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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/11/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1731/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BORDONE Parte_1
ANDREA, ER AN LI e CO OL
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.BRIANZA
SC
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
con Premezzo per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente con determina in data
17.07.2024 Prot. n. 8267”. Si costituiva l'amministrazione convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è solo in parte fondato.
La ricorrente è dipendente del con Premezzo inquadrata in Controparte_1
Area Istruttori ed assegnata all'Area amministrativa contabile.
Con Determinazione prot. n. 7368 del 25.06.2024, l'
[...]
avviava l'istruttoria per Controparte_2
l'accertamento di fatti di rilievo disciplinare (illecito trattamento dei dati personali) e formulava contestazione di addebito nei confronti della ricorrente
(doc. 3 memoria).
La contestazione trae origine dalla denuncia di violazione della Privacy formulata dalla ex dipendente Dott.ssa CP_3
Oggetto della contestazione è, infatti, la predisposizione e pubblicazione, all'Albo pretorio on-line nella Sezione Amministrazione Trasparente, del
Decreto sindacale n. 7 del 6.06.2024 recante “Attribuzioni Indennità di risultato anno
2023 ai Responsabili di Posizione Organizzativa E.Q.” contenente dei dati personali della dott.ssa CP_3
L' contestava quindi violazione dell'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 62/2013, il quale dispone che il dipendente “evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione” e violazione dell'art. 8 D.P.R. n. 62/2013, il quale dispone che “il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente […] presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”, e ciò in considerazione del fatto che la ricorrente aveva anche in precedenza omesso di attenersi alle disposizioni impartite dal Segretario comunale RPCT. L' riteneva la ricorrente “venuta meno ai propri doveri di lealtà, diligenza, trasparenza e collaborazione non solo nei confronti del Sindaco, disorientandolo con asserzioni erronee e non corrispondenti al vero, foriere di danno erariale, ma anche nei confronti di altri dipendenti, i cui dati personali sono stati illecitamente trattati”.
In data 16.07.2024, ossia il giorno precedente alla data fissata per l'audizione, la signora al termine della giornata lavorativa, ad ore 17.30 inoltrava Pt_1
all' , a mezzo pec, richiesta di rinvio della audizione allegando certificato di malattia che assegnava una prognosi clinica fino al 12.08.2024 per malattia
“dovuta ad un evento traumatico” ed una diagnosi clinica di “sindrome ansioso-depressiva che la paziente riferisce legate a problematiche in ambiente lavorativo” (cfr. doc. 2 ricorrente).
Il giorno 17 luglio 2024 l'UPD dava atto dell'assenza della lavoratrice e del mancato deposito di memorie difensive e riteneva non accoglibile l'istanza di differimento di audizione, stante la genericità e tardività del certificato medico prodotto.
Con Determinazione prot. n. 8264 del 17.07.2024 (doc. 9) l' irrogava alla dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio nella misura di
60 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72, comma 3, lett. a), b) e f)
CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, per avere tenuto in violazione dei doveri di diligenza, buona fede, imparzialità e trasparenza, un comportamento lesivo degli interessi al buon andamento dell'Ente ed integrante altresì gli estremi della mancata collaborazione nei confronti del Segretario comunale/Dirigente apicale dell'Ente, anche nella veste di RPCT, minando i valori della trasparenza e della controllabilità dei pubblici poteri. L'eccezione di violazione del principio di specificità della contestazione (principio desumibile dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori) è infondata: nel procedimento di avvio dell'istruttoria sono dettagliatamente ricostruiti i fatti contestati alla dipendente con espresso e puntuale richiamo all'episodio di imperita predisposizione e pubblicazione all'Albo pretorio on-line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, del Decreto sindacale n. 7 e quanto ad esso conseguito.
Il principio della necessaria immediatezza della contestazione dell'addebito espressamente, sancito anche dall'art.55 bis, comma 4 del D.gs 165/2001, non è stato violato: alla ricorrente non sono addebitate condotte autonome, protrattesi in tempi differenti, che avrebbero potuto dare origine a singole sanzioni disciplinari, poi accorpate in un unico provvedimento, come sostenuto dalla ricorrente bensì un'unica condotta posta in essere dalla dipendente, Pt_1
che ha portato alla pubblicazione del Decreto sindacale n. 7.
I richiami fatti dall'UPD a mancanze precedenti, alle quali pur non è seguito alcun provvedimento disciplinare, sono volti a definire il comportamento complessivo tenuto dalla dipendente.
Non sono fondate le doglianze secondo cui la contestazione sarebbe riferita alla reiterazione cumulativa di successive condotte con indebita progressione dell'illecito. La giurisprudenza ha chiarito come: “Non è infatti preclusa al datore di lavoro l'adozione della sanzione disciplinare, in presenza di una successione di comportamenti del lavoratore, anche in sé non particolarmente rilevanti se separatamente considerati, ma reiterati nel corso del rapporto mediante la pervicace ripetizione di condotte illegittime di analogo contenuto, la cui somma determina la volontà di esercitare il potere disciplinare. In tal caso la tempestività della contestazione va riferita a detta somma, e quindi all'episodio che determina il superamento del limite che giustifica il provvedimento disciplinare” (Corte
d'Appello Catania, Sez. Lavoro, Sent. 18.06.2020 n. 348).
Non appare neppure che la sanzione sia stata irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione, dal momento che l'addebito contestato è coerente con la successiva sanzione e non sussiste alcuna modificazione dell'originaria contestazione, né l'addebito di un illecito disciplinare previsto da norme diverse.
I richiami fatti dall'UPD a fatti successivi, non si configurano come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella addebitata. Non ricorre, pertanto, una violazione del principio di immutabilità dell'addebito.
Per quanto riguarda, infine, la eccepita nullità della sanzione per mancata audizione della ricorrente, la determinazione assunta dall' è conforme alla più recente giurisprudenza, ai sensi della quale l'invio da parte del dipendente di un certificato medico non è, di per sé, sufficiente per ottenere il differimento dell'incontro per presentare oralmente le proprie difese, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. “La mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l'impossibilità di presenziare all'audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. del
17.01.2020 n. 980). La ricorrente, inoltre, avrebbe potuto presentare memorie scritte esplicative, o delegare un rappresentate dell'associazione sindacale o un procuratore per la sua difesa. Per quanto riguarda il merito, la dipendente non ha eccepito Pt_1
l'insussistenza dei fatti contestati o le circostanze che avrebbero giustificato il suo operato, ma si è limitata a sostenere genericamente l'infondatezza dell'addebito nel merito, negando di aver mai tenuto condotte contrarie ai propri doveri.
La tesi difensiva di parte ricorrente coglie nel segno nell'eccepire come sanzione irrogata difetti dei necessari caratteri di gradualità e proporzionalità, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia, tenuto conto della declaratoria di illeciti disciplinari recata dalla contrattazione nazionale collettiva applicabile (art.72 - cfr.doc.6).
Le condotte poste in essere dalla ricorrente e ritenute disciplinarmente rilevanti dall'ente convenuto, sono state poste in essere dalla lavoratrice in aderenza a prassi tollerate dalla parte politica, da quella burocratica e dal nucleo di valutazione, come emerge dalla lettura della contestazione (pagg. 2 e 6).
La circostanza riduce in modo radicale rilevanza disciplinare dei fatti contestati e non giustifica l'applicazione della sanzione nel massimo editale di cui all'art. 72, comma 8, lett. e). Non può, inoltre, non rilevare il pluriennale immacolato stato di servizio della lavoratrice.
Secondo il codice disciplinare la derivazione di un danno non grave o di semplice pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi giustifica la più lieve sanzione della sospensione sino ad un massimo di 10 gg (cfr.art.72, comma 4, lett.i)
(cfr.doc.6). L'ente convenuto ha solo paventato, ma non documentato alcuna conseguenza dannosa di grave entità. Poiché l'amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione della sanzione, sussiste il potere del
Giudice di procedere alla rimodulazione della sanzione impugnata.
Per le considerazioni sopra esposte la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente va ridotta nella misura di giorni 10.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia, vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta nella misura del 50% di quanto liquidato in dispositivo e vanno compensate fra le parti per il restante 50%.
P.Q.M.
Riduce la sanzione disciplinare comminata dalla parte resistente,
[...]
, alla ricorrente, con determina in Controparte_1 Parte_1
data 17.7.2024 prot. n.8267, a 10 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
Condanna la parte resistente, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente
[...]
del 50% (euro 1.500) delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Spese restanti compensate.
Così deciso in data 4.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1731/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BORDONE Parte_1
ANDREA, ER AN LI e CO OL
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.BRIANZA
SC
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
con Premezzo per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente con determina in data
17.07.2024 Prot. n. 8267”. Si costituiva l'amministrazione convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è solo in parte fondato.
La ricorrente è dipendente del con Premezzo inquadrata in Controparte_1
Area Istruttori ed assegnata all'Area amministrativa contabile.
Con Determinazione prot. n. 7368 del 25.06.2024, l'
[...]
avviava l'istruttoria per Controparte_2
l'accertamento di fatti di rilievo disciplinare (illecito trattamento dei dati personali) e formulava contestazione di addebito nei confronti della ricorrente
(doc. 3 memoria).
La contestazione trae origine dalla denuncia di violazione della Privacy formulata dalla ex dipendente Dott.ssa CP_3
Oggetto della contestazione è, infatti, la predisposizione e pubblicazione, all'Albo pretorio on-line nella Sezione Amministrazione Trasparente, del
Decreto sindacale n. 7 del 6.06.2024 recante “Attribuzioni Indennità di risultato anno
2023 ai Responsabili di Posizione Organizzativa E.Q.” contenente dei dati personali della dott.ssa CP_3
L' contestava quindi violazione dell'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 62/2013, il quale dispone che il dipendente “evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione” e violazione dell'art. 8 D.P.R. n. 62/2013, il quale dispone che “il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente […] presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”, e ciò in considerazione del fatto che la ricorrente aveva anche in precedenza omesso di attenersi alle disposizioni impartite dal Segretario comunale RPCT. L' riteneva la ricorrente “venuta meno ai propri doveri di lealtà, diligenza, trasparenza e collaborazione non solo nei confronti del Sindaco, disorientandolo con asserzioni erronee e non corrispondenti al vero, foriere di danno erariale, ma anche nei confronti di altri dipendenti, i cui dati personali sono stati illecitamente trattati”.
In data 16.07.2024, ossia il giorno precedente alla data fissata per l'audizione, la signora al termine della giornata lavorativa, ad ore 17.30 inoltrava Pt_1
all' , a mezzo pec, richiesta di rinvio della audizione allegando certificato di malattia che assegnava una prognosi clinica fino al 12.08.2024 per malattia
“dovuta ad un evento traumatico” ed una diagnosi clinica di “sindrome ansioso-depressiva che la paziente riferisce legate a problematiche in ambiente lavorativo” (cfr. doc. 2 ricorrente).
Il giorno 17 luglio 2024 l'UPD dava atto dell'assenza della lavoratrice e del mancato deposito di memorie difensive e riteneva non accoglibile l'istanza di differimento di audizione, stante la genericità e tardività del certificato medico prodotto.
Con Determinazione prot. n. 8264 del 17.07.2024 (doc. 9) l' irrogava alla dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio nella misura di
60 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72, comma 3, lett. a), b) e f)
CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, per avere tenuto in violazione dei doveri di diligenza, buona fede, imparzialità e trasparenza, un comportamento lesivo degli interessi al buon andamento dell'Ente ed integrante altresì gli estremi della mancata collaborazione nei confronti del Segretario comunale/Dirigente apicale dell'Ente, anche nella veste di RPCT, minando i valori della trasparenza e della controllabilità dei pubblici poteri. L'eccezione di violazione del principio di specificità della contestazione (principio desumibile dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori) è infondata: nel procedimento di avvio dell'istruttoria sono dettagliatamente ricostruiti i fatti contestati alla dipendente con espresso e puntuale richiamo all'episodio di imperita predisposizione e pubblicazione all'Albo pretorio on-line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, del Decreto sindacale n. 7 e quanto ad esso conseguito.
Il principio della necessaria immediatezza della contestazione dell'addebito espressamente, sancito anche dall'art.55 bis, comma 4 del D.gs 165/2001, non è stato violato: alla ricorrente non sono addebitate condotte autonome, protrattesi in tempi differenti, che avrebbero potuto dare origine a singole sanzioni disciplinari, poi accorpate in un unico provvedimento, come sostenuto dalla ricorrente bensì un'unica condotta posta in essere dalla dipendente, Pt_1
che ha portato alla pubblicazione del Decreto sindacale n. 7.
I richiami fatti dall'UPD a mancanze precedenti, alle quali pur non è seguito alcun provvedimento disciplinare, sono volti a definire il comportamento complessivo tenuto dalla dipendente.
Non sono fondate le doglianze secondo cui la contestazione sarebbe riferita alla reiterazione cumulativa di successive condotte con indebita progressione dell'illecito. La giurisprudenza ha chiarito come: “Non è infatti preclusa al datore di lavoro l'adozione della sanzione disciplinare, in presenza di una successione di comportamenti del lavoratore, anche in sé non particolarmente rilevanti se separatamente considerati, ma reiterati nel corso del rapporto mediante la pervicace ripetizione di condotte illegittime di analogo contenuto, la cui somma determina la volontà di esercitare il potere disciplinare. In tal caso la tempestività della contestazione va riferita a detta somma, e quindi all'episodio che determina il superamento del limite che giustifica il provvedimento disciplinare” (Corte
d'Appello Catania, Sez. Lavoro, Sent. 18.06.2020 n. 348).
Non appare neppure che la sanzione sia stata irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione, dal momento che l'addebito contestato è coerente con la successiva sanzione e non sussiste alcuna modificazione dell'originaria contestazione, né l'addebito di un illecito disciplinare previsto da norme diverse.
I richiami fatti dall'UPD a fatti successivi, non si configurano come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella addebitata. Non ricorre, pertanto, una violazione del principio di immutabilità dell'addebito.
Per quanto riguarda, infine, la eccepita nullità della sanzione per mancata audizione della ricorrente, la determinazione assunta dall' è conforme alla più recente giurisprudenza, ai sensi della quale l'invio da parte del dipendente di un certificato medico non è, di per sé, sufficiente per ottenere il differimento dell'incontro per presentare oralmente le proprie difese, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. “La mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l'impossibilità di presenziare all'audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. del
17.01.2020 n. 980). La ricorrente, inoltre, avrebbe potuto presentare memorie scritte esplicative, o delegare un rappresentate dell'associazione sindacale o un procuratore per la sua difesa. Per quanto riguarda il merito, la dipendente non ha eccepito Pt_1
l'insussistenza dei fatti contestati o le circostanze che avrebbero giustificato il suo operato, ma si è limitata a sostenere genericamente l'infondatezza dell'addebito nel merito, negando di aver mai tenuto condotte contrarie ai propri doveri.
La tesi difensiva di parte ricorrente coglie nel segno nell'eccepire come sanzione irrogata difetti dei necessari caratteri di gradualità e proporzionalità, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia, tenuto conto della declaratoria di illeciti disciplinari recata dalla contrattazione nazionale collettiva applicabile (art.72 - cfr.doc.6).
Le condotte poste in essere dalla ricorrente e ritenute disciplinarmente rilevanti dall'ente convenuto, sono state poste in essere dalla lavoratrice in aderenza a prassi tollerate dalla parte politica, da quella burocratica e dal nucleo di valutazione, come emerge dalla lettura della contestazione (pagg. 2 e 6).
La circostanza riduce in modo radicale rilevanza disciplinare dei fatti contestati e non giustifica l'applicazione della sanzione nel massimo editale di cui all'art. 72, comma 8, lett. e). Non può, inoltre, non rilevare il pluriennale immacolato stato di servizio della lavoratrice.
Secondo il codice disciplinare la derivazione di un danno non grave o di semplice pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi giustifica la più lieve sanzione della sospensione sino ad un massimo di 10 gg (cfr.art.72, comma 4, lett.i)
(cfr.doc.6). L'ente convenuto ha solo paventato, ma non documentato alcuna conseguenza dannosa di grave entità. Poiché l'amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione della sanzione, sussiste il potere del
Giudice di procedere alla rimodulazione della sanzione impugnata.
Per le considerazioni sopra esposte la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente va ridotta nella misura di giorni 10.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia, vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta nella misura del 50% di quanto liquidato in dispositivo e vanno compensate fra le parti per il restante 50%.
P.Q.M.
Riduce la sanzione disciplinare comminata dalla parte resistente,
[...]
, alla ricorrente, con determina in Controparte_1 Parte_1
data 17.7.2024 prot. n.8267, a 10 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
Condanna la parte resistente, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente
[...]
del 50% (euro 1.500) delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Spese restanti compensate.
Così deciso in data 4.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari