Articolo 2685 del Codice civile
Articolo 2545 deciesArticolo 2545 octies
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
Art. 2685.

(( Altri atti soggetti a trascrizione.)) ((Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente