pulizia e prevedeva un corrispettivo diverso e non coerente rispetto a quello di cui alla depositate fatture di pagamento poste a fondamento del decreto ingiuntivo. Inoltre con verbale di assemblea straordinaria del 6.10.2016 alcuni dei servizi indicati nelle fatture di pagamento erano state affidate dal Parte_1 a diversa impresa;
erronea applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. laddove il giudice aveva attribuito rilevanza probatoria alle fatture, prodotte in copia senza contestuale deposito degli estratti autentici delle scritture contabili, e sottoscritte per “copia conforme all'originale” da soggetto non qualificato alla autentica. Il giudice aveva ritenuto erroneamente sufficiente, quale prova del credito le fatture commerciali, benchè esse, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non potessero rivestire tale valore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
travisamento degli atti e della prova: il giudice non aveva considerato la documentazione depositata dal Parte_1 e segnatamente i consuntivi degli anni 2019 e 2020, nonché la dichiarazione
CP dell'amministratore il quale rappresentava di non avere mai stipulato alcun contratto con la
CP_1 ed aveva invece attribuito rilevanza al pagamento delle somme portate da diverso decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo in quanto il Parte_1 non aveva mai avuto contezza delle iniziative giudiziarie proposte nei suoi confronti, tanto che, in sede di mediazione, era intervenuto il
CP_2 , che aveva manlevato il riconoscimento del debito da parte del precedente amministratore
Parte_1 dal relativo debito. In via del tutto preliminare, si rileva come, mentre l'appellante ha depositato l'intera documentazione prodotta in primo grado, a tanto non risulta avere provveduto l'originario opposto, benchè risulti avere ritirato il fascicolo depositato nel precedente grado di giudizio il 23.10.2023.
La presente trattazione e la definizione della lite avverrà pertanto sulla scorta degli atti depositati e dei fatti non contestati dalle parti costituite.
Nel merito, e per quanto è dato di ricavare dagli atti, il decreto ingiuntivo era ottenuto dalla originaria opposta sulla scorta di copia di fatture elettroniche.
Orbene, pure volendo considerare l'originaria efficacia probatoria delle copie (art. 2712 c.c.) e l'attitudine della fattura a costituire prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (cfr. la recente Cass. n. 19944/2023), va ribadito il principio generale, consolidato, della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, nel giudizio a cognizione piena che si apre con la opposizione, la fattura di pagamento non può costituire, da sola, prova idonea della pretesa creditoria, la cui prova, sia i merito all'an che al quantum, incombe sui creditore, attore sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il cui thema decidendum non è l'atto, ovvero il decreto ingiuntivo, ma il rapporto obbligatorio che è posto a fondamento della ingiunzione opposta. (cfr. la recente Cass. 14399/2024 in materia di appalto espressione di un principio consolidato e di carattere generale)
Pertanto e conclusivamente, il decreto ingiuntivo va revocato laddove il creditore non fornisca prova convincente della sussistenza del credito, nell'an e nel quantum e, nel caso di specie, tale prova non appare convincente, alla luce delle eccezioni proposte dal Parte_1 che, invece sono supportate da prova documentale.
Il creditore ha sostenuto in giudizio che le fatture erano state emesse in forza di un contratto, che sarebbe stato stipulato nel 2015 (non depositato nel giudizio di appello) che, tuttavia: aveva durata di 12 mesi;
ineriva ai soli servizi di pulizia, mentre le fatture (anch' esse non prodotte) riportavano corrispettivi anche di servizi diversi.
cheLa circostanza della stipula era in contrasto con quanto dichiarato dall'amministratore CP_2 aveva rappresentato, in sede di passaggio di consegne al nuovo amministratore, di non avere stipulato alcun contratto.
Inoltre, alcuni dei servizi fatturati si riferivano a servizi che il condominio nel 2016 aveva affidato a diversa impresa, ed il corrispettivo previsto in contratto per i soli servizi di pulizia era significativamente minore rispetto a quanto fatturato per la medesima voce.
Il Parte_1 eccepiva e documentava circostanze che apparivano in contrasto con la circostanza dell'avere effettivamente la società maturato un credito per gli anni 2019 e 2020 ed in particolare sosteneva che: la diffida di pagamento depositata in giudizio dalla CP_1 era addirittura precedente rispetto alla prima fattura emessa;
non vi era prova che essa fosse stata ricevuta dal condominio;
il rendiconto depositato per il 2019 e per il 2020 dall'amministratore ed approvato dal Parte_1 dava atto che non esistevano debiti nei confronti della società opposta al termine di ciascuno degli esercizi di riferimento.
CP "Il condominio documentava come, per la stessa ammissione dell'amministratore alcuna delle precedenti iniziative intraprese dalla società erano pervenute a conoscenza del OM ( in sostanza parrebbe che l'amministratore non abbia mai notiziato i condomini della circostanza della notifica di un precedente decreto ingiuntivo) ed anzi, nell'ambito di un procedimento di mediazione avviato a seguito di un diverso decreto ingiuntivo, il primo addirittura manlevava il OM, destinatario di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, dai relativi oneri. CP Per completezza di esame, tuttavia, si osserva come avesse dichiarato di non avere stipulato alcun contratto con ma poi aveva precisato di avere ricevuto un preventivo da parte della CP_1
stessa di € 150,00 mensili, facendo riferimento ad una offerta concordata" dal medesimo 66
amministratore e nel rendiconto di tali pagamenti vi è traccia, sia pure per importo ancora diverso. Va a questo punto rimarcato, contrariamente a quanto le allegazioni dell'appellante parrebbero suggerire, che l'amministratore ha la rappresentanza dei condomini e, nell'ambito delle sue attribuzioni, ed in particolare quanto alle spese legate alla manutenzione ordinaria delle parti comuni
(tale essendo il servizio di pulizia), egli ha potere di rappresentanza dei condomini stessi, ed i provvedimenti presi nell'ambito dei suoi poteri sono vincolanti, in forza degli artt. 1130.1131 e 1133
C.C.
Tuttavia, pure volendo ritenere che l'amministratore avesse effettivamente il potere di concludere il contratto per le pulizie delle parti comuni, e che, in via ordinaria, laddove si deduca l'inadempimento di una obbligazione l'onere di avere adempiuto non può che essere a carico del debitore (nel caso di specie CP_1 sosteneva che i servizi fatturati non erano stati pagati). nondimeno:
l'opposto ha prodotto in giudizio un titolo contrattuale non vigente alla data di emissione delle fatture, sostenendo che i crediti di cui alle fatture derivassero proprio da quel contratto;
(nell'odierno giudizio l'appellato ipotizza l'esistenza di una clausola di tacito rinnovo ma non deposita il contratto del 2015) le fatture contabilizzano anche prestazioni affidate dal condominio, dal 2016, a ditta diversa;
la parte opposta, assente all'udienza del 28.4.2023, è decaduta dalla prova testimoniale che pure aveva articolato nel giudizio di primo grado. Ed allora, il giudice, in presenza di un dato documentale contraddittorio, ambiguo sotto una serie di aspetti che non paiono neanche interamente di competenza della giurisdizione civile, non poteva ritenere raggiunta la prova del credito, sia nell'an, sia, soprattutto, nel quantum.
La mancata produzione, nell'odierno giudizio, del contratto, delle copie delle fatture elettroniche e di tutto quanto il creditore aveva depositato nel precedente grado a fondamento della pretesa creditoria, impediscono ogni valutazione sulla fondatezza – anche parziale – di essa, valutazione che peraltro la parte appellata non ha neanche sollecitato, limitandosi ad allegare l'inammissibilità e la infondatezza dell'appello ed a domandare la conferma della sentenza appellata.
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra appellante ed appellato esse seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato ed in favore dell'appellante.
Esse sono liquidate complessivamente in € 3.650,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge
(di cui € 1100,00 per il primo ed € 2550,00 per il secondo grado di giudizio) ed oltre spese vive, queste liquidate in € 223,00 (di cui € 147,00 per il presente grado ed € 76,00 per il primo grado).
L'importo dei compensi è determinato in base al valore ed alla natura della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in valori sostanzialmente medi, in ragione del livello di complessità delle questioni affrontate e della trattazione di ciascun grado processuale.
Come domandato dalla parte, ma trattandosi in ogni caso di effetti che discende dal fatto in sé della riforma della sentenza di primo grado, va anche disposta la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di € 2.456,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, somma versata dalla odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado e del notificato atto di precetto. (cfr. sul tema Cass. n. 34011/2021)
Quanto alle spese di lite del terzo chiamato, rimasto contumace in primo grado e costituito nel presente grado di giudizio, si ritiene la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, sia perché la controversia è stata decisa in forza di questioni assorbenti, senza necessità di valutare la fondatezza e l'ammissibilità della domanda proposta dalla appellante nei confronti del terzo, sia perché la chiamata della parte era stata conseguenziale alla produzione in giudizio di un contratto stipulato dall'amministratore, sia, infine, perché tra la posizione della società
e quelle assunta dal terzo nell'odierno giudizio e nel giudizio di primo grado non si ravvisa alcuna sostanziale contrapposizione che possa legittimare la condanna a carico della parte originariamente opposta nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza n.
1050/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e revoca il decreto ingiuntivo n. 558/2021;
2) Condanna CP_1 alla ripetizione, in favore dell'odierno appellante, della somma di
€ 2.546,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3) Condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante, che liquida, complessivamente, in € 3.650,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA per compensi, ed in € 223,00 per spese;
4) Compensa le spese di lite sostenute dal terzo chiamato tra le parti.
Potenza 7.12.2025
Il giudice
Dott.ssa OS MA VERRASTRO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
OS MA VERRASTRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 1562/2024 R.G., avente ad oggetto: “altri contratti d'opera"
vertente
TRA
,C.F. P.IVA_1 in persona dell'amministratore in Parte_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Arcella, con studio in Potenza, giusta mandato in atti e delibera dell'assemblea condominiale del 25.10.2023;
APPELLANTE
E
,P.IVA P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Pace Giuseppe, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
E
,rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1
SS MA NA, con studio in Potenza, giusta mandato in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza impugnata n. 1050
del 20.10.2023 emessa dal giudice di pace di Potenza, revoca del decreto ingiuntivo n. 558/2021,
dichiarando non dovuto il pagamento della somma di € 1724,28 oltre a spese del procedimento monitorio, condanna di CP_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre che alla ripetizione della somma di € 2.456,00 versate in esecuzione della sentenza di primo grado ed a
CP_2 a tenere indenne il seguito della notifica di atto di precetto;
in subordine, condannare appellante di tutte le somme rifuse o che sia eventualmente tenuto a rifondere, anche a Parte_1
titolo di spese, in favore di CP_1 APPELLATO CP_1 inammissibilità dell'appello e, nel merito, rigetto dello stesso in quanto,
anche nel merito, infondato;
condanna della parte appellante al pagamento delle spese oltre che al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; APPELLATO CP_2 : rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, infondatezza della chiamata in causa dell'appellato, rimasto contumace in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 558/2021, con il quale era ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 1.724,28 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, importo dovuto in forza del mancato pagamento delle fatture nn. 833,923,1023, 1118 del 2019 nonché nn.
31,118,214,301,397,480,576 e 658 tutte del 2020, domandandone la revoca.
A fondamento della spiegata opposizione, la parte eccepiva : l'insufficienza dei documenti depositati nella fase sommaria all'ottenimento della ingiunzione di pagamento, avendo il creditore depositato mere copie di fatture sottoscritte da soggetto non legittimato ad eseguire alcuna attestazione di conformità all'originale; la mancanza di deposito di estratto autentico delle scritture contabili;
l'assenza di prova della esistenza di un contratto tra le parti a fronte della emissione delle fatture contestate;
l' inopponibilità del credito al condominio anche in considerazione del riconoscimento del debito operato dal precedente amministratore CP_2 nel corso di procedimento di mediazione avverso altra e diversa pretesa azionata dalla CP_1
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale allegava sufficienza della documentazione prodotta trattandosi di fatture elettroniche di pagamento;
che nel 2015 era stato stipulato un contratto di appalto tra la società e l'allora amministratore CP_2 ; che le prestazioni di cui alle fatture erano state effettivamente rese in favore del condominio;
che le fatture erano state consegnate all'amministratore, che non aveva provveduto al pagamento;
che alcuna rilevanza potevano avere i rendiconti depositati dall'opponente in giudizio.
Alla stregua delle allegazioni dell'opposto, su istanza della parte opponente, era disposta la chiamata in giudizio di CP_2 , il quale rimaneva contumace.
L'opponente domandava la condanna del terzo chiamato al pagamento delle eventuali somme che fossero ritenute dovute in favore della società opposta.
Revocata l'ammissione dell'interrogatorio formale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, in considerazione dell' assenza della parte opposta e del teste ammesso su richiesta di questa all'udienza fissata per l'incombente istruttorio.
Il giudice, con la sentenza n. 1050/2023, pubblicata il 20.10.2023 e non notificata, rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 17.4.2024 alla società, ed il 18.4.2024 a il condominio CP_2 و
proponeva appello avverso la sentenza, concludendo come in epigrafe.
Si costituivano sia la società CP_1 sia CP_2 quest'ultimo tardivamente rispetto alla "
prima udienza di trattazione, ciascuno concludendo come in epigrafe.
L'appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata revocando il decreto ingiuntivo n. 558/2021.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, avuto riguardo alla data di deposito della sentenza, non notificata, o meglio notificata solo al Parte_1 in forma esecutiva. (sul tema
Cass. n. 9413/2016)
Il gravame, anche dal punto di vista contenutistico, è ammissibile, in base alle linee interpretative della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale .. gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 66
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che: ...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado....". (Cass. n. 40560/2021)
La parte appellante censura la sentenza di primo grado, nelle parti precisamente indicate al paragrafo
3 dell'atto introduttivo, proponendo avverso la stessa le seguenti censure: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove il giudice aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria sulla base di un contratto, stipulato 1'1.4.2015 prodotto in giudizio dalla opposta, che aveva durata di mesi 12 e che si riferiva a prestazioni di sola pulizia e prevedeva un corrispettivo diverso e non coerente rispetto a quello di cui alla depositate fatture di pagamento poste a fondamento del decreto ingiuntivo. Inoltre con verbale di assemblea straordinaria del 6.10.2016 alcuni dei servizi indicati nelle fatture di pagamento erano state affidate dal Parte_1 a diversa impresa;
erronea applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. laddove il giudice aveva attribuito rilevanza probatoria alle fatture, prodotte in copia senza contestuale deposito degli estratti autentici delle scritture contabili, e sottoscritte per “copia conforme all'originale” da soggetto non qualificato alla autentica. Il giudice aveva ritenuto erroneamente sufficiente, quale prova del credito le fatture commerciali, benchè esse, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non potessero rivestire tale valore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
travisamento degli atti e della prova: il giudice non aveva considerato la documentazione depositata dal Parte_1 e segnatamente i consuntivi degli anni 2019 e 2020, nonché la dichiarazione
CP dell'amministratore il quale rappresentava di non avere mai stipulato alcun contratto con la
CP_1 ed aveva invece attribuito rilevanza al pagamento delle somme portate da diverso decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo in quanto il Parte_1 non aveva mai avuto contezza delle iniziative giudiziarie proposte nei suoi confronti, tanto che, in sede di mediazione, era intervenuto il
CP_2 , che aveva manlevato il riconoscimento del debito da parte del precedente amministratore
Parte_1 dal relativo debito. In via del tutto preliminare, si rileva come, mentre l'appellante ha depositato l'intera documentazione prodotta in primo grado, a tanto non risulta avere provveduto l'originario opposto, benchè risulti avere ritirato il fascicolo depositato nel precedente grado di giudizio il 23.10.2023.
La presente trattazione e la definizione della lite avverrà pertanto sulla scorta degli atti depositati e dei fatti non contestati dalle parti costituite.
Nel merito, e per quanto è dato di ricavare dagli atti, il decreto ingiuntivo era ottenuto dalla originaria opposta sulla scorta di copia di fatture elettroniche.
Orbene, pure volendo considerare l'originaria efficacia probatoria delle copie (art. 2712 c.c.) e l'attitudine della fattura a costituire prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (cfr. la recente Cass. n. 19944/2023), va ribadito il principio generale, consolidato, della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, nel giudizio a cognizione piena che si apre con la opposizione, la fattura di pagamento non può costituire, da sola, prova idonea della pretesa creditoria, la cui prova, sia i merito all'an che al quantum, incombe sui creditore, attore sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il cui thema decidendum non è l'atto, ovvero il decreto ingiuntivo, ma il rapporto obbligatorio che è posto a fondamento della ingiunzione opposta. (cfr. la recente Cass. 14399/2024 in materia di appalto espressione di un principio consolidato e di carattere generale)
Pertanto e conclusivamente, il decreto ingiuntivo va revocato laddove il creditore non fornisca prova convincente della sussistenza del credito, nell'an e nel quantum e, nel caso di specie, tale prova non appare convincente, alla luce delle eccezioni proposte dal Parte_1 che, invece sono supportate da prova documentale.
Il creditore ha sostenuto in giudizio che le fatture erano state emesse in forza di un contratto, che sarebbe stato stipulato nel 2015 (non depositato nel giudizio di appello) che, tuttavia: aveva durata di 12 mesi;
ineriva ai soli servizi di pulizia, mentre le fatture (anch' esse non prodotte) riportavano corrispettivi anche di servizi diversi.
cheLa circostanza della stipula era in contrasto con quanto dichiarato dall'amministratore CP_2 aveva rappresentato, in sede di passaggio di consegne al nuovo amministratore, di non avere stipulato alcun contratto.
Inoltre, alcuni dei servizi fatturati si riferivano a servizi che il condominio nel 2016 aveva affidato a diversa impresa, ed il corrispettivo previsto in contratto per i soli servizi di pulizia era significativamente minore rispetto a quanto fatturato per la medesima voce.
Il Parte_1 eccepiva e documentava circostanze che apparivano in contrasto con la circostanza dell'avere effettivamente la società maturato un credito per gli anni 2019 e 2020 ed in particolare sosteneva che: la diffida di pagamento depositata in giudizio dalla CP_1 era addirittura precedente rispetto alla prima fattura emessa;
non vi era prova che essa fosse stata ricevuta dal condominio;
il rendiconto depositato per il 2019 e per il 2020 dall'amministratore ed approvato dal Parte_1 dava atto che non esistevano debiti nei confronti della società opposta al termine di ciascuno degli esercizi di riferimento.
CP "Il condominio documentava come, per la stessa ammissione dell'amministratore alcuna delle precedenti iniziative intraprese dalla società erano pervenute a conoscenza del OM ( in sostanza parrebbe che l'amministratore non abbia mai notiziato i condomini della circostanza della notifica di un precedente decreto ingiuntivo) ed anzi, nell'ambito di un procedimento di mediazione avviato a seguito di un diverso decreto ingiuntivo, il primo addirittura manlevava il OM, destinatario di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, dai relativi oneri. CP Per completezza di esame, tuttavia, si osserva come avesse dichiarato di non avere stipulato alcun contratto con ma poi aveva precisato di avere ricevuto un preventivo da parte della CP_1
stessa di € 150,00 mensili, facendo riferimento ad una offerta concordata" dal medesimo 66
amministratore e nel rendiconto di tali pagamenti vi è traccia, sia pure per importo ancora diverso. Va a questo punto rimarcato, contrariamente a quanto le allegazioni dell'appellante parrebbero suggerire, che l'amministratore ha la rappresentanza dei condomini e, nell'ambito delle sue attribuzioni, ed in particolare quanto alle spese legate alla manutenzione ordinaria delle parti comuni
(tale essendo il servizio di pulizia), egli ha potere di rappresentanza dei condomini stessi, ed i provvedimenti presi nell'ambito dei suoi poteri sono vincolanti, in forza degli artt. 1130.1131 e 1133
C.C.
Tuttavia, pure volendo ritenere che l'amministratore avesse effettivamente il potere di concludere il contratto per le pulizie delle parti comuni, e che, in via ordinaria, laddove si deduca l'inadempimento di una obbligazione l'onere di avere adempiuto non può che essere a carico del debitore (nel caso di specie CP_1 sosteneva che i servizi fatturati non erano stati pagati). nondimeno:
l'opposto ha prodotto in giudizio un titolo contrattuale non vigente alla data di emissione delle fatture, sostenendo che i crediti di cui alle fatture derivassero proprio da quel contratto;
(nell'odierno giudizio l'appellato ipotizza l'esistenza di una clausola di tacito rinnovo ma non deposita il contratto del 2015) le fatture contabilizzano anche prestazioni affidate dal condominio, dal 2016, a ditta diversa;
la parte opposta, assente all'udienza del 28.4.2023, è decaduta dalla prova testimoniale che pure aveva articolato nel giudizio di primo grado. Ed allora, il giudice, in presenza di un dato documentale contraddittorio, ambiguo sotto una serie di aspetti che non paiono neanche interamente di competenza della giurisdizione civile, non poteva ritenere raggiunta la prova del credito, sia nell'an, sia, soprattutto, nel quantum.
La mancata produzione, nell'odierno giudizio, del contratto, delle copie delle fatture elettroniche e di tutto quanto il creditore aveva depositato nel precedente grado a fondamento della pretesa creditoria, impediscono ogni valutazione sulla fondatezza – anche parziale – di essa, valutazione che peraltro la parte appellata non ha neanche sollecitato, limitandosi ad allegare l'inammissibilità e la infondatezza dell'appello ed a domandare la conferma della sentenza appellata.
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra appellante ed appellato esse seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato ed in favore dell'appellante.
Esse sono liquidate complessivamente in € 3.650,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge
(di cui € 1100,00 per il primo ed € 2550,00 per il secondo grado di giudizio) ed oltre spese vive, queste liquidate in € 223,00 (di cui € 147,00 per il presente grado ed € 76,00 per il primo grado).
L'importo dei compensi è determinato in base al valore ed alla natura della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in valori sostanzialmente medi, in ragione del livello di complessità delle questioni affrontate e della trattazione di ciascun grado processuale.
Come domandato dalla parte, ma trattandosi in ogni caso di effetti che discende dal fatto in sé della riforma della sentenza di primo grado, va anche disposta la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di € 2.456,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, somma versata dalla odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado e del notificato atto di precetto. (cfr. sul tema Cass. n. 34011/2021)
Quanto alle spese di lite del terzo chiamato, rimasto contumace in primo grado e costituito nel presente grado di giudizio, si ritiene la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, sia perché la controversia è stata decisa in forza di questioni assorbenti, senza necessità di valutare la fondatezza e l'ammissibilità della domanda proposta dalla appellante nei confronti del terzo, sia perché la chiamata della parte era stata conseguenziale alla produzione in giudizio di un contratto stipulato dall'amministratore, sia, infine, perché tra la posizione della società
e quelle assunta dal terzo nell'odierno giudizio e nel giudizio di primo grado non si ravvisa alcuna sostanziale contrapposizione che possa legittimare la condanna a carico della parte originariamente opposta nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza n.
1050/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e revoca il decreto ingiuntivo n. 558/2021;
2) Condanna CP_1 alla ripetizione, in favore dell'odierno appellante, della somma di
€ 2.546,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3) Condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante, che liquida, complessivamente, in € 3.650,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA per compensi, ed in € 223,00 per spese;
4) Compensa le spese di lite sostenute dal terzo chiamato tra le parti.
Potenza 7.12.2025
Il giudice
Dott.ssa OS MA VERRASTRO